opencaselaw.ch

D-927/2022

D-927/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-06-09 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli

D-927/2022 Pagina 4 stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che il richiedente, cittadino dello Sri Lanka di etnia Tamil, nato a B._______ (C._______) ed in seguito cresciuto a D._______ (E._______, provincia del Nord) ha dichiarato che già nel 2010 il CID (“Criminal Investigation De- partement”, il dipartimento investigativo della polizia srilankese) l’avrebbe arrestato per un giorno, in quanto sospettato di essere un membro delle LTTE (“Liberation Tigers of Tamil Eelam”, le Trigri per la liberazione della patria Tamil) avendo nel 2009 aiutato in un campo per rifugiati e in quel contesto segnalato al CID due cugini, i quali sarebbero stati degli ex mem- bri LTTE; che successivamente, l’avrebbero arrestato un’altra volta nel 2014, in seguito all’uccisione di tre ex membri delle LTTE, che come lui avevano aiutato per le elezioni regionali del 2013 e sostenuto un membro del partito TNA (“Tamil National Alliance”); che, nonostante il CID lo avrebbe ritenuto anch’egli un membro LTTE, egli sarebbe stato liberato a causa delle gravi ferite riportate durante l’arresto e la necessità di cure; che di seguito, per diversi anni, egli non avrebbe più avuto nessun problema; che tuttavia, ora sarebbe ricercato a causa della sua partecipazione alla giornata di marcia da E._______ a F._______ del (…) febbraio 2021, nell’ambito della manifestazione legale per i diritti Tamil che si sarebbe svolta da Pottuvil a Polikandy dal 3 al 7 febbraio 2021; che egli vi avrebbe preso parte assieme a circa mille persone con il suo tuk tuk con appeso un cartello con la seguente scritta: “(…)”; che in tale occasione vi sarebbero stati dei controlli vicino alla stazione dei bus di E._______ e sarebbero stati registrati i suoi dati personali; che due mesi più tardi egli avrebbe appreso da amici che il CID avrebbe iniziato a cercare i manifestanti; che pertanto avrebbe deciso, su consiglio della madre, di espatriare con l’aiuto di un passatore; che dopo aver passato senza problemi i controlli aereoportuali, prima di salire sull’aeroplano, degli agenti del CID si sarebbero accorti che

D-927/2022 Pagina 5 egli viaggiava con un documento falso; che ciò nonostante, l’avrebbero la- sciato partire facendosi pagare una somma di denaro; che infine, dopo altri due mesi dal suo espatrio, egli sarebbe stato informato dalla madre che il CID lo starebbe cercando (cfr. atto SEM 21/13 e atto SEM 26/14), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e- sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi ricono- sciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecu- zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5): che, sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, se- gnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua ap- partenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni; che, infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti); che, sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di perse- cuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità

D-927/2022 Pagina 6 di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che nella decisione impugnata, la SEM ha considerato innanzitutto invero- simili le allegazioni del ricorrente; che egli in particolare non avrebbe in nessuna maniera reso credibile una persecuzione nei suoi confronti da parte delle autorità del suo Paese; che in seguito, l’autorità inferiore, ha altresì negato l’esistenza di un fondato timore di persecuzioni future ai sensi dell’art. 3 LAsi; che segnatamente, il richiedente non presenterebbe un profilo tale da attirare l’attenzione delle autorità ed essere oggetto di persecuzioni in materia d’asilo, che in sede ricorsuale, l'insorgente avversa la valutazione della SEM; che, per quanto riguarda la verosimiglianza delle allegazioni, egli ritiene che non vi sarebbe nulla di incredibile o assurdo; che in particolare, il fatto di aver denunciato dei suoi cugini nel 2009 non l’avrebbe protetto dal rischio di essere sospettato e arrestato; che inoltre, il ricorrente reputa che il racconto

D-927/2022 Pagina 7 in merito all’arresto del 2014 e ai giorni di prigionia sarebbe da considerarsi sufficientemente sostanziato, tenendo presente il tempo trascorso dai fatti; che altresì, il richiedente afferma che non sarebbe sorprendente il fatto che l’avrebbero scarcerato a causa delle sue condizioni di salute, pronunciando tuttavia delle minacce di morte nei sui confronti; che per quanto concerne la manifestazione, egli osserva che avrebbe lasciato il Paese sulla base di informazioni fornite da amici; che egli non avrebbe avuto motivo di dubitare, in quanto il procedere corrisponderebbe alla prassi in Sri Lanka; che infine, egli ribadisce che la sua partecipazione alla manifestazione dovrebbe es- sere creduta in quanto sarebbe stato molto preciso nel suo racconto; che pertanto, a suo dire, le allegazioni adempirebbero le condizioni di verosi- miglianza; che per ciò che è della rilevanza dei suoi motivi d’asilo, l’insorgente rileva come egli sarebbe sospettato di legami con LTTE per i fatti da lui esposti; che di conseguenza egli rappresenterebbe un profilo a rischio di persecu- zione e che inoltre come richiedente d’asilo in Svizzera egli rischierebbe di subire dei seri pregiudizi in caso di rinvio in Sri Lanka, che la tesi ricorsuale non può essere seguita; che il Tribunale non ritiene che le motivazioni contenute nel gravame siano tali da rimettere in discus- sione l'analisi dell’autorità inferiore, alla quale risulta anzitutto giudizioso rinviare anche in questa sede, che in specie, si costata come le allegazioni dell’insorgente contengano effettivamente diversi indicatori di inverosimiglianza; che in primo luogo già le persecuzioni del 2010 e del 2014 risultano poco plausibili; che l’insor- gente ha avuto dei lunghi periodi di tempo, rispettivamente dal 2010 al 2014 e dal 2014 al 2020, dove egli non ha avuto nessun problema né con il CID né con altre autorità del suo Paese (cfr. atto SEM 26/14 D26 e D35- 36); che in particolare il racconto in merito alla scarcerazione del 2014 è incon- gruente; che non si capisce come mai il CID l’avrebbe minacciato di morte ma al contempo l’avrebbe liberato per permettergli di farsi curare (cfr. atto SEM 26/14 D29-34), che pur non contestando il fatto che egli avrebbe partecipato effettivamente alla marcia del (…) febbraio 2021, si riscontrano delle illogicità; che in par- ticolare risulta poco convincente che durante una manifestazione autoriz- zata, alla quale avrebbero partecipato circa un migliaio di persone, le au- torità abbiano fermato tutti i partecipanti per prendere loro i dati personali

D-927/2022 Pagina 8 (cfr. atto SEM 26/14 D59-D61); che altresì, il racconto del ricorrente sulle modalità di come sarebbero stati fermati i partecipanti contiene delle con- traddizioni (cfr. SEM 26/14 D52-D57), che inoltre, sorprende il fatto che solamente due mesi dopo l’evento, l’inte- ressato sia stato informato da amici che le autorità si sarebbero messe alla ricerca dei manifestanti (cfr. SEM 26/14 D72); che per di più nonostante si tratti di una notizia con delle ripercussioni importanti, il richiedente non è stato in grado di circostanziare come gli amici sarebbero venuti a cono- scenza di tale informazione (cfr. atto SEM 26/14 D73) e quando glielo avrebbero riferito (cfr. atto SEM 26/14 D75), che pertanto risulta incredibile che l’insorgente, a più di due mesi di di- stanza dalla marcia e senza aver avuto alcun problema con le autorità, abbia deciso di partire in base ad una informazione vaga e non verificata da parte di amici (cfr. atto SEM 26/14 D77-83), che, altrettanto imprecise sono le dichiarazioni in merito a delle presunte visite a casa sua, a due mesi dal suo espatrio, da parte degli agenti del CID; che anche in merito a tale circostanza il ricorrente non è stato in grado di sostanziare e dare precise e concrete informazioni (cfr. atto SEM 26/14 D88-95), che tali allegazioni da parte di terzi, oltre ad essere stereotipate, non osse- quiano nemmeno i requisiti perché possa essere stabilità l’esistenza di una persecuzione ai sensi del diritto d’asilo (cfr. sentenza del Tribunale E- 801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7), che il ricorrente ad ogni modo non è stato in grado di sostanziare il motivo per cui le autorità avrebbero dovuto sospettare un suo legame con le LTTE; che ciò, inoltre, sembra ancora più incredibile considerando quanto acca- duto all’aeroporto e il fatto che egli sia riuscito a partire nonostante degli agenti del CID si sarebbero accorti che egli voleva lasciare il Paese con un passaporto falso (cfr cfr. atto SEM 26/14 D5-6), che infine, le convocazioni da parte dei CID, prodotte quali mezzi di prova in sede ricorsuale e le relative traduzioni, non permettono neppure una di- versa valutazione della fattispecie; che la giurisprudenza ha già avuto modo di sancire che le stesse caratteristiche intrinseche di tali documenti non sono a prova di falsificazione tanto che agli stessi si riconosce soltanto un esiguo valore probatorio (cfr. sentenze del Tribunale E-5641/2021 del

D-927/2022 Pagina 9 18 gennaio 2022 consid. 6.2.3; E-1936/2018 del 23 aprile 2018 consid. 5.4. e 7.4.1), che in definitiva, si può partire dall’assunto che la versione dell’insorgente non ossequi ai succitati criteri di verosimiglianza, che altresì, come rettamente segnalato dalla SEM e nonostante le consi- derazioni contenute nel gravame, non sono identificabili in specie ulteriori fattori di rischio che permettano di considerare che l’insorgente possa es- sere esposto a pregiudizi in caso di rientro in patria (cfr. decisione avver- sata, pag. 7), che, la sola appartenenza all’etnia Tamil e il deposito di una domanda d’asilo all’estero non sono elementi sufficienti per comprovare un timore fondato di esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sen- tenza del Tribunale E-1866/2015 [pubblicata come sentenza di riferimento] del 15 luglio 2016 consid. 8.4.6); che, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale la stessa dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,

D-927/2022 Pagina 10 che nel proprio gravame, l’insorgente avversa anche tale assunto; che egli in particolare ritiene che il suo l’allontanamento verso lo Sri Lanka sarebbe da ritenersi inammissibile e non ragionevolmente esigibile, in quanto ver- rebbe violato il principio del non-respingimento e l’art. 3 CEDU, che anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì non vi sono indizi – non avendo egli reso verosimile di essere effettivamente in pericolo nel suo Paese – per ritenere che l’interessato possa essere espo- sto ad un rischio personale, concreto e serio di trattamenti proibiti in rela- zione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che anche nel contesto della diaspora Tamil non basta infatti una semplice possibilità di subire trattamenti inumani o degra- danti per ammettere l’inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. sentenza E-5110/2016 del 6 gennaio 2018 consid. 10.4), che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, vista la cessazione delle ostilità tra i separatisti Tamil ed il go- verno di Colombo, non si può concludere che nel paese viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coin- volga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.1), che nella sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 13.2 seg. il Tribu- nale ha altresì proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 ed ha confermato che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale – ad ecce- zione della regione di Vanni (per la regione di Vanni cfr. la sentenza di rife- rimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) – e nella provincia Orientale qualora i criteri individuali dell'esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [E-1866/2015 consid. 13.3.3]), che in specie, il ricorrente proviene da D._______ – E._______ (provincia del Nord), e non vi è da dubitare quanto al fatto che egli (come del resto

D-927/2022 Pagina 11 non contestato in sede ricorsuale) adempia ai suddetti requisiti; che infatti può contare sulla presenza di una solida rete sociale in patria (cfr. atto SEM 21/13 D29-32); che la famiglia dispone di una casa di proprietà dove egli viveva prima di espatriare (cfr. atto SEM atto SEM 21/13 D29); che altresì, l’interessato dispone di una solida formazione scolastica (cfr. atto SEM atto SEM 21/13 D40) e di un’ esperienza professionale come costruttore di case e conducente di tuk-tuk (cfr. atto SEM atto SEM 21/13 D42); che quest’ul- tima attività gli permetteva di provvedere al proprio sostentamento (cfr. atto SEM atto SEM 21/13 D43-45); che di conseguenza non vi è motivo di du- bitare che l’interessato sarà in grado, anche con l'aiuto dei famigliari, di far fronte ai propri bisogni, che per quanto riguarda il suo stato di salute, l'insorgente ha asserito du- rante l’audizione ex art. 26 cpv. 3 LAsi di soffrire di (…) e di (…) (cfr. atto SEM 21/13 D6-10); che successivamente nel corso dell’audizione sui mo- tivi d’asilo egli ha dichiarato di essere stato visitato da un medico e di star assumendo dei farmaci (cfr. atto SEM 26/14 D40-42); che infine nel gra- vame non ha più fatto valere nessun disturbo, che di conseguenza, non risultano esservi problemi medici che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1- 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2), che in considerazione di quanto precede, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la decisione dell’autorità inferiore va confermata, che ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto, che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che se- guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili

D-927/2022 Pagina 12 nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 21 marzo 2022, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-927/2022 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull’anticipo spese versato il 21 marzo 2022 . 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Francesca Bertini

Data di spedizione:

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese versato il 21 marzo 2022 .

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Francesca Bertini Data di spedizione:

E. 18 gennaio 2022 consid. 6.2.3; E-1936/2018 del 23 aprile 2018 consid. 5.4. e 7.4.1), che in definitiva, si può partire dall’assunto che la versione dell’insorgente non ossequi ai succitati criteri di verosimiglianza, che altresì, come rettamente segnalato dalla SEM e nonostante le consi- derazioni contenute nel gravame, non sono identificabili in specie ulteriori fattori di rischio che permettano di considerare che l’insorgente possa es- sere esposto a pregiudizi in caso di rientro in patria (cfr. decisione avver- sata, pag. 7), che, la sola appartenenza all’etnia Tamil e il deposito di una domanda d’asilo all’estero non sono elementi sufficienti per comprovare un timore fondato di esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sen- tenza del Tribunale E-1866/2015 [pubblicata come sentenza di riferimento] del 15 luglio 2016 consid. 8.4.6); che, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale la stessa dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,

D-927/2022 Pagina 10 che nel proprio gravame, l’insorgente avversa anche tale assunto; che egli in particolare ritiene che il suo l’allontanamento verso lo Sri Lanka sarebbe da ritenersi inammissibile e non ragionevolmente esigibile, in quanto ver- rebbe violato il principio del non-respingimento e l’art. 3 CEDU, che anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì non vi sono indizi – non avendo egli reso verosimile di essere effettivamente in pericolo nel suo Paese – per ritenere che l’interessato possa essere espo- sto ad un rischio personale, concreto e serio di trattamenti proibiti in rela- zione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che anche nel contesto della diaspora Tamil non basta infatti una semplice possibilità di subire trattamenti inumani o degra- danti per ammettere l’inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. sentenza E-5110/2016 del 6 gennaio 2018 consid. 10.4), che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, vista la cessazione delle ostilità tra i separatisti Tamil ed il go- verno di Colombo, non si può concludere che nel paese viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coin- volga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.1), che nella sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 13.2 seg. il Tribu- nale ha altresì proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 ed ha confermato che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale – ad ecce- zione della regione di Vanni (per la regione di Vanni cfr. la sentenza di rife- rimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) – e nella provincia Orientale qualora i criteri individuali dell'esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [E-1866/2015 consid. 13.3.3]), che in specie, il ricorrente proviene da D._______ – E._______ (provincia del Nord), e non vi è da dubitare quanto al fatto che egli (come del resto

D-927/2022 Pagina 11 non contestato in sede ricorsuale) adempia ai suddetti requisiti; che infatti può contare sulla presenza di una solida rete sociale in patria (cfr. atto SEM 21/13 D29-32); che la famiglia dispone di una casa di proprietà dove egli viveva prima di espatriare (cfr. atto SEM atto SEM 21/13 D29); che altresì, l’interessato dispone di una solida formazione scolastica (cfr. atto SEM atto SEM 21/13 D40) e di un’ esperienza professionale come costruttore di case e conducente di tuk-tuk (cfr. atto SEM atto SEM 21/13 D42); che quest’ul- tima attività gli permetteva di provvedere al proprio sostentamento (cfr. atto SEM atto SEM 21/13 D43-45); che di conseguenza non vi è motivo di du- bitare che l’interessato sarà in grado, anche con l'aiuto dei famigliari, di far fronte ai propri bisogni, che per quanto riguarda il suo stato di salute, l'insorgente ha asserito du- rante l’audizione ex art. 26 cpv. 3 LAsi di soffrire di (…) e di (…) (cfr. atto SEM 21/13 D6-10); che successivamente nel corso dell’audizione sui mo- tivi d’asilo egli ha dichiarato di essere stato visitato da un medico e di star assumendo dei farmaci (cfr. atto SEM 26/14 D40-42); che infine nel gra- vame non ha più fatto valere nessun disturbo, che di conseguenza, non risultano esservi problemi medici che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1- 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2), che in considerazione di quanto precede, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la decisione dell’autorità inferiore va confermata, che ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto, che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che se- guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili

D-927/2022 Pagina 12 nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 21 marzo 2022, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-927/2022 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull’anticipo spese versato il 21 marzo 2022 . 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Francesca Bertini

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-927/2022 Sentenza del 9 giugno 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice David R. Wenger; cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nato (...), Sri Lanka, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 28 gennaio 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera (...) dicembre 2021 (cfr. atto SEM 2/2), i verbali di rilevamento dei dati personali del 15 dicembre 2021 (cfr. atto SEM 13/10) e del colloquio personale Dublino del 20 dicembre 2021 (cfr. atto SEM 16/2), i verbali d'audizione del 23 dicembre 2021 (cfr. atto SEM 21/13) e del 20 gennaio 2022 (cfr. atto SEM 26/14), il parere espresso dalla rappresentante legale del richiedente del 27 gennaio 2022 (cfr. atto SEM 29/2) nei confronti del progetto di decisione dell'autorità inferiore (cfr. atto SEM 28/12), la copia della carta d'identità e del certificato di nascita prodotti durante la procedura di prima istanza, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 28 gennaio 2022 (cfr. atto SEM 30/13), notificata il giorno stesso (cfr. atto SEM 32/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, il ricorso del 25 febbraio 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 28 febbraio 2022), per il cui tramite il ricorrente ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine la ritrasmissione degli atti all'autorità di prima istanza per una nuova decisione; in via ancor più subordinata la concessione dell'ammissione provvisoria; con contestuale domanda d'esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili, i mezzi di prova prodotti in sede ricorsuale, segnatamente i documenti originali in lingua straniera, la decisione incidentale del 9 marzo 2022, per il cui tramite il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha respinto la domanda di dispensa dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali ed ha invitato l'insorgente a versare, entro il 21 marzo 2022, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine, lo scritto del 18 marzo 2022, con il quale l'insorgente ha trasmesso al Tribunale la traduzione in lingua inglese dei mezzi di prova allegati al ricorso, il tempestivo pagamento dell'anticipo spese avvenuto il 21 marzo 2022 (cfr. risultanze processuali), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che il richiedente, cittadino dello Sri Lanka di etnia Tamil, nato a B._______ (C._______) ed in seguito cresciuto a D._______ (E._______, provincia del Nord) ha dichiarato che già nel 2010 il CID ("Criminal Investigation Departement", il dipartimento investigativo della polizia srilankese) l'avrebbe arrestato per un giorno, in quanto sospettato di essere un membro delle LTTE ("Liberation Tigers of Tamil Eelam", le Trigri per la liberazione della patria Tamil) avendo nel 2009 aiutato in un campo per rifugiati e in quel contesto segnalato al CID due cugini, i quali sarebbero stati degli ex membri LTTE; che successivamente, l'avrebbero arrestato un'altra volta nel 2014, in seguito all'uccisione di tre ex membri delle LTTE, che come lui avevano aiutato per le elezioni regionali del 2013 e sostenuto un membro del partito TNA ("Tamil National Alliance"); che, nonostante il CID lo avrebbe ritenuto anch'egli un membro LTTE, egli sarebbe stato liberato a causa delle gravi ferite riportate durante l'arresto e la necessità di cure; che di seguito, per diversi anni, egli non avrebbe più avuto nessun problema; che tuttavia, ora sarebbe ricercato a causa della sua partecipazione alla giornata di marcia da E._______ a F._______ del (...) febbraio 2021, nell'ambito della manifestazione legale per i diritti Tamil che si sarebbe svolta da Pottuvil a Polikandy dal 3 al 7 febbraio 2021; che egli vi avrebbe preso parte assieme a circa mille persone con il suo tuk tuk con appeso un cartello con la seguente scritta: "(...)"; che in tale occasione vi sarebbero stati dei controlli vicino alla stazione dei bus di E._______ e sarebbero stati registrati i suoi dati personali; che due mesi più tardi egli avrebbe appreso da amici che il CID avrebbe iniziato a cercare i manifestanti; che pertanto avrebbe deciso, su consiglio della madre, di espatriare con l'aiuto di un passatore; che dopo aver passato senza problemi i controlli aereoportuali, prima di salire sull'aeroplano, degli agenti del CID si sarebbero accorti che egli viaggiava con un documento falso; che ciò nonostante, l'avrebbero lasciato partire facendosi pagare una somma di denaro; che infine, dopo altri due mesi dal suo espatrio, egli sarebbe stato informato dalla madre che il CID lo starebbe cercando (cfr. atto SEM 21/13 e atto SEM 26/14), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5): che, sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni; che, infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti); che, sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che nella decisione impugnata, la SEM ha considerato innanzitutto inverosimili le allegazioni del ricorrente; che egli in particolare non avrebbe in nessuna maniera reso credibile una persecuzione nei suoi confronti da parte delle autorità del suo Paese; che in seguito, l'autorità inferiore, ha altresì negato l'esistenza di un fondato timore di persecuzioni future ai sensi dell'art. 3 LAsi; che segnatamente, il richiedente non presenterebbe un profilo tale da attirare l'attenzione delle autorità ed essere oggetto di persecuzioni in materia d'asilo, che in sede ricorsuale, l'insorgente avversa la valutazione della SEM; che, per quanto riguarda la verosimiglianza delle allegazioni, egli ritiene che non vi sarebbe nulla di incredibile o assurdo; che in particolare, il fatto di aver denunciato dei suoi cugini nel 2009 non l'avrebbe protetto dal rischio di essere sospettato e arrestato; che inoltre, il ricorrente reputa che il racconto in merito all'arresto del 2014 e ai giorni di prigionia sarebbe da considerarsi sufficientemente sostanziato, tenendo presente il tempo trascorso dai fatti; che altresì, il richiedente afferma che non sarebbe sorprendente il fatto che l'avrebbero scarcerato a causa delle sue condizioni di salute, pronunciando tuttavia delle minacce di morte nei sui confronti; che per quanto concerne la manifestazione, egli osserva che avrebbe lasciato il Paese sulla base di informazioni fornite da amici; che egli non avrebbe avuto motivo di dubitare, in quanto il procedere corrisponderebbe alla prassi in Sri Lanka; che infine, egli ribadisce che la sua partecipazione alla manifestazione dovrebbe essere creduta in quanto sarebbe stato molto preciso nel suo racconto; che pertanto, a suo dire, le allegazioni adempirebbero le condizioni di verosimiglianza; che per ciò che è della rilevanza dei suoi motivi d'asilo, l'insorgente rileva come egli sarebbe sospettato di legami con LTTE per i fatti da lui esposti; che di conseguenza egli rappresenterebbe un profilo a rischio di persecuzione e che inoltre come richiedente d'asilo in Svizzera egli rischierebbe di subire dei seri pregiudizi in caso di rinvio in Sri Lanka, che la tesi ricorsuale non può essere seguita; che il Tribunale non ritiene che le motivazioni contenute nel gravame siano tali da rimettere in discussione l'analisi dell'autorità inferiore, alla quale risulta anzitutto giudizioso rinviare anche in questa sede, che in specie, si costata come le allegazioni dell'insorgente contengano effettivamente diversi indicatori di inverosimiglianza; che in primo luogo già le persecuzioni del 2010 e del 2014 risultano poco plausibili; che l'insorgente ha avuto dei lunghi periodi di tempo, rispettivamente dal 2010 al 2014 e dal 2014 al 2020, dove egli non ha avuto nessun problema né con il CID né con altre autorità del suo Paese (cfr. atto SEM 26/14 D26 e D35-36); che in particolare il racconto in merito alla scarcerazione del 2014 è incongruente; che non si capisce come mai il CID l'avrebbe minacciato di morte ma al contempo l'avrebbe liberato per permettergli di farsi curare (cfr. atto SEM 26/14 D29-34), che pur non contestando il fatto che egli avrebbe partecipato effettivamente alla marcia del (...) febbraio 2021, si riscontrano delle illogicità; che in particolare risulta poco convincente che durante una manifestazione autorizzata, alla quale avrebbero partecipato circa un migliaio di persone, le autorità abbiano fermato tutti i partecipanti per prendere loro i dati personali (cfr. atto SEM 26/14 D59-D61); che altresì, il racconto del ricorrente sulle modalità di come sarebbero stati fermati i partecipanti contiene delle contraddizioni (cfr. SEM 26/14 D52-D57), che inoltre, sorprende il fatto che solamente due mesi dopo l'evento, l'interessato sia stato informato da amici che le autorità si sarebbero messe alla ricerca dei manifestanti (cfr. SEM 26/14 D72); che per di più nonostante si tratti di una notizia con delle ripercussioni importanti, il richiedente non è stato in grado di circostanziare come gli amici sarebbero venuti a conoscenza di tale informazione (cfr. atto SEM 26/14 D73) e quando glielo avrebbero riferito (cfr. atto SEM 26/14 D75), che pertanto risulta incredibile che l'insorgente, a più di due mesi di distanza dalla marcia e senza aver avuto alcun problema con le autorità, abbia deciso di partire in base ad una informazione vaga e non verificata da parte di amici (cfr. atto SEM 26/14 D77-83), che, altrettanto imprecise sono le dichiarazioni in merito a delle presunte visite a casa sua, a due mesi dal suo espatrio, da parte degli agenti del CID; che anche in merito a tale circostanza il ricorrente non è stato in grado di sostanziare e dare precise e concrete informazioni (cfr. atto SEM 26/14 D88-95), che tali allegazioni da parte di terzi, oltre ad essere stereotipate, non ossequiano nemmeno i requisiti perché possa essere stabilità l'esistenza di una persecuzione ai sensi del diritto d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7), che il ricorrente ad ogni modo non è stato in grado di sostanziare il motivo per cui le autorità avrebbero dovuto sospettare un suo legame con le LTTE; che ciò, inoltre, sembra ancora più incredibile considerando quanto accaduto all'aeroporto e il fatto che egli sia riuscito a partire nonostante degli agenti del CID si sarebbero accorti che egli voleva lasciare il Paese con un passaporto falso (cfr cfr. atto SEM 26/14 D5-6), che infine, le convocazioni da parte dei CID, prodotte quali mezzi di prova in sede ricorsuale e le relative traduzioni, non permettono neppure una diversa valutazione della fattispecie; che la giurisprudenza ha già avuto modo di sancire che le stesse caratteristiche intrinseche di tali documenti non sono a prova di falsificazione tanto che agli stessi si riconosce soltanto un esiguo valore probatorio (cfr. sentenze del Tribunale E-5641/2021 del 18 gennaio 2022 consid. 6.2.3; E-1936/2018 del 23 aprile 2018 consid. 5.4. e 7.4.1), che in definitiva, si può partire dall'assunto che la versione dell'insorgente non ossequi ai succitati criteri di verosimiglianza, che altresì, come rettamente segnalato dalla SEM e nonostante le considerazioni contenute nel gravame, non sono identificabili in specie ulteriori fattori di rischio che permettano di considerare che l'insorgente possa essere esposto a pregiudizi in caso di rientro in patria (cfr. decisione avversata, pag. 7), che, la sola appartenenza all'etnia Tamil e il deposito di una domanda d'asilo all'estero non sono elementi sufficienti per comprovare un timore fondato di esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 [pubblicata come sentenza di riferimento] del 15 luglio 2016 consid. 8.4.6); che, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto; che egli in particolare ritiene che il suo l'allontanamento verso lo Sri Lanka sarebbe da ritenersi inammissibile e non ragionevolmente esigibile, in quanto verrebbe violato il principio del non-respingimento e l'art. 3 CEDU, che anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì non vi sono indizi - non avendo egli reso verosimile di essere effettivamente in pericolo nel suo Paese - per ritenere che l'interessato possa essere esposto ad un rischio personale, concreto e serio di trattamenti proibiti in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che anche nel contesto della diaspora Tamil non basta infatti una semplice possibilità di subire trattamenti inumani o degradanti per ammettere l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza E-5110/2016 del 6 gennaio 2018 consid. 10.4), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, vista la cessazione delle ostilità tra i separatisti Tamil ed il governo di Colombo, non si può concludere che nel paese viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.1), che nella sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 13.2 seg. il Tribunale ha altresì proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 ed ha confermato che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale - ad eccezione della regione di Vanni (per la regione di Vanni cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) - e nella provincia Orientale qualora i criteri individuali dell'esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [E-1866/2015 consid. 13.3.3]), che in specie, il ricorrente proviene da D._______ - E._______ (provincia del Nord), e non vi è da dubitare quanto al fatto che egli (come del resto non contestato in sede ricorsuale) adempia ai suddetti requisiti; che infatti può contare sulla presenza di una solida rete sociale in patria (cfr. atto SEM 21/13 D29-32); che la famiglia dispone di una casa di proprietà dove egli viveva prima di espatriare (cfr. atto SEM atto SEM 21/13 D29); che altresì, l'interessato dispone di una solida formazione scolastica (cfr. atto SEM atto SEM 21/13 D40) e di un' esperienza professionale come costruttore di case e conducente di tuk-tuk (cfr. atto SEM atto SEM 21/13 D42); che quest'ultima attività gli permetteva di provvedere al proprio sostentamento (cfr. atto SEM atto SEM 21/13 D43-45); che di conseguenza non vi è motivo di dubitare che l'interessato sarà in grado, anche con l'aiuto dei famigliari, di far fronte ai propri bisogni, che per quanto riguarda il suo stato di salute, l'insorgente ha asserito durante l'audizione ex art. 26 cpv. 3 LAsi di soffrire di (...) e di (...) (cfr. atto SEM 21/13 D6-10); che successivamente nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo egli ha dichiarato di essere stato visitato da un medico e di star assumendo dei farmaci (cfr. atto SEM 26/14 D40-42); che infine nel gravame non ha più fatto valere nessun disturbo, che di conseguenza, non risultano esservi problemi medici che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2), che in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto, che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 21 marzo 2022, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese versato il 21 marzo 2022 .

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Francesca Bertini Data di spedizione: