Volltext (verifizierbarer Originaltext)
130
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 35.
deswegen freilich die Steigerung angefochten werdeh
(Art. 2300R), jedoch nur in der Weise, dass sie wiederholt
werden müsste, m. a. W. es könnte nur die Aufhebung
der Steigerung verlangt werden. Indessen hat der Re-
kurrent sein daheriges Begehren ja ausdrücklich fallen
lassen. Muss es somit bei der abgehaltenen Versteigerung
sein Bewenden haben, so folgt aus Art. 130 bezw. 60 Abs. 2
VZG, dass der Zuschlag nicht anders als auf das « nächst
tiefere Angebot», nämlich um 150,000 Fr. erteilt werden
durfte. Darunter zu gehen liesse sich schlechterdings
nicht rechtfertigen, weil, wenn Soler die beanstandeten
Angebote von 147,000 und 149,000 Fr. nicht gemacht
hätte, vielleicht von anderer Seite mehr als 146,000, ja
mehr als 148,000 Fr. angeboten worden wären. Gleich-
gültig ist, ob der Konkursverwalter, bevor er zur Anwen-
dung jener Vorschrift schritt, den Rekurrenten noch
aufgemuntert habe, ein höheres Angebot zu. machen,
wie der Rekurrent behauptet; denn. dadurch wurde
deren Anwendbarkeit nicht ausgeschlossen. Ebensowenig
kommt es darauf an, dass das Steigerungsprotokoll inso-
fern lückenhaft ist, als es die vor dem 'höchsten Angebote
des Soler und vor dem nächst tieferen Angebote des
Rekurrenten gemachten Angebote sowie. die dem Soler
für die Barzahlung und Sicherheitsleistung eingeräumte
kurze Frist ohne vorangegangenen Zuschlag nicht er-
wähnt. Endlich hat sich die Vorinstanz mit Recht nicht
mehr auf die nachträglich im Wiedererwägungsgesuch
aufgestellte Behauptung eingelassen, der Zuschlag sei an
Soler bereits erteilt gewesen; hat doch der Rekurrent selbst
in seiner Beschwerdeschrift das direkte Gegenteil behauptet,
nämlich: « Immerhin wurde ein Zuschlag trotzdem noch
nicht verkündet», und « ••• die Steigerungsleitung eröffnete,
dass der Zuschlag an Soler nicht erfolge», also nicht
etwa, dass er nachträglich widerrufen werden wollte ...
Demnach erkennt die Schuldbetr.-
'U. Konkurskammer :
Der Rekurs wird abgewiesen.
,
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht, N° 36.
lai
36. Sentenza. deI 29 settembre 1931
nella causa Nase e Greco-Cotti.
L'iscrizione nell'elenco oneri d'una pretesa (nella fattispenie
un crejito ipotecario a1 portatore) e illecita se il titolare rifiuta
di render noto il proprio norne facendo agire in sua vece
un rappresentante.
In tal caso· l'ufficio deve sospendere l'iscrizione fintantoche il
titolare della pretesa non avra notificato il proprio norne
e domicilio.
Die Aufnahme eines Anspruchs, in CMU eines in einem Inhaber-
titel verurkundeten Grundpfandrechtes, in das Lastenver -
zeichuis ist nicht zulässig, wenn der Berenhtigte sich weigert,
seinen Namen a'l~u~eb3:l, indem er für sich einen Vertreter
handeln lässt.
In einem solchen Falle hat das Amt die Aufna.hme des Anspruchs
solange abzoulehnen, als der Bereßhtig~e seinen iNamen und
Wohnort nicht angibt.
Il fl3t contraire a la loi d'inscrire une crea.nce a l'etatdes charges
(en l'espece un titre hypothecaire au porteur), lorsque le
titulaire refuse de faire connaitre son nom et fait agir a. sa
place un representant.
Eu pareil aas, l'office doit surseoir a. l'inscription aussi longtemps
que le titulaire de la creauce n'aura pas indique son nom
et son domicile.
A. -
A richiesta dell'avv. A. Reali ip Lugano agente
quale::« subdelegato deI rappresentante deI portatore
dell'ist~ento di mutuo 3 agosto 1926») N° 1804 nei
rogiti Reali, l'Ufficio di Lugano iscrisse nell'eienco oneri
della procedura esecutiva N° 3197 diretta contro Dome-
nico Fraschina, un credito ipotecario di secondo grado
per l'importo di 72.075 fehi. a favore deI « portatore » deI
predetto istrumento. Quale rappresentante deI portatore
venne indicato nell'elenco l'avv. Reali. L'ufficio annotü
inoltre in esso ehe « il titolo di credito e stato costituito in
pegno a favore della spett. Banca Popolare di ed in Lugano)l.
n .registro fondiario indica in proposito quanta segue
sotto la data dell'8 febbraio 1928 : « ad istanza di chi di
diritto si annota che attuale detentrice deI credito di cui
1:,2
:';clluhloelr"ibungcl- una Konkursrecht. No 36.
aHa presente iscrizione e la spett. Banca Popolare di
Lugano in Lugano)l.
I creditori Gaetano Nose e Walter Greco-Cotti contes-
tarono la summenzionata iscrizione nell'elenco degli oneri.
In data 27 giugno 1931 l'ufficio fissn loro un termine di
dieci giorni per proporre l'azione di disconoscimento della
pretesa contro « l'avv. A. Reali in Lugano, quale procu-
ratore e rappresentante deI « portatore» deI succitato
istromento)l.
n Nose ed il Greco insorsero contro questi atti dell'uf-
ficio chiedendo il primo :
« 1° La notifica fatta dal portatore di un credito di
72.075 fchi. all, elenco oneri nella procedura esecutiva gruppo
N. 3197 in odio di Domenico Fraschina, Lugano-Tesserete,
e annullata. In via subordinata: 10 Il rappresentante deI
portatore e diffidato a volere entro un congruo termine,
indicare la persona deI portatore attuale creditore deI
titolo stesso: sotto pena che decorso infruttuosamente
quel termine, la notifica s'intendera nulla e non avvenuta.
20 A vvenuta la notifica, sara assegnato un nuovo termine
al creditore che contesta per introdurre l'azione d'impugna-
tiva della pretesa.),
ed il secondo, l'annullamento dell'avviso 27 giugno 1931
dell'ufficio.
A conforto della domanda i reclamanti addussero non
esser lecito iscrivere nell'eIeI?-co degli oneri una pretesa
il cui titolare non viene indieato.
B. -
L'Autorita di Vigilanza deI Cantone Ticino ha
respinto i reclami mediante deeisione 10 Iuglio 1931. Essa
ha ritenuto inammissibile la domanda principale deI N ose
perche le notifiche d'un interessato possono essere ammesse
o respinte, ma non annullate. Le altre conclusioni dei
ricorrenti urtare contro il fatto che l'iscrizione d'un credito
ipotecario al portatore co11a sola indicazione deI di lui
rappresentante e lecita. NeUa fattispecie l'originale deI
titolo esistente presso l'ufficio dei registri contenere una
delega deI seguente tenore: « Quale rappresentante delle
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 36_
133
parn viene scelto il sig. avv. Riccardo Staffieri da ed
in Bioggio, i1 quale potra subdelegare altra persona)).
L'atto essere ftrmato da Domenico Fraschina e dall'avv.
Riccardo Staffieri rappresentante. Non risultare invece
dagli atti, ehe quest'ultimo sia menzionato nel registro
fondiario. La delega suddetta conferire 0.1 rappresentante
poteri sufficienti per stare in giudizio neUa causa di im-
pugnativa de11'eieneo oneri. Nel dubbio questo diritto
dover deI resto presumersi pur restando impregiudieata
uno. eventuale diversa soluzione da parte delI' autorita
giudiziaria.
O. -
Gaetano Nose e Walter Greco-Cotti hanno ricorso
contro questa decisione alla Camera Esecuzioni e Falli-
menti deI Tribunale federale riproponendole le conclusioni
e gli argomenti svolti in sede cantonale.
Considerando in diritto :
1. -
La domanda deI ricorrente Nose volta a far dichia-
rare la nullita della notifica all'elenco oneri non pud
essere ammessa tale e quale. Ma e manifesto ehe con essa
il ricorrente ha inteso chiedere, sebbene non chiaramente,
non tanto l'annullamento della notifica, quanto che
l'ufficio sia astretto a respingerla perehe illegale e priva
d'efficacia giuridica.
La domanda, precisata in tal modo, appare ricevibile
essendo diretta contro I'elenco degli oneri cui rimprovera
un vizio di forma consistente neU'iscrizione d'un credito
ipotecario senza la contemporanea designazione deI cre-
ditore pignoratizio.
Quanto alle conclusioni deI Greco volte a far pronun-
ciare 10. nullita deUa diffida a promuovere azione esse
appaiono senz'altro ricevibili essendo dirette contro un
atto dell'ufficio. La circonstanza che secondo il ricorrente
l'irrego1arita deU'atto consisterebbe neUa mancata designa-
zione deI creditore contro cui dev'essere diretta l'azione
giudiziale implica indirettamente anche una critica del-
l'elenco oneri in base al quale fu fatta la diffida. L'annul-
134
SchuldbetreibungR. und Konkursrecht. N° 36.
lamento di questa obbligherebbe quindi l'uffieio ad esigere
i"cnz'altro dall'avv. Reali l'indieazione deI titolare deI
, eredito ipoteeario.
11 quesito se in un'eseeuzione sia leeito notifieare una
pretesa per l'iserizione nell'eleneo oneri senza indieare il
norne deI ereditore deve perciö indubbiamente essere
risolto. Se questa indicazione forma un requisito essen-
ziale delIa notifiea, la sua maneanza avra per effetto di
renderla incompleta e priva d'effieacia giuridica fiman-
toche non sara eseguita la completazione ehe potra essere
ehiesta in ogni tempo.
2. -
Si e a torto ehe l'autorita:eantonale invoea, a
eonforto deUa tesi deUa liceita deUa iserizione nell'eleneo
oneri d'un eredito ipotecario senza il norne deI titolare
e eo11a sola designazione deI di lui rappresentante, I'art.
860 ce. La norma sancita da quest'artieolo vale infatti
solo per gli istituti deUa eartella ipoteearia e delia rendita
fondiaria e non per I'ipoteca; inoltre i1 « procuratore »
a cui si aHude neU'art. 860, deve rappresentare tanto il
ereditore quanto il debitore e non, eome in eonereto, una
sola parte. Nella fattispecie non oeeorre pern decidere
se un'iscrizione siffatta nel registro fondiario sia leeita e
neppure (eio ehe fu giS. risolto affermativamente dal
Tribunale federale) se un eredito al portatore garantito
eon ipoteca possa essere iseritto nel registro fondiario.
11 quesito da risolvere e unieamente se le esigenze della
proeedura eseeutiva impongano al titolare d'un eredito
ipoteeario di rendere noto il proprio norne quando chiede
l'iscrizione delle proprie pretese nell'eleneo degli oneri,
oppure se eonsentano ehe resti innominato limitandosi a
far apparire ed agire in sua veee un rappresentante. La
risposta non puo essere dubbia. Tutti i ereditori ehe
intendono far valere dei diritti in una proeedura esceutiva
debbono render noto il proprio nonl,e all'uffieio e quindi
anehe a eo10ro ehe hanno i1 diritto di eontrollare ed im-
pugnare le 101'0 pretese cd il loro atti. Ogni ereditore
puo infatti vedereontestato ed impugnato giudizialmente
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 36.
13.5
dagli interessati il proprio eredito e le garanzie ehe 10
eorredano. Ora, un'azione giudiziale eontro un ignoto
non e coneepibile e Ia designazione d'un rappresentante
non eambia la situazione poiehe il mandatario non e parte
in causa. Non si puo quindi pretendere da un interessato
ehe agisea giudizialmente eontro un rappresentante, il
eui mandante rifiuta di farsi conoseere. Dn esame eompieto
della eonsistenza delle ragioni creditorie non e, deI resto,
possibile finehe non e noto i norne deI ereditore e delle
eeeezioni . ehe possono eonnettersi ad esso. Ogni titolare
di un eredito garantito eon pegno, ehe intenda ehiederne
l'iserizione in un eleneo oneri, deve quindi indieare il
proprio norne e domieilio all'ufficio ed un'inserizione priva
deI norne dei titolare non e leeita.
3. -
DaUe eonsiderazioni ehe preeedono risulta ehe
anehe Ia diffida a promuovere causa eontro un creditore
ignoto e illegale. Poeo importa al riguardo ehe il eredito
sia stato dato in pegno ad un terzo. Nonspettava infatti
a eostui (eome diffatti non avvenne) di ehiedere l'iseri-
zione nell'eleneo degli oneri e la relativa eontestazione
non e quindi diretta eontro di esso, ma eontro il titolare
ignoto deI eredito. 11 rieorso deve quindi essere ammesso
nel senso ehe la diffida deI 27 giugno 1931 a promuovere
causa e annullata e l'uffieio invitato a fare il neeessario
affineM il norne deI titolare deI eredito ipoteeario notüieato
dall'avv. A. Reali in veste di rappresentante sia reso
noto agli interessati.
Se non gli fosse possibile ottenere la designazione di
questo norne, l'uffieio dovra escludere il relativo eredito
daU'eleneo degli oneri fino a tanto ehe il titolare non si
sara annuneiato.
La Carnera esecuzioni e fallirnenti
. pronuncia :
I rieorsi sono ammessi.