Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di dispensa dalle spese processuali è rigettata.
E. 3 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. La giudice unica: Il cancelliere: Regula Schenker Senn Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:
- al rappresentante dei ricorrenti (per raccomandata; allegato: fattura);
- alla SEM, ad N ...;
- all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-7070/2026 Sentenza del 7 ottobre 2026 Composizione Giudice Regula Schenker Senn, giudice unica, con l'approvazione del giudice Gregor Chatton; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il ..., B._______, nata il ..., Iran, rappresentati da SOS Ticino - Caritas Svizzera, Via 1° agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 21 settembre 2026 / N ... Visto che: il 17 luglio 2026, a Cipro, dove sono entrati illegalmente, è stata registrata la prima domanda d'asilo dei coniugi ricorrenti, il 1° settembre 2026, giunti in Svizzera, essi hanno presentato una seconda domanda d'asilo, il 21 settembre 2026, istruito il caso e inoltrata alle autorità cipriote una notifica di ripresa in carico, le quali ne hanno confermato il ricevimento, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, ordinando il loro trasferimento a Cipro (decisione NEM), il 23 settembre 2026, rappresentati da SOS Ticino - Caritas Svizzera, essi hanno ricevuto la decisione, il 30 settembre 2026, tramite il loro rappresentante, essi hanno adito questo Tribunale chiedendo, con la dispensa dalle spese processuali e dal corrispondente anticipo, che l'esecuzione della decisione sia sospesa a titolo supercautelare e concesso l'effetto sospensivo al ricorso; sul piano sostanziale, chiedono che esso sia accolto e la decisione annullata con rinvio degli atti alla SEM per l'esame nazionale della domanda o per completare l'istruzione, il 1° ottobre 2026, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1, 52 e 63 cpv. 4 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi), siccome la domanda d'asilo in Svizzera è stata registrata il 1° settembre 2026, ossia dopo il 12 giugno 2026 (N.B.: anche la domanda a Cipro è stata registrata dopo questa data), non è il regolamento (UE) n. 604/2013 (RD III) che si applica alla fattispecie, ma il regolamento (UE) n. 2024/1351 (RAMM) che ha abrogato il RD III con effetto dal 12 giugno 2026 (artt. 83, 84 par. 1-2 e 85 RAMM come da Rettifica del 25.11.2025), la SEM verifica la competenza nazionale per trattare una domanda d'asilo in conformità al RAMM (art. 29a cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo [OAsi 1]); se individua un altro Stato competente a riprendere in carico il richiedente, glielo notifica e pronuncia la non entrata nel merito della domanda con o senza conferma del ricevimento della notifica da parte del detto Stato (artt. 29a cpv. 2 OAsi 1 nonché 16 par. 1, 17 par. 1, 36 par. 1 lett. b, 41 e 42 par. 1-2 RAMM), in concreto è accertato che la prima domanda d'asilo è stata registrata a Cipro il 17 luglio 2026; la SEM ha quindi trasmesso alle autorità cipriote una notifica di ripresa in carico dei ricorrenti il 4 settembre 2026, le quali ne hanno confermato ricevimento il 18 settembre 2026, riconoscendo così la competenza di Cipro a trattare la domanda d'asilo (art. 41 par. 3 RAMM), per opporsi al loro trasferimento i ricorrenti sostengono, in breve, che i loro diritti di richiedenti l'asilo non sarebbero sufficientemente garantiti a Cipro, rispetto allo stato del sistema d'asilo cipriota, la giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, emanata in applicazione del RD III, ha stabilito che esso, malgrado le sue "criticità" (ricorso, pag. 6), non presenta carenze sistemiche (cfr. sentenze del TAF F-7266/2025 del 30 settembre 2025 consid. 5, F-53/2023 del 12 aprile 2023 consid. 5.2, D-1715/2023 del 12 aprile 2023 pag. 7 e F-3449/2021 del 4 agosto 2021 consid. 6.5 e 6.6), dimodoché non si può ragionevolmente sostenere che Cipro non rispetterebbe i suoi obblighi nei confronti dei ricorrenti derivanti dal diritto internazionale e comunitario, regolamento (UE) 2024/1348 (procedura) e direttiva (UE) 2024/1346 (accoglienza) compresi (cfr., riguardo all'accesso alle cure mediche, anche AIDA: Cyprus Update on 2025, marzo 2026, pag. 135); quanto allo stato di salute attuale, psichico e somatico, dei ricorrenti, esso non rivela particolarità salienti ai fini della presente procedura, come risulta dalla decisione chiara e dettagliata della SEM (pagg. 7 e 8) e dal relativo incarto; ne deriva che, sia sotto il profilo oggettivo (stato del sistema d'asilo cipriota) che soggettivo (stato di salute dei ricorrenti), il trasferimento è possibile (artt. 16 par. 3 a contrario e 42 RAMM; N.B.: a questo Tribunale preme ancora sottolineare, ad abundantiam, che il fatto che la SEM non abbia posto alla ricorrente moglie "alcuna domanda di approfondimento" sulle pretese "molestie subite nel centro di Pournara" [ricorso, pag. 4], non costituisce, a differenza di quanto sostengono i ricorrenti senza formulare una conclusione formale nel petito [ricorso, pagg. 5 e 8], una violazione del suo diritto di essere sentita sulla possibilità o meno del trasferimento, considerato che ha potuto esprimersi in proposito liberamente [incarto SEM, doc. 39]), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo, pronunciando il trasferimento dei ricorrenti a Cipro (artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, visto l'esito del litigio, la domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta; esse sono fissate a fr. 750.- e poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]), la presente sentenza rende le misure supercautelari obsolete e la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo priva d'oggetto, la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di dispensa dalle spese processuali è rigettata.
3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. La giudice unica: Il cancelliere: Regula Schenker Senn Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:
- al rappresentante dei ricorrenti (per raccomandata; allegato: fattura);
- alla SEM, ad N ...;
- all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia)