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F-6929/2025

F-6929/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-12 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Susanne Genner Alissa Vallenari Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-6929/2025 Sentenza del 12 settembre 2025 Composizione Giudice Susanne Genner, giudice unica, con l'approvazione della giudice Christa Preisig; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), (...), Sudan, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 4 settembre 2025 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) luglio 2025, i riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" del (...) luglio 2025, dai quali risulta che egli è entrato illegalmente in Spagna e vi è stato registrato il (...), la domanda del (...) luglio 2025 di presa in carico dell'interessato presentata dalla SEM alle preposte autorità spagnole ai sensi dell'art. 13 par. 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), il colloquio Dublino del (...) luglio 2025 dell'interessato, l'accettazione della Spagna del 30 luglio 2025 di presa in carico del richiedente ai sensi dell'art. 13 par. 1 RD III, la decisione della SEM del 4 settembre 2025, di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente trasferimento dell'interessato verso la Spagna, il ricorso non datato ma inviato il 10 settembre 2025 (cfr. risultanze processuali: busta del plico raccomandato), in lingua francese, che l'interessato ha presentato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) avverso il summenzionato provvedimento, con cui egli ha postulato, secondo il senso, l'annullamento della decisione avversata e (recte: che si ordini all'autorità inferiore) l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo, la pronuncia della sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente quale misura supercautelare da parte della giudice istruttrice della causa l'11 settembre 2025, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che nel caso concreto, il ricorrente ha introdotto il suo ricorso in lingua francese; che tuttavia il Tribunale non ravvede alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 prima frase PA; che il procedimento segue quindi la lingua della decisione impugnata, che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 e rif. cit.), che per i motivi che seguono, il ricorso è manifestamente infondato, ed è quindi deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che innanzitutto il Tribunale ritiene come l'autorità inferiore abbia correttamente dedotto che di principio la competenza per l'esame della sua domanda d'asilo e per il seguito della sua procedura appartiene alla Spagna ai sensi dell'art. 13 par. 1 RD III, avendo del resto la Spagna accettato la presa in carico dell'interessato formulata dalla SEM il 16 luglio 2025 (cfr. [atti della SEM] n. [{...}]-9/1 e 10/7), sulla base della medesima norma il 30 luglio 2025 (cfr. n. 17/1), quindi entro il termine regolamentare previsto (cfr. art. 22 par. 1 RD III), che le circostanze sollevate nel ricorso dall'insorgente che la Svizzera sarebbe sempre stato il Paese dove avrebbe voluto giungere e che quivi riceverebbe un migliore sostegno all'integrazione che in Spagna, non sono affermazioni in grado di confutare la competenza del suddetto Stato membro, che in proposito, si rammenta al ricorrente, che la sua scelta della Svizzera quale meta, o ancora il fatto che quest'ultimo Paese possa offrirgli un migliore sostegno che la Spagna, risultano del tutto ininfluenti in merito, essendo rilevato come il RD III non conferisce ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, a loro avviso, le migliori condizioni d'accoglienza come stato responsabile per l'esame della loro domanda d'asilo (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 dicembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi contro Austria, Grande Camera, §59 e §62; DTAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 e rif. cit.), che proseguendo, l'autorità inferiore ha correttamente motivato nella decisione impugnata, che il sistema d'accoglienza e di procedura d'asilo spagnolo non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la competenza, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, debba essere trasferita alla Svizzera (cfr. le sentenze del TAF F-5114/2025 del 15 luglio 2025, pag. 7; F-4046/2025 dell'11 giugno 2025 consid. 3.2 con rif. cit.), che inoltre, la presunzione del rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo da parte dello Stato in questione, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva 2013/32/UE]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), non è confutata in specie, che invero, al contrario di quanto allegato in modo del tutto generico e non sostanziato nel ricorso, che le procedure d'asilo in Spagna sarebbero lunghe e complesse, nonché che nei centri d'asilo vi sarebbe una situazione d'insalubrità, di freddo e con insufficiente cibo nonché di cattiva qualità, si osserva come il ricorrente, secondo i suoi asserti, sia rimasto circa (...) in territorio spagnolo (cfr. n. 16/4), senza presentare formalmente alcuna domanda d'asilo; che in tal senso, incomberà a lui, al suo ritorno nel predetto Stato, depositare una domanda d'asilo presso le autorità competenti e di conformarsi alle loro istruzioni, ciò che gli permetterà in particolare di beneficiare delle prestazioni previste dalle direttive europee succitate, che altresì, nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in nessun modo con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione - che si ricorda ha accettato esplicitamente la sua presa in carico - non sia intenzionato a prenderlo in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE, o ancora che lui non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Spagna in passato o non l'avrà in futuro, e ciò in rispetto delle normative comunitarie ed internazionali in materia, in particolare del principio di non-respingimento, che nella presente disamina non sussistono neppure motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare la clausola di sovranità giusta l'art. 17 par. 1 RD III; che peraltro, l'autorità inferiore ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente in ottemperanza al suo margine d'apprezzamento garantito all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità") e all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero l'art. 17 par. 1 RD III (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), la cui applicazione risulta nel caso concreto priva di violazioni di diritto, che sul punto si rileva innanzitutto come le considerazioni addotte dal ricorrente in merito alle vicissitudini da lui vissute nel suo Paese d'origine, che lo avrebbero condotto all'espatrio, come pure a quanto avrebbe vissuto durante il suo percorso migratorio in altri Stati africani, esulino dall'oggetto della presente procedura, il quale porta unicamente sull'esame di quale Stato risulti secondo il RD III competente per la procedura di asilo e di allontanamento (cfr. ex multis la sentenza del TAF F-2133/2025 del 1° aprile 2025 consid. 2.2.2); che pertanto si ritiene non dover essere aggiunto altro in proposito, che per quanto poi attiene al razzismo che egli avrebbe subito da parte di un responsabile del campo dove lui soggiornava in Spagna, allorché lo avrebbe informato che si sarebbe sentito insicuro con un gruppo di (...) pure presenti nel campo, si osserva come non soltanto egli non ha mai allegato nel ricorso di essersi rivolto alle autorità di polizia spagnole preposte per denunciare l'agito di quanto avrebbe subito nel campo da tali persone, ma neppure ha asserito di aver raccontato a tale responsabile del campo i motivi per i quali si sarebbe sentito insicuro, e tutto ciò peraltro rettificando e contraddicendo quanto avrebbe invece sostenuto nel corso del colloquio Dublino (cfr. n. 16/4), che del resto, come motivato già a ragione nella decisione avversata, la Spagna è uno Stato di diritto con un sistema di polizia e giudiziario funzionante, ed apparterrà al ricorrente, se ritiene di essere stato trattato in modo illegale o di aver subito delle minacce e delle violenze in passato da parte di terzi, o ancora se considererà in futuro di essere esposto a delle minacce concrete, d'indirizzarsi alle preposte autorità spagnole, che sono in grado e disposte a concedere aiuto, che infine, non risulta deducibile dagli atti all'inserto (cfr. n. 18/2 e 19/2), che il ricorrente soffra di particolari patologie di natura grave e tale da impedirne il suo trasferimento in Spagna (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che del resto, se egli in futuro dovesse necessitare di cure mediche, potrà senz'altro beneficiarne anche in Spagna, dopo aver presentato domanda d'asilo nella stessa, Stato che dispone di strutture mediche sufficienti e adeguate (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale F-3800/2025 del 2 giugno 2025 consid. 2.2.1) ed è tenuta a garantire al ricorrente, qualora ne avesse bisogno, un sufficiente trattamento medico (cfr. art. 19 par. 1 della direttiva 2013/33/UE), che alla luce di quanto precede, la SEM ha correttamente stabilito di non dover entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente sulla base dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ne ha disposto il trasferimento verso la Spagna in applicazione dell'art. 44 LAsi, essendo quest'ultimo Paese competente per la trattazione della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente in ossequio alle condizioni poste nel RD III; che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che con la pronuncia della presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate l'11 settembre 2025 dal Tribunale, sono revocate, che infine, visto l'esito del ricorso, le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Susanne Genner Alissa Vallenari Data di spedizione: