opencaselaw.ch

48_I_213

BGE 48 I 213

Bundesgericht (BGE) · 1922-01-01 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

212

Staatsrecht •

. 8. -

Die. in doppelter Form ergriffene Weiterziehung

gegen das m der Sache ergangene Urteil des soIothur-

• nischen Obergerichtes wird durch die Anhandnahme

der Klage seitens des Bundesgerichtes gegenstandslos.

Eine Rückweisung an das solothurnische Obergericht

ko~t ~cht. mehr .!n Frag~, und die Kostenauflage

an dIe Klagerm begrundet kem genügendes Interesse an

der Beu~eilu~g. der Weiterziehung, da die Klägerin

durch glelchzeitIge Anrufung des Bundesgerichtes und

des Obergerichtes die Gefahr widersprechender Ent-

scheid.ungen auf sich genommen hat.

.

Demnach' erkennt das Bundesgericht:

.. 1. Die u: nzustän?igkeitseinrede des Beklagten gegen-

~er der ~ekt beIm Bundesgericht erhobenen Klage

WIrd abgeWiesen und es wird die Klage an die Hand

genomIllen.

.

2. Die Weiterziehung gegenüber dem Urteile des solo-

thurnischen Obergerichts vom 22. Juni 1921 wird als

dadurch gegenstandslos geworden abgeschrieben.

Derogatorisehe Kraft des Bundesrechts. l'

8.

VII. DEROGATORISCHE KRAFI'

DES BUNDESRECHTS

213

FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL

28. Sentenza.9 guigno 1922

nella causa Odom contro Stato deI Cantone 'neino.

Esecutivita di una decisione de Consiglio Stato deI Cantone

Ticino colla quale vien fissato l'importo di una tassa di succes-

sione (legge cantona1e 6 decembre 1917, art. 25). Questa

tassazione costituisce tito10 esecutivo a sensi delI'art. 80

LEF. L'azione in contestazione deHa tassazione governativa

prevista delI'art. 26 di detta legge e un rimedio di diritto

straordinario e non ha quindi effetto sospensivo.

A. -

La legge ticinese 6 dicembre 1917 sulle tasse

di successione, dopo aver stabilito (art. 25) che esse sono

fissate dal Consiglio di stato, dispone all'art. 26 : ce Quando

« il contribuente si trovi aggravato dalla tassazione

({ governativa, deve spiegare la sua azione contro 10

« Stato entro un mese dall'intimazione della tassazione

« stessa, davanti l'autorita giudiziaria competente colla

{(procedura ordinaria stabilita dal codice di procedura'

« civile, ritenuto come valore della causa l'importo

« della tassa imposta. » Art. 27: « La tassazione diventa

« esecutiva colla decisione governativa e dovra essere'

« pagata nel termine di un mese, a meno ehe non venga

{(aceordata proroga dal Consiglio di Stato. »

B. -

Con deereto 12 Iuglio 1921 i1 Consiglio di Stato

deI Cantone Tieino stabiliva in 10,082 fehi. 10 la tassa

sulla successione della fu Bontadelli Paolina ved. fu

Celestino. L'erede, Giovanni Odoni in Bellinzona, rite-

nendosi aggravato, introduceva. azione contro 10 Stato

in conformita delI'art. 26 precitato ma, pendente causa.

versava il 28 ottobre 1921 nelle mani

dell'Ufficiale

214

Staatsrecht.

dei registri di Bellinzona l'importo non contestato di

7673 fehi. 98, ritirandone la ricevuta seguente : « Pagato

per acconto dei diritti spettanti allo Stato _ 7673 fchi. 98,

restando convenuto che. per i1 resto sanI atteso la de-

cisione della causa in corso. » Co nondimeno 10 Stato

promuoveva esecuzione contro Giovanni Odoni per il

pagamento dell'importo residuo. L'opposizione da questi

interposta contro il precetto esecutivo N0 58,249 per il

motivo ehe la tassazione governativa non era decisione

definitiva ed esecutiva a sensi delI'art. 80 LEF ed era

in opposizione all'accordo intervenuto col rappresentante

dello Stato, I'Ufficiale dei registri di Bellinzona, fu

scartata dalla Camera Esecuzioni e Fallimenti deI Tri-

bunale di Appello con sentenza deI 14 marzo 1922, la

quale pronunciava il rigetto definitivo deU'opposizione.

C. -

Da questo giudizio Odoni ricorre al Tribunale

federale per diniego di giustizia. Malgrado l'art. 27

legge sulle tasse di suecessione, il decreto governativo

non costituisce sentenza esecutiva a mente delI' art. 80

capoverso 10 LEF, poiche esso era impugnabile, ed e

stato impugnato, coll'azione eoneessa al contribuente

dall'art. 26.

Considerando in diritto :

10

• •••••••••••••

"20 -

Per quanto edel secondo argomento, si e a

torto che il ricorrente 10 basa suU'art. 4 CF, credendo

che si tratti di un diniego di giustizia. Di siffatto

addebito non puo essere parola perehe la decisione

querelata e senza dubbio conforme aHa lettera ed

allo spirito deU'art. 27 (v. stato di fatto A). Tratte-

rebbesi piuttosto di sapere se, poiche dichiara ese-

cutiva una decisione contro la quale e previsto un

rimedio di diritto (l'azione giudiziaria deU'art. 27),il

disposto cantonale delI'art. 26 non sia inconciliabile

eoll'art. 80 della Iegge /ederme sulle· esecuzioni, seeondo

il quale il creditore puo ottenere il rigetto definitivo

Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N° 28.

215

delI'opposizione solo contro sentenze 0 decisioni animini-

strative « eseeutive », cioe passate in forza. Si agirebbe

« pertanto, non di un atto arbitrario a sensi delI'art. 4

CF, sibben~ di una vioiazione dell'art. 2 delle dispo_

sizioni transitorie della CF, ehe sancisce il principio

della forza derogatoria deI diritto federale.

Considerata la vertenz3 sotto questo aspetto, occorre

osservare: A conforto della sua tesi il ricorrente si limita

ad invocare la sentenza deI Tribunale federale nella

causa Helphand contro il Cantone di Zurigo deI 23 aprile

1921 (RU 47 I 184 e seg.). Ma a torto.Se, come non puo

essere contestato, tra i due casi esiste quaiche analogia,

essi differiseono· tuttavia in punti decisivi e Ia soluzione

adottata in quella sentenza non e applicabile al easo

attuale. Analoghi sono i casi nel senso che anche nella

causa Helphand si trattava di una decisione amminis-

trativa fiscale (della Commissione delle imposte deI

Comune di Wädenswil), cui l'art. 71legge fiscale zurighese,

analogamente a quanto prescrive l'art. 27 della legge

tieinese, dava carattere esecutivo in quanta che il con-

tribuente non era dispensato, malgrado il suo diritto a

ricorrere presso autorita amministrativa superiore (la

Commissione cantonale dei ricorsi), di pagare intanto

il tributo contestato. Ma i due casi si diversificano

sostanzialIi1.ente in quanto ehe giuridicamente diversa

e la natura deI rimedio ehe le due leggi consentono al

contribuente e in cio consiste il punto saliente della,

vertenza. Nel ca,so di Zurigo il ricorso e di natura pretta-:"

mente ammiriistrativa: e diretto contro decisioni di

istanza amministrativa ad altra sede pure amministrativa

superiore. Il procedimento per esso previsto rimane la

procedura semplice e sommaria che le leggi zurighesi

prevedono per il contenzioso amministrativo. Ne segue,

eome ha ammesso questa Corte nel caso Helphand

precitato, che il rimedio di diritto previsto dalla legis-

lazione zurighese ha qualita di rimedio ordinario, cioe

di un rimedio ehe, a guisa dell'appello in materiacivile,

ha carattere sospensivo, vale a dire hnpedisce l'esecu-

A~ AR T -

lA-22

15

216

Staatsrecht.

tivita della decisione impugnata e quindi esc1ude l'appli-

cazione deli'art. 80 LEF. Diversa e la natura dei rimedio

che la legge ticinese prevede contro la tassazione gover-

nativa in materia di tassa di successione. Trattandosi

di azione civile da proporsi nei modi ordinari previsti

dalla procedura civile, la vertenza vien deferita dalI' or-

dine amministrativo a quello giudiziario. Nella causa 10

Stato assume la parte di convenuto; la procedura e

quella, phI esatto e meno sommaria ma altresi phI com-

plicata e piu lunga, delle cause civile : la base stessa deI

procedimento e quindi mutata. . Il nesso tra il pro ce-

dimento ammin\.strativo precedente ed il suceessivo

giudiziario e sciolto 0 almeno non e tale da potersi dire

ehe la procedura giudiziaria costituisea, rispetto alla

proeedura anteeedente. amministrativa, un semplice

rimedio ordinario di diritto. Deve invece essere consi-

derata come mezzo straordinario, llna procedura per se

stante, allo scopo di rimettere in esame' davanti l'au-

torita giudiziaria una questione gia definitivamente

decisa in sede amministrativa.

Ora, a mente della dottrina edella giurisprudenza

(RU 47 I 191 e 192 eons.2; JAEGER, Oss. 2all'art. 80 eie

sentenze ivi citate) solo un rimedio ordinario di diritto

ha effetto sospensivo, eioe impedisee ehe una sentenza

aequisti forza di eosa giudieata e diventi esecutiva nel

senso delI'art. 80 LEF. Si e quindi a ragione ehe, trattan-

dosi nel easo in esame non' di un rimedio ordinario

ma di un mezzo straordinario di diritto, il querelato

giudizio ha pronunciato il rigetto definitivo dell'oppo-

sizione sollevata dal rieorrente nell'esecuzione N0 58,249,

salvo, bene inteso, l'obbligo dello Stato a restituire

quanto percepira in via esecutiva nella misura ehe

l'azione spiegata da Odoni sara per ridurre la tassazion::'

govemativa.

11 Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso e respinto.

Organisation der Bundesrechtspßege. N° 29.

VIII. ORGANISATION

DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE

29. Orteil vom 18. März 1922

i. S. Ton Rettlingen gegen Schwyz.

217

Anfechtuug einer 'Vasserrechtskonzession bezw.

der Zu-

stimmung der Verleihungsbehörde zu ihrer Uebertragung

auf einen anderen Unternehmer durch einen einzelnen

Bürger wegen materieller Verfassungswidrigkeit des Kon-

zessionsinhalts bezw. der Ausdehnung gewisser dem ursprüng-

lichen Bewerber zugestandener Vergünstigungen auch auf

den neuen Inhaber. Nichteintreten, soweit sich die bei

Anlass des Uebertragungsbeschlusses erhobene Beschwerde

gegen den ursprünglichen Konzessionsinhalt richtet, wegen

Verspätung und im übrigen wegen fehlender Legitimation

ungeachtet einer aus den angefochtenen Vergünstigungen

eventuell folgenden Rückwirkung auf d.ie

allgemeinen

Steuerlasten.

A. -

Am 20. Januar 1918 erteilte die Bezirksgemeinde

March den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich die

Konzession zur Ausnützung der Wasserkräfte der Wäggi-

thaler Aa und des Trebsenbaches auf Grund der von

der Konzessionsbewerberin dem Bezirksrat eingereichten

Pläne und Berechnungen. §§ 5, 15, 19, 21 und 23 der

Konzession bestimmen:

« § 5. Bei der Staumauer (des künstlichen Stausees im

Hinter-Wäggithal) darf der Wasserspiegel nicht höher

als auf die Quote 883 (schweizerisches Präzisionsnivelle-

ment) aufgestaut werden. Für eine weitere Aufstauung

ist eine besondere Bewilligung des Bezirksrates erforder-

lich. Diese darf nicht verweigert werden, wenn nicht

zwingende Gründe technischer Natur dagegen sprechen. »

« § 15. Falls die Konzessiünsinhaber Gemeinwesen

sind, haben sie ausser der Wasserkraftsteuer (§ 14) einen