Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Sachverhalt
A. A.a Gli interessati hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera l'(...) gennaio 2024. Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" del 10 gennaio 2024 dei richiedenti 1 e 2, è risultato che gli stessi avevano presentato delle domande d'asilo pregresse in H._______ in più occasioni tra il (...) ed il (...), nonché in Croazia il (...). A.b Il (...) gennaio 2024 si sono tenuti con gli interessati 1 e 2 dei colloqui fondati sull'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A supporto dei loro asserti, essi hanno presentato, in copia: i loro passaporti iracheni; le loro carte d'identità; il contratto di matrimonio degli interessati 1 e 2; la patente di guida dell'interessato 1; la tessera di rifornimento alimentare della famiglia; e i certificati di cittadinanza iracheni dei richiedenti 1 e 2 (cfr. [atti della SEM] n. [{...}]-39/21 e mezzi di prova n. 1/1-3/1). A.c La SEM, il 19 gennaio 2024, ha inoltrato all'autorità croata competente, una domanda di ripresa in carico per il richiedente 1 ed un'altra per le richiedenti 2, 3 e 4, entrambe fondate sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III, chiedendo che vengano considerate quali nucleo familiare. A.d A seguito di alcune risposte date dagli interessati 1 e 2 durante il colloquio Dublino, in data (...) gennaio 2024, si sono svolti con i medesimi dei colloqui inerenti all'identificazione di autori e testimoni di crimini contro il diritto internazionale e indizi rilevanti per la sicurezza. A.e La Croazia, il 2 febbraio 2024, e basandosi sull'art. 20 par. 5 RD III, ha risposto positivamente alla domanda di ripresa in carico del richiedente 1 e parzialmente per quanto attinente a quella delle richiedenti 2-4, in quanto ha accettato quella della richiedente 2 ma non ha incluso le due figlie. A.f In risposta a quanto precede, l'autorità svizzera preposta, ha inviato un messaggio elettronico alla Croazia il 2 febbraio 2024 con delle informazioni complementari, chiedendo alla Croazia di riprendere in carico anche le richiedenti 3 e 4 così come richiesto nella domanda presentata il 19 gennaio 2024. Il 12 febbraio 2024, la SEM si è nuovamente indirizzata all'autorità croata preposta, chiedendo di confermare l'accettazione di ripresa in carico per le interessate 2-4. Richieste alle quali la Croazia è rimasta silente. A.g A fronte di ciò, il 22 febbraio 2025, la SEM ha chiesto alla sua omologa croata di riesaminare il suo rifiuto inerente alle richiedenti 3 e 4 in virtù dell'art. 5 par. 2 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione delle comunità europee del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]; di seguito: Regolamento CE), chiedendo di rispondere entro il 7 marzo 2024. Tale richiesta è stata rinviata e reiterata dall'autorità inferiore con messaggio elettronico del 26 febbraio 2024. Il 23 marzo successivo, la Croazia ha trasmesso alla Svizzera l'accettazione di ripresa in carico per la richiedente 2, includendo anche le due figlie nella stessa, fondandosi sull'art. 20 par. 5 RD III. B. Con decisione datata 9 aprile 2024 - notificata il giorno seguente (cfr. n. 77/1) - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo degli interessati giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), con conseguente pronuncia del trasferimento dei medesimi verso la Croazia e l'esecuzione della predetta misura. C. Il 17 aprile 2024, gli interessati hanno adito con ricorso, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), chiedendo, in ordine, d'un canto la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e quale misura cautelare di ordinare alle autorità cantonali d'esecuzione, di attendere la decisione in merito all'effetto sospensivo prima di compiere misure d'esecuzione, e d'altro canto all'accoglimento dell'istanza di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito essi hanno postulato, a titolo principale, l'annullamento della decisione impugnata, la constatazione della competenza della Svizzera nella trattazione della loro domanda d'asilo, che è pertanto da esaminare materialmente; ed a titolo eventuale la restituzione degli atti alla SEM per nuova decisione. D. Con misure supercautelari del 18 aprile 2024, il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti. A causa di ciò, la SEM, con comunicazione del 19 aprile 2024 alle autorità croate, le ha informate della pendenza del ricorso con effetto sospensivo, chiedendo una consequenziale estensione del trasferimento degli stessi sulla base dell'art. 29 par. 1 RD III. E. Tramite la decisione incidentale del 24 aprile 2024, il Tribunale ha concesso l'effetto sospensivo al ricorso, autorizzando i ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, nonché ha accolto l'istanza di assistenza giudiziaria parziale formulata dai ricorrenti nel loro ricorso. Ha altresì invitato la SEM a presentare una risposta al gravame. F. Il 30 aprile 2024, l'autorità inferiore ha presentato le sue osservazioni di risposta, confermando la decisione avversata e concludendo al respingimento del ricorso. G. I ricorrenti hanno potuto inoltrare la loro replica il 17 maggio 2024. In seguito, con scritto datato 25 marzo 2025, gli insorgenti hanno trasmesso al Tribunale, in modo spontaneo, delle informazioni inerenti alla loro allegata integrazione su suolo elvetico, corredandole di nuova documentazione in copia. H. Il 6 giugno 2025 la Corte VI del Tribunale ha ripeso la procedura di cui al ruolo D-2339/2024 per motivi d'ordine organizzativo. I. Il 23 luglio 2025, i ricorrenti hanno presentato un nuovo scritto aggiornando nuovamente la loro allegata situazione d'integrazione, producendo della nuova documentazione in copia a supporto. J. Il 7 agosto 2025, il nuovo giudice dell'istruzione ha trasmesso alla SEM, per conoscenza, la replica dei ricorrenti del 17 maggio 2025 e gli scritti dei medesimi pervenuti al Tribunale il 25 marzo e il 23 luglio 2025, pronunciando parimenti la chiusura dello scambio di scritti. K. Tramite missiva del 3 settembre 2025, gli insorgenti hanno inoltrato al Tribunale della nuova documentazione, in copia, attestante della loro integrazione e del loro stato di salute. Con ulteriore scritto del 19 dicembre 2025, i ricorrenti hanno aggiornato nuovamente la loro situazione d'integrazione in Svizzera, presentando tre nuovi documenti in copia. Infine, con missiva del 5 marzo 2026, i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale quattro nuovi documenti in copia inerenti alla loro integrazione.
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF).
E. 3.1 Il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili in materia d'asilo, sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2).
E. 3.2 La presente procedura è retta dal RD III, in quanto i ricorrenti hanno presentato la loro domanda d'asilo prima del 12 giugno 2026 (cfr. art. 84 par. 2 regolamento [UE] n. 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti [UE] 2021/1147 e [UE] 2021/1060 e che abroga il regolamento [UE] n. 604/2013 [GU L 2024/1351 del 22.05.2024], di seguito RGAM; cfr. anche la cifra 8 della Rettifica del RGAM [GU L 2025/90929 del 25.11.2025]).
E. 4.1 Gli insorgenti, nel loro ricorso e nella replica, lamentano un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. per il principio inquisitorio gli art. 6 LAsi e art. 12 PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1; per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3), così come una violazione del loro diritto di essere sentiti (art. 29 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101] e art. 29 PA; cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con rif. cit.) e dell'obbligo della SEM di motivare a sufficienza il giudizio impugnato (cfr. a tal proposito DTF 148 III 30 consid. 3.1; 138 I 232 consid. 5.1; 139 V 496 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2.1). Le predette censure formali, verranno esaminate d'ingresso dal Tribunale, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati).
E. 4.2.1 In primo luogo, si rimarca come l'autorità inferiore, a differenza di quanto argomentato nel loro gravame dai ricorrenti, abbia raccolto da parte delle autorità croate le sufficienti accettazioni di riprese in carico di tutti gli insorgenti, in particolare dopo la domanda di riesame presentata il 22 febbraio 2024 (cfr. n. 61/2), dove le ricorrenti 3 e 4 sono state incluse nella risposta di ripresa in carico del 23 marzo 2024 relativa alla loro madre (cfr. n. 69/2). Non si vede quindi per quali motivi la SEM avrebbe dovuto dubitare che la Croazia, alla quale è stato più volte segnalato che si trattasse di un unico nucleo famigliare (cfr. n. 32/7, 35/8, 50/1, 58/1 e 61/2), separi i ricorrenti. Il fatto poi che in Croazia essi siano stati registrati con altre generalità ed una nazionalità differente, ovvero siriana invece che irachena, non conduce ad una diversa conclusione. Invero, la Croazia, sulla base delle informazioni e degli estratti Eurodac inoltrati dall'autorità inferiore, ha potuto stabilire con piena cognizione di causa che le persone da loro registrate, con parziali generalità e nazionalità differenti, altri non erano che i medesimi ricorrenti 1-4 registrati in Svizzera e di cui ne hanno accettato esplicitamente la loro competenza per la ripresa in carico (cfr. n. 48/2, 49/2 e 69/2). A fronte di ciò, si ritiene che la SEM non avesse alcun obbligo di richiedere ulteriori garanzie alla Croazia riguardo al trattamento unitario del nucleo famigliare. Il fatto poi che l'autorità inferiore nella decisione avversata abbia ritenuto la competenza della Croazia data nella fattispecie, a differenza invece dei ricorrenti, riguarda una questione di merito e non formale, che verrà quindi analizzata successivamente.
E. 4.2.2 In secondo luogo, riguardo alle circostanze che i ricorrenti hanno presentato delle domande d'asilo in H._______ antecedenti a quelle depositate in Croazia, si osserva come a ragione gli insorgenti sottolineino nel loro gravame che l'autorità inferiore avrebbe dovuto motivare nella decisione avversata tale aspetto, ciò che fa completamente difetto anche nella presentazione della fattispecie nel provvedimento impugnato (cfr. p.to I, pag. 2). Tuttavia, si considera come sia gli insorgenti nel loro gravame e nel contesto della replica, sia la SEM nella sua risposta al ricorso, abbiano potuto prendere puntualmente posizione su tale aspetto. Seppure si dia atto ai ricorrenti che la motivazione contenuta nella risposta dell'autorità avversata in proposito a tale questione sia molto breve (cfr. risposta al ricorso, pag. 3), dalla stessa sono chiaramente evincibili i motivi che hanno condotto l'autorità inferiore ad escludere la competenza della H._______ a priori e quindi a non richiedere neppure ulteriori informazioni al medesimo Stato, ovvero sulla base della giurisprudenza resa in materia sulla H._______ come pure vista l'esplicita accettazione della ripresa in carico dei ricorrenti da parte delle autorità croate. L'autorità resistente si è poi espressa a sufficienza anche riguardo all'allegato pericolo che la Croazia non rispetti il principio di divieto di respingimento nell'ambito sia della decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 5) sia della risposta al ricorso (cfr. pag. 3). Sulla base di ciò, i ricorrenti hanno potuto prendere adeguatamente posizione nel corso della procedura ricorsuale, come dimostrato dalle loro argomentazioni dettagliate contenute sia nel ricorso sia nella replica, e per il Tribunale è possibile, visti gli argomenti avanzati dall'autorità inferiore, decidere con piena conoscenza di causa. Frattanto, anche se venisse constatato che l'obbligo di motivazione da parte dell'autorità inferiore riguardo tale punto in questione, come pure il diritto di essere sentito degli insorgenti, siano stati violati, i medesimi sono stati completamente sanati in fase ricorsuale. Non v'è pertanto, per questo motivo, alcuna ragione di annullare la decisione avversata. Che poi la competenza (...) fosse da ritenere a discapito di quella croata, riguarda ancora una volta una questione di merito e non formale che, in quanto tale, verrà trattata nei considerandi seguenti.
E. 4.2.3 In terzo luogo, il Tribunale osserva che, al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva ampia documentazione medica relativa alla situazione valetudinaria delle ricorrenti 3 e 4, e che la stessa è stata citata correttamente e presa in considerazione adeguatamente dall'autorità inferiore nel provvedimento avversato (cfr. p.to II, pag. 7 seg.). Dai referti medici presenti all'incarto, anche il Tribunale è poi dell'avviso che non andasse chiarita oltre la loro situazione di salute. Invero, dalla diagnosi posta per la ricorrente 3 di sincope unica con diagnosi differenziale neurocardiogena che sarebbe avvenuta durante il viaggio dall'I._______ in H._______, senza ulteriori episodi recensiti medicalmente e con tutte le analisi effettuate, anche ecocardiografiche, normali, senza ulteriori controlli pianificati (cfr. n. 70/3); e per la ricorrente 4, senza alcuna diagnosi segnalata (cfr. n. 47/2), non si ravvede quali aspetti avrebbe dovuto ancora appurare meglio la SEM. Difatti, è ai medici curanti degli insorgenti che appartiene definire se ed in che ampiezza, degli accertamenti medici specifici debbano essere eseguiti. Non avendo tali medici, a seguito anche degli accertamenti compiuti (cfr. n. 46/2, 47/2, 52/2, 53/2 e 70/3), prescritto ulteriori visite mediche o seguito, anche ed in particolare dal profilo psicologico delle ricorrenti 3 e 4, si ritiene che l'autorità inferiore abbia ritenuto a ragione nella decisione avversata che l'accertamento dei fatti medici rilevanti fosse concluso. Del resto, non si comprende per quale motivo l'autorità resistente avrebbe dovuto acclarare anche per le ricorrenti 3 e 4 se esse sarebbero pure state testimoni, come i genitori, di delitti commessi contro l'umanità, come allegato nel loro ricorso (cfr. p.to 23, pag. 8). Difatti, né dai colloqui Dublino dei genitori (cfr. n. 29/4 e 30/4), né tanto meno dalle audizioni tenutesi con i medesimi a tal proposito (cfr. n. 40/3 e 41/3), o ancora dalle visite mediche effettuate dalle bambine, si evince che queste ultime abbiano assistito personalmente a tali atti e/o ancora che ne siano state segnate psicologicamente in qualche modo. Che poi i ricorrenti nel loro gravame non concordino con l'apprezzamento esposto dall'autorità inferiore nel provvedimento sindacato, riguardo in particolare allo stato di salute delle ricorrenti 3 e 4, non risulta contrario al principio inquisitorio e riguarda una questione di merito che verrà esaminata di seguito.
E. 4.2.4 Infine, si osserva che l'autorità inferiore, come visto precedentemente, ha tenuto adeguatamente conto della presenza delle ricorrenti 3 e 4, in particolare nella domanda di ripresa in carico inviata alle autorità croate, citando correttamente le allegazioni rilasciate dai loro genitori in proposito ai presunti maltrattamenti che avrebbero subito in Croazia da parte di alcuni agenti, come pure del loro stato di salute. In tal senso, si ritiene che del benessere superiore delle richiedenti 3 e 4 l'autorità inferiore ne abbia tenuto conto nella sua determinazione. Inoltre, anche in merito a tale questione, i ricorrenti hanno potuto esprimersi e fare valere le loro argomentazioni ampiamente in fase ricorsuale ed anche la SEM si è potuta pronunciare puntualmente circa tale aspetto nell'ambito della sua risposta al ricorso (cfr. pag. 4). Frattanto, anche se venisse constatata una violazione dell'obbligo di motivazione da parte della SEM in tale frangente nella decisione avversata - ciò che in casu malgrado non vengano citate esplicitamente le disposizioni pertinenti della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF) e l'interesse superiore delle bambine, per i motivi precitati il Tribunale non ritiene essere stato violato - la stessa sarebbe stata comunque completamente sanata in fase ricorsuale.
E. 4.2.5 Ne discende quindi che le censure formali ricorsuali, come pure la conseguente conclusione eventuale esposta nel ricorso, vanno integralmente respinte.
E. 5.1 Venendo ora al merito, ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 5.2 La SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1) - su riserva delle situazioni previste all'art. 7 par. 3 RD III (in relazione con i criteri di determinazione di cui agli art. 8, 10 e 16 RD III) e all'art. 20 par. 5 RD III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3; cfr. anche a tal proposito la sentenza del TAF F-7258/2024 del 23 maggio 2025 consid. 5) - e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e l'allontanamento. Allorché la procedura di determinazione dello Stato responsabile non è ancora conclusa, occorre applicare l'art. 20 par. 5 RD III. Tale disposizione prevede, che lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (cfr. sentenza del TAF F-8169/2025 del 31 ottobre 2025 consid. 2.3; sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [di seguito: CGUE], [Grande Sezione], nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17 del 2 aprile 2019, p.to 47 segg., ECLI:EU:C:2019:280).
E. 5.3 Poiché la Croazia ha accettato di riprendere in carico i ricorrenti sulla base dell'art. 20 par. 5 RD III, ovvero al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, i ricorrenti possono legittimamente contestare la procedura di determinazione dello Stato membro responsabile per il trattamento della loro domanda d'asilo (cfr. a tal proposito la sentenza del TAF F-7258/2024 del 23 maggio 2025 consid. 5), ciò che essi hanno fatto nel loro gravame, come di seguito esposto.
E. 5.4.1 Nel loro ricorso, gli insorgenti in primo luogo ritengono che la Svizzera sarebbe divenuta competente per la trattazione della loro domanda d'asilo, ai sensi dell'art. 23 par. 3 RD III, in quanto la SEM non avrebbe presentato alla H._______ - primo Stato membro che sarebbe entrato in considerazione - alcuna domanda di ripresa in carico (cfr. ricorso, p.to 20, pag. 7).
E. 5.4.2 Ora, risulta dagli estratti Eurodac del 10 gennaio 2024, che i ricorrenti 1 e 2 avevano presentato delle precedenti domande d'asilo in H._______ il (...), il (...), il (...) e il (...) (la richiedente 2 invece il [...]); nonché in Croazia il (...). Altresì, entrambi gli insorgenti 1 e 2 hanno affermato che in H._______ tutte le loro domande d'asilo sarebbero state rifiutate, ivi non avrebbero ottenuto alcun permesso di soggiorno o titolo di viaggio né alcuna protezione internazionale, ed avrebbero lasciato a piedi tale Paese nell'(...), giungendo in Croazia (cfr. n. 29/4 e 30/4). Sulla base di tali elementi, malgrado effettivamente ai sensi dell'art. 7 par. 2 RD III, entrasse dapprima in linea di conto la H._______ per la competenza nella trattazione della domanda d'asilo dei ricorrenti, tuttavia per i motivi esposti di seguito, il Tribunale ritiene che la SEM potesse scegliere a ragione di rivolgersi alla Croazia con una domanda di ripresa in carico invece che alla H._______, ciò che ella ha fatto in data 19 gennaio 2024 (cfr. n. 32/7 e 35/8). Ricevendo poi una risposta positiva dalla Croazia per quanto attinente ai ricorrenti 1 e 2 il 2 febbraio 2024 (cfr. n. 48/2 e 49/2), ma non per le figlie dei predetti, la SEM si è premurata d'inviare dapprima delle specificazioni in merito al legame famigliare (cfr. n. 50/1) chiedendo la ripresa in carico anche delle due figlie (cfr. n. 50/1 e 58/1) ed in seguito formulando una richiesta di riesame ai sensi dell'art. 5 par. 2 Regolamento CE il 22 febbraio 2024 (cfr. n. 61/2). A quest'ultima, la Croazia ha risposto affermativamente il 23 marzo 2024, includendo anche la ripresa in carico delle ricorrenti 3 e 4 nella ripresa in carico della madre (cfr. n. 69/2). Altresì, come motivato a giusta ragione dalla SEM nella sua risposta al ricorso, la giurisprudenza del Tribunale prevede che un trasferimento Dublino di un richiedente l'asilo verso la H._______, può avvenire soltanto in casi eccezionali, in cui la fattispecie all'evidenza non rientra trattandosi di un nucleo famigliare, che in più non ha ricevuto alcun riconoscimento di una qualsivoglia protezione internazionale né documento di viaggio in tale Paese (cfr. a tal proposito DTAF 2011/35 e DTAF 2011/36, nonché la più recente sentenza di riferimento del Tribunale F-5298/2024 del 12 giugno 2025 consid. 5). Sulla scorta di quanto precede, l'autorità inferiore poteva quindi partire dal presupposto, che, di principio e ritenute le considerazioni esposte di seguito, la competenza della Croazia per la ripresa in carico dei ricorrenti fosse data, senza dover presentare alcuna richiesta di ripresa in carico alla H._______ antecedentemente. Non v'è quindi alcuno spazio in casu, per l'applicazione dell'art. 23 par. 3 RD III, come postulato nel ricorso dagli insorgenti.
E. 5.5.1 Proseguendo, i ricorrenti ritengono che alla luce della giurisprudenza in vigore, anche da loro citata nel ricorso, e non avendo la Croazia risposto entro il termine procedurale massimo di 2 settimane alla domanda di riconsiderazione del loro rifiuto di ripresa in carico per le ricorrenti 2, 3 e 4, ma soltanto in seguito, nonché per non separare i membri di un unico nucleo famigliare, la Svizzera è divenuta competente per la trattazione della loro domanda d'asilo (cfr. ricorso, p.to 11 segg., pag. 5 seg.).
E. 5.5.2.1 Giusta l'art. 20 par. 3 RD III, ai fini del RD III, la situazione di un minore che accompagna il richiedente e risponde alla definizione di familiare, è indissociabile da quella del suo familiare e rientra nella competenza dello Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale del suddetto familiare, anche se il minore non è personalmente un richiedente, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore. Lo stesso trattamento è riservato ai figli nati dopo che i richiedenti sono giunti nel territorio degli Stati membri senza che sia necessario cominciare una nuova procedura di presa in carico degli stessi.
E. 5.5.2.2 Ai sensi dell'art. 25 par. 1 RD III, lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e decide in merito alla richiesta di ripresa in carico dell'interessato quanto prima e in ogni caso entro il termine di un mese dalla data in cui perviene la richiesta. Quando la richiesta è basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac, tale termine è ridotto a due settimane. Il par. 2 della medesima norma, dispone che, l'assenza di risposta entro la scadenza del termine di un mese o di due settimane previsto al par. 1 equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di riprendere in carico l'interessato, compreso l'obbligo di adottare disposizioni appropriate all'arrivo dello stesso.
E. 5.5.2.3 Dal canto suo, l'art. 5 Regolamento CE prevede che, lo Stato membro richiesto che previa verifica ritenga che gli elementi presentati non permettano di stabilire la sua competenza, invia allo Stato membro richiedente una risposta negativa pienamente motivata che spieghi nel dettaglio le ragioni del suo rifiuto (par. 1). Ove lo Stato membro richiedente ritenga che il rifiuto oppostogli sia basato su un errore di valutazione ovvero disponga di prove complementari da far valere, esso può sollecitare un riesame della richiesta. Questa facoltà va esercitata nelle tre settimane successive al ricevimento della risposta negativa. Lo Stato membro richiesto procura di rispondere entro due settimane. Tale procedura aggiuntiva non riapre comunque i termini di cui all'art. 18 par. 1 e 6, e all'art. 20 par. 1 RD III (par. 2).
E. 5.5.3 In merito al termine di risposta previsto all'art. 5 par. 2 Regolamento CE, lo scrivente Tribunale si è pronunciato nella DTAF 2019 VI/4, nella quale ha recepito la giurisprudenza formulata nella sentenza della CGUE, nelle cause riunite C-47/17 e C-48/17 del 13 novembre 2018, modificando la precedente giurisprudenza esposta nella sentenza di principio DTAF 2018 VI/2 (consid. 9). In sintesi, il Tribunale nella succitata sentenza ha ritenuto che, nella procedura di riesame, lo Stato membro richiesto ha soltanto un termine massimo di risposta di due settimane. Se lo Stato richiesto nega la propria competenza o non risponde entro tale termine, la competenza passa allo Stato richiedente, a meno che i termini cogenti previsti agli art. 21 par. 1 e art. 23 par. 2 del RD III per la presentazione di una nuova domanda di ammissione o riammissione non siano ancora spirati. In tal caso, lo Stato richiedente può presentare a un altro Stato membro una nuova domanda di ammissione o riammissione. Al contrario, nei confronti del primo Stato membro richiesto, ovvero colui che ha rifiutato la domanda di presa o di ripresa in carico e ha pure rifiutato rispettivamente non ha risposto entro il termine prescritto (di due settimane) alla domanda di riesame successiva, una tale possibilità non sussiste (cfr. DTAF 2019 VI/4 consid. 8.4).
E. 5.5.4 Tornando al caso concreto, dagli atti si evince che due distinte domande di ripresa in carico - una per il ricorrente 1 ed un'altra per le ricorrenti 2, 3 e 4 - sono state inoltrate alla Croazia in data 19 gennaio 2024, segnalando anche nelle stesse come i ricorrenti facciano tutti parte di un unico nucleo famigliare (cfr. n. 32/7 e 35/8). Tale richiesta di ripresa in carico è stata inviata alle autorità croate nel rispetto del termine di due mesi dal ricevimento della pertinente risposta Eurodac del 10 gennaio 2024 (cfr. n. 15/2 e 17/2) prescritto dall'art. 23 par. 2 RD III. In seguito, la Croazia, entro il termine predisposto dall'art. 25 par. 1 RD III, ovvero il 2 febbraio 2024, ha accolto la domanda di ripresa in carico per il ricorrente 1 sulla base dell'art. 20 par. 5 RD III (cfr. n. 48/2) mentre che per quanto concerne la domanda di ripresa in carico per le ricorrenti 2-4, l'ha soltanto accettata parzialmente, nel senso che ha riconosciuto la sua competenza nella trattazione della domanda d'asilo soltanto per quanto attinente alla ricorrente 2 ai sensi dell'art. 20 par. 5 RD III (cfr. n. 49/2). Per quanto concerne invece le due minori, come rettamente rimarcato nella replica dagli insorgenti, il rifiuto della loro ripresa in carico, come evincibile in modo limpido dalla risposta delle autorità croate, è stata motivata nel senso che vi fossero dei dubbi circa l'effettivo legame tra le predette e la ricorrente 2, in quanto le date di nascita registrate in Croazia differivano in modo importante da quelle invece comunicate dalla Svizzera (cfr. n. 49/2). Tale conclusione è maggiormente confortata anche dalla risposta fornita dalle autorità croate nel loro messaggio elettronico del 26 febbraio 2024 alla SEM, dove riferiscono che: "As it is said in our previous reply, we cannot accept mentioned children without some relevant proof about existence of family links with C._______, d.o.b. (...), Iraqi" (cfr. n. 64/1). La SEM, dopo aver fornito alcune informazioni sulle ricorrenti 3 e 4 alla Croazia (cfr. n. 50/1) e richiesto in modo informale a quest'ultima di confermare di riprendere in carico anche le ricorrenti 3 e 4 in data 12 febbraio 2024 (cfr. n. 58/1), ha inviato il 22 febbraio 2024 una domanda di riesame ai sensi dell'art. 5 par. 2 Regolamento CE all'indirizzo delle autorità croate (cfr. n. 61/2). Si sottolinea già sin d'ora a tal proposito che questa domanda di riesame è stata inviata nel termine di tre settimane dal rifiuto della domanda di ripresa in carico delle ricorrenti 3 e 4 da parte della Croazia, avvenuto il 2 febbraio 2024 (cfr. n. 49/2). Altresì, a differenza di quanto sostenuto dall'autorità inferiore nella sua risposta al ricorso, che ha ritenuto aver commesso un errore nell'inviare una domanda di riesame alle autorità croate in data 22 febbraio 2024, si denota che in accordo con la giurisprudenza succitata, essendo stata la risposta di ripresa in carico per le ricorrenti 3 e 4 negativa da parte della Croazia, la SEM non poteva far altro che o trattare la domanda d'asilo di tutto il nucleo famigliare in procedura nazionale o, come intrapreso correttamente, inviare entro il termine di tre settimane dal rifiuto della Croazia, una domanda di riesame. A quest'ultima la Croazia è rimasta silente nelle due settimane successive al ricevimento della stessa, termine massimo nel quale avrebbe dovuto rispondere ex art. 5 par. 2 Regolamento CE e dall'interpretazione data della predetta norma dalla giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 5.5.3). L'autorità croata preposta ha difatti risposto soltanto il 23 marzo 2024, accettando la ripresa in carico delle ricorrenti 2-4 in applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III (cfr. n. 69/2).
E. 5.5.5.1 Ora, occorre esaminare più in dettaglio quale valenza giuridica dare alla parziale accettazione del 2 febbraio 2024 per le ricorrenti 2-4 da parte della Croazia. Ciò in quanto, in funzione della risposta data a tale quesito, come sopra esposto e concluso dai ricorrenti nel loro gravame, può far ritenere la risposta di ripresa in carico del 23 marzo 2024 come non intervenuta nel termine disposto dall'art. 5 par. 2 Regolamento CE, con la conseguenza che la responsabilità per la trattazione della domanda d'asilo dei ricorrenti - in assenza di una domanda di ripresa in carico ad altro Stato membro nel termine prescritto - sarebbe passata alla Svizzera (cfr. supra consid. 5.5.3).
E. 5.5.5.2 Agli occhi del Tribunale, la risposta di ripresa in carico del 2 febbraio 2024 per le ricorrenti 2-4 da parte dell'autorità croata competente, è da considerare quale regolare accettazione per quanto concerne l'insorgente 2. Difatti, al contrario di quanto paiono sottintendere gli insorgenti nel loro gravame, tale risposta di ripresa in carico per la ricorrente 2 non può essere interpretata quale "rifiuto provvisorio" come nel caso esposto nella DTAF 2018 VI/2. Invero le autorità croate, sulla base dell'estratto Eurodac annesso alla domanda di ripresa in carico predetta, hanno potuto identificare senza alcun dubbio la ricorrente 2, ciò che hanno confermato accettando la domanda di ripresa in carico per lei il 2 febbraio 2024 senza alcuna riserva o domanda supplementare per quanto a lei concernente. Il Tribunale ritiene pertanto che sia la risposta di ripresa in carico per il ricorrente 1 sia quella per la ricorrente 2 siano giunte entro il termine di due settimane previsto all'art. 5 par. 2 Regolamento CE, di modo che, la Croazia è divenuta in principio lo Stato membro competente per la trattazione delle loro domande d'asilo. Ciò posto, per quanto attiene invece alle ricorrenti 3 e 4, la risposta del 2 febbraio 2024 è da interpretare chiaramente quale risposta negativa, di modo che in accordo con l'art. 5 par. 2 Regolamento CE, la risposta alla domanda di riesame della SEM, sarebbe dovuta giungere entro il termine di due settimane al massimo, quello che non è avvenuto in specie. Tuttavia, trattandosi per quanto concerne delle ricorrenti 3 e 4 di minori, anche il Tribunale ritiene che, nella costellazione del tutto particolare della fattispecie, si applichi l'art. 20 par. 3 RD III come osservato dalla SEM nella sua risposta al ricorso. Invero, essendo che le ricorrenti 3 e 4, minorenni, risultano indissociabili dalla domanda di ripresa in carico della madre (e del padre), che si osserva risultano essere i richiedenti principali che fanno le veci anche delle figlie minorenni, la loro domanda d'asilo segue quella dei loro genitori - e non viceversa come postulato nel ricorso - come prescritto dall'art. 20 par. 3 RD III (cfr. anche Hruschka/Maiani, in: EU Immigration and Asylum Law, Article-by-Article Commentary, Hailbronner/Thym [ed.], 3a ed. 2022, ad art. 20, pag. 1706; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Kommentar, 2014, ad art. 20, pag. 185). A tal proposito, si ritiene che il legame di filiazione delle ricorrenti 3 e 4 con gli insorgenti 1 e 2, fosse già stato stabilito prima della risposta (tardiva) alla richiesta di riconsiderazione della Croazia, e non già dopo che quest'ultimo Stato se ne è dichiarato formalmente convinto a seguito dell'ottenimento di ulteriori informazioni da parte elvetica. Pertanto, essendo che le risposte di ripresa in carico della Croazia del 2 febbraio 2024 sono intervenute regolarmente e nei termini per quanto concerne i ricorrenti 1 e 2, anche se formalmente la risposta di ripresa in carico per le figlie è giunta dopo il termine massimo prescritto dall'art. 5 par. 2 Regolamento CE, nell'interesse superiore delle medesime a non essere separate dai genitori e in concordanza con quanto previsto dall'art. 20 par. 3 RD III, è da ritenere pertinente pure per le medesime l'accettazione della Croazia del 2 febbraio 2024 nei confronti della ricorrente 2 (cfr. n. 49/2), di modo che quest'ultimo Stato membro è divenuto competente, in principio, anche per la trattazione delle loro domande d'asilo.
E. 5.6 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, la Croazia è quindi di principio competente ai sensi dell'art. 20 par. 5 RD III per la ripresa in carico dei ricorrenti, non essendo peraltro deducibile in alcun modo dagli atti all'inserto, che gli stessi avrebbero lasciato il territorio degli Stati membri dello Spazio Dublino, o che avrebbero ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo (cfr. sentenza della CGUE [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50; cfr. anche ex multis la sentenza del TAF D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3).
E. 6.1 Proseguendo, l'autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d'asilo croato non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la competenza giusta l'art. 3 par. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera (cfr. la sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4 e 9.5; giurisprudenza successivamente confermata in ripetute occasioni, a titolo esemplificativo cfr. le sentenze del TAF F-8169/2025 del 31 ottobre 2025 consid. 3.2 con ulteriori rif. cit., F-7883/2025 del 22 ottobre 2025 consid. 3.1, F-7457/2025 del 7 ottobre 2025 consid. 4.1) e che nel caso presente non sussistano motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare la clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 RD III.
E. 6.2 Le allegazioni per lo più generiche al sistema d'asilo croato apportate nel ricorso dai ricorrenti, con ampio riferimento a diverse fonti e rapporti di organizzazioni non governative (cfr. ricorso, p.to 27 segg., pag. 9 seg.), non sono in grado di capovolgere la conclusione della SEM succitata. Difatti, poiché il sistema d'asilo croato non presenta delle carenze sistemiche giusta l'art. 3 par. 2 RD III (cfr. supra consid. 6.1), v'è da partire dal presupposto, che la Croazia garantisca la tutela dei diritti dei richiedenti l'asilo nella situazione come quella dei ricorrenti, in particolare quello di trattare la loro domanda d'asilo secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della CGUE del 30 novembre 2023 nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, §129 segg. e p.to 2; cfr. anche ex multis la sentenza del TAF F-4894/2025 del 15 luglio 2025 consid. 7.2 con ulteriori rif. cit.). Anche le esperienze di maltrattamenti allegate dai ricorrenti 1 e 2 - ovvero che il ricorrente 1, non appena entrato sul territorio croato, sarebbe stato picchiato da alcuni agenti davanti alle loro figlie che si sarebbero spaventate molto, o ancora che sarebbero stati posti in prigione per (...) giorni dove sarebbe stato dato loro da mangiare una volta al giorno, del (...) immangiabile e del (...) ed alle figlie sarebbero stati offerti dei (...) immangiabili (cfr. n. 29/4) rispettivamente che non sarebbe stato dato loro né da mangiare né da bere (cfr. n. 30/4), nonché che sarebbero stati respinti più volte alla frontiera con la J._______ - non sono supportate da alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza, e non sono pertanto in quanto tali, in alcun modo in grado di confutare la presunzione precitata. Peraltro, si denoti che tali allegazioni risultano pure essere, nella descrizione di alcune circostanze, tra loro discrepanti, sia in merito a cosa sarebbe stato offerto o meno a loro durante i (...) giorni in carcere (cfr. n. 29/4 e 30/4), sia circa le volte che sarebbero stati respinti verso la J._______ (il ricorrente 1 parla di due volte, mentre che la ricorrente 2 parla di tre volte), o ancora soltanto la ricorrente 2 asserisce che al marito le autorità croate avrebbero "rotto il telefonino" (cfr. n. 30/4, pag. 2), quest'ultimo dal canto suo non facendone invece alcun accenno (cfr. n. 29/4). Tali incoerenze lasciano pure planare forti dubbi sulla verosimiglianza dei loro asserti. Tuttavia, anche supponendo che i maltrattamenti siano tutti o in parte conformi alla realtà, occorre in merito rilevare che i ricorrenti si trovavano in una situazione d'illegalità allorché sarebbero stati fermati dagli agenti croati e che sono rimasti soltanto per un brevissimo periodo in tale Paese ([...] giorni), potendo in seguito lasciare liberamente lo stesso (cfr. n. 29/4 e 30/4). Contrariamente poi a ciò che essi lasciano intendere nelle loro dichiarazioni, il Tribunale non rileva alcuna ragione sufficiente per dubitare delle informazioni contenute nei riscontri Eurodac, secondo le quali essi avrebbero depositato una domanda d'asilo nel suddetto Paese. Tali circostanze conducono a pensare che le autorità croate erano disposte ad aprire ed a condurre una procedura d'asilo nei loro confronti nel rispetto del diritto internazionale. Tuttavia, anche se ciò non dovesse essere stato il caso, non vi sono oggettivamente delle ragioni sufficienti per supporre che i ricorrenti dovrebbero subire nuovamente dei maltrattamenti nel quadro di un trasferimento legale in Croazia sulla base del RD III (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 succitata consid. 9.4 segg.). In particolare, le persone che vengono trasferite nell'ambito di procedure Dublino secondo il RD III in Croazia, al contrario di quanto allegato nel ricorso anche con riferimento a giurisprudenza della CGUE (cfr. p.to 30, pag. 10), ottengono l'accesso alle procedure d'asilo in loco, e si possono rivolgere alle autorità croate - o alle organizzazioni non governative ivi presenti - in caso di bisogno per far valere i loro diritti (cfr. art. 26 direttiva accoglienza), anche inoltrando ricorso o denunciando l'agito di alcuni singoli funzionari, nel caso in cui ritenessero che i loro diritti non vengano rispettati (cfr. ex multis sentenza del TAF F-5006/2025 del 14 luglio 2025 consid. 4.3). Pertanto, apparterrà ai ricorrenti, che non hanno mai allegato che durante il loro brevissimo soggiorno in Croazia, durato soltanto (...) giorni, avrebbero intrapreso qualsivoglia azione per denunciare l'agito di alcuni funzionari di polizia nei loro confronti, d'indirizzarsi alle preposte autorità croate per far valere i loro diritti o denunciare i maltrattamenti di cui si sono sentiti oggetto, o se lo fossero ancora in futuro (cfr. art. 26 RD III). Infine, riguardo alle possibilità di cure mediche in Croazia, a differenza di quanto sostenuto nel gravame (cfr. ricorso, p.to 28, pag. 9), il Tribunale nella sua giurisprudenza costante ritiene come tale Paese disponga di strutture mediche adeguate, anche per le cure di eventuali patologie psichiatriche e/o psicologiche (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-6917/2025 del 23 settembre 2025 consid. 6.3, F-5174/2025 del 23 luglio 2025 consid. 5.6.4, F-2262/2025 dell'8 maggio 2025 consid. 7.4.4). Conviene inoltre sottolineare come, al contrario di quanto riportato nel ricorso (cfr. p.to 28, pag. 9), l'organizzazione (...) ha ripreso le sue attività in Croazia a partire dal 1° agosto 2023 ed inoltre altre organizzazioni sono presenti nel predetto Stato, come la (...), le quali forniscono anche prestazioni per le cure psichiche e psicologiche in particolare anche a persone vulnerabili (cfr. sentenze del TAF F-5174/2025 succitata consid. 5.6.4, F-2262/2025 succitata consid. 7.4.4).
E. 6.3 Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, non si giustifica nel caso di specie.
E. 7.1 Gli insorgenti, nel loro ricorso e nei successivi scritti, si prevalgono sia dei maltrattamenti e delle violenze subite in Croazia, sia del loro stato di salute, per rinunciare al loro trasferimento, ritenendo nel caso contrario vi sia il rischio di violazione dell'art. 3 CEDU. Essi implicitamente, citando l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), si prevalgono dell'applicazione di tale clausola. Tale norma è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda d'asilo anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda (cfr. per la portata di quest'ultima disposizione: DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).
E. 7.2 Come già visto sopra, per quanto il Tribunale non misconosca che le condizioni di accoglienza e di procedura per i richiedenti l'asilo in Croazia possano essere problematiche, tuttavia, visto anche quanto già considerato prima circa l'inconsistenza e la contraddittorietà degli asserti resi dagli insorgenti riguardo agli allegati maltrattamenti subiti in Croazia, la scrivente autorità ritiene che essi non abbiano fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un loro ritorno in Croazia li esporrebbe al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza.
E. 7.3.1 In merito allo stato di salute dei ricorrenti, tenuto conto della giurisprudenza restrittiva in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU], [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg. e Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15; DTAF 2017 VI/7 consid. 7.2 e giurisprudenza citata) il Tribunale considera che l'insieme dei problemi di salute dei ricorrenti è sufficientemente documentato (cfr. anche supra consid. 4.2.3) e non sono di natura tale da risultare ostativi ad un loro trasferimento in Croazia. In particolare, non si ravvede agli atti di causa, delle patologie tutt'ora in essere per le ricorrenti 3 e 4, i cui ultimi consulti medici risalgono all'aprile 2024 per l'insorgente 3 e al gennaio 2024 per l'insorgente 4. Non può quindi essere dato alcun credito alle mere allegazioni di parte, in quanto non supportate da alcun elemento di qualsivoglia concretezza, che le ricorrenti 3 e 4 possano avere delle problematiche psicologiche o che rischierebbero di subire una ritraumatizzazione nel caso di un ritorno in Croazia. Difatti, tali tesi non sono state provate, e neppure rese perlomeno verosimili, con degli elementi sostanziati e dettagliati. Inoltre, in disaccordo con quanto allegato dagli insorgenti, il Tribunale osserva come la Croazia disponga di strutture mediche adeguate perché essi possano eventualmente continuare i trattamenti a loro prescritti in Svizzera per le diagnosi di cui sarebbero ancora affetti (cfr. in proposito anche supra consid. 6.2), essendo sottolineato ancora a tal proposito come anche le diagnosi poste al ricorrente 1 (cfr. n. 28/2, 38/1, 54/3; referti medici del 4 aprile 2025 e del 23 luglio 2025 allegati allo scritto del 3 settembre 2025) e alla ricorrente 2 (cfr. n. 30/4, 60/2, 66/2; referto medico del 12 dicembre 2024 annesso allo scritto dei ricorrenti del 3 settembre 2025) sembrano essere state nel frattempo completamente sanate, non essendoci degli atti medici recenti che ne sosterrebbero il contrario. Altresì, va fatto ancora presente che la Croazia è tenuta a garantire loro, qualora ne necessitassero, un sufficiente trattamento medico e/o psicologico (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Se i ricorrenti dovessero ritenere, anche in questo ambito, che i loro diritti vengano violati dalle autorità croate, apparterrà a loro di adire le preposte vie legali presenti nel Paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza).
E. 7.3.2 Del resto, il Tribunale rileva che le autorità svizzere non hanno, di principio, l'obbligo di richiedere delle garanzie individuali concernenti l'alloggio o l'accesso alle cure mediche alle autorità croate (cfr. tra le altre, la sentenza del TAF F-5174/2025 precitata consid. 5.8). Malgrado quanto argomentato dai ricorrenti nel gravame e visto tutto quanto considerato in precedenza, non esiste alcun motivo che imponga di derogare a questa regola nel caso presente (cfr. sentenza del TAF F-2262/2025 precitata consid. 7.4.6).
E. 7.3.3 Sulla scorta di quanto precede, i ricorrenti non sono riusciti a provare o a rendere perlomeno verosimile che un loro trasferimento in Croazia li esporrebbe ad un rischio serio e concreto di subire dei trattamenti inumani o degradanti, che comporti la violazione di disposizioni internazionali.
E. 7.4.1 I ricorrenti invocano inoltre nel loro ricorso e negli scritti successivi, il benessere superiore delle ricorrenti 3 e 4 ai sensi dell'art. 3 CDF (per i criteri applicabili per determinare il benessere superiore del fanciullo cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2; sentenza del TAF D-984/2022 del 27 settembre 2023 consid. 6.6.2), per contestare l'ammissibilità e l'esigibilità del loro trasferimento verso la Croazia, ritenendo come, anche visto il tempo trascorso dal deposito delle loro domande d'asilo, esse si siano ben integrate in Svizzera, imparando (...), frequentando la scuola con profitto ed intessendo amicizie e legami con altri bambini del luogo. Pertanto, in caso di rinvio verso la Croazia, ciò comporterebbe per loro un "grande e irreparabile shock emotivo" (cfr. scritto dei ricorrenti del 23 luglio 2025), che le porterebbe ad interrompere la loro formazione scolastica primaria, nonché a costringerle a riadattarsi ad un sistema scolastico con il quale non hanno legami diretti, né riferimenti.
E. 7.4.2 In proposito si deve sottolineare che le ricorrenti 3 e 4, verranno trasferite insieme ai genitori, quale famiglia, in Croazia, e non saranno separati, dimodoché i ricorrenti 1 e 2 potranno continuare ad occuparsi delle figlie, fornendo loro il necessario sostegno educativo, affettivo e psicologico. Sotto questo profilo, non si può dunque rimproverare alla SEM di non aver considerato il benessere superiore delle ricorrenti 3 e 4. Non sussistono inoltre agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che il loro trasferimento in Croazia equivarrebbe ad uno sradicamento completo, tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equilibrio. Invero, le stesse risiedono in Svizzera da circa due anni e cinque mesi, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità e di particolare integrazione (cfr. per casi con durate simili di soggiorno le sentenze del TAF D-984/2022 del 27 settembre 2023 consid. 6.6.3 [un anno e mezzo], D-1829/2021 del 4 luglio 2023 consid. 6.6.3 [due anni e mezzo]; con durata superiore [tre anni] la sentenza del TAF D-2521/2021 del 3 giugno 2024 consid. 7.3.5.3), altresì denotando come le ricorrenti abbiano attualmente rispettivamente (...) e (...) anni; quindi, sono entrate da poco nell'età adolescenziale. Pur riconoscendo che dalla documentazione scolastica prodotta dagli insorgenti per le ricorrenti 3 e 4, traspaiano i loro progressi a livello scolastico, anche ed in particolare della lingua (...). Tuttavia si osserva che per quest'ultima la ricorrente 3 ha raggiunto un vocabolario di base (segnatamente per la comprensione orale il livello A1 base, e per l'uso del vocabolario A1 avanzato; cfr. valutazione delle competenze linguistiche di D._______ allegato allo scritto del 3 settembre 2025 dei ricorrenti; test scritto di lingua A1 allegato allo scritto del 5 marzo 2026 dei ricorrenti), non dando atto per diverse materie di una nota scolastica (cfr. l'attestato di fine anno scolastico 2024-2025 allegato allo scritto del 23 luglio 2025 dei ricorrenti) come pure la ricorrente 4, seppure la nota di fine anno scolastico in (...) sia stata attribuita (5), i suoi docenti denotano come ella avrebbe acquisito il vocabolario di base e si esprimerebbe in maniera chiara (cfr. allegati 2 e 3 allo scritto del 23 luglio 2025 dei ricorrenti), nonché scriverebbe brevi testi, ma tuttavia i suoi obiettivi specifici non corrisponderebbero "ai traguardi di apprendimento di (...)" (...) (cfr. comunicazione ai genitori del 16 gennaio 2026, allegato 4 allo scritto del 5 marzo 2026). Pertanto, si ritiene che, al contrario di quanto addotto nel ricorso, la loro integrazione nel contesto elvetico non può certo essere descritta come completa e tanto da rappresentare uno sradicamento da tale contesto, nel caso in cui esse vengano rinviate in Croazia. Tale conclusione non muta neppure alla luce dell'attestazione di registrazione alla (...) della ricorrente 3 e della dichiarazione dell'(...) che certifica che dall'(...) l'insorgente 3 partecipa agli (...) e si è inserita positivamente nel gruppo (cfr. allegati 2 e 3 allo scritto dei ricorrenti del 19 dicembre 2025). Peraltro, come già evidenziato sopra, anche lo stato di salute delle insorgenti 3 e 4 non risulta ostativo al loro trasferimento in Croazia con i genitori. Inoltre, va aggiunto che l'art. 3 par. 1 CDF, non impone alle autorità di dare seguito al desiderio dei genitori che la loro domanda d'asilo sia esaminata dallo Stato che garantisce, secondo loro, le migliori condizioni d'accoglienza per i loro figli (cfr. le sentenze del TAF F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 7.5, F-1532/2022 dell'8 aprile 2022 consid. 8.5). A tali condizioni il trasferimento in Croazia delle ricorrenti 3 e 4 non risulta essere contrario alla disposizione precitata.
E. 7.5 Infine, la durata e la presenza in Svizzera dei ricorrenti 1 e 2 (due anni e cinque mesi dal deposito della loro domanda d'asilo), pur non essendo a loro imputabile, non risulta di per sé sola sufficiente per riconoscere l'esistenza di motivi umanitari (cfr. sentenza del TAF F-221/2024 del 23 febbraio 2024 [pubblicata parzialmente quale DTAF 2024/8] consid. 11.8.2.1 con ulteriori rif. cit.). Inoltre, la situazione medica dei ricorrenti è stata correttamente stabilita e presa in considerazione, già dalla SEM. Gli interessati non hanno del resto dato atto di particolari legami con la Svizzera, non potendo in tale contesto ravvisare alcun motivo riferibile all'art. 8 CEDU o all'art. 16 RD III per la sola presenza di alcuni cugini del ricorrente 1 su suolo elvetico, ed i loro sforzi d'integrazione (il corso d'alfabetizzazione e i corsi di lingua [...] di base seguiti dalla ricorrente 2, e gli stage professionali con quale obiettivo in particolare la pratica ed il miglioramento della lingua [...] per il ricorrente 1 e la ricorrente 2), non fanno neppure apparire una situazione a tal punto eccezionale che il loro interesse privato dovrebbe prevalere sull'interesse della Svizzera al loro trasferimento verso lo Stato Dublino competente (cfr. la sentenza del TAF F-221/2024 succitata consid. 11.8.3).
E. 7.6 Riassumendo, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera non entrando nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti ex art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e pronunciando il loro trasferimento verso la Croazia ai sensi dell'art. 44 LAsi, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico e non esistendo eccezioni alla regola generale dell'allontanamento (art. 32 OAsi 1). Infine, il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo e accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l'esistenza di ragioni umanitarie nell'ambito degli art. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1. Non v'è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali precitate. Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
E. 8 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 24 aprile 2024, accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria parziale dei ricorrenti, non si prelevano spese processuali.
E. 9 La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-2339/2024 Sentenza del 1° luglio 2026 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Susanne Genner, Aileen Truttmann, cancelliera Alissa Vallenari. Parti
1. A._______, nato il (...), Iraq, alias B._______, nato il (...), Afghanistan, con la moglie
2. C._______, nata il (...), Iraq, e le loro figlie
3. D._______, nata l'(...), Iraq, alias E._______, nata il (...), Siria,
4. F._______, nata il (...), Iraq, alias G._______, nata il (...), Siria, tutti rappresentati da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino); decisione della SEM del 9 aprile 2024 / N (...). Fatti: A. A.a Gli interessati hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera l'(...) gennaio 2024. Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" del 10 gennaio 2024 dei richiedenti 1 e 2, è risultato che gli stessi avevano presentato delle domande d'asilo pregresse in H._______ in più occasioni tra il (...) ed il (...), nonché in Croazia il (...). A.b Il (...) gennaio 2024 si sono tenuti con gli interessati 1 e 2 dei colloqui fondati sull'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A supporto dei loro asserti, essi hanno presentato, in copia: i loro passaporti iracheni; le loro carte d'identità; il contratto di matrimonio degli interessati 1 e 2; la patente di guida dell'interessato 1; la tessera di rifornimento alimentare della famiglia; e i certificati di cittadinanza iracheni dei richiedenti 1 e 2 (cfr. [atti della SEM] n. [{...}]-39/21 e mezzi di prova n. 1/1-3/1). A.c La SEM, il 19 gennaio 2024, ha inoltrato all'autorità croata competente, una domanda di ripresa in carico per il richiedente 1 ed un'altra per le richiedenti 2, 3 e 4, entrambe fondate sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III, chiedendo che vengano considerate quali nucleo familiare. A.d A seguito di alcune risposte date dagli interessati 1 e 2 durante il colloquio Dublino, in data (...) gennaio 2024, si sono svolti con i medesimi dei colloqui inerenti all'identificazione di autori e testimoni di crimini contro il diritto internazionale e indizi rilevanti per la sicurezza. A.e La Croazia, il 2 febbraio 2024, e basandosi sull'art. 20 par. 5 RD III, ha risposto positivamente alla domanda di ripresa in carico del richiedente 1 e parzialmente per quanto attinente a quella delle richiedenti 2-4, in quanto ha accettato quella della richiedente 2 ma non ha incluso le due figlie. A.f In risposta a quanto precede, l'autorità svizzera preposta, ha inviato un messaggio elettronico alla Croazia il 2 febbraio 2024 con delle informazioni complementari, chiedendo alla Croazia di riprendere in carico anche le richiedenti 3 e 4 così come richiesto nella domanda presentata il 19 gennaio 2024. Il 12 febbraio 2024, la SEM si è nuovamente indirizzata all'autorità croata preposta, chiedendo di confermare l'accettazione di ripresa in carico per le interessate 2-4. Richieste alle quali la Croazia è rimasta silente. A.g A fronte di ciò, il 22 febbraio 2025, la SEM ha chiesto alla sua omologa croata di riesaminare il suo rifiuto inerente alle richiedenti 3 e 4 in virtù dell'art. 5 par. 2 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione delle comunità europee del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]; di seguito: Regolamento CE), chiedendo di rispondere entro il 7 marzo 2024. Tale richiesta è stata rinviata e reiterata dall'autorità inferiore con messaggio elettronico del 26 febbraio 2024. Il 23 marzo successivo, la Croazia ha trasmesso alla Svizzera l'accettazione di ripresa in carico per la richiedente 2, includendo anche le due figlie nella stessa, fondandosi sull'art. 20 par. 5 RD III. B. Con decisione datata 9 aprile 2024 - notificata il giorno seguente (cfr. n. 77/1) - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo degli interessati giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), con conseguente pronuncia del trasferimento dei medesimi verso la Croazia e l'esecuzione della predetta misura. C. Il 17 aprile 2024, gli interessati hanno adito con ricorso, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), chiedendo, in ordine, d'un canto la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e quale misura cautelare di ordinare alle autorità cantonali d'esecuzione, di attendere la decisione in merito all'effetto sospensivo prima di compiere misure d'esecuzione, e d'altro canto all'accoglimento dell'istanza di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito essi hanno postulato, a titolo principale, l'annullamento della decisione impugnata, la constatazione della competenza della Svizzera nella trattazione della loro domanda d'asilo, che è pertanto da esaminare materialmente; ed a titolo eventuale la restituzione degli atti alla SEM per nuova decisione. D. Con misure supercautelari del 18 aprile 2024, il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti. A causa di ciò, la SEM, con comunicazione del 19 aprile 2024 alle autorità croate, le ha informate della pendenza del ricorso con effetto sospensivo, chiedendo una consequenziale estensione del trasferimento degli stessi sulla base dell'art. 29 par. 1 RD III. E. Tramite la decisione incidentale del 24 aprile 2024, il Tribunale ha concesso l'effetto sospensivo al ricorso, autorizzando i ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, nonché ha accolto l'istanza di assistenza giudiziaria parziale formulata dai ricorrenti nel loro ricorso. Ha altresì invitato la SEM a presentare una risposta al gravame. F. Il 30 aprile 2024, l'autorità inferiore ha presentato le sue osservazioni di risposta, confermando la decisione avversata e concludendo al respingimento del ricorso. G. I ricorrenti hanno potuto inoltrare la loro replica il 17 maggio 2024. In seguito, con scritto datato 25 marzo 2025, gli insorgenti hanno trasmesso al Tribunale, in modo spontaneo, delle informazioni inerenti alla loro allegata integrazione su suolo elvetico, corredandole di nuova documentazione in copia. H. Il 6 giugno 2025 la Corte VI del Tribunale ha ripeso la procedura di cui al ruolo D-2339/2024 per motivi d'ordine organizzativo. I. Il 23 luglio 2025, i ricorrenti hanno presentato un nuovo scritto aggiornando nuovamente la loro allegata situazione d'integrazione, producendo della nuova documentazione in copia a supporto. J. Il 7 agosto 2025, il nuovo giudice dell'istruzione ha trasmesso alla SEM, per conoscenza, la replica dei ricorrenti del 17 maggio 2025 e gli scritti dei medesimi pervenuti al Tribunale il 25 marzo e il 23 luglio 2025, pronunciando parimenti la chiusura dello scambio di scritti. K. Tramite missiva del 3 settembre 2025, gli insorgenti hanno inoltrato al Tribunale della nuova documentazione, in copia, attestante della loro integrazione e del loro stato di salute. Con ulteriore scritto del 19 dicembre 2025, i ricorrenti hanno aggiornato nuovamente la loro situazione d'integrazione in Svizzera, presentando tre nuovi documenti in copia. Infine, con missiva del 5 marzo 2026, i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale quattro nuovi documenti in copia inerenti alla loro integrazione. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). 3. 3.1 Il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili in materia d'asilo, sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2). 3.2 La presente procedura è retta dal RD III, in quanto i ricorrenti hanno presentato la loro domanda d'asilo prima del 12 giugno 2026 (cfr. art. 84 par. 2 regolamento [UE] n. 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti [UE] 2021/1147 e [UE] 2021/1060 e che abroga il regolamento [UE] n. 604/2013 [GU L 2024/1351 del 22.05.2024], di seguito RGAM; cfr. anche la cifra 8 della Rettifica del RGAM [GU L 2025/90929 del 25.11.2025]). 4. 4.1 Gli insorgenti, nel loro ricorso e nella replica, lamentano un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. per il principio inquisitorio gli art. 6 LAsi e art. 12 PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1; per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3), così come una violazione del loro diritto di essere sentiti (art. 29 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101] e art. 29 PA; cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con rif. cit.) e dell'obbligo della SEM di motivare a sufficienza il giudizio impugnato (cfr. a tal proposito DTF 148 III 30 consid. 3.1; 138 I 232 consid. 5.1; 139 V 496 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2.1). Le predette censure formali, verranno esaminate d'ingresso dal Tribunale, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati). 4.2 4.2.1 In primo luogo, si rimarca come l'autorità inferiore, a differenza di quanto argomentato nel loro gravame dai ricorrenti, abbia raccolto da parte delle autorità croate le sufficienti accettazioni di riprese in carico di tutti gli insorgenti, in particolare dopo la domanda di riesame presentata il 22 febbraio 2024 (cfr. n. 61/2), dove le ricorrenti 3 e 4 sono state incluse nella risposta di ripresa in carico del 23 marzo 2024 relativa alla loro madre (cfr. n. 69/2). Non si vede quindi per quali motivi la SEM avrebbe dovuto dubitare che la Croazia, alla quale è stato più volte segnalato che si trattasse di un unico nucleo famigliare (cfr. n. 32/7, 35/8, 50/1, 58/1 e 61/2), separi i ricorrenti. Il fatto poi che in Croazia essi siano stati registrati con altre generalità ed una nazionalità differente, ovvero siriana invece che irachena, non conduce ad una diversa conclusione. Invero, la Croazia, sulla base delle informazioni e degli estratti Eurodac inoltrati dall'autorità inferiore, ha potuto stabilire con piena cognizione di causa che le persone da loro registrate, con parziali generalità e nazionalità differenti, altri non erano che i medesimi ricorrenti 1-4 registrati in Svizzera e di cui ne hanno accettato esplicitamente la loro competenza per la ripresa in carico (cfr. n. 48/2, 49/2 e 69/2). A fronte di ciò, si ritiene che la SEM non avesse alcun obbligo di richiedere ulteriori garanzie alla Croazia riguardo al trattamento unitario del nucleo famigliare. Il fatto poi che l'autorità inferiore nella decisione avversata abbia ritenuto la competenza della Croazia data nella fattispecie, a differenza invece dei ricorrenti, riguarda una questione di merito e non formale, che verrà quindi analizzata successivamente. 4.2.2 In secondo luogo, riguardo alle circostanze che i ricorrenti hanno presentato delle domande d'asilo in H._______ antecedenti a quelle depositate in Croazia, si osserva come a ragione gli insorgenti sottolineino nel loro gravame che l'autorità inferiore avrebbe dovuto motivare nella decisione avversata tale aspetto, ciò che fa completamente difetto anche nella presentazione della fattispecie nel provvedimento impugnato (cfr. p.to I, pag. 2). Tuttavia, si considera come sia gli insorgenti nel loro gravame e nel contesto della replica, sia la SEM nella sua risposta al ricorso, abbiano potuto prendere puntualmente posizione su tale aspetto. Seppure si dia atto ai ricorrenti che la motivazione contenuta nella risposta dell'autorità avversata in proposito a tale questione sia molto breve (cfr. risposta al ricorso, pag. 3), dalla stessa sono chiaramente evincibili i motivi che hanno condotto l'autorità inferiore ad escludere la competenza della H._______ a priori e quindi a non richiedere neppure ulteriori informazioni al medesimo Stato, ovvero sulla base della giurisprudenza resa in materia sulla H._______ come pure vista l'esplicita accettazione della ripresa in carico dei ricorrenti da parte delle autorità croate. L'autorità resistente si è poi espressa a sufficienza anche riguardo all'allegato pericolo che la Croazia non rispetti il principio di divieto di respingimento nell'ambito sia della decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 5) sia della risposta al ricorso (cfr. pag. 3). Sulla base di ciò, i ricorrenti hanno potuto prendere adeguatamente posizione nel corso della procedura ricorsuale, come dimostrato dalle loro argomentazioni dettagliate contenute sia nel ricorso sia nella replica, e per il Tribunale è possibile, visti gli argomenti avanzati dall'autorità inferiore, decidere con piena conoscenza di causa. Frattanto, anche se venisse constatato che l'obbligo di motivazione da parte dell'autorità inferiore riguardo tale punto in questione, come pure il diritto di essere sentito degli insorgenti, siano stati violati, i medesimi sono stati completamente sanati in fase ricorsuale. Non v'è pertanto, per questo motivo, alcuna ragione di annullare la decisione avversata. Che poi la competenza (...) fosse da ritenere a discapito di quella croata, riguarda ancora una volta una questione di merito e non formale che, in quanto tale, verrà trattata nei considerandi seguenti. 4.2.3 In terzo luogo, il Tribunale osserva che, al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva ampia documentazione medica relativa alla situazione valetudinaria delle ricorrenti 3 e 4, e che la stessa è stata citata correttamente e presa in considerazione adeguatamente dall'autorità inferiore nel provvedimento avversato (cfr. p.to II, pag. 7 seg.). Dai referti medici presenti all'incarto, anche il Tribunale è poi dell'avviso che non andasse chiarita oltre la loro situazione di salute. Invero, dalla diagnosi posta per la ricorrente 3 di sincope unica con diagnosi differenziale neurocardiogena che sarebbe avvenuta durante il viaggio dall'I._______ in H._______, senza ulteriori episodi recensiti medicalmente e con tutte le analisi effettuate, anche ecocardiografiche, normali, senza ulteriori controlli pianificati (cfr. n. 70/3); e per la ricorrente 4, senza alcuna diagnosi segnalata (cfr. n. 47/2), non si ravvede quali aspetti avrebbe dovuto ancora appurare meglio la SEM. Difatti, è ai medici curanti degli insorgenti che appartiene definire se ed in che ampiezza, degli accertamenti medici specifici debbano essere eseguiti. Non avendo tali medici, a seguito anche degli accertamenti compiuti (cfr. n. 46/2, 47/2, 52/2, 53/2 e 70/3), prescritto ulteriori visite mediche o seguito, anche ed in particolare dal profilo psicologico delle ricorrenti 3 e 4, si ritiene che l'autorità inferiore abbia ritenuto a ragione nella decisione avversata che l'accertamento dei fatti medici rilevanti fosse concluso. Del resto, non si comprende per quale motivo l'autorità resistente avrebbe dovuto acclarare anche per le ricorrenti 3 e 4 se esse sarebbero pure state testimoni, come i genitori, di delitti commessi contro l'umanità, come allegato nel loro ricorso (cfr. p.to 23, pag. 8). Difatti, né dai colloqui Dublino dei genitori (cfr. n. 29/4 e 30/4), né tanto meno dalle audizioni tenutesi con i medesimi a tal proposito (cfr. n. 40/3 e 41/3), o ancora dalle visite mediche effettuate dalle bambine, si evince che queste ultime abbiano assistito personalmente a tali atti e/o ancora che ne siano state segnate psicologicamente in qualche modo. Che poi i ricorrenti nel loro gravame non concordino con l'apprezzamento esposto dall'autorità inferiore nel provvedimento sindacato, riguardo in particolare allo stato di salute delle ricorrenti 3 e 4, non risulta contrario al principio inquisitorio e riguarda una questione di merito che verrà esaminata di seguito. 4.2.4 Infine, si osserva che l'autorità inferiore, come visto precedentemente, ha tenuto adeguatamente conto della presenza delle ricorrenti 3 e 4, in particolare nella domanda di ripresa in carico inviata alle autorità croate, citando correttamente le allegazioni rilasciate dai loro genitori in proposito ai presunti maltrattamenti che avrebbero subito in Croazia da parte di alcuni agenti, come pure del loro stato di salute. In tal senso, si ritiene che del benessere superiore delle richiedenti 3 e 4 l'autorità inferiore ne abbia tenuto conto nella sua determinazione. Inoltre, anche in merito a tale questione, i ricorrenti hanno potuto esprimersi e fare valere le loro argomentazioni ampiamente in fase ricorsuale ed anche la SEM si è potuta pronunciare puntualmente circa tale aspetto nell'ambito della sua risposta al ricorso (cfr. pag. 4). Frattanto, anche se venisse constatata una violazione dell'obbligo di motivazione da parte della SEM in tale frangente nella decisione avversata - ciò che in casu malgrado non vengano citate esplicitamente le disposizioni pertinenti della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF) e l'interesse superiore delle bambine, per i motivi precitati il Tribunale non ritiene essere stato violato - la stessa sarebbe stata comunque completamente sanata in fase ricorsuale. 4.2.5 Ne discende quindi che le censure formali ricorsuali, come pure la conseguente conclusione eventuale esposta nel ricorso, vanno integralmente respinte. 5. 5.1 Venendo ora al merito, ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.2 La SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1) - su riserva delle situazioni previste all'art. 7 par. 3 RD III (in relazione con i criteri di determinazione di cui agli art. 8, 10 e 16 RD III) e all'art. 20 par. 5 RD III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3; cfr. anche a tal proposito la sentenza del TAF F-7258/2024 del 23 maggio 2025 consid. 5) - e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e l'allontanamento. Allorché la procedura di determinazione dello Stato responsabile non è ancora conclusa, occorre applicare l'art. 20 par. 5 RD III. Tale disposizione prevede, che lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (cfr. sentenza del TAF F-8169/2025 del 31 ottobre 2025 consid. 2.3; sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [di seguito: CGUE], [Grande Sezione], nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17 del 2 aprile 2019, p.to 47 segg., ECLI:EU:C:2019:280). 5.3 Poiché la Croazia ha accettato di riprendere in carico i ricorrenti sulla base dell'art. 20 par. 5 RD III, ovvero al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, i ricorrenti possono legittimamente contestare la procedura di determinazione dello Stato membro responsabile per il trattamento della loro domanda d'asilo (cfr. a tal proposito la sentenza del TAF F-7258/2024 del 23 maggio 2025 consid. 5), ciò che essi hanno fatto nel loro gravame, come di seguito esposto. 5.4 5.4.1 Nel loro ricorso, gli insorgenti in primo luogo ritengono che la Svizzera sarebbe divenuta competente per la trattazione della loro domanda d'asilo, ai sensi dell'art. 23 par. 3 RD III, in quanto la SEM non avrebbe presentato alla H._______ - primo Stato membro che sarebbe entrato in considerazione - alcuna domanda di ripresa in carico (cfr. ricorso, p.to 20, pag. 7). 5.4.2 Ora, risulta dagli estratti Eurodac del 10 gennaio 2024, che i ricorrenti 1 e 2 avevano presentato delle precedenti domande d'asilo in H._______ il (...), il (...), il (...) e il (...) (la richiedente 2 invece il [...]); nonché in Croazia il (...). Altresì, entrambi gli insorgenti 1 e 2 hanno affermato che in H._______ tutte le loro domande d'asilo sarebbero state rifiutate, ivi non avrebbero ottenuto alcun permesso di soggiorno o titolo di viaggio né alcuna protezione internazionale, ed avrebbero lasciato a piedi tale Paese nell'(...), giungendo in Croazia (cfr. n. 29/4 e 30/4). Sulla base di tali elementi, malgrado effettivamente ai sensi dell'art. 7 par. 2 RD III, entrasse dapprima in linea di conto la H._______ per la competenza nella trattazione della domanda d'asilo dei ricorrenti, tuttavia per i motivi esposti di seguito, il Tribunale ritiene che la SEM potesse scegliere a ragione di rivolgersi alla Croazia con una domanda di ripresa in carico invece che alla H._______, ciò che ella ha fatto in data 19 gennaio 2024 (cfr. n. 32/7 e 35/8). Ricevendo poi una risposta positiva dalla Croazia per quanto attinente ai ricorrenti 1 e 2 il 2 febbraio 2024 (cfr. n. 48/2 e 49/2), ma non per le figlie dei predetti, la SEM si è premurata d'inviare dapprima delle specificazioni in merito al legame famigliare (cfr. n. 50/1) chiedendo la ripresa in carico anche delle due figlie (cfr. n. 50/1 e 58/1) ed in seguito formulando una richiesta di riesame ai sensi dell'art. 5 par. 2 Regolamento CE il 22 febbraio 2024 (cfr. n. 61/2). A quest'ultima, la Croazia ha risposto affermativamente il 23 marzo 2024, includendo anche la ripresa in carico delle ricorrenti 3 e 4 nella ripresa in carico della madre (cfr. n. 69/2). Altresì, come motivato a giusta ragione dalla SEM nella sua risposta al ricorso, la giurisprudenza del Tribunale prevede che un trasferimento Dublino di un richiedente l'asilo verso la H._______, può avvenire soltanto in casi eccezionali, in cui la fattispecie all'evidenza non rientra trattandosi di un nucleo famigliare, che in più non ha ricevuto alcun riconoscimento di una qualsivoglia protezione internazionale né documento di viaggio in tale Paese (cfr. a tal proposito DTAF 2011/35 e DTAF 2011/36, nonché la più recente sentenza di riferimento del Tribunale F-5298/2024 del 12 giugno 2025 consid. 5). Sulla scorta di quanto precede, l'autorità inferiore poteva quindi partire dal presupposto, che, di principio e ritenute le considerazioni esposte di seguito, la competenza della Croazia per la ripresa in carico dei ricorrenti fosse data, senza dover presentare alcuna richiesta di ripresa in carico alla H._______ antecedentemente. Non v'è quindi alcuno spazio in casu, per l'applicazione dell'art. 23 par. 3 RD III, come postulato nel ricorso dagli insorgenti. 5.5 5.5.1 Proseguendo, i ricorrenti ritengono che alla luce della giurisprudenza in vigore, anche da loro citata nel ricorso, e non avendo la Croazia risposto entro il termine procedurale massimo di 2 settimane alla domanda di riconsiderazione del loro rifiuto di ripresa in carico per le ricorrenti 2, 3 e 4, ma soltanto in seguito, nonché per non separare i membri di un unico nucleo famigliare, la Svizzera è divenuta competente per la trattazione della loro domanda d'asilo (cfr. ricorso, p.to 11 segg., pag. 5 seg.). 5.5.2 5.5.2.1 Giusta l'art. 20 par. 3 RD III, ai fini del RD III, la situazione di un minore che accompagna il richiedente e risponde alla definizione di familiare, è indissociabile da quella del suo familiare e rientra nella competenza dello Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale del suddetto familiare, anche se il minore non è personalmente un richiedente, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore. Lo stesso trattamento è riservato ai figli nati dopo che i richiedenti sono giunti nel territorio degli Stati membri senza che sia necessario cominciare una nuova procedura di presa in carico degli stessi. 5.5.2.2 Ai sensi dell'art. 25 par. 1 RD III, lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e decide in merito alla richiesta di ripresa in carico dell'interessato quanto prima e in ogni caso entro il termine di un mese dalla data in cui perviene la richiesta. Quando la richiesta è basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac, tale termine è ridotto a due settimane. Il par. 2 della medesima norma, dispone che, l'assenza di risposta entro la scadenza del termine di un mese o di due settimane previsto al par. 1 equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di riprendere in carico l'interessato, compreso l'obbligo di adottare disposizioni appropriate all'arrivo dello stesso. 5.5.2.3 Dal canto suo, l'art. 5 Regolamento CE prevede che, lo Stato membro richiesto che previa verifica ritenga che gli elementi presentati non permettano di stabilire la sua competenza, invia allo Stato membro richiedente una risposta negativa pienamente motivata che spieghi nel dettaglio le ragioni del suo rifiuto (par. 1). Ove lo Stato membro richiedente ritenga che il rifiuto oppostogli sia basato su un errore di valutazione ovvero disponga di prove complementari da far valere, esso può sollecitare un riesame della richiesta. Questa facoltà va esercitata nelle tre settimane successive al ricevimento della risposta negativa. Lo Stato membro richiesto procura di rispondere entro due settimane. Tale procedura aggiuntiva non riapre comunque i termini di cui all'art. 18 par. 1 e 6, e all'art. 20 par. 1 RD III (par. 2). 5.5.3 In merito al termine di risposta previsto all'art. 5 par. 2 Regolamento CE, lo scrivente Tribunale si è pronunciato nella DTAF 2019 VI/4, nella quale ha recepito la giurisprudenza formulata nella sentenza della CGUE, nelle cause riunite C-47/17 e C-48/17 del 13 novembre 2018, modificando la precedente giurisprudenza esposta nella sentenza di principio DTAF 2018 VI/2 (consid. 9). In sintesi, il Tribunale nella succitata sentenza ha ritenuto che, nella procedura di riesame, lo Stato membro richiesto ha soltanto un termine massimo di risposta di due settimane. Se lo Stato richiesto nega la propria competenza o non risponde entro tale termine, la competenza passa allo Stato richiedente, a meno che i termini cogenti previsti agli art. 21 par. 1 e art. 23 par. 2 del RD III per la presentazione di una nuova domanda di ammissione o riammissione non siano ancora spirati. In tal caso, lo Stato richiedente può presentare a un altro Stato membro una nuova domanda di ammissione o riammissione. Al contrario, nei confronti del primo Stato membro richiesto, ovvero colui che ha rifiutato la domanda di presa o di ripresa in carico e ha pure rifiutato rispettivamente non ha risposto entro il termine prescritto (di due settimane) alla domanda di riesame successiva, una tale possibilità non sussiste (cfr. DTAF 2019 VI/4 consid. 8.4). 5.5.4 Tornando al caso concreto, dagli atti si evince che due distinte domande di ripresa in carico - una per il ricorrente 1 ed un'altra per le ricorrenti 2, 3 e 4 - sono state inoltrate alla Croazia in data 19 gennaio 2024, segnalando anche nelle stesse come i ricorrenti facciano tutti parte di un unico nucleo famigliare (cfr. n. 32/7 e 35/8). Tale richiesta di ripresa in carico è stata inviata alle autorità croate nel rispetto del termine di due mesi dal ricevimento della pertinente risposta Eurodac del 10 gennaio 2024 (cfr. n. 15/2 e 17/2) prescritto dall'art. 23 par. 2 RD III. In seguito, la Croazia, entro il termine predisposto dall'art. 25 par. 1 RD III, ovvero il 2 febbraio 2024, ha accolto la domanda di ripresa in carico per il ricorrente 1 sulla base dell'art. 20 par. 5 RD III (cfr. n. 48/2) mentre che per quanto concerne la domanda di ripresa in carico per le ricorrenti 2-4, l'ha soltanto accettata parzialmente, nel senso che ha riconosciuto la sua competenza nella trattazione della domanda d'asilo soltanto per quanto attinente alla ricorrente 2 ai sensi dell'art. 20 par. 5 RD III (cfr. n. 49/2). Per quanto concerne invece le due minori, come rettamente rimarcato nella replica dagli insorgenti, il rifiuto della loro ripresa in carico, come evincibile in modo limpido dalla risposta delle autorità croate, è stata motivata nel senso che vi fossero dei dubbi circa l'effettivo legame tra le predette e la ricorrente 2, in quanto le date di nascita registrate in Croazia differivano in modo importante da quelle invece comunicate dalla Svizzera (cfr. n. 49/2). Tale conclusione è maggiormente confortata anche dalla risposta fornita dalle autorità croate nel loro messaggio elettronico del 26 febbraio 2024 alla SEM, dove riferiscono che: "As it is said in our previous reply, we cannot accept mentioned children without some relevant proof about existence of family links with C._______, d.o.b. (...), Iraqi" (cfr. n. 64/1). La SEM, dopo aver fornito alcune informazioni sulle ricorrenti 3 e 4 alla Croazia (cfr. n. 50/1) e richiesto in modo informale a quest'ultima di confermare di riprendere in carico anche le ricorrenti 3 e 4 in data 12 febbraio 2024 (cfr. n. 58/1), ha inviato il 22 febbraio 2024 una domanda di riesame ai sensi dell'art. 5 par. 2 Regolamento CE all'indirizzo delle autorità croate (cfr. n. 61/2). Si sottolinea già sin d'ora a tal proposito che questa domanda di riesame è stata inviata nel termine di tre settimane dal rifiuto della domanda di ripresa in carico delle ricorrenti 3 e 4 da parte della Croazia, avvenuto il 2 febbraio 2024 (cfr. n. 49/2). Altresì, a differenza di quanto sostenuto dall'autorità inferiore nella sua risposta al ricorso, che ha ritenuto aver commesso un errore nell'inviare una domanda di riesame alle autorità croate in data 22 febbraio 2024, si denota che in accordo con la giurisprudenza succitata, essendo stata la risposta di ripresa in carico per le ricorrenti 3 e 4 negativa da parte della Croazia, la SEM non poteva far altro che o trattare la domanda d'asilo di tutto il nucleo famigliare in procedura nazionale o, come intrapreso correttamente, inviare entro il termine di tre settimane dal rifiuto della Croazia, una domanda di riesame. A quest'ultima la Croazia è rimasta silente nelle due settimane successive al ricevimento della stessa, termine massimo nel quale avrebbe dovuto rispondere ex art. 5 par. 2 Regolamento CE e dall'interpretazione data della predetta norma dalla giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 5.5.3). L'autorità croata preposta ha difatti risposto soltanto il 23 marzo 2024, accettando la ripresa in carico delle ricorrenti 2-4 in applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III (cfr. n. 69/2). 5.5.5 5.5.5.1 Ora, occorre esaminare più in dettaglio quale valenza giuridica dare alla parziale accettazione del 2 febbraio 2024 per le ricorrenti 2-4 da parte della Croazia. Ciò in quanto, in funzione della risposta data a tale quesito, come sopra esposto e concluso dai ricorrenti nel loro gravame, può far ritenere la risposta di ripresa in carico del 23 marzo 2024 come non intervenuta nel termine disposto dall'art. 5 par. 2 Regolamento CE, con la conseguenza che la responsabilità per la trattazione della domanda d'asilo dei ricorrenti - in assenza di una domanda di ripresa in carico ad altro Stato membro nel termine prescritto - sarebbe passata alla Svizzera (cfr. supra consid. 5.5.3). 5.5.5.2 Agli occhi del Tribunale, la risposta di ripresa in carico del 2 febbraio 2024 per le ricorrenti 2-4 da parte dell'autorità croata competente, è da considerare quale regolare accettazione per quanto concerne l'insorgente 2. Difatti, al contrario di quanto paiono sottintendere gli insorgenti nel loro gravame, tale risposta di ripresa in carico per la ricorrente 2 non può essere interpretata quale "rifiuto provvisorio" come nel caso esposto nella DTAF 2018 VI/2. Invero le autorità croate, sulla base dell'estratto Eurodac annesso alla domanda di ripresa in carico predetta, hanno potuto identificare senza alcun dubbio la ricorrente 2, ciò che hanno confermato accettando la domanda di ripresa in carico per lei il 2 febbraio 2024 senza alcuna riserva o domanda supplementare per quanto a lei concernente. Il Tribunale ritiene pertanto che sia la risposta di ripresa in carico per il ricorrente 1 sia quella per la ricorrente 2 siano giunte entro il termine di due settimane previsto all'art. 5 par. 2 Regolamento CE, di modo che, la Croazia è divenuta in principio lo Stato membro competente per la trattazione delle loro domande d'asilo. Ciò posto, per quanto attiene invece alle ricorrenti 3 e 4, la risposta del 2 febbraio 2024 è da interpretare chiaramente quale risposta negativa, di modo che in accordo con l'art. 5 par. 2 Regolamento CE, la risposta alla domanda di riesame della SEM, sarebbe dovuta giungere entro il termine di due settimane al massimo, quello che non è avvenuto in specie. Tuttavia, trattandosi per quanto concerne delle ricorrenti 3 e 4 di minori, anche il Tribunale ritiene che, nella costellazione del tutto particolare della fattispecie, si applichi l'art. 20 par. 3 RD III come osservato dalla SEM nella sua risposta al ricorso. Invero, essendo che le ricorrenti 3 e 4, minorenni, risultano indissociabili dalla domanda di ripresa in carico della madre (e del padre), che si osserva risultano essere i richiedenti principali che fanno le veci anche delle figlie minorenni, la loro domanda d'asilo segue quella dei loro genitori - e non viceversa come postulato nel ricorso - come prescritto dall'art. 20 par. 3 RD III (cfr. anche Hruschka/Maiani, in: EU Immigration and Asylum Law, Article-by-Article Commentary, Hailbronner/Thym [ed.], 3a ed. 2022, ad art. 20, pag. 1706; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Kommentar, 2014, ad art. 20, pag. 185). A tal proposito, si ritiene che il legame di filiazione delle ricorrenti 3 e 4 con gli insorgenti 1 e 2, fosse già stato stabilito prima della risposta (tardiva) alla richiesta di riconsiderazione della Croazia, e non già dopo che quest'ultimo Stato se ne è dichiarato formalmente convinto a seguito dell'ottenimento di ulteriori informazioni da parte elvetica. Pertanto, essendo che le risposte di ripresa in carico della Croazia del 2 febbraio 2024 sono intervenute regolarmente e nei termini per quanto concerne i ricorrenti 1 e 2, anche se formalmente la risposta di ripresa in carico per le figlie è giunta dopo il termine massimo prescritto dall'art. 5 par. 2 Regolamento CE, nell'interesse superiore delle medesime a non essere separate dai genitori e in concordanza con quanto previsto dall'art. 20 par. 3 RD III, è da ritenere pertinente pure per le medesime l'accettazione della Croazia del 2 febbraio 2024 nei confronti della ricorrente 2 (cfr. n. 49/2), di modo che quest'ultimo Stato membro è divenuto competente, in principio, anche per la trattazione delle loro domande d'asilo. 5.6 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, la Croazia è quindi di principio competente ai sensi dell'art. 20 par. 5 RD III per la ripresa in carico dei ricorrenti, non essendo peraltro deducibile in alcun modo dagli atti all'inserto, che gli stessi avrebbero lasciato il territorio degli Stati membri dello Spazio Dublino, o che avrebbero ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo (cfr. sentenza della CGUE [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50; cfr. anche ex multis la sentenza del TAF D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3). 6. 6.1 Proseguendo, l'autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d'asilo croato non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la competenza giusta l'art. 3 par. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera (cfr. la sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4 e 9.5; giurisprudenza successivamente confermata in ripetute occasioni, a titolo esemplificativo cfr. le sentenze del TAF F-8169/2025 del 31 ottobre 2025 consid. 3.2 con ulteriori rif. cit., F-7883/2025 del 22 ottobre 2025 consid. 3.1, F-7457/2025 del 7 ottobre 2025 consid. 4.1) e che nel caso presente non sussistano motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare la clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 RD III. 6.2 Le allegazioni per lo più generiche al sistema d'asilo croato apportate nel ricorso dai ricorrenti, con ampio riferimento a diverse fonti e rapporti di organizzazioni non governative (cfr. ricorso, p.to 27 segg., pag. 9 seg.), non sono in grado di capovolgere la conclusione della SEM succitata. Difatti, poiché il sistema d'asilo croato non presenta delle carenze sistemiche giusta l'art. 3 par. 2 RD III (cfr. supra consid. 6.1), v'è da partire dal presupposto, che la Croazia garantisca la tutela dei diritti dei richiedenti l'asilo nella situazione come quella dei ricorrenti, in particolare quello di trattare la loro domanda d'asilo secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della CGUE del 30 novembre 2023 nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, §129 segg. e p.to 2; cfr. anche ex multis la sentenza del TAF F-4894/2025 del 15 luglio 2025 consid. 7.2 con ulteriori rif. cit.). Anche le esperienze di maltrattamenti allegate dai ricorrenti 1 e 2 - ovvero che il ricorrente 1, non appena entrato sul territorio croato, sarebbe stato picchiato da alcuni agenti davanti alle loro figlie che si sarebbero spaventate molto, o ancora che sarebbero stati posti in prigione per (...) giorni dove sarebbe stato dato loro da mangiare una volta al giorno, del (...) immangiabile e del (...) ed alle figlie sarebbero stati offerti dei (...) immangiabili (cfr. n. 29/4) rispettivamente che non sarebbe stato dato loro né da mangiare né da bere (cfr. n. 30/4), nonché che sarebbero stati respinti più volte alla frontiera con la J._______ - non sono supportate da alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza, e non sono pertanto in quanto tali, in alcun modo in grado di confutare la presunzione precitata. Peraltro, si denoti che tali allegazioni risultano pure essere, nella descrizione di alcune circostanze, tra loro discrepanti, sia in merito a cosa sarebbe stato offerto o meno a loro durante i (...) giorni in carcere (cfr. n. 29/4 e 30/4), sia circa le volte che sarebbero stati respinti verso la J._______ (il ricorrente 1 parla di due volte, mentre che la ricorrente 2 parla di tre volte), o ancora soltanto la ricorrente 2 asserisce che al marito le autorità croate avrebbero "rotto il telefonino" (cfr. n. 30/4, pag. 2), quest'ultimo dal canto suo non facendone invece alcun accenno (cfr. n. 29/4). Tali incoerenze lasciano pure planare forti dubbi sulla verosimiglianza dei loro asserti. Tuttavia, anche supponendo che i maltrattamenti siano tutti o in parte conformi alla realtà, occorre in merito rilevare che i ricorrenti si trovavano in una situazione d'illegalità allorché sarebbero stati fermati dagli agenti croati e che sono rimasti soltanto per un brevissimo periodo in tale Paese ([...] giorni), potendo in seguito lasciare liberamente lo stesso (cfr. n. 29/4 e 30/4). Contrariamente poi a ciò che essi lasciano intendere nelle loro dichiarazioni, il Tribunale non rileva alcuna ragione sufficiente per dubitare delle informazioni contenute nei riscontri Eurodac, secondo le quali essi avrebbero depositato una domanda d'asilo nel suddetto Paese. Tali circostanze conducono a pensare che le autorità croate erano disposte ad aprire ed a condurre una procedura d'asilo nei loro confronti nel rispetto del diritto internazionale. Tuttavia, anche se ciò non dovesse essere stato il caso, non vi sono oggettivamente delle ragioni sufficienti per supporre che i ricorrenti dovrebbero subire nuovamente dei maltrattamenti nel quadro di un trasferimento legale in Croazia sulla base del RD III (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 succitata consid. 9.4 segg.). In particolare, le persone che vengono trasferite nell'ambito di procedure Dublino secondo il RD III in Croazia, al contrario di quanto allegato nel ricorso anche con riferimento a giurisprudenza della CGUE (cfr. p.to 30, pag. 10), ottengono l'accesso alle procedure d'asilo in loco, e si possono rivolgere alle autorità croate - o alle organizzazioni non governative ivi presenti - in caso di bisogno per far valere i loro diritti (cfr. art. 26 direttiva accoglienza), anche inoltrando ricorso o denunciando l'agito di alcuni singoli funzionari, nel caso in cui ritenessero che i loro diritti non vengano rispettati (cfr. ex multis sentenza del TAF F-5006/2025 del 14 luglio 2025 consid. 4.3). Pertanto, apparterrà ai ricorrenti, che non hanno mai allegato che durante il loro brevissimo soggiorno in Croazia, durato soltanto (...) giorni, avrebbero intrapreso qualsivoglia azione per denunciare l'agito di alcuni funzionari di polizia nei loro confronti, d'indirizzarsi alle preposte autorità croate per far valere i loro diritti o denunciare i maltrattamenti di cui si sono sentiti oggetto, o se lo fossero ancora in futuro (cfr. art. 26 RD III). Infine, riguardo alle possibilità di cure mediche in Croazia, a differenza di quanto sostenuto nel gravame (cfr. ricorso, p.to 28, pag. 9), il Tribunale nella sua giurisprudenza costante ritiene come tale Paese disponga di strutture mediche adeguate, anche per le cure di eventuali patologie psichiatriche e/o psicologiche (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-6917/2025 del 23 settembre 2025 consid. 6.3, F-5174/2025 del 23 luglio 2025 consid. 5.6.4, F-2262/2025 dell'8 maggio 2025 consid. 7.4.4). Conviene inoltre sottolineare come, al contrario di quanto riportato nel ricorso (cfr. p.to 28, pag. 9), l'organizzazione (...) ha ripreso le sue attività in Croazia a partire dal 1° agosto 2023 ed inoltre altre organizzazioni sono presenti nel predetto Stato, come la (...), le quali forniscono anche prestazioni per le cure psichiche e psicologiche in particolare anche a persone vulnerabili (cfr. sentenze del TAF F-5174/2025 succitata consid. 5.6.4, F-2262/2025 succitata consid. 7.4.4). 6.3 Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, non si giustifica nel caso di specie. 7. 7.1 Gli insorgenti, nel loro ricorso e nei successivi scritti, si prevalgono sia dei maltrattamenti e delle violenze subite in Croazia, sia del loro stato di salute, per rinunciare al loro trasferimento, ritenendo nel caso contrario vi sia il rischio di violazione dell'art. 3 CEDU. Essi implicitamente, citando l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), si prevalgono dell'applicazione di tale clausola. Tale norma è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda d'asilo anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda (cfr. per la portata di quest'ultima disposizione: DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). 7.2 Come già visto sopra, per quanto il Tribunale non misconosca che le condizioni di accoglienza e di procedura per i richiedenti l'asilo in Croazia possano essere problematiche, tuttavia, visto anche quanto già considerato prima circa l'inconsistenza e la contraddittorietà degli asserti resi dagli insorgenti riguardo agli allegati maltrattamenti subiti in Croazia, la scrivente autorità ritiene che essi non abbiano fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un loro ritorno in Croazia li esporrebbe al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. 7.3 7.3.1 In merito allo stato di salute dei ricorrenti, tenuto conto della giurisprudenza restrittiva in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU], [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg. e Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15; DTAF 2017 VI/7 consid. 7.2 e giurisprudenza citata) il Tribunale considera che l'insieme dei problemi di salute dei ricorrenti è sufficientemente documentato (cfr. anche supra consid. 4.2.3) e non sono di natura tale da risultare ostativi ad un loro trasferimento in Croazia. In particolare, non si ravvede agli atti di causa, delle patologie tutt'ora in essere per le ricorrenti 3 e 4, i cui ultimi consulti medici risalgono all'aprile 2024 per l'insorgente 3 e al gennaio 2024 per l'insorgente 4. Non può quindi essere dato alcun credito alle mere allegazioni di parte, in quanto non supportate da alcun elemento di qualsivoglia concretezza, che le ricorrenti 3 e 4 possano avere delle problematiche psicologiche o che rischierebbero di subire una ritraumatizzazione nel caso di un ritorno in Croazia. Difatti, tali tesi non sono state provate, e neppure rese perlomeno verosimili, con degli elementi sostanziati e dettagliati. Inoltre, in disaccordo con quanto allegato dagli insorgenti, il Tribunale osserva come la Croazia disponga di strutture mediche adeguate perché essi possano eventualmente continuare i trattamenti a loro prescritti in Svizzera per le diagnosi di cui sarebbero ancora affetti (cfr. in proposito anche supra consid. 6.2), essendo sottolineato ancora a tal proposito come anche le diagnosi poste al ricorrente 1 (cfr. n. 28/2, 38/1, 54/3; referti medici del 4 aprile 2025 e del 23 luglio 2025 allegati allo scritto del 3 settembre 2025) e alla ricorrente 2 (cfr. n. 30/4, 60/2, 66/2; referto medico del 12 dicembre 2024 annesso allo scritto dei ricorrenti del 3 settembre 2025) sembrano essere state nel frattempo completamente sanate, non essendoci degli atti medici recenti che ne sosterrebbero il contrario. Altresì, va fatto ancora presente che la Croazia è tenuta a garantire loro, qualora ne necessitassero, un sufficiente trattamento medico e/o psicologico (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Se i ricorrenti dovessero ritenere, anche in questo ambito, che i loro diritti vengano violati dalle autorità croate, apparterrà a loro di adire le preposte vie legali presenti nel Paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). 7.3.2 Del resto, il Tribunale rileva che le autorità svizzere non hanno, di principio, l'obbligo di richiedere delle garanzie individuali concernenti l'alloggio o l'accesso alle cure mediche alle autorità croate (cfr. tra le altre, la sentenza del TAF F-5174/2025 precitata consid. 5.8). Malgrado quanto argomentato dai ricorrenti nel gravame e visto tutto quanto considerato in precedenza, non esiste alcun motivo che imponga di derogare a questa regola nel caso presente (cfr. sentenza del TAF F-2262/2025 precitata consid. 7.4.6). 7.3.3 Sulla scorta di quanto precede, i ricorrenti non sono riusciti a provare o a rendere perlomeno verosimile che un loro trasferimento in Croazia li esporrebbe ad un rischio serio e concreto di subire dei trattamenti inumani o degradanti, che comporti la violazione di disposizioni internazionali. 7.4 7.4.1 I ricorrenti invocano inoltre nel loro ricorso e negli scritti successivi, il benessere superiore delle ricorrenti 3 e 4 ai sensi dell'art. 3 CDF (per i criteri applicabili per determinare il benessere superiore del fanciullo cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2; sentenza del TAF D-984/2022 del 27 settembre 2023 consid. 6.6.2), per contestare l'ammissibilità e l'esigibilità del loro trasferimento verso la Croazia, ritenendo come, anche visto il tempo trascorso dal deposito delle loro domande d'asilo, esse si siano ben integrate in Svizzera, imparando (...), frequentando la scuola con profitto ed intessendo amicizie e legami con altri bambini del luogo. Pertanto, in caso di rinvio verso la Croazia, ciò comporterebbe per loro un "grande e irreparabile shock emotivo" (cfr. scritto dei ricorrenti del 23 luglio 2025), che le porterebbe ad interrompere la loro formazione scolastica primaria, nonché a costringerle a riadattarsi ad un sistema scolastico con il quale non hanno legami diretti, né riferimenti. 7.4.2 In proposito si deve sottolineare che le ricorrenti 3 e 4, verranno trasferite insieme ai genitori, quale famiglia, in Croazia, e non saranno separati, dimodoché i ricorrenti 1 e 2 potranno continuare ad occuparsi delle figlie, fornendo loro il necessario sostegno educativo, affettivo e psicologico. Sotto questo profilo, non si può dunque rimproverare alla SEM di non aver considerato il benessere superiore delle ricorrenti 3 e 4. Non sussistono inoltre agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che il loro trasferimento in Croazia equivarrebbe ad uno sradicamento completo, tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equilibrio. Invero, le stesse risiedono in Svizzera da circa due anni e cinque mesi, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità e di particolare integrazione (cfr. per casi con durate simili di soggiorno le sentenze del TAF D-984/2022 del 27 settembre 2023 consid. 6.6.3 [un anno e mezzo], D-1829/2021 del 4 luglio 2023 consid. 6.6.3 [due anni e mezzo]; con durata superiore [tre anni] la sentenza del TAF D-2521/2021 del 3 giugno 2024 consid. 7.3.5.3), altresì denotando come le ricorrenti abbiano attualmente rispettivamente (...) e (...) anni; quindi, sono entrate da poco nell'età adolescenziale. Pur riconoscendo che dalla documentazione scolastica prodotta dagli insorgenti per le ricorrenti 3 e 4, traspaiano i loro progressi a livello scolastico, anche ed in particolare della lingua (...). Tuttavia si osserva che per quest'ultima la ricorrente 3 ha raggiunto un vocabolario di base (segnatamente per la comprensione orale il livello A1 base, e per l'uso del vocabolario A1 avanzato; cfr. valutazione delle competenze linguistiche di D._______ allegato allo scritto del 3 settembre 2025 dei ricorrenti; test scritto di lingua A1 allegato allo scritto del 5 marzo 2026 dei ricorrenti), non dando atto per diverse materie di una nota scolastica (cfr. l'attestato di fine anno scolastico 2024-2025 allegato allo scritto del 23 luglio 2025 dei ricorrenti) come pure la ricorrente 4, seppure la nota di fine anno scolastico in (...) sia stata attribuita (5), i suoi docenti denotano come ella avrebbe acquisito il vocabolario di base e si esprimerebbe in maniera chiara (cfr. allegati 2 e 3 allo scritto del 23 luglio 2025 dei ricorrenti), nonché scriverebbe brevi testi, ma tuttavia i suoi obiettivi specifici non corrisponderebbero "ai traguardi di apprendimento di (...)" (...) (cfr. comunicazione ai genitori del 16 gennaio 2026, allegato 4 allo scritto del 5 marzo 2026). Pertanto, si ritiene che, al contrario di quanto addotto nel ricorso, la loro integrazione nel contesto elvetico non può certo essere descritta come completa e tanto da rappresentare uno sradicamento da tale contesto, nel caso in cui esse vengano rinviate in Croazia. Tale conclusione non muta neppure alla luce dell'attestazione di registrazione alla (...) della ricorrente 3 e della dichiarazione dell'(...) che certifica che dall'(...) l'insorgente 3 partecipa agli (...) e si è inserita positivamente nel gruppo (cfr. allegati 2 e 3 allo scritto dei ricorrenti del 19 dicembre 2025). Peraltro, come già evidenziato sopra, anche lo stato di salute delle insorgenti 3 e 4 non risulta ostativo al loro trasferimento in Croazia con i genitori. Inoltre, va aggiunto che l'art. 3 par. 1 CDF, non impone alle autorità di dare seguito al desiderio dei genitori che la loro domanda d'asilo sia esaminata dallo Stato che garantisce, secondo loro, le migliori condizioni d'accoglienza per i loro figli (cfr. le sentenze del TAF F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 7.5, F-1532/2022 dell'8 aprile 2022 consid. 8.5). A tali condizioni il trasferimento in Croazia delle ricorrenti 3 e 4 non risulta essere contrario alla disposizione precitata. 7.5 Infine, la durata e la presenza in Svizzera dei ricorrenti 1 e 2 (due anni e cinque mesi dal deposito della loro domanda d'asilo), pur non essendo a loro imputabile, non risulta di per sé sola sufficiente per riconoscere l'esistenza di motivi umanitari (cfr. sentenza del TAF F-221/2024 del 23 febbraio 2024 [pubblicata parzialmente quale DTAF 2024/8] consid. 11.8.2.1 con ulteriori rif. cit.). Inoltre, la situazione medica dei ricorrenti è stata correttamente stabilita e presa in considerazione, già dalla SEM. Gli interessati non hanno del resto dato atto di particolari legami con la Svizzera, non potendo in tale contesto ravvisare alcun motivo riferibile all'art. 8 CEDU o all'art. 16 RD III per la sola presenza di alcuni cugini del ricorrente 1 su suolo elvetico, ed i loro sforzi d'integrazione (il corso d'alfabetizzazione e i corsi di lingua [...] di base seguiti dalla ricorrente 2, e gli stage professionali con quale obiettivo in particolare la pratica ed il miglioramento della lingua [...] per il ricorrente 1 e la ricorrente 2), non fanno neppure apparire una situazione a tal punto eccezionale che il loro interesse privato dovrebbe prevalere sull'interesse della Svizzera al loro trasferimento verso lo Stato Dublino competente (cfr. la sentenza del TAF F-221/2024 succitata consid. 11.8.3). 7.6 Riassumendo, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera non entrando nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti ex art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e pronunciando il loro trasferimento verso la Croazia ai sensi dell'art. 44 LAsi, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico e non esistendo eccezioni alla regola generale dell'allontanamento (art. 32 OAsi 1). Infine, il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo e accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l'esistenza di ragioni umanitarie nell'ambito degli art. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1. Non v'è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali precitate. Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 24 aprile 2024, accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria parziale dei ricorrenti, non si prelevano spese processuali.
9. La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: