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60_I_213

BGE 60 I 213

Bundesgericht (BGE) · 1933-08-18 · Deutsch CH
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Staatsrecht.

zu ändern. Nachdem die Partei sich entschlossen hatte, die

Departementsverfügung und den Rekursentscheid des Re-

gierungsrates im Rechtsmittelwege anzugreifen, konnte sie

es selbstverständlich nicht darauf ankommen lassen, dass

dieselben durch tatsächliche Vorgänge an der Ver-anstaltung

gerechtfertigt würden. Unter diesen Umständen durfte aber

die Bewilligung der Versammlung von der Zusicherung der

Veranstalter abhängig gemacht. werden, dass sich rechts-

widrige Handlungen, wie sie nach den Umständen befürchtet

werden mussten, nicht ereignen und unterbleiben werden,

und es geht diese Auflage über eine auch vor der verfassungs-

mässigen Versammlungsfreiheit zulässige Präventivmass-

nahme nicht hinaus, selbst wenn die KVeine solche Garantie

enthielte oder man sie aus Art. 56 BV herleiten wollte.

Dafür, dass das Polizeidepartement nicht gewillt wäre,

den Regierungsratsbeschluss vom 18. August 1933 auch

gegenüber andern Parteien mit gleicher· Strenge zur Gel-

tung zu bringen, liegt nichts vor. Nur wenn dies der Fall

wäre, könnte aber von einer ungleichen Behandlung der

Rekurrentin gesprochen werden. Und ebenso kann von

einem willkürlichen, durch keinerlei hinlängliche sachliche

Gründe gerechtfertigten polizeilichen Eingreifen und damit

von einer materiellen Rechtsverweigerung nicht die Rede

sein. Dass so der Redefreiheit an Versammlungen prä-1

ventiv engere Grenzen gezogen werden, als es zum Schutze .

der inländischen Behörden v.or Verunglimpfung geschieht, j

erklärt sich hinlänglich aus den internationalen Schwierig- \

keiten, die durch unter Art. 42 BStrR fallende Vorgänge I

für die Schweiz ausgelöst werden können. Und wenn sich j

das Polizeidepartement als Gewähr gegen solche. Vorfälle

mit einer « Wohlverhaltenserklärung» der Veranstalter der

Versammlung begnügen wollte, so kann sich über das damit

der Vertrauenswürdigkeit der betreffenden Personen aus-

gestellte Zeugnis die Rekurrentin am wenigsten beklagen.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerden werden abgewiesen.

Internationales Auslieferungsrecht. No 31.

VI. VERSAMMLUNGSFREIHEIT

LIBERTE DE REUNION

Vgl. Nr. 30. -

Voir n° 30.

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VII. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGSRECHT

EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS

31. Estratto daJla sentenla. 22 giugno 1934 in causa Grandi.

Estradizione ehiesta dall'Italia. -

Estmdizione ammessa. per

lesioni persona.li. -

Eooezione ehe i fatti costituenti il rea.to

di lesione personale sarebbero uns. conseguenza. deI reato di

contrabba.ndo, pel quale I'estradizione non e ammissibile. -

Eceezione respinta. -

Respinta pure l'eeeezione di connessione

tra. il rea.to di lesione persona.li con quello di resistenza. a.d un

pubblieo ufficia.le. -

Concorrenza. ideale e coneorrenza. di Iegge

delle due imputazioni. -

In easo dubbio di concorrenza. di

legge tra. un'imputazione per la quale l'estradizione e eoncessa.

Pd un rea.to pel quale l'estradizione non e eonsegnibile, la

decisione va. Ia.sciata ai tribunali competenti dello stato richie-

dente (eonsid. 3).

Aggravanti di eui agli art. 61 N° 10 e 576 N° 3 deI cod. pen. ita.l.

(reato commesso eontro un pubblico funzionario da un lati.

tante). Nel ca.so in esa.me non costituiscono reati distinti da

quello delle Iesioni persona.li.

I. -

Antecedentemente ai fatti che diedero origine alla

presente causa d'estradizione, Francesco Grandi era stato

condannato a parecchi anni di detenzione per reato di

contrabbando, attivita ch'egli praticava, egli adduce, solo

occasionalmente, come molti suoi conterranei della valle

d'Intelvi 0 di Cavargna. Per sottrarsi al mandato d'arresto

dipendente da atti di contrabbando, erasi reso latitante e

menava vita randagia per i monti di quelle valli. La sera

214

Staatsrecht.

deI sabato 3 febbraio 1934, Grandi, abbandonando per

un momento il suo riparo, era seeso a Pellio d'Intelvi per

reearsi aIl'osteria Vidoletti, dove avvennero i fatti sui

quali e basata l'istanza d'estradizione e ehe, seeondo il

mandato di cattura 14 febbraio 1934 deI giudice istruttore

presso il R. Tribunale di Corno, diedero luogo alle seguenti

imputazioni :

A. -

A vere l'imputato, la sera deI 3 febbraio 1934 in

Pellio d'Intelvi, usato violenza nell'osteria Vidoletti al

c.arabiniere Maninehedda Giuseppe, coipendolo col mos-

ehetto di quest 'ultimo, usato a mo' di elava, e produeendo

all'aggredito grav{ lesioni all'avambraecio destro mentre

un compagno deI Grandi, certo Malacrida, buttava a terra

altro carabiniere, Davide Tambini. Questi fatti sono

.considerati nel mandato di eattura anzitutto come infra-

zione all 'art. 337 deI oodice penale italiano (resistenza ad

un pubblico uffieiale), colle aggravanti previste dall'art.

339 ep. I (resistenza a mano armata commessa da pareechie

persone riunite) e dall'art. 61 N° 6 (reato commesso du-

rante il tempo in eui il colpevole si e sottratto volontaria-

mente all'eseeuzione di un mandato d'arresto per un reato

preeedente).

B. -

Avere il Grandi nelle ~ircostanze di tempoe di

luogo indieate, latitante a mandato di cattura, per sottrarsi

all'arresto, causato al carabiniere Maninehedda una

frattura eomminuta deI eubito destro e grave contusione

<leIla regione deI gomito destro dallo stesso lato, lesioni

guaribili, salvo eomplicazioni, in cinquanta giorni.

Questi fatti, ehe sono gli stessi di quelli contemplati

sotto la Jett. A, sono considerati eome costituenti il reato

di eui agli art. 582 e 583 CP it. (Iesioni personali gravi

oceasionanti un'incapacita di attendere alle ordinarie

occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni),

eolle aggravanti delI' art. 585 in relazione all'art. 576 N° 3

(fatto commesso dal latitante per sottrarsi all'arresto od

alla cattura, ovvero per proeurarsi i mezzi di sussistenza

durante la latitanza) e dell'art. 61 N° 10 (fatto commesso

Internationales Auslieferungsrecht. No :H.

215

eontro un pubblieo ufficiale nell'adempimento delle sue

funzioni).

O. -

Essersi il Grandi nelle stesse cireostanze di tempo

e di luogo reso eolpevole di violazione deI divieto di porto

d'armi (art. 699 CP it.) e, riparando elandestinamente nella

Svizzera, aver infranto la legge ehe reprime l'espatriamento

clandestino.

L'istanza d'estradizione della R. Legazione d'Italia

rileva ehe Grandi e imputato, « fra altro », di lesioni gravi

guaribili in un tempo superiore ai venti giorni, reato

eontemplato dalla diehiarazione addizionale deI 30 marzo

1909 fra la Svizzera e l'Italia (art. I di detta diehiarazione :

L'estradizione e eoncessa: « 1/ Per percosse e ferite ...

quando il delinquento abbia con questi fatti cagionato

volontariamente, ma senza intenzione di dar la morte,

una malattia od ineapaeita al lavoro per piu di venti

giorni... ».

U. Il Proeuratore pubblieo della Confederazione, riferen-

dosi, tra altro, alle sentenze deI Tribunale federale nelle

cause d'estradizione Vogt deI 24 gennaio 1924 (RU 50 I

p. 254 e seg.) e Cassis, deI 14 maggio 1904 (non pubblieata),

preavvisa nel senso, ehe l'estradizione sia aeeordata per

il solo titolo di Iesioni personali.

OO'ft8iderando in diritto :

3. -

Nella sua memoria di opposizione l'estradando:

a) Contesta anzitutto essersi reso eolpevole dei fatti

imputatigli .sotto l.a lett. B dei mandato di eattura. Questo

mezzo non puo giovargli, poiche e regola ripetutamente

ammessa da questa Corte (RU 32 I p. 346; 39 I p. 355;

41 I p. 141; 49 I p. 267 ece.), ehe la questione della colpa-

bilita non puo essere ne esaminata ne decisa, neanehe a

titolo provvisorio, dal giudiee di estradizione.

b) Adduce in secondo luogo, ehe gli atti imputa-

tigli e che gli avrebbero permesso di sottrarsi al suo

arresto, altro non sarebbero se non una conseguenza

dei reato fiseale precedente (reato di contrabbando), per

216

Staatsrecht.

il quale I'estradizione non e eoneessa. Anehe quest'obbie,

zione non regge. La relazione tra l'imputazione di eontrab,

bando e quella ehe sm alla base della domanda d'estra,

dizione (Iesioni personali) e destituita di pertinenza. Solo

i fatti ehe costituiseono essi stcssi un'infrazione alle leggi

fiscali sono escluse dall'estradizione. 11 reato di Iesione

personale, anche se per avventura fosse stato eommesso

per sfuggire alle conseguenze di un reato fiseale, e atto da

quest'ultimo distinto, e non puo essere eonsiderato eome

un suo aecessorio (efr. sentenza deI Tribunale federale

deI 14 maggio 1904 in causa d'estradizione Cassis).

c) Assevera l'estradando aneora, ehe eostituendo i fatti

imputatigli sia il reato di resistenza ad un pubblieo uffi,

eiale, imputazione per cui l'estradizione non e eonseguibile,

sia il reato di lesioni- personali, l'estradizione dovrebbe

essere eselusa per ambedue : in altri termini, si prevale

della concorrenza ehe esisterebbe fra le due imputazioni,

per essere posto al benefieio di quella per la quale le leggi

vigenti non prevedono l'estradizione. Siffatto argomento

fu, in vertenze analoghe, oggetto di esame da parte deI

Tribunale federale (sentenza deI Tribunale federale in

causa Vogt deI 26 gennaio 1924, RU 50 I p. 249 e seg.),

dalle quali si desume :

Se, sollevando l'eecezione prefata, l'opponente intende

alludere all'ipotesi ehe un sol fatto eriminoso eostituisca

due reati ehe rimangono ~tinti e per se stanti (ipotesi

della eosidetta coneorrenza ideale dei reati; eoneours

ideal d'infraetions, GARRAUD, Droit penal general p. 193),

l'estradizione sara ammissibiIe, ove per un solo dei reati

coneorrenti (nella specie, il reato di lesioni personali a

sensi dell'art. 1 diehiarazione addizionale 30 marzo 1909)

l'estradizione sia ammessa.

Se invece I'opponente intende sostenere, ehe nel caso

in esame si tratti della eosidetta eoneorrenza di legge

(Coneours reel d'infraetion, GARRAUD 1. e. p. 206), dell'ipo-

tesi, eire, in eui uno dei reati sia estinto 0 assorbito dall'altro

(teoria della consunzione dei reati), l'estradizione sussis-

Internationales Auslieferungsrecht. No :n.

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tera, se iI delitto ehe perma,ne. e delltto d'estradizione

(RU 50 I p. 261). Ma quale, nel easo eonereto, il delitto non

assorbito dall'altro ~ Rimane iI delitto di lesione personale,

delitto d'estradizione, 0 quello di resistenza alla forza

pubbliea, ehe non 10 e 1 La questione puö essere diseussa,

ma motivi prevalenti militano per la prima ipotesi. 11

reato di resistenza ad un pubblieo ufficiale previsto dagli

art. 337 e seg. deI CP it. e eommesso quando un delin-

quente usa violenza 0 minaece, onde ostacolare un pub-

blieo uffieiale nell'esereizio delle sue funzioni. Non oeeorre

ehe iI pubblieo ufficiale sia stato, inoltre, vittima di mal-

trattamento 0 di un'offesa qualsiasi alla sua ineolumita.

personale. Questo estremo di un'offesa

all'~eolumim

personale si verifica in altra figura deI reato : m quella

della lesione personale, di eui all'art. 582 CP it., reato

qualificato secondo I'artieolo 61 N° 10 ibidem quando

la vittima e pubblieo funzionario (efr. MICHELE LONGo,

Commento al codice penale italiano ~ antiea legge -

p. 549; MANFREDINI, Manuale di diritto penale, all'art. 336).

Ad ogni modo, ove anehe la questione di sapere, quale

delitto in eonereto estingua l'altro per assorbimento fosse

dubbia iI Tribunale federale non pottrebbe meno concedere

I'estradizione, ma dovrebbe (RU 50 I p. 262) laseiare ai

tribunali competenti dello Stato richiedente iI compito

di deeidere, se iI reato di lesione personale, per il quale

l'estradizione e riehiesta ed ammissibile, non sia quello

estinto.

4. -

Nel mandato di eatturna dei 14 febbraio 1934

iI reato suseettibile d'estradizione (lesioni personali) e

qualifieato, e tra le eireostanze a~gravanti ivi ri1e~ate due

meritano speciale rilievo: quella dedotta dall art. 61

N0 10 CP it. (ipotesi in eui il reato e commesso contro un

pubblico ufficiale nell'atto dell'ade:mp~e~to d.e~ suo ser:

vizio) e quella dell'art. 576 N° 3 (ipOtesl m cU! iI reato e

stato commesso dal latitante per sottrarsi all'arresto).

La legislazione delluogo di rifugio non eontiene disposti

analoghi : ond'e ehe, secondo Ja pratica di questa Corte

!18

Staatsrecht.

(v. la preeitata sentenza 14 maggio 1904 nella causa

analoga Cassis p. 9), oeeorre esaminare se queste aggra-

vanti ereino un reato distinto da quello per cui l'estradi-

zione dev'essere consentita 0 invece altro non significhino

ehe un elemento atto aprecisare la misura della repressione,

nulla mutando alla natura deI reato. In quest'ultimo

caso l'estradizione dovra essereaecordata senza riserva.

Oecorrera, in altri termini, esaminare se, seeondo i

prineipi dei diritto internazionale, le eireostanze aggra-

vanti predette costituiscono uno degli elementi dei reato

per cui l'estradizione e domandata ed e conseguibile (nella

speeie il reato di lesioni personali) oppure se esse siano

basate su fatti diversi, eostituenti elementi di altro reato,

per il quale l'estradizione non sia consentita.

a) Per quanto eoneerne I'aggravante dedotta dall'art.

61 N° 10, eioe dalla perSona della vittima, quel disposto

ehe e di portata generale, l'ammette non solo nei eonfronti

di un pubblieo uffieiale, ma anehe di un ministro di un

eulto riconosciuto dallo Stato 0 diun agente diplomatico

o eonsolare, e eiö anehe quando il reato non e stato eommes-

so per causa defle funzioni esereitate. Non si tratta quindi

di un'aggravante basata sul fatto connesso ehe il delin-

quente, oltre il delitto prineipale (nella specie: lesioni

personali) ha resistito ad un agente della forza pubbliea.

Mareiano nel suo trattato sul nuovo eodice penale italiano

diee a pag. 129 : « TI fondamento giuridieo dell'aggravante

e nella maggiore tutela ehe va eoneessa al principio di

autorita, impersonato ne' pubbliei uffieiali, 0 ne' ministri

deI eulto 0 negli agenti diplomatiei 0 eonsolari. Ciö spiega

perehe l'aggravante si appliehi, sia ehe il reato venga

eommesso a causa delle funzioni, sia ehe venga eommesso

semplioemente nell'atto delle funzioni)).

Non e quindi possibile di ravvisare in questa qualifi-

cazione deI delitto di lesioni personali un'influenza eserei-

tata da un reato differente, per eui l'estradizione non

sarebbe conoessa.

b) Piu dubbio e· il quesito concernente l'aggravante

Internationales Auslieferungsrecht. No 31.

219

della latitanza, prevista nella. parte generale deI CP it.

(art. 61 N° 6) e nella parte speeiale, titolo dodieesimo,

eapo 1°, eoneernente i delitti eontro la vita e l'incolumita

individuale (art. 576 N° 3 in relazione all'art. 585). Secondo

il Mareiano (opera eitata p. 124), si tratterebbe, non di

una eircostanza ehe si aggiunga ad un delitto gia eom-

messo e ehe costituirebbe un elemento di reato distinto,

ma di una modalita ehe influisce solo su di un reato poste-

riore commesso da un delinquente durante il tempo in

eui si sia sottratto volontariamente all'eseeuzione di un

mandato di cattura emanato per un reato anteriore.

N ella relazione ministeriale aceompagnante il progetto

deI nuovo CP it. si espone in merito a questo disposto :

« TI maggiore allarme suseitato dalla ulteriore delinquenza

deI Iatitante, la maggiore pericolosita di Iui sono per se

evidenti e giustificano l'aggravante. Mi (parIa il relatore)

e apparso, inveee, eecessivo costituire, come faeeva il

primo progetto, un'aggravante della latitanza rispetto,

non ad un nuovo reato, ma al reato stesso, ehe dalla

latitanza sarebbe rimasto aggravato; onde tale ipotesi

ho soppresso. }}

Da quanto precede sembra quindi risultare ehe il eon-

eetto della Iatitanza eostituisee nel diritto italiano un'ag-

gravante deI reato di Iesioni personali, ehe nulla muta alla

natura di quest'ultimo.

Ove inveee dovesse ammettersi ehe questa eosidetta

aggravante eostituisee un elemento deI reato della resis-

tenza ad un funzionario pubblieo, ovvero l'elemento di

un delitto speeiale, l'estradizione potrebbe, nella speeie,

essere ammessa, solo sotto la riserva, ehe l'art. 576 eifra 3

non sia applieato dal giudiee deI fatto.

Ma la soluzione di questa questione e assai diffieile :

dipende dall'interpretazione dei ·diritto italiano in un

punto deIieato. Seguendo la· pratiea aeeolta dal Tribunale

federale in easi analoghi oeeorrera laseiare il giudizio ai

tribunali eompetenti dello Stato riehiedente (RU 50 p. 262

e sentenze ivi eitate), omettendo di menzionare in questa

220

Staata-echt,.

sentenza una riserva a proposito dell'art. 576 N0 3. L'estra-

dizione essendo limitata al reato di 1esioni personali (per-

cosse e ferite, secondo la dichiarazione addiziona1e deI

30 marzo 1909), spetta algiudice deI fatto di determinare

se la qualifica di cui all 'art. 573 N0 3 e basata sopra un

estremo distinto dall'infrazione per cui l'estradizione e

accordata.

Per quanto ha tratto a1 reato di contrabbando, ehe,

secondo 1e affermazioni dell'opponente, avrebbe dato

luogo ad un mandato di eattura anteriore al 3 febbraio

1934, esso non puo inf1uire sull'aggravante preeitata.

Questa non e fondata sul fatto ehe il colpevole ha anterior-

mente commesso un delitto, ma su quello ehe per sottrarsi

all'arresto, ha preso il partito di rendersi irreperibile

vivendo vita randagia e ereando, pertanto, uno stato di

speciale perieolosita.

Il Tribunale federale pronuncia :

L'opposizione sollevata dall'estradando Grandi e tolta

e l'estradizione accordata, ma unicamente per percosse e

ferite aventi oecasionato, senz'intenzione di dare la morte,

una malattia 0 incapaeita allavoro per piu di venti giorni.

VllI. STAATSVERTRÄGE

TRAITEs INTERNATIONAUX

32. Arrit du 11 juillet lS34 dang la cause Inatant Index

Corporation contre 'l'ribunal cantonal v&udois.

Trai.te d'etablissement et da commerce des 25 novembre 1850 I

21 juillet 1855 entre la Suisse et les Etats-Unis da I'Amerique

du Nord:

1. RecevabiliM du recours dinge contre le raius de dispenser

une socieM anonyme ayant son siege i:t. New·York, de l'obli-

gation de fournir 180 cautio judicatum solvi (consid. 1).

Staatsverträge. No 32.

221

2. La traiM susmentionne ne lioore pas les ressortissants des

Etats Unis non domicilies en Suisse de I'obligation de fournir

la cautio judicatum solvi (consid. 2, 3, 4 et 5).

3. N'est pas arbitraire la jurisprudance suivant laquelle le mono

tant de la cautio judicatum solvi est fixe en tenant compte

non seulement du chiffre de la demande principale, mais aussi

de celui de la demande reconventionnelle.

A. -

La soeieM Instant Index Corporation, dont le

siege est a New-York, a ouvert action a Godefroy Lugin-

buhl, a Pully, devant 1e Tribunal eantonal vaudois.

Par exploit du 6 avril 1933, Ie defendeur, faisant valoir

que la demanderesse est une socieM americaine, l'a eitre

a comparaltre devant le President de la Cour civile du

Tribunal cantonal pour l'astreindre a fournir au prealable

caution ou depot, afin d'assurer le payement des frais du

prores.

Par jugement incident du 26 juin 1933, le President de

la Cour civile a fait droit a cette requete en astreignant la

soeieM Instant Index Corporation a fournir un depöt de

6000 fr. en espOOes ou un cautionnement du meme montant,

pour assurer le payement des frais presumes du proces

divisant les panies en cause.

B. -

Sur recours de la demanderesse, 1a Chambre des

recours du Tribunal cantonal a, par amt du 20 decembre

1933, eonfirme ce jugement. Elle constatait que la recou-

rante etait tenue, en vertu de l'article 81 PCV, de fournir

uneeautio judicatum solvi a moins qu'elle n'etablit qu'en

vertu d'un traite international ou pour une autre cause,

elle etait exceptionnellement dispensee da cette obligation.

En l'espece, la recourante avait invoque l'art. ler du

traiM du 25 novembre 1850 eonelu entre la Confederation

Suisse et 1es Etats-Unis d'Amerique. Mais cet artiele

n'accordait formellement le libre acres aux tribunaux

qu'aux ressortissants de l'un des Etats residant dans

l'autre Etat. Il ne garantissait done pas le libre aeees aux

tribunaux suisses aux ressortissants amerieains domicilies

en Amerique. Cette interpretation etait celle du Departe-

ment federal de justice et police. Le Departement poli-