Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Sachverhalt
A. A.a In data 24 novembre 2025 B._______, (ricorrente 2) e A._______, (ricorrente 1), insieme ai loro tre figli (ricorrenti 3, 4, 5) e alla madre di quest'ultimo, F._______ (ricorrente 6), hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" del 25 novembre 2025 è risultato che i ricorrenti 1 e 2 sono stati interpellati in Grecia in data (...) marzo 2025, depositando domanda d'asilo in data (...) marzo 2025, e che in data (...) settembre 2025 avevano ricevuto protezione. Per quanto attiene alla ricorrente 6, a causa della scarsa qualità delle impronte digitali, non è stato possibile rilevare i suoi dati e confrontarli per un riscontro nell'EURODAC. A.c In data 27 novembre 2025 gli interessati hanno conferito procura alla rappresentanza legale assegnata della Regione (...). A.d In data 26 novembre e 3 dicembre 2025 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di ripresa a carico dei richiedenti in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008) e dell'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo del 28 agosto 2006 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). A.e Con scritto del 10 dicembre 2025, gli interessati hanno trasmesso alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM o autorità inferiore), per il tramite del loro rappresentante legale, dei mezzi di prova di cui si dirà se del caso - per quanto rilevante nella presente procedura - in seguito nei considerandi in diritto. A.f In data 12 dicembre 2025, il ricorrente 1 e le ricorrenti 2 e 6 hanno sostenuto un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo. A.g In data 17 dicembre 2025 le competenti autorità elleniche hanno accettato la riammissione dei ricorrenti 1 e 2 insieme ai loro figli minorenni, e il 12 gennaio 2026 quella della ricorrente 6. A.h In data 29 gennaio 2026 i richiedenti, per il tramite del loro rappresentante legale, hanno inoltrato il parere circa le bozze di decisione della SEM del 27 gennaio 2026, che annullano e sostituiscono quelle del 20 gennaio 2026. A.i In corso di procedura gli interessati sono stati sottoposti a diverse visite mediche. B. Con decisioni entrambe datate 29 gennaio 2026, notificate agli interessati il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito delle loro domande d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento degli interessati verso la Grecia, nonché ordinato l'esecuzione della misura. C. Con ricorso congiunto inoltrato in data 6 febbraio 2026, gli interessati sono insorti dinanzi il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro le summenzionate decisioni della SEM, concludendo al loro annullamento ed alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera, in subordine al rinvio degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione; hanno altresì formulato delle richieste processuali volte alla congiunzione delle cause ed all'esenzione dal versamento delle spese processuali, compreso il relativo anticipo, protestando tasse e spese. Al gravame sono stati allegati, tra l'altro, tre catture dello schermo, due inerenti ad un video ed una inerente ad una pagina internet raffigurante un apparente Centro d'accoglienza, oltre alla copia del permesso di soggiorno "B" del fratello della ricorrente 2.
Erwägungen (44 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). Gli atti impugnati costituiscono delle decisioni ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 2.1 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalle decisioni impugnate e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione delle stesse (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto, sono legittimati ad aggravarsi contro di esse.
E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 3 Ai sensi dell'art. 49 PA, in materia di diritto degli stranieri, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza. Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche delle decisioni impugnate, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 Oggetto della procedura nel caso in disamina risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Infatti, con il ricorso gli insorgenti, seppure abbiano formalmente chiesto l'annullamento delle decisioni impugnate (cfr. ricorso, pag. 16), hanno al contempo domandato unicamente l'ammissione provvisoria in Svizzera (id. e ricorso, pag. 5 segg.).
E. 5 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
E. 6.1 Per quel che riguarda la richiesta di congiunzione della causa di B._______, A._______ e dei loro figli (procedura D-953/2026) con quella di F._______ (procedura D-954/2026), si rileva che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n° 3.17).
E. 6.2 Nel caso in disamina i fatti alla base delle domande d'asilo dei ricorrenti risultano essere di simile natura e pongono simili quesiti giuridici. Gli insorgenti hanno altresì inoltrato un unico ricorso per entrambe le procedure, chiedendo espressamente che le medesime siano congiunte. Pertanto, la richiesta processuale di congiunzione delle cause è accolta.
E. 7 In sede ricorsuale i ricorrenti sostengono che le decisioni impugnate sarebbero il risultato di "un'applicazione inesatta del diritto federale" ed internazionale applicabile, ritenendo altresì che la SEM abbia effettuato un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti per quanto attiene all'esecuzione del loro allontanamento. Contrariamente a quanto asserito dall'autorità inferiore, i ricorrenti sostengono di aver compiuto sforzi sufficienti al fine d'integrarsi nella società ellenica. Si sarebbero tuttavia trovati costretti ad espatriare a causa della totale assenza di assistenza e di opportunità di vivere una vita dignitosa in Grecia. Invero, se fossero rimasti in territorio ellenico avrebbero vissuto in condizioni disumane e degradanti. Inoltre, gli enti elencati dalla SEM, i quali offrirebbero servizi atti ad aiutare i rifugiati a trovare alloggio, lavoro ed assistenza sociale in Grecia, non sarebbero più operativi oppure mutati nel loro contenuto attuale. Infine, la valutazione dell'esecuzione del loro allontanamento sarebbe manifestamente carente in quanto non sarebbe stata valutata correttamente la loro vulnerabilità, sia sul piano individuale che del relativo nucleo familiare. Invero, le problematiche di salute che essi presentano sarebbero ostative ad un loro rientro in Grecia, dove non avrebbero accesso all'assistenza sanitaria, con gravi conseguenze per la loro condizione e per il benessere dei figli. Gli insorgenti sostengono altresì che il legame famigliare fra la moglie ed il ritrovato fratello G._______, residente in Svizzera, risulti essere un ulteriore ed importante elemento ostativo ad un loro rinvio in Grecia, dove gli stessi non avrebbero alcuna rete famigliare. Infine, un loro rientro in Grecia significherebbe ritrovarsi in una situazione di emergenza sanitaria contraria all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), violando altresì l'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107).
E. 8.1 Nel caso in narrativa viene dapprima censurato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore. Quest'ultima avrebbe inoltre dovuto procedere ad una richiesta di garanzie individuali in merito alle possibilità concrete di accesso ad un alloggio e alle cure mediche prima di pronunciare l'allontanamento dei ricorrenti.
E. 8.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 8.3 Nella fattispecie presente si rileva che, alla luce dei considerandi che seguono, non vi è alcuna necessità di richiedere garanzie alle autorità greche riguardo l'accesso ad un alloggio ed alle cure mediche. Per il resto, si osserva che dalle argomentazioni poco sostanziate fornite dai ricorrenti riguardo la censura dell'accertamento inesatto e incompleto rispettivamente di "un'interpretazione inesatta ed incompleta" dei fatti giuridicamente rilevanti, si evince piuttosto che gli stessi non condividano la conclusione alla quale l'autorità inferiore è pervenuta. Tuttavia, ciò attiene al merito della decisione, che verrà trattato nei considerandi seguenti.
E. 8.4 Conseguentemente, la censura relativa ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ed alla richiesta di garanzie individuali alle autorità greche va respinta.
E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).
E. 9.2 Circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale di regola lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero i ricorrenti devono provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
E. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrl l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando il ritorno della persona straniera nel Paese d'origine o nello Stato terzo comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (in particolare degli art. 5 cpv. 1 LAsi, art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv. rifugiati, RS 0.142.30], art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [Conv. tortura, RS 0.105], art. 3 CEDU).
E. 10.2 Giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, compreso il principio di non-respingimento.
E. 10.3 Con particolare riferimento alla situazione generale dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, il Tribunale nella sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 ha rilevato che si deve ammettere l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'ammissibilità unicamente in casi particolari, e meglio in presenza di indizi concreti circa il rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie (cfr. consid. 11.2). Nonostante sia stato rilevato un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco, il Tribunale ha ritenuto che non vi sia un rischio per ogni beneficiario di protezione internazionale - indipendentemente dalla situazione concreta - di trovarsi confrontato all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o confrontato ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 9 e 11.2).
E. 10.4 Il Tribunale ha recentemente ribadito questa conclusione nella sentenza di riferimento D-2590/2025 dell'11 settembre 2025, dopo aver condotto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). In particolare, per le famiglie vulnerabili con bambini, il Tribunale ha stabilito che l'esecuzione dell'allontanamento deve essere considerata inammissibile - anche in assenza di elementi favorevoli - unicamente qualora i membri della famiglia non siano riusciti a costruirsi un'esistenza dignitosa in Grecia. In tale contesto, devono rendere verosimile di aver compiuto sforzi concreti per integrarsi - inclusi la ricerca attiva di lavoro e di un alloggio, l'accesso a corsi di lingua, l'utilizzo dei servizi e delle prestazioni sociali disponibili, l'iscrizione dei figli a scuola - nonché l'esaurimento di tutti i servizi disponibili, statali e non (cfr. consid. 9.8, 9.9).
E. 10.5.1 Di seguito, occorre verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie agli insorgenti, vi siano delle serie ragioni di credere che essi sarebbero esposti al rischio reale di trovarsi in condizioni di vita contrarie alle disposizioni del diritto internazionale, in caso di un loro rinvio verso il succitato Paese, confutando la presunzione legale sopra menzionata (cfr. supra, consid. 10.2).
E. 10.5.2 Nella fattispecie, i ricorrenti 1 e 2, insieme ai loro figli, ricorrenti 3, 4 e 5, in data (...) settembre 2025 hanno ottenuto lo statuto di rifugiati in Grecia e sono stati posti al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) settembre 2025 al (...) settembre 2028. Per quanto attiene alla ricorrente 6, quest'ultima ha ottenuto lo statuto di rifugiata in Grecia in data (...) settembre 2025 ed è stata posta al beneficio di un permesso di soggiorno valido dall'(...) settembre 2025 al (...) settembre 2028.
E. 10.5.3 Al riguardo, occorre anzitutto evidenziare come gli interessati, quali beneficiari della protezione internazionale, possono contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva qualificazione. In caso di violazione dei loro diritti, essi potranno adire i tribunali greci e, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, pure in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU).
E. 10.5.4 Per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio degli insorgenti in Grecia le loro prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale. Di conseguenza, e a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non si parte dal presupposto che essi saranno confrontati con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale o nazionale. Invero, come giustamente ritenuto dall'autorità inferiore, gli interessati hanno lasciato la Grecia pochi giorni dopo aver ottenuto i documenti di viaggio (cfr. atti SEM [...]-44/9, D10, D11; 45/8, D12; [...]-21/5, D14). Di conseguenza, risulta che non si sono sforzati a sufficienza e nella misura del possibile per costruirsi una vita stabile e condizioni di esistenza durature in Grecia. Pertanto, è lecito aspettarsi che i ricorrenti, una volta rientrati in territorio ellenico, saranno in grado, compiendo sforzi concreti e seri, di provvedere a sé stessi e di rivolgersi alle autorità competenti per far valere i propri diritti (cfr. a tal proposito infra, consid. 11.5).
E. 10.5.5 Inoltre, per quanto concerne l'allegazione ricorsuale secondo cui i ricorrenti non sarebbero riusciti ad iscrivere i figli a scuola in quanto era richiesto che i genitori garantissero il necessario per la loro merenda - circostanza che per loro sarebbe economicamente non sostenibile - si rileva che in Grecia anche i bambini beneficiari di protezione internazionale sono soggetti all'obbligo scolastico, al pari dei bambini greci (cfr. la sentenza del Tribunale D-7378/2025 del 4 febbraio 2026 pag. 13). Nel caso in disamina si rileva che i ricorrenti non hanno prodotto nulla atto a provare né che l'iscrizione dei figli a scuola sia stata effettivamente rifiutata, né tantomeno di aver adito le autorità elleniche competenti per far valere tali diritti. Di conseguenza, contrariamente a quanto sollevato in sede di gravame, un eventuale rimpatrio dei ricorrenti in Grecia non costituirebbe una violazione dell'art. 3 CDF.
E. 10.5.6 Per quanto attiene allo stato di salute dei ricorrenti, si rammenta che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §§ 121 segg.). Senza voler sminuire i problemi di salute dei ricorrenti, il Tribunale constata che la loro situazione medica non rientra nella succitata giurisprudenza restrittiva, tenuto anche conto del fatto che la Grecia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente (cfr. anche infra, consid. 11.6).
E. 10.5.7 Infine, per quanto riguarda la presenza del fratello della ricorrente 2 in Svizzera, si rileva che la stessa non è ostativa ad un allontanamento dei ricorrenti. A tal proposito, i ricorrenti allegano di essere finalmente riusciti a recuperare il contatto e di essere felici di essersi ritrovati dopo anni di separazione forzata. Tuttavia, non è ravvisabile e non viene fatta valere alcuna base giuridica o diritto concreto, segnatamente un rapporto di dipendenza, che si opporrebbe all'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti a causa della presenza di G._______ in Svizzera. Inoltre, si rileva che la ricorrente 2 potrà mantenere i rapporti con suo fratello, segnatamente tramite telefono e mezzi informatici oppure visitandosi a vicenda, essendo entrambi in possesso di documenti di viaggio.
E. 10.6 In conclusione, gli insorgenti non riescono a confutare la presunzione legale sopra menzionata (cfr. supra, consid. 10.2) e l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è da considerarsi ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.
E. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LstrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 11.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LstrI in combinato disposto con l'allegato 2 dell'art. 18 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 (OEAE; RS 142.281), l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile. Spetta ai richiedenti confutare tale presunzione legale che si applica, in linea di massima, anche alle persone vulnerabili.
E. 11.3 Per quanto riguarda la Grecia, con la sentenza di riferimentoE-3427/2021, E-3431/2021, il Tribunale ha inoltre ritenuto, in linea di principio, esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, quali determinati nuclei familiari, donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi (consid. 11.5.1). Al contrario, il Tribunale ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili sia, in linea di principio, inesigibile, a meno che non sussistano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (consid. 11.5.3). Con la sentenza di riferimento D-2590/2025 il Tribunale ha precisato che l'esecuzione dell'allontanamento di famiglie vulnerabili con bambini sarà da considerarsi inesigibile, anche in assenza di elementi favorevoli (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.5.2), unicamente qualora i membri della famiglia non fossero riusciti a costruirsi un'esistenza ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LAsi in Grecia. In tale contesto, devono rendere verosimile di aver compiuto invano sforzi concreti in tal senso nonché l'esaurimento di tutti i servizi disponili, statali e non (cfr. consid. 9.8, 9.9).
E. 11.4 Nel caso in disamina, anzitutto e con riferimento alla giurisprudenza sopramenzionata, occorre sottolineare che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione. Quali rifugiati riconosciuti, i ricorrenti hanno quindi diritto ad essere trattati in modo equivalente ai cittadini greci, segnatamente in relazione all'accesso all'occupazione, all'istruzione e all'assistenza sociale e sanitaria (cfr. in particolare gli art. 26, art. 27, art. 29 e art. 30 in combinato disposto con l'art. 20 cpv. 2 direttiva qualificazione). Inoltre, vi sono attualmente diversi programmi ed organizzazioni alle quali i ricorrenti potranno rivolgersi per ricevere (ulteriore) assistenza in tali ambiti.
E. 11.5 Nella fattispecie, gli insorgenti - nonostante il Tribunale riconosca la loro vulnerabilità - non sono da considerarsi persone particolarmente vulnerabili. Ciò posto, si constata che essi non hanno dimostrato né reso verosimile di avere compiuto tutti gli sforzi ragionevolmente esigibili, sfruttando tutte le risorse disponibili, per costruirsi una base esistenziale in Grecia, come richiesto dalla giurisprudenza applicabile. Invero, la ricorrente 2 ha dichiarato che avevano deciso di recarsi in Svizzera già durante il periodo trascorso nel centro d'accoglienza, dove tanti compaesani sarebbero partiti "subito" verso diversi Paesi dopo aver ricevuto i documenti, in quanto nessuno voleva restare in Grecia (cfr. atto SEM [...]-45/8, D14); il ricorrente 1 ha dichiarato che tale decisione era stata presa dopo la ricezione dei documenti di viaggio e l'espulsione dal centro d'accoglienza. Ciò posto, e avendo i ricorrenti lasciato la Grecia effettivamente pochi giorni dopo aver ricevuto i documenti di viaggio (cfr. atto SEM [...]-44/9, D10-D13), non si può concludere che essi abbiano seriamente tentato di costruirsi una base esistenziale in tale Paese. Senza ignorare il fatto che i ricorrenti possano vedersi confrontati con certe difficoltà iniziali dopo il rientro in Grecia - in aggiunta a quanto rilevato già al consid. 10 - va segnatamente sottolineato che il ricorrente 1 ha dichiarato di saper fare tanti lavori e di aver esperienza professionale pregressa come (...), (...) e (...) (cfr. atto SEM [...]-44/9, D38). Egli ha altresì dichiarato di aver trovato inizialmente un'occupazione in Grecia, raccogliendo olive nei campi, ma di aver cessato tale attività dopo due giorni a causa dell'assenza di retribuzione. A tal proposito, ha aggiunto che l'associazione "ALFA", alla quale si erano rivolti per trovare sostegno, offriva opportunità lavorative subordinate ad un periodo di tre o quattro mesi di lavoro non retribuito, a seguito del quale avrebbe ottenuto un lavoro fisso, possibilità che non ha accettato (cfr. atto SEM [...]44/9, D35-D40). Ciò dimostra che egli, nell'arco di pochissimo tempo, sia riuscito a individuare delle possibilità di lavoro nonostante il suo stato di salute (cfr. infra, consid. 11.6). Il solo fatto che le due opportunità riscontrate si siano rilevate non ottimali e non corrispondenti alle aspettative non significa che il ricorrente 1 abbia compiuto tutti gli sforzi possibili e ragionevoli a tal proposito; a maggior ragione considerato la breve permanenza in Grecia in seguito all'ottenimento dei permessi e dei documenti di viaggio (15 giorni). Per quanto attiene alla ricorrente 2, avendo dichiarato di doversi occupare dei figli e della suocera, l'interessata potrà contribuire agli sforzi d'integrazione della famiglia, per esempio rivolgendosi alle autorità greche per gli aiuti necessari. Da parte sua, la ricorrente 6 potrà, come già in passato, contare sul sostegno dei ricorrenti 1 e 2. Infine, va rilevato che i ricorrenti dispongono di risparmi e possono contare, perlomeno temporaneamente, sul sostegno (finanziario) dei familiari, segnatamente del fratello della ricorrente 2 residente in Svizzera, o delle persone che hanno fornito loro prestiti nel corso del loro soggiorno in Grecia (cfr. atti SEM [...]-44/9, D18; 45/8, D13). Essi hanno inoltre dichiarato che già in passato, anche dopo aver lasciato il centro d'accoglienza, ricevevano tre pasti al giorno tramite l'associazione "ALFA". Hanno altresì precisato che tale associazione disponeva di diversi "punti di riferimento", sia nel centro d'accoglienza sia in centro città, nei quali venivano offerti tè e dolci e dove vi era la possibilità di fare fotocopie (cfr. atti SEM [...]-44/9, D31, D33; 45/8, D34).
E. 11.6.1 Per quanto attiene allo stato di salute dei ricorrenti, si rileva dalla più recente documentazione medica agli atti che al ricorrente 1 sono state diagnosticate un'(...) ed (...) all'orecchio (...), la vista dall'occhio (...) fortemente compromessa (Phthisis Bulbi) e problemi di vista da vicino (...). È stata prevista una cura farmacologica con (...) ed è stato raccomandato di acquistare degli occhiali e di lubrificare gli occhi con un collirio, precisando tuttavia che per quanto attiene all'occhio (...) non vi sarebbe alcuna terapia possibile da offrire per migliorare l'acuità visiva. Inoltre, il ricorrente 1 ha segnalato delle palpitazioni saltuarie serali, per le quali è stato richiesto un elettrocardiogramma (cfr. atti SEM [...]-55/1, 56/4, 67/2, 74/5). In merito alla ricorrente 2, nei referti medici agli atti viene indicato che la stessa è stata ricoverata in data 22 gennaio 2026 a causa di una sua verbalizzazione anticonservativa a seguito della ricezione della bozza della decisione impugnata, per poi essere rilasciata il giorno seguente su sua richiesta, in assenza di ideazioni anticonservative ed auto/eteroaggressività. Ella è stata in seguito ricoverata in pronto soccorso per recidiva in data 24 gennaio 2026 dove le è stata diagnosticata una "sindrome da disadattamento in paziente con PTSD", con una presa a carico farmacologica (cfr. atto SEM [...]-62/2, 65/2). Dagli ultimi rapporti psichiatrici risulta un miglioramento sul piano clinico senza alcuna ideazione anticonservativa, con un miglioramento anche sul piano relazionale, mentre la terapia farmacologica è stata modificata (cfr. atti SEM [...]-71/5, 77/6). Dal punto di vista della salute fisica della ricorrente 2, risultano dagli atti (pregressi) problemi "riguardanti lo stomaco e la zona addominale", con reperti radiografici tuttavia nella norma, ipovitaminosi D e ipoferritinemia senza anemia (cfr. atto SEM [...]-54/3, 78/5, 79/2). Per quanto concerne i ricorrenti 3, 4 e 5, dagli atti non risulta che gli stessi soffrano di patologie di rilievo. Infine, per quanto attiene alla ricorrente 6, risultano le seguenti patologie: un'ernia in sede mediana, ipotiroidismo subclinico, ipovitaminosi D, deficit di vitamina B12, agitazione notturna ed insonnia, con sospetta demenza senile, cataratta e Pterigium, in parte trattati con terapia farmacologica (cfr. atti SEM [...]-39/2, 40/5, 44/3, 20/2). Per il resto, risulta essere in condizioni generali buone (cfr. atto SEM [...]-39/2).
E. 11.6.2 Alla luce delle diagnosi sopra esposte risulta che nemmeno lo stato di salute della famiglia - senza sminuirne l'entità, in particolare lo stato psichico della ricorrente 2 e i problemi di cui sono affetti tutti i ricorrenti adulti - è ostativo all'esecuzione dell'allontanamento. Inoltre, il Tribunale, nella sua giurisprudenza costante, ritiene che la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti, anche in ambito psichiatrico, a curare le patologie delle quali i ricorrenti sono affetti, come del resto anche evidenziato dalla SEM nelle decisioni impugnate (cfr. sentenza del Tribunale D-78/2026 del 4 febbraio 2026 consid. 8.4.4.1 e segg.; decisione impugnata pt. III [pag. 18]).
E. 11.6.3 Inoltre, in merito ai ricoveri della moglie per tendenze anticonservative, si rammenta che secondo giurisprudenza costante di questo Tribunale il peggioramento dello stato psichico di una richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente - come nel caso presente (cfr. lettere di dimissione del 24 gennaio 2026 e 27 gennaio 2026 [atti SEM {...}-62/2 e 65/2]) - e non preclude, in linea di principio, l'esecuzione dell'allontanamento, neppure in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. sentenza del Tribunale E-8854/2025 del 25 novembre 2025 consid.12.7.1 e riferimenti citati).
E. 11.6.4 Le autorità incaricate dell'esecuzione dell'allontanamento terranno conto dello stato di salute dei ricorrenti, compresa un'eventuale tendenza suicidaria della ricorrente, nell'organizzazione dell'allontanamento in Grecia e informeranno, se del caso, previamente le autorità elleniche delle specifiche e rilevanti circostanze personali dei ricorrenti (cfr. ibid.).
E. 11.7 Infine, anche i mezzi di prova inoltrati non sono atti a giustificare una valutazione diversa. Per quanto riguarda in particolare l'immagine di un presunto centro d'accoglienza (cfr. anche atto SEM [...]-44/9, D24), a prescindere dal valore probatorio, si rileva che - come esposto in precedenza - gli interessati dopo il ritorno in Grecia avranno la possibilità di trovare un nuovo alloggio.
E. 11.8 Ciò posto, i ricorrenti non sono riusciti a confutare la presunzione legale sopra menzionata (cfr. supra, consid. 11.2). L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile.
E. 12 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno espressamente accettato la riammissione dei ricorrenti, i quali dispongono di un permesso di soggiorno valido in Grecia.
E. 13 Alla luce di quanto precede, risulta che le decisioni impugnate non violano il diritto federale e non sono censurabili per un altro motivo previsto dalla legge.
E. 14.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda volta all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 14.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che gli insorgenti siano indigenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 15 Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Le procedure di cui ai ruoli D-953/2026 e D-954/2026 sono congiunte.
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Giulia Marelli Randy Mulangala Data di spedizione: Comunicazione a: - rappresentante dei ricorrenti (raccomandata) - SEM, per gli incarti N (...), N (...) (in copia) - autorità cantonale competente (in copia)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-953/2026, D-954/2026 Sentenza del 25 giugno 2026 Composizione Giudici Giulia Marelli (presidente del collegio), Markus König, Chrystel Tornare Villanueva; cancelliere Randy Mulangala. Parti
1. A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), C._______, nata il (...), D._______, nato il (...), E._______, nato il (...), procedura D-953/2026,
2. F._______, nata il (...), procedura D-954/2026, tutti Afghanistan, tutti patrocinati da Paolo Guidone, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento (paese terzo sicuro - art.31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisioni della SEM del 29 gennaio 2026 / N (...), N (...). Fatti: A. A.a In data 24 novembre 2025 B._______, (ricorrente 2) e A._______, (ricorrente 1), insieme ai loro tre figli (ricorrenti 3, 4, 5) e alla madre di quest'ultimo, F._______ (ricorrente 6), hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" del 25 novembre 2025 è risultato che i ricorrenti 1 e 2 sono stati interpellati in Grecia in data (...) marzo 2025, depositando domanda d'asilo in data (...) marzo 2025, e che in data (...) settembre 2025 avevano ricevuto protezione. Per quanto attiene alla ricorrente 6, a causa della scarsa qualità delle impronte digitali, non è stato possibile rilevare i suoi dati e confrontarli per un riscontro nell'EURODAC. A.c In data 27 novembre 2025 gli interessati hanno conferito procura alla rappresentanza legale assegnata della Regione (...). A.d In data 26 novembre e 3 dicembre 2025 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di ripresa a carico dei richiedenti in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008) e dell'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo del 28 agosto 2006 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). A.e Con scritto del 10 dicembre 2025, gli interessati hanno trasmesso alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM o autorità inferiore), per il tramite del loro rappresentante legale, dei mezzi di prova di cui si dirà se del caso - per quanto rilevante nella presente procedura - in seguito nei considerandi in diritto. A.f In data 12 dicembre 2025, il ricorrente 1 e le ricorrenti 2 e 6 hanno sostenuto un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo. A.g In data 17 dicembre 2025 le competenti autorità elleniche hanno accettato la riammissione dei ricorrenti 1 e 2 insieme ai loro figli minorenni, e il 12 gennaio 2026 quella della ricorrente 6. A.h In data 29 gennaio 2026 i richiedenti, per il tramite del loro rappresentante legale, hanno inoltrato il parere circa le bozze di decisione della SEM del 27 gennaio 2026, che annullano e sostituiscono quelle del 20 gennaio 2026. A.i In corso di procedura gli interessati sono stati sottoposti a diverse visite mediche. B. Con decisioni entrambe datate 29 gennaio 2026, notificate agli interessati il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito delle loro domande d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento degli interessati verso la Grecia, nonché ordinato l'esecuzione della misura. C. Con ricorso congiunto inoltrato in data 6 febbraio 2026, gli interessati sono insorti dinanzi il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro le summenzionate decisioni della SEM, concludendo al loro annullamento ed alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera, in subordine al rinvio degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione; hanno altresì formulato delle richieste processuali volte alla congiunzione delle cause ed all'esenzione dal versamento delle spese processuali, compreso il relativo anticipo, protestando tasse e spese. Al gravame sono stati allegati, tra l'altro, tre catture dello schermo, due inerenti ad un video ed una inerente ad una pagina internet raffigurante un apparente Centro d'accoglienza, oltre alla copia del permesso di soggiorno "B" del fratello della ricorrente 2. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). Gli atti impugnati costituiscono delle decisioni ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalle decisioni impugnate e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione delle stesse (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto, sono legittimati ad aggravarsi contro di esse. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
3. Ai sensi dell'art. 49 PA, in materia di diritto degli stranieri, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza. Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche delle decisioni impugnate, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4. Oggetto della procedura nel caso in disamina risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Infatti, con il ricorso gli insorgenti, seppure abbiano formalmente chiesto l'annullamento delle decisioni impugnate (cfr. ricorso, pag. 16), hanno al contempo domandato unicamente l'ammissione provvisoria in Svizzera (id. e ricorso, pag. 5 segg.).
5. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie. 6. 6.1 Per quel che riguarda la richiesta di congiunzione della causa di B._______, A._______ e dei loro figli (procedura D-953/2026) con quella di F._______ (procedura D-954/2026), si rileva che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n° 3.17). 6.2 Nel caso in disamina i fatti alla base delle domande d'asilo dei ricorrenti risultano essere di simile natura e pongono simili quesiti giuridici. Gli insorgenti hanno altresì inoltrato un unico ricorso per entrambe le procedure, chiedendo espressamente che le medesime siano congiunte. Pertanto, la richiesta processuale di congiunzione delle cause è accolta. 7. In sede ricorsuale i ricorrenti sostengono che le decisioni impugnate sarebbero il risultato di "un'applicazione inesatta del diritto federale" ed internazionale applicabile, ritenendo altresì che la SEM abbia effettuato un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti per quanto attiene all'esecuzione del loro allontanamento. Contrariamente a quanto asserito dall'autorità inferiore, i ricorrenti sostengono di aver compiuto sforzi sufficienti al fine d'integrarsi nella società ellenica. Si sarebbero tuttavia trovati costretti ad espatriare a causa della totale assenza di assistenza e di opportunità di vivere una vita dignitosa in Grecia. Invero, se fossero rimasti in territorio ellenico avrebbero vissuto in condizioni disumane e degradanti. Inoltre, gli enti elencati dalla SEM, i quali offrirebbero servizi atti ad aiutare i rifugiati a trovare alloggio, lavoro ed assistenza sociale in Grecia, non sarebbero più operativi oppure mutati nel loro contenuto attuale. Infine, la valutazione dell'esecuzione del loro allontanamento sarebbe manifestamente carente in quanto non sarebbe stata valutata correttamente la loro vulnerabilità, sia sul piano individuale che del relativo nucleo familiare. Invero, le problematiche di salute che essi presentano sarebbero ostative ad un loro rientro in Grecia, dove non avrebbero accesso all'assistenza sanitaria, con gravi conseguenze per la loro condizione e per il benessere dei figli. Gli insorgenti sostengono altresì che il legame famigliare fra la moglie ed il ritrovato fratello G._______, residente in Svizzera, risulti essere un ulteriore ed importante elemento ostativo ad un loro rinvio in Grecia, dove gli stessi non avrebbero alcuna rete famigliare. Infine, un loro rientro in Grecia significherebbe ritrovarsi in una situazione di emergenza sanitaria contraria all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), violando altresì l'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107). 8. 8.1 Nel caso in narrativa viene dapprima censurato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore. Quest'ultima avrebbe inoltre dovuto procedere ad una richiesta di garanzie individuali in merito alle possibilità concrete di accesso ad un alloggio e alle cure mediche prima di pronunciare l'allontanamento dei ricorrenti. 8.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 8.3 Nella fattispecie presente si rileva che, alla luce dei considerandi che seguono, non vi è alcuna necessità di richiedere garanzie alle autorità greche riguardo l'accesso ad un alloggio ed alle cure mediche. Per il resto, si osserva che dalle argomentazioni poco sostanziate fornite dai ricorrenti riguardo la censura dell'accertamento inesatto e incompleto rispettivamente di "un'interpretazione inesatta ed incompleta" dei fatti giuridicamente rilevanti, si evince piuttosto che gli stessi non condividano la conclusione alla quale l'autorità inferiore è pervenuta. Tuttavia, ciò attiene al merito della decisione, che verrà trattato nei considerandi seguenti. 8.4 Conseguentemente, la censura relativa ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ed alla richiesta di garanzie individuali alle autorità greche va respinta. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 9.2 Circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale di regola lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero i ricorrenti devono provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 10. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrl l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando il ritorno della persona straniera nel Paese d'origine o nello Stato terzo comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (in particolare degli art. 5 cpv. 1 LAsi, art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv. rifugiati, RS 0.142.30], art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [Conv. tortura, RS 0.105], art. 3 CEDU). 10.2 Giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, compreso il principio di non-respingimento. 10.3 Con particolare riferimento alla situazione generale dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, il Tribunale nella sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 ha rilevato che si deve ammettere l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'ammissibilità unicamente in casi particolari, e meglio in presenza di indizi concreti circa il rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie (cfr. consid. 11.2). Nonostante sia stato rilevato un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco, il Tribunale ha ritenuto che non vi sia un rischio per ogni beneficiario di protezione internazionale - indipendentemente dalla situazione concreta - di trovarsi confrontato all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o confrontato ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 9 e 11.2). 10.4 Il Tribunale ha recentemente ribadito questa conclusione nella sentenza di riferimento D-2590/2025 dell'11 settembre 2025, dopo aver condotto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). In particolare, per le famiglie vulnerabili con bambini, il Tribunale ha stabilito che l'esecuzione dell'allontanamento deve essere considerata inammissibile - anche in assenza di elementi favorevoli - unicamente qualora i membri della famiglia non siano riusciti a costruirsi un'esistenza dignitosa in Grecia. In tale contesto, devono rendere verosimile di aver compiuto sforzi concreti per integrarsi - inclusi la ricerca attiva di lavoro e di un alloggio, l'accesso a corsi di lingua, l'utilizzo dei servizi e delle prestazioni sociali disponibili, l'iscrizione dei figli a scuola - nonché l'esaurimento di tutti i servizi disponibili, statali e non (cfr. consid. 9.8, 9.9). 10.5 10.5.1 Di seguito, occorre verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie agli insorgenti, vi siano delle serie ragioni di credere che essi sarebbero esposti al rischio reale di trovarsi in condizioni di vita contrarie alle disposizioni del diritto internazionale, in caso di un loro rinvio verso il succitato Paese, confutando la presunzione legale sopra menzionata (cfr. supra, consid. 10.2). 10.5.2 Nella fattispecie, i ricorrenti 1 e 2, insieme ai loro figli, ricorrenti 3, 4 e 5, in data (...) settembre 2025 hanno ottenuto lo statuto di rifugiati in Grecia e sono stati posti al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) settembre 2025 al (...) settembre 2028. Per quanto attiene alla ricorrente 6, quest'ultima ha ottenuto lo statuto di rifugiata in Grecia in data (...) settembre 2025 ed è stata posta al beneficio di un permesso di soggiorno valido dall'(...) settembre 2025 al (...) settembre 2028. 10.5.3 Al riguardo, occorre anzitutto evidenziare come gli interessati, quali beneficiari della protezione internazionale, possono contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva qualificazione. In caso di violazione dei loro diritti, essi potranno adire i tribunali greci e, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, pure in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). 10.5.4 Per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio degli insorgenti in Grecia le loro prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale. Di conseguenza, e a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non si parte dal presupposto che essi saranno confrontati con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale o nazionale. Invero, come giustamente ritenuto dall'autorità inferiore, gli interessati hanno lasciato la Grecia pochi giorni dopo aver ottenuto i documenti di viaggio (cfr. atti SEM [...]-44/9, D10, D11; 45/8, D12; [...]-21/5, D14). Di conseguenza, risulta che non si sono sforzati a sufficienza e nella misura del possibile per costruirsi una vita stabile e condizioni di esistenza durature in Grecia. Pertanto, è lecito aspettarsi che i ricorrenti, una volta rientrati in territorio ellenico, saranno in grado, compiendo sforzi concreti e seri, di provvedere a sé stessi e di rivolgersi alle autorità competenti per far valere i propri diritti (cfr. a tal proposito infra, consid. 11.5). 10.5.5 Inoltre, per quanto concerne l'allegazione ricorsuale secondo cui i ricorrenti non sarebbero riusciti ad iscrivere i figli a scuola in quanto era richiesto che i genitori garantissero il necessario per la loro merenda - circostanza che per loro sarebbe economicamente non sostenibile - si rileva che in Grecia anche i bambini beneficiari di protezione internazionale sono soggetti all'obbligo scolastico, al pari dei bambini greci (cfr. la sentenza del Tribunale D-7378/2025 del 4 febbraio 2026 pag. 13). Nel caso in disamina si rileva che i ricorrenti non hanno prodotto nulla atto a provare né che l'iscrizione dei figli a scuola sia stata effettivamente rifiutata, né tantomeno di aver adito le autorità elleniche competenti per far valere tali diritti. Di conseguenza, contrariamente a quanto sollevato in sede di gravame, un eventuale rimpatrio dei ricorrenti in Grecia non costituirebbe una violazione dell'art. 3 CDF. 10.5.6 Per quanto attiene allo stato di salute dei ricorrenti, si rammenta che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §§ 121 segg.). Senza voler sminuire i problemi di salute dei ricorrenti, il Tribunale constata che la loro situazione medica non rientra nella succitata giurisprudenza restrittiva, tenuto anche conto del fatto che la Grecia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente (cfr. anche infra, consid. 11.6). 10.5.7 Infine, per quanto riguarda la presenza del fratello della ricorrente 2 in Svizzera, si rileva che la stessa non è ostativa ad un allontanamento dei ricorrenti. A tal proposito, i ricorrenti allegano di essere finalmente riusciti a recuperare il contatto e di essere felici di essersi ritrovati dopo anni di separazione forzata. Tuttavia, non è ravvisabile e non viene fatta valere alcuna base giuridica o diritto concreto, segnatamente un rapporto di dipendenza, che si opporrebbe all'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti a causa della presenza di G._______ in Svizzera. Inoltre, si rileva che la ricorrente 2 potrà mantenere i rapporti con suo fratello, segnatamente tramite telefono e mezzi informatici oppure visitandosi a vicenda, essendo entrambi in possesso di documenti di viaggio. 10.6 In conclusione, gli insorgenti non riescono a confutare la presunzione legale sopra menzionata (cfr. supra, consid. 10.2) e l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è da considerarsi ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi. 11. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LstrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 11.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LstrI in combinato disposto con l'allegato 2 dell'art. 18 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 (OEAE; RS 142.281), l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile. Spetta ai richiedenti confutare tale presunzione legale che si applica, in linea di massima, anche alle persone vulnerabili. 11.3 Per quanto riguarda la Grecia, con la sentenza di riferimentoE-3427/2021, E-3431/2021, il Tribunale ha inoltre ritenuto, in linea di principio, esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, quali determinati nuclei familiari, donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi (consid. 11.5.1). Al contrario, il Tribunale ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili sia, in linea di principio, inesigibile, a meno che non sussistano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (consid. 11.5.3). Con la sentenza di riferimento D-2590/2025 il Tribunale ha precisato che l'esecuzione dell'allontanamento di famiglie vulnerabili con bambini sarà da considerarsi inesigibile, anche in assenza di elementi favorevoli (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.5.2), unicamente qualora i membri della famiglia non fossero riusciti a costruirsi un'esistenza ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LAsi in Grecia. In tale contesto, devono rendere verosimile di aver compiuto invano sforzi concreti in tal senso nonché l'esaurimento di tutti i servizi disponili, statali e non (cfr. consid. 9.8, 9.9). 11.4 Nel caso in disamina, anzitutto e con riferimento alla giurisprudenza sopramenzionata, occorre sottolineare che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione. Quali rifugiati riconosciuti, i ricorrenti hanno quindi diritto ad essere trattati in modo equivalente ai cittadini greci, segnatamente in relazione all'accesso all'occupazione, all'istruzione e all'assistenza sociale e sanitaria (cfr. in particolare gli art. 26, art. 27, art. 29 e art. 30 in combinato disposto con l'art. 20 cpv. 2 direttiva qualificazione). Inoltre, vi sono attualmente diversi programmi ed organizzazioni alle quali i ricorrenti potranno rivolgersi per ricevere (ulteriore) assistenza in tali ambiti. 11.5 Nella fattispecie, gli insorgenti - nonostante il Tribunale riconosca la loro vulnerabilità - non sono da considerarsi persone particolarmente vulnerabili. Ciò posto, si constata che essi non hanno dimostrato né reso verosimile di avere compiuto tutti gli sforzi ragionevolmente esigibili, sfruttando tutte le risorse disponibili, per costruirsi una base esistenziale in Grecia, come richiesto dalla giurisprudenza applicabile. Invero, la ricorrente 2 ha dichiarato che avevano deciso di recarsi in Svizzera già durante il periodo trascorso nel centro d'accoglienza, dove tanti compaesani sarebbero partiti "subito" verso diversi Paesi dopo aver ricevuto i documenti, in quanto nessuno voleva restare in Grecia (cfr. atto SEM [...]-45/8, D14); il ricorrente 1 ha dichiarato che tale decisione era stata presa dopo la ricezione dei documenti di viaggio e l'espulsione dal centro d'accoglienza. Ciò posto, e avendo i ricorrenti lasciato la Grecia effettivamente pochi giorni dopo aver ricevuto i documenti di viaggio (cfr. atto SEM [...]-44/9, D10-D13), non si può concludere che essi abbiano seriamente tentato di costruirsi una base esistenziale in tale Paese. Senza ignorare il fatto che i ricorrenti possano vedersi confrontati con certe difficoltà iniziali dopo il rientro in Grecia - in aggiunta a quanto rilevato già al consid. 10 - va segnatamente sottolineato che il ricorrente 1 ha dichiarato di saper fare tanti lavori e di aver esperienza professionale pregressa come (...), (...) e (...) (cfr. atto SEM [...]-44/9, D38). Egli ha altresì dichiarato di aver trovato inizialmente un'occupazione in Grecia, raccogliendo olive nei campi, ma di aver cessato tale attività dopo due giorni a causa dell'assenza di retribuzione. A tal proposito, ha aggiunto che l'associazione "ALFA", alla quale si erano rivolti per trovare sostegno, offriva opportunità lavorative subordinate ad un periodo di tre o quattro mesi di lavoro non retribuito, a seguito del quale avrebbe ottenuto un lavoro fisso, possibilità che non ha accettato (cfr. atto SEM [...]44/9, D35-D40). Ciò dimostra che egli, nell'arco di pochissimo tempo, sia riuscito a individuare delle possibilità di lavoro nonostante il suo stato di salute (cfr. infra, consid. 11.6). Il solo fatto che le due opportunità riscontrate si siano rilevate non ottimali e non corrispondenti alle aspettative non significa che il ricorrente 1 abbia compiuto tutti gli sforzi possibili e ragionevoli a tal proposito; a maggior ragione considerato la breve permanenza in Grecia in seguito all'ottenimento dei permessi e dei documenti di viaggio (15 giorni). Per quanto attiene alla ricorrente 2, avendo dichiarato di doversi occupare dei figli e della suocera, l'interessata potrà contribuire agli sforzi d'integrazione della famiglia, per esempio rivolgendosi alle autorità greche per gli aiuti necessari. Da parte sua, la ricorrente 6 potrà, come già in passato, contare sul sostegno dei ricorrenti 1 e 2. Infine, va rilevato che i ricorrenti dispongono di risparmi e possono contare, perlomeno temporaneamente, sul sostegno (finanziario) dei familiari, segnatamente del fratello della ricorrente 2 residente in Svizzera, o delle persone che hanno fornito loro prestiti nel corso del loro soggiorno in Grecia (cfr. atti SEM [...]-44/9, D18; 45/8, D13). Essi hanno inoltre dichiarato che già in passato, anche dopo aver lasciato il centro d'accoglienza, ricevevano tre pasti al giorno tramite l'associazione "ALFA". Hanno altresì precisato che tale associazione disponeva di diversi "punti di riferimento", sia nel centro d'accoglienza sia in centro città, nei quali venivano offerti tè e dolci e dove vi era la possibilità di fare fotocopie (cfr. atti SEM [...]-44/9, D31, D33; 45/8, D34). 11.6 11.6.1 Per quanto attiene allo stato di salute dei ricorrenti, si rileva dalla più recente documentazione medica agli atti che al ricorrente 1 sono state diagnosticate un'(...) ed (...) all'orecchio (...), la vista dall'occhio (...) fortemente compromessa (Phthisis Bulbi) e problemi di vista da vicino (...). È stata prevista una cura farmacologica con (...) ed è stato raccomandato di acquistare degli occhiali e di lubrificare gli occhi con un collirio, precisando tuttavia che per quanto attiene all'occhio (...) non vi sarebbe alcuna terapia possibile da offrire per migliorare l'acuità visiva. Inoltre, il ricorrente 1 ha segnalato delle palpitazioni saltuarie serali, per le quali è stato richiesto un elettrocardiogramma (cfr. atti SEM [...]-55/1, 56/4, 67/2, 74/5). In merito alla ricorrente 2, nei referti medici agli atti viene indicato che la stessa è stata ricoverata in data 22 gennaio 2026 a causa di una sua verbalizzazione anticonservativa a seguito della ricezione della bozza della decisione impugnata, per poi essere rilasciata il giorno seguente su sua richiesta, in assenza di ideazioni anticonservative ed auto/eteroaggressività. Ella è stata in seguito ricoverata in pronto soccorso per recidiva in data 24 gennaio 2026 dove le è stata diagnosticata una "sindrome da disadattamento in paziente con PTSD", con una presa a carico farmacologica (cfr. atto SEM [...]-62/2, 65/2). Dagli ultimi rapporti psichiatrici risulta un miglioramento sul piano clinico senza alcuna ideazione anticonservativa, con un miglioramento anche sul piano relazionale, mentre la terapia farmacologica è stata modificata (cfr. atti SEM [...]-71/5, 77/6). Dal punto di vista della salute fisica della ricorrente 2, risultano dagli atti (pregressi) problemi "riguardanti lo stomaco e la zona addominale", con reperti radiografici tuttavia nella norma, ipovitaminosi D e ipoferritinemia senza anemia (cfr. atto SEM [...]-54/3, 78/5, 79/2). Per quanto concerne i ricorrenti 3, 4 e 5, dagli atti non risulta che gli stessi soffrano di patologie di rilievo. Infine, per quanto attiene alla ricorrente 6, risultano le seguenti patologie: un'ernia in sede mediana, ipotiroidismo subclinico, ipovitaminosi D, deficit di vitamina B12, agitazione notturna ed insonnia, con sospetta demenza senile, cataratta e Pterigium, in parte trattati con terapia farmacologica (cfr. atti SEM [...]-39/2, 40/5, 44/3, 20/2). Per il resto, risulta essere in condizioni generali buone (cfr. atto SEM [...]-39/2). 11.6.2 Alla luce delle diagnosi sopra esposte risulta che nemmeno lo stato di salute della famiglia - senza sminuirne l'entità, in particolare lo stato psichico della ricorrente 2 e i problemi di cui sono affetti tutti i ricorrenti adulti - è ostativo all'esecuzione dell'allontanamento. Inoltre, il Tribunale, nella sua giurisprudenza costante, ritiene che la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti, anche in ambito psichiatrico, a curare le patologie delle quali i ricorrenti sono affetti, come del resto anche evidenziato dalla SEM nelle decisioni impugnate (cfr. sentenza del Tribunale D-78/2026 del 4 febbraio 2026 consid. 8.4.4.1 e segg.; decisione impugnata pt. III [pag. 18]). 11.6.3 Inoltre, in merito ai ricoveri della moglie per tendenze anticonservative, si rammenta che secondo giurisprudenza costante di questo Tribunale il peggioramento dello stato psichico di una richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente - come nel caso presente (cfr. lettere di dimissione del 24 gennaio 2026 e 27 gennaio 2026 [atti SEM {...}-62/2 e 65/2]) - e non preclude, in linea di principio, l'esecuzione dell'allontanamento, neppure in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. sentenza del Tribunale E-8854/2025 del 25 novembre 2025 consid.12.7.1 e riferimenti citati). 11.6.4 Le autorità incaricate dell'esecuzione dell'allontanamento terranno conto dello stato di salute dei ricorrenti, compresa un'eventuale tendenza suicidaria della ricorrente, nell'organizzazione dell'allontanamento in Grecia e informeranno, se del caso, previamente le autorità elleniche delle specifiche e rilevanti circostanze personali dei ricorrenti (cfr. ibid.). 11.7 Infine, anche i mezzi di prova inoltrati non sono atti a giustificare una valutazione diversa. Per quanto riguarda in particolare l'immagine di un presunto centro d'accoglienza (cfr. anche atto SEM [...]-44/9, D24), a prescindere dal valore probatorio, si rileva che - come esposto in precedenza - gli interessati dopo il ritorno in Grecia avranno la possibilità di trovare un nuovo alloggio. 11.8 Ciò posto, i ricorrenti non sono riusciti a confutare la presunzione legale sopra menzionata (cfr. supra, consid. 11.2). L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile.
12. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno espressamente accettato la riammissione dei ricorrenti, i quali dispongono di un permesso di soggiorno valido in Grecia.
13. Alla luce di quanto precede, risulta che le decisioni impugnate non violano il diritto federale e non sono censurabili per un altro motivo previsto dalla legge. 14. 14.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda volta all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 14.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che gli insorgenti siano indigenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
15. Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Le procedure di cui ai ruoli D-953/2026 e D-954/2026 sono congiunte.
2. Il ricorso è respinto.
3. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
4. Non si prelevano spese processuali.
5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Giulia Marelli Randy Mulangala Data di spedizione: Comunicazione a:
- rappresentante dei ricorrenti (raccomandata)
- SEM, per gli incarti N (...), N (...) (in copia)
- autorità cantonale competente (in copia)