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50_I_299

BGE 50 I 299

Bundesgericht (BGE) · 1924-01-01 · Deutsch CH
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298

Staatsrecht

mitgewirkt oder dass sie von der Sache auch nur Kenntnis

gehabt hätten, wird von Zürich nicht behauptet, und

es ist auch nicht ersichtlich, dass diese Unkenntnis auf

irgend einer Pflichtwidrigkeit der Behörden oder wenig-

stEms auf einem Mangel oder einer Unstimmigkeit

beruhen würde, die von Solothurn zu vertreten wären.

Wenn die Gemeindebehörde von Zuchwil in der Vater-

schaftsangelegenheit nach St. Gallen gelangt sein sollte,

so folgt daraus noch nicht, dass es sich um einen armen-

rechtlichen Notfall im gedachten Sinn gehandelt habe

und die Behörde von Zuchwil das gewrisst habe oder

hätte wissen sollen. Es liegt daher keinerlei Verhalten

der Behörden im Kanton Solothurn vor, das Zürich

berechtigen würde, seine Unterstützungspflicht gegen-

über der Brandt und ihren Kindern bis zu deren

Heimschaffung im Ve~hältnis zum Kanton Solothurn

als eine bloss sekundäre und nachgehende zu betrachten,

wobei ein Rückgriffsrecht auf Solothurn für die ent-

standenen Kosten in Betracht kommen könnte. Die

von Zürich angerufenen Fälle aus der bundesgericht-

lichen Praxis treffen denn auch auf den vorliegenden

Tatbestand nicht zu. Alle die zitierten Urteile, in denen

im interkantonalen Verhältnis eine armen rechtliche Ko-

sienersatzpflicht ausgesprochen wurde, beruhen darauf,

dass ein Kanton durch Armenfürsorge eine Aufgabe

erfüllt hatte, die nach der bundesrechtlichen Ordnung

der Materie und dem normalen Lauf der Dinge einem

andern Kanton obgelegen hätte, indem die Behörden des

letztern Kantons in nicht einwandfreier Weise die

Fürsorge von sich abgeschoben oder doch wenigsten..,

diesen Erfolg durch ein im eigenen Interesse des Kantons

erfolgtes Dazwischentreten bewirkt haben (BGE 39 I

56; 43 1303; 4G 1453; 47 1324). Gerade an einer solchen

Voraussetzung fehlt es aber nach dem Gesagten hier.

Auch die Berufung auf § 34 des soloth. Armengesetzes

von 1912 geht fehl. Wenn nach dieser Bestimmung die

Einwohnergemeinden für die in ihrem Gebiete wohnenden

Internationales Auslieferungsrecht. N~ 48.

299

()der sich aufhaltenden Unterstützungs- oder Versor-

gungsbedürftigen, welche andern Kantonen oder auswäF-

tigen Staaten angehören, zu sorgen haben, so trifft sie

auf den Fall der Alice Brandt nicht zu,. weil diese eben,

wie ausgeführt, solange sie in Zuchwil'war, sich nicht

~ls auf öffentliche Unterstützung angewi~sen darstellte.

Domnach erkennt das Bundesgericht:

Die Klage wird abgewiesen.

v. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGSRECHT

EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS

48. Senteul 19 settembre 1924 nella causa Camporinl.

Estradizione riehiesta per omicidio volontario.- Valutazione

del1e prove (doeumenti) formte dalle parti. -

La questione,

se i tribunali dello Stato riehiedente (eui, se la domanda

fosse aeeolta, sarebbe deferito l'estradando) siano da ri-

tenersi imparziali, non e di competenza deI giudice di estra-

dizione. -

Rifiuto dell'estradizione per l'indole prevalente-

mente politiea dell'imputazione.

A. -

II 6 aprile 1924 avvenivano in Italia i comizi

generali per le elezioni al Parlamento. Come in molti

altri Comuni, l'avvenimento diede luogo anche in quello

di Cureggio (provincia di Novara) a disordini, violenze

e tumulti assai gravi. Verso sera, in una rissa svoltasi

davanti alla sezione di voto tra socialisti e fascisti, alla

quale parteciparono parecchi partigiani delle due fazi-

oni, cadde, mortalmentocolpito da arma da fuoco, il

fascista Modesto Tizzoni. II presunto autore deI delitto,

Vincenzo CampOl'ini fu Francesco, nato il 5 aprile 1892,

segretario deI partito socialista massimalista di Cureggio

e gia sindaco di quel paese, riparava in Isvizzera e si

accassava presso dei parenti in Genevra.

AS 50 I -

1924

21

800

Staatsrecht.

B, -

Con istanza 21 maggio 1924, la R. Legazione

d'Italia in Berna domandava l'estradizione deI Campo-

rini basandosi su mandato di cattura 24 aprile u. s. nel

. quale esso e imputato di omicidio volontario nel~a per-

sona deI prefato Tizzoni. Nel corso deI procediment~

Ia R. Legazione, invitata dal Dipartimento federale dJ.

Giustizia e Polizia a meglio precisare i fatti sui quali

intendeva basare l'estradizione, con nota verbale del

6 agosto u. 'So li esponeva nel modo seguente: « Le

»6 avril dernicr, a l'occasion des eIections politiques et

»des le debut des operations eIectorales, des fascistes

»et des individus appartenant a Ia milice nationale s'e-

» taient instalies pres de Ia salle eIectorale de la petite

»commune de Cureggio. Vers 7 heures du soir, le nomme -

»Camporini Vincenzo,,ancien maire communiste de

»Cureggio, se rendait au vote et a ce moment une ba-

;) garre se produisait entre plusieurs individus appa:te-

» nant aux differents partis. Dans un groupe se trouvalent

» ledit Camporini Vincenzo et son neveu Camporini

»Germano et dans le groupe adversaire se trouvaient.

» parmi d'autres, le nomme Moja et le nomme Tizzoni

» Modesto, la victime, appartenant a la milice nationale_

» Le nomme Moja etant tombe Irappe par un coup de

» poing fiu nomme Camporini _ Germano, lutteur pr~­

)} fessionnel. les freres Tizzoni s'etaient approches de Im.

» le croyant mort. C'est a ce moment que Camporini

» Vincenzo a -

parait-il -

'tire un coup de revolver

» sur le nomme Tizzoni Modesto. Celui-ci est mort le

» lendemain, quelques instants apres avoir ete interroge

» par le Juge d'instruction et le Procureur du Roi, et

» a declare que son meurtrier etait le susnomme Cam-

» porini Vincenzo. Plusieurs individus qui avaient ete

» arretes ont ete aussitöt mis en liberte, ayant ete etabli

» que, meIDe s'ils ont pris part a la bagarre, Hs ne peuvent

» pas etre tenus responsables du meurtre, dont le seul

» auteur est le nomme Camporini Vincenzo. Le Minis--

» tere Royal de la Justice considere que le crime en

Internationales Auslieferungsreeht. N° 48.301

»questiop, dont la cause occasionnelle a ete un litige

» provoque par des questions electorales, n'a pas le

» caractere d'un crime politique proprement dit, n'ayant

» pas eu pour cause des idealites politiques et que son

» auteur est partant pasSible de former l'objet d'une

j) demande d'ex,tradition."

C. -

Nel frattempo Camporini era stato incarcerato

in Ginevra in seguito della domanda di estradizione.

Negli interrogatori dei 22 maggio e 2 giugno u. S. Cam-

porini si oppose all'estradizione contestando di aver

commesso il delitto imPlltatogli e dichiarando che, dei

resto, il reato aveva carattere politico. Nel memoriale

18 giugno 1924, molto circostanziato, I'estradando da

opera a dimostrare la sua incolpevolezza e l'indole

politica dei delitto. Passati partitamente in rassegna i

moti violenti ed i reati commessi in Italia e principalmente

nei dintorni di Novara dal 1922 in poi, che addebita al

partito fascista, l'estradando assevera : Gia in una

spedizione punitiva dei maggio 1922 i fascisti, incendiata

la Casa del Popolo in Cureggio, ebbero a chiedere ad

alte grida la « testa di Camporini t', il quale, costretto

dai fascisti, dovette in seguito dare le demis.sioni da

sindaco dei comune cogH altri membri della Municipalita.

Nell'approssimarsi delle elezioni generali le violenze ed

i soprusi di ogni sorta si multiplicarono ed il 6 aprile fu

testimone, in moltissimi luoghi (vengono citati i fatti di

Mojano, Savona, Perugia, Palombaro Sabina, Napoli

ecc. dei marzo e dell'aprile U. s.), di atti sanguinosi e di

sopraffazioni inaudite per impedire gli avversari deI

fascismo di recarsi alle urne. A quest'uopo i fascisti

erano venuti in gran numero a Cureggio: la sezione

di voto era vigilata da carabinieri, da fascisti e dalla

milizia nazionale, composta pure di fascisti. Conflitti

avvennero gia nella mattinata. Un po piiI tardi. verso

le due, altre risse si produssero. Camporini fu, una prima

volta, violentemente allontanato dalle urne. Vi ritorno

piit tardi e in quel mümento avvenne la zuffa genera},'

302

Staatsrecht.

in eui il Tizzoni trovö la morte, ma della quale egli, Cam-

porini. e affatto innoeente.Sin dal principio della misehia

esso fu atterrato da violentissimi eolpi e giaequesvenuto

finehe non pote essere rieoverato in easa amiea. In

queste eondizioni il earattere politieo dei fatto non puö

essere eontestato. Da ultimo I'estradando assevera :

Attualmente i tribunali italiani giudieano sotto la pres·

sione d.el partito faseista 0 sotto il terrore di rappre-

saglie : i fascisti vengono, se pure rimandati a giudizio,

assolti, i soeialisti immaneabilmente eondannati. Anehe

per questo motivo la domanda di estradizione deve essere

respinta.

D. -

Quest'ultimo argomento fu esaminato dal Di-

partimento federale di Giustizia e Polizia, il quale, in

un rapporto 11 agosto 1924 al Consiglio federale·, alle ga

in sostanza: L'imputäto non sostiene esplicitamente.

ehe, se estradato, sarä deferito ad un tribunale di eeee-

zione : sospetta i tribunali ordinari italiani di non sapere

resistere a pressioni esercitate su di essi da un partito.

In altri termini : Camporini eontesta ehe attualmente i

tribunali italiani meritino fidueia, non pretende ehe

quelli ehiamati a giudiearlo, se viene estradato, siano

tribunali di eeeezione nel sens«;l dell'art. 9 deUa legge

federale . sull'estradizione dei 22 gennaio 1892. L'argo-

mento non e di ostaeolo all'estradizione. Sintanto ehe

vige il trattato di estradizione tra la Svizzera e l'Italia

la mutua fiducia nella regolarita ed imparzialitil dei loro

tribunali deve essere ammessa, fidueia ehe sta di base

aHa eonvenzione stessa e ne forma propriamente il

presupposto. Dei resto, le affermazioni dell'estradando

non bastano per dimostrare I'assunto.

Questo modo di vedere fu approvato dal Consiglio

federale nella sua seduta dei 12 agosto 1924.

E. -

n proeuratore pubblieo della Confederazione

propone nella suu memoria dei 21 agosto 1924 il rigetto

della domanda di estradizione.

'

Internationales Auslief.uungsreeht. N° 48.

303

Considerando in diritto:

10 -

n reato di omieidio volontario, deI quale Camp<)..

rini e imputato, e delitto di estradizione, poiche e pre-

visto dal trattato di estradizione 22 luglio 1868 tra la

Svizzera e I'ItaIia (art. 2 eif. 1) e eontemplato tanto dalla

legge penale dello Stato riehiedente (eod. pen. italiano

art. 364), quanta da quella dello Stato di rifugio (eod.

pen. ginevrino art. 251 e seg.).

20

-

Delle eeeezioni sollevate dall'estradando, le

segnenti appaiono senz'altro irrieevibili.

a) Anzitutto quella ehe eoneeme la eolpevolezza

dell'imputato.

E regola generale ripetutamente ammessa da questa

Corte (RU 32 I p. 346; 39 I. p. 355; 41 I p. 141 eee.),

ehe la questione della eolpabilitä non puö essere ne

esaminata ne deeisa, neanehe a titolo provvisorio,dal

giudiee di estradizione.

b) Sull'argomento dedotto dall 'estradando dalla pre-

tesa parzialita ed inattendibilitä dei tribunali italiani

attuali il Consiglio federale ha statuito e l'ha respinto.

Non spetta a questa Corte il rivedere questo giudizio,

poiehe, eome rettamente osserva il Consiglio fe derale,

non si tratta dell'eecezione prevista dall'art. 9. della

legge di estradizione, sibbene di un argomento ehe eon-

ceme una delle eondizioni preliminari e generiehe alle

quali e sottoposta la presa in eonsiderazione di una ri-

ehiesta di estradizione a sensi dell'art. 16 legge eit.

30 -

La domanda di estradizione deve quindi essen'

aeeolta,ove non risulti fondata I'eeeezione, ehe il delitto

imputato all'estradando e di indole politiea, eiö ehe

la riehiedente Legazione eontesta.

a) A dimostrare le affermazioni eontenute nel suo

memoriale dei 18 giugno e altro eomplementare dei

25 giugno u. s., l'imputato ha dimesso agli atti ampia

prova doeumentaria consistente, per 10 phI, in giornali,

31M

Staatsrecht.

ritagli di pubblieazioni ed altri stampati eoneernenti le

violenze ed i disordini, ehe, a suo dire, preeedettero e

susseguirono il fatto in discorso. ~ evidente chenoti-

zie riferite da giornali sono ben lungi dal eonsti1;llire

una prova ineecepibile: la loro attendibilitä deve

essere esaminata eon moltaprudenza. Nel loro insieme

peroesse eontribuiscono a dare una idea deI quadro e

delI 'ambiente nel quale si prepararono e svolsero· le

elezioni in Italia e nel quale avvenne il fatto. Secondo

la sua costante giurisprudenza, questa Corte apprezza

liberamente le prove dedotte in giudizio di -estradizione

e, seeondo il suo prudente eriterio, riterra le allegazioni

ehe le sembrano plausibili, sopratutto qtlelle ehe non

sono in eontraddizione cogli atti ufficiali (RU 33 I p.

188). Oeeorre deI resto nlevare ehe ancbe altri docllmenti,

phI attendibili, l'estradando ha prodotto : eosi, tra altri, le

diehiarazioni fatte da quattro testi giurati davanti a

pubblieo notaio.

b) ~ fuori di dubbio ehe il reato in esame non eosti-

tuisee un delitto politieo nel senso stretto della parola;

un reato cioe, ineui l'offesa sia rivolta direttamente

eontro 10 Stato 0 le sue istituzioni fondamentali e ne

eostituisea un suo estremo oggettivo (ad es. alto tram.,.

mento, ~ivolta ece.). Trattasi iilveee di sapere, seesso

non debba essere considerato -eome un delitto -politico

in senso relativo : di un delitto ehe, pur rivestendo g1i

estremi di reato eomune, acquisti indole politiea per il

suoi moventi, il fine eui era inteso e le cireonstanze neUe

quali venne eommesso (RU 32 I p.539 e le sentenze ivi

citato; 49 I p. 266 e seg.). In altri termini : di un delitto

in se di natura comune -. ma avente prevalentemente

earattere politieo (art. 10 della legge federale precitata).

c) La risposta non puo essere ehe affermativa. Un pre-

cedente di eapitale importanza per il easo in esame,e

quello della sentenzadi estradizione Ragni, eolla quale

la domada venne respinta da questa Corte eongiudizio

dei 14 luglio 1923 (RU 49 I. p. 266 e seg.). Il reato deI

Internationales Auslieferungsrecht. N° 48.

305

quale allora si trattava (complicitä in mancato omicidio

di _ due persone) avvenne in ambiente e su uno sfondo

politieo non essenzialmente diverso dall'attuale. L'estra-

dizione venne allora negata per i motivi seguenti : Il

reato rimproverato al Ragni deve essere eonsiderato

~ome -la eonseguenza e la manifestazione di una stra.,

ordinaria agitazione e tensione d'animo fra i prineipali

partiti politiei italiani; agitazioni e turbamenti eollettivi

-ehe eondussero le parti ad usare mezzi violenti contro

le,partiavverse, causarono disordini e reati di sangue

in gran numero. Fatti tutti peroehe, anehe considerati

singolarmente, devono essere ritenuti eome eonseguenze

ed episodi di un vasto rivolgimento politieo e di una

lotta,aeeesissima, per il potere, non eome l'estrinseeazione

di motivi personali 0

dell'intenzione di raggiungere

uno seopo individuale e privato. A questi fatb, se eom-

messi ({ per un fine nazionale » un deereto regio deI 22

dicembre 1922 ha eoneesso l'amnistia, diehiarandoli

esplieitamente di natura politica; amnistia e qualifi-

-cazione ehe quel deereto tuttavia intendeva limitare ai

reati eommessi da una parte e negarla a quelli eompiuti

dalI'altra. Questa tesi non fu aeeolta da ques:ta Corte

la quale nella suecitata sentenza diehiarava: ({ Il ca-

» rattere politieo dei fatti in questione deveessere rieonos~

» eiuto ai reati avvenuti in quella lotta di parte, siano

»essi -stati eommessi dal partito vineente e da quello

j) ehe in essa ebbe la peggio. »)

Quest'argomentazione vale, in sostanza, anehe per

il easo in esame. Anehe la rissa avvenuta il6 aprile

davanti la sezione di voto di Cureggio e nella quale

Tizzoni trovo la morte deve essere eonsiderata eome

un episodio della lotta eombattuta in· Italia dai. par-

titi per il potere, eolla differenza, indifferente per l'at-

tuale giudizio, ehe, se prima della marcia su Romu. il

movimento generale, non dissimile da una guerra eivile,

era inteso al eonseguimento del potere, le turbazioni

dell'ordine pubblieo ehe avvennero prima e durante le

306

Staatarecht.

elezioni deI 6 aprile, tendevano per una parte· a man-

tenere il potere intanto da essa eonseguito, per le altri

a strapparglielo. A mezzo di violenze di ogni sorta le

parti miravano a terrorizzare gli avversari onde tenerli

lontani dalle urne 0 da esse espellerli Questi reati,.

pur essendo in se di diritto eomune, hanno, eome

nel easo Ragni, in modo prevalente indole

politica~

poiche sono manifestazioni di un movimento politieo

generale, ad esso eonnessi quali mezzi per raggiungere le

finalitä politiche, ehe le fazioni eon quei moti si so no

proposte (RU 49 I p. 270). Tale e pure l'indole delle

risse avvenuto il 6 aprile a Cureggio e nel tumulto delle

quali venne eommesso il reato in diseorso.

Emerge dagli atti e anehe dalla nota verbale 6 agosto

1924 della R. Legazione italiana ehe, in quella oeeasione.

faseisti e agenti della inilizia nazionale (pure eomposta

da fascisti) si erano appostati nei dintorni della sala di

voto, e eie) allo seopo evidente di tenere in rispetto e

di intimorire gli avversarL Che questo atteggiamento,

dovuto ad intenti politici, abbia eontribuito a suscitare

i disordini ehe poi avvennero, e fuori di dubbio. Dalla

deposizione precitata, fatta da quattro testimoni giurati

davanti notaio, e da altri doeumenti risulta ehe eerto

Castaldi, predeeessore deI Camporini eome sindaeo di

Cureggio, fu, in quell'oeeasione, pereosso da eolpi di

bastone ed impedito di votare : ehe quando Camporini,

verso le 17, volle votare, f11 violentemente espulso dal

loeale di voto; ehe, ritornatovi alle 19, fu assalito da

un gruppo di avversari politivi a eolpi di bastone e ehe

si fu in UD eonflitto prodottosi tra individui di diverse

fazioni, in modo tumultuario, ehe Tizzoni rieevette

il eolpo mortale. Se si eonsidera inoltre, ehe Camporini,

nella sua qualitä di segretario della fazione socialista

e di antieo sindaeo socialista deI eomune di Cureggio,

era agitatore ed esponente principale deI suo partito

in quel paese, ehe giä anteriormente erano in Cureggio

avvenuti collisioni e conflitti gravi tra fascisti e socia-

Organisation der Bnndesrechtspfiege. No 49.

307

listi, in seguito ai quali andö in fiamme la l(Casa deI

Popolo), piana ne seende la eonclusione, ehe il eonflitto

deI 6 aprile non era ehe un episodio deI grande

turbamento politieo, cui fu sopra aeeennato. Il reato

eommesso allora in un eonflitto tumultuario e gene-

rale, reato non isoiato e eertamente ne predisposto

ne premeditato, ha quindi indubbiamente indole pre-

valentemente politica; illazione qnesta tanto piiI ovvia

ove si consideri, ehe dagli atti non emerge il minimo

indizio onde dtenere, ehe motivi di odio, di vendetta

o altro qualsiasi movente personale ne siano stata la

causa anche solamente eoneomitante.

11 Tribunale jederale pronuncia :

L'opposizione interposta dall'imputato Vineenzo Cam-

porini contro la domanda di estradizione e aecolta e

l'estradizione rifiutata.

VI. ORGANISATION

DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE ffiDERALE

49. .A.rr6t du 17 octobre 1924

dans la. cause COIDDlUJ1e de Saint-Aubin et lei Indultriell

de ce reslort communal

contra CODseil d'Kta.t du cantoD d. Neuchitel.

La jurisprudence d'apres laquelle le recours de droit public

est recevable contre tout acte d'execution d'une loi ou d'un

arrHe de portee generale ne s'applique pas aux sommations

d'avoir a se conformer a une decision administrative di-

rectement et immediatement executoire a l'encontre du

recourant. Le recours ne peut ßtre dirige que contre cette

decision mßme dans le delai de 60 jours.

(Extrait des eonstatations de fait.)

A. -

L'arrete du Conseil federal du 5 aoftt 1918 a