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Staatsrecht
mitgewirkt oder dass sie von der Sache auch nur Kenntnis
gehabt hätten, wird von Zürich nicht behauptet, und
es ist auch nicht ersichtlich, dass diese Unkenntnis auf
irgend einer Pflichtwidrigkeit der Behörden oder wenig-
stEms auf einem Mangel oder einer Unstimmigkeit
beruhen würde, die von Solothurn zu vertreten wären.
Wenn die Gemeindebehörde von Zuchwil in der Vater-
schaftsangelegenheit nach St. Gallen gelangt sein sollte,
so folgt daraus noch nicht, dass es sich um einen armen-
rechtlichen Notfall im gedachten Sinn gehandelt habe
und die Behörde von Zuchwil das gewrisst habe oder
hätte wissen sollen. Es liegt daher keinerlei Verhalten
der Behörden im Kanton Solothurn vor, das Zürich
berechtigen würde, seine Unterstützungspflicht gegen-
über der Brandt und ihren Kindern bis zu deren
Heimschaffung im Ve~hältnis zum Kanton Solothurn
als eine bloss sekundäre und nachgehende zu betrachten,
wobei ein Rückgriffsrecht auf Solothurn für die ent-
standenen Kosten in Betracht kommen könnte. Die
von Zürich angerufenen Fälle aus der bundesgericht-
lichen Praxis treffen denn auch auf den vorliegenden
Tatbestand nicht zu. Alle die zitierten Urteile, in denen
im interkantonalen Verhältnis eine armen rechtliche Ko-
sienersatzpflicht ausgesprochen wurde, beruhen darauf,
dass ein Kanton durch Armenfürsorge eine Aufgabe
erfüllt hatte, die nach der bundesrechtlichen Ordnung
der Materie und dem normalen Lauf der Dinge einem
andern Kanton obgelegen hätte, indem die Behörden des
letztern Kantons in nicht einwandfreier Weise die
Fürsorge von sich abgeschoben oder doch wenigsten..,
diesen Erfolg durch ein im eigenen Interesse des Kantons
erfolgtes Dazwischentreten bewirkt haben (BGE 39 I
56; 43 1303; 4G 1453; 47 1324). Gerade an einer solchen
Voraussetzung fehlt es aber nach dem Gesagten hier.
Auch die Berufung auf § 34 des soloth. Armengesetzes
von 1912 geht fehl. Wenn nach dieser Bestimmung die
Einwohnergemeinden für die in ihrem Gebiete wohnenden
Internationales Auslieferungsrecht. N~ 48.
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()der sich aufhaltenden Unterstützungs- oder Versor-
gungsbedürftigen, welche andern Kantonen oder auswäF-
tigen Staaten angehören, zu sorgen haben, so trifft sie
auf den Fall der Alice Brandt nicht zu,. weil diese eben,
wie ausgeführt, solange sie in Zuchwil'war, sich nicht
~ls auf öffentliche Unterstützung angewi~sen darstellte.
Domnach erkennt das Bundesgericht:
Die Klage wird abgewiesen.
v. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGSRECHT
EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS
48. Senteul 19 settembre 1924 nella causa Camporinl.
Estradizione riehiesta per omicidio volontario.- Valutazione
del1e prove (doeumenti) formte dalle parti. -
La questione,
se i tribunali dello Stato riehiedente (eui, se la domanda
fosse aeeolta, sarebbe deferito l'estradando) siano da ri-
tenersi imparziali, non e di competenza deI giudice di estra-
dizione. -
Rifiuto dell'estradizione per l'indole prevalente-
mente politiea dell'imputazione.
A. -
II 6 aprile 1924 avvenivano in Italia i comizi
generali per le elezioni al Parlamento. Come in molti
altri Comuni, l'avvenimento diede luogo anche in quello
di Cureggio (provincia di Novara) a disordini, violenze
e tumulti assai gravi. Verso sera, in una rissa svoltasi
davanti alla sezione di voto tra socialisti e fascisti, alla
quale parteciparono parecchi partigiani delle due fazi-
oni, cadde, mortalmentocolpito da arma da fuoco, il
fascista Modesto Tizzoni. II presunto autore deI delitto,
Vincenzo CampOl'ini fu Francesco, nato il 5 aprile 1892,
segretario deI partito socialista massimalista di Cureggio
e gia sindaco di quel paese, riparava in Isvizzera e si
accassava presso dei parenti in Genevra.
AS 50 I -
1924
21
800
Staatsrecht.
B, -
Con istanza 21 maggio 1924, la R. Legazione
d'Italia in Berna domandava l'estradizione deI Campo-
rini basandosi su mandato di cattura 24 aprile u. s. nel
. quale esso e imputato di omicidio volontario nel~a per-
sona deI prefato Tizzoni. Nel corso deI procediment~
Ia R. Legazione, invitata dal Dipartimento federale dJ.
Giustizia e Polizia a meglio precisare i fatti sui quali
intendeva basare l'estradizione, con nota verbale del
6 agosto u. 'So li esponeva nel modo seguente: « Le
»6 avril dernicr, a l'occasion des eIections politiques et
»des le debut des operations eIectorales, des fascistes
»et des individus appartenant a Ia milice nationale s'e-
» taient instalies pres de Ia salle eIectorale de la petite
»commune de Cureggio. Vers 7 heures du soir, le nomme -
»Camporini Vincenzo,,ancien maire communiste de
»Cureggio, se rendait au vote et a ce moment une ba-
;) garre se produisait entre plusieurs individus appa:te-
» nant aux differents partis. Dans un groupe se trouvalent
» ledit Camporini Vincenzo et son neveu Camporini
»Germano et dans le groupe adversaire se trouvaient.
» parmi d'autres, le nomme Moja et le nomme Tizzoni
» Modesto, la victime, appartenant a la milice nationale_
» Le nomme Moja etant tombe Irappe par un coup de
» poing fiu nomme Camporini _ Germano, lutteur pr~
)} fessionnel. les freres Tizzoni s'etaient approches de Im.
» le croyant mort. C'est a ce moment que Camporini
» Vincenzo a -
parait-il -
'tire un coup de revolver
» sur le nomme Tizzoni Modesto. Celui-ci est mort le
» lendemain, quelques instants apres avoir ete interroge
» par le Juge d'instruction et le Procureur du Roi, et
» a declare que son meurtrier etait le susnomme Cam-
» porini Vincenzo. Plusieurs individus qui avaient ete
» arretes ont ete aussitöt mis en liberte, ayant ete etabli
» que, meIDe s'ils ont pris part a la bagarre, Hs ne peuvent
» pas etre tenus responsables du meurtre, dont le seul
» auteur est le nomme Camporini Vincenzo. Le Minis--
» tere Royal de la Justice considere que le crime en
Internationales Auslieferungsreeht. N° 48.301
»questiop, dont la cause occasionnelle a ete un litige
» provoque par des questions electorales, n'a pas le
» caractere d'un crime politique proprement dit, n'ayant
» pas eu pour cause des idealites politiques et que son
» auteur est partant pasSible de former l'objet d'une
j) demande d'ex,tradition."
C. -
Nel frattempo Camporini era stato incarcerato
in Ginevra in seguito della domanda di estradizione.
Negli interrogatori dei 22 maggio e 2 giugno u. S. Cam-
porini si oppose all'estradizione contestando di aver
commesso il delitto imPlltatogli e dichiarando che, dei
resto, il reato aveva carattere politico. Nel memoriale
18 giugno 1924, molto circostanziato, I'estradando da
opera a dimostrare la sua incolpevolezza e l'indole
politica dei delitto. Passati partitamente in rassegna i
moti violenti ed i reati commessi in Italia e principalmente
nei dintorni di Novara dal 1922 in poi, che addebita al
partito fascista, l'estradando assevera : Gia in una
spedizione punitiva dei maggio 1922 i fascisti, incendiata
la Casa del Popolo in Cureggio, ebbero a chiedere ad
alte grida la « testa di Camporini t', il quale, costretto
dai fascisti, dovette in seguito dare le demis.sioni da
sindaco dei comune cogH altri membri della Municipalita.
Nell'approssimarsi delle elezioni generali le violenze ed
i soprusi di ogni sorta si multiplicarono ed il 6 aprile fu
testimone, in moltissimi luoghi (vengono citati i fatti di
Mojano, Savona, Perugia, Palombaro Sabina, Napoli
ecc. dei marzo e dell'aprile U. s.), di atti sanguinosi e di
sopraffazioni inaudite per impedire gli avversari deI
fascismo di recarsi alle urne. A quest'uopo i fascisti
erano venuti in gran numero a Cureggio: la sezione
di voto era vigilata da carabinieri, da fascisti e dalla
milizia nazionale, composta pure di fascisti. Conflitti
avvennero gia nella mattinata. Un po piiI tardi. verso
le due, altre risse si produssero. Camporini fu, una prima
volta, violentemente allontanato dalle urne. Vi ritorno
piit tardi e in quel mümento avvenne la zuffa genera},'
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Staatsrecht.
in eui il Tizzoni trovö la morte, ma della quale egli, Cam-
porini. e affatto innoeente.Sin dal principio della misehia
esso fu atterrato da violentissimi eolpi e giaequesvenuto
finehe non pote essere rieoverato in easa amiea. In
queste eondizioni il earattere politieo dei fatto non puö
essere eontestato. Da ultimo I'estradando assevera :
Attualmente i tribunali italiani giudieano sotto la pres·
sione d.el partito faseista 0 sotto il terrore di rappre-
saglie : i fascisti vengono, se pure rimandati a giudizio,
assolti, i soeialisti immaneabilmente eondannati. Anehe
per questo motivo la domanda di estradizione deve essere
respinta.
D. -
Quest'ultimo argomento fu esaminato dal Di-
partimento federale di Giustizia e Polizia, il quale, in
un rapporto 11 agosto 1924 al Consiglio federale·, alle ga
in sostanza: L'imputäto non sostiene esplicitamente.
ehe, se estradato, sarä deferito ad un tribunale di eeee-
zione : sospetta i tribunali ordinari italiani di non sapere
resistere a pressioni esercitate su di essi da un partito.
In altri termini : Camporini eontesta ehe attualmente i
tribunali italiani meritino fidueia, non pretende ehe
quelli ehiamati a giudiearlo, se viene estradato, siano
tribunali di eeeezione nel sens«;l dell'art. 9 deUa legge
federale . sull'estradizione dei 22 gennaio 1892. L'argo-
mento non e di ostaeolo all'estradizione. Sintanto ehe
vige il trattato di estradizione tra la Svizzera e l'Italia
la mutua fiducia nella regolarita ed imparzialitil dei loro
tribunali deve essere ammessa, fidueia ehe sta di base
aHa eonvenzione stessa e ne forma propriamente il
presupposto. Dei resto, le affermazioni dell'estradando
non bastano per dimostrare I'assunto.
Questo modo di vedere fu approvato dal Consiglio
federale nella sua seduta dei 12 agosto 1924.
E. -
n proeuratore pubblieo della Confederazione
propone nella suu memoria dei 21 agosto 1924 il rigetto
della domanda di estradizione.
'
Internationales Auslief.uungsreeht. N° 48.
303
Considerando in diritto:
10 -
n reato di omieidio volontario, deI quale Camp<)..
rini e imputato, e delitto di estradizione, poiche e pre-
visto dal trattato di estradizione 22 luglio 1868 tra la
Svizzera e I'ItaIia (art. 2 eif. 1) e eontemplato tanto dalla
legge penale dello Stato riehiedente (eod. pen. italiano
art. 364), quanta da quella dello Stato di rifugio (eod.
pen. ginevrino art. 251 e seg.).
20
-
Delle eeeezioni sollevate dall'estradando, le
segnenti appaiono senz'altro irrieevibili.
a) Anzitutto quella ehe eoneeme la eolpevolezza
dell'imputato.
E regola generale ripetutamente ammessa da questa
Corte (RU 32 I p. 346; 39 I. p. 355; 41 I p. 141 eee.),
ehe la questione della eolpabilitä non puö essere ne
esaminata ne deeisa, neanehe a titolo provvisorio,dal
giudiee di estradizione.
b) Sull'argomento dedotto dall 'estradando dalla pre-
tesa parzialita ed inattendibilitä dei tribunali italiani
attuali il Consiglio federale ha statuito e l'ha respinto.
Non spetta a questa Corte il rivedere questo giudizio,
poiehe, eome rettamente osserva il Consiglio fe derale,
non si tratta dell'eecezione prevista dall'art. 9. della
legge di estradizione, sibbene di un argomento ehe eon-
ceme una delle eondizioni preliminari e generiehe alle
quali e sottoposta la presa in eonsiderazione di una ri-
ehiesta di estradizione a sensi dell'art. 16 legge eit.
30 -
La domanda di estradizione deve quindi essen'
aeeolta,ove non risulti fondata I'eeeezione, ehe il delitto
imputato all'estradando e di indole politiea, eiö ehe
la riehiedente Legazione eontesta.
a) A dimostrare le affermazioni eontenute nel suo
memoriale dei 18 giugno e altro eomplementare dei
25 giugno u. s., l'imputato ha dimesso agli atti ampia
prova doeumentaria consistente, per 10 phI, in giornali,
31M
Staatsrecht.
ritagli di pubblieazioni ed altri stampati eoneernenti le
violenze ed i disordini, ehe, a suo dire, preeedettero e
susseguirono il fatto in discorso. ~ evidente chenoti-
zie riferite da giornali sono ben lungi dal eonsti1;llire
una prova ineecepibile: la loro attendibilitä deve
essere esaminata eon moltaprudenza. Nel loro insieme
peroesse eontribuiscono a dare una idea deI quadro e
delI 'ambiente nel quale si prepararono e svolsero· le
elezioni in Italia e nel quale avvenne il fatto. Secondo
la sua costante giurisprudenza, questa Corte apprezza
liberamente le prove dedotte in giudizio di -estradizione
e, seeondo il suo prudente eriterio, riterra le allegazioni
ehe le sembrano plausibili, sopratutto qtlelle ehe non
sono in eontraddizione cogli atti ufficiali (RU 33 I p.
188). Oeeorre deI resto nlevare ehe ancbe altri docllmenti,
phI attendibili, l'estradando ha prodotto : eosi, tra altri, le
diehiarazioni fatte da quattro testi giurati davanti a
pubblieo notaio.
b) ~ fuori di dubbio ehe il reato in esame non eosti-
tuisee un delitto politieo nel senso stretto della parola;
un reato cioe, ineui l'offesa sia rivolta direttamente
eontro 10 Stato 0 le sue istituzioni fondamentali e ne
eostituisea un suo estremo oggettivo (ad es. alto tram.,.
mento, ~ivolta ece.). Trattasi iilveee di sapere, seesso
non debba essere considerato -eome un delitto -politico
in senso relativo : di un delitto ehe, pur rivestendo g1i
estremi di reato eomune, acquisti indole politiea per il
suoi moventi, il fine eui era inteso e le cireonstanze neUe
quali venne eommesso (RU 32 I p.539 e le sentenze ivi
citato; 49 I p. 266 e seg.). In altri termini : di un delitto
in se di natura comune -. ma avente prevalentemente
earattere politieo (art. 10 della legge federale precitata).
c) La risposta non puo essere ehe affermativa. Un pre-
cedente di eapitale importanza per il easo in esame,e
quello della sentenzadi estradizione Ragni, eolla quale
la domada venne respinta da questa Corte eongiudizio
dei 14 luglio 1923 (RU 49 I. p. 266 e seg.). Il reato deI
Internationales Auslieferungsrecht. N° 48.
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quale allora si trattava (complicitä in mancato omicidio
di _ due persone) avvenne in ambiente e su uno sfondo
politieo non essenzialmente diverso dall'attuale. L'estra-
dizione venne allora negata per i motivi seguenti : Il
reato rimproverato al Ragni deve essere eonsiderato
~ome -la eonseguenza e la manifestazione di una stra.,
ordinaria agitazione e tensione d'animo fra i prineipali
partiti politiei italiani; agitazioni e turbamenti eollettivi
-ehe eondussero le parti ad usare mezzi violenti contro
le,partiavverse, causarono disordini e reati di sangue
in gran numero. Fatti tutti peroehe, anehe considerati
singolarmente, devono essere ritenuti eome eonseguenze
ed episodi di un vasto rivolgimento politieo e di una
lotta,aeeesissima, per il potere, non eome l'estrinseeazione
di motivi personali 0
dell'intenzione di raggiungere
uno seopo individuale e privato. A questi fatb, se eom-
messi ({ per un fine nazionale » un deereto regio deI 22
dicembre 1922 ha eoneesso l'amnistia, diehiarandoli
esplieitamente di natura politica; amnistia e qualifi-
-cazione ehe quel deereto tuttavia intendeva limitare ai
reati eommessi da una parte e negarla a quelli eompiuti
dalI'altra. Questa tesi non fu aeeolta da ques:ta Corte
la quale nella suecitata sentenza diehiarava: ({ Il ca-
» rattere politieo dei fatti in questione deveessere rieonos~
» eiuto ai reati avvenuti in quella lotta di parte, siano
»essi -stati eommessi dal partito vineente e da quello
j) ehe in essa ebbe la peggio. »)
Quest'argomentazione vale, in sostanza, anehe per
il easo in esame. Anehe la rissa avvenuta il6 aprile
davanti la sezione di voto di Cureggio e nella quale
Tizzoni trovo la morte deve essere eonsiderata eome
un episodio della lotta eombattuta in· Italia dai. par-
titi per il potere, eolla differenza, indifferente per l'at-
tuale giudizio, ehe, se prima della marcia su Romu. il
movimento generale, non dissimile da una guerra eivile,
era inteso al eonseguimento del potere, le turbazioni
dell'ordine pubblieo ehe avvennero prima e durante le
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Staatarecht.
elezioni deI 6 aprile, tendevano per una parte· a man-
tenere il potere intanto da essa eonseguito, per le altri
a strapparglielo. A mezzo di violenze di ogni sorta le
parti miravano a terrorizzare gli avversari onde tenerli
lontani dalle urne 0 da esse espellerli Questi reati,.
pur essendo in se di diritto eomune, hanno, eome
nel easo Ragni, in modo prevalente indole
politica~
poiche sono manifestazioni di un movimento politieo
generale, ad esso eonnessi quali mezzi per raggiungere le
finalitä politiche, ehe le fazioni eon quei moti si so no
proposte (RU 49 I p. 270). Tale e pure l'indole delle
risse avvenuto il 6 aprile a Cureggio e nel tumulto delle
quali venne eommesso il reato in diseorso.
Emerge dagli atti e anehe dalla nota verbale 6 agosto
1924 della R. Legazione italiana ehe, in quella oeeasione.
faseisti e agenti della inilizia nazionale (pure eomposta
da fascisti) si erano appostati nei dintorni della sala di
voto, e eie) allo seopo evidente di tenere in rispetto e
di intimorire gli avversarL Che questo atteggiamento,
dovuto ad intenti politici, abbia eontribuito a suscitare
i disordini ehe poi avvennero, e fuori di dubbio. Dalla
deposizione precitata, fatta da quattro testimoni giurati
davanti notaio, e da altri doeumenti risulta ehe eerto
Castaldi, predeeessore deI Camporini eome sindaeo di
Cureggio, fu, in quell'oeeasione, pereosso da eolpi di
bastone ed impedito di votare : ehe quando Camporini,
verso le 17, volle votare, f11 violentemente espulso dal
loeale di voto; ehe, ritornatovi alle 19, fu assalito da
un gruppo di avversari politivi a eolpi di bastone e ehe
si fu in UD eonflitto prodottosi tra individui di diverse
fazioni, in modo tumultuario, ehe Tizzoni rieevette
il eolpo mortale. Se si eonsidera inoltre, ehe Camporini,
nella sua qualitä di segretario della fazione socialista
e di antieo sindaeo socialista deI eomune di Cureggio,
era agitatore ed esponente principale deI suo partito
in quel paese, ehe giä anteriormente erano in Cureggio
avvenuti collisioni e conflitti gravi tra fascisti e socia-
Organisation der Bnndesrechtspfiege. No 49.
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listi, in seguito ai quali andö in fiamme la l(Casa deI
Popolo), piana ne seende la eonclusione, ehe il eonflitto
deI 6 aprile non era ehe un episodio deI grande
turbamento politieo, cui fu sopra aeeennato. Il reato
eommesso allora in un eonflitto tumultuario e gene-
rale, reato non isoiato e eertamente ne predisposto
ne premeditato, ha quindi indubbiamente indole pre-
valentemente politica; illazione qnesta tanto piiI ovvia
ove si consideri, ehe dagli atti non emerge il minimo
indizio onde dtenere, ehe motivi di odio, di vendetta
o altro qualsiasi movente personale ne siano stata la
causa anche solamente eoneomitante.
11 Tribunale jederale pronuncia :
L'opposizione interposta dall'imputato Vineenzo Cam-
porini contro la domanda di estradizione e aecolta e
l'estradizione rifiutata.
VI. ORGANISATION
DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE ffiDERALE
49. .A.rr6t du 17 octobre 1924
dans la. cause COIDDlUJ1e de Saint-Aubin et lei Indultriell
de ce reslort communal
contra CODseil d'Kta.t du cantoD d. Neuchitel.
La jurisprudence d'apres laquelle le recours de droit public
est recevable contre tout acte d'execution d'une loi ou d'un
arrHe de portee generale ne s'applique pas aux sommations
d'avoir a se conformer a une decision administrative di-
rectement et immediatement executoire a l'encontre du
recourant. Le recours ne peut ßtre dirige que contre cette
decision mßme dans le delai de 60 jours.
(Extrait des eonstatations de fait.)
A. -
L'arrete du Conseil federal du 5 aoftt 1918 a