Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 La procedura è disciplinata dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, nella misura in cui la LAsi non disponga altrimenti (art. 37 LTAF e art. 6 LAsi [RS 142.31]).
E. 1.2 Il ricorrente domanda l'annullamento della decisione dell'autorità inferiore e la rettifica dell'iscrizione nel SIMIC. Il ricorso è pertanto diretto sia contro la decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, sia contro l'iscrizione nel SIMIC concernente la sua data di nascita. Il procedimento di ricorso relativo alla rettifica dei dati SIMIC è trattato separatamente dal presente procedimento in materia di asilo con il numero F-120/2026, e saranno emanate due decisioni separate. La determinazione della data di nascita del ricorrente - cifra 4 della decisione impugnata - non costituisce pertanto oggetto del presente procedimento.
E. 1.3 Il ricorso è ammissibile (art. 105 LAsi; art. 31 segg. LTAF). Gli altri requisiti per la valutazione della causa (legittimazione [art. 48 cpv. 1 PA], termine [art. 108 cpv. 3 LAsi, art. 50 cpv. 1 PA] e forma [art. 52 cpv. 1 PA]) sono soddisfatti. Occorre entrare nel merito del ricorso. Il tribunale decide in via definitiva in merito (art. 83 lett. d n. 1 LTF).
E. 2.1 Con il ricorso è possibile censurare la violazione del diritto federale (compreso l'abuso e l'eccesso di potere discrezionale) nonché l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti dal punto di vista giuridico (art. 106 cpv. 1 LAsi).
E. 2.2 Il ricorso risulta manifestamente infondato, motivo per cui deve essere trattato da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice o di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), senza scambio di scritti e con motivazione sommaria (art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi).
E. 3.1 Il ricorrente intende appellarsi ad una violazione dell'obbligo inquisitorio (art. 6 LAsi combinato disposto con art. 12 PA) oltre che del diritto ad essere sentito (art. 6 LAsi combinato disposto con l'art. 29 PA). In particolare, l'autorità inferiore avrebbe condotto un esame poco accurato in merito alla presunta minore età del ricorrente, omettendo d'informare le autorità straniere su circostanze che sarebbero state rilevanti per la decisione avversata. Inoltre, la SEM avrebbe inoltrato la richiesta di ammissione presso le autorità tedesche ancor prima di attendere una risposta del ricorrente sull'intenzione di modificarne l'età nel SIMIC. Censure di questo tipo vanno esaminate preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3).
E. 3.2 Nell'ambito della procedura d'asilo, l'onere della prova della minore età spetta al richiedente, che deve almeno renderla credibile (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). Nel quadro di una valutazione complessiva, occorre soppesare tutti gli indizi che depongono a favore o contro la correttezza delle indicazioni fornite in merito all'età. Sono considerati rilevanti i documenti di identità ritenuti autentici o le indicazioni fornite dalla persona interessata (cfr. DTAF 2023 VI/4 consid. 6.5). Il risultato della perizia sull'età costituisce solo un elemento nella valutazione della credibilità della minore età dichiarata (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.1 e segg.). A questo proposito, occorre tuttavia tenere presente che una valutazione complessiva dei mezzi di prova è tanto meno necessaria quanto più dalle costatazioni mediche emergono indizi a favore della minore età o della maggiore età dell'interessato (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2).
E. 3.3 In merito alla perizia medica del 24 novembre 2025, essa ha stabilito che l'età minima del ricorrente corrisponderebbe a 17.6 anni, mentre quella media sarebbe situata tra i 20 ed i 24 anni (cfr. SEM-atti, nr. 25/1, p. 8/10). In tal modo sarebbe stata esclusa l'età dichiarata dal ricorrente, ovvero di 16 anni, 3 mesi e 24 giorni. Secondo l'esame odontostomatologico la probabilità che il ricorrente abbia effettivamente raggiunto la maggiore età sarebbe fortemente elevata e pari al 90.1, rispettivamente 96.3 % (cfr. SEM-atti, nr. 25/1, p. 2/3). Nello specifico, secondo il risultato della perizia, l'estremità mediale della clavicola sinistra presenta varianti anatomiche che non consentono una valutazione secondo i metodi di classificazione usati abitualmente. Pertanto, non risulta sufficientemente chiaro in base a quali parametri i medici responsabili della perizia abbiano dedotto un'età minima di 17.6 anni. Tuttavia, essi hanno costatato un'età media di 21.7 anni con una deviazione standard di 3.7 anni verso l'alto, rispettivamente verso il basso (SEM-atti, nr. 25/1, p. 7/10). Ciononostante, l'età minima dedotta dagli esami di mano e polso sinistra corrisponde a 16.1 anni (SEM-atti, nr. 25/1, p. 7/10). Su tale parametro, i medici responsabili non hanno inserito alcun valore medio, né tantomeno un intervallo preciso. Infine, dall'esame odontostomatologico del ricorrente si è dedotta un'età media di 20.5 anni con un intervallo compreso tra 20 e 24 anni (SEM-atti, nr. 25/1, p. 7/10). Tuttavia, non è stata inserita un'età minima. A causa di tali lacune, il valore probatorio della perizia risulta estremamente limitato, poiché non sussistono elementi sufficienti che possano costituire indizi chiari per una minore rispettivamente maggiore età (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Pertanto, i risultati di tale esame non rendono possibile nessuna conclusione esaustiva sull'età del ricorrente.
E. 3.4 Per quanto riguarda la Taskara, trattasi di un documento che secondo costante giurisprudenza ha un valore probatorio estremamente ridotto (sentenza del Tribunale Federale 1C_240/2012 del 13 agosto 2012 consid. 5.1; DTAF 2013/30 consid. 4.2.2). Nel caso in specie, il ricorrente non ha inoltrato il documento originale, bensì una copia dello stesso (cfr. SEM-atti, nr. 15/1). Pertanto, non è stato possibile un esame in merito all'autenticità della Taskara, rendendone il contenuto poco credibile (cfr. sentenze del Tribunale D-3395/2024 del 27 maggio 2025 consid. 5.5; A-2232/2024 del 3 dicembre 2024 consid. 4.4.2; F-7549/2024 dell'11 marzo 2025 consid. 3.2).
E. 3.5 Inoltre, vanno prese in considerazione le dichiarazioni fatte dal ricorrente in merito alla sua presunta minore età. Durante l'audizione, il ricorrente è stato in grado di fornire minuziosi dettagli concernenti la sua presunta data di nascita nel calendario solare e nel calendario gregoriano, non riuscendo tuttavia a fornire precise indicazioni sul periodo nel quale avrebbe vissuto a Kabul (cfr. SEM-atti 19/12, p. 3/12). Egli ha inoltre menzionato di avere imparato le sue date biografiche a scuola secondo il calendario solare, per poi essersele studiate secondo il calendario gregoriano una volta giunto in Europa. Tuttavia, ha richiesto nell'ambito dell'audizione a che cosa corrispondesse l'anno 2021 gregoriano traslato nel calendario solare (cfr. SEM-atti 19/12, p. 4/12). Inoltre, alla domanda su che cosa avesse imparato a scuola, il ricorrente ha risposto di non ricordare nulla e di sapere solamente leggere e scrivere (cfr. SEM-atti 19/12, p. 5/12). In aggiunta a ciò, il ricorrente ha dichiarato di conoscere l'età delle sorelle, senza tuttavia saperne la data di nascita (cfr. SEM-atti 19/12, p. 6/12). Infine, il ricorrente ha menzionato di avere ottenuto la Taskara nel 1395 (corrispondente al 2016/2017 gregoriano), allorquando lui avrebbe avuto sei anni, in quanto ciò sarebbe là indicato, salvo poi dire di non sapere esattamente cosa fosse scritto in tale documento (cfr. SEM-atti 19/12, p. 8/12). Peraltro, il ricorrente ha menzionato di avere avuto un passaporto, salvo poi averlo perso, senza indicare ulteriori dettagli (cfr. SEM-atti 19/12, p. 9/12). Da tale racconto emergono varie lacune e incongruenze di una gravità tale da non rendere le dichiarazioni del ricorrente credibili. Il fatto, che il ricorrente non abbia saputo dare indicazioni chiare in merito a vari punti salienti della sua vita (in particolare il suo trasferimento a Kabul), rende le sue dichiarazioni poco credibili.
E. 3.6 A titolo abbondanziale va infine menzionato che il ricorrente ha fornito più indicazioni contraddittorie presso le autorità straniere, le quali lo hanno identificato con informazioni divergenti. Nello specifico, le autorità tedesche hanno dichiarato di conoscere il ricorrente con almeno 5 alias differenti, i quali riportano date di nascita del gennaio, luglio e ottobre (...), rispettivamente del luglio (...). Ciononostante, esse hanno accettato la ripresa in carico del ricorrente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d del RD III, da cui si deduce che esse hanno già trattato materialmente la richiesta d'asilo del ricorrente. Di conseguenza non si evincono punti secondo i quali la Germania avrebbe considerato il ricorrente minorenne. In caso contrario, essa avrebbe negato la propria competenza giusta l'art. 8 RD III. Non essendo questo il caso e considerando l'antecedenza del trattamento materiale straniero, il ricorrente non può essere considerato minorenne.
E. 3.7 Sulla base di quanto menzionato, il ricorrente non è stato in grado di dimostrare con prove sufficienti la sua presunta minore età. Essendo l'esito della perizia medica insufficiente per una determinazione chiara dell'età e in presenza di numerose dichiarazioni contraddittorie da parte del ricorrente, non può essere contestata all'autorità inferiore una violazione della massima inquisitoria. Le indagini condotte dall'autorità inferiore si rivelano dunque corrette e complete (cfr. art. 12 PA combinato con art. 106 par. 1 lett. b LAsi).
E. 3.8 Per quanto riguarda la presunta violazione del diritto di essere sentito, il ricorrente ha ottenuto la possibilità di esprimersi circa le conclusioni dell'autorità inferiore sulla sua età a partire dal 12 dicembre 2025 (cfr. SEM-atti nr. 31/3). Il ricorrente ha preso posizione in merito il 17 dicembre 2025 (cfr. SEM-atti nr. 33/2). La decisione contestata, invece, è stata redatta il 22 dicembre 2025. Da ciò si deduce che l'autorità inferiore ha garantito al ricorrente il diritto di essere sentito e ha preso in considerazione la sua posizione in un provvedimento risalente ad un lasso di tempo sufficiente per potere deliberare. Benché la SEM avesse già inoltrato la richiesta di ripresa in carico presso le autorità tedesche già il 12 dicembre 2025 (cfr. SEM-atti, nr. 26/5), tale elemento non costituisce né una violazione del diritto di essere sentito, né tantomeno del RD III. Di conseguenza le allegazioni inerenti a una presunta violazione del diritto di essere sentito non risultano supportate da nessun elemento fattuale e probatorio.
E. 3.9 Le censure formali risultano dunque prive di fondamento. La richiesta eventuale di rinviare gli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame della fattispecie rispettivamente per eseguire eventuali complementi istruttori va dunque respinta.
E. 4.1 Il ricorrente intende appellarsi alla sua presunta minore età al momento del deposito della domanda di asilo in Svizzera. Ai sensi dell'art. 2 lett. i del RD III e dell'art. 1a lett. d dell'Ordinanza sull'asilo 1 dell'agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è considerato minorenne un cittadino di un Paese terzo di età inferiore ai diciotto anni. I minori non accompagnati sono esclusi dalla procedura di ripresa in carico (cfr. Filzwieser/Sprung, Dublin III, Vienna 2014, cap. 15 segg. all'art. 8). Nel caso di una minore età del ricorrente sussisterebbe dunque una competenza della Svizzera anziché della Germania per una ripresa in carico (cfr. sentenza del Tribunale F-7749/2024 del 8 gennaio 2025 consid. 3.3). Dall'esame della fattispecie è risultato tuttavia che il ricorrente fosse con molta probabilità maggiorenne al momento del deposito della domanda d'asilo, per cui i dati da egli forniti in merito alla sua biografia non rendono possibile ribaltare tale giudizio (vedi sopra consid. 3.1 e segg.). Il ricorrente non è dunque stato in grado di rendere credibile la sua minore età. Poiché è stato costatato che il ricorrente al momento del deposito della sua domanda d'asilo in Svizzera era probabilmente maggiorenne, egli non è escluso a priori da una procedura di ripresa a carico.
E. 4.2 L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Germania ha accettato la ripresa in carico del ricorrente in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per concludere la procedura d'asilo e di allontanamento. Conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. ex multis sentenza del TAF F-5386/2025 del 24 luglio 2025 consid. 3.5), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Germania non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio personale nonché lo stato di salute dell'interessato (caratterizzato da lievi problemi fisici; cfr. SEM-atti 23/2), non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del ricorrente verso la Germania in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata).
E. 4.3 Le censure proposte nel gravame di ricorso non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione. In merito ai timori espressi circa un rinvio in Afghanistan va osservato che non è necessario approfondire la questione, dato che, secondo la giurisprudenza, il sistema di asilo tedesco non presenta carenze sistemiche (cfr. in proposito la sentenza della CGUE del 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C- 297/21, C-315/21 e C-328/21, §§ 129-142 e cifra 2 del dispositivo; argomentazioni riprese nella sentenza del TAF F-7987/2025 del 31 ottobre 2025 consid. 2.2). Per quanto riguarda un'eventuale applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che la Germania non sia intenzionata a riprenderlo in carico ed a trattare la sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, per cui va rammentato che si tratta di uno Stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante (ex multis: sentenza del Tribunale F-2934/2025 del 14 luglio 2025 consid. 2.3). Pertanto, è da escludere che le autorità tedesche incorrano in una violazione del divieto di non-refoulement. Infine, il ricorrente non è affetto da patologie di una gravità o un'intensità tale da essere ostative per un trasferimento in Germania giusta l'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea per i diritti dell'Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.).
E. 5 Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza decade la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento pronunciata il 5 gennaio 2025.
E. 6 Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 7 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (Dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-5/2026 Sentenza del 15 gennaio 2026 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione della giudice Christa Preisig; cancelliere Matthew Pydar. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), alias E._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 22 dicembre 2025 / N (...). Fatti: A. Il ricorrente ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera il 13 ottobre 2025 presentandosi come minorenne non accompagnato e dichiarando di essere nato il (...). Un confronto con la banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali (Eurodac) da parte della Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) ha rilevato una domanda d'asilo pregressa in Germania datata 11 dicembre 2024. B. Il 6 novembre 2025 il ricorrente, agendo tramite il suo patrocinatore legale, ha inoltrato copia della sua Taskara con traduzione in inglese. C. L'11 novembre 2025 il ricorrente ha sostenuto una prima audizione nell'ambito della minore età (PA-RMNA). In tale sede gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla responsabilità delle autorità tedesche per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento. D. Il 24 novembre 2025 è stata stabilita una perizia medica, volta a stimare l'età del ricorrente, alla quale egli è stato sottoposto il 20 novembre 2025. E. Il 12 dicembre 2025 la SEM ha concesso il diritto di essere sentito in merito all'intenzione di modificare la data di nascita nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) per fissarla al 1° gennaio 2007. F. Il 12 dicembre 2025, basandosi su quanto precede, la SEM ha inoltrato una domanda di ammissione alle autorità tedesche in base all'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), allegandone i risultati peritali. Il 16 dicembre 2025 le autorità di suddetto Paese hanno accolto la richiesta in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. d del RD III. G. Il 17 dicembre 2025 la rappresentante legale del ricorrente si è espressa in merito al diritto di essere sentito del 12 dicembre 2025. Lo stesso giorno, la SEM ha provveduto a modificare l'identità principale del ricorrente con la data di nascita del 1° gennaio 2007. H. Con decisione del 22 dicembre 2025 - inoltrata al ricorrente il 23 dicembre 2025 - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, ne ha disposto l'allontanamento in Germania e lo ha intimato al più tardi il giorno successivo alla scadenza del termine di ricorso a lasciare il Paese. L'autorità inferiore ha altresì disposto che la data di nascita nel SIMIC fosse da stabilire al (...) con menzione del carattere contestato. I. Contro tale decisione il ricorrente ha inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con gravame del 31 dicembre 2025, domandando l'annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti alla SEM, affinché questa esegua un esame nazionale della domanda d'asilo o, in subordine, i necessari complementi istruttori. Viene altresì richiesto che la data di nascita nel SIMIC sia rettificata conformemente alla richiesta e alle dichiarazioni del ricorrente. Per quanto riguarda le richieste di natura formale, il ricorrente domanda l'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo oltre che la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. J. In data 5 gennaio 2026 il giudice istruttore ha disposto la misura supercautelare della sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento. Diritto: 1. 1.1 La procedura è disciplinata dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, nella misura in cui la LAsi non disponga altrimenti (art. 37 LTAF e art. 6 LAsi [RS 142.31]). 1.2 Il ricorrente domanda l'annullamento della decisione dell'autorità inferiore e la rettifica dell'iscrizione nel SIMIC. Il ricorso è pertanto diretto sia contro la decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, sia contro l'iscrizione nel SIMIC concernente la sua data di nascita. Il procedimento di ricorso relativo alla rettifica dei dati SIMIC è trattato separatamente dal presente procedimento in materia di asilo con il numero F-120/2026, e saranno emanate due decisioni separate. La determinazione della data di nascita del ricorrente - cifra 4 della decisione impugnata - non costituisce pertanto oggetto del presente procedimento. 1.3 Il ricorso è ammissibile (art. 105 LAsi; art. 31 segg. LTAF). Gli altri requisiti per la valutazione della causa (legittimazione [art. 48 cpv. 1 PA], termine [art. 108 cpv. 3 LAsi, art. 50 cpv. 1 PA] e forma [art. 52 cpv. 1 PA]) sono soddisfatti. Occorre entrare nel merito del ricorso. Il tribunale decide in via definitiva in merito (art. 83 lett. d n. 1 LTF). 2. 2.1 Con il ricorso è possibile censurare la violazione del diritto federale (compreso l'abuso e l'eccesso di potere discrezionale) nonché l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti dal punto di vista giuridico (art. 106 cpv. 1 LAsi). 2.2 Il ricorso risulta manifestamente infondato, motivo per cui deve essere trattato da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice o di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), senza scambio di scritti e con motivazione sommaria (art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi). 3. 3.1 Il ricorrente intende appellarsi ad una violazione dell'obbligo inquisitorio (art. 6 LAsi combinato disposto con art. 12 PA) oltre che del diritto ad essere sentito (art. 6 LAsi combinato disposto con l'art. 29 PA). In particolare, l'autorità inferiore avrebbe condotto un esame poco accurato in merito alla presunta minore età del ricorrente, omettendo d'informare le autorità straniere su circostanze che sarebbero state rilevanti per la decisione avversata. Inoltre, la SEM avrebbe inoltrato la richiesta di ammissione presso le autorità tedesche ancor prima di attendere una risposta del ricorrente sull'intenzione di modificarne l'età nel SIMIC. Censure di questo tipo vanno esaminate preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3). 3.2 Nell'ambito della procedura d'asilo, l'onere della prova della minore età spetta al richiedente, che deve almeno renderla credibile (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). Nel quadro di una valutazione complessiva, occorre soppesare tutti gli indizi che depongono a favore o contro la correttezza delle indicazioni fornite in merito all'età. Sono considerati rilevanti i documenti di identità ritenuti autentici o le indicazioni fornite dalla persona interessata (cfr. DTAF 2023 VI/4 consid. 6.5). Il risultato della perizia sull'età costituisce solo un elemento nella valutazione della credibilità della minore età dichiarata (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.1 e segg.). A questo proposito, occorre tuttavia tenere presente che una valutazione complessiva dei mezzi di prova è tanto meno necessaria quanto più dalle costatazioni mediche emergono indizi a favore della minore età o della maggiore età dell'interessato (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). 3.3 In merito alla perizia medica del 24 novembre 2025, essa ha stabilito che l'età minima del ricorrente corrisponderebbe a 17.6 anni, mentre quella media sarebbe situata tra i 20 ed i 24 anni (cfr. SEM-atti, nr. 25/1, p. 8/10). In tal modo sarebbe stata esclusa l'età dichiarata dal ricorrente, ovvero di 16 anni, 3 mesi e 24 giorni. Secondo l'esame odontostomatologico la probabilità che il ricorrente abbia effettivamente raggiunto la maggiore età sarebbe fortemente elevata e pari al 90.1, rispettivamente 96.3 % (cfr. SEM-atti, nr. 25/1, p. 2/3). Nello specifico, secondo il risultato della perizia, l'estremità mediale della clavicola sinistra presenta varianti anatomiche che non consentono una valutazione secondo i metodi di classificazione usati abitualmente. Pertanto, non risulta sufficientemente chiaro in base a quali parametri i medici responsabili della perizia abbiano dedotto un'età minima di 17.6 anni. Tuttavia, essi hanno costatato un'età media di 21.7 anni con una deviazione standard di 3.7 anni verso l'alto, rispettivamente verso il basso (SEM-atti, nr. 25/1, p. 7/10). Ciononostante, l'età minima dedotta dagli esami di mano e polso sinistra corrisponde a 16.1 anni (SEM-atti, nr. 25/1, p. 7/10). Su tale parametro, i medici responsabili non hanno inserito alcun valore medio, né tantomeno un intervallo preciso. Infine, dall'esame odontostomatologico del ricorrente si è dedotta un'età media di 20.5 anni con un intervallo compreso tra 20 e 24 anni (SEM-atti, nr. 25/1, p. 7/10). Tuttavia, non è stata inserita un'età minima. A causa di tali lacune, il valore probatorio della perizia risulta estremamente limitato, poiché non sussistono elementi sufficienti che possano costituire indizi chiari per una minore rispettivamente maggiore età (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Pertanto, i risultati di tale esame non rendono possibile nessuna conclusione esaustiva sull'età del ricorrente. 3.4 Per quanto riguarda la Taskara, trattasi di un documento che secondo costante giurisprudenza ha un valore probatorio estremamente ridotto (sentenza del Tribunale Federale 1C_240/2012 del 13 agosto 2012 consid. 5.1; DTAF 2013/30 consid. 4.2.2). Nel caso in specie, il ricorrente non ha inoltrato il documento originale, bensì una copia dello stesso (cfr. SEM-atti, nr. 15/1). Pertanto, non è stato possibile un esame in merito all'autenticità della Taskara, rendendone il contenuto poco credibile (cfr. sentenze del Tribunale D-3395/2024 del 27 maggio 2025 consid. 5.5; A-2232/2024 del 3 dicembre 2024 consid. 4.4.2; F-7549/2024 dell'11 marzo 2025 consid. 3.2). 3.5 Inoltre, vanno prese in considerazione le dichiarazioni fatte dal ricorrente in merito alla sua presunta minore età. Durante l'audizione, il ricorrente è stato in grado di fornire minuziosi dettagli concernenti la sua presunta data di nascita nel calendario solare e nel calendario gregoriano, non riuscendo tuttavia a fornire precise indicazioni sul periodo nel quale avrebbe vissuto a Kabul (cfr. SEM-atti 19/12, p. 3/12). Egli ha inoltre menzionato di avere imparato le sue date biografiche a scuola secondo il calendario solare, per poi essersele studiate secondo il calendario gregoriano una volta giunto in Europa. Tuttavia, ha richiesto nell'ambito dell'audizione a che cosa corrispondesse l'anno 2021 gregoriano traslato nel calendario solare (cfr. SEM-atti 19/12, p. 4/12). Inoltre, alla domanda su che cosa avesse imparato a scuola, il ricorrente ha risposto di non ricordare nulla e di sapere solamente leggere e scrivere (cfr. SEM-atti 19/12, p. 5/12). In aggiunta a ciò, il ricorrente ha dichiarato di conoscere l'età delle sorelle, senza tuttavia saperne la data di nascita (cfr. SEM-atti 19/12, p. 6/12). Infine, il ricorrente ha menzionato di avere ottenuto la Taskara nel 1395 (corrispondente al 2016/2017 gregoriano), allorquando lui avrebbe avuto sei anni, in quanto ciò sarebbe là indicato, salvo poi dire di non sapere esattamente cosa fosse scritto in tale documento (cfr. SEM-atti 19/12, p. 8/12). Peraltro, il ricorrente ha menzionato di avere avuto un passaporto, salvo poi averlo perso, senza indicare ulteriori dettagli (cfr. SEM-atti 19/12, p. 9/12). Da tale racconto emergono varie lacune e incongruenze di una gravità tale da non rendere le dichiarazioni del ricorrente credibili. Il fatto, che il ricorrente non abbia saputo dare indicazioni chiare in merito a vari punti salienti della sua vita (in particolare il suo trasferimento a Kabul), rende le sue dichiarazioni poco credibili. 3.6 A titolo abbondanziale va infine menzionato che il ricorrente ha fornito più indicazioni contraddittorie presso le autorità straniere, le quali lo hanno identificato con informazioni divergenti. Nello specifico, le autorità tedesche hanno dichiarato di conoscere il ricorrente con almeno 5 alias differenti, i quali riportano date di nascita del gennaio, luglio e ottobre (...), rispettivamente del luglio (...). Ciononostante, esse hanno accettato la ripresa in carico del ricorrente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d del RD III, da cui si deduce che esse hanno già trattato materialmente la richiesta d'asilo del ricorrente. Di conseguenza non si evincono punti secondo i quali la Germania avrebbe considerato il ricorrente minorenne. In caso contrario, essa avrebbe negato la propria competenza giusta l'art. 8 RD III. Non essendo questo il caso e considerando l'antecedenza del trattamento materiale straniero, il ricorrente non può essere considerato minorenne. 3.7 Sulla base di quanto menzionato, il ricorrente non è stato in grado di dimostrare con prove sufficienti la sua presunta minore età. Essendo l'esito della perizia medica insufficiente per una determinazione chiara dell'età e in presenza di numerose dichiarazioni contraddittorie da parte del ricorrente, non può essere contestata all'autorità inferiore una violazione della massima inquisitoria. Le indagini condotte dall'autorità inferiore si rivelano dunque corrette e complete (cfr. art. 12 PA combinato con art. 106 par. 1 lett. b LAsi). 3.8 Per quanto riguarda la presunta violazione del diritto di essere sentito, il ricorrente ha ottenuto la possibilità di esprimersi circa le conclusioni dell'autorità inferiore sulla sua età a partire dal 12 dicembre 2025 (cfr. SEM-atti nr. 31/3). Il ricorrente ha preso posizione in merito il 17 dicembre 2025 (cfr. SEM-atti nr. 33/2). La decisione contestata, invece, è stata redatta il 22 dicembre 2025. Da ciò si deduce che l'autorità inferiore ha garantito al ricorrente il diritto di essere sentito e ha preso in considerazione la sua posizione in un provvedimento risalente ad un lasso di tempo sufficiente per potere deliberare. Benché la SEM avesse già inoltrato la richiesta di ripresa in carico presso le autorità tedesche già il 12 dicembre 2025 (cfr. SEM-atti, nr. 26/5), tale elemento non costituisce né una violazione del diritto di essere sentito, né tantomeno del RD III. Di conseguenza le allegazioni inerenti a una presunta violazione del diritto di essere sentito non risultano supportate da nessun elemento fattuale e probatorio. 3.9 Le censure formali risultano dunque prive di fondamento. La richiesta eventuale di rinviare gli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame della fattispecie rispettivamente per eseguire eventuali complementi istruttori va dunque respinta. 4. 4.1 Il ricorrente intende appellarsi alla sua presunta minore età al momento del deposito della domanda di asilo in Svizzera. Ai sensi dell'art. 2 lett. i del RD III e dell'art. 1a lett. d dell'Ordinanza sull'asilo 1 dell'agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è considerato minorenne un cittadino di un Paese terzo di età inferiore ai diciotto anni. I minori non accompagnati sono esclusi dalla procedura di ripresa in carico (cfr. Filzwieser/Sprung, Dublin III, Vienna 2014, cap. 15 segg. all'art. 8). Nel caso di una minore età del ricorrente sussisterebbe dunque una competenza della Svizzera anziché della Germania per una ripresa in carico (cfr. sentenza del Tribunale F-7749/2024 del 8 gennaio 2025 consid. 3.3). Dall'esame della fattispecie è risultato tuttavia che il ricorrente fosse con molta probabilità maggiorenne al momento del deposito della domanda d'asilo, per cui i dati da egli forniti in merito alla sua biografia non rendono possibile ribaltare tale giudizio (vedi sopra consid. 3.1 e segg.). Il ricorrente non è dunque stato in grado di rendere credibile la sua minore età. Poiché è stato costatato che il ricorrente al momento del deposito della sua domanda d'asilo in Svizzera era probabilmente maggiorenne, egli non è escluso a priori da una procedura di ripresa a carico. 4.2 L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Germania ha accettato la ripresa in carico del ricorrente in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per concludere la procedura d'asilo e di allontanamento. Conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. ex multis sentenza del TAF F-5386/2025 del 24 luglio 2025 consid. 3.5), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Germania non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio personale nonché lo stato di salute dell'interessato (caratterizzato da lievi problemi fisici; cfr. SEM-atti 23/2), non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del ricorrente verso la Germania in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata). 4.3 Le censure proposte nel gravame di ricorso non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione. In merito ai timori espressi circa un rinvio in Afghanistan va osservato che non è necessario approfondire la questione, dato che, secondo la giurisprudenza, il sistema di asilo tedesco non presenta carenze sistemiche (cfr. in proposito la sentenza della CGUE del 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C- 297/21, C-315/21 e C-328/21, §§ 129-142 e cifra 2 del dispositivo; argomentazioni riprese nella sentenza del TAF F-7987/2025 del 31 ottobre 2025 consid. 2.2). Per quanto riguarda un'eventuale applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che la Germania non sia intenzionata a riprenderlo in carico ed a trattare la sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, per cui va rammentato che si tratta di uno Stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante (ex multis: sentenza del Tribunale F-2934/2025 del 14 luglio 2025 consid. 2.3). Pertanto, è da escludere che le autorità tedesche incorrano in una violazione del divieto di non-refoulement. Infine, il ricorrente non è affetto da patologie di una gravità o un'intensità tale da essere ostative per un trasferimento in Germania giusta l'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea per i diritti dell'Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.).
5. Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza decade la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento pronunciata il 5 gennaio 2025.
6. Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
7. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il procedimento di ricorso relativo alla cancellazione dei dati nel SIMIC viene disgiunto dal presente procedimento Dublino (F-5/2026) e viene condotto con il numero di procedimento F-120/2026.
2. Il ricorso è respinto.
3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
4. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Matthew Pydar Data di spedizione: