Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi.
E. 1.3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 2.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda di asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III).
E. 2.3 Nel caso di una domanda di ripresa in carico, come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; 2019 VI/7 consid. 6.5). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la sua domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III).
E. 2.4 Giusta l'art. 18 par. 1 lett. d RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.
E. 2.5 Nella presente disamina, le investigazioni condotte dalla SEM hanno rivelato che i ricorrenti 1, 2, 3 e 4 avevano già inoltrato una richiesta d'asilo in Germania il 19 luglio 2022 (SEM-atti 19/1, 23/2) la quale era stata respinta dalle autorità tedesche il 26 settembre 2024 (SEM-atti 40/6). Per quanto riguarda la domanda d'asilo del ricorrente 5, essa è stata inoltrata separatamente ma risulta comunque respinta il 10 ottobre 2024 (SEM-atti 40/6). Dagli atti non risulta che siano state inoltrate ulteriori domande d'asilo in altri stati membri in merito a nessuno dei ricorrenti. La Germania ha inoltre accettato la richiesta di take back in data 20 novembre 2024 ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III (SEM-atti 49/3). Pertanto la competenza delle autorità tedesche è di principio data.
E. 3.1 Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Germania, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III).
E. 3.2 In proposito va osservato che la Germania è vincolata alla CartaUE, è firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (CR, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (PA/CR, RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni.
E. 3.3 Pertanto, vale la presunzione che questo Stato garantisce la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2). Secondo costante giurisprudenza di codesto Tribunale non sussistono fondati motivi per ritenere che in Germania siano presenti carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. ex pluris sentenze del Tribunale E-5320/2024 del 2 settembre 2024; E-4566/2024 del 22 luglio 2024 consid. 4.2; F-411/2024 del 29 gennaio 2024 consid. 4.2).
E. 3.4 Benché nella loro impugnazione i ricorrenti abbiano menzionato un aumento dei respingimenti sommari alle frontiere, un eccessivo uso della detenzione amministrativa e situazioni degradanti nei centri di accoglienza tedeschi, così come un sistema sanitario carente, tali dichiarazioni non risultano comprovate da sufficienti mezzi di prova. I ricorrenti inoltre non hanno mai menzionato né in fase istruttoria né tantomeno in fase di ricorso elementi concreti che potessero addurre a carenze sistemiche. Dunque la presunzione legale secondo cui la Germania agisca in linea con gli standard e le norme previste dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dai ricorrenti.
E. 3.5 Pertanto l'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 4 Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 4.1 Per contestare il loro trasferimento in Germania i ricorrenti menzionano uno stato di salute delicato che richiederebbe delle cure costanti. Nell'ambito dei colloqui Dublino il ricorrente 1 ha menzionato di stare bene mentre sua moglie, la ricorrente 2, di essere malata (SEM-atti 37/3). Quest'ultima ha dichiarato di soffrire di epilessia e pertanto di assumere due pastiglie al giorno. Ella ha inoltre menzionato difficoltà a prendere sonno e denunciato una situazione di forte stress in tutti i membri della famiglia (SEM-atti 38/3). Agli atti risulta noto che la ricorrente 2 è stata ricoverata presso il reparto di medicina interna dell'ospedale (...) il 30 novembre 2024 (avviso di ricovero del 1° dicembre 2024, atto del 3 dicembre 2024 della banca dati del sistema d'informazione centrale sulla migrazione SIMIC [di seguito: avviso di ricovero]). In merito ai figli non sono state fatte valere patologie di natura grave. I ricorrenti intendono appellarsi alla clausola di sovranità in quanto ciò sarebbe nell'interesse superiore del fanciullo. La ricorrente 2 ha inoltre menzionato che la Germania intenderebbe rinviarli in Iraq, per cui la vita di suo marito sarebbe in pericolo (SEM-atti 38/3).
E. 4.2 I ricorrenti non hanno fornito indizi seri e concreti, suscettibili di comprovare che un loro ritorno in Germania li esporrebbe al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Inoltre, i ricorrenti non hanno apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che la Germania non rispetterebbe nel loro caso il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandoli in un Paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale Paese. Pertanto quanto asserito in fase istruttoria in merito ad un serio pericolo di refoulement in contrasto con l'art. 3 CEDU (SEM-atti 56/2) non risulta chiaramente sostanziato e nemmeno dimostrato con mezzi di prova sufficienti.
E. 4.3 In relazione allo stato di salute dei ricorrenti, ed in particolare quello della ricorrente 2, occorre innanzitutto rammentare che secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali. Ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili [Grande Camera] contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.).
E. 4.4 Agli atti risulta che la ricorrente 2 è stata recentemente ricoverata presso una struttura ospedaliera. Secondo l'avviso di ricovero, ella sarebbe stata accolta nel reparto di medicina interna dell'ospedale (...). Mancando ulteriori dettagli in merito allo stato medico attuale della ricorrente 2 non si può dedurre che la sua vita sia in uno stato di forte pericolo, tale da minarne l'esistenza. Inoltre manca agli atti qualsiasi indizio che possa suggerire la presenza di una patologia grave, non curabile in Germania. Le problematiche mediche da lei menzionate nel colloquio Dublino del 18 novembre 2024 risultano pienamente trattabili in Germania (vedi Sentenza del Tribunale F-6383/2024 del 16 ottobre 2024 consid. 2.5). Ulteriori problematiche fatte valere dai ricorrenti e in parte dimostrate dai referti medici (SEM-atti 17/1, 20/2, 47/2, 57/1, 58/1, 59/1) non risultano ostative ad un trasferimento in detto paese. Inoltre, le patologie dei ricorrenti sono state sufficientemente prese in considerazione nelle modalità di trasferimento, per cui risulta chiaro che la ricorrente 2 soffre di epilessia mentre il ricorrente 1 di problemi psicologici oltre che di un determinato tipo di dermatite, per cui debbono entrambi essere sottoposti ad adeguati trattamenti (SEM-atti 54/2).
E. 4.5 Per quanto riguarda l'asserito bene superiore del fanciullo i ricorrenti non chiarificano in che modo un trasferimento in Germania possa risultare problematico, dato che nei colloqui Dublino avevano ammesso che almeno uno dei figli ne conosceva la lingua del posto (SEM-atti 38/3). In tal senso va ricordato ai ricorrenti, i quali costituiscono una famiglia nucleare ai sensi dell'art. 8 CEDU, per cui risultano protetti da tale norma (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1), che la loro domanda d'asilo è stata trattata e valutata congiuntamente, per cui a tutti loro è stato ordinato l'allontanamento verso il medesimo luogo. I ricorrenti 3, 4 e 5 risultano dunque accompagnati dai loro famigliari stretti, criterio essenziale da prendere in considerazione secondo l'art. 6 para. 3 RD III, per cui il loro benessere non risulta compromesso.
E. 4.6 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento dei ricorrenti verso la Germania, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 5 Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OA 1). Il ricorso deve quindi essere respinto.
E. 6.1 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di uno secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente.
E. 6.2 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta divenuta senza oggetto.
E. 7.1 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 7.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 750.- sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750. - sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. La presente sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM ed all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Gregor Chatton Matthew Pydar Data di spedizione: Comunicazione a:
- ricorrenti (raccomandata)
- autorità inferiore (n. di rif. N (...))
- autorità cantonale competente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-7540/2024 Sentenza del 5 dicembre 2024 Composizione Giudice Gregor Chatton, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliere Matthew Pydar. Parti
1. A._______, nato il (...),
2. B._______, nata il (...),
3. C._______, nato il (...) 2012,
4. D._______, nato il (...) 2013,
5. E._______, nato il (...) 2024, Iraq, c/o CFA Chiasso, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 25 novembre 2024 / (...). Fatti: A. I ricorrenti hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 7 novembre 2024. Da ricerche intraprese dalla SEM nella banca dati europea "Eurodac", è risultato che essi avevano depositato una domanda d'asilo pregressa in Germania in data 19 luglio 2022. B. Essendo i ricorrenti 3, 4 e 5 minorenni di giovane età (rispettivamente 12, 11 e meno di un anno), figli dei ricorrenti 1 e 2, i colloqui Dublino si sono svolti il 18 novembre 2024 esclusivamente con questi ultimi. Durante tali incontri, i ricorrenti 1 e 2, agendo per sé stessi e per i figli minorenni, hanno in particolare esercitato il loro diritto di essere sentiti in relazione all'eventuale competenza della Germania per il trattamento della loro domanda d'asilo, nonché circa il loro stato di salute. C. Il 18 novembre 2024, l'autorità inferiore ha richiesto alla sua omologa tedesca la ripresa in carico dei ricorrenti sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). In data 20 novembre 2024 le competenti autorità tedesche hanno accettato di riprendere in carico i ricorrenti ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III. D. Il 22 novembre 2024 i ricorrenti, per via del loro rappresentante legale, hanno inoltrato una lettera all'istanza inferiore evidenziando la loro fragile situazione medica e facendo valere l'applicazione della clausola di sovranità giusta gli artt. 3 par. 2 e 17 RD III. E. Per decisione del 25 novembre 2024, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), ha ordinato il loro allontanamento in Germania e l'esecuzione di questo provvedimento, rilevando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo. F. Il 27 novembre 2024 il rappresentante legale dei ricorrenti ha comunicato alla SEM la cessazione del mandato per la loro procedura d'asilo. G. Contro la decisione della SEM, i ricorrenti hanno presentato ricorso il 2 dicembre 2024. Essi domandano che l'esecuzione della decisione venga sospesa in via supercautelare nonché la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale). Domandano inoltre l'esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie oltre che del relativo anticipo. Nel merito si chiede l'annullamento della precitata decisione. H. Il 3 dicembre 2024 il giudice istruttore ha disposto la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento dei ricorrenti verso la Germania. I. In data 5 dicembre 2024 la SEM ha informato il Tribunale che la ricorrente 2 è stata dimessa dall'ospedale. Diritto: 1. 1.1 Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi. 1.3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 2.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda di asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III). 2.3 Nel caso di una domanda di ripresa in carico, come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; 2019 VI/7 consid. 6.5). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la sua domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 2.4 Giusta l'art. 18 par. 1 lett. d RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. 2.5 Nella presente disamina, le investigazioni condotte dalla SEM hanno rivelato che i ricorrenti 1, 2, 3 e 4 avevano già inoltrato una richiesta d'asilo in Germania il 19 luglio 2022 (SEM-atti 19/1, 23/2) la quale era stata respinta dalle autorità tedesche il 26 settembre 2024 (SEM-atti 40/6). Per quanto riguarda la domanda d'asilo del ricorrente 5, essa è stata inoltrata separatamente ma risulta comunque respinta il 10 ottobre 2024 (SEM-atti 40/6). Dagli atti non risulta che siano state inoltrate ulteriori domande d'asilo in altri stati membri in merito a nessuno dei ricorrenti. La Germania ha inoltre accettato la richiesta di take back in data 20 novembre 2024 ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III (SEM-atti 49/3). Pertanto la competenza delle autorità tedesche è di principio data. 3. 3.1 Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Germania, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III). 3.2 In proposito va osservato che la Germania è vincolata alla CartaUE, è firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (CR, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (PA/CR, RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. 3.3 Pertanto, vale la presunzione che questo Stato garantisce la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2). Secondo costante giurisprudenza di codesto Tribunale non sussistono fondati motivi per ritenere che in Germania siano presenti carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. ex pluris sentenze del Tribunale E-5320/2024 del 2 settembre 2024; E-4566/2024 del 22 luglio 2024 consid. 4.2; F-411/2024 del 29 gennaio 2024 consid. 4.2). 3.4 Benché nella loro impugnazione i ricorrenti abbiano menzionato un aumento dei respingimenti sommari alle frontiere, un eccessivo uso della detenzione amministrativa e situazioni degradanti nei centri di accoglienza tedeschi, così come un sistema sanitario carente, tali dichiarazioni non risultano comprovate da sufficienti mezzi di prova. I ricorrenti inoltre non hanno mai menzionato né in fase istruttoria né tantomeno in fase di ricorso elementi concreti che potessero addurre a carenze sistemiche. Dunque la presunzione legale secondo cui la Germania agisca in linea con gli standard e le norme previste dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dai ricorrenti. 3.5 Pertanto l'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie.
4. Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 4.1 Per contestare il loro trasferimento in Germania i ricorrenti menzionano uno stato di salute delicato che richiederebbe delle cure costanti. Nell'ambito dei colloqui Dublino il ricorrente 1 ha menzionato di stare bene mentre sua moglie, la ricorrente 2, di essere malata (SEM-atti 37/3). Quest'ultima ha dichiarato di soffrire di epilessia e pertanto di assumere due pastiglie al giorno. Ella ha inoltre menzionato difficoltà a prendere sonno e denunciato una situazione di forte stress in tutti i membri della famiglia (SEM-atti 38/3). Agli atti risulta noto che la ricorrente 2 è stata ricoverata presso il reparto di medicina interna dell'ospedale (...) il 30 novembre 2024 (avviso di ricovero del 1° dicembre 2024, atto del 3 dicembre 2024 della banca dati del sistema d'informazione centrale sulla migrazione SIMIC [di seguito: avviso di ricovero]). In merito ai figli non sono state fatte valere patologie di natura grave. I ricorrenti intendono appellarsi alla clausola di sovranità in quanto ciò sarebbe nell'interesse superiore del fanciullo. La ricorrente 2 ha inoltre menzionato che la Germania intenderebbe rinviarli in Iraq, per cui la vita di suo marito sarebbe in pericolo (SEM-atti 38/3). 4.2 I ricorrenti non hanno fornito indizi seri e concreti, suscettibili di comprovare che un loro ritorno in Germania li esporrebbe al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Inoltre, i ricorrenti non hanno apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che la Germania non rispetterebbe nel loro caso il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandoli in un Paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale Paese. Pertanto quanto asserito in fase istruttoria in merito ad un serio pericolo di refoulement in contrasto con l'art. 3 CEDU (SEM-atti 56/2) non risulta chiaramente sostanziato e nemmeno dimostrato con mezzi di prova sufficienti. 4.3 In relazione allo stato di salute dei ricorrenti, ed in particolare quello della ricorrente 2, occorre innanzitutto rammentare che secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali. Ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili [Grande Camera] contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). 4.4 Agli atti risulta che la ricorrente 2 è stata recentemente ricoverata presso una struttura ospedaliera. Secondo l'avviso di ricovero, ella sarebbe stata accolta nel reparto di medicina interna dell'ospedale (...). Mancando ulteriori dettagli in merito allo stato medico attuale della ricorrente 2 non si può dedurre che la sua vita sia in uno stato di forte pericolo, tale da minarne l'esistenza. Inoltre manca agli atti qualsiasi indizio che possa suggerire la presenza di una patologia grave, non curabile in Germania. Le problematiche mediche da lei menzionate nel colloquio Dublino del 18 novembre 2024 risultano pienamente trattabili in Germania (vedi Sentenza del Tribunale F-6383/2024 del 16 ottobre 2024 consid. 2.5). Ulteriori problematiche fatte valere dai ricorrenti e in parte dimostrate dai referti medici (SEM-atti 17/1, 20/2, 47/2, 57/1, 58/1, 59/1) non risultano ostative ad un trasferimento in detto paese. Inoltre, le patologie dei ricorrenti sono state sufficientemente prese in considerazione nelle modalità di trasferimento, per cui risulta chiaro che la ricorrente 2 soffre di epilessia mentre il ricorrente 1 di problemi psicologici oltre che di un determinato tipo di dermatite, per cui debbono entrambi essere sottoposti ad adeguati trattamenti (SEM-atti 54/2). 4.5 Per quanto riguarda l'asserito bene superiore del fanciullo i ricorrenti non chiarificano in che modo un trasferimento in Germania possa risultare problematico, dato che nei colloqui Dublino avevano ammesso che almeno uno dei figli ne conosceva la lingua del posto (SEM-atti 38/3). In tal senso va ricordato ai ricorrenti, i quali costituiscono una famiglia nucleare ai sensi dell'art. 8 CEDU, per cui risultano protetti da tale norma (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1), che la loro domanda d'asilo è stata trattata e valutata congiuntamente, per cui a tutti loro è stato ordinato l'allontanamento verso il medesimo luogo. I ricorrenti 3, 4 e 5 risultano dunque accompagnati dai loro famigliari stretti, criterio essenziale da prendere in considerazione secondo l'art. 6 para. 3 RD III, per cui il loro benessere non risulta compromesso. 4.6 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento dei ricorrenti verso la Germania, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
5. Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OA 1). Il ricorso deve quindi essere respinto. 6. 6.1 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di uno secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente. 6.2 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta divenuta senza oggetto. 7. 7.1 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 7.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 750.- sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750. - sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. La presente sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM ed all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Gregor Chatton Matthew Pydar Data di spedizione: Comunicazione a:
- ricorrenti (raccomandata)
- autorità inferiore (n. di rif. N (...))
- autorità cantonale competente