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71_III_108

BGE 71 III 108

Bundesgericht (BGE) · 1945-01-01 · Italiano CH
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lOS

Schuldbetreibunga- und KonkursreCht. No 26.

dication -

du fait que, par suite de l'opposition de la

femme, le paiement n'a pu s'operer normalement et a eM

a. CQncurrence de 10000 fr. remplace par la consignation.

Que celle-ci ait eM autorisee ou ordonnee judiciairement,

cela. n'a enprincipe pas d'importance. Il n'en St>rait autre-

ment que s'il se fut agi, non pas d'argent, mais d'objets

individualises consignes par ordre du juge; c'est dans ce

cas seulement que les autoriMs de poursuite auraient du

admettre la copossession de la femme (RO 68 III 160).

Par ces motil8,

la, O"hambre des p<JWrsuites et des laillites prononce:

Le recours est admis, l'arret attaque est annul6 et la

plainte rejetee. En consequence, l'avis d'avoir a. ouvrir

action, notifie le 26 avril 1945 -8, dame Marguerite Hugue-

nin-Brechbühl, est retabli.

26. Eslratto della sentenza 6 IUlJlio 1945 nella causa Perrez.

Elenoo oneri. TI fatto che il titolare ignoto di un credito garantito

da pegno immobiliare desunto dal registro fondiario non si

sia annunciato in seguito alla diffida d'.nsinuazione nou ha per

conseguenza l'inefficaoia dell'iscrizione nell'elenco oneri, avve-

nuta d'ufficio a' sensi dell'art. 34 RRFF~

Art. 39 BBFF 6 art. 250 cp. 1 LEF. Procedura di contestazione

relativa ad un oredito garantito da pegno immobiIiare il bui

tito1are sia ignoto, in caso d'esecuzione in via di realizzazione

di pegno e nel procedimento fallimentare : istruzioni '20 agosto

1936 deDa Camera d'eseouzione e dei fallimenti deI Tribunale

federale.

La8tenvetruichnis. Meldet sich der unbekannte Gläubiger einer

dem Grundbuch entnommenen Grundpfandforderung auf die

öffentliChe Aufforderung nicht, so bleibt die von Amtes wegen

erfolgte Aufnahme im Lastenverzeichnis dennoch wirksam.

Art. 34 VZG.

Art. 39 VZG und. 250 Abs.1 SekKG. Bestreitungsverfahren betref-

fend Grundpfandforderungen, deren Gläubiger unbekannt ist,

bei der Grundpfandverwertung und im Konkurse: Anweisungen

der Schuldbetreibungs-

und - Konkurskammer des Bundes-

gerichtes vom 20. August 1936.

Etat des ckargea. La fait que le titulaire inconnu d'une creance

hypotheoaire resultant du registre foncier ne produit pas son

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droit a.la suite de 1a sommation officielle n'entraine pas 1a nullite

de l'inscription A l'etat des charges operee d'office en vertu de

l'art. 34 ORI.

Art. 39 OBI et 250 aZ. 1 LP. Prooedure de contestation concernant

des creances hypotheoaires dont Ie creancier est inconnu, en

matiere de rOOlisation d'immeubles et de faillite : Instructions

de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal

du 20 sout 1936.

RiaasurW dei laUi :

A. -

Nell'esecuzione promossa in via di realizzazione

di pegno immobiliare dalla Banea dello Stato del Cantone

'Peino, a Bellinzona, quale ereditrice ipotecaria di primo

grado, contro Angellna. Valsangiaeomo vedova Bosehetti,

a Buenos-Airest l'elenco oneri era comunieato agli interes-

sati in data. 16 dicembre 1944. Vi figuravano segnata.-

mente, alle eifre 6 e 7, due «ipoteehe al portatore » a

garanzia di un eredito di fr. 5000 (iscrizione dell'll marzo

1936) e di un credito di fr-.3600 (iserizione deI 13 luglio

1931).

B. -

I portatori dei due titoli ipotecari non essendosi

annuneiati entro il termine fissato per le insinuazioni,

l'uffieio apponeva in caice all'eieneo oneri la seguente

annotazione :« I erediti di eui ai Nri 6 e 7 sono da ritenersi

esclusi da! presente elenco ... ».

O. -

L'asta venne indetta per 1'8 maggio 1945. L'av-

viso d'inca.nto eonteneva l'avvertenza ehe il termine per

l'insinuazione degli onen rea.li era gia. seaduto.

D. -

Con lettera 15 marzo 1945, Francesco Valli, 8;

Soletta., si diehiarava portatore deI titolo ipotecario di

fr; 5000. Il 27 marzo 1945, Francesco Avanzini, a Buenos-

Aires, insinuava il eredito di fr. 3600.

L'uffieio procedeva allora alla modifieazione dell'elenco

oneri, annullando l'avvertenza relativa allo straleio dei

due titoli e completando l'elenco eon l'indicazione dei

creditori pignoratizi.

F. -

Conreclamo 5 maggio 1945, Emil Perrez impugnava

la reintegrazione dei due titoli ipotecari, adducendo, in

sostanza, ehe l'eleneo oneri era eresciuto in eosa giudicata.,

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onde l'eselusione dei: due erediti al portatore doveva

considerarsi definitiva.

NeUe sue osservazioni al ricorso, l'ufficio faceva riferi-

mento alla sentenza 29 settembre 1931, su ricorso Nose

e Greeo-Cotti (vedi RU 57 III 131 ss.), avvertendo ehe,

in conformita. di tale pronunciato, i erediti al portatore,

i cui titolari non abbiano reso noto il proprio nome, vanno

esclusi daU'elenco oneri solo fintantoeM i ereditori non

si siano annunciati.

Con decisione 23 maggio 1945, la Camera di esecuzione

e fallimenti dei Tribunale d'appello, quale Autorita. di

vigilanza, respingeva il gravame, fondandosi essa pure

sulla surriferita sentenza.

G. ~ In tempo utile, la decisione dell'Autorita ca.nto-

nale e stata impugnata da Emil Perrez con ricorso al

Tribunale federale. Il gravame ripropone i motivi aUegati

in sede cantonale e riconcIude per l'eselusione deUe due

ipoteche al portatore dall'elenco oneri.

Oonsideranulo in diritto :

1. -

Occorre osservare preliminarmente ehe l'ufficio

d'esecuzione e fallimenti, straleiando i titoli litigiosi

dall'eleneo oneri (vedi l'esposizione di fatto alla lettera B),

non ravvisava l'esatta portata della summenzionata sen-

tenza Nose e Greco-Cotti.

Il pronuneiato inparola ha stabilito ehe le pretese

fatte insinuare, per mezzo di un rappresentante (domi-

eiliatario), dal titolare ehe non intende render noto il

proprio nome, vanno escluse daU'eleneo oneri fintantoehe

i creditori non si siano annunciati.

La. situazione ehe si presentava all'uffieio era inveee

diversa, gia.ccM neUa specie i crediti ipoteeari non erano

stati notifieati da nessuno. Omissione ehe, giova osser-

varlo, non va necessariamente attribuita al desiderio del

titola.re di tener celato il proprio nome, ma puo benissimo

essere dovuta alla eircostc.nza ehe il ereditore pignoratizio

ha ignorato la diffida d'insinuazione. Ora, l'omissione della

Sehuldbetreibungs- und Konkursreeht. N0 26.

III

notifica. (di pretese desunte dal registro fondiario) non puo

avere eome conseguenza. l'ineffica.cia dell'iserizione nel-

l'elenco oneri, dato ehe, a' sensi dell'art_ 34 Regolamento

23 aprile 1920 sulla realizzazione forzata dei fondi (RRFF),

l'elenco in parola « deve contenere gli oneri iscritti nel

registro fondiario e quelli insinuati in seguito aU'ingiun-

zione delI'uffieio », e eio, evidentemente, anehe quando gli

aventi diritto (nella fattispecie, i creditori ipoteeari) non

siano desumibili daU'iscrizione. Erronea.mente, quindi,

l'ufficio considerava l'omissione della notifica eome motivo

di radiazione delle due ipoteche al pärtatore.

In ca.sO di contestazione relativa ad un eredito ipote-

cario iseritto neU' elenco oneri nonostante ehe il titolare

ne sia seonoseiuto, l'uffieio, comormemente alle istruzioni

20 agosto 1936 di questa Camera (vedi RU 62 III 122 ss.),

invital'autorita. tutoria del1uogo in eui e situato il pegno

immobiliare a nominare al creditore pignoratizio ignoto

un curatore ad hoc a' sensi dell'art. 392 eifra 1 ce e,

designato ehe sia il euratore, diffida ehi ha eontestato il

credito ipoteeario a promuovere l'azione di eanceUazione

o di modifleazione nel termine di 10 giomi (vedi l'art. 39

RRFF).

Piit disagevole e la posizione di chi intenda contestare

la pretesa. di un ereditore ipoteca.rio ignoto in easo di falli-

mento, dato il termine d'impugnazione di 10 giorni a

decorrere dalla pubblicazione deI deposito delIa gradua-

toria (art. 250 ep. 1 LEF). In tale oecorrenza, altro non

rimane, a ehi intenda eontestare la graduatoria., ehe di

soUecitare, nel termine predetto, la nomina di un curatore

3d hoc dei ereditore pignoratizio ignoto (ofr. le istruzioni

surriferite, in RU 62 III 123 i. f. e 124).

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

La Oamera d'esecuzione e i1ei fallimenti pronuncia:

... n ricorso e respinto.