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Strafrecht.
nicht noch unangemessene Zeit nach Ablauf der letzten
Zahlungsfrist zuzuwarten, und ferner dadurch, dass
sich der Strafrichter geneigt zeigt, übermässig langes
. Zuwarten mit der Überweisung als Verzicht der Mili-
tärsteuerverwaltung auf Strafverfolgung auszulegen bezw.
als Anerkennung, dass der Ersatzpflichtige ohne Ver-
schulden den Mahnungen nicht Folge geleistet habe. -
Bei Anwendung der dreijährigen Verjährungsfrist ist
die Strafverfolgung gegenüber keinem der Kassations-
beklagten bereits verjährt.
Demnach erkennt der Kassationshof :
Die Beschwerde wird begründet erklärt und das Urteil
des Polizeigerichtspräsidenten des Kantons Basel:"Stadt
vom 2./3. September 1925 aufgehoben.
IH. ORGANISATION
DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
48. Eatra.tto dalla sentenza. 9 dioembre 1925
.
deUa On di O&lsazicne
nella causa SohibU c. Oorta delle Assisi oorrezionali
di Vallemaggia.
Nei confronti di una sentenza di una Corte delle Assisi Ueinesi,
i termini di cui agIl art. 164 e 167 OGF non decorrono dal
giomo in cui la sentenza cantonale fu letta in pubbIlca
seduta (art. 221 cod. proc. pen. Uc.), ma da quello in cui
la sentenza venne inUmata alle parti per iscritto (art. 33
proc. pen. Uc.).
Contro la sentenza di una Corte delle Assisi tic. e ammissibile
il ricorso in cassazione al Tribunale federale giusta I'art. 162
OGF.
.
A. -
Con sentenza 24 settembre 1925 la Corte delle
Assisi
corre~onali di Vallemaggia condannava Hans
Organisation der Bundes~btspflege. N0 48.
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SchibJi in Bäch ad un mese di detenzione per violazione
dell'art. 67 cap. 2 cod. pen. fed. (messa in pericolo di
una strclda ferrata). La sentenza, letta in pubblica
seduta presenti le parti 10 stesso giorno (24 settembre
1925), venne 10ro intimata per iscritto. munita dei
motivi, il giorno 8 Qttobre.
B. -
Schibli interpose Ia dichiarazione di cassazione
al Trib. fed. (art. 164 OGF) il 2 ottobre, il 28 la memoria
giustificativa di cui all'art. 167 OGF.
C. -
La Corte di Cassazione deI Trib. fed. aveva
anzitutto da· decidere le questioni della tempestivita
edella proponibilitä deI gravame a sensi degli arte 164,
167 e 162 OGF.
.
Su questi quesiti il Trib. fed. si pronuncio. come segue:
Considerando in diritto:
I. - Occorre anzitutto esaminare due eccezioni d'or-
dine: quella concernente la tempestivitä deI gravame
e quella riferentesi alla natura della sentenza appellata :
cioe, se essa era, in sede cantonale, ancora suscettiva
di appello. In questo caso essa non sarebbe impugnabile
col rimedio di cassazione federale a sensi dell~art. 162
OGF.
a) Chiedesi, in merito alla prima eccezione, se la
dichiarazione di cassazione fu interposta entro 10 giorni
dalla «comunicazione» della sentenza (art. 164 OGF)
e la motivazione entre 20 da quel momento stesso (art.
167). Quantunque la nozione di questa « comunicazione »
sia di diritto federale, il suo inizio si determina secondo
il diritto cantonale, dal quale solo puo essere desunto,
quando una sentenza deve ritenersi come « comunicata »
alle parti (RU 30 I 162; 35 I 398).
Giusta l'art. 221 cod. proc. pen. tic., la sentenza di
una Corte di Assisi «vien subit9 letta dal Presidente
in pubblica seduta, in presenza delle parti (procuratore
pubblico, accusato, difensore) ». L'assenza deI procu-
ratore pubblico edel düensore non infirmano la pubbli-
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Strafrecht.
cazione: se l'accusato non e presente, ilPresidente
assume aHa pubblieazione due testi. Di fronte a tale
solennitä. potrebbesi ammettere ehe in questa pubbli-
cazione verbale debba ravvisarsi la « comunicazione 11
delI'art. 164 OGF. Ma questa illazione non resistead
altre considerazioni. L'art. 33proc. pen. tic. dispone, ehe
le sentenze devono essere iiltimate alle persone inte-
ressate, al piit tardi entre tre giornidella loro pubbli-
cazione e, secondo l'arte 236, il tennine deI ricorsocan-
tonale, che e di otto giorni, comineia a decorrere, non
daUa pubblicazione verbale predetta, ma dall'inti.;.
mazione. Se dunque la legge fa dipendere gli effetti
de~olutivi della
« comunieazione» non . dalla pubhIi-
cazlOne, ma. dalla intimazione . della sentenza motivata,
e mestieri ritenere che in questa, non in quella deve
ravvisarsi la comunieazione di cui all'art. 164 OGF.
La pubblicazione in pubblica seduta. non avrebbe
dunque, a queste riguardo, che il earattere di una
comunieazio?e meramente provvisoria. cuinon spet ...
terebbe ne Il valore ne gli effetti giuridiei essenziali
dell'intimazione seritta.
Nel caso in esame la diehiarazione di cassazionefu
introdotta (il 2 ottobre) prima ehe deeorresse, anzi
eominei~sse a deeorrere il termine di 10 giorni a datare
dall'intimazione seritta e la memoria giustificativa entro
20 ~orni da quel momento. Il rieorso e dunque tem-
pestivo. E neanche puö dirsi· che sia irregolare perehe
prematuro. La questione fu, in easi analoghi, decisa
da questa Corte in senso negativo (RU 25 1I 366;
38· II 297; 40 III 198).
b) Negativamente deve pure essere risolta la seeonda
questione d'ordine.
Giusta l'art. 234 cap. 2 proe. pen. tic., il rimedio di
eassazione a dato « quando siesi ritenuto· punibile un
fatto ehe non 10 era ». Questo e l'addebito che il rieor-
rente fa aHa querelata sentenza. L'art.242 ibidem dis-
pone: «Se la eassazione ha luogo solo perviolazione
Organisation der Bundesrech.tsptlege. N° 48.
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della legge nella sua applieazione ai fatti posti abase
della sentenza, la Corte giudiea nel merito, senza rinvio.
riformando Ia sentenza e pronunciando l'applieazione
della legge. » Chiedesi se questa « cassazione » deI diritto
tieinese, non sia, in realta, un'appellazione, il che esclu-
derebbe attualmente il rimedio di cassazione insede
federale (art. 162 OGF). La risposta e negativa. L'art.
241 proe. pen. tic. dispone, « ehe, in ogni singolo caso
la Corte deve precisare fino a qual punto la sentenza
e la procedura vengone annullate». L'eventuale sentenza
di merito, di eui all'art. 242 precitato, e dunque sempre
preceduta da un vero e proprio giudizio di eassazione·.
E dai eombinati arte 242 e 241 si desume ehe, ove trat-
tisi di vizio di forma, il giudizio vien cassato e solo
quando siasi ritenuto punibile un fatto che non 10 era
il giudice in cassazione statuisce senza rinvio. Malgrado
quest'ultimo disposto, il rimedio cantonale haprevaIen ..
temente il carattere di una cassazione e non di un'appel"
lazione. Anche nell'ipotesi diun giudizio diretto, il
giudice cantonale agisce in luogo e vece della prima
istanza, dopo aver cassata Ia sentenza di prima grado.
Non si puö considerare i1 rimedio come una do~anda di
cassazione od una istanza di appello a seconda deI suo
esito; escludere, nel caso in cui sara ammesso, la cassa-
zione di diritto federale e ammetterla nell'ipotesi con-
traria, ponendo gli interessati nella necessitä. di ricor.-
rere simultaneamente in sede cantonale e in sede federale;
a quest'ultima, in senso eventuale, per il caso che il
rimedio venisse respinto dal giudice cantonale. La natura
di un rimedio a sostanzialmente unica; esso e appello
o cassazione. Come e disciplinato daidiritto ticinese
il ricorso, di cui aHa sezione 11 deHa proc. pen. tic.
(ehe si intitola « della cassazione}» e prevalentemente
un mezzo di cassazione e non di appello: donde l'am-
missibilitä. deI presente gravame giusta l'art. 1620GF.
11. -
Nel meritQ (Omissis).
AS 51 1- 1925
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