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71_III_108

BGE 71 III 108

Bundesgericht (BGE) · 1945-01-01 · Italiano CH
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lOS Schuldbetreibunga- und KonkursreCht. No 26. dication - du fait que, par suite de l'opposition de la femme, le paiement n'a pu s'operer normalement et a eM

a. CQncurrence de 10000 fr. remplace par la consignation. Que celle-ci ait eM autorisee ou ordonnee judiciairement, cela. n'a enprincipe pas d'importance. Il n'en St>rait autre- ment que s'il se fut agi, non pas d'argent, mais d'objets individualises consignes par ordre du juge ; c'est dans ce cas seulement que les autoriMs de poursuite auraient du admettre la copossession de la femme (RO 68 III 160). Par ces motil8, la, O"hambre des p<JWrsuites et des laillites prononce: Le recours est admis, l'arret attaque est annul6 et la plainte rejetee. En consequence, l'avis d'avoir a. ouvrir action, notifie le 26 avril 1945 -8, dame Marguerite Hugue- nin-Brechbühl, est retabli.

26. Eslratto della sentenza 6 IUlJlio 1945 nella causa Perrez. Elenoo oneri. TI fatto che il titolare ignoto di un credito garantito da pegno immobiliare desunto dal registro fondiario non si sia annunciato in seguito alla diffida d'.nsinuazione nou ha per conseguenza l'inefficaoia dell'iscrizione nell'elenco oneri, avve- nuta d'ufficio a' sensi dell'art. 34 RRFF~ Art. 39 BBFF 6 art. 250 cp. 1 LEF. Procedura di contestazione relativa ad un oredito garantito da pegno immobiIiare il bui tito1are sia ignoto, in caso d'esecuzione in via di realizzazione di pegno e nel procedimento fallimentare : istruzioni '20 agosto 1936 deDa Camera d'eseouzione e dei fallimenti deI Tribunale federale. La8tenvetruichnis. Meldet sich der unbekannte Gläubiger einer dem Grundbuch entnommenen Grundpfandforderung auf die öffentliChe Aufforderung nicht, so bleibt die von Amtes wegen erfolgte Aufnahme im Lastenverzeichnis dennoch wirksam. Art. 34 VZG. Art. 39 VZG und. 250 Abs.1 SekKG. Bestreitungsverfahren betref- fend Grundpfandforderungen, deren Gläubiger unbekannt ist, bei der Grundpfandverwertung und im Konkurse: Anweisungen der Schuldbetreibungs- und - Konkurskammer des Bundes- gerichtes vom 20. August 1936. Etat des ckargea. La fait que le titulaire inconnu d'une creance hypotheoaire resultant du registre foncier ne produit pas son Sohuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 26. 109 droit a.la suite de 1a sommation officielle n'entraine pas 1a nullite de l'inscription A l'etat des charges operee d'office en vertu de l'art. 34 ORI. Art. 39 OBI et 250 aZ. 1 LP. Prooedure de contestation concernant des creances hypotheoaires dont Ie creancier est inconnu, en matiere de rOOlisation d'immeubles et de faillite : Instructions de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal du 20 sout 1936. RiaasurW dei laUi : A. - Nell'esecuzione promossa in via di realizzazione di pegno immobiliare dalla Banea dello Stato del Cantone 'Peino, a Bellinzona, quale ereditrice ipotecaria di primo grado, contro Angellna. Valsangiaeomo vedova Bosehetti, a Buenos-Airest l'elenco oneri era comunieato agli interes- sati in data. 16 dicembre 1944. Vi figuravano segnata.- mente, alle eifre 6 e 7, due «ipoteehe al portatore » a garanzia di un eredito di fr. 5000 (iscrizione dell'll marzo

1936) e di un credito di fr-.3600 (iserizione deI 13 luglio 1931). B. - I portatori dei due titoli ipotecari non essendosi annuneiati entro il termine fissato per le insinuazioni, l'uffieio apponeva in caice all'eieneo oneri la seguente annotazione :« I erediti di eui ai Nri 6 e 7 sono da ritenersi esclusi da! presente elenco ... ». O. - L'asta venne indetta per 1'8 maggio 1945. L'av- viso d'inca.nto eonteneva l'avvertenza ehe il termine per l'insinuazione degli onen rea.li era gia. seaduto. D. - Con lettera 15 marzo 1945, Francesco Valli, 8; Soletta., si diehiarava portatore deI titolo ipotecario di fr; 5000. Il 27 marzo 1945, Francesco Avanzini, a Buenos- Aires, insinuava il eredito di fr. 3600. L'uffieio procedeva allora alla modifieazione dell'elenco oneri, annullando l'avvertenza relativa allo straleio dei due titoli e completando l'elenco eon l'indicazione dei creditori pignoratizi. F. - Conreclamo 5 maggio 1945, Emil Perrez impugnava la reintegrazione dei due titoli ipotecari, adducendo, in sostanza, ehe l'eleneo oneri era eresciuto in eosa giudicata., 110 Sehuldbetreibungs- und Konkursreeht. N° 26_ onde l'eselusione dei: due erediti al portatore doveva considerarsi definitiva. NeUe sue osservazioni al ricorso, l'ufficio faceva riferi- mento alla sentenza 29 settembre 1931, su ricorso Nose e Greeo-Cotti (vedi RU 57 III 131 ss.), avvertendo ehe, in conformita. di tale pronunciato, i erediti al portatore, i cui titolari non abbiano reso noto il proprio nome, vanno esclusi daU'elenco oneri solo fintantoeM i ereditori non si siano annunciati. Con decisione 23 maggio 1945, la Camera di esecuzione e fallimenti dei Tribunale d'appello, quale Autorita. di vigilanza, respingeva il gravame, fondandosi essa pure sulla surriferita sentenza. G. ~ In tempo utile, la decisione dell'Autorita ca.nto- nale e stata impugnata da Emil Perrez con ricorso al Tribunale federale. Il gravame ripropone i motivi aUegati in sede cantonale e riconcIude per l' eselusione deUe due ipoteche al portatore dall'elenco oneri. Oonsideranulo in diritto :

1. - Occorre osservare preliminarmente ehe l'ufficio d'esecuzione e fallimenti, straleiando i titoli litigiosi dall'eleneo oneri (vedi l'esposizione di fatto alla lettera B), non ravvisava l'esatta portata della summenzionata sen- tenza Nose e Greco-Cotti. Il pronuneiato inparola ha stabilito ehe le pretese fatte insinuare, per mezzo di un rappresentante (domi- eiliatario), dal titolare ehe non intende render noto il proprio nome, vanno escluse daU'eleneo oneri fintantoehe i creditori non si siano annunciati. La. situazione ehe si presentava all'uffieio era inveee diversa, gia.ccM neUa specie i crediti ipoteeari non erano stati notifieati da nessuno. Omissione ehe, giova osser- varlo, non va necessariamente attribuita al desiderio del titola.re di tener celato il proprio nome, ma puo benissimo essere dovuta alla eircostc.nza ehe il ereditore pignoratizio ha ignorato la diffida d'insinuazione. Ora, l'omissione della Sehuldbetreibungs- und Konkursreeht. N0 26. III notifica. (di pretese desunte dal registro fondiario ) non puo avere eome conseguenza. l'ineffica.cia dell'iserizione nel- l'elenco oneri, dato ehe, a' sensi dell'art_ 34 Regolamento 23 aprile 1920 sulla realizzazione forzata dei fondi (RRFF), l'elenco in parola « deve contenere gli oneri iscritti nel registro fondiario e quelli insinuati in seguito aU'ingiun- zione delI'uffieio », e eio, evidentemente, anehe quando gli aventi diritto (nella fattispecie, i creditori ipoteeari) non siano desumibili daU'iscrizione. Erronea.mente, quindi, l'ufficio considerava l'omissione della notifica eome motivo di radiazione delle due ipoteche al pärtatore. In ca.sO di contestazione relativa ad un eredito ipote- cario iseritto neU' elenco oneri nonostante ehe il titolare ne sia seonoseiuto, l'uffieio, comormemente alle istruzioni 20 agosto 1936 di questa Camera (vedi RU 62 III 122 ss.), invital'autorita. tutoria del1uogo in eui e situato il pegno immobiliare a nominare al creditore pignoratizio ignoto un curatore ad hoc a' sensi dell'art. 392 eifra 1 ce e, designato ehe sia il euratore, diffida ehi ha eontestato il credito ipoteeario a promuovere l'azione di eanceUazione o di modifleazione nel termine di 10 giomi (vedi l'art. 39 RRFF). Piit disagevole e la posizione di chi intenda contestare la pretesa. di un ereditore ipoteca.rio ignoto in easo di falli- mento, dato il termine d'impugnazione di 10 giorni a decorrere dalla pubblicazione deI deposito delIa gradua- toria (art. 250 ep. 1 LEF). In tale oecorrenza, altro non rimane, a ehi intenda eontestare la graduatoria., ehe di soUecitare, nel termine predetto, la nomina di un curatore 3d hoc dei ereditore pignoratizio ignoto (ofr. le istruzioni surriferite, in RU 62 III 123 i. f. e 124). . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . La Oamera d'esecuzione e i1ei fallimenti pronuncia: ... n ricorso e respinto.