Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-990/2021 Sentenza del 12 marzo 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il 18 febbraio 1970, alias B._______, nato il 18 febbraio 1970, Etiopia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 26 febbraio 2021 / N (...). Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) gennaio 2021 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-4/2), il verbale inerente il rilevamento dei dati personali del richiedente del (...) gennaio 2021 (cfr. atto SEM n. 13/10) e quello relativo il colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), tenutosi il (...) gennaio 2021 (cfr. atto SEM n. 16/3), la documentazione consegnata dal richiedente a supporto dei suoi asserti (cfr. atti SEM n. 14/3 e n. 16/3), la quale gli è stata in parte restituita nel corso del colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 16/3), salvo i due passaporti di servizio, emessi in Etiopia rispettivamente l'(...) ed il (...) (cfr. atti SEM n. 1/-, mezzi di prova n. 1 e n. 2; n. 13/10, p.to 4.01, pag. 5 e n. 14/3), la richiesta delle autorità elvetiche competenti alla Francia, del (...), di presa in carico dell'interessato ai sensi dell'art. 12 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 18/11, n. 19/1 e n. 20/1); e la risposta positiva delle autorità francesi preposte in data (...) sulla base della medesima disposizione del Regolamento Dublino III succitata (cfr. atto SEM n. 22/1 e n. 23/1), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 26 febbraio 2021, notificata il 1° marzo 2021 (cfr. atto SEM n. 28/1), mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando altresì il suo allontanamento (recte: trasferimento) dalla Svizzera verso la Francia, l'esecuzione della stessa misura, nonché la pronuncia che un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo, la cessazione del mandato di rappresentanza giuridica - iniziato con procura l'(...) (cfr. atto SEM n. 12/1) - in data 1° marzo 2021 (cfr. atto SEM n. 29/1), e la dichiarazione di cooperazione con le autorità svizzere, sottoscritta dall'interessato in medesima data (cfr. atto SEM n. 30/2), il ricorso - inoltrato in lingua tedesca - dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 5 marzo 2021 (cfr. risultanze processuali), per il tramite del quale l'insorgente ha chiesto di rivedere il provvedimento impugnato, allegando quale nuova documentazione, la scheda del (...) inerente le misurazioni della pressione sanguigna che egli avrebbe effettuato, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che il ricorso è stato inoltrato in tedesco, allorché la decisione impugnata è stata redatta in italiano; che non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, la sentenza segue la lingua della decisione impugnata, che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), che nel corso del colloquio Dublino l'insorgente, posto di fronte alla possibile competenza della Francia nella trattazione della sua domanda d'asilo, si è limitato ad osservare di non volervi tornare, poiché il suo desiderio sarebbe quello di rimanere in Svizzera, Paese che rispetterebbe i diritti umani, nonché di essere un (...) che vorrebbe la protezione elvetica (cfr. atto SEM n. 16/3), che nel provvedimento avversato, l'autorità inferiore, dopo aver constatato l'esplicita accettazione della competenza da parte della Francia e l'ininfluenza delle ragioni personali invocate dal richiedente nell'ambito del colloquio Dublino, ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, o un rischio di trattamenti contrari all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), all'art. 3 CEDU (RS 0.101), o ancora di violazione del principio del divieto di respingimento; che proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha negato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che infine non emergerebbero nel caso di specie dei motivi umanitari atti a giustificare l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che invero per il timore da lui avanzato, la Francia disporrebbe di un'autorità di polizia funzionante che è disposta ed in grado di offrirgli una protezione adeguata in caso di aggressioni da parte di terzi, alla quale egli potrà rivolgersi se esposto a delle minacce concrete, che nel proprio gravame il ricorrente, avversa il provvedimento succitato, esprimendo dapprima i suoi timori circa il fatto che il governo francese collaborerebbe con quello etiope, nonché che egli sia rinviato in Etiopia da parte francese; che in seguito egli riferisce di non sentirsi bene psichicamente a causa della situazione della sua famiglia rimasta in Etiopia, di cui non saprebbe se tutt'ora vivente, non avendo più avuto loro notizie; che egli necessiterebbe giornalmente di cure mediche (come da documento allegato), che la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame, è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), anche detta di ammissione - come è il caso di specie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente; che qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente, che lo Stato membro competente, è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III); che altresì, ai sensi dell'art. 12 par. 2 Regolamento Dublino III, se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato per conto di un altro Stato membro nel quadro di un accordo di rappresentanza ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti; che in tal caso, l'esame della domanda di protezione internazionale compete allo Stato membro rappresentato, che nel caso in narrativa, dalle allegazioni e dalla documentazione presentata dal ricorrente agli atti, l'autorità inferiore ha potuto appurare che l'insorgente dispone di un visto francese (di tipo [...]) valido dal (...) al (...) rilasciato ad C._______ (D._______), con il quale ha viaggiato legalmente dall'D._______ alla Francia, giungendovi il (...) (cfr. atti SEM n. 13/10, p.ti 4.01, 5.02 segg., pag. 5; n. 14/3); che tali evenienze sono state confermate pure dall'insorgente (cfr. atti SEM n. 13/10, p.to 5.02 segg., pag. 5; n. 16/3), che a fronte delle medesime circostanze, la SEM ha presentato alle autorità francesi competenti, in data (...) e nel termine fissato all'art. 21 par. 1 primo comma Regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico dell'interessato, fondandosi sull'art. 12 par. 2 del Regolamento precitato (cfr. atti SEM da n. 18/11 a n. 20/1); che alla medesima le autorità francesi hanno risposto affermativamente, in applicazione del medesimo disposto legale, il (...) (con accordo di presa in carico del [...], cfr. atti SEM n. 22/1 e n. 23/1), quindi entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 Regolamento Dublino III, che di conseguenza, la competenza della Francia risulta di principio essere data, essendo del resto le preferenze espresse dall'insorgente in ambito di colloquio Dublino ininfluenti per la determinazione dello Stato membro competente, come rettamente già considerato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata; che in tal senso si evidenzia come il Regolamento Dublino III, non offre il diritto al richiedente l'asilo, di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3), che la Francia è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni, che pertanto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) o di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che all'occorrenza non vi sono innanzitutto fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Francia, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), come ritenuto da costante giurisprudenza del Tribunale in merito (cfr. tra le altre le sentenze E-742/2021 del 23 febbraio 2021, E-399/2021 del 3 febbraio 2021, F-286/2021 del 29 gennaio 2021), che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III, non si giustifica nel caso di specie, che resta da valutare se nel caso concreto sussistano indizi seri e concreti per ammettere che le autorità dello Stato di destinazione non rispettino il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che invero nel caso in parola nel suo gravame il ricorrente solleva, per la prima volta, il suo timore di rientrare in Francia, in quanto il governo di tale Stato membro collaborerebbe con quello etiope, nonché che le autorità francesi lo rinviino in patria, che, con tali argomenti, il ricorrente sollecita implicitamente l'applicazione della clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità) da parte della Svizzera, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che le autorità francesi, avendo espressamente accettato la riammissione dell'insorgente sulla base dell'art. 12 par. 2 Regolamento Dublino III, nonché non avendo presentato l'insorgente ancora alcuna domanda d'asilo in tale Paese, non esiste all'inserto alcun elemento concreto o prova, atto a sostenere che il ricorrente non avrebbe accesso in Francia - se depositerà una domanda d'asilo, presentazione di competenza dell'insorgente - ad una procedura d'esame della sua domanda d'asilo e d'allontanamento conforme agli standard minimi dell'Unione europea e obbligatori rispetto al diritto internazionale pubblico, che peraltro egli, al di là di mere allegazioni generiche, non ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che visto quanto precede, il trasferimento dell'interessato in Francia non risulta essere contrario né al principio di non-respingimento, ancorato all'art. 33 Conv. rifugiati, o ancora derivante dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura, che nel suo gravame, il richiedente si oppone al suo trasferimento in Francia, anche a causa del suo allegato stato di salute psichico, che in tale contesto, occorre dapprima rilevare come il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU, unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che dagli atti all'inserto, non è desumibile alcuna problematica medica di cui il ricorrente sarebbe affetto o per il quale egli sarebbe stato o sarebbe tutt'ora in cura (cfr. atti SEM n. 24/1 e n. 25/1), avendo peraltro il medesimo ricorrente asserito nel corso del colloquio Dublino di godere di buona salute (cfr. atto SEM n. 16/3), che il documento presentato con il ricorso, non muta tale conclusione, in quanto attesta unicamente della misurazione della pressione sanguigna del ricorrente nel periodo dal (...) sino al (...), non segnalando per il resto problematiche particolari di cui l'insorgente soffrirebbe dal profilo valetudinario, che neppure le allegazioni del tutto generiche proposte in tal senso dal ricorrente nel gravame, non sono atte a far giungere il Tribunale a diverso giudizio; che significativo in tal senso è il fatto che egli si sia rivolto per delle misurazioni della pressione, soltanto a partire dal giorno in cui egli ha ricevuto la decisione negativa della SEM, ciò che propende per uno stato ansioso reattivo dell'insorgente a tale provvedimento, che tuttavia tale suo stato valetudinario, non si iscrive manifestamente nelle casistiche di cui alla giurisprudenza della CorteEDU, che il ricorrente non ha d'altronde neppure dimostrato, che il suo trasferimento verso la Francia - allorché la situazione anche dal profilo pandemico lo permetterà come già rettamente considerato nella decisione avversata - rappresenterebbe per lui un pericolo concreto per la sua salute, che la Francia dispone del resto di strutture mediche adeguate (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale F-4687/2020 del 30 settembre 2020 consid. 5.4.4, E-3733/2020 del 31 luglio 2020 consid. 7.1.2), ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della direttiva precitata), che agli atti non figurano d'altro canto neppure elementi che inducano a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, ciò che del resto il ricorrente non solleva nel gravame, che in altre parole, al di là di generiche allegazioni, l'interessato non ha fornito alcun indizio serio suscettibile di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del suo trasferimento verso la Francia, che in tale contesto, si osserva inoltre come, qualora dopo il suo trasferimento in Francia - ed a seguito della sua eventuale formalizzazione di una domanda d'asilo nel predetto Stato membro - l'insorgente dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il paese in questione violi i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti o in ogni altro modo leda i suoi diritti fondamentali, apparterrà al medesimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), che infine, nella fattispecie, dagli atti non traspaiono neppure elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che non vi è dunque motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale disposizione da parte della Svizzera, la Francia è competente per la presa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III, che è quindi a giusta ragione che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il medesimo non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a OAsi 1), che visto tutto quanto sopra esposto, il ricorso è respinto e la decisione della SEM che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dell'interessato dalla Svizzera verso la Francia confermata, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: