Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 A._______, nato il (...),
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6365/2024 Sentenza del 14 ottobre 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Claudia Cotting-Schalch; cancelliere Agostino Bullo. Parti
1. A._______, nato il (...),
2. B._______, nata il (...), Iraq, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento(procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 2 ottobre 2024 / N (...). Visto: le domande d'asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera il 15 settembre 2024 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-3/2 e 4/2), gli estratti della banca dati europea "EURODAC" del (...) settembre 2024, dai quali si evince che i richiedenti avevano depositato una precedente domanda d'asilo in Italia, entrambi il (...) maggio 2024, e in Germania il (...) settembre 2021 il ricorrente 1 e il (...) settembre 2022 la ricorrente 2 (cfr. atti della SEM n. 13/1 e 15/1), i verbali dei colloqui Dublino degli interessati tenutisi in data 26 settembre 2024 (cfr. atti della SEM n. 24/4 e 25/3), le richieste di ripresa in carico del 26 settembre 2024, presentate dalla SEM alle competenti autorità tedesche, e fondate sull'art. 18 par. 1 lett. d del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III) (cfr. atti della SEM n. 26/5 e 29/5), le accettazioni del (...) e del (...) settembre 2024 delle autorità tedesche, di ripresa in carico degli interessati sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. atti della SEM n. 34/3 e 35/3), la documentazione medica presente all'incarto concernente entrambi i richiedenti (cfr. atti della SEM n. 11/3. 22/2, 23/3), la decisione della SEM del 2 ottobre 2024 - notificata il 3 ottobre 2024 (cfr. atto della SEM n. 39/1) nell'ambito della quale è pure cessato il mandato di rappresentanza legale con la Protezione giuridica sottoscritta dagli interessati il 20 settembre 2024 (cfr. atto della SEM n. 18/1 e 19/1) - di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente trasferimento degli interessati verso la Germania, il ricorso dell'8 ottobre 2024 (cfr. risultanze processuali), inoltrato dagli insorgenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso il succitato provvedimento, dove gli interessati hanno concluso, a titolo procedurale, alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso nonché all'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali; e nel merito all'annullamento della decisione impugnata e all'entrata nel merito della sua domanda d'asilo, nonché al riconoscimento dell'inammissibilità del loro trasferimento verso la Germania, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che il ricorso è tempestivo ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 LAsi ed è ammissibile ex art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 e rif. cit.), che il ricorso è manifestamente infondato, per i motivi che seguono, ed è quindi deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel corso dei colloqui Dublino, il ricorrente 1 ha dichiarato di non stare molto bene a livello psicologico, ma di stare molto bene a livello fisico; che egli ha confermato di aver chiesto asilo dapprima in Germania in data (...) settembre 2021 e che ha ricevuto una decisione negativa contro la quale ha interposto ricorso; che egli si aspettava di svolgere una seconda audizione ma che tuttavia, nel maggio 2024, ha deciso di lasciare volontariamente il territorio tedesco per andare in Italia; che egli ha affermato che, eccetto sua moglie non ha parenti stretti né in Svizzera né in altri stati membri; che egli si oppone sia a un ritorno in Italia, poiché vi risiede ancora l'ex marito della moglie, sia in Germania, siccome lì vivono i genitori della moglie che sarebbero contrari alla loro unione (cfr. atto della SEM n. 25/3); che per quanto concerne la ricorrente 2 ella ha dichiarato di stare bene di salute; che l'interessata ha confermato di aver depositato una domanda d'asilo sia in Italia il (...) maggio 2024, sia in Germania il (...) settembre 2022, alla quale ha interposto ricorso a seguito della decisione negativa della autorità competenti; che in merito alla prima domanda d'asilo depositata in Germania ella ha precisato che non sarebbe stata convocata per una seconda audizione e che la sua procedura sarebbe ancora pendente; che inoltre si sarebbe sposata religiosamente con il ricorrente 1 in data (...) settembre 2024; che a domanda ha specificato che in Svizzera ci sarebbe suo marito, il ricorrente 1, e che in Germania vivono i suoi genitori e le sue due sorelle; che la ricorrente 2 si oppone ad un ritorno in Germania in quanto lì vivono i genitori e, visto che gli stessi non sarebbero d'accordo con la sua unione con il ricorrente 1, teme delle ripercussioni da parte di questi ultimi, che nella decisione avversata, l'autorità inferiore, dopo aver constatato la competenza della Germania per condurre il seguito del procedimento della domanda d'asilo degli insorgenti, e che le dichiarazioni rese nell'ambito dei colloqui Dublino non confuterebbero la stessa, ha escluso che nel precitato Paese sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III; che non vi sarebbero inoltre elementi concreti per ritenere che le autorità tedesche non rispetterebbero gli obblighi internazionali che si impongono o che non svolgerebbero correttamente la procedura d'asilo e allontanamento; che proseguendo, l'autorità sindacata ha escluso che vi siano ragioni per applicare l'art. 16 par. 1 RD III; che infine non sussisterebbero neppure motivi d'ordine personale o umanitari, in modo particolare dal profilo dello stato di salute degli insorgenti, per l'applicazione delle clausole discrezionali, anche poiché essi potranno rivolgersi alle autorità di polizia tedesche competenti nel caso in cui fossero esposti a delle minacce concrete o non si sentissero al sicuro, che nel loro ricorso, i ricorrenti chiedono l'applicazione della clausola di sovranità giusta l'art. 17 par. 1 RD III; che dapprima essi sostengono come in Germania stia adottando politiche di respingimento più aggressive a causa della crescita dell'estrema destra, aumentando il rischio di deportazioni rapide senza una valutazione approfondita dei rischi personali per i richiedenti asilo; che inoltre il suddetto Paese sarebbe stato oggetto di numerose critiche riguardo alla gestione delle domande d'asilo e al trattamento riservato ai richiedenti asilo; che, in maniera confusionaria e non attinente alla fattispecie del caso concreto, i ricorrenti menzionano asserite problematiche relative la Francia: indicando generici rapporti - i quali non sono neppure citati nel memoriale ricorsuale - che evidenzierebbero diverse carenze nel sistema d'asilo francese, menzionando un aumento dei respingimenti sommari alle frontiere con l'Italia e delle carenze nel sistema sanitario francese che non garantirebbe le cure adeguate ai ricorrenti; che inoltre i ricorrenti evidenziano che in Svizzera risiederebbero una loro cugina - di cui i ricorrenti neppure citano il nome nel ricorso - che sarebbe affetta da problemi psicologici a causa dei maltrattamenti subiti dal suo ex partner e la cui condizione di vulnerabilità richiederebbe il sostegno emotivo e psicologico dei ricorrenti; che essi sostengono che la SEM non avrebbe chiesto alcuna prova riguardo alla situazione di salute dell'asserita cugina e che gli interessati avrebbero pensato che l'autorità di prime cure era in grado di conoscere la sua situazione personale, che innanzitutto la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7-15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento, che inoltre, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che venendo al caso concreto, le richieste di ripresa in carico presentate dalla SEM il (...) settembre 2024 all'indirizzo della sua omologa tedesca, e basata sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. atti della SEM n. 26/5 e 29/5), sono state espressamente accettate da quest'ultima entro il termine prescritto all'art. 25 par. 1 RD III, il (...) settembre 2024, fondandosi sulla stessa norma precitata (cfr. atti della SEM n. 34/3 e 35/3), che di conseguenza, la competenza della Germania è di principio data, che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Germania sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; che la presenza di famigliari sul suolo elvetico può effettivamente avere rilievo nel contesto della possibile applicazione dell'art. 8 CEDU - che rientra nelle disposizioni imperative che possono imporre l'applicazione della clausola di sovranità - e dell'altra clausola discrezionale prevista all'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III; che trattandosi di adulti, decisiva è la questione a sapere se la relazione faccia stato di un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2 e 120 Ib 257 consid. 1e; sentenza del Tribunale D-6168/2020 del 15 dicembre 2020 consid. 12.4); che in altri termini, va vagliata l'esistenza di problemi di salute di una gravità tale da imporre un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o di un'attenzione permanente suscettibile di essere fornita solo da un parente stretto; che la mera necessità di un sostegno emotivo o psicologico non rientra invece in tale casistica (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5), che tuttavia, in concreto, la censura relativa ad un asserita cugina affetta da problemi di salute tali da imporre un'assistenza significativa nella vita quotidiana da parte dei ricorrenti appare pretestuosa e sollevata solo a fini di causa; che dapprima i richiedenti non hanno mai affermato durante i colloqui Dublino di avere parenti in Svizzera (cfr. atti della SEM n. 24/4 e 25/3); che secondariamente le censure sollevate nel gravame non sono atte a provare alcunché su tale punto; che infatti gli interessati non hanno prodotto alcun mezzo di prova a supporto della loro tesi e neppure hanno specificato il nome dell'asserita parente affetta da non meglio specificati disturbi psicologici e neppure indicano di che ella sarebbe cugina, se del ricorrente 1 o della ricorrente 2; che, infine, ad ogni modo, la relazione tra i ricorrenti e l'asserita cugina non rientra neppure tra le relazioni di parentela protette dall'art. 16 par. 1 RD III; che su questi presupposti, non incombeva all'autorità inferiore, ricercare, in assenza di indicazioni in tal senso, ipotetiche situazioni di dipendenza meritevoli di indagini più approfondite in quanto discriminanti per l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 e 17 RD III come sembrerebbero pretendere nel gravame i ricorrenti; che proseguendo, da un punto di vista dell'art. 3 CEDU il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione unicamente in casi eccezionali, che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti), che la CorteEDU ha a tal proposito precisato che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193), che il trasferimento verso la Germania dei ricorrenti non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; che dal punto di vista medico non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio (cfr. atti della SEM n. 11/3. 22/2, 23/3); che, ciò posto, il Tribunale giudica quindi che lo stato valetudinario dei ricorrenti non raggiunge la soglia elevata disposta dalla giurisprudenza succitata, tanto più che è notorio che lo Stato di destinazione dispone di valide infrastrutture mediche (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-5349/2024 del 30 agosto 2024 pag. 6; F-638/2022 del 17 febbraio 2022 consid. 5.2), che infine, il timore di essere esposti a eventuali ritorsioni da parte di parenti che vivono attualmente in Germania nulla mutano alla fattispecie, tanto più che il suddetto Paese è membro dell'Unione europea ed è notoriamente uno Stato di diritto munito di autorità di polizia in grado di fornire una protezione adeguata, così come di un sistema giudiziario indipendente capace di fare rispettare le disposizioni di legge; che su questi presupposti, ci si può attendere dai ricorrenti, che essi tutelino i propri diritti adendo eventualmente le adeguate vie di diritto dinanzi alle competente autorità tedesche, le quali avranno poi l'incombenza di esperire gli accertamenti del caso ed ordinare gli eventuali provvedimenti confacenti, che, in esito, le circostanze addotte dagli interessati non costituiscono dei motivi umanitari e neppure delle violazioni delle norme imperativa del diritto internazionale, che, per il resto, si rimanda alle corrette considerazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), che la SEM non ha quindi esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento, non sussistendo valide ragioni per applicare le clausole discrezionali previste dagli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7), che, in esito, l'autorità inferiore non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo diviene senza oggetto, che la domanda di assistenza giudiziaria va inoltre respinta poiché le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di esito favorevole (cfr. art. 65 cpv. 1 PA), che le spese processuali di CHF 750.- sono dunque poste a carico dei ricorrenti soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che questa sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è pertanto definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione: