Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. L'interessata, cittadina siriana di etnia assiriana e confessione ortodossa, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera l'11 aprile 2016 dopo aver lasciato la Siria il 4 aprile 2016 ed aver ottenuto un visto d'entrata presso l'ambasciata svizzera di Beirut (cfr. atto A7/12) B. B.a Sentita sui motivi d'asilo, A._______ ha narrato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere affetta da una grave forma di talassemia che l'avrebbe costretta a periodici trattamenti ospedalieri. Nel settembre del 2015, lungo il tragitto di uno dei suoi regolari spostamenti verso il nosocomio, l'interessata, unitamente ad altre persone, sarebbe stata sequestrata ad opera di un gruppo fondamentalista e segregata per tre giorni, sino alla sua evasione (cfr. atto A18/13 [in seguito: verbale 2], pag. 4, D8 e pag. 7, D34 e segg.). Pur non essendo stata vittima di violenze durante la prigionia, le illazioni circa possibili violenze sessuali da lei subite durante tale periodo avrebbero condotto il suo fidanzato a rompere l'unione. Oltretutto, in seguito a tale episodio e fino al suo espatrio, l'insorgente si sarebbe astenuta dall'avventurarsi al di fuori della propria abitazione familiare, rifacendosi all'aiuto del padre e curando la sua patologia grazie alle visite domiciliari di un medico (cfr. verbale 2, pag. 9, D54); sennonché, il deterioramento del suo quadro clinico, l'avrebbe spinta a lasciare definitivamente il Paese (cfr. verbale 2, pag. 11, D64). Oltre a ciò, nell'ambito del rilevamento dei dati personali la richiedente ha ricondotto il proprio espatrio alla situazione di guerra nonché alle persecuzioni con le quali i cristiani sarebbero confrontati in Siria. B.b Onde avvalorare la sua versione dei fatti, la richiedente ha versato agli atti della procedura di prima istanza, oltre al proprio passaporto siriano, il rapporto del suo medico curante ed attestante le asserite condizioni di salute (cfr. atto A22/5). C. Con decisione del 6 marzo 2018, notificata l'8 marzo 2018 (cfr. atto A27/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non ha riconosciuto la qualità di rifugiato alla richiedente ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando nel contempo il suo allontanamento. L'autorità di prima istanza ha tuttavia ritenuto inesigibile l'esecuzione di detto provvedimento, da cui la contestuale ammissione provvisoria. D. Il 9 aprile 2018, l'interessata è insorta contro suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), richiedendo preliminarmente la ritrasmissione di copia degli atti dell'autorità inferiore e l'accordo di un congruo termine per introdurre un atto integrativo al gravame. Inoltre, l'insorgente ha concluso alla restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione sul punto della verosimiglianza delle allegazioni determinanti. Infine, ella ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. A sostegno del gravame, A._______ ha prodotto un rapporto medico del 3 aprile 2018, sottoscritto da B._______, psicologa e psicoterapeuta, e dal dr. med. C._______, FMH in psichiatria e psicoterapia. E. Con decisione incidentale del 15 gennaio 2019, il Tribunale ha anzitutto constatato come la domanda di compulsazione degli atti fosse priva di oggetto. Oltretutto, la scrivente autorità ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria ed ha invitato la ricorrente a versare un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali entro il 30 gennaio 2019, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo. F. Il 24 gennaio 2019 la ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. G. Con ordinanza del 5 aprile 2019, questo Tribunale ha trasmesso all'autorità inferiore copia dell'impugnativa e della documentazione probatoria, concedendole la possibilità di esprimersi nel merito entro il 23 aprile 2019. H. Con osservazioni del 17 aprile 2019, la SEM si è riconfermata nelle proprie conclusioni. I. Invitata a prendere posizione in merito alle osservazioni, l'interessata, con replica del 28 giugno 2019, ha ribadito le proprie conclusioni. Il Tribunale, con ordinanza del 2 luglio 2019 ne ha quindi trasmesso una copia all'autorità inferiore, attribuendole la possibilità di esprimersi entro il 17 luglio 2019. J. La SEM ha fatto uso di detta facoltà determinandosi tempestivamente con una duplica in data 8 luglio 2019. K. Da ultimo, l'11 luglio 2019 il Tribunale ha rimesso alla ricorrente copia di quest'ultima comparsa scritta, assegnandole un termine sino al 26 luglio 2019. Con osservazioni del 25 luglio 2019 l'insorgente ha quindi ulteriormente preso posizione nella procedura. L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Preliminarmente, il Tribunale osserva che essendo stata la ricorrente posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e non avendo ella censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo ed il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato.
E. 4 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).
E. 5 5.1 Nella prima parte della sua decisione, la SEM ha dapprima ritenuto inverosimili, poiché divergenti su punti essenziali, le allegazioni dell'interessata circa il sequestro del quale sarebbe stata vittima nel settembre del 2015. In tal senso, ella avrebbe in un primo tempo dichiarato di essere stata fermata da membri dell'IS, salvo poi riferire di non sapere con precisione chi fossero gli uomini armati ma di aver notato un cartello con la scritta "Ahrar El-Sham". Inoltre, avrebbe inizialmente riferito di essere stata interrogata da una donna, correggendo però poi tale esposto affermando di essere stata fermata da due uomini barbuti. A mente dell'autorità inferiore, le contraddizioni porterebbero anche sulla collocazione temporale dell'avvenimento in parola; difatti nell'ambito del rilevamento dei dati personali, A._______ avrebbe ricondotto l'episodio alla fine del 2014, modificando però tale versione dei fatti in sede di audizione sui motivi d'asilo sostenendo che questo si sarebbe svolto nel settembre del 2015. Oltre a ciò, vi sarebbero parimenti importanti divergenze circa le modalità nonché i motivi che avrebbero condotto al suo rapimento; inizialmente ella avrebbe spiegato che sarebbe stata fatta scendere dalla corriera sulla quale circolava in ragione del cognome riportato sul suo documento d'identità e di chiara origine cristiana. L'insorgente avrebbe però in seguito smentito tale esposto, raccontando di non aver mai mostrato la sua carta d'identità oltre ad ammettere che altre persone sarebbero state fermate insieme a lei a prescindere dalla confessione di ognuna. Non da ultimo, anche l'asserzione secondo cui l'emiro sarebbe stato intenzionato a prenderla per concubina, sarebbe discrepante con le dichiarazioni rilasciate in un secondo tempo, ai sensi delle quali la ricorrente avrebbe riferito che egli intendesse piuttosto sposare una delle ragazze trattenute insieme a lei. Oltremodo, la richiedente avrebbe ricondotto il suo espatrio alle persecuzioni legate alla sua confessione cristiana in Siria unicamente durante il rilevamento dei dati personali, facendone invece astrazione nel prosieguo della procedura. Tale aspetto, poste anche le considerazioni che precedono, costituirebbe un ulteriore indizio quanto al fatto che l'insorgente non sarebbe stata presa di mira a motivo della sua fede. Conseguentemente, l'autorità di prima istanza non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessata ed ha respinto la sua domanda d'asilo.
E. 5.2 Nella seconda parte della decisione querelata, la SEM ha ritenuto irrilevante in materia d'asilo l'allegazione secondo cui la ricorrente sarebbe fuggita dalla Siria a causa della guerra. Invero, tali motivazioni sarebbero dettate dalla situazione di insicurezza generale regnante nel Paese di provenienza, piuttosto che da una volontà persecutoria nei suoi confronti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Analogamente, neppure l'asserzione secondo cui il quadro clinico dell'interessata sarebbe aggravato dall'impossibilità di beneficiare delle dovute cure in ragione del conflitto armato, permetterebbe diversa valutazione giacché non farebbe riferimento all'esistenza di un timore fondato di persecuzioni ex art. 3 LAsi.
E. 6 Con il ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente ha contestato tali conclusioni. Quo alle incongruenze scandagliate dalla SEM, l'insorgente osserva anzitutto che l'identità dei suoi sequestratori non sarebbe contraddittoria; da un lato ella non avrebbe potuto avere certezze in proposito, dal momento che la sola esistenza di un cartello "Ahrar El Sham" non basterebbe ad escludere la presenza in loco di militanti appartenenti ad un'organizzazione piuttosto che ad un'altra. Del resto, l'acronimo IS avrebbe un ampio significato e sarebbe ben comprensibile che per la richiedente - cristiana siriana - le diverse componenti del fondamentalismo islamico potessero essere assimilate genericamente sotto il medesimo acronimo, tanto più se considerata la diversa finalità dell'audizione sui motivi d'asilo e quella sulla persona. Allo stesso modo, quanto alla contraddizione circa la persona che l'avrebbe interrogata, il suo esposto non presterebbe il fianco a critiche; ella sarebbe infatti stata fatta scendere dal veicolo sul quale viaggiava da due uomini barbuti, per poi essere confrontata da una militante di sesso femminile. Dipoi, la richiedente ha riconosciuto le divergenze circa la collocazione temporale del rapimento, attribuendo le medesime al trauma pregresso, il quale avrebbe peraltro reso necessario un lungo percorso terapeutico in Svizzera. Vieppiù, le incoerenze in merito alle modalità e le ragioni del sequestro, così come quelle circa le intenzioni dell'emiro, sarebbero riconducibili, a mente di A._______, ad un equivoco linguistico con l'interprete. In questo senso, a suo dire, la traduzione effettuata nell'ambito del rilevamento dei dati personali sarebbe contrassegnata da un tenore riassuntivo, anziché trasportare letteralmente ogni sua parola come invece fatto durante l'audizione ex 29 LAsi, ciò che giustificherebbe i malintesi evidenziati dalla SEM. Da ultimo, la ricorrente confuta anche le osservazioni della SEM circa il fatto di aver menzionato unicamente nell'ambito della prima audizione, la propria confessione cristiana quale motivo d'asilo. L'insorgente avrebbe sempre considerato come un'evidenza la connessione fra i motivi d'asilo addotti e la sua fede, a maggior ragione se tenuto conto dell'ascesa del fondamentalismo islamico in Siria. Ad ogni modo, tali discrepanze sarebbero altresì giustificate dall'evento traumatico vissuto dalla ricorrente, poiché non stupirebbe che la medesima abbia tentato di rimuovere o rifiutare i ricordi legati ad esso, posto in particolare il contesto culturale nel Paese d'origine, aspetto che sarebbe comprovato dal rapporto medico del 3 aprile 2018.
E. 7 Nel suo atto responsivo, l'autorità inferiore si è sostanzialmente riconfermata nella propria posizione. Anzitutto, le conclusioni esposte nel rapporto medico del 3 aprile 2018 tendenti alla concessione dell'asilo a A._______ al fine di non comprometterne il quadro clinico - non sarebbero atte a concludere a diversa valutazione. Il riconoscimento della qualità di rifugiato non avrebbe infatti quale scopo la riparazione dei danni subiti in passato quanto piuttosto la tutela dal timore di persecuzioni future nel Paese di provenienza. Oltretutto, all'interessata sarebbe stata concessa l'ammissione provvisoria, così che mal si comprenderebbe in che modo le sue condizioni di salute potrebbero peggiorare a seguito del mancato riconoscimento dell'asilo. Le contraddizioni di cui sopra, non potrebbero neppure essere giustificate adducendo la traumaticità dell'episodio evocato. In effetti, secondo l'autorità in parola, le difficoltà evocate dal certificato psichiatrico avrebbero dovuto condurre - per quanto indicato nel medesimo - a difficoltà espressive, a dimenticanze ovvero ad una mancanza di dettagli nel narrato. Nel caso in esame, l'interrogata avrebbe invece esposto i fatti in maniera del tutto diversa da come sarebbero in realtà avvenuti, invalidando così le argomentazioni ricorsuali. In aggiunta, indipendentemente dalla verosimiglianza delle allegazioni, quanto raccontato da A._______ non sarebbe rilevante in materia d'asilo poiché non vi sarebbero elementi suscettibili di ritenere che la medesima sia stata presa di mira per i motivi di cui all'art. 3 LAsi. In tal senso, ella non avrebbe del resto invocato un timore fondato di persecuzioni future legate al rapimento.
E. 8 Nelle proprie osservazioni di replica, la ricorrente si è riconfermata nelle proprie argomentazioni ricorsuali, affermando che i motivi esposti ossequierebbero le condizioni ai sensi degli art. 3 e 7 LAsi.
E. 9 Con la propria duplica, la SEM - rinviando ai considerandi di cui alla sindacata decisione ha ribadito l'inverosimiglianza delle allegazioni dell'interessata, nonché l'inesistenza di un timore fondato ex art. 3 LAsi.
E. 10 Con una presa di posizione conclusiva, l'insorgente si è limitata a richiamare quanto esposto in precedenza senza aggiungere null'altro.
E. 11 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
E. 12 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditorie non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Occorre altresì che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve infatti ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 13 Ora, a mente di questo Tribunale, il resoconto fornito dalla ricorrente in merito all'asserita segregazione, presta effettivamente il fianco a diverse critiche circa la verosimiglianza dello stesso. In proposito, a titolo esemplificativo e come rettamente osservato dall'autorità inferiore, la richiedente ha inizialmente asserito che il fermo fosse da ricondurre alla sua fede cristiana, deducibile dal nome presente sulla carta d'identità, oltreché all'intenzione dell'emiro di farne la sua concubina (cfr. verbale 1, pag. 6, punto 7.02). Nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo ella ha però sostanzialmente corretto tale versione dei fatti, negando di aver mai mostrato il suo documento d'identità e spiegando che insieme a lei sarebbero state fatte scendere dall'autobus altre quattro donne - senza distinzione alcuna circa la loro religione - ed un uomo, unico individuo a cui sarebbe stata rimproverata la propria confessione cristiana (cfr. verbale 2, pag. 8, D44 e D45). Nell'ambito della stessa audizione, ella ha perdipiù ammesso che l'emiro non intendesse prendere lei quale concubina, bensì una delle donne fermate insieme a lei (cfr. verbale 2, pag. 9, D47). Orbene, pur tenuto conto delle giustificazioni articolate dalla ricorrente, il Tribunale non può esimersi dal condividere le riserve dell'autorità inferiore; non appare infatti plausibile che simili discrepanze fra i racconti possano discendere da un equivoco linguistico con l'interprete, tanto più se considerato che alla fine di ogni audizione, ha approvato - previa rilettura - il verbale. Al riguardo, neppure il certificato medico del 3 aprile 2018 permette diversa valutazione, giacché - come giustamente evidenziato dalla SEM - l'esposto della richiedente è caratterizzato da versioni diametralmente opposte piuttosto che da passaggi frammentari ed inconsistenti associabili ad una rimozione o ad un rifiuto del ricordo dell'episodio. In conclusione, già solo alla luce delle contraddizioni di cui sopra, A._______ non è riuscita a rendere verosimile di essere stata vittima delle asserite persecuzioni, ed in particolare di esserlo stata in ragione della sua religione.
E. 14 14.1 Proseguendo nell'analisi il Tribunale rileva che il fondato timore di essere perseguitato presuppone inoltre l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea, 1990, pag. 129 e, a titolo esemplificativo sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1).
E. 14.2 Ebbene, per sovrabbondanza, il sequestro raccontato anche ritenuto così come esposto dalla richiedente non soddisfa le esigenze di concretezza del timore fondato ai sensi delle fonti sopraesposte. Difatti, l'espatrio della ricorrente parrebbe piuttosto motivato dalle sue condizioni di salute e dalla difficoltà e/o impossibilità di ottenere le dovute cure in Patria a causa della situazione di guerra ed insicurezza ivi vigente (cfr. verbale 1, pag. 6, punto 7.01 e verbale 2, pag. 11, D64), che non dal supposto rapimento.
E. 14.3 Visto quanto precede, ritenuta l'interruzione del nesso di causalità materiale tra l'asserito rapimento ed il bisogno di protezione, tale motivo non risulta rilevante ai fini della concessione dell'asilo a titolo originario.
E. 15 La situazione non muta neppure avendo riguardo delle allegazioni con le quali l'interessata vuole far intendere di temere persecuzioni future in ragione della sua estrazione religiosa (cfr. verbale 1, pag. 6, punto 7.01 e memoriale ricorsuale, pag. 5).
E. 15.1 Una persona può effettivamente fondare a titolo eccezionale la sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personalmente contro di lei. Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente nel suo Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9). È tuttavia opportuno sottolineare che per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive tant'è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato, essendo altresì necessario l'adempimento delle usuali condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato quanto alla loro realizzazione. Solo ove le misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità e nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte di tale comunità potranno avvalersi con successo dell'esistenza di un fondato timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 consid. 6a).
E. 15.2 In specie, va rilevato che la giurisprudenza dello scrivente Tribunale, per il tramite di un approccio regionale, ha già escluso l'esistenza di una persecuzione collettiva delle persone appartenenti alla comunità cristiana in Siria (cfr. in particolare le sentenze del Tribunale D-5884/2015 del 13 aprile 2017 e D-7024/2014 del 6 dicembre 2016, pubblicate come sentenze di riferimento). Pertanto, detta circostanza non risulta ad essa sola pertinente in materia d'asilo, a maggior ragione se ponendo la mente al fatto che l'interessata proviene da Jaramana (cfr. verbale 2, pag. 3, D4), nel governatorato del Rif di Damasco, area sotto il controllo delle forze governative (cfr. EASO, Country of Origin Information Report «Syria: Security situation», novembre 2019, pt. 2.1, pag. 15).
E. 15.3 D'altro canto, le problematiche addotte dalla ricorrente, al di là di generiche e vaghe asserzioni, parrebbero piuttosto discendere dal conflitto in essere e pertanto non riconducibili ad una persecuzione intensa e mirata contro di lei.
E. 16 Infine, la situazione di insicurezza ingenerata dalla guerra in Siria, segnatamente l'impossibilità di ottenere i trattamenti medici necessari alla cura della talassemia, non permette di riconoscere alla medesima la qualità di rifugiato. Difatti, i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti ai sensi dell'asilo, nella misura in cui non sono dettati dalla volontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi. Da ultimo, non essendo ascrivibile ad una delle motivazioni di tale norma di diritto, nemmeno lo stato psicologico della ricorrente - evocato nel rapporto medico del 3 aprile 2018 - può giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato.
E. 17 Di conseguenza, in virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 18 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 24 gennaio 2019.
E. 19 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 24 gennaio 2019.
- Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2051/2018 Sentenza del 23 giugno 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Simon Thurnheer, Walter Lang, cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nata il 15 giugno 1993, Siria, patrocinata dall'avv. Rosario Mastrosimone, SOS Ticino, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);decisione della SEM del 6 marzo 2018 / N (...). Fatti: A. L'interessata, cittadina siriana di etnia assiriana e confessione ortodossa, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera l'11 aprile 2016 dopo aver lasciato la Siria il 4 aprile 2016 ed aver ottenuto un visto d'entrata presso l'ambasciata svizzera di Beirut (cfr. atto A7/12) B. B.a Sentita sui motivi d'asilo, A._______ ha narrato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere affetta da una grave forma di talassemia che l'avrebbe costretta a periodici trattamenti ospedalieri. Nel settembre del 2015, lungo il tragitto di uno dei suoi regolari spostamenti verso il nosocomio, l'interessata, unitamente ad altre persone, sarebbe stata sequestrata ad opera di un gruppo fondamentalista e segregata per tre giorni, sino alla sua evasione (cfr. atto A18/13 [in seguito: verbale 2], pag. 4, D8 e pag. 7, D34 e segg.). Pur non essendo stata vittima di violenze durante la prigionia, le illazioni circa possibili violenze sessuali da lei subite durante tale periodo avrebbero condotto il suo fidanzato a rompere l'unione. Oltretutto, in seguito a tale episodio e fino al suo espatrio, l'insorgente si sarebbe astenuta dall'avventurarsi al di fuori della propria abitazione familiare, rifacendosi all'aiuto del padre e curando la sua patologia grazie alle visite domiciliari di un medico (cfr. verbale 2, pag. 9, D54); sennonché, il deterioramento del suo quadro clinico, l'avrebbe spinta a lasciare definitivamente il Paese (cfr. verbale 2, pag. 11, D64). Oltre a ciò, nell'ambito del rilevamento dei dati personali la richiedente ha ricondotto il proprio espatrio alla situazione di guerra nonché alle persecuzioni con le quali i cristiani sarebbero confrontati in Siria. B.b Onde avvalorare la sua versione dei fatti, la richiedente ha versato agli atti della procedura di prima istanza, oltre al proprio passaporto siriano, il rapporto del suo medico curante ed attestante le asserite condizioni di salute (cfr. atto A22/5). C. Con decisione del 6 marzo 2018, notificata l'8 marzo 2018 (cfr. atto A27/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non ha riconosciuto la qualità di rifugiato alla richiedente ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando nel contempo il suo allontanamento. L'autorità di prima istanza ha tuttavia ritenuto inesigibile l'esecuzione di detto provvedimento, da cui la contestuale ammissione provvisoria. D. Il 9 aprile 2018, l'interessata è insorta contro suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), richiedendo preliminarmente la ritrasmissione di copia degli atti dell'autorità inferiore e l'accordo di un congruo termine per introdurre un atto integrativo al gravame. Inoltre, l'insorgente ha concluso alla restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione sul punto della verosimiglianza delle allegazioni determinanti. Infine, ella ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. A sostegno del gravame, A._______ ha prodotto un rapporto medico del 3 aprile 2018, sottoscritto da B._______, psicologa e psicoterapeuta, e dal dr. med. C._______, FMH in psichiatria e psicoterapia. E. Con decisione incidentale del 15 gennaio 2019, il Tribunale ha anzitutto constatato come la domanda di compulsazione degli atti fosse priva di oggetto. Oltretutto, la scrivente autorità ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria ed ha invitato la ricorrente a versare un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali entro il 30 gennaio 2019, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo. F. Il 24 gennaio 2019 la ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. G. Con ordinanza del 5 aprile 2019, questo Tribunale ha trasmesso all'autorità inferiore copia dell'impugnativa e della documentazione probatoria, concedendole la possibilità di esprimersi nel merito entro il 23 aprile 2019. H. Con osservazioni del 17 aprile 2019, la SEM si è riconfermata nelle proprie conclusioni. I. Invitata a prendere posizione in merito alle osservazioni, l'interessata, con replica del 28 giugno 2019, ha ribadito le proprie conclusioni. Il Tribunale, con ordinanza del 2 luglio 2019 ne ha quindi trasmesso una copia all'autorità inferiore, attribuendole la possibilità di esprimersi entro il 17 luglio 2019. J. La SEM ha fatto uso di detta facoltà determinandosi tempestivamente con una duplica in data 8 luglio 2019. K. Da ultimo, l'11 luglio 2019 il Tribunale ha rimesso alla ricorrente copia di quest'ultima comparsa scritta, assegnandole un termine sino al 26 luglio 2019. Con osservazioni del 25 luglio 2019 l'insorgente ha quindi ulteriormente preso posizione nella procedura. L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Preliminarmente, il Tribunale osserva che essendo stata la ricorrente posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e non avendo ella censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo ed il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato.
4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).
5. 5.1 Nella prima parte della sua decisione, la SEM ha dapprima ritenuto inverosimili, poiché divergenti su punti essenziali, le allegazioni dell'interessata circa il sequestro del quale sarebbe stata vittima nel settembre del 2015. In tal senso, ella avrebbe in un primo tempo dichiarato di essere stata fermata da membri dell'IS, salvo poi riferire di non sapere con precisione chi fossero gli uomini armati ma di aver notato un cartello con la scritta "Ahrar El-Sham". Inoltre, avrebbe inizialmente riferito di essere stata interrogata da una donna, correggendo però poi tale esposto affermando di essere stata fermata da due uomini barbuti. A mente dell'autorità inferiore, le contraddizioni porterebbero anche sulla collocazione temporale dell'avvenimento in parola; difatti nell'ambito del rilevamento dei dati personali, A._______ avrebbe ricondotto l'episodio alla fine del 2014, modificando però tale versione dei fatti in sede di audizione sui motivi d'asilo sostenendo che questo si sarebbe svolto nel settembre del 2015. Oltre a ciò, vi sarebbero parimenti importanti divergenze circa le modalità nonché i motivi che avrebbero condotto al suo rapimento; inizialmente ella avrebbe spiegato che sarebbe stata fatta scendere dalla corriera sulla quale circolava in ragione del cognome riportato sul suo documento d'identità e di chiara origine cristiana. L'insorgente avrebbe però in seguito smentito tale esposto, raccontando di non aver mai mostrato la sua carta d'identità oltre ad ammettere che altre persone sarebbero state fermate insieme a lei a prescindere dalla confessione di ognuna. Non da ultimo, anche l'asserzione secondo cui l'emiro sarebbe stato intenzionato a prenderla per concubina, sarebbe discrepante con le dichiarazioni rilasciate in un secondo tempo, ai sensi delle quali la ricorrente avrebbe riferito che egli intendesse piuttosto sposare una delle ragazze trattenute insieme a lei. Oltremodo, la richiedente avrebbe ricondotto il suo espatrio alle persecuzioni legate alla sua confessione cristiana in Siria unicamente durante il rilevamento dei dati personali, facendone invece astrazione nel prosieguo della procedura. Tale aspetto, poste anche le considerazioni che precedono, costituirebbe un ulteriore indizio quanto al fatto che l'insorgente non sarebbe stata presa di mira a motivo della sua fede. Conseguentemente, l'autorità di prima istanza non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessata ed ha respinto la sua domanda d'asilo. 5.2 Nella seconda parte della decisione querelata, la SEM ha ritenuto irrilevante in materia d'asilo l'allegazione secondo cui la ricorrente sarebbe fuggita dalla Siria a causa della guerra. Invero, tali motivazioni sarebbero dettate dalla situazione di insicurezza generale regnante nel Paese di provenienza, piuttosto che da una volontà persecutoria nei suoi confronti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Analogamente, neppure l'asserzione secondo cui il quadro clinico dell'interessata sarebbe aggravato dall'impossibilità di beneficiare delle dovute cure in ragione del conflitto armato, permetterebbe diversa valutazione giacché non farebbe riferimento all'esistenza di un timore fondato di persecuzioni ex art. 3 LAsi.
6. Con il ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente ha contestato tali conclusioni. Quo alle incongruenze scandagliate dalla SEM, l'insorgente osserva anzitutto che l'identità dei suoi sequestratori non sarebbe contraddittoria; da un lato ella non avrebbe potuto avere certezze in proposito, dal momento che la sola esistenza di un cartello "Ahrar El Sham" non basterebbe ad escludere la presenza in loco di militanti appartenenti ad un'organizzazione piuttosto che ad un'altra. Del resto, l'acronimo IS avrebbe un ampio significato e sarebbe ben comprensibile che per la richiedente - cristiana siriana - le diverse componenti del fondamentalismo islamico potessero essere assimilate genericamente sotto il medesimo acronimo, tanto più se considerata la diversa finalità dell'audizione sui motivi d'asilo e quella sulla persona. Allo stesso modo, quanto alla contraddizione circa la persona che l'avrebbe interrogata, il suo esposto non presterebbe il fianco a critiche; ella sarebbe infatti stata fatta scendere dal veicolo sul quale viaggiava da due uomini barbuti, per poi essere confrontata da una militante di sesso femminile. Dipoi, la richiedente ha riconosciuto le divergenze circa la collocazione temporale del rapimento, attribuendo le medesime al trauma pregresso, il quale avrebbe peraltro reso necessario un lungo percorso terapeutico in Svizzera. Vieppiù, le incoerenze in merito alle modalità e le ragioni del sequestro, così come quelle circa le intenzioni dell'emiro, sarebbero riconducibili, a mente di A._______, ad un equivoco linguistico con l'interprete. In questo senso, a suo dire, la traduzione effettuata nell'ambito del rilevamento dei dati personali sarebbe contrassegnata da un tenore riassuntivo, anziché trasportare letteralmente ogni sua parola come invece fatto durante l'audizione ex 29 LAsi, ciò che giustificherebbe i malintesi evidenziati dalla SEM. Da ultimo, la ricorrente confuta anche le osservazioni della SEM circa il fatto di aver menzionato unicamente nell'ambito della prima audizione, la propria confessione cristiana quale motivo d'asilo. L'insorgente avrebbe sempre considerato come un'evidenza la connessione fra i motivi d'asilo addotti e la sua fede, a maggior ragione se tenuto conto dell'ascesa del fondamentalismo islamico in Siria. Ad ogni modo, tali discrepanze sarebbero altresì giustificate dall'evento traumatico vissuto dalla ricorrente, poiché non stupirebbe che la medesima abbia tentato di rimuovere o rifiutare i ricordi legati ad esso, posto in particolare il contesto culturale nel Paese d'origine, aspetto che sarebbe comprovato dal rapporto medico del 3 aprile 2018.
7. Nel suo atto responsivo, l'autorità inferiore si è sostanzialmente riconfermata nella propria posizione. Anzitutto, le conclusioni esposte nel rapporto medico del 3 aprile 2018 tendenti alla concessione dell'asilo a A._______ al fine di non comprometterne il quadro clinico - non sarebbero atte a concludere a diversa valutazione. Il riconoscimento della qualità di rifugiato non avrebbe infatti quale scopo la riparazione dei danni subiti in passato quanto piuttosto la tutela dal timore di persecuzioni future nel Paese di provenienza. Oltretutto, all'interessata sarebbe stata concessa l'ammissione provvisoria, così che mal si comprenderebbe in che modo le sue condizioni di salute potrebbero peggiorare a seguito del mancato riconoscimento dell'asilo. Le contraddizioni di cui sopra, non potrebbero neppure essere giustificate adducendo la traumaticità dell'episodio evocato. In effetti, secondo l'autorità in parola, le difficoltà evocate dal certificato psichiatrico avrebbero dovuto condurre - per quanto indicato nel medesimo - a difficoltà espressive, a dimenticanze ovvero ad una mancanza di dettagli nel narrato. Nel caso in esame, l'interrogata avrebbe invece esposto i fatti in maniera del tutto diversa da come sarebbero in realtà avvenuti, invalidando così le argomentazioni ricorsuali. In aggiunta, indipendentemente dalla verosimiglianza delle allegazioni, quanto raccontato da A._______ non sarebbe rilevante in materia d'asilo poiché non vi sarebbero elementi suscettibili di ritenere che la medesima sia stata presa di mira per i motivi di cui all'art. 3 LAsi. In tal senso, ella non avrebbe del resto invocato un timore fondato di persecuzioni future legate al rapimento.
8. Nelle proprie osservazioni di replica, la ricorrente si è riconfermata nelle proprie argomentazioni ricorsuali, affermando che i motivi esposti ossequierebbero le condizioni ai sensi degli art. 3 e 7 LAsi.
9. Con la propria duplica, la SEM - rinviando ai considerandi di cui alla sindacata decisione ha ribadito l'inverosimiglianza delle allegazioni dell'interessata, nonché l'inesistenza di un timore fondato ex art. 3 LAsi.
10. Con una presa di posizione conclusiva, l'insorgente si è limitata a richiamare quanto esposto in precedenza senza aggiungere null'altro.
11. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
12. A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditorie non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Occorre altresì che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve infatti ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
13. Ora, a mente di questo Tribunale, il resoconto fornito dalla ricorrente in merito all'asserita segregazione, presta effettivamente il fianco a diverse critiche circa la verosimiglianza dello stesso. In proposito, a titolo esemplificativo e come rettamente osservato dall'autorità inferiore, la richiedente ha inizialmente asserito che il fermo fosse da ricondurre alla sua fede cristiana, deducibile dal nome presente sulla carta d'identità, oltreché all'intenzione dell'emiro di farne la sua concubina (cfr. verbale 1, pag. 6, punto 7.02). Nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo ella ha però sostanzialmente corretto tale versione dei fatti, negando di aver mai mostrato il suo documento d'identità e spiegando che insieme a lei sarebbero state fatte scendere dall'autobus altre quattro donne - senza distinzione alcuna circa la loro religione - ed un uomo, unico individuo a cui sarebbe stata rimproverata la propria confessione cristiana (cfr. verbale 2, pag. 8, D44 e D45). Nell'ambito della stessa audizione, ella ha perdipiù ammesso che l'emiro non intendesse prendere lei quale concubina, bensì una delle donne fermate insieme a lei (cfr. verbale 2, pag. 9, D47). Orbene, pur tenuto conto delle giustificazioni articolate dalla ricorrente, il Tribunale non può esimersi dal condividere le riserve dell'autorità inferiore; non appare infatti plausibile che simili discrepanze fra i racconti possano discendere da un equivoco linguistico con l'interprete, tanto più se considerato che alla fine di ogni audizione, ha approvato - previa rilettura - il verbale. Al riguardo, neppure il certificato medico del 3 aprile 2018 permette diversa valutazione, giacché - come giustamente evidenziato dalla SEM - l'esposto della richiedente è caratterizzato da versioni diametralmente opposte piuttosto che da passaggi frammentari ed inconsistenti associabili ad una rimozione o ad un rifiuto del ricordo dell'episodio. In conclusione, già solo alla luce delle contraddizioni di cui sopra, A._______ non è riuscita a rendere verosimile di essere stata vittima delle asserite persecuzioni, ed in particolare di esserlo stata in ragione della sua religione.
14. 14.1 Proseguendo nell'analisi il Tribunale rileva che il fondato timore di essere perseguitato presuppone inoltre l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea, 1990, pag. 129 e, a titolo esemplificativo sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1). 14.2 Ebbene, per sovrabbondanza, il sequestro raccontato anche ritenuto così come esposto dalla richiedente non soddisfa le esigenze di concretezza del timore fondato ai sensi delle fonti sopraesposte. Difatti, l'espatrio della ricorrente parrebbe piuttosto motivato dalle sue condizioni di salute e dalla difficoltà e/o impossibilità di ottenere le dovute cure in Patria a causa della situazione di guerra ed insicurezza ivi vigente (cfr. verbale 1, pag. 6, punto 7.01 e verbale 2, pag. 11, D64), che non dal supposto rapimento. 14.3 Visto quanto precede, ritenuta l'interruzione del nesso di causalità materiale tra l'asserito rapimento ed il bisogno di protezione, tale motivo non risulta rilevante ai fini della concessione dell'asilo a titolo originario.
15. La situazione non muta neppure avendo riguardo delle allegazioni con le quali l'interessata vuole far intendere di temere persecuzioni future in ragione della sua estrazione religiosa (cfr. verbale 1, pag. 6, punto 7.01 e memoriale ricorsuale, pag. 5). 15.1 Una persona può effettivamente fondare a titolo eccezionale la sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personalmente contro di lei. Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente nel suo Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9). È tuttavia opportuno sottolineare che per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive tant'è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato, essendo altresì necessario l'adempimento delle usuali condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato quanto alla loro realizzazione. Solo ove le misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità e nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte di tale comunità potranno avvalersi con successo dell'esistenza di un fondato timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 consid. 6a). 15.2 In specie, va rilevato che la giurisprudenza dello scrivente Tribunale, per il tramite di un approccio regionale, ha già escluso l'esistenza di una persecuzione collettiva delle persone appartenenti alla comunità cristiana in Siria (cfr. in particolare le sentenze del Tribunale D-5884/2015 del 13 aprile 2017 e D-7024/2014 del 6 dicembre 2016, pubblicate come sentenze di riferimento). Pertanto, detta circostanza non risulta ad essa sola pertinente in materia d'asilo, a maggior ragione se ponendo la mente al fatto che l'interessata proviene da Jaramana (cfr. verbale 2, pag. 3, D4), nel governatorato del Rif di Damasco, area sotto il controllo delle forze governative (cfr. EASO, Country of Origin Information Report «Syria: Security situation», novembre 2019, pt. 2.1, pag. 15). 15.3 D'altro canto, le problematiche addotte dalla ricorrente, al di là di generiche e vaghe asserzioni, parrebbero piuttosto discendere dal conflitto in essere e pertanto non riconducibili ad una persecuzione intensa e mirata contro di lei.
16. Infine, la situazione di insicurezza ingenerata dalla guerra in Siria, segnatamente l'impossibilità di ottenere i trattamenti medici necessari alla cura della talassemia, non permette di riconoscere alla medesima la qualità di rifugiato. Difatti, i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti ai sensi dell'asilo, nella misura in cui non sono dettati dalla volontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi. Da ultimo, non essendo ascrivibile ad una delle motivazioni di tale norma di diritto, nemmeno lo stato psicologico della ricorrente - evocato nel rapporto medico del 3 aprile 2018 - può giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato.
17. Di conseguenza, in virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
18. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 24 gennaio 2019.
19. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 24 gennaio 2019.
3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: