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F-4349/2021

F-4349/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-01-28 · Italiano CH

Visto nazionale

Sachverhalt

A. A._______ (il ricorrente), cittadino siriano di confessione cristiana ortodossa, nato il ... 1960 e originario di Qamishli (nordest della Siria), capoluogo del Kurdistan siriano, e residente nella città di ..., di professione ..., è sposato con una cittadina libanese, nata il ... 1961, dalla quale ha avuto un figlio e una figlia, venuti alla luce il ... 1985, rispettivamente il ... 1993, entrambi di nazionalità siriana. B. L'11 aprile 2016, grazie ad un visto d'entrata ottenuto dall'Ambasciata di Svizzera in Libano (Ambasciata) a Beirut, la figlia del ricorrente è giunta in Svizzera insieme a sua madre, dove ha depositato una domanda d'asilo (procedura N ...). Il 6 marzo 2018, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la sua domanda, pronunciando la sua ammissione provvisoria (permesso F). Il 23 giugno 2020, mediante sentenza definitiva, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha confermato la decisione della SEM (procedura D-2051/2018; N.B.: benché l'intera procedura d'asilo sia stata formalmente condotta soltanto in relazione alla figlia del ricorrente, anche a sua madre è stato concesso un permesso F [procedura ...]). C. Il 2 luglio 2017, il ricorrente aveva sollecitato il rilascio di un visto umanitario all'Ambasciata, che non vi aveva dato seguito. Il 21 settembre 2017, la SEM aveva rigettato l'opposizione contro la decisione dell'Ambasciata. Il 25 maggio 2018, adito dal ricorrente, questo Tribunale aveva respinto il suo gravame contro la decisione su opposizione della SEM, e ciò per la ragione che egli non si trovava "in una situazione di particolare emergenza che rende indispensabile l'intervento delle autorità" (consid. 3 della sentenza, definitiva, della procedura F-6012/2017). D. Il 22 marzo 2021, il ricorrente ha depositato una nuova domanda di visto umanitario all'Ambasciata, facendo valere, in particolare, di essere gravemente malato ("seriously ill") in quanto affetto da un'ipertrofia prostatica ostruttiva parziale, una doppia ernia inguinale, un'ulcera peptica e uno sconforto psicologico importante. In proposito, il ricorrente ha aggiunto di non avere diritto a un trattamento terapeutico ("no right to medical treatment") in Siria, dove i medicamenti necessari non sono disponibili ("in no way available"), puntualizzando che non potrebbe comunque permetterseli ("I cannot afford them"). Riguardo al suo statuto, il ricorrente ha dichiarato di avere tentato di registrarsi presso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), ma di non aver potuto poiché la registrazione è riservata, prioritariamente, a famiglie, bambini e persone che sono state ferite in guerra ("In consideration that I am not in these cases, UNHCR didn't register me"). Il ricorrente ha precisato di non avere chiesto rifugio in Siria, vivendo per il momento in una casa, di cui non può pagare l'affitto, ciò che lo espone al rischio di essere sfrattato ("it is possible that I will be pushed out of the house where I live, because I can not afford the rent. Shall that happen, I will go to a refugee camp"). In relazione alle sue condizioni di vita, il ricorrente ha asserito di vivere in un monolocale senza riscaldamento, elettricità ed acqua ("studio apartment without heating, electricity, and water"), di non poter più lavorare a causa del suo stato di salute ("due to my health conditions, I cannot work anymore"), e di dipendere da una piccola pensione che non copre tutte le sue spese ("I rely on a small pension which regretfully cannot cover all my living expenses"). Egli ha aggiunto di vivere da solo in Siria, senza sua moglie e sua figlia che risiedono in Svizzera, e di cominciare ad avere problemi di soldi ("I am slowly but inevitably running out of money"), concludendo di essere condannato in Siria nella misura in cui non può beneficiare di alcun aiuto umanitario ("Here in Syria, I am essentially doomed as humanitarian associations on the ground do not take my case into their care"). E. Il 16 aprile 2021, l'Ambasciata ha respinto la domanda di visto umanitario, argomentando che il ricorrente si trova in uno Stato terzo sicuro, il Libano ("staying in a safe third country"), e che non è esposto ad un pericolo serio ed imminente nel suo paese d'origine o di residenza, la Siria ("not in imminent and serious danger of bodily harm in your country of origin or in your country of residence"). F. Il 20 maggio 2021, rappresentato da sua figlia, il ricorrente ha inoltrato un'opposizione contro la decisione dell'Ambasciata alla SEM, chiedendo che gli sia accordato il visto di entrata per la Svizzera. In sostanza, riguardo alla questione dello Stato terzo sicuro, il ricorrente ha rilevato di non vivere in Libano, ma in Siria, precisando di essersi recato a Beirut unicamente per "depositare la domanda di visto umanitario". Su questa scia, egli ha sostenuto che, secondo "la prassi e la giurisprudenza", la Siria non può essere considerata come uno Stato terzo sicuro, per cui il suo rinvio in questo paese "non è ragionevolmente esigibile". In aggiunta a ciò, il ricorrente ha affermato che la sua "incolumità fisica è direttamente, seriamente e concretamente minacciata", ricordando che sua figlia ha dovuto lasciare la Siria, insieme a sua madre, dopo essere "stata fermata da un gruppo fondamentalista e trattenuta per tre giorni". Per il resto, il ricorrente ha ribadito di vivere "da solo, in un paese insicuro, senza una rete sociale e familiare che mi possa aiutare, senza accesso ai medicamenti di base, in quanto non posso permettermeli (e se potessi, a causa del conflitto, sarebbero difficilmente reperibili) in una grave condizione di salute". G. Il 31 agosto 2021, la SEM ha respinto l'opposizione del ricorrente, confermando il rifiuto dell'Ambasciata di autorizzarlo ad entrare in Svizzera. In sunto, la SEM evidenzia come il ricorrente abbia potuto recarsi in Libano dalla Siria per depositare la domanda di visto umanitario, cosicché "aveva la possibilità di sollecitare l'aiuto e il sostegno dell'UNHCR o di un'ONG in Libano, accedendo quindi ai relativi programmi (segnatamente per l'alloggio e le cure mediche)". In proposito, riferendosi alla giurisprudenza di questo Tribunale, la SEM argomenta che il fatto di recarsi in uno Stato terzo per depositare una domanda di visto, per poi ritornare nel proprio Stato di residenza, permette "generalmente di considerare che una minaccia giustificante il rilascio di un visto umanitario non sia presente". Per quanto concerne lo stato di salute del ricorrente, le sue difficoltà finanziarie e le sue condizioni di vita precarie in Siria, la SEM conclude che "niente indica che [egli] si trovi in una situazione di rigore particolare che renda indispensabile l'intervento delle autorità [svizzere]". H. Il 30 settembre 2021, per il tramite di sua figlia, il ricorrente ha adito questo Tribunale, chiedendo, previa "esenzione dal versamento di tasse ed emolumenti amministrativi", che la decisione su opposizione della SEM sia annullata e che gli sia accordato il visto d'entrata in Svizzera. All'impugnativa il ricorrente ha allegato un certificato medico del 22 settembre 2021, in traduzione inglese autenticata, in cui è riportato che è stato sottoposto in Siria, il 15 aprile 2021, ad un intervento chirurgico per rimediare ad un'ernia inguinale. In compendio, approfondendo alcuni argomenti da lui già esposti davanti alla SEM, il ricorrente comincia col puntualizzare che, se volesse registrarsi presso le autorità libanesi, dovrebbe pagare "una tassa annuale di 200 dollari per poter rimanere nel Paese, somma che non sono in grado di permettermi", per concludere che "il Libano non è un paese di asilo (ed in effetti non ha neanche sottoscritto la Convenzione sui Rifugiati)", e che non può quindi essere ritenuto "una valida alternativa di rifugio, considerati i miei gravi problemi di salute". Il ricorrente ne inferisce che si trova "in una situazione tale da rendere indispensabile l'intervento delle autorità svizzere". I. Il 20 ottobre 2021, questo Tribunale ha esentato il ricorrente dal pagamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, invitando nel contempo la SEM a rispondere al ricorso. J. Il 2 novembre 2021, la SEM ha inoltrato la sua risposta, limitandosi a chiedere di respingere il ricorso e confermare la decisione impugnata.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Secondo l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento del 31 agosto 2021 (conferma del rifiuto di rilasciare il visto umanitario), che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Dato che la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente l'entrata in Svizzera di una persona che non è cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione su opposizione impugnata, ha inoltrato il ricorso tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, per cui lo stesso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio.

E. 2 Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), che ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). È determinante, in primo luogo, la situazione fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 con i riferimenti giurisprudenziali). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell'ambito dell'oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più ("reformatio in melius") o di meno ("reformatio in peius") rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. Madeleine Camprubi, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren - Kommentar, 2a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto).

E. 3 Il presente litigio verte sul rifiuto della SEM di accordare al ricorrente il visto umanitario da lui richiesto, dimodoché si tratta di verificare se le condizioni per il rilascio dello stesso siano o non siano soddisfatte.

E. 4.1 In generale, la procedura relativa ai visti e all'entrata in Svizzera nonché alla partenza dalla Svizzera è retta dalla legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI, RS 142.20]), come pure dall'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto del 15 agosto 2018 (OEV, RS 142.204).

E. 4.2 Si applica invece l'Accordo del 26 ottobre 2004, in vigore dal 1° marzo 2008, tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS), nella misura in cui esso contempli disposizioni divergenti rispetto alla LStrl (cfr. art. 2 cpv. 4 LStrl e art. 2 AAS; cfr. anche la sentenza TAF F-190/2017 del 9 ottobre 2018 consid. 3). Gli atti normativi dell'acquis di Schengen sono, fondamentalmente, i seguenti:

- il regolamento (UE) 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, Gazzetta ufficiale [GU] L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52), modificato dal regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (GU L 74 del 18 marzo 2017);

- il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009);

- il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001, più volte emendato, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81/1 del 21 marzo 2001), in vigore fino al 17 dicembre 2018, abrogato dal regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 (GU L 303/39 del 28 novembre 2018).

E. 4.3 Posto il quadro legale, è utile ricordare che "la politica in materia di visti riveste un ruolo importante nel contesto della prevenzione dell'immigrazione illegale. Essa può tuttavia esplicare tutta la sua efficacia unicamente nel contesto di un coordinamento internazionale [...]. Come tutti gli altri Stati, la Svizzera non è di principio tenuta a consentire l'entrata sul suo territorio a persone straniere. Fatti salvi gli impegni di diritto internazionale pubblico, le pertinenti decisioni sono prese autonomamente" (Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002 [Messaggio LStr], Foglio federale 2002 3327, pagg. 3351, 3390 e 3391). In questo senso, né la legislazione svizzera sugli stranieri, né la normativa Schengen garantiscono un diritto all'ottenimento di un visto d'entrata per la Svizzera, rispettivamente per lo spazio Schengen. Peraltro, nel valutare se le condizioni per il rilascio di un visto siano adempiute, le autorità competenti godono di un ampio margine d'apprezzamento, che devono tuttavia esercitare nel rispetto dei principi dello Stato di diritto, tra i quali spiccano l'uguaglianza giuridica e la protezione dall'arbitrio (cfr. DTF 135 I 143 consid. 2.2 e 135 II 1 consid. 1.1, nonché DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 e 4.1.5 e 2009/27 consid. 3).

E. 4.4 Per quanto riguarda i soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni), l'OEV specifica che le condizioni d'entrata sono rette dall'art. 6 del codice frontiere Schengen, mentre le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per gli stessi soggiorni sono disciplinate dagli artt. 4 a 36, in particolare dall'art. 25 § 1 lett. a (visti con validità territoriale limitata/VTL), del codice dei visti (artt. 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 OEV). Per un soggiorno di lunga durata in Svizzera i cittadini di uno Stato non membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) sono soggetti all'obbligo del visto pertinente (artt. 4 cpv. 1 e 9 cpv. 1 OEV). Si osservi che, a proposito dei visti Schengen VTL, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha statuito che l'art. 25 § 1 lett. a del codice dei visti non è applicabile ai casi in cui una persona proveniente da uno Stato terzo intenda richiedere un visto con territorialità limitata, per definizione di breve durata, allo scopo di depositare una domanda di protezione internazionale nel paese che emanerebbe il visto, rilevando che, sotto questo profilo, è unicamente applicabile il diritto interno dello Stato membro implicato (cfr. la sentenza della CGUE del 7 marzo 2017, C-638/16, PPU, X e X contro Stato belga). Su questa scia, l'art. 4 cpv. 2 OEV regola le condizioni d'entrata per un soggiorno di lunga durata dovuto a motivi umanitari, ossia se la vita o l'integrità fisica di chi richiede il visto corrispondente è direttamente, seriamente e concretamente minacciata nel Paese di provenienza (cfr., per più dettagli, DTAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1 e 3.6.2; N.B.: i visti per soggiorni di lunga durata, tra cui si annoverano quelli umanitari, sono denominati, secondo la dicitura europea, visti di tipo D [cfr. punto 7 dell'allegato VII del codice dei visti]).

E. 4.5 Pertanto, un visto (nazionale) umanitario (di lunga durata), secondo l'art. 4 cpv. 2 OEV, può essere rilasciato se, in concreto, si può ritenere che la vita o l'integrità fisica di una persona, oppure altri suoi beni giuridici o interessi essenziali d'importanza equivalente (per es., l'integrità sessuale), siano direttamente, seriamente e concretamente minacciati nel suo paese d'origine o di provenienza (cfr. anche l'art. 3 LAsi). La persona interessata deve trovarsi in una situazione di particolare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità, da cui la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere il caso, ad esempio, in situazioni di conflitto armato estremamente gravi, in situazioni di guerra particolarmente cruente oppure per sfuggire ad una minaccia personale reale ed imminente. La domanda di visto va esaminata con cura, tenendo conto della minaccia attuale, della situazione personale e della situazione prevalente nello Stato d'origine o di provenienza. È imperativo esaminare attentamente le specificità della domanda di visto. Se l'interessato si trova già in uno Stato terzo, si può supporre, in regola generale, che non sia più minacciato. In questo senso, le condizioni d'entrata nel quadro della procedura di rilascio di un visto umanitario sono state espressamente concepite in modo più restrittivo di quelle che vigevano per le domande di asilo depositate all'estero, quando ancora sussisteva tale possibilità (cfr. Messaggio LAsi, pagg. 3923 e 3924; DTAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3, la sentenza TAF F-5845/2017 dell'8 giugno 2018 consid. 5 e DTAF 2015/5 consid. 4.1.3; cfr. anche le istruzioni della SEM "Visto umanitario conformemente all'art. 4 cpv. 2 OEV", n. 322.123/2018/00045, valide dal 15 settembre 2018, disponibili su Internet: https://www.sem.admin.ch/sem/it/home.html, alle rubriche "Pubblicazioni e servizi", "Istruzioni e circolari", "Settore degli stranieri").

E. 5 Il ricorrente, in quanto cittadino siriano, necessita di un visto per poter entrare in Svizzera e nello spazio Schengen (cfr. artt. 4 cpv. 1 e 9 cpv. 1 OEV, nonché l'allegato 1 del regolamento UE 2018/1806). A giustificazione della sua richiesta di visto umanitario il ricorrente invoca essenzialmente il fatto, da un lato, che non potrebbe rifugiarsi in Libano, e, dall'altro lato, che la sua permanenza in Siria non gli permetterebbe di usufruire delle cure necessarie al suo stato di salute sia per la penuria dei medicamenti di cui ha bisogno, sia, qualora i medesimi fossero reperibili, a causa del loro costo eccessivo per le sue disponibilità finanziarie.

E. 5.1 Per quanto attiene al primo motivo del ricorso si deve constatare che il ricorrente si è recato in Libano per depositare la domanda di visto all'Ambasciata, ritornando quindi in Siria. Egli ha affermato all'Ambasciata di avere tentato di registrarsi presso l'UNHCR, ma di non esserci riuscito poiché non ne adempirebbe i criteri (cfr. consid. D). In proposito conviene precisare che la registrazione presso l'UNHCR è il primo passo formale che dà inizio alla procedura denominata "Refugee Status Determination" [RSD], durante la quale il richiedente dispone di un "Asylum Seeker Certificate" (ASC). Questa procedura sfocia in una decisione di prima istanza, che può essere impugnata (cfr., per più dettagli, la sentenza TAF F-5814/2019 del 18 maggio 2020 consid. 5.1). Ora, il ricorrente non ha fornito nessuna prova dei suoi sforzi per farsi riconoscere come rifugiato dall'UNHCR, nonostante il suo obbligo di collaborare (cfr. art. 90 LStrI), dimodoché non è possibile considerare come un fatto accertato la sua non registrazione e/o il suo non riconoscimento come rifugiato da parte dell'UNHCR. Peraltro, è ancora opportuno rilevare che la protezione garantita dall'UNHCR, come agenzia dell'ONU, e l'eventuale protezione fornita dal Libano come Stato sovrano, sono due cose distinte e, in quanto tali, non sono sovrapponibili. In questo senso, l'argomento secondo cui "il Libano non è un paese di asilo" (cfr. consid. H), indipendentemente dalla sua fondatezza, non è pertinente per l'esito della causa. A ciò si deve aggiungere che il ricorrente non fa valere, e a maggior ragione non documenta, che la sua vita e/o la sua integrità fisica sarebbero minacciate da un conflitto armato grave o che egli sarebbe oggetto di una minaccia personale, reale ed imminente, nella regione di Qamishli, più precisamente ad ... (cfr. consid. 4.5), ma si limita a riferirsi, per giustificare la sua richiesta di visto umanitario, al suo stato di salute e alla sua situazione economica, come meglio esposto qui di seguito.

E. 5.2 Per quanto concerne il secondo motivo del ricorso si deve rilevare che la diagnosi riportata nel documento medico ad esso allegato, non permette di ritenere, come evidenzia a giusta ragione la SEM, che la sua gravità renda indispensabile l'intervento delle autorità svizzere. In effetti, senza volerne sminuire l'importanza, si tratta di un'ernia inguinale, la quale consiste, per definizione, nella "protrusione di un tratto dell'intestino o di un altro organo addominale attraverso un'apertura della parete addominale nell'inguine. I soggetti presentano un rigonfiamento non dolente all'inguine o allo scroto [...]. Si procede all'intervento chirurgico se l'ernia riguarda donne, causa sintomi o diventa strangolata o incarcerata" (cfr. https://www.msdmanuals.com/it/casa [Manuals Merck, Sharp & Dohme Corp.], alla rubrica "ernia inguinale"; cfr anche "International Classification of Diseases" [ICD-11], DD51, reperibile sul sito: https://icd.who.int/en). Peraltro, questa affezione è stata operata in Siria (cfr. consid. H), ciò che tende a mostrare che il ricorrente, nonostante le sue affermazioni contrarie, ha accesso alle terapie di cui necessita nel suo paese di residenza. Davanti all'Ambasciata il ricorrente ha inoltre sostenuto di soffrire (aver sofferto) principalmente di un'ipertrofia prostatica ostruttiva (cfr. consid. D), vale a dire "un ingrossamento non canceroso (benigno) della ghiandola prostatica che può rendere difficoltosa la minzione [...]. L'ostruzione del flusso urinario con ritenzione di una certa quantità di urina nella vescica può aumentare la pressione nella vescica e limitare il flusso di urina dai reni, sottoponendoli a uno sforzo maggiore. L'aumento della pressione può alterare la funzionalità renale, ma l'effetto è di solito transitorio se l'ostruzione si risolve precocemente" (cfr. https://www.msdmanuals.com/it/casa, alla rubrica "ipertrofia prostatica benigna"; cfr. anche ICD-11, GH90, reperibile sul sito: https://icd.who.int/en). Come si vede, anche questa diagnosi non configura una situazione di particolare emergenza medica che renda indispensabile l'intervento delle autorità svizzere a favore del ricorrente concedendogli un visto umanitario per recarsi in Svizzera allo scopo di farsi curare. A questa conclusione si giunge pure in relazione alla situazione finanziaria del ricorrente, nella misura in cui non appare, in base alle descrizioni da lui fornite (cfr. consid. D), che essa sia suscettibile di avere, in particolare riguardo alla possibilità di beneficiare delle cure mediche richieste in Siria, come egli enfatizza, un'influenza negativa tale da poter tramutarsi in una situazione d'emergenza.

E. 6 In conclusione, tenuto conto di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

E. 7 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (artt. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, il ricorrente è stato esentato dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali (cfr. consid. I), dimodoché, nonostante l'esito negativo del ricorso, non gli si addossano spese processuali. In considerazione della sua soccombenza, al ricorrente non sono assegnate spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
  4. Comunicazione: - al ricorrente (raccomandata; allegato: copia della risposta della SEM al ricorso, del 2 novembre 2021); - alla SEM (n. di rif. ...). Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-4349/2021 Sentenza del 28 gennaio 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Susanne Genner, Claudia Cotting-Schalch, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, c/o B._______, ..., ..., ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Visto nazionale per motivi umanitari. Fatti: A. A._______ (il ricorrente), cittadino siriano di confessione cristiana ortodossa, nato il ... 1960 e originario di Qamishli (nordest della Siria), capoluogo del Kurdistan siriano, e residente nella città di ..., di professione ..., è sposato con una cittadina libanese, nata il ... 1961, dalla quale ha avuto un figlio e una figlia, venuti alla luce il ... 1985, rispettivamente il ... 1993, entrambi di nazionalità siriana. B. L'11 aprile 2016, grazie ad un visto d'entrata ottenuto dall'Ambasciata di Svizzera in Libano (Ambasciata) a Beirut, la figlia del ricorrente è giunta in Svizzera insieme a sua madre, dove ha depositato una domanda d'asilo (procedura N ...). Il 6 marzo 2018, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la sua domanda, pronunciando la sua ammissione provvisoria (permesso F). Il 23 giugno 2020, mediante sentenza definitiva, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha confermato la decisione della SEM (procedura D-2051/2018; N.B.: benché l'intera procedura d'asilo sia stata formalmente condotta soltanto in relazione alla figlia del ricorrente, anche a sua madre è stato concesso un permesso F [procedura ...]). C. Il 2 luglio 2017, il ricorrente aveva sollecitato il rilascio di un visto umanitario all'Ambasciata, che non vi aveva dato seguito. Il 21 settembre 2017, la SEM aveva rigettato l'opposizione contro la decisione dell'Ambasciata. Il 25 maggio 2018, adito dal ricorrente, questo Tribunale aveva respinto il suo gravame contro la decisione su opposizione della SEM, e ciò per la ragione che egli non si trovava "in una situazione di particolare emergenza che rende indispensabile l'intervento delle autorità" (consid. 3 della sentenza, definitiva, della procedura F-6012/2017). D. Il 22 marzo 2021, il ricorrente ha depositato una nuova domanda di visto umanitario all'Ambasciata, facendo valere, in particolare, di essere gravemente malato ("seriously ill") in quanto affetto da un'ipertrofia prostatica ostruttiva parziale, una doppia ernia inguinale, un'ulcera peptica e uno sconforto psicologico importante. In proposito, il ricorrente ha aggiunto di non avere diritto a un trattamento terapeutico ("no right to medical treatment") in Siria, dove i medicamenti necessari non sono disponibili ("in no way available"), puntualizzando che non potrebbe comunque permetterseli ("I cannot afford them"). Riguardo al suo statuto, il ricorrente ha dichiarato di avere tentato di registrarsi presso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), ma di non aver potuto poiché la registrazione è riservata, prioritariamente, a famiglie, bambini e persone che sono state ferite in guerra ("In consideration that I am not in these cases, UNHCR didn't register me"). Il ricorrente ha precisato di non avere chiesto rifugio in Siria, vivendo per il momento in una casa, di cui non può pagare l'affitto, ciò che lo espone al rischio di essere sfrattato ("it is possible that I will be pushed out of the house where I live, because I can not afford the rent. Shall that happen, I will go to a refugee camp"). In relazione alle sue condizioni di vita, il ricorrente ha asserito di vivere in un monolocale senza riscaldamento, elettricità ed acqua ("studio apartment without heating, electricity, and water"), di non poter più lavorare a causa del suo stato di salute ("due to my health conditions, I cannot work anymore"), e di dipendere da una piccola pensione che non copre tutte le sue spese ("I rely on a small pension which regretfully cannot cover all my living expenses"). Egli ha aggiunto di vivere da solo in Siria, senza sua moglie e sua figlia che risiedono in Svizzera, e di cominciare ad avere problemi di soldi ("I am slowly but inevitably running out of money"), concludendo di essere condannato in Siria nella misura in cui non può beneficiare di alcun aiuto umanitario ("Here in Syria, I am essentially doomed as humanitarian associations on the ground do not take my case into their care"). E. Il 16 aprile 2021, l'Ambasciata ha respinto la domanda di visto umanitario, argomentando che il ricorrente si trova in uno Stato terzo sicuro, il Libano ("staying in a safe third country"), e che non è esposto ad un pericolo serio ed imminente nel suo paese d'origine o di residenza, la Siria ("not in imminent and serious danger of bodily harm in your country of origin or in your country of residence"). F. Il 20 maggio 2021, rappresentato da sua figlia, il ricorrente ha inoltrato un'opposizione contro la decisione dell'Ambasciata alla SEM, chiedendo che gli sia accordato il visto di entrata per la Svizzera. In sostanza, riguardo alla questione dello Stato terzo sicuro, il ricorrente ha rilevato di non vivere in Libano, ma in Siria, precisando di essersi recato a Beirut unicamente per "depositare la domanda di visto umanitario". Su questa scia, egli ha sostenuto che, secondo "la prassi e la giurisprudenza", la Siria non può essere considerata come uno Stato terzo sicuro, per cui il suo rinvio in questo paese "non è ragionevolmente esigibile". In aggiunta a ciò, il ricorrente ha affermato che la sua "incolumità fisica è direttamente, seriamente e concretamente minacciata", ricordando che sua figlia ha dovuto lasciare la Siria, insieme a sua madre, dopo essere "stata fermata da un gruppo fondamentalista e trattenuta per tre giorni". Per il resto, il ricorrente ha ribadito di vivere "da solo, in un paese insicuro, senza una rete sociale e familiare che mi possa aiutare, senza accesso ai medicamenti di base, in quanto non posso permettermeli (e se potessi, a causa del conflitto, sarebbero difficilmente reperibili) in una grave condizione di salute". G. Il 31 agosto 2021, la SEM ha respinto l'opposizione del ricorrente, confermando il rifiuto dell'Ambasciata di autorizzarlo ad entrare in Svizzera. In sunto, la SEM evidenzia come il ricorrente abbia potuto recarsi in Libano dalla Siria per depositare la domanda di visto umanitario, cosicché "aveva la possibilità di sollecitare l'aiuto e il sostegno dell'UNHCR o di un'ONG in Libano, accedendo quindi ai relativi programmi (segnatamente per l'alloggio e le cure mediche)". In proposito, riferendosi alla giurisprudenza di questo Tribunale, la SEM argomenta che il fatto di recarsi in uno Stato terzo per depositare una domanda di visto, per poi ritornare nel proprio Stato di residenza, permette "generalmente di considerare che una minaccia giustificante il rilascio di un visto umanitario non sia presente". Per quanto concerne lo stato di salute del ricorrente, le sue difficoltà finanziarie e le sue condizioni di vita precarie in Siria, la SEM conclude che "niente indica che [egli] si trovi in una situazione di rigore particolare che renda indispensabile l'intervento delle autorità [svizzere]". H. Il 30 settembre 2021, per il tramite di sua figlia, il ricorrente ha adito questo Tribunale, chiedendo, previa "esenzione dal versamento di tasse ed emolumenti amministrativi", che la decisione su opposizione della SEM sia annullata e che gli sia accordato il visto d'entrata in Svizzera. All'impugnativa il ricorrente ha allegato un certificato medico del 22 settembre 2021, in traduzione inglese autenticata, in cui è riportato che è stato sottoposto in Siria, il 15 aprile 2021, ad un intervento chirurgico per rimediare ad un'ernia inguinale. In compendio, approfondendo alcuni argomenti da lui già esposti davanti alla SEM, il ricorrente comincia col puntualizzare che, se volesse registrarsi presso le autorità libanesi, dovrebbe pagare "una tassa annuale di 200 dollari per poter rimanere nel Paese, somma che non sono in grado di permettermi", per concludere che "il Libano non è un paese di asilo (ed in effetti non ha neanche sottoscritto la Convenzione sui Rifugiati)", e che non può quindi essere ritenuto "una valida alternativa di rifugio, considerati i miei gravi problemi di salute". Il ricorrente ne inferisce che si trova "in una situazione tale da rendere indispensabile l'intervento delle autorità svizzere". I. Il 20 ottobre 2021, questo Tribunale ha esentato il ricorrente dal pagamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, invitando nel contempo la SEM a rispondere al ricorso. J. Il 2 novembre 2021, la SEM ha inoltrato la sua risposta, limitandosi a chiedere di respingere il ricorso e confermare la decisione impugnata. Diritto: 1. 1.1 Secondo l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento del 31 agosto 2021 (conferma del rifiuto di rilasciare il visto umanitario), che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Dato che la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente l'entrata in Svizzera di una persona che non è cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione su opposizione impugnata, ha inoltrato il ricorso tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, per cui lo stesso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio.

2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), che ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). È determinante, in primo luogo, la situazione fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 con i riferimenti giurisprudenziali). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell'ambito dell'oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più ("reformatio in melius") o di meno ("reformatio in peius") rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. Madeleine Camprubi, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren - Kommentar, 2a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto).

3. Il presente litigio verte sul rifiuto della SEM di accordare al ricorrente il visto umanitario da lui richiesto, dimodoché si tratta di verificare se le condizioni per il rilascio dello stesso siano o non siano soddisfatte. 4. 4.1 In generale, la procedura relativa ai visti e all'entrata in Svizzera nonché alla partenza dalla Svizzera è retta dalla legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI, RS 142.20]), come pure dall'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto del 15 agosto 2018 (OEV, RS 142.204). 4.2 Si applica invece l'Accordo del 26 ottobre 2004, in vigore dal 1° marzo 2008, tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS), nella misura in cui esso contempli disposizioni divergenti rispetto alla LStrl (cfr. art. 2 cpv. 4 LStrl e art. 2 AAS; cfr. anche la sentenza TAF F-190/2017 del 9 ottobre 2018 consid. 3). Gli atti normativi dell'acquis di Schengen sono, fondamentalmente, i seguenti:

- il regolamento (UE) 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, Gazzetta ufficiale [GU] L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52), modificato dal regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (GU L 74 del 18 marzo 2017);

- il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009);

- il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001, più volte emendato, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81/1 del 21 marzo 2001), in vigore fino al 17 dicembre 2018, abrogato dal regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 (GU L 303/39 del 28 novembre 2018). 4.3 Posto il quadro legale, è utile ricordare che "la politica in materia di visti riveste un ruolo importante nel contesto della prevenzione dell'immigrazione illegale. Essa può tuttavia esplicare tutta la sua efficacia unicamente nel contesto di un coordinamento internazionale [...]. Come tutti gli altri Stati, la Svizzera non è di principio tenuta a consentire l'entrata sul suo territorio a persone straniere. Fatti salvi gli impegni di diritto internazionale pubblico, le pertinenti decisioni sono prese autonomamente" (Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002 [Messaggio LStr], Foglio federale 2002 3327, pagg. 3351, 3390 e 3391). In questo senso, né la legislazione svizzera sugli stranieri, né la normativa Schengen garantiscono un diritto all'ottenimento di un visto d'entrata per la Svizzera, rispettivamente per lo spazio Schengen. Peraltro, nel valutare se le condizioni per il rilascio di un visto siano adempiute, le autorità competenti godono di un ampio margine d'apprezzamento, che devono tuttavia esercitare nel rispetto dei principi dello Stato di diritto, tra i quali spiccano l'uguaglianza giuridica e la protezione dall'arbitrio (cfr. DTF 135 I 143 consid. 2.2 e 135 II 1 consid. 1.1, nonché DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 e 4.1.5 e 2009/27 consid. 3). 4.4 Per quanto riguarda i soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni), l'OEV specifica che le condizioni d'entrata sono rette dall'art. 6 del codice frontiere Schengen, mentre le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per gli stessi soggiorni sono disciplinate dagli artt. 4 a 36, in particolare dall'art. 25 § 1 lett. a (visti con validità territoriale limitata/VTL), del codice dei visti (artt. 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 OEV). Per un soggiorno di lunga durata in Svizzera i cittadini di uno Stato non membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) sono soggetti all'obbligo del visto pertinente (artt. 4 cpv. 1 e 9 cpv. 1 OEV). Si osservi che, a proposito dei visti Schengen VTL, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha statuito che l'art. 25 § 1 lett. a del codice dei visti non è applicabile ai casi in cui una persona proveniente da uno Stato terzo intenda richiedere un visto con territorialità limitata, per definizione di breve durata, allo scopo di depositare una domanda di protezione internazionale nel paese che emanerebbe il visto, rilevando che, sotto questo profilo, è unicamente applicabile il diritto interno dello Stato membro implicato (cfr. la sentenza della CGUE del 7 marzo 2017, C-638/16, PPU, X e X contro Stato belga). Su questa scia, l'art. 4 cpv. 2 OEV regola le condizioni d'entrata per un soggiorno di lunga durata dovuto a motivi umanitari, ossia se la vita o l'integrità fisica di chi richiede il visto corrispondente è direttamente, seriamente e concretamente minacciata nel Paese di provenienza (cfr., per più dettagli, DTAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1 e 3.6.2; N.B.: i visti per soggiorni di lunga durata, tra cui si annoverano quelli umanitari, sono denominati, secondo la dicitura europea, visti di tipo D [cfr. punto 7 dell'allegato VII del codice dei visti]). 4.5 Pertanto, un visto (nazionale) umanitario (di lunga durata), secondo l'art. 4 cpv. 2 OEV, può essere rilasciato se, in concreto, si può ritenere che la vita o l'integrità fisica di una persona, oppure altri suoi beni giuridici o interessi essenziali d'importanza equivalente (per es., l'integrità sessuale), siano direttamente, seriamente e concretamente minacciati nel suo paese d'origine o di provenienza (cfr. anche l'art. 3 LAsi). La persona interessata deve trovarsi in una situazione di particolare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità, da cui la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere il caso, ad esempio, in situazioni di conflitto armato estremamente gravi, in situazioni di guerra particolarmente cruente oppure per sfuggire ad una minaccia personale reale ed imminente. La domanda di visto va esaminata con cura, tenendo conto della minaccia attuale, della situazione personale e della situazione prevalente nello Stato d'origine o di provenienza. È imperativo esaminare attentamente le specificità della domanda di visto. Se l'interessato si trova già in uno Stato terzo, si può supporre, in regola generale, che non sia più minacciato. In questo senso, le condizioni d'entrata nel quadro della procedura di rilascio di un visto umanitario sono state espressamente concepite in modo più restrittivo di quelle che vigevano per le domande di asilo depositate all'estero, quando ancora sussisteva tale possibilità (cfr. Messaggio LAsi, pagg. 3923 e 3924; DTAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3, la sentenza TAF F-5845/2017 dell'8 giugno 2018 consid. 5 e DTAF 2015/5 consid. 4.1.3; cfr. anche le istruzioni della SEM "Visto umanitario conformemente all'art. 4 cpv. 2 OEV", n. 322.123/2018/00045, valide dal 15 settembre 2018, disponibili su Internet: https://www.sem.admin.ch/sem/it/home.html, alle rubriche "Pubblicazioni e servizi", "Istruzioni e circolari", "Settore degli stranieri").

5. Il ricorrente, in quanto cittadino siriano, necessita di un visto per poter entrare in Svizzera e nello spazio Schengen (cfr. artt. 4 cpv. 1 e 9 cpv. 1 OEV, nonché l'allegato 1 del regolamento UE 2018/1806). A giustificazione della sua richiesta di visto umanitario il ricorrente invoca essenzialmente il fatto, da un lato, che non potrebbe rifugiarsi in Libano, e, dall'altro lato, che la sua permanenza in Siria non gli permetterebbe di usufruire delle cure necessarie al suo stato di salute sia per la penuria dei medicamenti di cui ha bisogno, sia, qualora i medesimi fossero reperibili, a causa del loro costo eccessivo per le sue disponibilità finanziarie. 5.1 Per quanto attiene al primo motivo del ricorso si deve constatare che il ricorrente si è recato in Libano per depositare la domanda di visto all'Ambasciata, ritornando quindi in Siria. Egli ha affermato all'Ambasciata di avere tentato di registrarsi presso l'UNHCR, ma di non esserci riuscito poiché non ne adempirebbe i criteri (cfr. consid. D). In proposito conviene precisare che la registrazione presso l'UNHCR è il primo passo formale che dà inizio alla procedura denominata "Refugee Status Determination" [RSD], durante la quale il richiedente dispone di un "Asylum Seeker Certificate" (ASC). Questa procedura sfocia in una decisione di prima istanza, che può essere impugnata (cfr., per più dettagli, la sentenza TAF F-5814/2019 del 18 maggio 2020 consid. 5.1). Ora, il ricorrente non ha fornito nessuna prova dei suoi sforzi per farsi riconoscere come rifugiato dall'UNHCR, nonostante il suo obbligo di collaborare (cfr. art. 90 LStrI), dimodoché non è possibile considerare come un fatto accertato la sua non registrazione e/o il suo non riconoscimento come rifugiato da parte dell'UNHCR. Peraltro, è ancora opportuno rilevare che la protezione garantita dall'UNHCR, come agenzia dell'ONU, e l'eventuale protezione fornita dal Libano come Stato sovrano, sono due cose distinte e, in quanto tali, non sono sovrapponibili. In questo senso, l'argomento secondo cui "il Libano non è un paese di asilo" (cfr. consid. H), indipendentemente dalla sua fondatezza, non è pertinente per l'esito della causa. A ciò si deve aggiungere che il ricorrente non fa valere, e a maggior ragione non documenta, che la sua vita e/o la sua integrità fisica sarebbero minacciate da un conflitto armato grave o che egli sarebbe oggetto di una minaccia personale, reale ed imminente, nella regione di Qamishli, più precisamente ad ... (cfr. consid. 4.5), ma si limita a riferirsi, per giustificare la sua richiesta di visto umanitario, al suo stato di salute e alla sua situazione economica, come meglio esposto qui di seguito. 5.2 Per quanto concerne il secondo motivo del ricorso si deve rilevare che la diagnosi riportata nel documento medico ad esso allegato, non permette di ritenere, come evidenzia a giusta ragione la SEM, che la sua gravità renda indispensabile l'intervento delle autorità svizzere. In effetti, senza volerne sminuire l'importanza, si tratta di un'ernia inguinale, la quale consiste, per definizione, nella "protrusione di un tratto dell'intestino o di un altro organo addominale attraverso un'apertura della parete addominale nell'inguine. I soggetti presentano un rigonfiamento non dolente all'inguine o allo scroto [...]. Si procede all'intervento chirurgico se l'ernia riguarda donne, causa sintomi o diventa strangolata o incarcerata" (cfr. https://www.msdmanuals.com/it/casa [Manuals Merck, Sharp & Dohme Corp.], alla rubrica "ernia inguinale"; cfr anche "International Classification of Diseases" [ICD-11], DD51, reperibile sul sito: https://icd.who.int/en). Peraltro, questa affezione è stata operata in Siria (cfr. consid. H), ciò che tende a mostrare che il ricorrente, nonostante le sue affermazioni contrarie, ha accesso alle terapie di cui necessita nel suo paese di residenza. Davanti all'Ambasciata il ricorrente ha inoltre sostenuto di soffrire (aver sofferto) principalmente di un'ipertrofia prostatica ostruttiva (cfr. consid. D), vale a dire "un ingrossamento non canceroso (benigno) della ghiandola prostatica che può rendere difficoltosa la minzione [...]. L'ostruzione del flusso urinario con ritenzione di una certa quantità di urina nella vescica può aumentare la pressione nella vescica e limitare il flusso di urina dai reni, sottoponendoli a uno sforzo maggiore. L'aumento della pressione può alterare la funzionalità renale, ma l'effetto è di solito transitorio se l'ostruzione si risolve precocemente" (cfr. https://www.msdmanuals.com/it/casa, alla rubrica "ipertrofia prostatica benigna"; cfr. anche ICD-11, GH90, reperibile sul sito: https://icd.who.int/en). Come si vede, anche questa diagnosi non configura una situazione di particolare emergenza medica che renda indispensabile l'intervento delle autorità svizzere a favore del ricorrente concedendogli un visto umanitario per recarsi in Svizzera allo scopo di farsi curare. A questa conclusione si giunge pure in relazione alla situazione finanziaria del ricorrente, nella misura in cui non appare, in base alle descrizioni da lui fornite (cfr. consid. D), che essa sia suscettibile di avere, in particolare riguardo alla possibilità di beneficiare delle cure mediche richieste in Siria, come egli enfatizza, un'influenza negativa tale da poter tramutarsi in una situazione d'emergenza.

6. In conclusione, tenuto conto di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

7. Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (artt. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, il ricorrente è stato esentato dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali (cfr. consid. I), dimodoché, nonostante l'esito negativo del ricorso, non gli si addossano spese processuali. In considerazione della sua soccombenza, al ricorrente non sono assegnate spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili.

4. Comunicazione:

- al ricorrente (raccomandata; allegato: copia della risposta della SEM al ricorso, del 2 novembre 2021);

- alla SEM (n. di rif. ...). Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: