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F-6052/2025

F-6052/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-05-15 · Italiano CH

Visto Schengen

Sachverhalt

A. Il 9 maggio 2025, l'Ambasciata di Svizzera negli Emirati Arabi Uniti sita a Abu Dhabi (di seguito: Ambasciata), ha respinto le domande di visto Schengen di breve durata presentate il (...) aprile 2025 dai cittadini pakistani A._______, nato il (...) e da B._______, nata l'(...), nonché da questi ultimi anche per i loro figli: C._______, nato il (...); D._______, nata il (...); e E._______, nato il (...), con lo scopo di effettuare un soggiorno di visita e di turismo di (...) giorni presso F._______ (di seguito: ospite), nata il (...), cittadina svizzera e residente a G._______ (H._______) - ma alloggiati in un hotel - per il periodo dal (...) al (...). Nelle sue determinazioni, l'Ambasciata ha ritenuto che le informazioni fornite dagli interessati circa lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto, non fossero affidabili. B. Con decisione del 9 luglio 2025 - notificata il 14 luglio 2025 - la SEM ha respinto l'opposizione inoltrata il 17 maggio 2025 - e completata su richiesta della SEM con scritto del 25 giugno 2025 - dall'ospite dei richiedenti contro la decisione dell'Ambasciata succitata, confermando il rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen agli interessati. Invero la SEM, tenuto conto dell'insieme degli elementi all'incarto, nonché del fatto che le date previste per il loro soggiorno, coinciderebbero con l'inizio dell'anno scolastico dei figli dei richiedenti 1 e 2, ed altresì della situazione socioeconomica prevalente nel loro Paese d'origine e di residenza, ha pure ritenuto che lo scopo e le condizioni di soggiorno da loro fornite non fossero affidabili e che la loro partenza dallo spazio Schengen alla fine del soggiorno previsto non potesse considerarsi sufficientemente garantita. C. Tramite il ricorso datato 8 agosto 2025, ma inviato l'11 agosto 2025 (cfr. risultanze processuali), l'ospite dei richiedenti ha adito il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), chiedendo secondo il senso l'annullamento della decisione della SEM e che sia accordato ai ricorrenti un visto di entrata per la Svizzera per il periodo dal (...) al (...). Al ricorso è stata allegata della documentazione, di cui si dirà per quanto necessario, nei considerandi in diritto. Nello stesso, l'ospite ha riferito di conoscere da anni la richiedente 2 e di essere stata più volte invitata ed ospitata a casa degli insorgenti, i quali desidererebbero unicamente "visitare e apprezzare il nostro paese e la nostra cultura". Ha inoltre sottolineato come gli interessati viaggerebbero frequentemente in tutto il Mondo, in quanto il richiedente 1 sarebbe (...), e tramite il datore di lavoro riceverebbe "notevoli agevolazioni" per l'acquisto di biglietti aerei. D. D.a Con decisione incidentale del 9 settembre 2025, il Tribunale ha segnatamente invitato l'ospite degli interessati a voler regolarizzare l'atto ricorsuale fornendo una procura che attestasse dei suoi poteri di rappresentanza entro il 29 settembre 2025. Nel medesimo termine precitato, l'ha altresì invitata a versare, un anticipo di fr. 1'000.- a copertura delle presumibili spese processuali. D.b Per mezzo dello scritto del 26 settembre 2025, l'ospite dei ricorrenti ha dato seguito alla richiesta del Tribunale, presentando la relativa procura di rappresentanza in inglese, nonché annettendo la ricevuta del versamento dell'anticipo spese effettuato, ricevuto dal Tribunale il 29 settembre 2025. E. Invitata dal Tribunale, la SEM ha presentato la sua risposta al ricorso in data 6 novembre 2025, chiedendo di confermare la decisione impugnata e di respingere il ricorso, nonché annettendo al suo scritto della documentazione attestante una richiesta di visto svizzero precedente di A._______ e di B._______ per il periodo dal (...) al (...), con l'indicazione della medesima persona ospitante. L'autorità inferiore ha rilevato che, seppure il nuovo itinerario fornito dai ricorrenti nel gravame in particolare in virtù della scelta di (...) diversi luoghi di pernottamento, al contrario di quello precedente, fosse maggiormente plausibile, i dubbi circa le reali intenzioni dei ricorrenti non sarebbero stati fugati. Anzi, gli stessi si sarebbero maggiormente concretizzati, in quanto non soltanto i rapporti tra gli interessati e l'ospite in Svizzera risulterebbero vaghi, bensì né loro né l'ospite, avrebbero mai fatto menzione di un precedente e recente soggiorno di visita, come si evincerebbe dal visto ottenuto nell'(...) del (...) dai richiedenti 1 e 2, presso l'ospite, ciò che getterebbe pure dubbi sulla genuinità di tale procedura. F. Con atto datato 29 novembre 2025, ma inviato soltanto il 1° dicembre 2025 (cfr. risultanze processuali), i ricorrenti per il tramite della loro rappresentante legale hanno avuto la possibilità di presentare delle osservazioni di replica, chiedendo che sia loro concesso un visto d'entrata in Svizzera per il periodo dal (...) fino al (...). Essi hanno essenzialmente sostenuto di non aver intenzionalmente taciuto del precedente visto ottenuto in Svizzera, poiché, come per il resto dei visti ottenuti antecedentemente, essi credevano che la SEM ne fosse già a conoscenza. Alla replica i ricorrenti hanno annesso diversa documentazione attestante della loro situazione finanziaria e lavorativa, nonché del loro itinerario previsto in Svizzera ed uno scritto in inglese datato 27 novembre 2025, di cui si dirà meglio, per quanto necessario, di seguito. Tramite lo scritto del 3 dicembre 2025, la rappresentante legale dei ricorrenti, ha informato il Tribunale del fatto che gli insorgenti si troverebbero in I._______, per un soggiorno di (...) giorni, reiterando il desiderio di questi di poter organizzare un viaggio in Svizzera dal (...) al (...). Quali nuovi documenti sono state annesse copie dei passaporti dei ricorrenti e di una fotografia. G. Nella sua duplica del 19 gennaio 2026, la SEM ha ribadito la sua posizione e la sua conclusione, ovvero che le condizioni per autorizzare l'entrata in Svizzera degli interessati non fossero soddisfatte. Invero, essi non avrebbero fornito alcuna prova concreta in merito ai rapporti intercorrenti tra loro e l'ospite, ed inoltre le nuove condizioni di soggiorno presentate da questi ultimi, prevedrebbero un unico luogo di soggiorno. La duplica è stata inviata ai ricorrenti per conoscenza dal Tribunale, con ordinanza del 4 febbraio 2026, nella quale si è pure pronunciata la conclusione dello scambio di scritti. H. Con missiva del 12 febbraio 2026, la rappresentante legale degli insorgenti ha formulato delle considerazioni riguardo all'amicizia che la legherebbe alla ricorrente 2. Per comprovare la stessa ha annesso copie del suo passaporto scaduto per il periodo (...) e del suo passaporto attuale per il periodo (...), nonché le ricevute dei voli per J._______ a favore di lei stessa e della figlia, con partenza rispettivamente il (...) ed il (...). Riferendosi alla precitata missiva, con scritto del 12 marzo 2026, la rappresentante legale dei ricorrenti, ha chiesto che le si indicasse esplicitamente quali ulteriori prove servirebbero per attestare della sua amicizia con la ricorrente 2. I. Tramite lo scritto del 30 aprile 2026, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale lo stato della loro pratica, in quanto a (...) essi avrebbero le vacanze scolastiche e avrebbero la necessità di programmare quanto prima. Il giudice dell'istruzione incaricato della pratica, ha risposto a tale missiva in data 6 maggio 2026.

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Ai sensi dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

E. 1.2 La SEM fa parte di dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) ed il provvedimento del 9 luglio 2025 (conferma del rifiuto dei visti), che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 PA, dimodoché questo Tribunale è competente per giudicare del presente ricorso. Inoltre, dato che la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente l'entrata in Svizzera di persone che non sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la presente sentenza non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 I ricorrenti hanno diritto di ricorrere ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA, in quanto essi hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e conservano un interesse degno di protezione e attuale all'annullamento o alla modificazione della stessa, anche se le date originariamente previste per la loro visita sono scadute, nel senso che i ricorrenti intendono sempre recarsi in Svizzera, avendo chiesto nella loro replica e nello scritto del 3 dicembre 2025, un visto d'entrata dal (...) al (...) ed ulteriormente nel loro scritto del 30 aprile 2026 riferendosi al mese di (...) del 2026. Altresì, i ricorrenti hanno impugnato la decisione tempestivamente (art. 50 cpv. 1 PA), nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA), versando peraltro nel termine a loro impartito l'anticipo spese di fr. 1'000.-. Ne discende quindi che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame di merito del litigio.

E. 2 Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (cfr. artt. 49 e 54 PA). Il Tribunale prende in considerazione la situazione fattuale esistente al momento del giudizio (cfr. DTAF 2020 VII/4 consid. 2.2 e rif. cit.).

E. 3 Il presente litigio verte sulla conferma del rifiuto della SEM di rilasciare ai ricorrenti un visto Schengen di breve durata così come da loro richiesto. Si tratta quindi di verificare se le condizioni per l'emissione di tali visti, secondo la normativa Schengen, siano o meno soddisfatte.

E. 4.1 È utile ricordare, innanzitutto, che la politica in materia di visti riveste un ruolo importante nel contesto della prevenzione dell'immigrazione illegale. Essa può tuttavia esplicare tutta la sua efficacia unicamente nel contesto di un coordinamento internazionale. Come tutti gli altri Stati, la Svizzera non è di principio tenuta a consentire l'entrata sul suo territorio a persone straniere. Fatti salvi gli impegni di diritto internazionale pubblico, le pertinenti decisioni sono prese autonomamente (Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002 [Messaggio LStr], Foglio federale 2002 3327, pagg. 3351, 3390 e 3391). Le autorità svizzere possono quindi legittimamente applicare una politica restrittiva d'accesso, che sia per dei soggiorni di corta o di lunga durata (cfr. DTF 147 I 89 consid. 2.5; DTAF 2018 VII/5 consid. 3.1; sentenza del TAF F-5286/2025 del 17 novembre 2025 consid. 3.1 con rif. cit.). In questo senso, né la legislazione svizzera sugli stranieri, né la normativa Schengen garantiscono un diritto all'ottenimento di un visto d'entrata per la Svizzera, rispettivamente per lo spazio Schengen (cfr. DTAF 2018 VII/5 consid. 3.1; sentenza del TAF F-2035/2022 del 10 luglio 2023 consid. 3.2). Peraltro, nel valutare se le condizioni per il rilascio di un visto siano adempiute, le autorità competenti godono di un ampio margine d'apprezzamento, che devono tuttavia esercitare nel rispetto dei principi dello Stato di diritto, tra i quali spiccano l'uguaglianza giuridica e la protezione dall'arbitrio (cfr. DTF 135 I 143 consid. 2.2 e 135 II 1 consid. 1.1, nonché DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 e 4.1.5).

E. 4.2 In generale, la procedura relativa ai visti nonché all'entrata in Svizzera e alla partenza dalla Svizzera, è retta dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20).

E. 4.3 Si applica invece l'Accordo del 26 ottobre 2004, in vigore dal 1° marzo 2008, tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS), nella misura in cui esso contempli disposizioni divergenti rispetto alla LStrI (cfr. art. 2 cpv. 4 LStrI e art. 2 AAS; cfr. anche la sentenza del TAF F-190/2017 del 9 ottobre 2018 consid. 3).

E. 4.4 Dal canto suo, l'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto del 15 agosto 2018 (OEV, RS 142.204), specifica che le condizioni d'entrata per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni) sono rette dall'art. 6 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, Gazzetta ufficiale [GU] L 77 del 23 marzo 2016), modificato dal regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (GU L 74 del 18 marzo 2017). Mentre che, le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per i detti soggiorni, su rinvio degli artt. 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 OEV, sono disciplinate dagli artt. 4 a 36 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti, GU L 243/1 del 15 settembre 2009), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1415 della Commissione del 14 marzo 2024 (GU L del 22 maggio 2024). Le condizioni d'entrata previste da queste disposizioni corrispondono sostanzialmente a quelle poste all'art. 5 LStrI. La prassi e la giurisprudenza relative alla predetta norma possono quindi essere riprese in specie (per i dettagli di tale questione cfr. DTAF 2018 VII/5 consid. 3.4; sentenza del TAF F-5274/2022 del 24 aprile 2023 consid. 3.4). Tale interpretazione è peraltro confermata dal codice dei visti, che prevede che appartiene al richiedente presentare informazioni che consentano di valutare la sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (art. 14 par. 1 lett. d del codice dei visti) ed un'attenzione particolare è accordata a tale intenzione (cfr. art. 21 par. 1 del codice dei visti).

E. 4.5.1 Le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi secondo l'art. 6 del codice frontiere Schengen sono, essenzialmente, le seguenti: (a) disporre di un documento di viaggio valido; (b) disporre di un visto valido; (c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti (anche per il ritorno nel paese d'origine) ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi; (d) non essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione; (e) non essere considerati come una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.

E. 4.5.2 Secondo il codice dei visti, il richiedente deve presentare un documento di viaggio valido, documenti che indichino la finalità del suo viaggio e relativi all'alloggio, provare che dispone dei mezzi di sussistenza sufficienti o che è in grado di ottenerli legalmente, fornire informazioni che consentano di valutare la sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto, ed avere un'assicurazione sanitaria di viaggio valida (cfr. artt. 12, 13, 14, 15 e 21 del codice dei visti).

E. 4.6 Un visto Schengen può essere rifiutato, in particolare, qualora vi siano ragionevoli dubbi sull'autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente o sulla veridicità del loro contenuto, sull'affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (art. 32 par. 1 lett. b del codice dei visti).

E. 4.7 Per valutare se l'uscita di uno straniero dallo spazio Schengen nel rispetto del termine di validità del visto richiesto risulti sufficientemente assicurata, e dunque ponderare il rischio d'immigrazione illegale (cfr. art. 21 par. 1 del codice dei visti), bisogna riferirsi sia alla situazione politica ed economica prevalente nel Paese d'origine rispettivamente di residenza dello straniero, sia alla sua situazione personale (cfr. DTAF 2014/1 consid. 6.1-6.3). Ai sensi della giurisprudenza, un visto Schengen può essere rilasciato soltanto se non sussistono legittimi dubbi quanto all'intenzione del richiedente di lasciare lo spazio Schengen entro la scadenza del visto richiesto (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.4). Allorché l'autorità competente esamina se la persona presenta le garanzie necessarie in vista della partenza dalla Svizzera entro la scadenza impartita, si baserà d'un canto su indizi fondati sulla situazione personale, familiare o professionale del richiedente desideroso di rendersi in Svizzera; e d'altro canto su una valutazione del suo comportamento una volta giunto in Svizzera in funzione di tali premesse. Questi elementi d'apprezzamento, devono inoltre essere esaminati nel contesto della situazione generale che prevale nel paese di residenza della persona invitata, nella misura in cui non si può a priori escludere che una situazione politicamente, socialmente o economicamente meno favorevole rispetto a quella presente in Svizzera, possa influenzare il comportamento della persona invitata. Pertanto, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi del caso di specie, mostrandosi vieppiù esigenti allorché la situazione nel paese d'origine è difficile (cfr. sentenza del TAF F-6052/2025 precitata consid. 4.7 con rif. cit.).

E. 4.8 Se le condizioni per emettere un visto Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è possibile concedere un visto con validità territoriale limitata (VTL). Lo Stato membro interessato può fare uso di questa possibilità per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (art. 6 par. 5 lett. c del codice frontiere Schengen e art. 25 par. 1 lett. a del codice dei visti).

E. 5 In concreto, essendo di nazionalità pachistana, i richiedenti hanno l'obbligo di ottenere un visto per poter entrare in Svizzera, a prescindere dalla durata (breve o lunga) del soggiorno che intendono effettuare (cfr. artt. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 2, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 21 cpv. 1 lett. c OEV, nonché l'art. 1 par. 1 ed il suo allegato I del regolamento CE 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 [GU L 81 del 21 marzo 2011]; l'allegato I del regolamento [UE] 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 [GU L 303/39 del 18 novembre 2018]).

E. 6.1 Rispetto alla situazione politica e socioeconomica del Pakistan e degli Emirati Arabi Uniti, occorre evidenziare quanto segue.

E. 6.2 Nonostante il 10 maggio 2025 sia stato concluso un cessate il fuoco tra l'India ed il Pakistan, la situazione securitaria in quest'ultimo Paese rimane tesa ed incerta e si verificano ripetutamente azioni militari e scontri tra il detto Stato ed i paesi confinanti Afghanistan e India. Persistono inoltre forti tensioni politiche e sociali, atti di violenza a matrice politico-religiosa e disordini possono scoppiare repentinamente in qualsiasi momento, come pure vi è un forte rischio di attentati terroristici, nonostante l'aumento delle misure di sicurezza. Il Paese soffre altresì di una grave crisi economica e finanziaria (cfr. https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di-viaggio/pakistan.html#edadd7456, visionato da ultimo il 13 maggio 2026).

E. 6.3 Secondo gli atti all'incarto, gli interessati 1 e 2 hanno lasciato il Pakistan e vivrebbero secondo i loro asserti da (...) anni negli Emirati Arabi Uniti, a J._______, dove lavorerebbero il primo dal (...) quale "(...)" per (...) (cfr. atti SEM n. 3, pag. 89 e pag. 120 segg.; n. 7, pag. 142); e la seconda dal (...) in qualità di "(...)" presso la (...) (cfr. atti SEM n. 3, pag. 86 segg., pag. 89). I loro figli, e qui ricorrenti 3-5, sarebbero nati a J._______ e quivi gli insorgenti 3 e 4 starebbero effettuando la loro scolarizzazione (cfr. atto SEM n. 3, pag. 24 segg.; pag. 40 segg.; pag. 59 segg. e pag. 89).

E. 6.4 Negli Emirati Arabi Uniti, la situazione politica interna è stabile e tale Paese conta tra gli Stati maggiormente sicuri, con un tasso di criminalità molto basso (cfr. Deutsches Auswärtiges Amt, Vereinigte Arabische Emirate: Reise und Sicherheitshinweise, stato al 4 febbraio 2026, < https:// www.auswaertiges-amt.de/de/service/laender/vereinigtearabischeemirate -node/vereinigtearabischeemiratesicherheit-202332#content-1 >, consultato il 4 febbraio 2026). Tuttavia, nel precitato Stato, la legislazione si fonda su un'interpretazione giuridica rigorosa dell'Islam, in particolare per le persone di fede musulmana, la sharia è generalmente applicata (ad esempio in materia di diritto della famiglia), nonché le contravvenzioni ed i reati, ad esempio per il consumo di alcolici in pubblico, i comportamenti indecenti in pubblico e le critiche alla famiglia sovrana, allo Stato o all'Islam, sono puniti severamente (cfr. Dipartimento federale degli affari esteri, Consigli di viaggio-Emirati arabi uniti, https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresent anze-e-consigli-di-viaggio/emirati-arabi-uniti/consigli-viaggio-emirati-arabi-uniti.html#eda252f8b, consultato il 4 febbraio 2026). Vi sono inoltre severe restrizioni ai diritti di espressione, associazione e riunione. Per quanto negli Emirati Arabi Uniti vi sia in generale un elevato livello di benessere, tuttavia, la situazione dei lavoratori stranieri è per lo più differente. Nel suo rapporto annuale del 2025, Human Rights Watch, osserva che tutt'ora i lavoratori migranti subiscono sfruttamenti ed abusi, nonostante i passi legislativi effettuati negli ultimi anni. Invero, i datori di lavoro (che fungono quali sponsor) eserciterebbero un controllo sproporzionato sui lavoratori migranti nell'ambito del sistema di sponsorizzazione ("kafala"), impedendo loro di cambiare lavoro senza il loro consenso, oppure di effettuare vari abusi sui lavoratori migranti, quali il furto di salario, le spese di reclutamento illegali e la confisca del passaporto, o ancora di esporli al rischio di detenzione e deportazione con false accuse di "fuga" dal lavoro, anche allorché i lavoratori lasciano il posto di lavoro per sfuggire ad abusi. I sindacati sarebbero inoltre vietati negli Emirati Arabi Uniti, ciò che impedirebbe ai lavoratori di richiedere maggiori tutele sul lavoro (cfr. Human Rights Watch, World Report 2025, United Arab Emirates, https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/united-arab-emirates, consultato il 4 febbraio 2026).

E. 6.5 Alla luce di questo quadro politico e socioeconomico generale negli Emirati Arabi Uniti - a cui si aggiunge l'attuale incertezza nella zona creata dal conflitto in essere tra l'Iran e gli Stati Uniti ed Israele, che ha toccato anche con azioni mirate da parte dell'Iran alcune infrastrutture in particolare elettriche e petrolifere negli Emirati Arabi Uniti - da rapportare alla situazione vigente negli Stati della zona Schengen, e segnatamente in Svizzera, va da sé che il rischio teorico che i richiedenti di origine pachistana, possano essere tentati a non lasciare la zona in questione entro il termine di scadenza del visto richiesto, non possa essere escluso a priori.

E. 7.1 In un passo successivo, occorre quindi esaminare se la situazione famigliare, personale e finanziaria dei ricorrenti, possa sostenere o meno la conclusione di una loro uscita, entro i termini del soggiorno postulato, dalla Svizzera, rispettivamente dallo Spazio Schengen. Si sottolinea in tal senso che se la persona invitata assume importanti responsabilità nel suo Paese d'origine, sul piano professionale, famigliare e/o sociale, un pronostico favorevole potrà - secondo le circostanze - essere emesso circa la sua partenza dalla Svizzera alla scadenza del visto. Al contrario, il rischio di un'eventuale trasgressione futura di prescrizioni di diritto delle migrazioni potrà essere giudicato elevato, allorché la persona interessata non è in misura di giustificare degli attaccamenti sufficienti o degli obblighi significativi nel suo paese d'origine che la inciterebbero a ritornarvi al termine del suo soggiorno (cfr. DTAF 2014/1 consid. 6.3.1; sentenza del TAF F-5286/2025 del 17 novembre 2025 consid. 7.1).

E. 7.2 Innanzitutto, si osserva che i ricorrenti hanno motivato la loro richiesta di visto a scopo turistico e perché vorrebbero rendere visita ad un'amica della ricorrente 2, ovvero l'ospite F._______. Tuttavia, a sostegno della relazione d'amicizia non è stato prodotto alcun elemento concreto e circostanziato da parte dei ricorrenti. Invero, nell'opposizione del 16 maggio 2025, l'ospite fa generalmente valere che gli insorgenti 3-5 sarebbero amici di sua figlia K._______, nonché nel ricorso che conoscerebbe l'interessata 2 da anni, essendo lei (l'ospite) stata invitata ed ospitata più volte a casa dei ricorrenti, senza però supportare tali asserti con qualsivoglia elemento o documento concreto. Anche nel suo scritto del 28 luglio 2025, annesso al ricorso, la ricorrente 2 non sostanzia maggiormente tali affermazioni, genericamente reiterando che i suoi figli sarebbero molto amici della figlia dell'ospite, nonché che gli insorgenti avrebbero speso diverso tempo con la famiglia dell'ospite durante i loro soggiorni a J._______. Malgrado l'autorità inferiore abbia poi sia nella decisione avversata sia nella sua risposta al ricorso, messo in dubbio le reali intenzioni dei ricorrenti per la richiesta del visto, anche a causa della vaghezza dei legami asseriti con la famiglia dell'ospite, neppure con la replica i ricorrenti hanno specificato in modo concreto gli stessi, unicamente riportando alcuni dettagli circa le circostanze della loro conoscenza. Anzi, come denotato a giusta ragione dalla SEM nella sua risposta al ricorso, sono rimaste del tutto fumose le ragioni per le quali i ricorrenti avrebbero taciuto di un precedente ottenimento di visto in Svizzera per i due coniugi valido dal (...) al (...) e perché essi non se ne siano prevalsi, circostanziando tale loro visita presso la medesima ospite, per attestare sia dei legami con l'ospite e la sua famiglia in Svizzera sia del rispetto delle prescrizioni in materia di visto precedentemente. Tutt'altro, i ricorrenti nella loro replica hanno tentato di scusare tale lacuna nelle loro dichiarazioni, con il fatto che pensassero in buona fede che la SEM fosse già a conoscenza di tale visto, e per questo non lo avrebbero rilevato, senza tuttavia, anche in tale frangente, aggiungere alcun dettaglio che rendesse maggiormente credibili i loro asserti ed il loro pregresso soggiorno su suolo elvetico. Da ultimo, seppure nello scritto del 12 febbraio 2026, la rappresentante dei ricorrenti e loro ospite, ha riferito che avrebbe conosciuto l'insorgente 2, (...) anni fa ed ha prodotto le copie dei suoi passaporti e degli ultimi viaggi in aereo che avrebbe effettuato con la figlia nell'(...) del (...) e nel (...) a J._______; tuttavia, anche tali asserti e mezzi di prova, non sono atti a sostanziare meglio la relazione d'amicizia che vi sarebbe tra l'ospite ed i ricorrenti. Invero, non soltanto la documentazione prodotta non prova lo scopo di tali viaggi dell'ospite a J._______ né se abbia o meno incontrato i ricorrenti, ma getta invece ulteriori dubbi. Difatti, non si comprende il motivo per il quale, se realmente l'ospite avesse effettuato dei viaggi così recenti incontrando anche gli insorgenti, ed altresì pure beneficiando di sconti sui biglietti aerei tramite loro, i ricorrenti non abbiano mai accennato prima a tali circostanze, peraltro rimaste anche in sede di scritto del 12 febbraio 2026 piuttosto vaghe, malgrado avessero avuto più occasioni di riportarle.

E. 7.3 Proseguendo, pur non mettendo in dubbio che un certo radicamento sociale negli Emirati Arabi Uniti, sia dato per i ricorrenti, a causa dell'esercizio della loro professione per gli interessati 1 e 2 rispettivamente della frequentazione scolastica per gli interessati 3 e 4, oltreché sostenere che per queste ragioni farebbero ritorno nel loro Paese di residenza, non hanno offerto alcun ulteriore dettaglio circa il loro contesto privato. Salvo il loro nucleo famigliare, non risultano esservi nel suddetto Stato, delle relazioni famigliari o amicali di particolare importanza, o ancora dei peculiari obblighi sociali o famigliari, che potrebbero distogliere gli insorgenti da un'emigrazione.

E. 7.4 Per quanto riguarda poi la situazione economica dei ricorrenti, occorre osservare quanto segue. Dagli atti all'inserto risulta che il ricorrente 1, nella funzione di "(...)" per (...), guadagni al mese secondo il certificato del suo datore di lavoro del 18 aprile 2025, (...) mensili (cfr. atto SEM n. 3, pag. 120). Ciò che equivale a fr. (...) (secondo la conversione di valuta al 4 febbraio 2026). Dal canto suo, la ricorrente 2, percepisce per il suo lavoro quale "(...)" un salario mensile di (...), secondo i certificati del datore di lavoro agli atti del 23 aprile 2025 (cfr. atto SEM n. 3, pag. 86) rispettivamente del 26 novembre 2025 (cfr. annesso alla replica), ciò che equivale a fr. (...) (secondo la conversione di valuta effettuata il 4 febbraio 2026). Ora, se in particolare confrontati con i salari in Svizzera, le retribuzioni percepite dai ricorrenti 1 e 2 risultano essere piuttosto basse. Inoltre, dagli estratti dei conti forniti, risulta come tali salari dichiarati dal datore di lavoro, fluttuino in realtà di mese in mese, anche al ribasso (cfr. atto SEM n. 3, pag. 77 segg.; pag. 119 segg.). Dagli ultimi estratti conto forniti dagli insorgenti con la replica, risultano poi al 3 novembre 2025 un credito di (...) (pari a fr. [...], secondo il cambio di valuta al 4 febbraio 2026) sul conto intestato alla ricorrente 2 ed invece un credito di (...) (pari a fr. [...] secondo il cambio di valuta al 4 febbraio 2026) sul conto intestato al ricorrente 1. Di ulteriori beni o della situazione abitativa, i ricorrenti non ne fanno alcun accenno. Visto quanto precede, per quanto i ricorrenti dispongano sul loro conto di una certa somma, tuttavia, non si può concludere che essi vivano negli Emirati Arabi Uniti in condizioni economiche agiate o privilegiate, ciò che rinforza il rischio migratorio inerente alla presente causa.

E. 7.5 Nel proseguo occorre constatare che dagli atti all'incarto risulta che all'intera famiglia nell'anno (...) e al ricorrente 1 nel (...), siano stati negati dei visti d'entrata per L._______. Riguardo a tali rifiuti, i ricorrenti non hanno offerto alcuna spiegazione convincente e concreta, neppure in fase ricorsuale. Altresì, seppure i ricorrenti 1 e 2 abbiano ricevuto un visto svizzero d'entrata per gli Stati Schengen per il periodo dal (...) al (...), come visto sopra non soltanto essi non hanno reso verosimile di aver effettivamente utilizzato tale visto per lo scopo richiesto in Svizzera, bensì le condizioni alla base della loro richiesta di visto nel (...), erano comunque differenti, non fosse che per il fatto che i loro figli permanessero negli Emirati Arabi Uniti e perciò che i ricorrenti 1 e 2 avessero un motivo importante per ritornare nel predetto Paese. Alla stessa conclusione, si giunge anche per quanto afferente ai viaggi che i ricorrenti 1 e 2 avrebbero effettuato, presumibilmente con lo stesso visto (...) ottenuto il (...) e valido dal (...) fino all'(...) visti anche i timbri apposti sui passaporti dei ricorrenti 1 e 2, che presentano delle date ravvicinate in tali Stati entro le date di validità del visto. Le circostanze poi asserite dai ricorrenti che l'insorgente 1 avrebbe già viaggiato da solo in M._______ ed in N._______ e con la figlia anche in O._______, peraltro non concretizzate con alcun mezzo di prova, non sono in alcun modo dimostrative del fatto che, una volta giunta in Svizzera la famiglia al completo, essa farà ritorno alla scadenza del visto negli Emirati Arabi Uniti. Ad uguale conclusione, si giunge poi anche rispetto all'ottenimento del visto d'entrata della famiglia per la I._______ (per i ricorrenti 3-5 ottenuto per il periodo dal [...] al [...]).

E. 7.6 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, che raccolgono l'insieme degli elementi risultanti dagli atti, si deve riconoscere che non è possibile stabilire con sufficiente certezza l'intenzione dei ricorrenti di lasciare la Svizzera, e lo spazio Schengen, prima della scadenza del visto richiesto (cfr. art. 21 cpv. 1 del codice dei visti).

E. 7.7 Il Tribunale constata infine che, dagli atti all'incarto, non risultano evincibili dei motivi che potrebbero giustificare il rilascio di un VTL ai ricorrenti.

E. 8 In conclusione, respingendo l'opposizione dei ricorrenti contro la decisione di rifiuto dell'Ambasciata di Svizzera negli Emirati Arabi Uniti di rilasciare ai richiedenti un visto Schengen di breve durata, la SEM non ha violato la normativa Schengen e il diritto federale (cfr. art. 49 lett. a PA). Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione confermata.

E. 9 Considerato l'esito negativo del ricorso, le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico dei ricorrenti (cfr. art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo, dello stesso importo, versato il 29 settembre 2025. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico dei ricorrenti e sono prelevate sull'anticipo dello stesso importo versato il 29 settembre 2025.
  3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti e all'autorità inferiore. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-6052/2025 Sentenza del 15 maggio 2026 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gregor Chatton, Aileen Truttmann, cancelliera Alissa Vallenari. Parti

1. A._______, con la moglie

2. B._______, e i loro figli

3. C._______,

4. D._______,

5. E._______, 3 - 5 agenti tramite A._______ e B._______, tutti patrocinati da F._______, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Visto Schengen; decisione della SEM del 9 luglio 2025. Fatti: A. Il 9 maggio 2025, l'Ambasciata di Svizzera negli Emirati Arabi Uniti sita a Abu Dhabi (di seguito: Ambasciata), ha respinto le domande di visto Schengen di breve durata presentate il (...) aprile 2025 dai cittadini pakistani A._______, nato il (...) e da B._______, nata l'(...), nonché da questi ultimi anche per i loro figli: C._______, nato il (...); D._______, nata il (...); e E._______, nato il (...), con lo scopo di effettuare un soggiorno di visita e di turismo di (...) giorni presso F._______ (di seguito: ospite), nata il (...), cittadina svizzera e residente a G._______ (H._______) - ma alloggiati in un hotel - per il periodo dal (...) al (...). Nelle sue determinazioni, l'Ambasciata ha ritenuto che le informazioni fornite dagli interessati circa lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto, non fossero affidabili. B. Con decisione del 9 luglio 2025 - notificata il 14 luglio 2025 - la SEM ha respinto l'opposizione inoltrata il 17 maggio 2025 - e completata su richiesta della SEM con scritto del 25 giugno 2025 - dall'ospite dei richiedenti contro la decisione dell'Ambasciata succitata, confermando il rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen agli interessati. Invero la SEM, tenuto conto dell'insieme degli elementi all'incarto, nonché del fatto che le date previste per il loro soggiorno, coinciderebbero con l'inizio dell'anno scolastico dei figli dei richiedenti 1 e 2, ed altresì della situazione socioeconomica prevalente nel loro Paese d'origine e di residenza, ha pure ritenuto che lo scopo e le condizioni di soggiorno da loro fornite non fossero affidabili e che la loro partenza dallo spazio Schengen alla fine del soggiorno previsto non potesse considerarsi sufficientemente garantita. C. Tramite il ricorso datato 8 agosto 2025, ma inviato l'11 agosto 2025 (cfr. risultanze processuali), l'ospite dei richiedenti ha adito il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), chiedendo secondo il senso l'annullamento della decisione della SEM e che sia accordato ai ricorrenti un visto di entrata per la Svizzera per il periodo dal (...) al (...). Al ricorso è stata allegata della documentazione, di cui si dirà per quanto necessario, nei considerandi in diritto. Nello stesso, l'ospite ha riferito di conoscere da anni la richiedente 2 e di essere stata più volte invitata ed ospitata a casa degli insorgenti, i quali desidererebbero unicamente "visitare e apprezzare il nostro paese e la nostra cultura". Ha inoltre sottolineato come gli interessati viaggerebbero frequentemente in tutto il Mondo, in quanto il richiedente 1 sarebbe (...), e tramite il datore di lavoro riceverebbe "notevoli agevolazioni" per l'acquisto di biglietti aerei. D. D.a Con decisione incidentale del 9 settembre 2025, il Tribunale ha segnatamente invitato l'ospite degli interessati a voler regolarizzare l'atto ricorsuale fornendo una procura che attestasse dei suoi poteri di rappresentanza entro il 29 settembre 2025. Nel medesimo termine precitato, l'ha altresì invitata a versare, un anticipo di fr. 1'000.- a copertura delle presumibili spese processuali. D.b Per mezzo dello scritto del 26 settembre 2025, l'ospite dei ricorrenti ha dato seguito alla richiesta del Tribunale, presentando la relativa procura di rappresentanza in inglese, nonché annettendo la ricevuta del versamento dell'anticipo spese effettuato, ricevuto dal Tribunale il 29 settembre 2025. E. Invitata dal Tribunale, la SEM ha presentato la sua risposta al ricorso in data 6 novembre 2025, chiedendo di confermare la decisione impugnata e di respingere il ricorso, nonché annettendo al suo scritto della documentazione attestante una richiesta di visto svizzero precedente di A._______ e di B._______ per il periodo dal (...) al (...), con l'indicazione della medesima persona ospitante. L'autorità inferiore ha rilevato che, seppure il nuovo itinerario fornito dai ricorrenti nel gravame in particolare in virtù della scelta di (...) diversi luoghi di pernottamento, al contrario di quello precedente, fosse maggiormente plausibile, i dubbi circa le reali intenzioni dei ricorrenti non sarebbero stati fugati. Anzi, gli stessi si sarebbero maggiormente concretizzati, in quanto non soltanto i rapporti tra gli interessati e l'ospite in Svizzera risulterebbero vaghi, bensì né loro né l'ospite, avrebbero mai fatto menzione di un precedente e recente soggiorno di visita, come si evincerebbe dal visto ottenuto nell'(...) del (...) dai richiedenti 1 e 2, presso l'ospite, ciò che getterebbe pure dubbi sulla genuinità di tale procedura. F. Con atto datato 29 novembre 2025, ma inviato soltanto il 1° dicembre 2025 (cfr. risultanze processuali), i ricorrenti per il tramite della loro rappresentante legale hanno avuto la possibilità di presentare delle osservazioni di replica, chiedendo che sia loro concesso un visto d'entrata in Svizzera per il periodo dal (...) fino al (...). Essi hanno essenzialmente sostenuto di non aver intenzionalmente taciuto del precedente visto ottenuto in Svizzera, poiché, come per il resto dei visti ottenuti antecedentemente, essi credevano che la SEM ne fosse già a conoscenza. Alla replica i ricorrenti hanno annesso diversa documentazione attestante della loro situazione finanziaria e lavorativa, nonché del loro itinerario previsto in Svizzera ed uno scritto in inglese datato 27 novembre 2025, di cui si dirà meglio, per quanto necessario, di seguito. Tramite lo scritto del 3 dicembre 2025, la rappresentante legale dei ricorrenti, ha informato il Tribunale del fatto che gli insorgenti si troverebbero in I._______, per un soggiorno di (...) giorni, reiterando il desiderio di questi di poter organizzare un viaggio in Svizzera dal (...) al (...). Quali nuovi documenti sono state annesse copie dei passaporti dei ricorrenti e di una fotografia. G. Nella sua duplica del 19 gennaio 2026, la SEM ha ribadito la sua posizione e la sua conclusione, ovvero che le condizioni per autorizzare l'entrata in Svizzera degli interessati non fossero soddisfatte. Invero, essi non avrebbero fornito alcuna prova concreta in merito ai rapporti intercorrenti tra loro e l'ospite, ed inoltre le nuove condizioni di soggiorno presentate da questi ultimi, prevedrebbero un unico luogo di soggiorno. La duplica è stata inviata ai ricorrenti per conoscenza dal Tribunale, con ordinanza del 4 febbraio 2026, nella quale si è pure pronunciata la conclusione dello scambio di scritti. H. Con missiva del 12 febbraio 2026, la rappresentante legale degli insorgenti ha formulato delle considerazioni riguardo all'amicizia che la legherebbe alla ricorrente 2. Per comprovare la stessa ha annesso copie del suo passaporto scaduto per il periodo (...) e del suo passaporto attuale per il periodo (...), nonché le ricevute dei voli per J._______ a favore di lei stessa e della figlia, con partenza rispettivamente il (...) ed il (...). Riferendosi alla precitata missiva, con scritto del 12 marzo 2026, la rappresentante legale dei ricorrenti, ha chiesto che le si indicasse esplicitamente quali ulteriori prove servirebbero per attestare della sua amicizia con la ricorrente 2. I. Tramite lo scritto del 30 aprile 2026, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale lo stato della loro pratica, in quanto a (...) essi avrebbero le vacanze scolastiche e avrebbero la necessità di programmare quanto prima. Il giudice dell'istruzione incaricato della pratica, ha risposto a tale missiva in data 6 maggio 2026. Diritto: 1. 1.1 Ai sensi dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 La SEM fa parte di dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) ed il provvedimento del 9 luglio 2025 (conferma del rifiuto dei visti), che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 PA, dimodoché questo Tribunale è competente per giudicare del presente ricorso. Inoltre, dato che la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente l'entrata in Svizzera di persone che non sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la presente sentenza non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.3 I ricorrenti hanno diritto di ricorrere ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA, in quanto essi hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e conservano un interesse degno di protezione e attuale all'annullamento o alla modificazione della stessa, anche se le date originariamente previste per la loro visita sono scadute, nel senso che i ricorrenti intendono sempre recarsi in Svizzera, avendo chiesto nella loro replica e nello scritto del 3 dicembre 2025, un visto d'entrata dal (...) al (...) ed ulteriormente nel loro scritto del 30 aprile 2026 riferendosi al mese di (...) del 2026. Altresì, i ricorrenti hanno impugnato la decisione tempestivamente (art. 50 cpv. 1 PA), nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA), versando peraltro nel termine a loro impartito l'anticipo spese di fr. 1'000.-. Ne discende quindi che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame di merito del litigio.

2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (cfr. artt. 49 e 54 PA). Il Tribunale prende in considerazione la situazione fattuale esistente al momento del giudizio (cfr. DTAF 2020 VII/4 consid. 2.2 e rif. cit.).

3. Il presente litigio verte sulla conferma del rifiuto della SEM di rilasciare ai ricorrenti un visto Schengen di breve durata così come da loro richiesto. Si tratta quindi di verificare se le condizioni per l'emissione di tali visti, secondo la normativa Schengen, siano o meno soddisfatte. 4. 4.1 È utile ricordare, innanzitutto, che la politica in materia di visti riveste un ruolo importante nel contesto della prevenzione dell'immigrazione illegale. Essa può tuttavia esplicare tutta la sua efficacia unicamente nel contesto di un coordinamento internazionale. Come tutti gli altri Stati, la Svizzera non è di principio tenuta a consentire l'entrata sul suo territorio a persone straniere. Fatti salvi gli impegni di diritto internazionale pubblico, le pertinenti decisioni sono prese autonomamente (Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002 [Messaggio LStr], Foglio federale 2002 3327, pagg. 3351, 3390 e 3391). Le autorità svizzere possono quindi legittimamente applicare una politica restrittiva d'accesso, che sia per dei soggiorni di corta o di lunga durata (cfr. DTF 147 I 89 consid. 2.5; DTAF 2018 VII/5 consid. 3.1; sentenza del TAF F-5286/2025 del 17 novembre 2025 consid. 3.1 con rif. cit.). In questo senso, né la legislazione svizzera sugli stranieri, né la normativa Schengen garantiscono un diritto all'ottenimento di un visto d'entrata per la Svizzera, rispettivamente per lo spazio Schengen (cfr. DTAF 2018 VII/5 consid. 3.1; sentenza del TAF F-2035/2022 del 10 luglio 2023 consid. 3.2). Peraltro, nel valutare se le condizioni per il rilascio di un visto siano adempiute, le autorità competenti godono di un ampio margine d'apprezzamento, che devono tuttavia esercitare nel rispetto dei principi dello Stato di diritto, tra i quali spiccano l'uguaglianza giuridica e la protezione dall'arbitrio (cfr. DTF 135 I 143 consid. 2.2 e 135 II 1 consid. 1.1, nonché DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 e 4.1.5). 4.2 In generale, la procedura relativa ai visti nonché all'entrata in Svizzera e alla partenza dalla Svizzera, è retta dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). 4.3 Si applica invece l'Accordo del 26 ottobre 2004, in vigore dal 1° marzo 2008, tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS), nella misura in cui esso contempli disposizioni divergenti rispetto alla LStrI (cfr. art. 2 cpv. 4 LStrI e art. 2 AAS; cfr. anche la sentenza del TAF F-190/2017 del 9 ottobre 2018 consid. 3). 4.4 Dal canto suo, l'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto del 15 agosto 2018 (OEV, RS 142.204), specifica che le condizioni d'entrata per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni) sono rette dall'art. 6 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, Gazzetta ufficiale [GU] L 77 del 23 marzo 2016), modificato dal regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (GU L 74 del 18 marzo 2017). Mentre che, le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per i detti soggiorni, su rinvio degli artt. 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 OEV, sono disciplinate dagli artt. 4 a 36 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti, GU L 243/1 del 15 settembre 2009), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1415 della Commissione del 14 marzo 2024 (GU L del 22 maggio 2024). Le condizioni d'entrata previste da queste disposizioni corrispondono sostanzialmente a quelle poste all'art. 5 LStrI. La prassi e la giurisprudenza relative alla predetta norma possono quindi essere riprese in specie (per i dettagli di tale questione cfr. DTAF 2018 VII/5 consid. 3.4; sentenza del TAF F-5274/2022 del 24 aprile 2023 consid. 3.4). Tale interpretazione è peraltro confermata dal codice dei visti, che prevede che appartiene al richiedente presentare informazioni che consentano di valutare la sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (art. 14 par. 1 lett. d del codice dei visti) ed un'attenzione particolare è accordata a tale intenzione (cfr. art. 21 par. 1 del codice dei visti). 4.5 4.5.1 Le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi secondo l'art. 6 del codice frontiere Schengen sono, essenzialmente, le seguenti: (a) disporre di un documento di viaggio valido; (b) disporre di un visto valido; (c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti (anche per il ritorno nel paese d'origine) ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi; (d) non essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione; (e) non essere considerati come una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. 4.5.2 Secondo il codice dei visti, il richiedente deve presentare un documento di viaggio valido, documenti che indichino la finalità del suo viaggio e relativi all'alloggio, provare che dispone dei mezzi di sussistenza sufficienti o che è in grado di ottenerli legalmente, fornire informazioni che consentano di valutare la sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto, ed avere un'assicurazione sanitaria di viaggio valida (cfr. artt. 12, 13, 14, 15 e 21 del codice dei visti). 4.6 Un visto Schengen può essere rifiutato, in particolare, qualora vi siano ragionevoli dubbi sull'autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente o sulla veridicità del loro contenuto, sull'affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (art. 32 par. 1 lett. b del codice dei visti). 4.7 Per valutare se l'uscita di uno straniero dallo spazio Schengen nel rispetto del termine di validità del visto richiesto risulti sufficientemente assicurata, e dunque ponderare il rischio d'immigrazione illegale (cfr. art. 21 par. 1 del codice dei visti), bisogna riferirsi sia alla situazione politica ed economica prevalente nel Paese d'origine rispettivamente di residenza dello straniero, sia alla sua situazione personale (cfr. DTAF 2014/1 consid. 6.1-6.3). Ai sensi della giurisprudenza, un visto Schengen può essere rilasciato soltanto se non sussistono legittimi dubbi quanto all'intenzione del richiedente di lasciare lo spazio Schengen entro la scadenza del visto richiesto (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.4). Allorché l'autorità competente esamina se la persona presenta le garanzie necessarie in vista della partenza dalla Svizzera entro la scadenza impartita, si baserà d'un canto su indizi fondati sulla situazione personale, familiare o professionale del richiedente desideroso di rendersi in Svizzera; e d'altro canto su una valutazione del suo comportamento una volta giunto in Svizzera in funzione di tali premesse. Questi elementi d'apprezzamento, devono inoltre essere esaminati nel contesto della situazione generale che prevale nel paese di residenza della persona invitata, nella misura in cui non si può a priori escludere che una situazione politicamente, socialmente o economicamente meno favorevole rispetto a quella presente in Svizzera, possa influenzare il comportamento della persona invitata. Pertanto, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi del caso di specie, mostrandosi vieppiù esigenti allorché la situazione nel paese d'origine è difficile (cfr. sentenza del TAF F-6052/2025 precitata consid. 4.7 con rif. cit.). 4.8 Se le condizioni per emettere un visto Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è possibile concedere un visto con validità territoriale limitata (VTL). Lo Stato membro interessato può fare uso di questa possibilità per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (art. 6 par. 5 lett. c del codice frontiere Schengen e art. 25 par. 1 lett. a del codice dei visti).

5. In concreto, essendo di nazionalità pachistana, i richiedenti hanno l'obbligo di ottenere un visto per poter entrare in Svizzera, a prescindere dalla durata (breve o lunga) del soggiorno che intendono effettuare (cfr. artt. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 2, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 21 cpv. 1 lett. c OEV, nonché l'art. 1 par. 1 ed il suo allegato I del regolamento CE 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 [GU L 81 del 21 marzo 2011]; l'allegato I del regolamento [UE] 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 [GU L 303/39 del 18 novembre 2018]). 6. 6.1 Rispetto alla situazione politica e socioeconomica del Pakistan e degli Emirati Arabi Uniti, occorre evidenziare quanto segue. 6.2 Nonostante il 10 maggio 2025 sia stato concluso un cessate il fuoco tra l'India ed il Pakistan, la situazione securitaria in quest'ultimo Paese rimane tesa ed incerta e si verificano ripetutamente azioni militari e scontri tra il detto Stato ed i paesi confinanti Afghanistan e India. Persistono inoltre forti tensioni politiche e sociali, atti di violenza a matrice politico-religiosa e disordini possono scoppiare repentinamente in qualsiasi momento, come pure vi è un forte rischio di attentati terroristici, nonostante l'aumento delle misure di sicurezza. Il Paese soffre altresì di una grave crisi economica e finanziaria (cfr. https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di-viaggio/pakistan.html#edadd7456, visionato da ultimo il 13 maggio 2026). 6.3 Secondo gli atti all'incarto, gli interessati 1 e 2 hanno lasciato il Pakistan e vivrebbero secondo i loro asserti da (...) anni negli Emirati Arabi Uniti, a J._______, dove lavorerebbero il primo dal (...) quale "(...)" per (...) (cfr. atti SEM n. 3, pag. 89 e pag. 120 segg.; n. 7, pag. 142); e la seconda dal (...) in qualità di "(...)" presso la (...) (cfr. atti SEM n. 3, pag. 86 segg., pag. 89). I loro figli, e qui ricorrenti 3-5, sarebbero nati a J._______ e quivi gli insorgenti 3 e 4 starebbero effettuando la loro scolarizzazione (cfr. atto SEM n. 3, pag. 24 segg.; pag. 40 segg.; pag. 59 segg. e pag. 89). 6.4 Negli Emirati Arabi Uniti, la situazione politica interna è stabile e tale Paese conta tra gli Stati maggiormente sicuri, con un tasso di criminalità molto basso (cfr. Deutsches Auswärtiges Amt, Vereinigte Arabische Emirate: Reise und Sicherheitshinweise, stato al 4 febbraio 2026,, consultato il 4 febbraio 2026). Tuttavia, nel precitato Stato, la legislazione si fonda su un'interpretazione giuridica rigorosa dell'Islam, in particolare per le persone di fede musulmana, la sharia è generalmente applicata (ad esempio in materia di diritto della famiglia), nonché le contravvenzioni ed i reati, ad esempio per il consumo di alcolici in pubblico, i comportamenti indecenti in pubblico e le critiche alla famiglia sovrana, allo Stato o all'Islam, sono puniti severamente (cfr. Dipartimento federale degli affari esteri, Consigli di viaggio-Emirati arabi uniti, https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresent anze-e-consigli-di-viaggio/emirati-arabi-uniti/consigli-viaggio-emirati-arabi-uniti.html#eda252f8b, consultato il 4 febbraio 2026). Vi sono inoltre severe restrizioni ai diritti di espressione, associazione e riunione. Per quanto negli Emirati Arabi Uniti vi sia in generale un elevato livello di benessere, tuttavia, la situazione dei lavoratori stranieri è per lo più differente. Nel suo rapporto annuale del 2025, Human Rights Watch, osserva che tutt'ora i lavoratori migranti subiscono sfruttamenti ed abusi, nonostante i passi legislativi effettuati negli ultimi anni. Invero, i datori di lavoro (che fungono quali sponsor) eserciterebbero un controllo sproporzionato sui lavoratori migranti nell'ambito del sistema di sponsorizzazione ("kafala"), impedendo loro di cambiare lavoro senza il loro consenso, oppure di effettuare vari abusi sui lavoratori migranti, quali il furto di salario, le spese di reclutamento illegali e la confisca del passaporto, o ancora di esporli al rischio di detenzione e deportazione con false accuse di "fuga" dal lavoro, anche allorché i lavoratori lasciano il posto di lavoro per sfuggire ad abusi. I sindacati sarebbero inoltre vietati negli Emirati Arabi Uniti, ciò che impedirebbe ai lavoratori di richiedere maggiori tutele sul lavoro (cfr. Human Rights Watch, World Report 2025, United Arab Emirates, https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/united-arab-emirates, consultato il 4 febbraio 2026). 6.5 Alla luce di questo quadro politico e socioeconomico generale negli Emirati Arabi Uniti - a cui si aggiunge l'attuale incertezza nella zona creata dal conflitto in essere tra l'Iran e gli Stati Uniti ed Israele, che ha toccato anche con azioni mirate da parte dell'Iran alcune infrastrutture in particolare elettriche e petrolifere negli Emirati Arabi Uniti - da rapportare alla situazione vigente negli Stati della zona Schengen, e segnatamente in Svizzera, va da sé che il rischio teorico che i richiedenti di origine pachistana, possano essere tentati a non lasciare la zona in questione entro il termine di scadenza del visto richiesto, non possa essere escluso a priori. 7. 7.1 In un passo successivo, occorre quindi esaminare se la situazione famigliare, personale e finanziaria dei ricorrenti, possa sostenere o meno la conclusione di una loro uscita, entro i termini del soggiorno postulato, dalla Svizzera, rispettivamente dallo Spazio Schengen. Si sottolinea in tal senso che se la persona invitata assume importanti responsabilità nel suo Paese d'origine, sul piano professionale, famigliare e/o sociale, un pronostico favorevole potrà - secondo le circostanze - essere emesso circa la sua partenza dalla Svizzera alla scadenza del visto. Al contrario, il rischio di un'eventuale trasgressione futura di prescrizioni di diritto delle migrazioni potrà essere giudicato elevato, allorché la persona interessata non è in misura di giustificare degli attaccamenti sufficienti o degli obblighi significativi nel suo paese d'origine che la inciterebbero a ritornarvi al termine del suo soggiorno (cfr. DTAF 2014/1 consid. 6.3.1; sentenza del TAF F-5286/2025 del 17 novembre 2025 consid. 7.1). 7.2 Innanzitutto, si osserva che i ricorrenti hanno motivato la loro richiesta di visto a scopo turistico e perché vorrebbero rendere visita ad un'amica della ricorrente 2, ovvero l'ospite F._______. Tuttavia, a sostegno della relazione d'amicizia non è stato prodotto alcun elemento concreto e circostanziato da parte dei ricorrenti. Invero, nell'opposizione del 16 maggio 2025, l'ospite fa generalmente valere che gli insorgenti 3-5 sarebbero amici di sua figlia K._______, nonché nel ricorso che conoscerebbe l'interessata 2 da anni, essendo lei (l'ospite) stata invitata ed ospitata più volte a casa dei ricorrenti, senza però supportare tali asserti con qualsivoglia elemento o documento concreto. Anche nel suo scritto del 28 luglio 2025, annesso al ricorso, la ricorrente 2 non sostanzia maggiormente tali affermazioni, genericamente reiterando che i suoi figli sarebbero molto amici della figlia dell'ospite, nonché che gli insorgenti avrebbero speso diverso tempo con la famiglia dell'ospite durante i loro soggiorni a J._______. Malgrado l'autorità inferiore abbia poi sia nella decisione avversata sia nella sua risposta al ricorso, messo in dubbio le reali intenzioni dei ricorrenti per la richiesta del visto, anche a causa della vaghezza dei legami asseriti con la famiglia dell'ospite, neppure con la replica i ricorrenti hanno specificato in modo concreto gli stessi, unicamente riportando alcuni dettagli circa le circostanze della loro conoscenza. Anzi, come denotato a giusta ragione dalla SEM nella sua risposta al ricorso, sono rimaste del tutto fumose le ragioni per le quali i ricorrenti avrebbero taciuto di un precedente ottenimento di visto in Svizzera per i due coniugi valido dal (...) al (...) e perché essi non se ne siano prevalsi, circostanziando tale loro visita presso la medesima ospite, per attestare sia dei legami con l'ospite e la sua famiglia in Svizzera sia del rispetto delle prescrizioni in materia di visto precedentemente. Tutt'altro, i ricorrenti nella loro replica hanno tentato di scusare tale lacuna nelle loro dichiarazioni, con il fatto che pensassero in buona fede che la SEM fosse già a conoscenza di tale visto, e per questo non lo avrebbero rilevato, senza tuttavia, anche in tale frangente, aggiungere alcun dettaglio che rendesse maggiormente credibili i loro asserti ed il loro pregresso soggiorno su suolo elvetico. Da ultimo, seppure nello scritto del 12 febbraio 2026, la rappresentante dei ricorrenti e loro ospite, ha riferito che avrebbe conosciuto l'insorgente 2, (...) anni fa ed ha prodotto le copie dei suoi passaporti e degli ultimi viaggi in aereo che avrebbe effettuato con la figlia nell'(...) del (...) e nel (...) a J._______; tuttavia, anche tali asserti e mezzi di prova, non sono atti a sostanziare meglio la relazione d'amicizia che vi sarebbe tra l'ospite ed i ricorrenti. Invero, non soltanto la documentazione prodotta non prova lo scopo di tali viaggi dell'ospite a J._______ né se abbia o meno incontrato i ricorrenti, ma getta invece ulteriori dubbi. Difatti, non si comprende il motivo per il quale, se realmente l'ospite avesse effettuato dei viaggi così recenti incontrando anche gli insorgenti, ed altresì pure beneficiando di sconti sui biglietti aerei tramite loro, i ricorrenti non abbiano mai accennato prima a tali circostanze, peraltro rimaste anche in sede di scritto del 12 febbraio 2026 piuttosto vaghe, malgrado avessero avuto più occasioni di riportarle. 7.3 Proseguendo, pur non mettendo in dubbio che un certo radicamento sociale negli Emirati Arabi Uniti, sia dato per i ricorrenti, a causa dell'esercizio della loro professione per gli interessati 1 e 2 rispettivamente della frequentazione scolastica per gli interessati 3 e 4, oltreché sostenere che per queste ragioni farebbero ritorno nel loro Paese di residenza, non hanno offerto alcun ulteriore dettaglio circa il loro contesto privato. Salvo il loro nucleo famigliare, non risultano esservi nel suddetto Stato, delle relazioni famigliari o amicali di particolare importanza, o ancora dei peculiari obblighi sociali o famigliari, che potrebbero distogliere gli insorgenti da un'emigrazione. 7.4 Per quanto riguarda poi la situazione economica dei ricorrenti, occorre osservare quanto segue. Dagli atti all'inserto risulta che il ricorrente 1, nella funzione di "(...)" per (...), guadagni al mese secondo il certificato del suo datore di lavoro del 18 aprile 2025, (...) mensili (cfr. atto SEM n. 3, pag. 120). Ciò che equivale a fr. (...) (secondo la conversione di valuta al 4 febbraio 2026). Dal canto suo, la ricorrente 2, percepisce per il suo lavoro quale "(...)" un salario mensile di (...), secondo i certificati del datore di lavoro agli atti del 23 aprile 2025 (cfr. atto SEM n. 3, pag. 86) rispettivamente del 26 novembre 2025 (cfr. annesso alla replica), ciò che equivale a fr. (...) (secondo la conversione di valuta effettuata il 4 febbraio 2026). Ora, se in particolare confrontati con i salari in Svizzera, le retribuzioni percepite dai ricorrenti 1 e 2 risultano essere piuttosto basse. Inoltre, dagli estratti dei conti forniti, risulta come tali salari dichiarati dal datore di lavoro, fluttuino in realtà di mese in mese, anche al ribasso (cfr. atto SEM n. 3, pag. 77 segg.; pag. 119 segg.). Dagli ultimi estratti conto forniti dagli insorgenti con la replica, risultano poi al 3 novembre 2025 un credito di (...) (pari a fr. [...], secondo il cambio di valuta al 4 febbraio 2026) sul conto intestato alla ricorrente 2 ed invece un credito di (...) (pari a fr. [...] secondo il cambio di valuta al 4 febbraio 2026) sul conto intestato al ricorrente 1. Di ulteriori beni o della situazione abitativa, i ricorrenti non ne fanno alcun accenno. Visto quanto precede, per quanto i ricorrenti dispongano sul loro conto di una certa somma, tuttavia, non si può concludere che essi vivano negli Emirati Arabi Uniti in condizioni economiche agiate o privilegiate, ciò che rinforza il rischio migratorio inerente alla presente causa. 7.5 Nel proseguo occorre constatare che dagli atti all'incarto risulta che all'intera famiglia nell'anno (...) e al ricorrente 1 nel (...), siano stati negati dei visti d'entrata per L._______. Riguardo a tali rifiuti, i ricorrenti non hanno offerto alcuna spiegazione convincente e concreta, neppure in fase ricorsuale. Altresì, seppure i ricorrenti 1 e 2 abbiano ricevuto un visto svizzero d'entrata per gli Stati Schengen per il periodo dal (...) al (...), come visto sopra non soltanto essi non hanno reso verosimile di aver effettivamente utilizzato tale visto per lo scopo richiesto in Svizzera, bensì le condizioni alla base della loro richiesta di visto nel (...), erano comunque differenti, non fosse che per il fatto che i loro figli permanessero negli Emirati Arabi Uniti e perciò che i ricorrenti 1 e 2 avessero un motivo importante per ritornare nel predetto Paese. Alla stessa conclusione, si giunge anche per quanto afferente ai viaggi che i ricorrenti 1 e 2 avrebbero effettuato, presumibilmente con lo stesso visto (...) ottenuto il (...) e valido dal (...) fino all'(...) visti anche i timbri apposti sui passaporti dei ricorrenti 1 e 2, che presentano delle date ravvicinate in tali Stati entro le date di validità del visto. Le circostanze poi asserite dai ricorrenti che l'insorgente 1 avrebbe già viaggiato da solo in M._______ ed in N._______ e con la figlia anche in O._______, peraltro non concretizzate con alcun mezzo di prova, non sono in alcun modo dimostrative del fatto che, una volta giunta in Svizzera la famiglia al completo, essa farà ritorno alla scadenza del visto negli Emirati Arabi Uniti. Ad uguale conclusione, si giunge poi anche rispetto all'ottenimento del visto d'entrata della famiglia per la I._______ (per i ricorrenti 3-5 ottenuto per il periodo dal [...] al [...]). 7.6 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, che raccolgono l'insieme degli elementi risultanti dagli atti, si deve riconoscere che non è possibile stabilire con sufficiente certezza l'intenzione dei ricorrenti di lasciare la Svizzera, e lo spazio Schengen, prima della scadenza del visto richiesto (cfr. art. 21 cpv. 1 del codice dei visti). 7.7 Il Tribunale constata infine che, dagli atti all'incarto, non risultano evincibili dei motivi che potrebbero giustificare il rilascio di un VTL ai ricorrenti.

8. In conclusione, respingendo l'opposizione dei ricorrenti contro la decisione di rifiuto dell'Ambasciata di Svizzera negli Emirati Arabi Uniti di rilasciare ai richiedenti un visto Schengen di breve durata, la SEM non ha violato la normativa Schengen e il diritto federale (cfr. art. 49 lett. a PA). Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione confermata.

9. Considerato l'esito negativo del ricorso, le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico dei ricorrenti (cfr. art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo, dello stesso importo, versato il 29 settembre 2025. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico dei ricorrenti e sono prelevate sull'anticipo dello stesso importo versato il 29 settembre 2025.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti e all'autorità inferiore. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: