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D-7995/2024

D-7995/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-13 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda d'assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Pierluigi Paganini

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7995/2024 Sentenza del 13 gennaio 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Sebastian Kempe; cancelliere Pierluigi Paganini. Parti A._______, nato il (...), Marocco, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 12 dicembre 2024. Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 2 dicembre 2024, l'estratto della banca dati europea "EURODAC" del 4 dicembre 2024, dal quale si evince che il richiedente aveva depositato una precedente domanda d'asilo in Germania il 31 maggio 2024, il 24 maggio 2024 e il 25 agosto 2018 nonché in Grecia il 2 maggio 2018, in Austria il 5 agosto 2018, in Svizzera il 9 novembre 2018 e nei Paesi Bassi l'8 febbraio 2019, il verbale del colloquio Dublino del 6 dicembre 2024, la richiesta di ripresa in carico del 6 dicembre 2024, presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) alle competenti autorità tedesche fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; in seguito: Regolamento Dublino III), l'accettazione del 10 dicembre 2024 delle autorità tedesche di ripresa in carico del richiedente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III, la decisione della SEM del 12 dicembre 2024 (notificata il giorno seguente), di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente trasferimento dell'interessato verso la Germania, il ricorso inoltrato il 19 dicembre 2024 al Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale) con il quale il ricorrente ha concluso, secondo il senso, all'annullamento dell'avversata decisione, all'entrata nel merito della sua domanda d'asilo nonché al riconoscimento dell'inammissibilità del suo trasferimento verso la Germania; in via procedurale, ha domandato la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e dell'assistenza giudiziaria, il decreto supercautelare del Tribunale del 20 dicembre 2024 di sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento, i fatti e gli atti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA e occorre pertanto entrare nel merito dello stesso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che contestato, nel caso di specie, è se l'autorità inferiore è a giusto titolo non entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 e rif. cit.), che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che se in base al Regolamento Dublino III è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come nel caso di specie -, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni di cui agli artt. 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno, che nella fattispecie, la richiesta di ripresa in carico presentata dalla SEM il 6 dicembre 2024 basata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III all'indirizzo della competente autorità tedesca (cfr. atto SEM n. 16/6), è stata espressamente accettata da quest'ultima il 10 dicembre 2024, fondandosi sulla stessa norma precitata (cfr. atto SEM n. 20/3), che di conseguenza, la competenza della Germania è di principio data, che inoltre, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 seconda frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Germania sussistano carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo (cfr. ad es. sentenza del TAF F-7540/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 3), che resta ancora da stabilire se, come richiesto dal ricorrente, nel suo caso trovi applicazione la clausola di sovranità, che contestualmente, il ricorrente sostanzialmente sostiene che la Germania sarebbe oggetto di numerose critiche riguardo alla gestione delle domande d'asilo e al trattamento riservato ai richiedenti asilo, in particolare nei centri di accoglienza; detto Paese starebbe adottando politiche di respingimento più aggressive a causa della crescita dell'estrema destra, aumentando il rischio di deportazioni rapide senza una valutazione approfondita dei rischi personali per i richiedenti asilo; in particolare, il suo stato di salute richiederebbe cure mediche costanti, tuttavia, il sistema sanitario germanico non sarebbe in grade di garantire un accesso tempestivo e adeguato alle cure necessarie, che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che tale disposizione è concretizzata dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311) secondo il quale se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); mentre se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene a una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e a entrare nel merito della domanda d'asilo e il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che inoltre, come si vedrà qui di seguito, non risultano nemmeno problemi medici ostativi al trasferimento, che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; ciò risulta essere il caso segnatamente qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata a un reale rischio di un grave, rapido e irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU, Grande Camera, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2), che stando agli atti medici, il ricorrente è affetto da asma bronchiale e diabete mellite di tipo I insulino dipendente con polineuropatia periferica e disturbi alla vista con riferito intervento laser all'occhio sinistro in Germania (cfr. rapporti medici del 4, 9 e 19 dicembre 2024 [atti SEM n. 15/3, 22/1 e 23/3]), che dal punto di vista medico, non vi sono pertanto problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio, tanto più che è notorio che lo Stato di destinazione dispone di valide infrastrutture mediche (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-6365/2024 del 14 ottobre 2024 con riferimenti), che stante quanto sopra, non si ravvisano elementi per i quali l'autorità inferiore sarebbe stata obbligata, in base a norme imperative del diritto internazionale, a esaminare la domanda d'asilo dell'insorgente, né risulta che essa abbia esercitato in maniera arbitraria il proprio potere d'apprezzamento nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che pertanto, la SEM non ha giustamente applicato la clausola di sovranità di cui agli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 al caso di specie, che è quindi a giusto titolo che essa non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, che visto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste d'acchito di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, di principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d'assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Pierluigi Paganini