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lOS
Schuldbetreibunga- und KonkursreCht. No 26.
dication -
du fait que, par suite de l'opposition de la
femme, le paiement n'a pu s'operer normalement et a eM
a. CQncurrence de 10000 fr. remplace par la consignation.
Que celle-ci ait eM autorisee ou ordonnee judiciairement,
cela. n'a enprincipe pas d'importance. Il n'en St>rait autre-
ment que s'il se fut agi, non pas d'argent, mais d'objets
individualises consignes par ordre du juge; c'est dans ce
cas seulement que les autoriMs de poursuite auraient du
admettre la copossession de la femme (RO 68 III 160).
Par ces motil8,
la, O"hambre des p<JWrsuites et des laillites prononce:
Le recours est admis, l'arret attaque est annul6 et la
plainte rejetee. En consequence, l'avis d'avoir a. ouvrir
action, notifie le 26 avril 1945 -8, dame Marguerite Hugue-
nin-Brechbühl, est retabli.
26. Eslratto della sentenza 6 IUlJlio 1945 nella causa Perrez.
Elenoo oneri. TI fatto che il titolare ignoto di un credito garantito
da pegno immobiliare desunto dal registro fondiario non si
sia annunciato in seguito alla diffida d'.nsinuazione nou ha per
conseguenza l'inefficaoia dell'iscrizione nell'elenco oneri, avve-
nuta d'ufficio a' sensi dell'art. 34 RRFF~
Art. 39 BBFF 6 art. 250 cp. 1 LEF. Procedura di contestazione
relativa ad un oredito garantito da pegno immobiIiare il bui
tito1are sia ignoto, in caso d'esecuzione in via di realizzazione
di pegno e nel procedimento fallimentare : istruzioni '20 agosto
1936 deDa Camera d'eseouzione e dei fallimenti deI Tribunale
federale.
La8tenvetruichnis. Meldet sich der unbekannte Gläubiger einer
dem Grundbuch entnommenen Grundpfandforderung auf die
öffentliChe Aufforderung nicht, so bleibt die von Amtes wegen
erfolgte Aufnahme im Lastenverzeichnis dennoch wirksam.
Art. 34 VZG.
Art. 39 VZG und. 250 Abs.1 SekKG. Bestreitungsverfahren betref-
fend Grundpfandforderungen, deren Gläubiger unbekannt ist,
bei der Grundpfandverwertung und im Konkurse: Anweisungen
der Schuldbetreibungs-
und - Konkurskammer des Bundes-
gerichtes vom 20. August 1936.
Etat des ckargea. La fait que le titulaire inconnu d'une creance
hypotheoaire resultant du registre foncier ne produit pas son
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droit a.la suite de 1a sommation officielle n'entraine pas 1a nullite
de l'inscription A l'etat des charges operee d'office en vertu de
l'art. 34 ORI.
Art. 39 OBI et 250 aZ. 1 LP. Prooedure de contestation concernant
des creances hypotheoaires dont Ie creancier est inconnu, en
matiere de rOOlisation d'immeubles et de faillite : Instructions
de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal
du 20 sout 1936.
RiaasurW dei laUi :
A. -
Nell'esecuzione promossa in via di realizzazione
di pegno immobiliare dalla Banea dello Stato del Cantone
'Peino, a Bellinzona, quale ereditrice ipotecaria di primo
grado, contro Angellna. Valsangiaeomo vedova Bosehetti,
a Buenos-Airest l'elenco oneri era comunieato agli interes-
sati in data. 16 dicembre 1944. Vi figuravano segnata.-
mente, alle eifre 6 e 7, due «ipoteehe al portatore » a
garanzia di un eredito di fr. 5000 (iscrizione dell'll marzo
1936) e di un credito di fr-.3600 (iserizione deI 13 luglio
1931).
B. -
I portatori dei due titoli ipotecari non essendosi
annuneiati entro il termine fissato per le insinuazioni,
l'uffieio apponeva in caice all'eieneo oneri la seguente
annotazione :« I erediti di eui ai Nri 6 e 7 sono da ritenersi
esclusi da! presente elenco ... ».
O. -
L'asta venne indetta per 1'8 maggio 1945. L'av-
viso d'inca.nto eonteneva l'avvertenza ehe il termine per
l'insinuazione degli onen rea.li era gia. seaduto.
D. -
Con lettera 15 marzo 1945, Francesco Valli, 8;
Soletta., si diehiarava portatore deI titolo ipotecario di
fr; 5000. Il 27 marzo 1945, Francesco Avanzini, a Buenos-
Aires, insinuava il eredito di fr. 3600.
L'uffieio procedeva allora alla modifieazione dell'elenco
oneri, annullando l'avvertenza relativa allo straleio dei
due titoli e completando l'elenco eon l'indicazione dei
creditori pignoratizi.
F. -
Conreclamo 5 maggio 1945, Emil Perrez impugnava
la reintegrazione dei due titoli ipotecari, adducendo, in
sostanza, ehe l'eleneo oneri era eresciuto in eosa giudicata.,
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onde l'eselusione dei: due erediti al portatore doveva
considerarsi definitiva.
NeUe sue osservazioni al ricorso, l'ufficio faceva riferi-
mento alla sentenza 29 settembre 1931, su ricorso Nose
e Greeo-Cotti (vedi RU 57 III 131 ss.), avvertendo ehe,
in conformita. di tale pronunciato, i erediti al portatore,
i cui titolari non abbiano reso noto il proprio nome, vanno
esclusi daU'elenco oneri solo fintantoeM i ereditori non
si siano annunciati.
Con decisione 23 maggio 1945, la Camera di esecuzione
e fallimenti dei Tribunale d'appello, quale Autorita. di
vigilanza, respingeva il gravame, fondandosi essa pure
sulla surriferita sentenza.
G. ~ In tempo utile, la decisione dell'Autorita ca.nto-
nale e stata impugnata da Emil Perrez con ricorso al
Tribunale federale. Il gravame ripropone i motivi aUegati
in sede cantonale e riconcIude per l'eselusione deUe due
ipoteche al portatore dall'elenco oneri.
Oonsideranulo in diritto :
1. -
Occorre osservare preliminarmente ehe l'ufficio
d'esecuzione e fallimenti, straleiando i titoli litigiosi
dall'eleneo oneri (vedi l'esposizione di fatto alla lettera B),
non ravvisava l'esatta portata della summenzionata sen-
tenza Nose e Greco-Cotti.
Il pronuneiato inparola ha stabilito ehe le pretese
fatte insinuare, per mezzo di un rappresentante (domi-
eiliatario), dal titolare ehe non intende render noto il
proprio nome, vanno escluse daU'eleneo oneri fintantoehe
i creditori non si siano annunciati.
La. situazione ehe si presentava all'uffieio era inveee
diversa, gia.ccM neUa specie i crediti ipoteeari non erano
stati notifieati da nessuno. Omissione ehe, giova osser-
varlo, non va necessariamente attribuita al desiderio del
titola.re di tener celato il proprio nome, ma puo benissimo
essere dovuta alla eircostc.nza ehe il ereditore pignoratizio
ha ignorato la diffida d'insinuazione. Ora, l'omissione della
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III
notifica. (di pretese desunte dal registro fondiario) non puo
avere eome conseguenza. l'ineffica.cia dell'iserizione nel-
l'elenco oneri, dato ehe, a' sensi dell'art_ 34 Regolamento
23 aprile 1920 sulla realizzazione forzata dei fondi (RRFF),
l'elenco in parola « deve contenere gli oneri iscritti nel
registro fondiario e quelli insinuati in seguito aU'ingiun-
zione delI'uffieio », e eio, evidentemente, anehe quando gli
aventi diritto (nella fattispecie, i creditori ipoteeari) non
siano desumibili daU'iscrizione. Erronea.mente, quindi,
l'ufficio considerava l'omissione della notifica eome motivo
di radiazione delle due ipoteche al pärtatore.
In ca.sO di contestazione relativa ad un eredito ipote-
cario iseritto neU' elenco oneri nonostante ehe il titolare
ne sia seonoseiuto, l'uffieio, comormemente alle istruzioni
20 agosto 1936 di questa Camera (vedi RU 62 III 122 ss.),
invital'autorita. tutoria del1uogo in eui e situato il pegno
immobiliare a nominare al creditore pignoratizio ignoto
un curatore ad hoc a' sensi dell'art. 392 eifra 1 ce e,
designato ehe sia il euratore, diffida ehi ha eontestato il
credito ipoteeario a promuovere l'azione di eanceUazione
o di modifleazione nel termine di 10 giomi (vedi l'art. 39
RRFF).
Piit disagevole e la posizione di chi intenda contestare
la pretesa. di un ereditore ipoteca.rio ignoto in easo di falli-
mento, dato il termine d'impugnazione di 10 giorni a
decorrere dalla pubblicazione deI deposito delIa gradua-
toria (art. 250 ep. 1 LEF). In tale oecorrenza, altro non
rimane, a ehi intenda eontestare la graduatoria., ehe di
soUecitare, nel termine predetto, la nomina di un curatore
3d hoc dei ereditore pignoratizio ignoto (ofr. le istruzioni
surriferite, in RU 62 III 123 i. f. e 124).
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Oamera d'esecuzione e i1ei fallimenti pronuncia:
... n ricorso e respinto.