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57_III_131

BGE 57 III 131

Bundesgericht (BGE) · 1931-01-01 · Deutsch CH
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130 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 35. deswegen freilich die Steigerung angefochten werdeh (Art. 2300R), jedoch nur in der Weise, dass sie wiederholt werden müsste, m. a. W. es könnte nur die Aufhebung der Steigerung verlangt werden. Indessen hat der Re- kurrent sein daheriges Begehren ja ausdrücklich fallen lassen. Muss es somit bei der abgehaltenen Versteigerung sein Bewenden haben, so folgt aus Art. 130 bezw. 60 Abs. 2 VZG, dass der Zuschlag nicht anders als auf das « nächst tiefere Angebot», nämlich um 150,000 Fr. erteilt werden durfte. Darunter zu gehen liesse sich schlechterdings nicht rechtfertigen, weil, wenn Soler die beanstandeten Angebote von 147,000 und 149,000 Fr. nicht gemacht hätte, vielleicht von anderer Seite mehr als 146,000, ja mehr als 148,000 Fr. angeboten worden wären. Gleich- gültig ist, ob der Konkursverwalter, bevor er zur Anwen- dung jener Vorschrift schritt, den Rekurrenten noch aufgemuntert habe, ein höheres Angebot zu. machen, wie der Rekurrent behauptet ; denn. dadurch wurde deren Anwendbarkeit nicht ausgeschlossen. Ebensowenig kommt es darauf an, dass das Steigerungsprotokoll inso- fern lückenhaft ist, als es die vor dem 'höchsten Angebote des Soler und vor dem nächst tieferen Angebote des Rekurrenten gemachten Angebote sowie. die dem Soler für die Barzahlung und Sicherheitsleistung eingeräumte kurze Frist ohne vorangegangenen Zuschlag nicht er- wähnt. Endlich hat sich die Vorinstanz mit Recht nicht mehr auf die nachträglich im Wiedererwägungsgesuch aufgestellte Behauptung eingelassen, der Zuschlag sei an Soler bereits erteilt gewesen; hat doch der Rekurrent selbst in seiner Beschwerdeschrift das direkte Gegenteil behauptet, nämlich: « Immerhin wurde ein Zuschlag trotzdem noch nicht verkündet», und « ••• die Steigerungsleitung eröffnete, dass der Zuschlag an Soler nicht erfolge», also nicht etwa, dass er nachträglich widerrufen werden wollte ... Demnach erkennt die Schuldbetr.- 'U. Konkurskammer : Der Rekurs wird abgewiesen. , Schuldbetreibungs. und Konkursrecht, N° 36. lai

36. Sentenza. deI 29 settembre 1931 nella causa Nase e Greco-Cotti. L'iscrizione nell'elenco oneri d'una pretesa (nella fattispenie un crejito ipotecario a1 portatore) e illecita se il titolare rifiuta di render noto il proprio norne facendo agire in sua vece un rappresentante. In tal caso· l'ufficio deve sospendere l'iscrizione fintantoche il titolare della pretesa non avra notificato il proprio norne e domicilio. Die Aufnahme eines Anspruchs, in CMU eines in einem Inhaber- titel verurkundeten Grundpfandrechtes, in das Lastenver - zeichuis ist nicht zulässig, wenn der Berenhtigte sich weigert, seinen Namen a'l~u~eb3:l, indem er für sich einen Vertreter handeln lässt. In einem solchen Falle hat das Amt die Aufna.hme des Anspruchs solange abzoulehnen, als der Bereßhtig~e seinen iNamen und Wohnort nicht angibt. Il fl3t contraire a la loi d'inscrire une crea.nce a l'etatdes charges (en l'espece un titre hypothecaire au porteur), lorsque le titulaire refuse de faire connaitre son nom et fait agir a. sa place un representant. Eu pareil aas, l'office doit surseoir a. l'inscription aussi longtemps que le titulaire de la creauce n'aura pas indique son nom et son domicile. A. - A richiesta dell'avv. A. Reali ip Lugano agente quale::« subdelegato deI rappresentante deI portatore dell'ist~ento di mutuo 3 agosto 1926») N° 1804 nei rogiti Reali, l'Ufficio di Lugano iscrisse nell'eienco oneri della procedura esecutiva N° 3197 diretta contro Dome- nico Fraschina, un credito ipotecario di secondo grado per l'importo di 72.075 fehi. a favore deI « portatore » deI predetto istrumento. Quale rappresentante deI portatore venne indicato nell'elenco l'avv. Reali. L'ufficio annotü inoltre in esso ehe « il titolo di credito e stato costituito in pegno a favore della spett. Banca Popolare di ed in Lugano )l. n .registro fondiario indica in proposito quanta segue sotto la data dell'8 febbraio 1928 : « ad istanza di chi di diritto si annota che attuale detentrice deI credito di cui 1:,2 :';clluhloelr"ibungcl- una Konkursrecht. No 36. aHa presente iscrizione e la spett. Banca Popolare di Lugano in Lugano )l. I creditori Gaetano Nose e Walter Greco-Cotti contes- tarono la summenzionata iscrizione nell'elenco degli oneri. In data 27 giugno 1931 l'ufficio fissn loro un termine di dieci giorni per proporre l'azione di disconoscimento della pretesa contro « l'avv. A. Reali in Lugano, quale procu- ratore e rappresentante deI « portatore» deI succitato istromento )l. n Nose ed il Greco insorsero contro questi atti dell'uf- ficio chiedendo il primo : « 1° La notifica fatta dal portatore di un credito di 72.075 fchi. all , elenco oneri nella procedura esecutiva gruppo N. 3197 in odio di Domenico Fraschina, Lugano-Tesserete, e annullata. In via subordinata: 10 Il rappresentante deI portatore e diffidato a volere entro un congruo termine, indicare la persona deI portatore attuale creditore deI titolo stesso: sotto pena che decorso infruttuosamente quel termine, la notifica s'intendera nulla e non avvenuta. 20 A vvenuta la notifica, sara assegnato un nuovo termine al creditore che contesta per introdurre l'azione d'impugna- tiva della pretesa. ), ed il secondo, l'annullamento dell'avviso 27 giugno 1931 dell'ufficio. A conforto della domanda i reclamanti addussero non esser lecito iscrivere nell'eIeI?-co degli oneri una pretesa il cui titolare non viene indieato. B. - L'Autorita di Vigilanza deI Cantone Ticino ha respinto i reclami mediante deeisione 10 Iuglio 1931. Essa ha ritenuto inammissibile la domanda principale deI N ose perche le notifiche d'un interessato possono essere ammesse o respinte, ma non annullate. Le altre conclusioni dei ricorrenti urtare contro il fatto che l'iscrizione d'un credito ipotecario al portatore co11a sola indicazione deI di lui rappresentante e lecita. NeUa fattispecie l'originale deI titolo esistente presso l'ufficio dei registri contenere una delega deI seguente tenore: « Quale rappresentante delle Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 36_ 133 parn viene scelto il sig. avv. Riccardo Staffieri da ed in Bioggio, i1 quale potra subdelegare altra persona)). L'atto essere ftrmato da Domenico Fraschina e dall' avv. Riccardo Staffieri rappresentante. Non risultare invece dagli atti, ehe quest'ultimo sia menzionato nel registro fondiario. La delega suddetta conferire 0.1 rappresentante poteri sufficienti per stare in giudizio neUa causa di im- pugnativa de11'eieneo oneri. Nel dubbio questo diritto dover deI resto presumersi pur restando impregiudieata uno. eventuale diversa soluzione da parte delI' autorita giudiziaria. O. - Gaetano Nose e Walter Greco-Cotti hanno ricorso contro questa decisione alla Camera Esecuzioni e Falli- menti deI Tribunale federale riproponendole le conclusioni e gli argomenti svolti in sede cantonale. Considerando in diritto :

1. - La domanda deI ricorrente Nose volta a far dichia- rare la nullita della notifica all'elenco oneri non pud essere ammessa tale e quale. Ma e manifesto ehe con essa il ricorrente ha inteso chiedere, sebbene non chiaramente, non tanto l'annullamento della notifica, quanto che l'ufficio sia astretto a respingerla perehe illegale e priva d'efficacia giuridica. La domanda, precisata in tal modo, appare ricevibile essendo diretta contro I'elenco degli oneri cui rimprovera un vizio di forma consistente neU'iscrizione d'un credito ipotecario senza la contemporanea designazione deI cre- ditore pignoratizio. Quanto alle conclusioni deI Greco volte a far pronun- ciare 10. nullita deUa diffida a promuovere azione esse appaiono senz'altro ricevibili essendo dirette contro un atto dell'ufficio. La circonstanza che secondo il ricorrente l'irrego1arita deU'atto consisterebbe neUa mancata designa- zione deI creditore contro cui dev'essere diretta l'azione giudiziale implica indirettamente anche una critica del- l'elenco oneri in base al quale fu fatta la diffida. L'annul- 134 SchuldbetreibungR. und Konkursrecht. N° 36. lamento di questa obbligherebbe quindi l'uffieio ad esigere i"cnz'altro dall'avv. Reali l'indieazione deI titolare deI , eredito ipoteeario. 11 quesito se in un'eseeuzione sia leeito notifieare una pretesa per l'iserizione nell'eleneo oneri senza indieare il norne deI ereditore deve perciö indubbiamente essere risolto. Se questa indicazione forma un requisito essen- ziale delIa notifiea, la sua maneanza avra per effetto di renderla incompleta e priva d'effieacia giuridica fiman- toche non sara eseguita la completazione ehe potra essere ehiesta in ogni tempo.

2. - Si e a torto ehe l'autorita:eantonale invoea, a eonforto deUa tesi deUa liceita deUa iserizione nell'eleneo oneri d'un eredito ipotecario senza il norne deI titolare e eo11a sola designazione deI di lui rappresentante, I'art. 860 ce. La norma sancita da quest'artieolo vale infatti solo per gli istituti deUa eartella ipoteearia e delia rendita fondiaria e non per I'ipoteca; inoltre i1 « procuratore » a cui si aHude neU'art. 860, deve rappresentare tanto il ereditore quanto il debitore e non, eome in eonereto, una sola parte. Nella fattispecie non oeeorre pern decidere se un'iscrizione siffatta nel registro fondiario sia leeita e neppure (eio ehe fu giS. risolto affermativamente dal Tribunale federale ) se un eredito al portatore garantito eon ipoteca possa essere iseritto nel registro fondiario. 11 quesito da risolvere e unieamente se le esigenze della proeedura eseeutiva impongano al titolare d'un eredito ipoteeario di rendere noto il proprio norne quando chiede l'iscrizione delle proprie pretese nell'eleneo degli oneri, oppure se eonsentano ehe resti innominato limitandosi a far apparire ed agire in sua veee un rappresentante. La risposta non puo essere dubbia. Tutti i ereditori ehe intendono far valere dei diritti in una proeedura esceutiva debbono render noto il proprio nonl,e all'uffieio e quindi anehe a eo10ro ehe hanno i1 diritto di eontrollare ed im- pugnare le 101'0 pretese cd il loro atti. Ogni ereditore puo infatti vedereontestato ed impugnato giudizialmente Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 36. 13.5 dagli interessati il proprio eredito e le garanzie ehe 10 eorredano. Ora, un'azione giudiziale eontro un ignoto non e coneepibile e Ia designazione d'un rappresentante non eambia la situazione poiehe il mandatario non e parte in causa. Non si puo quindi pretendere da un interessato ehe agisea giudizialmente eontro un rappresentante, il eui mandante rifiuta di farsi conoseere. Dn esame eompieto della eonsistenza delle ragioni creditorie non e, deI resto, possibile finehe non e noto i norne deI ereditore e delle eeeezioni . ehe possono eonnettersi ad esso. Ogni titolare di un eredito garantito eon pegno, ehe intenda ehiederne l'iserizione in un eleneo oneri, deve quindi indieare il proprio norne e domieilio all'ufficio ed un'inserizione priva deI norne dei titolare non e leeita.

3. - DaUe eonsiderazioni ehe preeedono risulta ehe anehe Ia diffida a promuovere causa eontro un creditore ignoto e illegale. Poeo importa al riguardo ehe il eredito sia stato dato in pegno ad un terzo. Nonspettava infatti a eostui (eome diffatti non avvenne) di ehiedere l'iseri- zione nell'eleneo degli oneri e la relativa eontestazione non e quindi diretta eontro di esso, ma eontro il titolare ignoto deI eredito. 11 rieorso deve quindi essere ammesso nel senso ehe la diffida deI 27 giugno 1931 a promuovere causa e annullata e l'uffieio invitato a fare il neeessario affineM il norne deI titolare deI eredito ipoteeario notüieato dall'avv. A. Reali in veste di rappresentante sia reso noto agli interessati. Se non gli fosse possibile ottenere la designazione di questo norne, l'uffieio dovra escludere il relativo eredito daU'eleneo degli oneri fino a tanto ehe il titolare non si sara annuneiato. La Carnera esecuzioni e fallirnenti . pronuncia : I rieorsi sono ammessi.