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51_I_350

BGE 51 I 350

Bundesgericht (BGE) · 1925-01-01 · Italiano CH
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Strafrecht.

nicht noch unangemessene Zeit nach Ablauf der letzten

Zahlungsfrist zuzuwarten, und ferner dadurch, dass

sich der Strafrichter geneigt zeigt, übermässig langes

. Zuwarten mit der Überweisung als Verzicht der Mili-

tärsteuerverwaltung auf Strafverfolgung auszulegen bezw.

als Anerkennung, dass der Ersatzpflichtige ohne Ver-

schulden den Mahnungen nicht Folge geleistet habe. -

Bei Anwendung der dreijährigen Verjährungsfrist ist

die Strafverfolgung gegenüber keinem der Kassations-

beklagten bereits verjährt.

Demnach erkennt der Kassationshof :

Die Beschwerde wird begründet erklärt und das Urteil

des Polizeigerichtspräsidenten des Kantons Basel:"Stadt

vom 2./3. September 1925 aufgehoben.

IH. ORGANISATION

DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE

48. Eatra.tto dalla sentenza. 9 dioembre 1925

.

deUa On di O&lsazicne

nella causa SohibU c. Oorta delle Assisi oorrezionali

di Vallemaggia.

Nei confronti di una sentenza di una Corte delle Assisi Ueinesi,

i termini di cui agIl art. 164 e 167 OGF non decorrono dal

giomo in cui la sentenza cantonale fu letta in pubbIlca

seduta (art. 221 cod. proc. pen. Uc.), ma da quello in cui

la sentenza venne inUmata alle parti per iscritto (art. 33

proc. pen. Uc.).

Contro la sentenza di una Corte delle Assisi tic. e ammissibile

il ricorso in cassazione al Tribunale federale giusta I'art. 162

OGF.

.

A. -

Con sentenza 24 settembre 1925 la Corte delle

Assisi

corre~onali di Vallemaggia condannava Hans

Organisation der Bundes~btspflege. N0 48.

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SchibJi in Bäch ad un mese di detenzione per violazione

dell'art. 67 cap. 2 cod. pen. fed. (messa in pericolo di

una strclda ferrata). La sentenza, letta in pubblica

seduta presenti le parti 10 stesso giorno (24 settembre

1925), venne 10ro intimata per iscritto. munita dei

motivi, il giorno 8 Qttobre.

B. -

Schibli interpose Ia dichiarazione di cassazione

al Trib. fed. (art. 164 OGF) il 2 ottobre, il 28 la memoria

giustificativa di cui all'art. 167 OGF.

C. -

La Corte di Cassazione deI Trib. fed. aveva

anzitutto da· decidere le questioni della tempestivita

edella proponibilitä deI gravame a sensi degli arte 164,

167 e 162 OGF.

.

Su questi quesiti il Trib. fed. si pronuncio. come segue:

Considerando in diritto:

I. - Occorre anzitutto esaminare due eccezioni d'or-

dine: quella concernente la tempestivitä deI gravame

e quella riferentesi alla natura della sentenza appellata :

cioe, se essa era, in sede cantonale, ancora suscettiva

di appello. In questo caso essa non sarebbe impugnabile

col rimedio di cassazione federale a sensi dell~art. 162

OGF.

a) Chiedesi, in merito alla prima eccezione, se la

dichiarazione di cassazione fu interposta entro 10 giorni

dalla «comunicazione» della sentenza (art. 164 OGF)

e la motivazione entre 20 da quel momento stesso (art.

167). Quantunque la nozione di questa « comunicazione »

sia di diritto federale, il suo inizio si determina secondo

il diritto cantonale, dal quale solo puo essere desunto,

quando una sentenza deve ritenersi come « comunicata »

alle parti (RU 30 I 162; 35 I 398).

Giusta l'art. 221 cod. proc. pen. tic., la sentenza di

una Corte di Assisi «vien subit9 letta dal Presidente

in pubblica seduta, in presenza delle parti (procuratore

pubblico, accusato, difensore) ». L'assenza deI procu-

ratore pubblico edel düensore non infirmano la pubbli-

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Strafrecht.

cazione: se l'accusato non e presente, ilPresidente

assume aHa pubblieazione due testi. Di fronte a tale

solennitä. potrebbesi ammettere ehe in questa pubbli-

cazione verbale debba ravvisarsi la « comunicazione 11

delI'art. 164 OGF. Ma questa illazione non resistead

altre considerazioni. L'art. 33proc. pen. tic. dispone, ehe

le sentenze devono essere iiltimate alle persone inte-

ressate, al piit tardi entre tre giornidella loro pubbli-

cazione e, secondo l'arte 236, il tennine deI ricorsocan-

tonale, che e di otto giorni, comineia a decorrere, non

daUa pubblicazione verbale predetta, ma dall'inti.;.

mazione. Se dunque la legge fa dipendere gli effetti

de~olutivi della

« comunieazione» non . dalla pubhIi-

cazlOne, ma. dalla intimazione . della sentenza motivata,

e mestieri ritenere che in questa, non in quella deve

ravvisarsi la comunieazione di cui all'art. 164 OGF.

La pubblicazione in pubblica seduta. non avrebbe

dunque, a queste riguardo, che il earattere di una

comunieazio?e meramente provvisoria. cuinon spet ...

terebbe ne Il valore ne gli effetti giuridiei essenziali

dell'intimazione seritta.

Nel caso in esame la diehiarazione di cassazionefu

introdotta (il 2 ottobre) prima ehe deeorresse, anzi

eominei~sse a deeorrere il termine di 10 giorni a datare

dall'intimazione seritta e la memoria giustificativa entro

20 ~orni da quel momento. Il rieorso e dunque tem-

pestivo. E neanche puö dirsi· che sia irregolare perehe

prematuro. La questione fu, in easi analoghi, decisa

da questa Corte in senso negativo (RU 25 1I 366;

38· II 297; 40 III 198).

b) Negativamente deve pure essere risolta la seeonda

questione d'ordine.

Giusta l'art. 234 cap. 2 proe. pen. tic., il rimedio di

eassazione a dato « quando siesi ritenuto· punibile un

fatto ehe non 10 era ». Questo e l'addebito che il rieor-

rente fa aHa querelata sentenza. L'art.242 ibidem dis-

pone: «Se la eassazione ha luogo solo perviolazione

Organisation der Bundesrech.tsptlege. N° 48.

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della legge nella sua applieazione ai fatti posti abase

della sentenza, la Corte giudiea nel merito, senza rinvio.

riformando Ia sentenza e pronunciando l'applieazione

della legge. » Chiedesi se questa « cassazione » deI diritto

tieinese, non sia, in realta, un'appellazione, il che esclu-

derebbe attualmente il rimedio di cassazione insede

federale (art. 162 OGF). La risposta e negativa. L'art.

241 proe. pen. tic. dispone, « ehe, in ogni singolo caso

la Corte deve precisare fino a qual punto la sentenza

e la procedura vengone annullate». L'eventuale sentenza

di merito, di eui all'art. 242 precitato, e dunque sempre

preceduta da un vero e proprio giudizio di eassazione·.

E dai eombinati arte 242 e 241 si desume ehe, ove trat-

tisi di vizio di forma, il giudizio vien cassato e solo

quando siasi ritenuto punibile un fatto che non 10 era

il giudice in cassazione statuisce senza rinvio. Malgrado

quest'ultimo disposto, il rimedio cantonale haprevaIen ..

temente il carattere di una cassazione e non di un'appel"

lazione. Anche nell'ipotesi diun giudizio diretto, il

giudice cantonale agisce in luogo e vece della prima

istanza, dopo aver cassata Ia sentenza di prima grado.

Non si puö considerare i1 rimedio come una do~anda di

cassazione od una istanza di appello a seconda deI suo

esito; escludere, nel caso in cui sara ammesso, la cassa-

zione di diritto federale e ammetterla nell'ipotesi con-

traria, ponendo gli interessati nella necessitä. di ricor.-

rere simultaneamente in sede cantonale e in sede federale;

a quest'ultima, in senso eventuale, per il caso che il

rimedio venisse respinto dal giudice cantonale. La natura

di un rimedio a sostanzialmente unica; esso e appello

o cassazione. Come e disciplinato daidiritto ticinese

il ricorso, di cui aHa sezione 11 deHa proc. pen. tic.

(ehe si intitola « della cassazione}» e prevalentemente

un mezzo di cassazione e non di appello: donde l'am-

missibilitä. deI presente gravame giusta l'art. 1620GF.

11. -

Nel meritQ (Omissis).

AS 51 1- 1925

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