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F-3652/2025

F-3652/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-04-16 · Italiano CH

Assegnazione di un richiedente l'asilo a un cantone

Sachverhalt

A. L'interessato, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) aprile 2025. Il (...) maggio 2025, si è tenuta con lo stesso l'audizione sui motivi d'asilo. Con decisione del 14 maggio 2025, notificata lo stesso giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-22/1), la SEM ha riconosciuto il richiedente quale rifugiato e gli ha concesso asilo in Svizzera (cfr. cifre 1 e 2 del dispositivo), nonché lo ha attribuito al Cantone B._______ (cfr. cifra 3 del dispositivo), osservando come un eventuale ricorso contro la decisione (d'attribuzione cantonale) non avesse effetto sospensivo e che egli dovesse attendere l'esito del ricorso nel Cantone d'attribuzione (cfr. cifra 4 del dispositivo). B. Per mezzo del ricorso del 20 maggio 2025, in tedesco, l'interessato si è aggravato contro la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), concludendo all'annullamento della cifra 3 del dispositivo della stessa, ed a titolo principale alla sua attribuzione al Cantone C._______, nonché, a titolo eventuale, alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per completamento dei fatti. Contestualmente, egli ha postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso è stato annesso, quale nuovo documento, la copia della procura per la rappresentanza legale dell'insorgente. C. Con decisione incidentale del 27 maggio 2025, il Tribunale ha statuito che il procedimento si svolge in italiano, ha accolto l'istanza di assistenza giudiziaria parziale ed ha altresì invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. La SEM, ha inoltrato le sue osservazioni responsive in data 16 giugno 2025, chiedendo il respingimento del ricorso. D. Il 28 luglio 2025, il ricorrente ha avuto la possibilità di presentare la sua replica. L'autorità inferiore ha inoltrato la sua duplica il 1° settembre 2025. E. Con scritto del 30 ottobre 2025, il Tribunale ha risposto alla missiva del rappresentante legale dell'interessato del 24 ottobre 2025, che chiedeva nuove circa lo stato della procedura. F. Il 19 novembre 2025, il ricorrente ha inoltrato delle ulteriori osservazioni al Tribunale, con allegato, quale nuovo documento in copia, la lista dei farmaci che assumerebbe. Le stesse sono state inviate alla SEM dal Tribunale con ordinanza del 16 dicembre 2025, invitando l'autorità inferiore a prendere posizione entro il 2 febbraio 2026, e con la comminatoria che, in caso di decorso infruttuoso del termine, il procedimento avrebbe seguito il suo corso in base agli atti in possesso del Tribunale (cfr. atto TAF n. 14). Il termine è nel frattempo trascorso infruttuoso.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 La procedura è retta dalla PA (RS 172.021), in quanto la LTAF (RS 173.32) o la LAsi (RS 142.31) non prevedano altrimenti (art. 37 LTAF; art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il Tribunale è competente a trattare del presente ricorso, che è rivolto contro una decisione della SEM in materia di attribuzione cantonale (art. 105 LAsi in combinato disposto con gli art. 31 segg. LTAF), nonché lo stesso è ammissibile sotto il profilo degli artt. 48 cpv. 1, 52 cpv. 1 PA e 108 cpv. 1 LAsi. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 1.3 Il ricorso, per i motivi che seguono, è manifestamente fondato, ed è quindi deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), e con una motivazione sommaria (art. 111a cpv. 2 LAsi).

E. 2.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha attribuito il ricorrente al Cantone B._______, facendo applicazione degli art. 27 cpv. 3 LAsi, 21 cpv. 2 lett. b e 22 cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311).

E. 2.2 Nel suo gravame, l'insorgente ha dapprima contestato l'applicazione nel suo caso dell'art. 27 cpv. 3 LAsi, anche per quanto concerne la limitazione del potere cognitivo previsto da tale norma. Invero, egli, quale rifugiato riconosciuto e al quale sarebbe stato concesso l'asilo, avrebbe per costante giurisprudenza, ed in applicazione dell'art. 26 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30, di seguito: Conv. rifugiati) e dell'art. 58 LAsi, il diritto di scegliere liberamente il suo luogo di residenza e quindi anche il Cantone al quale essere attribuito. A tal proposito, nel corso della procedura dinanzi alla SEM, avrebbe espresso la sua volontà di essere attribuito al Canton C._______, trasmettendo anche uno scritto alla detta autorità, sottoscritto dall'amico D._______, che vivrebbe in tale Cantone. Il suo desiderio di risiedere nel precitato Cantone, sarebbe dovuto al suo stato di salute, alla sua età ed alle sue attività personali e politiche, le quali potrebbero essere meglio gestite in prossimità del suo cerchio d'amicizie che soggiornerebbe nel Canton C._______. Nel Canton B._______, non conoscerebbe invece nessuno e non potrebbe quindi contare su alcun supporto, ciò che sarebbe peraltro difficile per lui costruire, vista la sua età ed il suo stato di salute. L'autorità inferiore, malgrado il ricorrente avrebbe espresso la sua preferenza d'attribuzione cantonale, avrebbe tralasciato in modo lacunoso di porgli dei quesiti in merito nel corso della sua audizione sui motivi d'asilo. Altresì, non avrebbe esaminato la sua richiesta sotto l'aspetto degli art. 26 Conv. rifugiati e 58 LAsi, inclusi eventuali motivi di revoca ai sensi dell'art. 63 LStrI (RS 142.20). Avendo quindi la SEM applicato nel suo caso solamente l'art. 27 cpv. 3 LAsi, non soltanto giungerebbe ad una conclusione erronea, bensì avrebbe violato sia il suo diritto di essere sentito, sia il principio inquisitorio, non avendo acclarato in modo completo i fatti giuridicamente rilevanti.

E. 2.3 L'autorità inferiore, nella sua risposta, ha osservato in primo luogo come il ricorrente non abbia mai espresso la sua volontà di essere attribuito ad un determinato Cantone, né durante l'audizione sui motivi d'asilo né con un presunto scritto, che d'altronde non sarebbe mai giunto all'autorità inferiore. In secondo luogo, la SEM ha ritenuto che, malgrado il ricorrente sia stato riconosciuto quale rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, non essendoci nella LAsi una norma specifica per i rifugiati riconosciuti nell'ambito della procedura celere, ad essi si applicherebbe l'art. 57 cpv. 1 LAsi, e per analogia quindi l'art. 27 cpv. 3 LAsi. L'attribuzione cantonale, secondo quest'ultima norma, potrebbe quindi essere impugnata unicamente per violazione del principio dell'unità della famiglia. Nel caso concreto, tuttavia, i presupposti di questa norma per assegnare il ricorrente al Cantone C._______ non sarebbero adempiuti, in quanto le sue conoscenze in tale Cantone, oltre a non far parte del suo nucleo famigliare, non risulterebbero indispensabili per la sua sistemazione, non emergendo dagli atti di causa alcun problema medico che giustificherebbe tale esigenza.

E. 2.4 Nella sua replica, l'interessato ha essenzialmente ribadito la sua posizione, aggiungendo come egli non sappia perché lo scritto circa la sua volontà di essere attribuito al Cantone C._______ non sia pervenuto alla SEM. Tuttavia, tale circostanza poco cambierebbe al fatto che l'autorità inferiore, in violazione del suo diritto di essere sentito, non l'avrebbe questionato in merito all'attribuzione cantonale. Altresì, la suddetta autorità non avrebbe motivato perché egli non avrebbe la possibilità di scegliere il cantone di residenza né esaminato se vi siano dei motivi di revoca sotto il profilo dell'art. 63 LStrI, violando pertanto pure il suo obbligo di motivazione.

E. 2.5 Nelle loro prese di posizione successive, le parti hanno essenzialmente ribadito le loro precedenti osservazioni e conclusioni.

E. 3.1 Ai sensi dell'art. 27 cpv. 3 LAsi - disposizione che costituisce una deroga alla regola generale dell'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. art. 106 cpv. 2 LAsi) - la decisione di attribuzione ad un Cantone di un richiedente l'asilo può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell'unità della famiglia. Tuttavia, la limitazione del potere cognitivo prevista all'art. 27 cpv. 3 LAsi, come più volte ripetuto da giurisprudenza costante di questo Tribunale, anche recente, non può essere applicata ai rifugiati riconosciuti. Invero, costoro possono invocare dinanzi al Tribunale la violazione dell'art. 26 della Conv. rifugiati e dell'art. 37 LStrI (RS 142.20), che regola il trasferimento di residenza in un altro Cantone di persone straniere (cfr. DTAF 2012/2 consid. 3.2.3; ex multis e recenti le sentenze del TAF F-9228/2025 del 9 dicembre 2025 consid. 2; F-9182/2025 dell'8 dicembre 2025 consid. 2.1 con ulteriori rif. cit.; F-8261/2025 del 20 novembre 2025 consid. 2.1).

E. 3.2 I rifugiati che soggiornano regolarmente in Svizzera godono del diritto di scegliere il proprio luogo di soggiorno e di circolare liberamente, fatte salve le disposizioni che, nelle stesse circostanze, si applicano in generale alle persone straniere (cfr. art. 26 Conv. rifugiati e art. 58 LAsi; DTAF 2012/2 consid. 3.2.2). L'art. 26 Conv. rifugiati, mira difatti a ridurre al minimo le restrizioni alla libera scelta del luogo di soggiorno e alla libertà di circolazione dei rifugiati. Sono quindi ammesse soltanto le disposizioni restrittive applicabili alle persone straniere titolari di un permesso di domicilio. Ai sensi della giurisprudenza attuale, l'art. 26 Conv. rifugiati, conferisce quindi ai rifugiati, il diritto all'attribuzione cantonale o al cambiamento di cantone nella stessa misura in cui tale diritto spetta ad una persona domiciliata ai sensi dell'art. 37 cpv. 3 LStrI (cfr. DTAF 2012/2 consid. 5.2.2; ex multis le sentenze del TAF F-8261/2025 succitata consid. 2.2; F-4259/2025 del 17 luglio 2025 consid. 2.2 con ulteriori rif. cit.).

E. 3.3 Venendo al caso concreto, il Tribunale non ravvede motivi apportati dall'autorità inferiore, per distanziarsi dalla sua giurisprudenza consolidata e pure recente succitata. In tal senso, avendo la SEM, con decisione del 14 maggio 2025 riconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato, come concluso anche da quest'ultimo nel suo ricorso e nei suoi memoriali successivi, egli ha in principio, il diritto di scegliere il luogo di soggiorno e di essere assegnato al cantone da lui richiesto. Sono fatti salvi i motivi di revoca di cui all'art. 63 LStrI (cfr. art. 37 cpv. 3 LStrI in combinato disposto con l'art. 58 LAsi, art. 6 e art. 26 Conv. rifugiati; ex multis la sentenza del TAF F-8261/2025 precitata consid. 2.3). L'art. 27 cpv. 3 LAsi, non è quindi ed al contrario di quanto motivato nella decisione avversata e ribadito dall'autorità inferiore nelle sue osservazioni in fase ricorsuale, applicabile al caso del ricorrente. Avendo tuttavia la SEM fatto applicazione nella sua decisione dell'art. 27 cpv. 3 LAsi per attribuire il ricorrente ad un cantone specifico, ha violato il diritto federale (art. 49 lett. a PA; cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF F-9182/2025 precitata consid. 2.2). Inoltre, malgrado il ricorrente, ed al contrario di quanto ha asserito nel suo ricorso, non abbia effettivamente espresso la sua volontà di essere assegnato al Cantone C._______ dinanzi alla SEM - non essendo in alcun modo evincibile dagli atti l'espressione di tale desiderio (cfr. n. 17/15, D47, pag. 7) o ancora che egli avrebbe inoltrato all'autorità inferiore una lettera scritta da un suo amico in tal senso, che non si trova agli atti della SEM - quest'ultima avrebbe dovuto interrogarlo in merito all'attribuzione cantonale nell'ambito dell'audizione sui motivi, ed esaminare poi, nella decisione impugnata, lo statuto giuridico del ricorrente in quanto rifugiato ed il suo diritto all'attribuzione al cantone da lui richiesto. Non avendolo fatto, come a ragione sostenuto nel gravame e nei suoi scritti successivi dall'insorgente, essa ha completamente tralasciato un aspetto decisorio rilevante ed ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente (art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 35 PA; cfr. DTF 149 V 156 consid. 6.1 e sentenza del TAF F-8261/2025 precitata consid. 2.3). Altresì, l'autorità inferiore, applicando le disposizioni erronee al caso del ricorrente, e ciò anche nelle sue prese di posizione successive in fase ricorsuale, non ha neppure esaminato, a torto, se vi siano dei motivi ai sensi dell'art. 63 LStrI contrari ad un'attribuzione del ricorrente al Cantone C._______. In tal senso, i fatti giuridicamente rilevanti risultano essere stati accertati in modo incompleto ed il principio inquisitorio risulta essere stato violato dall'autorità inferiore (cfr. art. 6 LAsi in combinato disposto con l'art. 12 PA; art. 49 lett. b PA; tra le altre la sentenza del TAF F-8261/2025 precitata consid. 2.3).

E. 3.4 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Un rinvio della causa, è da prendere in particolare in considerazione, allorché è necessario accertare ulteriori elementi fattuali rilevanti e che all'autorità inferiore, in qualità di autorità di prima istanza, spetta un certo margine di apprezzamento (cfr. DTAF 2020 VI/1 consid. 10.1.2; 2020 VII/6 consid. 12.6; 2015/30 consid. 8.1), come è il caso di specie. Altresì, nella presente disamina, e malgrado lo scambio di scritti effettuato in fase ricorsuale, non è possibile giungere ad una decisione definitiva con un'istruzione di poca entità, ciò che peraltro procrastinerebbe ancora la stessa e non sarebbe quindi nell'interesse del ricorrente, che perderebbe inoltre la possibilità di ricorrere. Pertanto, il Tribunale annulla la cifra 3 del dispositivo della decisione avversata e retrocede gli atti di causa alla SEM, perché esamini ed acclari in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dei considerandi, così pure, in seguito, emani una decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. L'autorità inferiore dovrà in particolare, applicando le disposizioni succitate al ricorrente, chiarire se vi siano dei motivi di revoca ai sensi dell'art. 63 LStrI, che si opporrebbero ad una sua attribuzione al Cantone C._______, e se la sua risposta fosse positiva, se il rifiuto della richiesta di attribuzione cantonale basato su tale motivo, risulti essere proporzionato. Per tale valutazione, se necessario, la SEM potrà invitare il cantone in cui si chiede l'attribuzione (in specie il Cantone C._______) e quello di provenienza (in casu il Cantone B._______) interessati, a presentare le proprie osservazioni in merito ai motivi di revoca (cfr. sentenza del TAF F-8261/2025 precitata consid. 2.4 con ulteriore rif. cit.).

E. 4 Il ricorso è quindi accolto e la cifra 3 del dispositivo della decisione impugnata è annullato, nonché la causa è rinviata all'autorità inferiore, affinché stabilisca in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti ed emani una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza.

E. 5.1 Visto l'esito della causa, non si prelevano spese processuali (cfr. art. 63 cpv. 1 e 2 PA).

E. 6.1 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese in base alla quale il Tribunale fissa l'indennità dovuta. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).

E. 6.2 Nel caso concreto, il ricorrente, rappresentato in questa sede da un rappresentante professionale, che non adempie però ai requisiti posti all'art. 102m cpv. 1 LAsi (cfr. decisione incidentale del Tribunale del 26 marzo 2018 nella causa di cui ai ruoli D-705/2018 che si basava sul vecchio art. 110a cpv. 3 LAsi di uguale tenore della predetta disposizione; cfr. anche a tal proposito la sentenza del TAF D-705/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 11.2), ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS-TAF). Tuttavia, in assenza di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in fr. 750.- (spese e tasse comprese; cfr. artt. 9, 10 cpv. 2 e 14 cpv. 2 TS-TAF).

E. 7 La decisione è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto.
  2. La cifra 3 del dispositivo della decisione della SEM del 14 maggio 2025 è annullata e la causa è rinviata all'autorità inferiore, affinché proceda allo stabilimento dei fatti e ad una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. La SEM rifonderà al rappresentante legale del ricorrente, Fazil Ahmet Tamer, complessivi fr. 750.- a titolo di indennità ripetibili.
  5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e alle autorità cantonali competenti. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-3652/2025 Sentenza del 16 aprile 2026 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gregor Chatton; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, rappresentato da Fazil Ahmet Tamer, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Assegnazione di un richiedente l'asilo a un cantone; decisione della SEM del 14 maggio 2025. Fatti: A. L'interessato, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) aprile 2025. Il (...) maggio 2025, si è tenuta con lo stesso l'audizione sui motivi d'asilo. Con decisione del 14 maggio 2025, notificata lo stesso giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-22/1), la SEM ha riconosciuto il richiedente quale rifugiato e gli ha concesso asilo in Svizzera (cfr. cifre 1 e 2 del dispositivo), nonché lo ha attribuito al Cantone B._______ (cfr. cifra 3 del dispositivo), osservando come un eventuale ricorso contro la decisione (d'attribuzione cantonale) non avesse effetto sospensivo e che egli dovesse attendere l'esito del ricorso nel Cantone d'attribuzione (cfr. cifra 4 del dispositivo). B. Per mezzo del ricorso del 20 maggio 2025, in tedesco, l'interessato si è aggravato contro la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), concludendo all'annullamento della cifra 3 del dispositivo della stessa, ed a titolo principale alla sua attribuzione al Cantone C._______, nonché, a titolo eventuale, alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per completamento dei fatti. Contestualmente, egli ha postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso è stato annesso, quale nuovo documento, la copia della procura per la rappresentanza legale dell'insorgente. C. Con decisione incidentale del 27 maggio 2025, il Tribunale ha statuito che il procedimento si svolge in italiano, ha accolto l'istanza di assistenza giudiziaria parziale ed ha altresì invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. La SEM, ha inoltrato le sue osservazioni responsive in data 16 giugno 2025, chiedendo il respingimento del ricorso. D. Il 28 luglio 2025, il ricorrente ha avuto la possibilità di presentare la sua replica. L'autorità inferiore ha inoltrato la sua duplica il 1° settembre 2025. E. Con scritto del 30 ottobre 2025, il Tribunale ha risposto alla missiva del rappresentante legale dell'interessato del 24 ottobre 2025, che chiedeva nuove circa lo stato della procedura. F. Il 19 novembre 2025, il ricorrente ha inoltrato delle ulteriori osservazioni al Tribunale, con allegato, quale nuovo documento in copia, la lista dei farmaci che assumerebbe. Le stesse sono state inviate alla SEM dal Tribunale con ordinanza del 16 dicembre 2025, invitando l'autorità inferiore a prendere posizione entro il 2 febbraio 2026, e con la comminatoria che, in caso di decorso infruttuoso del termine, il procedimento avrebbe seguito il suo corso in base agli atti in possesso del Tribunale (cfr. atto TAF n. 14). Il termine è nel frattempo trascorso infruttuoso. Diritto: 1. 1.1 La procedura è retta dalla PA (RS 172.021), in quanto la LTAF (RS 173.32) o la LAsi (RS 142.31) non prevedano altrimenti (art. 37 LTAF; art. 6 LAsi). 1.2 Il Tribunale è competente a trattare del presente ricorso, che è rivolto contro una decisione della SEM in materia di attribuzione cantonale (art. 105 LAsi in combinato disposto con gli art. 31 segg. LTAF), nonché lo stesso è ammissibile sotto il profilo degli artt. 48 cpv. 1, 52 cpv. 1 PA e 108 cpv. 1 LAsi. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 Il ricorso, per i motivi che seguono, è manifestamente fondato, ed è quindi deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), e con una motivazione sommaria (art. 111a cpv. 2 LAsi). 2. 2.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha attribuito il ricorrente al Cantone B._______, facendo applicazione degli art. 27 cpv. 3 LAsi, 21 cpv. 2 lett. b e 22 cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). 2.2 Nel suo gravame, l'insorgente ha dapprima contestato l'applicazione nel suo caso dell'art. 27 cpv. 3 LAsi, anche per quanto concerne la limitazione del potere cognitivo previsto da tale norma. Invero, egli, quale rifugiato riconosciuto e al quale sarebbe stato concesso l'asilo, avrebbe per costante giurisprudenza, ed in applicazione dell'art. 26 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30, di seguito: Conv. rifugiati) e dell'art. 58 LAsi, il diritto di scegliere liberamente il suo luogo di residenza e quindi anche il Cantone al quale essere attribuito. A tal proposito, nel corso della procedura dinanzi alla SEM, avrebbe espresso la sua volontà di essere attribuito al Canton C._______, trasmettendo anche uno scritto alla detta autorità, sottoscritto dall'amico D._______, che vivrebbe in tale Cantone. Il suo desiderio di risiedere nel precitato Cantone, sarebbe dovuto al suo stato di salute, alla sua età ed alle sue attività personali e politiche, le quali potrebbero essere meglio gestite in prossimità del suo cerchio d'amicizie che soggiornerebbe nel Canton C._______. Nel Canton B._______, non conoscerebbe invece nessuno e non potrebbe quindi contare su alcun supporto, ciò che sarebbe peraltro difficile per lui costruire, vista la sua età ed il suo stato di salute. L'autorità inferiore, malgrado il ricorrente avrebbe espresso la sua preferenza d'attribuzione cantonale, avrebbe tralasciato in modo lacunoso di porgli dei quesiti in merito nel corso della sua audizione sui motivi d'asilo. Altresì, non avrebbe esaminato la sua richiesta sotto l'aspetto degli art. 26 Conv. rifugiati e 58 LAsi, inclusi eventuali motivi di revoca ai sensi dell'art. 63 LStrI (RS 142.20). Avendo quindi la SEM applicato nel suo caso solamente l'art. 27 cpv. 3 LAsi, non soltanto giungerebbe ad una conclusione erronea, bensì avrebbe violato sia il suo diritto di essere sentito, sia il principio inquisitorio, non avendo acclarato in modo completo i fatti giuridicamente rilevanti. 2.3 L'autorità inferiore, nella sua risposta, ha osservato in primo luogo come il ricorrente non abbia mai espresso la sua volontà di essere attribuito ad un determinato Cantone, né durante l'audizione sui motivi d'asilo né con un presunto scritto, che d'altronde non sarebbe mai giunto all'autorità inferiore. In secondo luogo, la SEM ha ritenuto che, malgrado il ricorrente sia stato riconosciuto quale rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, non essendoci nella LAsi una norma specifica per i rifugiati riconosciuti nell'ambito della procedura celere, ad essi si applicherebbe l'art. 57 cpv. 1 LAsi, e per analogia quindi l'art. 27 cpv. 3 LAsi. L'attribuzione cantonale, secondo quest'ultima norma, potrebbe quindi essere impugnata unicamente per violazione del principio dell'unità della famiglia. Nel caso concreto, tuttavia, i presupposti di questa norma per assegnare il ricorrente al Cantone C._______ non sarebbero adempiuti, in quanto le sue conoscenze in tale Cantone, oltre a non far parte del suo nucleo famigliare, non risulterebbero indispensabili per la sua sistemazione, non emergendo dagli atti di causa alcun problema medico che giustificherebbe tale esigenza. 2.4 Nella sua replica, l'interessato ha essenzialmente ribadito la sua posizione, aggiungendo come egli non sappia perché lo scritto circa la sua volontà di essere attribuito al Cantone C._______ non sia pervenuto alla SEM. Tuttavia, tale circostanza poco cambierebbe al fatto che l'autorità inferiore, in violazione del suo diritto di essere sentito, non l'avrebbe questionato in merito all'attribuzione cantonale. Altresì, la suddetta autorità non avrebbe motivato perché egli non avrebbe la possibilità di scegliere il cantone di residenza né esaminato se vi siano dei motivi di revoca sotto il profilo dell'art. 63 LStrI, violando pertanto pure il suo obbligo di motivazione. 2.5 Nelle loro prese di posizione successive, le parti hanno essenzialmente ribadito le loro precedenti osservazioni e conclusioni. 3. 3.1 Ai sensi dell'art. 27 cpv. 3 LAsi - disposizione che costituisce una deroga alla regola generale dell'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. art. 106 cpv. 2 LAsi) - la decisione di attribuzione ad un Cantone di un richiedente l'asilo può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell'unità della famiglia. Tuttavia, la limitazione del potere cognitivo prevista all'art. 27 cpv. 3 LAsi, come più volte ripetuto da giurisprudenza costante di questo Tribunale, anche recente, non può essere applicata ai rifugiati riconosciuti. Invero, costoro possono invocare dinanzi al Tribunale la violazione dell'art. 26 della Conv. rifugiati e dell'art. 37 LStrI (RS 142.20), che regola il trasferimento di residenza in un altro Cantone di persone straniere (cfr. DTAF 2012/2 consid. 3.2.3; ex multis e recenti le sentenze del TAF F-9228/2025 del 9 dicembre 2025 consid. 2; F-9182/2025 dell'8 dicembre 2025 consid. 2.1 con ulteriori rif. cit.; F-8261/2025 del 20 novembre 2025 consid. 2.1). 3.2 I rifugiati che soggiornano regolarmente in Svizzera godono del diritto di scegliere il proprio luogo di soggiorno e di circolare liberamente, fatte salve le disposizioni che, nelle stesse circostanze, si applicano in generale alle persone straniere (cfr. art. 26 Conv. rifugiati e art. 58 LAsi; DTAF 2012/2 consid. 3.2.2). L'art. 26 Conv. rifugiati, mira difatti a ridurre al minimo le restrizioni alla libera scelta del luogo di soggiorno e alla libertà di circolazione dei rifugiati. Sono quindi ammesse soltanto le disposizioni restrittive applicabili alle persone straniere titolari di un permesso di domicilio. Ai sensi della giurisprudenza attuale, l'art. 26 Conv. rifugiati, conferisce quindi ai rifugiati, il diritto all'attribuzione cantonale o al cambiamento di cantone nella stessa misura in cui tale diritto spetta ad una persona domiciliata ai sensi dell'art. 37 cpv. 3 LStrI (cfr. DTAF 2012/2 consid. 5.2.2; ex multis le sentenze del TAF F-8261/2025 succitata consid. 2.2; F-4259/2025 del 17 luglio 2025 consid. 2.2 con ulteriori rif. cit.). 3.3 Venendo al caso concreto, il Tribunale non ravvede motivi apportati dall'autorità inferiore, per distanziarsi dalla sua giurisprudenza consolidata e pure recente succitata. In tal senso, avendo la SEM, con decisione del 14 maggio 2025 riconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato, come concluso anche da quest'ultimo nel suo ricorso e nei suoi memoriali successivi, egli ha in principio, il diritto di scegliere il luogo di soggiorno e di essere assegnato al cantone da lui richiesto. Sono fatti salvi i motivi di revoca di cui all'art. 63 LStrI (cfr. art. 37 cpv. 3 LStrI in combinato disposto con l'art. 58 LAsi, art. 6 e art. 26 Conv. rifugiati; ex multis la sentenza del TAF F-8261/2025 precitata consid. 2.3). L'art. 27 cpv. 3 LAsi, non è quindi ed al contrario di quanto motivato nella decisione avversata e ribadito dall'autorità inferiore nelle sue osservazioni in fase ricorsuale, applicabile al caso del ricorrente. Avendo tuttavia la SEM fatto applicazione nella sua decisione dell'art. 27 cpv. 3 LAsi per attribuire il ricorrente ad un cantone specifico, ha violato il diritto federale (art. 49 lett. a PA; cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF F-9182/2025 precitata consid. 2.2). Inoltre, malgrado il ricorrente, ed al contrario di quanto ha asserito nel suo ricorso, non abbia effettivamente espresso la sua volontà di essere assegnato al Cantone C._______ dinanzi alla SEM - non essendo in alcun modo evincibile dagli atti l'espressione di tale desiderio (cfr. n. 17/15, D47, pag. 7) o ancora che egli avrebbe inoltrato all'autorità inferiore una lettera scritta da un suo amico in tal senso, che non si trova agli atti della SEM - quest'ultima avrebbe dovuto interrogarlo in merito all'attribuzione cantonale nell'ambito dell'audizione sui motivi, ed esaminare poi, nella decisione impugnata, lo statuto giuridico del ricorrente in quanto rifugiato ed il suo diritto all'attribuzione al cantone da lui richiesto. Non avendolo fatto, come a ragione sostenuto nel gravame e nei suoi scritti successivi dall'insorgente, essa ha completamente tralasciato un aspetto decisorio rilevante ed ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente (art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 35 PA; cfr. DTF 149 V 156 consid. 6.1 e sentenza del TAF F-8261/2025 precitata consid. 2.3). Altresì, l'autorità inferiore, applicando le disposizioni erronee al caso del ricorrente, e ciò anche nelle sue prese di posizione successive in fase ricorsuale, non ha neppure esaminato, a torto, se vi siano dei motivi ai sensi dell'art. 63 LStrI contrari ad un'attribuzione del ricorrente al Cantone C._______. In tal senso, i fatti giuridicamente rilevanti risultano essere stati accertati in modo incompleto ed il principio inquisitorio risulta essere stato violato dall'autorità inferiore (cfr. art. 6 LAsi in combinato disposto con l'art. 12 PA; art. 49 lett. b PA; tra le altre la sentenza del TAF F-8261/2025 precitata consid. 2.3). 3.4 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Un rinvio della causa, è da prendere in particolare in considerazione, allorché è necessario accertare ulteriori elementi fattuali rilevanti e che all'autorità inferiore, in qualità di autorità di prima istanza, spetta un certo margine di apprezzamento (cfr. DTAF 2020 VI/1 consid. 10.1.2; 2020 VII/6 consid. 12.6; 2015/30 consid. 8.1), come è il caso di specie. Altresì, nella presente disamina, e malgrado lo scambio di scritti effettuato in fase ricorsuale, non è possibile giungere ad una decisione definitiva con un'istruzione di poca entità, ciò che peraltro procrastinerebbe ancora la stessa e non sarebbe quindi nell'interesse del ricorrente, che perderebbe inoltre la possibilità di ricorrere. Pertanto, il Tribunale annulla la cifra 3 del dispositivo della decisione avversata e retrocede gli atti di causa alla SEM, perché esamini ed acclari in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dei considerandi, così pure, in seguito, emani una decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. L'autorità inferiore dovrà in particolare, applicando le disposizioni succitate al ricorrente, chiarire se vi siano dei motivi di revoca ai sensi dell'art. 63 LStrI, che si opporrebbero ad una sua attribuzione al Cantone C._______, e se la sua risposta fosse positiva, se il rifiuto della richiesta di attribuzione cantonale basato su tale motivo, risulti essere proporzionato. Per tale valutazione, se necessario, la SEM potrà invitare il cantone in cui si chiede l'attribuzione (in specie il Cantone C._______) e quello di provenienza (in casu il Cantone B._______) interessati, a presentare le proprie osservazioni in merito ai motivi di revoca (cfr. sentenza del TAF F-8261/2025 precitata consid. 2.4 con ulteriore rif. cit.).

4. Il ricorso è quindi accolto e la cifra 3 del dispositivo della decisione impugnata è annullato, nonché la causa è rinviata all'autorità inferiore, affinché stabilisca in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti ed emani una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. 5. 5.1 Visto l'esito della causa, non si prelevano spese processuali (cfr. art. 63 cpv. 1 e 2 PA). 6. 6.1 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese in base alla quale il Tribunale fissa l'indennità dovuta. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). 6.2 Nel caso concreto, il ricorrente, rappresentato in questa sede da un rappresentante professionale, che non adempie però ai requisiti posti all'art. 102m cpv. 1 LAsi (cfr. decisione incidentale del Tribunale del 26 marzo 2018 nella causa di cui ai ruoli D-705/2018 che si basava sul vecchio art. 110a cpv. 3 LAsi di uguale tenore della predetta disposizione; cfr. anche a tal proposito la sentenza del TAF D-705/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 11.2), ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS-TAF). Tuttavia, in assenza di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in fr. 750.- (spese e tasse comprese; cfr. artt. 9, 10 cpv. 2 e 14 cpv. 2 TS-TAF).

7. La decisione è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

2. La cifra 3 del dispositivo della decisione della SEM del 14 maggio 2025 è annullata e la causa è rinviata all'autorità inferiore, affinché proceda allo stabilimento dei fatti e ad una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. La SEM rifonderà al rappresentante legale del ricorrente, Fazil Ahmet Tamer, complessivi fr. 750.- a titolo di indennità ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e alle autorità cantonali competenti. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: