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56_I_413

BGE 56 I 413

Bundesgericht (BGE) · 1930-01-01 · Italiano CH
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412

Strafrecht..

2. -

Die Kassationsklägerin bestreitet dem Strafrichter

(hier erstinstanzlich dem Bezirksamt) die Kompetenz, um

ausser über die Bussp:flicht aueh über die Pflicht zur

Naohbezahlung der Taxe zu erkennen. Allein einer adhä-

sionsweisen Beurteilung des Taxanspruohes durch den

kantonalen Strafrichter steht von Bundesreohtswegen

niohts entgegen; und wenn das naoh kantonalem Recht

unzulässig sein sollte, so hätte das mit staatsreohtlicher

und nicht mit Kassationsbeschwerde geltend gemacht

werden sollen. Die Tatsache, dass die Vorinstanzen über

die Pflioht zur Naohbezahlung der Taxe erkannt haben,

bildet also keinen Kassationsgrund.

Dagegen hat nun der Kassationshof gemäss Art. 161

Abs. 2 OG den vorinstanzliohen Entscheid über die Pflicht

der Rekurrentinzur Nachbezahlung der Taxe materiell

auf seine Bundesreohtsmässigkeit zu prüfen. (Dass der

adhäsionsweise beurteilte Anspruoh nioht zivil- sondern

öffentlichreohtlioher Natur ist, vermag daran niohts zu

ändern.) -

Dooh besteht diesePflioht zur Naohbezahlung

der Taxe -

was eigentlioh auch nioht bestritten wird, -

zu Reoht. Es sei in dieser Beziehung bloss auf das bundes~

rätliohe Kreissohreiben vom 2. April 1897, abgedruokt bei

SALlS II S. 739 Nr. 911, verwiesen.

Demnach erkennt der Kas8ationshof:

Die Kassationsbeschwel'de wird abgewiesen.

Luftverkehr. No ß7.

II. LUFTVERKEHR

CIRCULATION AERIENNE

413

67. Sentenza. 22 novembre 1930 deUa. aorte penale federale

nel prooesso Xinistero Pubblico FederaJe

contro Bassanesi e coimputati.

ConstituzionalitA dal decreto 27 gennaio 1920 dal Consiglio federale

eoncernente la. circolazione aeres in Svizzera (Consid. 1).

Criteri ehe differenziano la contravvenzione dal delitto. La. viola-

zione delle disposizioni di polizia deI decreto 27 gennaio 1920

constituisce eontravvenzione. In mancanza di una disposizione

espressa. ehe li dichiari applicabili, gli art. 18, 19, 20 e 21 deI

eodice penale ehe non riguardano ehe i crimini ed i delitti, non

possono essere applica.ti come norme complementari deI decreto

27 genna.io 1920. (Consid. 2).

Equivalenza dei brevetti e licenze rilasciati della autorita francesi

ad UD pilota di un aeroplano immatricolsto in Franeia eon

quelli svizzeri. 1l pilota padrone del suo apparecehio non PUQ

atterrare ehe in luogo autorizzato (consid. 3).

Nozione delIs correitA applicabile 801 decreto 27 gennaio 1920

(consid. 4).

La. gravita di una contravvenzione deve essere valutata tenendo

conto delle circostanze in cui iu commessa (consid. 5).

Nel mese di. giugno dell'anno corrente, aleuni aderenti

dell'organizzazione antifasoista « Giustizia e Liberta » a

Parigi, tra cui i prevenuti Tarchiani e Rosselli, conoepirono

il progetto di un'azione di propaganda oonsistente nel

lanoio di mallÜesti e proclami a mezzo di un aeroplano

sorvolante la oitta di Milano.

L'incarieo dell'esecuzione fu affidato a Giovanni Bassa-

nesi, da tre anni rifugiato in Franeia, in quel tempo

titolare di un brevetto franoese di pilota di 10 grado, ehe

l'autonzzava a.d eseguire soltanto dei voli entro un raggio

massimo di 10 km. attorno ad·un aerodromo, edella

relativa lieenza, e ehe successivamente, in data 3 luglio

1930, ottenne dalla. direzione dell'aerodromo Farman un

41 I'inearieo

all'ing. Ender; questi alla sua volta 10 passo al prevenuto

Varesi ineontrato sortendo dal ristorante, ehe 10 ~eeettO,

eorse dal suo amieo Fisealini, ehe trovo davanti alla sua

easa, occupato a puHre la sua automobile, eolla quale

AB 56 I -

1930

28

Strafrecht.

entrambo partirono subito per il deposita della benzina

Shell a Cadenazzo. Dalle informazioni telefoniche assunte

. presso il proprietario deI deposito in Locarno, essendo

risultato che la benzina speciale non veniva venduta. che

in fusti da 200 litri, Fiscalini ne comPero uno in suo nome

e poiche il fusto non poteva essere caricato sull'automobile,

prese a nolo un camion per il trasporto e parti subito

e solo in automobile per Lodrino, per portare l'amso .ehe

la benzina era in viaggio. Quando giunse il camion, sul

quale aveva preso posto anche Varesi,si constato che

occorreva anche dell'olio speciale, per procurare il quale,

dopo d'averlo inutilmente cercato a' Biasca, Varesi e

Fiscalini si recarono di nuovo in automobile a Bellinzona.

Verso le 4 pomeridiane, essendo giunto anche l'olio,

Bassanesi riprese il volo verso il Gottardo, dove circa

un'ora dopo ca.dde frantumando l'apparecchio e frattu-

randosi 1a gamba sinistra.

OQmiderando in diritto :

1. -

L'accusa e basata sulle disposizioni deI decreto

27 gennaio 1920 deI Consiglio federale concernente la

circolazione aerea in Isvizzera, integrate dalle disposizioni

degli art. 18, 19, 20 e 21 deI Codice penale federale.

Non e compito della Corte esaminare, se l'appunto

d'incostituzionalita mosso al deereto sia fondato. Esso

a stato emanato in eseeuzione. deI decreto 3 aprile 1919

delle,Camere federali, limitante i poteri straordinari deI

Consiglio federale, il eui earattere obbligatorio generale

risulta. sia dall'ampiezza dei poteri eonferiti, di prendere

in via eceezionale tutti i' provvedimenti necessari per la

sieurezza deI paase e la tutela dei suoi interessi eeonomici

sia dalla diehiarazione deI suo earattere di urgenza, eh~

non avrebbe na senso na seopo, ove non si trattasse di un

deereto di carattere obligatorio generale (art. 89 della

Costituzione federale).

Seeondo il disposto dell'art. 113 della Costituzione

federale, esso a dunque vincolante per il Tribunale federale

Luftverkehr. No 67.

417

e qualunque possa essere in proposito il modo di vedere

della Corte, essa deve aooettarlo come una base costitu-

zionalmente sufficiente ad aecordare al Consiglio federale

i poteri di eui si evalso, senza esaminare se la delegazione

sia pure temporanea di funzioni essenzialmente legislative:

fosse eonstituzionalmente possibile e se potesse avvenire

senz'altro limite, che quello risultante dalla sicurezza deI

paese e dalla tutela dei suoi interessi economiCl, senza

prendere in eonsiderazione quelli, ehe il nostro diritto

pubblieo impone aHa eompetenza legislativa deHa Confede-

razione. Ne deriva ehe non possono essere oonsiderati eome

iItcostituzionali i provvedimenti presi dal Consiglio federale

in eseeuzione deI decreto 3 aprile 1919 entro i limiti da esso

traceiati. Potrebbe solo ehiedersi se la rego1amentazione

della navigazione aerea per via di sempliee ordinanza fosse

necessaria per 1a sieurezza deI paese e la tutela dei suoi

interessi economiei, ma oltreceha l'affermativa appare

diffieilmente contestabile, oeeorre osservare ehe la neces-

sita di taU provvedimenti e essenzialmente questione di

apprezzamento, la eui soluzione era lasciata al Consiglio

federale sotto il controllo delle Camere, alle quali era

tenuto .a presentare particolareggiato rapporto e ehe nel

messaggio eol quale eomunieava loro l'ordinanza in

discorso i1 Consiglio federale ne giustificava non solo la

necessita, ma eurgenza. Dando la loro adesione al messag-

gio, le Camere federali hanno aHa Ioro volta riconoseiuto

ehe il Consigliofederale a veva agito entro i limiti dei

poteri straordinari eonferitigli, il che preelude l'adito ad

ogni ulteriore eontrollo da parte deI Tribunale federale

almeno nel easo eonereto, senza ehe oecorra esaminare se

in linea di principio, il Tribunale e rispettivaI!lente la

sua Corte penale possano, nonostante la tacita od espressa

approvazione delle Camere federali, ritenere non vincolanti

misure prese dal Consiglio federale nell'esereizio dei poteri

straordinari quando apparissero eome manifestamente

esorbitanti anche dalla sIera di questi poteri.

D'altro lato l'ineostituzionalita dell'ordinanza non po-

'18

Strafrecht.

trebbe essere dedotta dal fatto ehe l'approvazione delle

Camere, non venne acoordata a mezzo di speciale decreto.

ma mediante semplice approvazione.

L'ultimo alinea dell'art. 1 dei decreto 3 aprile 1919

prescrive bensi, che le ordinanze emanate in virtit dei

poteri straordinari accompagnate da un rapporto parti-

colareggiato, dovranno essere portate neUa prossima

sessione a notizia dell'ABsemblea federale, ehe decidera

se debbano restare in vigore; ma nulla dispone riguardo alla

forma di questa decisione, se debba avvenire per formale

decreto 0 semplicemente a mezzo di approvazione delle

misure presentate, eon insemione al proeesso verbale,

eom'e avvenuto.

Non puossi quindi sostenere ehe la maneanza di un

decreto deUe Camere chemantenga in vigore l'ordinanza,

possa infirmarla e tutto induee all'inoontro ad ammettere

ehe il modo eol quale le Camere hanno approvato non

solo l'ordinanza deI 27 gennaio 1920, ma tutti gli altri

provvedimenti presi dal Consiglio federale in forza dei

poteri straordinari, eostituisca quasi un'interpretazione

autentica dei decreto 3 aprile 1919, nel sens<> ehe il mante-

nimento in vigore poteva essere deciso ed espresso in

questa forma.

.

2. -

Oecorre ora ricercare preliminarmente, se i fatti

addebitati ai prevenuti costituiscano delitto 0 contrav-

venzione, par determinare poi ~e le disposizioni degli art.

18, 19, 20 e 21 deI Codice panale siano loro applieabili,

come norme eompiementari di queUe deU'ordinanza.

A differenza deI diritto francese e germanico che

riconoscono nelIa natura deUa pena l'elemento differenziale

tra delitto e contravvenzione, il diritto federale non for-

nisce in proposito alcun criterio. La laeuna non puö essere

eolmata adottando per via di giurisprudenza quelle

aceolto dal diritto franeese e germanieo, poiebe nel diritto

c positivo federale la pana e spesso della identica natura

per il delitto e la contravvenzione, eome avviene per la

detenzione e la multa. La gravita delIa pena non puö

Luftverkehr. Nil 6'1.

419

d'altra parte fornire un criterio sufficiente daccbe in

. mancanza d'ogni .norma di diritto positiva non potrebl.esi

senza arbitrio determinare, a qual punto la multa 0 la

detenzione cessino d'essere pene di polizia, per diventare

pene eorrezionali ed inversamente. n eriterio differenziale

deve quindi essere dedotto dalla natura stessa dei due

istituti giuridiei.

Tra delitto e contravvenzione non c'e solo differenza di

grado, ma di natura. La contravvenzione non e un delitto

di minore importanza, ma qualehe cosa di diverso,

n delitto nasce dalla violazione di una disposizione dei

diritto penale propriamente detto, ehe ha per iscopo di

proteggere I' ordine sodale oontro la perturbazione deri-

vante dalla lesione di diritti, la cui effieace tutela interessa,

non solo i loro soggetti, ma anehe 10 Stato. Esso ha per

sostrato, un fatto per se illecito e non puö esistere ehe

col concorso delI'elemento intenzionale ossia dolo, 80 meno

ehe, in aleuni casi spaoialmente determinati, 180 legge non

si aooontenti delIa colpa.

n diritto penale dalla cui violazione sorge il delitto ha

scopo e funzioni repressive. GIi ordinamenti di polizia

inveoe, dalla oui violazione sorge la contravvenzione, hanno

finalita' e funzioni diverse. Mirano, non 80 reprimere lesioni

deI diritto, ma 80 prevenirle, vietando determinati atti, od

imponendo determinate eautele, per impadire il prodursi

di situazioni perieolose per il diritto pubblico e privato,

Gli atti vietati da disposizioni di polizia sono per se

moralmente leciti od indifferenti : la ragione dei divieto

sM, neUa passibilita deI parieolo ehe possono produrre.

Per ein sono punibili senm riguardo all'elemento inten-

zionale e 180 contravvenzione non comparta pravita, ne

oggettiva ne soggettiva e non. macchia l'onore.

In eiö sta la differenza.

TI delitto risulta dalla lesione di un diritto protetto non

solo dalle leggi eivili, ma daUe penali, la contravvenzione

dalla violazionedi ordinamenti di polizia miranti solo ad

impedire un perieolo. La contra vvenzione puö in alcuni casi,

420

Strafreoht.

includere anche la lesione di un diritto, che ha la sua fonte

nel diritto amministrativo e prendere c08i forma e natura

di deIitto amministrativo 0 di contra vvenzione-deIitto

ma, anche in quest i casi, conserva caratteristiche proprie

che la distinguono dal delitto di diritto comune. Queste

rego1e per quanto derivanti dall'intima natura dei due

istituti, non hanno naturalmente nuBa d'assoluto. Il

diritto positivo pUD mutarle od anche capovolgerle, dando

carattere di delitto ad un atto che in realta non costitmsce

che eontravvenzione ed inversamente, main maneanza di

disposizioni specia1i, sta il principio, che il deIitto non

pUD sorgere ehe da un atto violante un diritto protetto

dalla legge penale, mentre la contravvenzione risulta

dalla violazione di una norma destinata a prevenire un

~rieolo oe, nonostante le divergenze non lievi ehe esistono

intorno aHa determinazione della nozione giuridiea deHa

contravvenzione e dell'elemento che 1a differenzia dal

de1itto, e universalmente ammesso ehe Ia vio1azione di

una norma di poIizia non pUD, salvo contrario disposto

della legge, costituire che c~ntravvenzione.

Che le disposizioni dei deereto 27 gennaio 1920 su eui

l'aceusa e basata, non siano ehe disposizioni di poIizia,

non pUD essere revocato in dubbio, non solo perc4e come

tali sono espressamente qualificate, ma anehe e piiI aneora

per la loro natura ed il loro scopo, non mirante ad altro

ehe a disciplinare la navigazio~e aerea in modo, che non

diventi fonte di perieolo per 10 Stato e per i privati. La

sua violazione edel resto espressamente qualificata eome

eontravvenzione dall'art. 37.

Le disposizioni degIi art. 18, 19,20 e 21 dei Codiee penale,

ehe non riguardano ehe i crimini ed i deIitti, non possono

quindi essere applieate eome norme eomplementari di

quelle dell'ordinanza. Non 10 potrebbero ehe in virtiI di

una disposizione espressa, ehe le diehiarasse appIieabili

direttamente 0 per analogia, disposizione ehe si trova

infatti in numerose leggi ehe si oceupano di eontravven-

zione e delitti amministrativi, ma non figura nell'ordinanza

Luftverkehr. No 67.

421

deI 27 gennaio 1920. Anehe ammettendo ehe questa

laeuna sia dovuta a sempliee dimenticanza, non e permesso

, al giudiee di eolmarla senza violare il prineipio ehe in

materia penale proserive ogni interpretazione estensiva

e non permette di estendere l'applieazione d'un testo

legale dal easo espresso al easo ammesso.

Ma se l'applieazione degIi art. 18, 19, 20 e 21 deI Codiee

penale deve ritenersi esel usa, e con essa la possibilita" di

eomplieita 0 favoreggiamento, non ne deriva ehe sia eselusa

la correita. La eomplieita e esclusa perehe di essa non e

parola nell'ordinanza, ma l'art. 37 punisce l'autore della

.contravvenzione e 1a contravvenzione eome ogni altro

atto," pUD risultare dall'opera di piiI autori. Sarebbe ripug-

nante non solQ al diritto ma all'equita, in questo easo

punirne uno solo, laseiando gli altri immuni da pena.

L'ordinanza non 10 vuole. La conseguenza dell'inappIica-

bilita dell'art. 20 deI Codice penale non e dunque d'esclu-

dere la correita, ma solo quella di far si, che 1a questione

della sua esistenza debba esser apprezzata, non aHa sua

stregua ma a quella dei principi generaIi di diritto penale,

L'assoluzione dei prevenuti Varesi e Fiscalini e 1a

conseguenza necessaria di questi principi, daeche, dato il

carattere affatto accessorio dei loro atti, essi non potreb-

bero rivestire ehe il earattere di complieita ove an'ehe

fosse stabilito, ehe hanno vo1uto seientemente venire

in aiuto a Bassanesi.

3. -

Giovanm Bassanesi e imputato di violazione degli

art. 14 eifre 1 e 2, 20 cp. 1 e 2, e 19 cifre 3, 4 e 6 deI

decreto 27 gennaio 1920. Questi articoli hanno il tenore

seguente :

Art. 14.

I comandanti piloti e ingegneri m.eccanici

eie altre persone addette alla manovra di un aereomobile

devono possedere per disimpegnare le loro funzioni a bordo:

1. Un certificato d'idoneita.

2: Una licenza.

Art. 19.

Ogni aereomobile circolante neHo spazio

aereo svizzero deve prendere con se i seguenti documenti :

Strafreoht.

3. I eertifieati d'idoneita eie licenze deI pjlota edel

resto dell'equipaggio.

4. L'eleneo dei passeggieri.

6. Un inventario delle merei.

Art. 20. Oli aereomobili dirigibili possono atterrare

soitanto nei posti d'atterramento permessi da11'autoritadi

vigilanza.

Se un aereomobile atterra fuori dei posti d'atterramento

permessi, il pilota deve ehiedere istruzioni a11'Uffieio

Aereo per mezzo delle Autorita 10eali. Nell'attesa l'aereo-

mobile eo11e persone ehe vi si trovano ed il contenuto resta

sotto la vigilanza delle autorita locali.

Art. 37. Le eontravvenzioni alle presenti disposizioni

ed alle ordinanze ed ai regolamenti promulgati a loro

eseeuzione e eompimento sono punite eolla detenzione

sino ad un anno e eo11a multa fino a 10 000 fr. 0 con una

sola di queste pene. Inoltre l'autorita giudicante e quella

di vigilanza possono ordinare i seguenti provvedimenti :

1. TI ritiro deI permesso di cireoiazione dell'aereo-

mobile.

2. TI ritiro della licenza deI eoipevole:

3. La confisea dell'aereomobile edel suo contenuto.

4. TI ritiro deI permesso per le imprese industriali.

Sul primo capo :

L'art. 14 dispone ehe i eertificati stranieri sono parificati

agli svizzeri, purche vengan9 diehiarati equipollenti,

mediante una eonvenzione internazionale e stabilisce eosi

la prevalenza deI diritto internazionale sul diritto interno.

La eonvenzione provvisoria deI 6 marzo 1920, eonehiusa

tra la Svizzera e la Franeia per regolare la eircolazione

aerea, dispone aHa sua volta, ehe Ie persone ehe eompongono

l'equipaggio di un aeroplano devono essere munite di

tutti i doeumenti riehiesti della eircolazione deI paese di

eui l'aereomobile possiede la nazionalita. Con eio la con-

venzione viene a dichiarare, benehe in forma poco chiara,

l'equivalenza dei brevetti e lieenze rilaseiati dalle autorita

francesi ad un pilota di un aeroplano immatrieolato in

Luftverkehr. N0 67.

423

Franeia, ehe viene cosi dispensato daH'obbligo imposto

da11'art. 14 N. 1 e 2 di munirsi di brevetto e di licenza

svizzeri.

Ma l'imputato Bassanesi non possedeva ne brevetto

d'idoneita ne licenza, ehe gli dessero diritto alla circola-

zione aerea in Franeia. TI suo brevetto di 1° grado e la

relativa licenza, non l'autorizzavano a volare ehe in un

ristrettissimo circuito. Quanto alla dichiarazione rilaseia-

tagli da! direttore dell'aerodromo Farman, essa prova ehe

aveva superato gli esami per ottenere il brevetto di 20

grado e ehe era quindi in eondizioni di poterlo ottenere,

ma non prova ehe 10 possedesse e dimostra anzi il eontrario,

aggiungendo eh'era in eo1'8o di omologazione e sarebbe

stato rilasciato trabreve.

Per soddisfare alle esigenze dell'ordinanza edella

eonvenzione internazionale, non basta avere diritto al

brevetto, oceorre averio ottenuto. La diehiarazione deI

Ministero francese dell'Aria prodotta dalla difesa non

ascia aleun dubbio. Essa attesta ehe il 27 giugno, Bassa-

nesi «avait totalise un nombre d'heures de vol qui lui

donnait droit au brevet de II degre », ma aggiunge ehe

« cette piece . ne lui aurait permis que le survol sur le

territoll-e fran9ais I), diehiarando cosi implicitamente ehe,

sino a tanto ehe il brevetto non era rilasciato, anehe il

«survol sur le. territoire fran9ais) non gli era aceordato.

Non possedendo i doeumenti richiesti per la libera

eircolazione aerea. nel paese di cui l'aeroplano da Iui

pilotato possedeva la nazionalita, Bassanesi non puo

invocare il beneficio dell'art. 6 della eonvenzione e non

poteva volare in Isvizzera senza aver ottemperato alle

preserizioni deI diritto interno e quindi senza aver ottenuto

dalle autorita svizzere un brevetto d'idoneita ed una

lieenza e, poiehe non l'ha fatto, si e reso colpevole della

eontravvenzione risultante dalla violazione delI 'art. 14

N. 1 e 2. E' da eseludersi invece ehe abbia in pari tempo

contravvenuto al diSposto dell'art. 19 eifra 3 non portando

seeo il eertificato d'idoneita e la lieenza, non essendo

424

Strafrecht.

logioamente possibile ehe una eontravvenzione possa

risultare daWomissione deI portare con se atti inesistenti.

Sul secondo e terzo capo (art. 20 cp. I e 2) :

L'atterramento d'nn aereomobile dirigibile puo avvenire

per cause diverse. Puo essere volontario, od essere deter-

minato da forza maggiore 0 da altre cause ehe senza

rivestire questo carattere eonsigliano od impongono al

pilota di atterrare.

TI primo capoverso dell'art. 20 ehe prescrive ehe gli

aereomobile dirigibili possono atterrare· söltanto nei posti

permessi dall'autorua di vigilanza, si merisce all'atterra-

mento volontario ed ha carattere perelltorio ed assoluto.

Il pilota padrone dei suo apparecchio non puo atterrare

ehe in luogo autorizzato.

Il secondo capoverso si riferisce principalmente, se non

esclusivamente, agli atterramenti forzati 0 determinati da

considerazioni speciali di prudenza.

Per qualnnque easo avvenga I'atterramento fuori di un

posto autorizzato, il secondo capoverso dell'art. 20 obbliga

il pilota a ehiedere istruzioni an 'Ufficio aereo evidentemente

per mettere le Autorita in condizioni di esercitare quel

controllo ehe normalmente viene praticato sugli aeroplani

ehe atterrano nei posti autorizzati. Non esiste qQindi in

realta connessione aleuna tra ilprimo ed il secondo oapo-

verso dell'art. 20, ehe regolano due situazioni diverse e

oostituisoono due norme au~onome la oui vi.olazione da

origine 80 due contravvenzioni.

ehe Bassanesi le abbia violate l!on ocoorre dimostrare.

L'atterramento 80 Lodrino sul prato Martignoli era non

solo volontario, ma premeditato. D'altro lato il prato

Martignoli non ara e non fu mai posto autorizzato d'atter-

ramento; non ha mai figurato e non figura nella lista dei

posti autorizzati prodotta dal perito, non figura neUe

carte aeronautiche svizzere e Bassanesi 10 sapeva, perehe

Lodrino non era stato nominato neppure come posto

d'atterramento di fortuna dalle autorita doganali a

Ginevra, oui aveva chiesto informazioni in proposito. Ha

Luftverkehr. No 67.

425

atterrato 80 Lodrlno non perehe 10 credesse, sia pure erro-

neamente, posto autorizzato, ma perehe era necessario

alI'esecuzione di un progetto, ehe per rieseire aveva bisogno

d'essere avvolto in un certo mistero. Inutile quindi ricer-

care se Lodrino fosse punto d'atterramento di fortuna;

non 10 era; ma 10 fosse stato, sarebbe giuridicamente

indifferente dacche un posto d'atterramento di fortuna

non e un posto autorizzato, sia pure 80 titolo eventuale,

ma solo un luogo indicato come permettente l'atterra-

mento, quando esso risulti necessario fuori di uno posto

autorizzato. La contravvenzione risultante dalla viola-

zione dei due primi capoversi dell'art. 20 e quindi evidente

ed incontestabile. Quella risultante dalla violazione del-

l'art. 19, eifre 4 e 6 (mancanza dell'eienco dei passeggieri

e dell'inventario merci) e stata ammessa esplicitamente

anche dalla difesa.

4. -

I prevenuti Tarchiani, Rosselli e Martignoli non

possono essere condannati per vioiazione deI prima capo-

verso dell'art. 20 dell'ordinanza 27 gennaio, se non nel

caso in cui gli atti da loro compiuti autorizzino 80 ritenerli

come correi. L'ordinanza non definisce 180 correita ne da

alcuna indicazi~ne in proposito. Una nozione piuttosto

ristretta ed oggettiva di essa corrisponde tuttavia meglio

801 carattere delIa semplice contravvenzione di polizia.

Anche il Codioe penale in materia di delitti ammette

d'altronde una nozione piuttosto re8trittiva come appare

dal confronto deI disposto dei suoi art. 19 e 21, ed il testo

dell'art. 20 dell'ordinanza non contiene nulla ehe autorizzi

ad adottare una nozione pih larga.

Si potrebbe in prima luogo domandarsi se il divieto ehe

forma oggetto deI primo eapoverso dell'art. 20, non riguardi

unicamente il pilota, come unieamente 10 riguarda l'obbligo

imposto dal secondo capoverso, 0 se debba essere esteso

anche alle persone ehe col pilota si trovano nell'aeronave

ed atterrano con lui.

Per le persone ehe non si trovano nell'aeroplano e ehe

di oonseguenza non possono atterrare, la violazione dell'art.

426

Strafrecht.

20, 10 eapoverso sembrerebbe esclusa dal su~ testo Iet~~

rale, ma anehe ammettendo una soluzione eontraria, la

eorreita di persone ehe non si trovano nell'aeroplano, non

potrebbe risultare ehe da una loro partecipazione fisiea

e materiale all'atto stesso delI'atterramento, il ehe non

puö dirsi sia avvenuto ne da parte di Tarehiani ne da

parte di Rosselli e Martignoli. L'attivita di Tarchiani ~

Roselli per quanta concerne l'atto dell'atterramento SI

e limitata ad annuneiare circa due ore prima l'arrivo

dell'aeroplano ed apregare Martignoli di sgombrarelil

prato dall'erba falciata e di stendere una tova~lia p~r

indicare meglio il posto d'atterramento. Quella di Martl-

gnoli ha consistito nel consentire all'atterramento, nel-

l'ordine dato a Cardis di sgombrare l'erba e nell'atto di

stendere la tovaglia. Tutti questi atti rivestono il carattere

tipico di atti preparatori, non rientranti nella cooperazione

diretta ed immediata alI'atto d'atterramento.

Ma ove anehe si volesse adottare della correita una

nozione ancora piu lata, oeeorrerebbe pur sempre, per

appliearla nella fattispeeie, ehe l'attivita dei tre prevenuti

suindieati eostituisse una eondizione indispensabile per

rendere possibile l'atterramento, il ehe non pUD ritenersi

provato. Che il prato Martignoli si prestasse ad atterra-

menti di fortuna risulta dagli ·atterramenti precedenti.

Non eonsta ehe l'erba faleiata potesse eostituire un ostacolo

all'atterramento, ne ehe questo non avrebbe potuto effet-

tuarsi anehe se l'erba non fosse stata faleiata e se Mar-

tignoli non avesse steso sul prato 1a tovaglia. La possibi-

lita dell'atterramento, indipendentemente dalla eoope-

razione dei tre prevenuti, non puö pertanto riteners!

eselusa. Tarehiani e Rosselli potrebbero essere eondannati

eome eorrei se fosse applieabile l'art. 20 deI Codice penale

ehe eonsidera eome eoautori tutti i parteeipanti al eom-

plotto, anehe quando la loro partecipazione materiale ha

rivestito il' earattere di atti meramente preparatori e

seeondari.

Ma questa nozione deI diritto positivo federale penale,

Luftverkehr. No 67.

427

ehe va al di la della nozione comunemente ammessa dalla

dottrina in materia di eorreita, non pUD essere applieata

in eoncreto per 1e ragioni gia esposte. Martignoli non

potrebbe essere eondannato neppure in base aHa piu lata

nozione della correita ammessa dal Codiee penale, poiebe,

malgrado certi indizi eontrari, non e stato sufficientemente

provato ehe egli fosse stato messo al corrente delI'impresa

organizzata da Bassanesi, Tarchiani e Rosselli e eiD stante

la suä parteeipazione materiale aH'atto dell'atterramento

non potrebbe in ogni caso sortire dallimite della compli-

eita. Quanto a Cardis, ehe ha parteeipato in grado certa-

mente minore all'atterramento, l'inesistenza della correita

a suo riguardo non ha bisogno d'essere piu ampiamente

dimostrata. L'obbligo imposto dal eapoverso secondo

delI'art. 20 non riguardando ehe il pilota, Tarchiani,

Roselli, Martignoli e Cardis, non possono in a1eun modo

essere ritenuti correi della sua inosservanza.

5. -

NelIa determinazione della pena, la Corta penale

deve innanzitutto fare astrazione dalle circostanze non

eontemplate dal decreto della Camera di accusa e quindi

ehe il volo di Bassanesi potrebbe essere considerato come

offensivo nel senso delI 'art. 1 dell'ordinanza 0 come

costituente un'impresa contraria al diritto delle genti

nel senso dell'art. 41 deI Codiee penale.

Bassanesi non essendo stato rinviato a giudizio, ehe per

eontravvenzione all'ordinanza, non pUD neppure indiret-

tamente essere punito per aver eommesso un atto offensivo

eontro la Svizzera 0 contro un altro Stato .. Ciö non signifiea,

ehe per valutare la gravita della contravvenzione non si

abbia a tener conto delle eireostanze in cui e stata commes-

sa. L'atterramento in 1uogo non autorizzato e stato voluto

all'intento di sfuggire alla sorveglianza ed al controllo

delle autorita e per impedir loro di prendere le misure

necessarie col pericolo di procurare ad esse ed al Governo

deI paese diffieolta prevedibili di earattere internazionale.

Per le circostanze in eui e stata commessa, 1a contravven-

zione volontaria appare quindi come particolarmente

428

Strafrecht.

inescusabile ed e stata aggravata dalla contemporanea

vioiazione di molteplici altre norme di polizia. Queste

considerazioni giustificano e consigliano una condanna

severa e l'applieazione della pena della detenzione. La

circostanza ehe l'accusato ha agito per motivi dai quali

esula ogni scopo di lucro consiglia invece di fare astrazione

da ogni pena pecuniaria.

La pena deI bando non puo essere applicata non essendo

prevista dall 'ordinanza.

Quan~o aGastone Brabant, visti gli art. 140 della legge

sull'organizzazione giudiziaria federale e 133 001 Codice

di procedura penaie. federale,

quanta alle spese, visti gli art. 220 e 183 della legge e

deI codiee suindieati,

considerando ehe a seguito dell'assoluzione deI maggior

numero degl'imputati una parte delle spese dev'essere

sopportata dallo Stato;

la Oorte penale jederale dichiara e pronuncia :

1. Giovanni Bassanesi e dichiarato coipevole di eontrav-

venzione degli art. 14 N. 1 e 2, 19 N. 4 e 6, 20

cp. 1 e 2 deI decreto 27 gennaio 19.20 deI Consiglio federale,

eoncernente la navigazione aerea in Isvizzera e condannato

aHa pena della detenzione per mesi quattro sotto deduzione

deI carcere preventivo sofferto dal 2 agosto 1930.

2. I prevenuti Martignoli Darlo, Cardis Angelo, Varesi

Eugenio,

Fiscalini Costantino,

Tarchiani Alberto e

Rosselli Carlo sono assolti.

3. Il procedimento e prorogato per quanta riguarda il

prevenuto Gastone Brabant.

4. E ordinata la confisea dell'aeroplano pilotato da

Giovanni Bassanesi.

Organisation der Bundesrechtspflege.

429

IH. ORGANISATION

DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE

Vgl. Nr. 66. -

Voir n° 66.

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