Volltext (verifizierbarer Originaltext)
50 Staatsrecht. erhebt, damit für dieses Verfahren auf die ihm kraft seiner Souveränität zustehenden Vorrechte verzichtet und wie eine ausländische Privatperson nach Art. 166 CPC (und 16 CC) kautionspflichtig wird. Wenn hieraus für den vor- liegenden Fall überhaupt ein Schluss gezogen werden kann,. so jedenfalls nur der, dass der Staat, der im Ausland einen Zivilprozess führt, allgemein wie eine Privatperson zu behandeln ist, also auch die einer solchen in Staatsverträgen eingeräumten Vergünstigungen für sich beanspruchen kann. Dass der Richter Art. 17 der Haager Übereinkunft nicht unangewendet lassen darf, weil Zweifel darüber bestehen, ob der andere Staat in der Folge der ihm nach Art. IS obliegenden Pflicht zur Vollstreckung des Kostenent- scheids nachkommen werde, hat das Bundesgericht schon wiederholt mit eingehender Begründung entschieden (BGE 61 I 360/1 und dort angeführte frühere Urteile). Es be- steht kein Grund, im vorliegenden Falle von dieser Recht- sprechung abzuweichen. IV. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGSRECHT EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS
9. Sentenza 24 gennaio 1951 neHa causa Pemzzo. Art. 10 della legge jederale sull'estradizione,. art. 3 del trattato- di e8tradizione italo-smzzero. Nozione di reato politico in senso relativo. Art. 10 des eidg. Ausliejerungsgesetzes,. Art. 3 des schweizerisch. italienischen A usliejerungsvertrage8. Begriff des sog. relativ·politischen Deliktes. Art. 10 de la loi jedhale sur l'extradition aux Etats etrangers, du 22 janvier 1892; art. 3 de la Convention entre la Suisse et l'Italie sur l'extradition remproque de m,aljaiteurs et de preve- nus, du 22 juillet 1868. Notion du delit politique dit relatif. A. - Su domanda deI Governo italiano, Giuseppe- Peruzzo, suddito italiano, nato nel 1919, fu arrestato, in l Internationales Auslieferungsrecht. N° 9. 51 attesa della sua estradizione, dalla polizia deI Cantone di Svitto il 22 settembre 1949. Egli era imputato di cor- reim in omicidio perpetrato il 9 dicembre 1945, a Borgo Valsugana (Provincia di Trento), sulla persona di Lorenzo Cappello. Interrogato dal Giudice istruttore di Svitto, il Peruzzo contesto di essere coinvolto nell'omicidio suddetto, osser- vando di aver gia. sublto tredici mesi di carcere preventivo in Italia, ma di essere stato assolto in sede d'istruttoria. Egli dichiaro di opporsi comunque all'estradizione: avendo egli appartenuto al movimento dei partigiani, Ia cosa assumeva un carattere politico. Evaso il29 settembre, il Peruzzo fu arrestato nuovamente nel settembre 1950. TI Governo italiano confermo la domanda di estradizione 21 ottobre 1949, ehe era accom- pagnata deI mandato di cattura 3 giugno 1949 della Sezione istruttoria presso la Corte d'appello di Trento fondato sugli art. llO, 575, 577 cp. 3 deI CPIt. TI Peruzzo riconfermo la sua opposizione all'estradizione. B. - Con atto 14 ottobre 1950 il patrocinatore deI Peruzzo, invocando gli art. 3 e 10 della legge federale sull'estradizione, ha addotto in sostanza quanto segue: Peruzzo non partecipo all'omicidio perpetrato sulla per- sona di Lorenzo Cappello da Angelo Scalet e da Andrea Hofer ch'egli non conosceva prima di averli incontrati in carcere. TI solo indizio contro di lui e l'iscrizione deI suo nome in un taccuino d'uno degli assassini. Nel corso deI primo procedimento essi avevano negato di aver cono- sciuto Peruzzo ; nel corso deI secondo procedimento dichia- rano invece ehe Peruzzo li aveva indotti a recarsi in casa di Cappello. Si tratterebbe adunque, nella peggiore delle ipotesi, dell'istigazione di violare il domicilio di Cappello. E possibile ehe i due assassini vogliano vendicarsi di Peruzzo ehe in carcere aveva promesso di occuparsi di loro ma, rimesso in liberta, non se ne e occupato. Ad ogni modo si sarebbe in presenza d'un delitto politico, pel quale l'estradizione e esclusa.
52 Staatsrecht. TI patrocinatore di Peruzzo ha prodotto ulteriormente i seguenti atti :
80) La sentenza 3 maggio 1949 delta 8ezione istruttoria della Oorte d' appello di Trento che dichiara non doversi procedere nei confronti di Giuseppe Peruzzo per insuffi- cienza di prove. A pag. 13 e seg. di questa sentenza, la Sezione istruttoria ammette che Scalet e Hofer cercarono di trovare il Peruzzo, il quale si mostro molto agitato quando vide i due condotti nella caserma dei carabinieri dopo l'uccisione di Cappello. E pure provato che il Peruzzo nutrisse deI malanimo eontro i1 Cappello. Quantunque diverse circostanze facciano supporre eh'egli non sis estraneo 801 delitto, anzi ne sia i1 mandante, manes pero una prova eerta, necessaria per una dichiarazione di responsabilitil.. Debbono pertanto essere rinviati 80 giudizio i- soli Scalet e Hofer sotto l'imputazione di omieidio.
b) La decisione 31 maggio 1949 della Oorte di assi8e di Trento che rinvia il dibattimento, poiehe dalle dichiara- zioni di Scalet e Hofer sono emersi nuovi elementi 80 carico di Peruzzo. Infatti l'imputato Hofer ha ammesso che i1 giorno deI delitto si ara recato con Scalet in casa di Peruzzo (noto ad Hofer come partigiano) e ha precisato quanto segue : « Si pario di politica col Peruzzo. Si pario di fascisti che tentavano di risorgere e soffoeare il movimento parti- giano. Peruzzo ci pario di Lorenzo Cappello. Ci fece leggere 10 stelloncino apparso sul « Proletario » e ci disse che sarebbe stato bene ehe noi ci recassimo da Cappello ad ammonirlo di smetterla con 180 sua attivita. partigiana ». E questa dichiarazione di Hofer e ·confermata in sostanza da Scalet.
c) L'istanza del Procuratore generale della Repubblica atfinche da ordinata ta riapertura deU'istruttoria.
d) L'ordine di riapertura deU'istruttoria emesso dalla competente sezione presso 180 Corte di appello di Trento.
e) U na copia deU' articolo apparso sul giornale « 11 Pro- letario II ehe Peruzzo avrebbe mostrato 80 Scalet e Hofer 180 mattina deI delitto. Interna.tionwes Auslieferungsrecht. N° 9. 53 C. - In data 29 novemhre 1950 il Ministero pubblico della Confederazione ha trasmesso l'inserto 801 Tribunale federale, giusta gli art. 10 cp. 2 e 23 della legge federale ~u1l'estradizione. TI Ministero pubblico della Confederazione conclude per l'accoglimento della domanda di estradizione osservando quanto segue : TI reato di cui si fa carico 80 Peruzzo, ossia 180 correita. in omicidio, corrisponde 801 reato previsto dagli art. III e 112 deI Codice penale svizzero (omicidio intenzionaIe, assassinio) e entra nel novero delle infrazioni alle leggi penali per cui l' estradizione dev' essere accordata 80 norma . dell'art. 2 deI trattato italo-svizzero concluso il 22 luglio
1868. Gli indizi eontro Peruzzo non sono manifestamente inconsistenti ; d'altra parte, non si tratta ne d'un delitto politico in senso stretto e nemmeno d'un delitto politico in senso relativo. L'omicidio di Lorenzo Cappello non e un episodio d'una lotta per 180 conquista deI potere ; ne esiste un nesso sufficiente tra 10 scopo politico da raggiun- gere e i mezzi impiegati per raggiungerio. In dicembre 1945 l'Italia ara retta da un governo di coalizione di sei partiti, tra i quali anche i comunisti. Si tratta in realta d'un atto di vendetta . . Rispondendo alle osservazioni deI Ministero pubblico della Confederazione, Peruzzo ha confermato 180 sua oppo- sizi:one, adducendo quanto segue : TI Tribunale federale non deve esaminare il fondamento delle accuse moose all'estradando, salvo pero il easo in cui dall'inserto risulti ehe il reato imputatogli e manifestamente escluso. Un siffatto caso si verifica appunto in concreto. L'istruttoria e ehiusa e non ha fornito aleun indizio d'istigazione ad un omieidio. Ad ogni modo, si tratta d'un delitto politieo. Oonsiderando in diritto : L - Giuseppe Peruzzo e imputato di eorreita. nel delitto previsto dagli art. 575 e 577 deI Codice penale italiano, secondo eui ehiunque cagiona 180 morte di un
54 Staatsrecht. uomo e punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno e, in caso di premeditazione, con l'ergastolo L'art. 12 deI trattato tra la Svizzera e l'Italia per la reciproca estradizione dei delinquenti (conchiuso il 22 luglio 1868) enumera tra Ie infrazioni alle leggi penali, per cui dovra. essere accordata l'estradizione, l'omicidio e l'assassinio che sono puniti a norma degli art. 575 e 577 deI Colice penale italiano. D'altra parte, si tratta di reati puniti anche dalla legge penale svizzera. Infatti gli elementi dell'omicidio e deU'assassinio deI Codice penale italiano sono gli stessi di quelli degli art. III e 112 deI Codice penale svizzero. Esiste adunque identita. di norme penali. Inoltre l'art. 2 cp. 2 deI Trattato italo-svizzero per la reciproca estradi- zione dei delinquenti prevede espressamente che l'estra- dizione sara. accordata per ogni sorta di complicita. 0 compartecipazione. Un correo pUG quindi essere estradato.
2. - E regola generale ripetutamente ammessa da questa Corte (RU 60 I 215 ; 59. I 144 ; sentenza inedita 5 maggio 1949 nella causa Hoter) che la questione deUa colpabilita. non pub essere ne esaminata, ne decisa, nean- che a titolo provvisorio, dal giudice di estradizione. La questione di sapere se il Tribunale federale dovrebbe occuparsene qualora risultasse dagli atti che I'accusa e manifestamente inconsistente e quindi di certo infondata pUG restare indecisa. Infatti quest'ipotesi non si verifica in concreto. E errato pretendere, come pretende il Peruzzo, che l'istruttoria penale e chiusa nei suoi confronti. E vero che neUa causa Scalet e Hofer il dibattimento e stato aperto, terminata l'istruttoria nei loro riguardi ; ma, per quanto concerne Peruzzo, l'istruttoria e stata riaperta e si trova attualmente nelle mani della Sezione istruttoria della Corte d'appello di Trento. D'altra parte, no si pUG pretendere che non esista alcun indizio contro Peruzzo. Egli ha bensl dichiarato di non aver conosciuto Scalet e Hofer e di non averli mai visti prima deI delitto ; ma Scalet e Hofer affermano di essere stati da Peruzzo la Internationales Auslieferungsrecht. N° 9. mattina precedente il delitto e asseriscono ch'egli ha dato loro l'indirizzo di CappeUo, aggiungendo che si trattava d'un fascista irriducibile, meritevole d'un'ammo- nizione, e mostrando loro l'articolo apparso sul giornale {( TI Proletario ll.
3. - TI Tribunale federale deve occuparsi della qualifica deI delitto unicamente per stabilire se si tratta d'un delitto di estradizione 0 no (RU 59 I 144). Si pUG lasciare indecisa 1a questione di sapere se il Tribunale federale potrebbe intervenire qualora la qualifica deI delitto fatta dal tri- bunale estero fosse evidentemente erronea. TI Peruzzo sostiene bensl in linea subordinata ehe, neUa peggiore delle ipotesi, il suo reato non sarebbe l'istigazione all'omi- (lidio, ma l'istigazione alla violazione deI domicilio di Cappello. Ma per ora ciG non pUG essere assodato : sol- tanto le risultanze dell'istruttoria complementare consen- tiranno di preeisare la qualifica deI reato.
4. - L'art. 3 deI trattato italo-svizzero eome pure l'art. 10 della legge federale escludono l'estradizione per un delitto politico. E indubbio che il reato in esame non costituisce un delitto politico nel senso stretto della parola, un delitto eioe in cui l' offesa sia rivolta direttamente contro 10 Stato o le sue istituzioni fondamentali e ne eostituisea un suo estremo oggettivo (ad esempio : alto tradimento, rivolta, ecc.). Trattasi perG di sapere se esso non debba essere considerato eome un delitto politieo in senso relativo, ossia un delitto ehe, pur presentando gli estremi di reato eomune, acquisti carattere politico per i suoi moventi, pel fine cui era inteso e per le eireostanze nellequali venne eommesso ; il altri termini, se si tratti di un delitto in se di natura comune, ma avente prevalentemente carattere politico (cfr. sentenza inedita pronunciata il 5 maggio 1949 dal Tribunale federale nella causa Hoter e giuri- sprudenza ivi eitata).
a) Nel dieembre 19451a guerra era terminata in Italia : le ostilita. avevano preso fine a primavera, l'esercito
56 Staatsrecht. amerieano oeeupava il territorio italiano. L'Italia aveva. allora un govemo di unione nazionale, ehe eomprendeva tutti i partiti (anehe quello eomunista) ed esereitava effettivamente il potere su tutto il territorio italiano. Non scmbra quindi ehe in queste eondizioni si possa ammettere una Iotta pel potere, una rieonquista deI potere da parte dei faseisti.
b) Ma, anehe ammesso ehe ci fossero aneora dei sus- sulti di lotta politiea e ehe in eonereto 10 seopo politieo fosse quello d'impedire un ritorno dei regime faseista nel 1945 0 la eostituzione d'un'opposizione fascista al nuovo govemo, non e possibile ritenere ehe il rapporto tra 10 seopo perseguito e l'omieidio di Lorenzo Cappello sia suffieiente per far qualifieare di politieo questo omieidio (sentenza inedita pronuneiata il 5 maggio 1949 dal Tribunale federale nella causa Hoter'; RU 54 I 215 ; 59 I 145 e seg.). A quell'epoea esistevano in Italia tribunali ordinari ed anehe tribunali straordinari inearieati dell'epurazione, eome in altri paesi dopo la eonelu.sione dell'armistizio. Se Peruzzo, Sealet e Hofer ritenevano veramente ehe Lorenzo Ca.ppello fosse un faseista perieoloso per 10 Stato, avevano a loro disposizione altri mezzi ehe quello dell'assas- sinio: potevano segnalare Cappello alla eompetente auto- ritä.. In queste eondizioni l'omieidio non era l'ultima ratio per eonseguire uno seopo politieo. Se ne deve eoncludere ehe l'atto di eui Peruzzo e aeeu- sato non ha un earattere politieo ne e seusabile per ~agioni politiehe in una misura tale ehe il suo autore appaia degno dei diritto d'asilo ehe eselude l'estradizione. 11 Tribunale federale pronuncia: L'opposizione di Giuseppe Peruzzo e respinta e l'estra- dizione e aeeordata. Internationales Auslieferungsrecht. N° 10. 5'1
10. Sentenza 14 febbralo 1951 neUa causa FicoriDi. Art. 10 deUa legge federale BUll'eatradizione; art. 3 deZ trattatr~ di eatradizione italo-8'Vizzero. Nozione di reato politico in senso relativo. Art. 10 des emg. Auslieferungsgesetzes ; Art. 3 des schweizerisch- italienischen Auslieferungsvertrages. Begriff des sog. relativ-politischen Deliktes. Art. 10 de la lai fM6rale su; l'extradition aux Etats etrangers, du 22 janmer 1892 ; art. 3 de la Oanvention entre la Suisse et l'Italie sur l'extradition rkiproque de malfaiteurs et de prevenus, du 22 juület 1868. Notion du delit politique dit relatif. A. - Con nota 4 novembre 1948 la Lega.zione d'Italia a Berna ehiese l'estradizione deI cittadino italiano Fiorello Fieorllli, {( eondannato eon sentenza 12 marzo 1947 della Corte di Aasise di Savona, Sezione speeiale, passata in giudieato il 24 marzo 1948, alla pena della reelusione di anni trenta quale responsabile, tra l'altro, di eoneorso nell'omieidio di tale Janelli, eonsumato in territorio di Sassello il 27 dieembre 1944 ». La domanda di estradizione era aeeompagnata da diversi allegati, tra i quali si trovava una eopia della suddetta sentenza ehe diehiara Fiorello Fieorilli eolpe- vole deI reato di eollaborazionismo (art. 5 deI decreto Iegge luogotenenziale 27 Iuglio 1914, N° 159 ; art. 1 deI deereto legge Iuogotenenziale 22 aprile 1945, N° 142; art. 51 deI codiee penale militare di guerra) nonehe deI reato di omieidio (art. 575 e 62 bis deI eodiee penale). TI Dipartimento federale di giustizia e polizia ehiese al Govemo italiano informazioni eomplementari sulle eir- eostanze in eui il tenente Janelli era stato ueeiso. Infatti Fieorilli, interrogato dagli organi della polizia tieinese (ehe su ordine dell'autorita. federale l'avevano provviso- riamente arrestato in vista dell'annuneiata domanda di estradizione), aveva diehiarato il 9 settembre 1948 ehe il tenente Janelli era stato ueeiso in eseeuzione d'una eondanna a morte pronuneiata dal generale comandante