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F-6012/2017

F-6012/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-25 · Italiano CH

Visto con validità territoriale limitata (VTL)

Sachverhalt

A. Con lettera datata 21 febbraio 2017 (data del plico raccomandato: 15 mar-zo 2017) la X._______, per il tramite del proprio presidente, ha preso contatto con la Segretaria di Stato della migrazione (SEM) chiedendo sostegno in favore della famiglia A._______, composta dal padre A._______, nato il (...) (cittadino siriano), dalla moglie B._______, nata il (...) (cittadina libanese), nonché dai figli C._______ e D._______, nati rispettivamente il (...) ed il (...) (entrambi cittadini siriani). B. Il 4 maggio 2017 la SEM ha risposto alla sollecitazione della X._______, esponendo la procedura applicabile per la richiesta di un visto umanitario in favore degli interessati. C. In data 2 luglio 2017 A._______, unitamente al figlio C._______ (oggetto di un procedimento separato), ha sollecitato il rilascio di un visto umanitario presso la rappresentanza elvetica a Beirut (Libano) - la cui competenza consolare si estende anche al territorio siriano - per recarsi in Svizzera, presso la moglie e la figlia che già si trovano in questo paese, e meglio a E._______. Alla richiesta è stata allegata anche una serie di documenti comprendente le motivazioni della stessa, nonché una lettera di D._______ ed alcuni certificati medici illustranti il precario stato di salute di quest'ultima. D. Con decisione notificata il 26 luglio 2017 l'Ambasciata di Svizzera a Beirut ha rifiutato il rilascio del visto richiesto da A._______ mediante il modulo standard Schengen, indicando che il motivo e le condizioni del soggiorno desiderato in Svizzera non sono stati giustificati, nonché che non ha potuto essere appurata la volontà di lasciare il territorio elvetico entro la scadenza dell'eventuale visto. E. In data 24 agosto 2017 (data del plico raccomandato: 25 agosto 2017), l'interessato, agendo unitamente al figlio per il tramite della moglie B._______, ha inoltrato alla SEM un unico atto di opposizione alla citata decisione di rifiutare il visto emanata dalla rappresentanza elvetica a Beirut. Nella sua impugnativa A._______ ha precisato che mentre la moglie e la figlia avevano potuto recarsi in Svizzera sulla scorta di un visto umanitario, egli ed il primogenito sono stati costretti a rimanere a F._______ in quanto al momento della prima richiesta di rilascio di un visto non erano disponibili i documenti di C._______ per potere raggiungere l'Ambasciata di Svizzera situata in Libano. L'opponente ha altresì evidenziato che le argomentazioni contenute nella decisione querelata non risultavano pertinenti, in quanto la richiesta di visto si fondava esclusivamente su motivi umanitari. Questi ultimi sarebbero dati dall'eccezionale situazione della famiglia A._______ nella regione di F._______, dove vige un clima di violenza; gli interessati sarebbero infatti stati oggetto di aggressioni e di furti nella loro abitazione. La SEM non si sarebbe confrontata con le tesi esposte nella richiesta di visto, né avrebbe analizzato la questione relativa allo stato di salute della figlia, il quale richiederebbe la presenza di tutta la famiglia accanto a D._______. F. Il 29 agosto 2017 la SEM ha invitato A._______ a versare un anticipo spese relativo al procedimento di opposizione. Il ricorrente ha tempestivamente ottemperato a tale ingiunzione. G. In data 21 settembre 2017 la SEM ha respinto la citata opposizione. L'autorità inferiore ha considerato che A._______ non adempie alle condizioni per il rilascio di un visto uniforme per lo spazio Schengen; essa ha altresì ritenuto che la partenza dallo spazio Schengen del richiedente al termine della validità del visto non sarebbe garantita tenuto conto della situazione di violenza generalizzata in cui versa la Siria. L'autorità federale ha altresì confermato la decisione della rappresentanza svizzera a Beirut di rifiutare il rilascio di un visto con territorialità limitata (VTL) per motivi umanitari, ritenendo che, malgrado la difficile situazione del paese di origine del richiedente e le condizioni di salute di sua figlia, egli non si trova in una situazione di rigore caratterizzata da un pericolo diretto, serio e concreto per la sua integrità fisica. H. A._______, sempre agendo rappresentato dalla moglie, unitamente al figlio C._______, è insorto avverso la decisione della SEM del 21 settembre 2017 mediante ricorso del 20 ottobre 2017 (data del plico raccomandato: 23 ottobre 2017) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulandone l'annullamento ed il conseguente rilascio di un'autorizzazione d'entrata in Svizzera, nonché la congiunzione di questo procedimento con quello riguardante C._______. Egli ha in subordine chiesto la restituzione degli atti alla SEM per una nuova valutazione delle domande di visto. Il ricorrente ha nuovamente precisato di non avere richiesto il rilascio di un visto Schengen di tipo C, ma di avere esclusivamente postulato la concessione di un visto con territorialità limitata per motivi umanitari. Egli ha altresì ribadito i motivi che a suo dire dovrebbero indurre la SEM a concedere il rilascio di un visto umanitario, ovvero in primo luogo il clima di violenza che regna nella regione di F._______, il quale per la famiglia A._______ ha comportato ripetuti furti ed aggressioni; in secondo luogo A._______ si è richiamato alle condizioni di salute della figlia, la quale anche a detta dei medici curanti necessiterebbe della presenza in Svizzera del padre e del fratello. L'insorgente ha infine postulato l'esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie e del relativo anticipo. I. In data 23 ottobre 2017 la figlia del ricorrente ha inoltrato uno scritto - corredato da alcuni documenti - al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) nel quale ha esposto la sua situazione medica e la necessità di potere contare sulla presenza del padre e del fratello. In aggiunta a queste considerazioni D._______ ha inoltre informato il DFGP del fatto che C._______ è stato recentemente sottoposto all'obbligo di leva nelle file dell'esercito siriano, ciò che l'ha indotto a nascondersi per evitare di essere inviato al fronte. La figlia dell'interessato ha nondimeno precisato che il luogo in cui si trova attualmente il fratello non ne garantisce l'incolumità e che egli necessita di cure medico-psicologiche. J. La SEM, alla quale il DFGP aveva trasmesso la missiva di cui sopra, in data 27 ottobre 2017 ha informato D._______ che con l'inoltro del ricorso la competenza per trattare i casi del padre e del fratello è passata allo scrivente Tribunale, pertanto ha trasmesso a quest'ultimo lo scritto in questione. K. Con decisione incidentale dell'8 novembre 2017 il Tribunale ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nel ricorso inoltrato il 23 ottobre 2017, ha fissato al ricorrente un termine per versare un anticipo a copertura delle spese processuali e si è riservato di decidere in merito alla congiunzione delle procedure riguardanti A._______ e C._______ in prosieguo di causa. L. Il ricorrente ha tempestivamente adempiuto a versare l'anticipo spese richiesto. M. Chiamata ad esprimersi in merito al ricorso interposto da A._______, in data 12 dicembre 2017 la SEM si è riconfermata nella decisione querelata,

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

E. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).

E. 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

E. 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA), ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 3 Preliminarmente va rilevato che sebbene la decisione avversata in questa sede e quella riguardante il figlio del ricorrente concernono fatti di simile natura e pongono altrettanto analoghi termini di diritto, il Tribunale non ritiene in casu di dovere congiungere le cause e pronunciare un'unica sentenza (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. marg. 3.17-3.17a, pag. 144-145).

E. 4 La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né quello al rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri Stati, non è di principio tenuta ad autorizzare l'entrata di stranieri sul suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Confederazione Elvetica autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 e relativi riferimenti). Tuttavia la normativa di Schengen, ripresa dalla Svizzera con la conclusione degli accordi d'associazione a Schengen, limita le prerogative degli Stati firmatari in quanto, da un lato, la regolamentazione prevede delle condizioni uniformi per l'entrata nello spazio Schengen e per il rilascio dei relativi visti e, dall'altro, obbliga gli Stati firmatari a rifiutare l'entrata ed il rilascio di un visto qualora le condizioni previste non siano adempiute. Inoltre, se l'autorità competente per statuire sulla domanda di visto conclude all'adempimento da parte del richiedente delle condizioni per l'ottenimento e che non esiste alcun motivo di rifiuto, il visto deve in principio essere concesso. Nell'effettuare questo esame l'autorità dispone di un ampio margine di apprezzamento. Di conseguenza, come il Tribunale ha già rilevato a più riprese nella sua giurisprudenza, la normativa di Schengen non conferisce né un diritto all'entrata nello spazio Schengen né un diritto al rilascio di un visto (cfr. ibidem). Inoltre, malgrado i Tribunali svizzeri e le autorità siano autonomi nell'applicazione e nell'interpretazione dell'acquis di Schengen, in quanto non esiste un obbligo giuridico di tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale, contribuisce all'applicazione ed all'interpretazione uniforme del diritto Schengen. Di conseguenza, prende in considerazione la giurisprudenza della CGUE, evitando di scostarsene senza motivi oggettivi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.2 e relativi riferimenti).

E. 5.1 Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull'entrata e sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli accordi di associazione alla normativa di Schengen, elencati nell'allegato 1 numero 1 alla LStr (RS 142.20), non contemplino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 e 5 LStr).

E. 5.2 Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata ed il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), nel suo tenore del 5 aprile 2017, in vigore dal 1° maggio 2017, rinvia all'art. 6 del regolamento (UE) 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, GU L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52), modificato dal regolamento (UE) 2017/458 (GU L 74 del 18 marzo 2017, pag. 1). Le condizioni d'entrata così previste corrispondono, sostanzialmente, a quelle elencate all'art. 5 LStr.

E. 5.3 I richiedenti devono essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un visto valido (art. 6 par. 1 lett. a e b codice frontiere Schengen), nonché giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno e disporre di mezzi finanziari sufficienti (art. 6 par. 1 lett. c codice frontiere Schengen, nonché art. 14 par. 1 lett. a-c del regolamento [CE] N. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti [codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009, pagg. 1-58]). Inoltre, non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (art. 6 cpv. 1 lett. d ed e codice frontiere Schengen). Infine, sarà valutata in modo particolare la volontà dei richiedenti di lasciare gli Stati membri, prima della scadenza del visto richiesto (art. 21 par. 1 codice dei visti; art. 5 cpv. 2 LStr).

E. 5.4 Se le condizioni di rilascio di un visto uniforme per lo spazio Schengen non sono adempiute uno Stato membro può, a titolo eccezionale, rilasciare un visto con validità territoriale limitata per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 2 cpv. 4 e art. 12 cpv. 4 OEV, art. 25 par. 1 lett. a codice dei visti ed art. 6 par. 5 lett. c codice frontiere Schengen).

E. 5.5 Con la modifica urgente della LAsi (RS 142.31) del 28 settembre 2012, il legislatore ha deciso di sopprimere la possibilità di depositare domande di asilo presso le ambasciate svizzere all'estero (cfr. art. 20 vLAsi, RU 1999 2262). L'abrogazione di tale disposizione, avvenuta il 29 settembre 2012, ha reso necessaria la possibilità di accordare la protezione della Svizzera alle persone direttamente e gravemente minacciate che si trovano all'estero. Per questo motivo è stato modificato l'art. 2 cpv. 4 OEV, che concretizza l'art. 25 par. 1 lett. a codice dei visti e l'art. 6 par. 5 lett. c codice frontiere Schengen, grazie al quale il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e la SEM possono, in determinati casi, accordare un visto d'entrata in Svizzera per motivi umanitari, derogando alle condizioni generali previste dalla normativa di Schengen concernenti il rilascio dei visti. La persona che entra in Svizzera in virtù di un visto umanitario deve depositare una domanda di asilo in Svizzera. Se ciò non avviene, essa dovrà lasciare il territorio della Confederazione dopo un soggiorno di tre mesi.

E. 5.6 Un visto umanitario può essere rilasciato se, nel caso concreto, si può ritenere che la vita o l'integrità fisica di una persona sono direttamente, seriamente e concretamente minacciate nel suo paese d'origine o di provenienza. La persona interessata deve trovarsi in una situazione di particolare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità, da qui la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere il caso per esempio in situazioni di conflitto armato estremamente gravi, situazioni di guerra particolarmente cruente o per sfuggire ad una minaccia personale reale ed imminente. La domanda di visto va esaminata con cura tenendo conto della minaccia attuale, della situazione personale e della situazione prevalente nello Stato d'origine o di provenienza. È imperativo esaminare attentamente le specificità della domanda di visto. Se l'interessato si trova già in uno Stato terzo, di norma si può considerare che non è più minacciato (cfr. DTAF 2015/5 consid. 4.1.3).

E. 5.7 Le condizioni d'entrata nel quadro della procedura di rilascio del visto sono pertanto più restrittive di quelle vigenti nel quadro delle domande di asilo dall'estero (cfr. messaggio del Consiglio federale concernente la modifica della legge sull'asilo del 26 maggio 2010, FF 2010 3889, pagg. 3923-3924; istruzione della SEM n. 322.126 del 25 febbraio 2014 relativa alle domande di visto per motivi umanitari [di seguito: istruzione visto umanitario]).

E. 5.8 Va altresì considerato che in data 7 marzo 2017 la CGUE ha emanato una sentenza concernente i visti con territorialità limitata (VTL) nella quale ha ritenuto che l'art. 25 par. 1 lett. a codice dei visti non è applicabile ai casi in cui una persona proveniente da uno Stato terzo intenda richiedere un visto con territorialità limitata - la cui durata è in principio limitata - con lo scopo di depositare una domanda di protezione internazionale nel paese che emanerebbe il visto. La CGUE ha invece osservato che in simili casi è unicamente applicabile il diritto interno dello Stato membro implicato (cfr. sentenza della CGUE del 7 marzo 2017 C-638/16 PPU, X e X contro Stato belga).

E. 5.9 Il Tribunale ritiene nondimeno che la giurisprudenza europea appena citata non impedisce alla Svizzera di continuare ad applicare la prassi in materia di visti con territorialità limitata per motivi umanitari sviluppata in funzione dell'art. 2 cpv. 4 OEV. La CGUE ha in effetti stabilito che spetta ad ogni Stato Schengen determinare sulla base del proprio diritto interno i criteri per il rilascio di un tale visto per le persone che intendono chiedere protezione. Da questo punto di vista, e fino al probabile adattamento del quadro giuridico, gli art. 5 e 6 LStr, nonché l'OEV costituiscono delle basi legali sufficienti affinché sia possibile procedere ad un esame delle condizioni d'entrata in Svizzera per i cittadini di Stati terzi che hanno sollecitato un visto presso una rappresentanza elvetica a causa del loro bisogno di protezione ai sensi della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30), e di conseguenza permettergli di soggiornare in questo paese per il tempo necessario ad esaminare la loro domanda di asilo (cfr. ad esempio la sentenza del TAF F-2799/2016 del 25 aprile 2018 consid. 4).

E. 6.1 A._______ è di nazionalità siriana, di conseguenza al fine di potere entrare in Svizzera necessita dell'ottenimento di un visto (cfr. art. 4 OEV; nonché il regolamento [CE] N. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo [GU L 81 del 21 marzo 2001, pagg. 1-7]).

E. 6.2 Nella fattispecie, come del resto non risulta contestato nel ricorso (cfr. atto ricorsuale, atto 1 dell'incarto TAF, pag. 3) e come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata alla quale si rinvia, un visto Schengen di tipo C non può essere concesso in quanto le condizioni per il rilascio non sono adempiute. In particolare, tenuto conto del contesto di guerra civile e violenza generalizzata in Siria, nonché della situazione personale del richiedente, egli non ha fornito garanzie atte a dimostrare che lascerebbe la Svizzera al momento della scadenza del visto. Il Tribunale costata che in occasione del rifiuto della richiesta di visto l'Ambasciata di Svizzera a Beirut ha indicato quali motivazioni, oltre alla già citata mancanza di garanzie in merito al rientro in Siria alla scadenza dell'autorizzazione d'entrata, anche quella secondo cui l'oggetto e le condizioni del soggiorno desiderato nella Confederazione non sarebbero stati giustificati. Questa argomentazione, seppure ininfluente per l'esito del presente procedimento, non appare giustificata poiché il richiedente aveva esposto le motivazioni della sua richiesta di un visto e le modalità della sua presenza in Svizzera (cfr. incarto Simic, pagg. 10 e 22-24).

E. 7.1 Dopo avere sommariamente escluso la possibilità, è bene ribadirlo non paventata da parte del ricorrente, di un'eventuale concessione di un visto Schengen di tipo C deve ora essere analizzato se sono dati i presupposti per la concessione di un VTL ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 OEV e sulla base dell'istruzione visto umanitario.

E. 7.2 Preliminarmente, va rilevato che il Tribunale non è vincolato dalle istruzioni emesse dalla SEM. Tuttavia, senza un valido motivo non dovrebbe scostarsene in quanto queste istruzioni garantiscono soprattutto la parità di trattamento e permettono un'interpretazione adeguata al caso di specie delle norme giuridiche applicabili (cfr. Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. I, 3a ed. 2012, pagg. 427-430).

E. 7.3 Lo scrivente Tribunale ritiene per i motivi che seguono che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nel provvedimento querelato, l'interessato non si trova in una situazione di particolare emergenza che rende indispensabile l'intervento delle autorità.

E. 7.4 Va in primo luogo rilevato che quand'anche il ricorrente abbia fornito elementi a sostegno delle sue precarie condizioni di vita in Siria, visto l'imperversare della guerra civile, la sua situazione personale non appare diversa da quella dei connazionali rimasti, come nel suo caso, in patria. I quartieri di F._______ citati da A._______ nello scritto datato 18 febbraio 2018, in cui le condizioni di sicurezza sarebbero peggiorate negli ultimi tempi, si trovano sotto il controllo del Governo siriano anche se risultano effettivamente nelle vicinanze di aree controllate da milizie dell'opposizione ed oggetto di combattimenti tra i diversi schieramenti (cfr. il sito Internet: https://syria.liveuamap.com, visitato il 24 maggio 2018). Sia come sia, deve nondimeno essere osservato come anche in presenza di questi elementi, e sebbene l'interessato abbia dichiarato che la sua famiglia sia stata oggetto di furti ed attacchi presso la propria abitazione, dagli atti non si evincono indizi o prove che egli corra un rischio diretto, serio e concreto per la propria integrità fisica, ad esempio dovuto alla sua attività lavorativa (di cui peraltro non si conosce la natura ed il cui esercizio in un contesto difficile come quello in cui vive il ricorrente appare come un fattore atto a dimostrare che la sua permanenza in Siria non appare eccessivamente gravosa), alla sua posizione sociale o alle sue credenze politiche e religiose.

E. 7.5 A mente del Tribunale nemmeno i problemi di salute della figlia appaiono decisivi in merito all'asserita necessità per A._______ di vedersi accordato il permesso di entrare in Svizzera sulla scorta di un VTL per motivi umanitari. I certificati medici di D._______ versati agli atti dimostrano che essa risulta affetta da una patologia richiedente un'intensa terapia, tuttavia sembra che essa stia ricevendo le cure adeguate in Ticino, mentre il dichiarato bisogno di avere al proprio fianco il padre ed il fratello, seppure comprensibile, non costituisce un motivo per la concessione del visto richiesto, a maggiore ragione considerato che D._______ è adulta e può contare sulla presenza della madre.

E. 7.6 Di transenna occorre rilevare che le asserzioni in merito all'obbligo di leva a cui sarebbe sottoposto il figlio dell'interessato, formulate da D._______ in occasione del suo scritto del 23 ottobre 2017, non sono rilevanti nell'ambito di questo procedimento, ma sono oggetto di un'analisi in quello riguardante C._______ (incarto TAF F-6013/2017).

E. 7.7 In sintesi sebbene le condizioni di vita di A._______ appaiono difficili, non vi sono elementi o indizi concreti per potere concludere che egli si trova in un contesto tale da rendere indispensabile l'intervento delle autorità elvetiche.

E. 8 Pertanto, alla luce di quanto precede, l'istanza inferiore ha rettamente ritenuto che l'interessato non si trova in una situazione di pericolo concreta giustificante la concessione di un visto per motivi umanitari, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata deve essere confermata.

E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 700.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di fr. 700.- sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo del medesimo importo versato il 18 novembre 2017.
  3. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; allegati: incarto di ritorno, replica datata 5 febbraio 2018 e scritto datato 18 febbraio 2018) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-6012/2017 Sentenza del 25 maggio 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, cancelliere Reto Peterhans. Parti A._______, rappresentato da B._______, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen. Fatti: A. Con lettera datata 21 febbraio 2017 (data del plico raccomandato: 15 mar-zo 2017) la X._______, per il tramite del proprio presidente, ha preso contatto con la Segretaria di Stato della migrazione (SEM) chiedendo sostegno in favore della famiglia A._______, composta dal padre A._______, nato il (...) (cittadino siriano), dalla moglie B._______, nata il (...) (cittadina libanese), nonché dai figli C._______ e D._______, nati rispettivamente il (...) ed il (...) (entrambi cittadini siriani). B. Il 4 maggio 2017 la SEM ha risposto alla sollecitazione della X._______, esponendo la procedura applicabile per la richiesta di un visto umanitario in favore degli interessati. C. In data 2 luglio 2017 A._______, unitamente al figlio C._______ (oggetto di un procedimento separato), ha sollecitato il rilascio di un visto umanitario presso la rappresentanza elvetica a Beirut (Libano) - la cui competenza consolare si estende anche al territorio siriano - per recarsi in Svizzera, presso la moglie e la figlia che già si trovano in questo paese, e meglio a E._______. Alla richiesta è stata allegata anche una serie di documenti comprendente le motivazioni della stessa, nonché una lettera di D._______ ed alcuni certificati medici illustranti il precario stato di salute di quest'ultima. D. Con decisione notificata il 26 luglio 2017 l'Ambasciata di Svizzera a Beirut ha rifiutato il rilascio del visto richiesto da A._______ mediante il modulo standard Schengen, indicando che il motivo e le condizioni del soggiorno desiderato in Svizzera non sono stati giustificati, nonché che non ha potuto essere appurata la volontà di lasciare il territorio elvetico entro la scadenza dell'eventuale visto. E. In data 24 agosto 2017 (data del plico raccomandato: 25 agosto 2017), l'interessato, agendo unitamente al figlio per il tramite della moglie B._______, ha inoltrato alla SEM un unico atto di opposizione alla citata decisione di rifiutare il visto emanata dalla rappresentanza elvetica a Beirut. Nella sua impugnativa A._______ ha precisato che mentre la moglie e la figlia avevano potuto recarsi in Svizzera sulla scorta di un visto umanitario, egli ed il primogenito sono stati costretti a rimanere a F._______ in quanto al momento della prima richiesta di rilascio di un visto non erano disponibili i documenti di C._______ per potere raggiungere l'Ambasciata di Svizzera situata in Libano. L'opponente ha altresì evidenziato che le argomentazioni contenute nella decisione querelata non risultavano pertinenti, in quanto la richiesta di visto si fondava esclusivamente su motivi umanitari. Questi ultimi sarebbero dati dall'eccezionale situazione della famiglia A._______ nella regione di F._______, dove vige un clima di violenza; gli interessati sarebbero infatti stati oggetto di aggressioni e di furti nella loro abitazione. La SEM non si sarebbe confrontata con le tesi esposte nella richiesta di visto, né avrebbe analizzato la questione relativa allo stato di salute della figlia, il quale richiederebbe la presenza di tutta la famiglia accanto a D._______. F. Il 29 agosto 2017 la SEM ha invitato A._______ a versare un anticipo spese relativo al procedimento di opposizione. Il ricorrente ha tempestivamente ottemperato a tale ingiunzione. G. In data 21 settembre 2017 la SEM ha respinto la citata opposizione. L'autorità inferiore ha considerato che A._______ non adempie alle condizioni per il rilascio di un visto uniforme per lo spazio Schengen; essa ha altresì ritenuto che la partenza dallo spazio Schengen del richiedente al termine della validità del visto non sarebbe garantita tenuto conto della situazione di violenza generalizzata in cui versa la Siria. L'autorità federale ha altresì confermato la decisione della rappresentanza svizzera a Beirut di rifiutare il rilascio di un visto con territorialità limitata (VTL) per motivi umanitari, ritenendo che, malgrado la difficile situazione del paese di origine del richiedente e le condizioni di salute di sua figlia, egli non si trova in una situazione di rigore caratterizzata da un pericolo diretto, serio e concreto per la sua integrità fisica. H. A._______, sempre agendo rappresentato dalla moglie, unitamente al figlio C._______, è insorto avverso la decisione della SEM del 21 settembre 2017 mediante ricorso del 20 ottobre 2017 (data del plico raccomandato: 23 ottobre 2017) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulandone l'annullamento ed il conseguente rilascio di un'autorizzazione d'entrata in Svizzera, nonché la congiunzione di questo procedimento con quello riguardante C._______. Egli ha in subordine chiesto la restituzione degli atti alla SEM per una nuova valutazione delle domande di visto. Il ricorrente ha nuovamente precisato di non avere richiesto il rilascio di un visto Schengen di tipo C, ma di avere esclusivamente postulato la concessione di un visto con territorialità limitata per motivi umanitari. Egli ha altresì ribadito i motivi che a suo dire dovrebbero indurre la SEM a concedere il rilascio di un visto umanitario, ovvero in primo luogo il clima di violenza che regna nella regione di F._______, il quale per la famiglia A._______ ha comportato ripetuti furti ed aggressioni; in secondo luogo A._______ si è richiamato alle condizioni di salute della figlia, la quale anche a detta dei medici curanti necessiterebbe della presenza in Svizzera del padre e del fratello. L'insorgente ha infine postulato l'esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie e del relativo anticipo. I. In data 23 ottobre 2017 la figlia del ricorrente ha inoltrato uno scritto - corredato da alcuni documenti - al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) nel quale ha esposto la sua situazione medica e la necessità di potere contare sulla presenza del padre e del fratello. In aggiunta a queste considerazioni D._______ ha inoltre informato il DFGP del fatto che C._______ è stato recentemente sottoposto all'obbligo di leva nelle file dell'esercito siriano, ciò che l'ha indotto a nascondersi per evitare di essere inviato al fronte. La figlia dell'interessato ha nondimeno precisato che il luogo in cui si trova attualmente il fratello non ne garantisce l'incolumità e che egli necessita di cure medico-psicologiche. J. La SEM, alla quale il DFGP aveva trasmesso la missiva di cui sopra, in data 27 ottobre 2017 ha informato D._______ che con l'inoltro del ricorso la competenza per trattare i casi del padre e del fratello è passata allo scrivente Tribunale, pertanto ha trasmesso a quest'ultimo lo scritto in questione. K. Con decisione incidentale dell'8 novembre 2017 il Tribunale ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nel ricorso inoltrato il 23 ottobre 2017, ha fissato al ricorrente un termine per versare un anticipo a copertura delle spese processuali e si è riservato di decidere in merito alla congiunzione delle procedure riguardanti A._______ e C._______ in prosieguo di causa. L. Il ricorrente ha tempestivamente adempiuto a versare l'anticipo spese richiesto. M. Chiamata ad esprimersi in merito al ricorso interposto da A._______, in data 12 dicembre 2017 la SEM si è riconfermata nella decisione querelata, considerando che il ricorrente non ha addotto argomentazioni che le permettono di modificare l'apprezzamento della fattispecie. L'autorità federale intimata ha in tal senso precisato che l'interessato non è stato in grado di dimostrare l'esistenza di minacce serie e concrete contro la propria incolumità, ciò che esclude la possibilità di beneficiare del rilascio di un visto con validità territoriale limitata per motivi umanitari. N. Con scritto datato 5 febbraio 2018 (data del timbro postale: 9 febbraio 2018) il ricorrente ha replicato alle osservazioni della SEM, ribadendo di ritenere adempiuti i requisiti per il rilascio di un'autorizzazione d'entrata in Svizzera per motivi umanitari e postulando l'accoglimento del ricorso presentato. O. A._______ si è nuovamente espresso mediante lettera spontanea datata 18 febbraio 2018 (data del plico raccomandato: 20 febbraio 2018), informando il Tribunale in merito all'aggravamento delle condizioni di sicurezza nelle zone in cui egli ed il figlio risiedono e lavorano. Il ricorrente ha infine ripetuto la richiesta di accoglimento della propria impugnativa. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA), ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

3. Preliminarmente va rilevato che sebbene la decisione avversata in questa sede e quella riguardante il figlio del ricorrente concernono fatti di simile natura e pongono altrettanto analoghi termini di diritto, il Tribunale non ritiene in casu di dovere congiungere le cause e pronunciare un'unica sentenza (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. marg. 3.17-3.17a, pag. 144-145).

4. La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né quello al rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri Stati, non è di principio tenuta ad autorizzare l'entrata di stranieri sul suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Confederazione Elvetica autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 e relativi riferimenti). Tuttavia la normativa di Schengen, ripresa dalla Svizzera con la conclusione degli accordi d'associazione a Schengen, limita le prerogative degli Stati firmatari in quanto, da un lato, la regolamentazione prevede delle condizioni uniformi per l'entrata nello spazio Schengen e per il rilascio dei relativi visti e, dall'altro, obbliga gli Stati firmatari a rifiutare l'entrata ed il rilascio di un visto qualora le condizioni previste non siano adempiute. Inoltre, se l'autorità competente per statuire sulla domanda di visto conclude all'adempimento da parte del richiedente delle condizioni per l'ottenimento e che non esiste alcun motivo di rifiuto, il visto deve in principio essere concesso. Nell'effettuare questo esame l'autorità dispone di un ampio margine di apprezzamento. Di conseguenza, come il Tribunale ha già rilevato a più riprese nella sua giurisprudenza, la normativa di Schengen non conferisce né un diritto all'entrata nello spazio Schengen né un diritto al rilascio di un visto (cfr. ibidem). Inoltre, malgrado i Tribunali svizzeri e le autorità siano autonomi nell'applicazione e nell'interpretazione dell'acquis di Schengen, in quanto non esiste un obbligo giuridico di tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale, contribuisce all'applicazione ed all'interpretazione uniforme del diritto Schengen. Di conseguenza, prende in considerazione la giurisprudenza della CGUE, evitando di scostarsene senza motivi oggettivi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.2 e relativi riferimenti). 5. 5.1 Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull'entrata e sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli accordi di associazione alla normativa di Schengen, elencati nell'allegato 1 numero 1 alla LStr (RS 142.20), non contemplino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 e 5 LStr). 5.2 Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata ed il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), nel suo tenore del 5 aprile 2017, in vigore dal 1° maggio 2017, rinvia all'art. 6 del regolamento (UE) 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, GU L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52), modificato dal regolamento (UE) 2017/458 (GU L 74 del 18 marzo 2017, pag. 1). Le condizioni d'entrata così previste corrispondono, sostanzialmente, a quelle elencate all'art. 5 LStr. 5.3 I richiedenti devono essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un visto valido (art. 6 par. 1 lett. a e b codice frontiere Schengen), nonché giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno e disporre di mezzi finanziari sufficienti (art. 6 par. 1 lett. c codice frontiere Schengen, nonché art. 14 par. 1 lett. a-c del regolamento [CE] N. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti [codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009, pagg. 1-58]). Inoltre, non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (art. 6 cpv. 1 lett. d ed e codice frontiere Schengen). Infine, sarà valutata in modo particolare la volontà dei richiedenti di lasciare gli Stati membri, prima della scadenza del visto richiesto (art. 21 par. 1 codice dei visti; art. 5 cpv. 2 LStr). 5.4 Se le condizioni di rilascio di un visto uniforme per lo spazio Schengen non sono adempiute uno Stato membro può, a titolo eccezionale, rilasciare un visto con validità territoriale limitata per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 2 cpv. 4 e art. 12 cpv. 4 OEV, art. 25 par. 1 lett. a codice dei visti ed art. 6 par. 5 lett. c codice frontiere Schengen). 5.5 Con la modifica urgente della LAsi (RS 142.31) del 28 settembre 2012, il legislatore ha deciso di sopprimere la possibilità di depositare domande di asilo presso le ambasciate svizzere all'estero (cfr. art. 20 vLAsi, RU 1999 2262). L'abrogazione di tale disposizione, avvenuta il 29 settembre 2012, ha reso necessaria la possibilità di accordare la protezione della Svizzera alle persone direttamente e gravemente minacciate che si trovano all'estero. Per questo motivo è stato modificato l'art. 2 cpv. 4 OEV, che concretizza l'art. 25 par. 1 lett. a codice dei visti e l'art. 6 par. 5 lett. c codice frontiere Schengen, grazie al quale il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e la SEM possono, in determinati casi, accordare un visto d'entrata in Svizzera per motivi umanitari, derogando alle condizioni generali previste dalla normativa di Schengen concernenti il rilascio dei visti. La persona che entra in Svizzera in virtù di un visto umanitario deve depositare una domanda di asilo in Svizzera. Se ciò non avviene, essa dovrà lasciare il territorio della Confederazione dopo un soggiorno di tre mesi. 5.6 Un visto umanitario può essere rilasciato se, nel caso concreto, si può ritenere che la vita o l'integrità fisica di una persona sono direttamente, seriamente e concretamente minacciate nel suo paese d'origine o di provenienza. La persona interessata deve trovarsi in una situazione di particolare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità, da qui la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere il caso per esempio in situazioni di conflitto armato estremamente gravi, situazioni di guerra particolarmente cruente o per sfuggire ad una minaccia personale reale ed imminente. La domanda di visto va esaminata con cura tenendo conto della minaccia attuale, della situazione personale e della situazione prevalente nello Stato d'origine o di provenienza. È imperativo esaminare attentamente le specificità della domanda di visto. Se l'interessato si trova già in uno Stato terzo, di norma si può considerare che non è più minacciato (cfr. DTAF 2015/5 consid. 4.1.3). 5.7 Le condizioni d'entrata nel quadro della procedura di rilascio del visto sono pertanto più restrittive di quelle vigenti nel quadro delle domande di asilo dall'estero (cfr. messaggio del Consiglio federale concernente la modifica della legge sull'asilo del 26 maggio 2010, FF 2010 3889, pagg. 3923-3924; istruzione della SEM n. 322.126 del 25 febbraio 2014 relativa alle domande di visto per motivi umanitari [di seguito: istruzione visto umanitario]). 5.8 Va altresì considerato che in data 7 marzo 2017 la CGUE ha emanato una sentenza concernente i visti con territorialità limitata (VTL) nella quale ha ritenuto che l'art. 25 par. 1 lett. a codice dei visti non è applicabile ai casi in cui una persona proveniente da uno Stato terzo intenda richiedere un visto con territorialità limitata - la cui durata è in principio limitata - con lo scopo di depositare una domanda di protezione internazionale nel paese che emanerebbe il visto. La CGUE ha invece osservato che in simili casi è unicamente applicabile il diritto interno dello Stato membro implicato (cfr. sentenza della CGUE del 7 marzo 2017 C-638/16 PPU, X e X contro Stato belga). 5.9 Il Tribunale ritiene nondimeno che la giurisprudenza europea appena citata non impedisce alla Svizzera di continuare ad applicare la prassi in materia di visti con territorialità limitata per motivi umanitari sviluppata in funzione dell'art. 2 cpv. 4 OEV. La CGUE ha in effetti stabilito che spetta ad ogni Stato Schengen determinare sulla base del proprio diritto interno i criteri per il rilascio di un tale visto per le persone che intendono chiedere protezione. Da questo punto di vista, e fino al probabile adattamento del quadro giuridico, gli art. 5 e 6 LStr, nonché l'OEV costituiscono delle basi legali sufficienti affinché sia possibile procedere ad un esame delle condizioni d'entrata in Svizzera per i cittadini di Stati terzi che hanno sollecitato un visto presso una rappresentanza elvetica a causa del loro bisogno di protezione ai sensi della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30), e di conseguenza permettergli di soggiornare in questo paese per il tempo necessario ad esaminare la loro domanda di asilo (cfr. ad esempio la sentenza del TAF F-2799/2016 del 25 aprile 2018 consid. 4). 6. 6.1 A._______ è di nazionalità siriana, di conseguenza al fine di potere entrare in Svizzera necessita dell'ottenimento di un visto (cfr. art. 4 OEV; nonché il regolamento [CE] N. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo [GU L 81 del 21 marzo 2001, pagg. 1-7]). 6.2 Nella fattispecie, come del resto non risulta contestato nel ricorso (cfr. atto ricorsuale, atto 1 dell'incarto TAF, pag. 3) e come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata alla quale si rinvia, un visto Schengen di tipo C non può essere concesso in quanto le condizioni per il rilascio non sono adempiute. In particolare, tenuto conto del contesto di guerra civile e violenza generalizzata in Siria, nonché della situazione personale del richiedente, egli non ha fornito garanzie atte a dimostrare che lascerebbe la Svizzera al momento della scadenza del visto. Il Tribunale costata che in occasione del rifiuto della richiesta di visto l'Ambasciata di Svizzera a Beirut ha indicato quali motivazioni, oltre alla già citata mancanza di garanzie in merito al rientro in Siria alla scadenza dell'autorizzazione d'entrata, anche quella secondo cui l'oggetto e le condizioni del soggiorno desiderato nella Confederazione non sarebbero stati giustificati. Questa argomentazione, seppure ininfluente per l'esito del presente procedimento, non appare giustificata poiché il richiedente aveva esposto le motivazioni della sua richiesta di un visto e le modalità della sua presenza in Svizzera (cfr. incarto Simic, pagg. 10 e 22-24). 7. 7.1 Dopo avere sommariamente escluso la possibilità, è bene ribadirlo non paventata da parte del ricorrente, di un'eventuale concessione di un visto Schengen di tipo C deve ora essere analizzato se sono dati i presupposti per la concessione di un VTL ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 OEV e sulla base dell'istruzione visto umanitario. 7.2 Preliminarmente, va rilevato che il Tribunale non è vincolato dalle istruzioni emesse dalla SEM. Tuttavia, senza un valido motivo non dovrebbe scostarsene in quanto queste istruzioni garantiscono soprattutto la parità di trattamento e permettono un'interpretazione adeguata al caso di specie delle norme giuridiche applicabili (cfr. Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. I, 3a ed. 2012, pagg. 427-430). 7.3 Lo scrivente Tribunale ritiene per i motivi che seguono che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nel provvedimento querelato, l'interessato non si trova in una situazione di particolare emergenza che rende indispensabile l'intervento delle autorità. 7.4 Va in primo luogo rilevato che quand'anche il ricorrente abbia fornito elementi a sostegno delle sue precarie condizioni di vita in Siria, visto l'imperversare della guerra civile, la sua situazione personale non appare diversa da quella dei connazionali rimasti, come nel suo caso, in patria. I quartieri di F._______ citati da A._______ nello scritto datato 18 febbraio 2018, in cui le condizioni di sicurezza sarebbero peggiorate negli ultimi tempi, si trovano sotto il controllo del Governo siriano anche se risultano effettivamente nelle vicinanze di aree controllate da milizie dell'opposizione ed oggetto di combattimenti tra i diversi schieramenti (cfr. il sito Internet: https://syria.liveuamap.com, visitato il 24 maggio 2018). Sia come sia, deve nondimeno essere osservato come anche in presenza di questi elementi, e sebbene l'interessato abbia dichiarato che la sua famiglia sia stata oggetto di furti ed attacchi presso la propria abitazione, dagli atti non si evincono indizi o prove che egli corra un rischio diretto, serio e concreto per la propria integrità fisica, ad esempio dovuto alla sua attività lavorativa (di cui peraltro non si conosce la natura ed il cui esercizio in un contesto difficile come quello in cui vive il ricorrente appare come un fattore atto a dimostrare che la sua permanenza in Siria non appare eccessivamente gravosa), alla sua posizione sociale o alle sue credenze politiche e religiose. 7.5 A mente del Tribunale nemmeno i problemi di salute della figlia appaiono decisivi in merito all'asserita necessità per A._______ di vedersi accordato il permesso di entrare in Svizzera sulla scorta di un VTL per motivi umanitari. I certificati medici di D._______ versati agli atti dimostrano che essa risulta affetta da una patologia richiedente un'intensa terapia, tuttavia sembra che essa stia ricevendo le cure adeguate in Ticino, mentre il dichiarato bisogno di avere al proprio fianco il padre ed il fratello, seppure comprensibile, non costituisce un motivo per la concessione del visto richiesto, a maggiore ragione considerato che D._______ è adulta e può contare sulla presenza della madre. 7.6 Di transenna occorre rilevare che le asserzioni in merito all'obbligo di leva a cui sarebbe sottoposto il figlio dell'interessato, formulate da D._______ in occasione del suo scritto del 23 ottobre 2017, non sono rilevanti nell'ambito di questo procedimento, ma sono oggetto di un'analisi in quello riguardante C._______ (incarto TAF F-6013/2017). 7.7 In sintesi sebbene le condizioni di vita di A._______ appaiono difficili, non vi sono elementi o indizi concreti per potere concludere che egli si trova in un contesto tale da rendere indispensabile l'intervento delle autorità elvetiche.

8. Pertanto, alla luce di quanto precede, l'istanza inferiore ha rettamente ritenuto che l'interessato non si trova in una situazione di pericolo concreta giustificante la concessione di un visto per motivi umanitari, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata deve essere confermata.

9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 700.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 700.- sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo del medesimo importo versato il 18 novembre 2017.

3. Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata)

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; allegati: incarto di ritorno, replica datata 5 febbraio 2018 e scritto datato 18 febbraio 2018) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans Data di spedizione: