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67_III_103

BGE 67 III 103

Bundesgericht (BGE) ·III · 1941-06-13 · Deutsch CH
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32. Sentenza 13 giugno 1941 nella causa BuUoni.

Non solo i termini ehe il debitore deve osservare, ma anehe quelli

imposti al ereditore sono prorogati dalle ferie a' sensi dell'art. 63

LEF (cambiamento di giurisprudenza).

Nicht nur die vom Schuldner, sondern auch die vom Gläubiger

einzuhaltenden Fristen werden durch die Betr.eibungsferien

nach Massgabe von Art. 63 SchKG verlängert (Änderung der

Rechtsprechung).

Les feries de poursuites visOOs a l'art. 63 LP prolongent non seule-

ment les delais que le debiteur doit observer, mais encore ceux

que le creancier est tenu de respecter (changement de juris-

prudence).

Estratto dai considerandi :

La querelata decisione dell'Autorita cantonale di vigi-

lanza e stata intimata al Bulloni il 21 maggio 1941. TI cre-

ditore ricorrente pretende ehe il termine per ricorrere non

spirava il 31 maggio, ma il 10 giugno, giorno in cui egli

inoltro il ricorso. Infatti, cosl argomenta, il 31 maggio

cadeva nelle ferie di Pentecoste e, in virtu dell'art. 63 LEF,

il termine di ricorso restava prorogato sino all'undici

giugno.

Secondo l'attuale giurisprudenza (RU 54 III 113;

51 III 139), solo i termini ehe il debitore deve osservare e

non quelli imposti al creditore sono prorogati dalle ferie

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Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 32.

a' sensi dell'art. 63 LEF. Ne seguirebbe in concreto l'irri-

cevibilita deI ricorso, perche tardivo. Ma, dopo nuovo

esame, il prineipiö ehe i1 creditore e escluso dal beneficio

delle ferie non dev'essere piu mantenuto. In un primo

tempo, il Tribunale federale, facendo sua la giurisprudenza

deI Consiglio federale, ha ammesso che l'art. 63 LEF con-

cerne soltanto i termini assegnati all'ufficio per compiere

certi atti eseeutivi. Tuttavia, con sentenza 13 settembre

1912 su ricorso Oppliger (RU 38 I 677 = Ed. sep. 15,258)

il Tribunale federale si e dipartito da questa giurisprudenza,

estendendo il benefieio dell'art. 63 LEF ai termini che

deve osservare i1 debitore. Gia allora il Tribunale federale

ha rilevato che, mentre l'art. 56 LEF vieta in generale

all'ufficio di procedere ad « atti eseeutivi» durante un

determinato periodo di tempo, l'art. 63 LEF parIa soltanto

di decorrenza di termini, senza menzionare gli « atti ese-

cutivi » e senz'accennare ehe esso si appliea soltanto ad

une categoria determinata dei termini prevista dalla legge

sull'eseeuzione e sul fallimento. TI tenore dell'art. 63 LEF

non si oppone quindi a che il ereditore sia messo al bene-

ficio della proroga dei termini ehe vengono a seadere

durante le ferie. Tale soluzione si giustifica anehe in virtu

deI principio della parita di trattamento : in particolare

appare inammissibile esigere dal creditore ch'egli chieda,

sotto pena di caducita dell'esecuzione, certi atti esecutivi,

in un periodo di tempo in cui l'ufficio non pun compierli.

Ne vale obbiettare che le ferie hanno per iscopo di evitare

al debitore, per considerazioni umanitarie, gli imbarazzi

di un'esecuzione durante un perlodo determinato. Infatti

questo scopo non e per nulla pregiudicato, qualora i termini

assegnati al creditore, che vengono a scadere durante le

ferle, siano prorogati a' sensi dell'art. 63 LEF. DeI resto,

quando il legislatore ha voluto favorire esclusivamente il

debitore, l'ha detto in termini espressi: cosi gli art. 58,

59, 60, 61 LEF prevedono la sospensione soltanto a favore

deI debitore. TI presente ricorso appare adunque tempe-

stivo.

Schuldhetreibungs. und Konkursrecht. N0 33.

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