Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. A.a L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 22 otto- bre 2021. A.b In data 17 novembre 2021 si è tenuta con il richiedente una prima au- dizione quale asserito minorenne non accompagnato, mentre in data 31 gennaio 2022 si è svolta un’audizione approfondita sui motivi d’asilo ai sensi dell’art. 29 LAsi. Nel corso dell’audizione PARMNA, il ricorrente ha illustrato la propria biografia, concentrandosi in particolare sulla ricostru- zione della sua età e data di nascita. Poi egli è stato questionato circa la sua famiglia e la sua formazione scolastica e professionale, oltre che il suo percorso migratorio. Nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo, egli ha indi- cato di essere cittadino afghano, nato a B._______, in Iran, Paese in cui egli avrebbe vissuto sino al 2013, per poi trasferirsi a C._______, D._______, in Afghanistan con la sua famiglia sino al 2017. Nel 2015 il fratello sarebbe stato rapito da sconosciuti e rilasciato dietro il pagamento di un riscatto. Nel 2017 il padre sarebbe stato a sua volta rapito da quattro persone sconosciute e il richiedente sarebbe stato minacciato. Pertanto egli ha deciso di espatriare definitivamente nel 2018, dopo aver tentato di espatriare in Iran. A.c In data 17 novembre 2021 l’autorità di prime cure ha modificato la data di nascita dell’interessato in (…) nel sistema SIMIC, ritenendolo pertanto maggiorenne per il proseguo della procedura. A.d In data 24 novembre 2021 l’interessato è stato sottoposto ad una pe- rizia medico-legale con lo scopo di determinare la sua età. A.e Il 10 dicembre 2021 la SEM ha concesso il diritto di essere sentito circa la sua età, in data 29 dicembre 2021 l’interessato trasmette le pro- prie osservazioni. A.f A seguito del progetto di decisione dell’autorità inferiore del 7 feb- braio 2022, il richiedente ha potuto presentare un parere allo stesso l’8 feb- braio 2022. B. Con decisione del 9 febbraio 2022, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. [{…}]-n. 62/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato
D-923/2022 Pagina 3 all’interessato ed ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, gli ha concesso l’ammis- sione provvisoria, per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, at- tribuendolo al Canton E._______. In primo luogo, l’autorità di prime cure ha ritenuto le dichiarazioni del ricor- rente in rapporto alla sua asserita età come inverosimili e lo ha ritenuto maggiorenne, altresì considerata la perizia effettuata. Per quanto concerne i motivi d’asilo addotti dall’interessato, la SEM ha reputato che gli stessi non fossero sufficientemente motivati, vaghi, confusi e stereotipati. Infatti, a titolo esemplificativo, il ricorrente avrebbe descritto le circostanze dei ra- pimenti del fratello e del padre in modo banale e stereotipato. Egli non sa- rebbe stato inoltre in grado di circostanziare dettagli circa gli asseriti rapitori e non è stato in grado di contestualizzare o precisare l’utilizzo dei termini “faida” e “nemici”. La SEM ha inoltre rilevato delle contraddizioni tra un ver- bale e l’altro. Inoltre, l’agire del ricorrente risulterebbe incompatibile con l’esperienza generale di vita o con la logica dell’agire. In tal senso l’autorità di prime cure ha reputato il mancato interessamento da parte del richie- dente circa le sorti del padre come pure le modalità di rilascio e di paga- mento del riscatto del fratello come contrario all’esperienza generale della vita. L’autorità inferiore ha pertanto reputato i motivi d’asilo addotti come inverosimili e per tale motivo non ne ha analizzato la rilevanza. Dipoi, per quanto concerne il timore di persecuzioni da parte dell’Emirato islamico in quanto di etnia hazara, motivo sollevato in sede di parere alla bozza di decisione, la SEM ritiene che si tratterebbe di un timore generale e astratto, mai menzionato in precedenza. L’autorità di prime cure ha infine concluso che il richiedente è tenuto a lasciare la Svizzera, ma che nel caso concreto l’esecuzione dell’allontanamento verso il Paese d’origine non è attual- mente ragionevolmente esigibile. C. Il 25 febbraio 2022 (cfr. risultanze processuali), il richiedente si è aggravato con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tri- bunale) contro il summenzionato provvedimento, concludendo all’annulla- mento della decisione impugnata nei punti del dispositivo da 1 a 3, il rico- noscimento del ricorrente quale minorenne non accompagnato e la sua data di nascita riconosciuta in conformità con le allegazioni, la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell’istruzione e un nuovo esame delle allegazioni. Ha inoltre presentato istanza di concessione dell’assi- stenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo ed ha protestato tasse e spese.
D-923/2022 Pagina 4 Nel suo gravame, egli ha inizialmente contestato le conclusioni d’inverosi- miglianza dei suoi asserti a cui la SEM è giunta nella decisione avversata. L’insorgente non condivide infatti la valutazione della verosimiglianza at- tuata dalla SEM circa la minore età asserita. Egli ritiene che la SEM non abbia tenuto in considerazione tutti gli elementi agli atti, bensì unicamente quelli a sfavore della minore età. In tale sede egli ribadisce fermamente di essere nato il (…), in quanto tale data gli è stata riferita dai propri familiari. In tal senso egli sarebbe stato coerente nel sostenere di avere 13 anni e mezzo e di essersi sbagliato unicamente a causa di un errore di conver- sione tra il calendario gregoriano e quello afghano. Inoltre, un altro ele- mento a suo favore sarebbe la data di nascita da egli fornita alle autorità greche, vale a dire il (…), che lo qualificherebbe anche in tale Stato quale minorenne. Inoltre, dalla perizia medico-legale emerge che la sua età mi- nima sarebbe di 14.9 anni. Nel proprio gravame egli si sofferma inoltre sull’asserita confusione tra il termine di carta d’identità e taskara avvenuta durante la PARMNA e che quest’ultima sarebbe stata persa in Turchia. Egli avrebbe inoltre indicato con precisione la differenza di età tra sé stesso ed i fratelli. Egli lamenta in tal senso delle irregolarità avvenute durante la PARMNA e problematiche con l’interprete. L’insorgente sottolinea infine di essere sempre stato a disposizione delle autorità e di aver collaborato all’accertamento dei fatti, oltre che di essere analfabeta. Egli conclude per- tanto confermando la propria minore età. L’insorgente contesta dipoi la valutazione effettuata dalla SEM circa la ve- rosimiglianza dei motivi d’asilo addotti. Egli ritiene che l’autorità di prime cure non avrebbe sufficientemente tenuto in considerazione le sue circo- stanze personali. Inoltre, egli sostiene di non essersi fatto ben compren- dere durante l’audizione PARMNA. L’insorgente ritiene poi di non essere stato particolarmente succinto nella propria esposizione dei fatti. Inoltre, alcuni aspetti consideranti come centrali dalla SEM, in realtà non lo sareb- bero, come le modalità di pagamento da parte dei rapitori. Invece, l’unica contraddizione rilevata dalla SEM sarebbe stata giustificata coerentemente dall’interessato. Infine, i motivi della faida e l’identità dei rapitori sono ele- menti che egli non conosce, e che la mancata consapevolezza degli stessi sarebbe invero un argomento a favore della verosimiglianza dei motivi ad- dotti, visto che egli sarebbe stato molto giovane all’epoca dei fatti. Conclu- dendo, le sue allegazioni sono da ritenersi verosimili. Per quanto concerne la rilevanza dei motivi, egli ritiene che in quanto ap- partenete all’etnia hazara egli sarebbe perseguitato dai Talebani. Rileva dipoi che la SEM avrebbe dovuto analizzare sotto il profilo della rilevanza il timore di venire rapito e ucciso dalle quattro persone sconosciute.
D-923/2022 Pagina 5 Per quanto concerne l’allontanamento, il ricorrente ritiene che la SEM non abbia debitamente preso in considerazione l’unità della famiglia. D. In data 29 agosto 2023 il ricorrente ha trasmesso uno scritto con cui comu- nicava che il fratello del ricorrente è stato posto a beneficio dell’ammissione provvisoria in Svizzera e che la madre, la sorella e la nonna sono giunte in Svizzera. A seguito del ricongiungimento, la madre ha comunicato all’inte- ressato che egli avrebbe (…), (…) e di conseguenza egli ritiene piuttosto di essere nato nel (…). Egli ribadisce poi le sue valutazioni circa la minore età del ricorrente. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in combinato disposto con l’art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammis- sibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Oc- corre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche
D-923/2022 Pagina 6 della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 Il ricorrente ha proposto, presumibilmente quale conclusione subordinata, la restituzione degli atti alla SEM per accertamento incompleto dei fatti giu- ridicamente rilevanti. Egli lamenta la mancata analisi sotto il profilo della rilevanza dell’appartenenza all’etnia hazara nel contesto dell’Emirato isla- mico. Tuttavia, l’autorità inferiore ha trattato, purché succintamente in ri- sposta al diritto di essere sentito al progetto di sentenza, tale aspetto. Per- tanto, il ricorrente voleva piuttosto contestare la valutazione della SEM su tale punto e di conseguenza l’appartenenza all’etnia hazara verrà tratta di seguito. La SEM non era neppure tenuta ad analizzare il rischio che por- rebbero le quattro persone che avrebbero rapito il padre, ciò in quanto la SEM ha reputato il racconto del richiedente inverosimile. Non è pertanto ravvisabile un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti o una carente motivazione. La conclusione subordinata esposta dall’insor- gente nel suo gravame, deve di conseguenza essere respinta. In sede ricorsuale l’insorgente ha poi più volte lamentato a livello formale il mancato apprezzamento delle asserite dichiarazioni che avrebbe effet- tuato il fratello del ricorrente nel corso della propria procedura d’asilo. Tut- tavia, il fratello del ricorrente, così come gli altri parenti, sono stati oggetto di una non entrata nel merito della loro domanda e non sono mai stati sentiti circa i loro motivi d’asilo. Pertanto, tale censura viene respinta.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 5.2 Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi. Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
D-923/2022 Pagina 7
E. 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e suffi- cienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta pro- babilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussi- stere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiun- que si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di perse- cuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 con- sid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 125 seg.). Inoltre, secondo la giurisprudenza in materia, la persona che attende, dopo l’ultima persecu- zione allegata, più di un periodo da sei a dodici mesi prima di lasciare il paese d’origine, non può più in principio – a parte se dei motivi oggettivi o delle ragioni personali possono spiegare una partenza differita – preten- dere validamente al riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 5.4 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa
D-923/2022 Pagina 8 per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 6 6.1.1 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell’interessato sia oggetto di disputa (cfr. per la questione la DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e relativi riferimenti), si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi). Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l’asilo che in- combe l’onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa (si veda in merito la DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit. e consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.) non permette di ritenere che l’interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, ve- nendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi cit.). 6.1.2 Nel caso in parola, dall’esame odontostomatologico è risultata quale conclusione un’età media di 18.2 anni, con la probabilità moderata che il ricorrente abbia sorpassato i 18 anni di età. Analizzando più in dettaglio la tabella dei risultati riguardanti i diversi metodi di stima dell’età utilizzati dal medico-perito (cfr. atto SEM n. 32/10), si possono estrapolare le età mi- nime (di cui l’età inferiore è di 13.9 anni secondo il metodo Kahl et Sch- warze per il dente n. 48) e l’età massima (di cui l’età superiore massima è di 23 anni secondo il metodo Olze et coll., sempre per i denti n. 18 e 28). Non è stata tuttavia svolta la tomografia sterno-clavicolare, limitandosi i pe- riti ad esperire la radiografia della mano sinistra, che ha evidenziato un’età minima di 14.9 anni. Di conseguenza, la perizia in questione, difettando la tomografia sterno clavicolare costituisce un indizio debole di maggiore età dell’interessato, per il che risulta essere necessario procedere ad un ap- prezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2). 6.1.3 Alla luce di quanto sopra, permane un grande margine di apprezza- mento delle ulteriori prove presenti agli atti, essendo l’esito degli accerta- menti medici, in casu, particolarmente inconcludenti. 6.1.3.1 Il ricorrente a comprova della sua età non ha prodotto alcun mezzo di prova, tantomeno una taskara, nonostante dalle ultime informazioni tra- smesse in data 29 agosto 2023, la sua famiglia sarebbe arrivata in Svizzera e in tale sede avrebbe potuto portargli eventuali mezzi di prova a sostegno delle allegazioni circa la sua asserita minore età. Pertanto, sotto tale punto
D-923/2022 Pagina 9 di vista vi è da imputare all’insorgente una violazione del suo obbligo di collaborare. 6.1.3.2 Rimane pertanto da valutare se il ricorrente ha reso verosimili le proprie allegazioni circa la propria biografia. Preliminarmente il Tribunale constata che l’insorgente nel proprio ultimo scritto datato 29 agosto 2023 ha fornito un’ulteriore ipotesi di data di nascita, smentendo quanto indicato e fermamente sostenuto in sede istruttoria e nell’allegato ricorsuale. Egli ha infatti indicato che in agosto 2023, stando alle indicazioni della madre giunta in Svizzera, egli non avrebbe (…), bensì (…), quasi (…) e di essere pertanto nato probabilmente nel (…). Ciò rappresenta una contraddizione rispetto a quanto sostenuto in sede ricorsuale, secondo cui la famiglia avrebbe indicato al richiedente di essere nato il (…). Inoltre, sempre in sede ricorsuale, il richiedente ha sostenuto che uno degli elementi a favore della verosimiglianza del proprio racconto sarebbe stata la coerenza con cui avrebbe indicato di avere (…). Tale argomentazione viene pertanto a ca- dere alla luce delle nuove dichiarazioni effettuate nello scritto dell’agosto
2023. Come ulteriore premessa, il Tribunale, nella propria valutazione della verosimiglianza, tiene debitamente presente delle asserite problematiche di traduzione dell’interprete sollevate in corso dell’istruttoria. In generale, il ricorrente durante l’audizione PARMNA ha fornito indicazioni contradditorie ed incoerenti. Egli ha infatti fornito date di nascita differenti utilizzando il calendario gregoriano e quello persiano, giustificando tale incongruenza sostenendo che in Afghanistan si utilizzerebbe correntemente il calendario gregoriano, fatto notoriamente scorretto. Pure la motivazione di essere analfabeta non risulta credibile dal contesto, infatti egli ha indicato di aver frequentato la scuola per almeno 2 anni (cfr. atto SEM n.17/17, D1.17.04) e il Tribunale osserva che l’insorgente utilizzi il telefono cellulare corrente- mente al fine, ad esempio, di trasformare le date dal calendario persiano a quello gregoriano e viceversa (cfr. atto SEM n. 17/17, D 1.06). Da ultimo si constata che ulteriori elementi vadano ad intaccare fortemente la verosimi- glianza delle allegazioni dell’insorgente in merito all’età dichiarata, già suf- ficientemente e correttamente motivati nella decisione impugnata, alla quale si rinvia (cfr. p.to II, pag. 4 segg.) onde evitare inutili ridondanze, per quanto di seguito non specificato. Segnatamente, non si può seguire il ri- corrente nelle proprie descrizioni circa le modalità con cui è venuto a co- noscenza della sua età. Egli ha infatti indicato di aver saputo dalla famiglia la sua età, quando egli aveva 9 anni e mezzo, e di essere pertanto nato il (…) (cfr. atto SEM n. 17/17 D1.06). Tuttavia, come già indicato in prece- denza, stando alle nuove dichiarazioni fornite dal ricorrente in data 29 ago- sto 2023, tale impianto narrativo viene a cadere, in quanto egli sostiene ora di essere nato probabilmente nell’anno (…). In tal senso mal si comprende
D-923/2022 Pagina 10 per quale motivo egli abbia fornito delle informazioni tanto differenti durante la PARMNA, facendo sempre riferimento alla stessa fonte (la propria fami- glia). Si ravvisano in tal senso elementi di una mancata collaborazione nel determinare i fatti rilevanti, in quanto il ricorrente, secondo la propria de- scrizione dei fatti, non avrebbe neppure contattato la famiglia per chiedere la propria data di nascita, in caso contrario i parenti gli avrebbero già indi- cato la data che gli avrebbero riferito una volta giunti in Svizzera. Infine, rapportando le risultanze della perizia medica e le dichiarazioni effettuate dall’insorgente in sede di PARMNA si nota una grande discrepanza, in quanto egli ha sostenuto di avere (…), mentre la perizia ha evidenziato un’età media oscillante tra i (…) ed i (…), incompatibile pertanto con le dichiarazioni del ricorrente, che risultano pertanto inverosimili.
E. 6.2 Nelle surriferite circostanze, pur tenendo conto del contesto del paese di provenienza dell’insorgente, nonché del fatto che egli è stato piuttosto coerente e preciso circa altri suoi dati biografici e famigliari, anche il Tribunale, in un’attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili all’incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l’insorgente – al quale incombeva l’onere della prova in merito – non è stato in grado di rendere verosimile la sua minore età al momento dell’inoltro della sua domanda d’asilo in Svizzera. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne in conformità alla giurisprudenza summenzionata, nonché che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili, e quindi che egli non possa avvalersene. Ciò posto, non v’è quindi spazio per un’applicazione del principio “in dubio pro minor” a cui si riferisce il ricorrente nella sua impugnativa (cfr. p.to II, pag.
7) in rapporto all’art. 3 par. 1 CDF (cfr. a tal proposito la sentenza del Tribunale D-4143/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.2 con ulteriore riferimento citato), né del principio dell’interesse superiore del fanciullo.
E. 7 Venendo ora all’analisi dei motivi d’asilo, in primo luogo, anche il Tribunale, alla stessa stregua dell’autorità inferiore, considera inverosimili le dichiara- zioni del ricorrente inerenti ai rapimenti del padre e del fratello. Preliminar- mente, circa le contestazioni ricorsuali, il Tribunale osserva che il ricor- rente, come indicato sub consid. 6 viene considerato maggiorenne, per- tanto le censure volte ad una valutazione differente dei verbali basate sull’età del ricorrente non possono essere seguite. Il Tribunale condivide la valutazione della SEM circa la superficialità e vaghezza del racconto degli episodi dei rapimenti. A titolo d’esempio, il ricorrente non ha mai concretiz- zato la propria vaga menzione di una faida in Afghanistan e di essere stato
D-923/2022 Pagina 11 minacciato più volte (cfr. atto SEM n. 56/9, D10 e D12). In tal senso nem- meno in sede ricorsuale ha fornito ulteriori dettagli, come neppure a seguito dell’arrivo in Svizzera della sua famiglia, che si sarebbe limitata ad indicar- gli un’altra data di nascita (cfr. scritto ricorrente del 29 agosto 2024). La descrizione del rapimento del fratello, nonché le modalità del pagamento del riscatto sono altresì vaghe e prive di alcun dettaglio concreto (cfr. atto SEM n. 56/9, D14-D16, D21-D24, D29-D32). Dipoi, risulta effettivamente contrario all’esperienza generale della vita e alla logica dell’agire non chie- dere ulteriori informazioni ai familiari o al padre circa i rapitori del fratello e le modalità della sua liberazione (cfr. atto SEM n. 56/9, D28-D29) come pure la sua totale indifferenza circa il destino del padre (cfr. atto SEM n. 56/9, D36-D47) e ciò risulta ancora più singolare dato che la genesi del suo espatrio sarebbe stata proprio da ricondurre a questi asseriti episodi di ra- pimento (cfr. atto SEM n. 56/9, D48-D50). Inoltre, contrariamente a quanto indicato in sede ricorsuale, la motivazione addotta dal ricorrente al fine di giustificare la contraddizione circa la ricostruzione del rapimento del fra- tello, vale a dire che lo stesso sarebbe stato prelevato da 4 sconosciuti al ritorno da scuola, come indicato in prima battuta (cfr. atto SEM n. 17/17, D7.01), oppure al ritorno dal lavoro come illustrato la seconda volta (cfr. atto SEM n. 56/9, D16), non può essere seguita, in quanto il fatto che il fratello andasse prima a scuola e poi a lavorare non cambia la sostanza della contraddizione (cfr. atto SEM n. 56/9, D52). Per gli altri punti sollevati si rimanda alla decisione impugnata. Le predette allegazioni, non possono quindi essere ritenute verosimili dal profilo dell’art. 7 LAsi.
E. 8.1 Proseguendo nell’analisi, vi è ancora da esaminare se l’insorgente possa prevalersi di un timore fondato di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, nel caso di un suo ritorno in Afghanistan.
E. 8.2 In tal senso, l’interessato menziona la propria etnia quale motivo di perse- cuzione. Tuttavia, la sua sola appartenenza all'etnia hazara non costituisce un motivo determinante suscettibile di fondare un timore di future persecu- zioni ai sensi dell’art. 3 LAsi, non essendo secondo il Tribunale adempiute le condizioni molto elevate poste dalla giurisprudenza per una persecu- zione collettiva degli hazara in Afghanistan (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-2142/2022 consid. 4.2.3, E-624/2022 del 15 marzo 2022, D- 2177/2018 del 6 agosto 2021 consid. 3.2). Tale apprezzamento deve es- sere mantenuto anche dopo l’ascesa al potere dei Talebani, in quanto ad oggi non vi è nessuna informazione certa che faccia supporre che gli hazara, quale gruppo etnico, siano in modo generale minacciati da una
D-923/2022 Pagina 12 persecuzione rilevante ai sensi dell’asilo (cfr. sentenze del Tribunale D- 2142/2022 consid. 4.2.3, E-1060/2022 del 22 marzo 2022 consid. 6.2.1). Il ricorrente, con i suoi asserti, anche ricorsuali, non ha apportato alcun elemento concreto per ritenere che egli sia stato preso di mira in modo particolare a causa della sua allorché si trovava in Afghanistan, e che quindi qualsivoglia persona – anche i Talebani – possano esporlo a delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell’asilo nel caso di un suo ritorno in patria.
E. 8.3 Da ultimo, il suo timore di essere sequestrato da parte di sconosciuti, non risulta fondato su alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concre- tezza, altresì considerata l’inverosimiglianza dei sequestri del fratello e del padre. Si può per il resto rinviare alla decisione della SEM, la quale risulta sul punto in questione sufficientemente dettagliata e corretta.
E. 8.4 Visto quanto precede, il Tribunale ritiene che non esista una congiun- zione di fattori di rischio significativi che rendano altamente probabile che l’interessato possa oggettivamente temere di essere vittima di una perse- cuzione determinante in materia d’asilo in caso di ritorno in Afghanistan, e ciò in un prossimo futuro.
E. 9 In virtù di quanto sopra, non potendo l’insorgente prevalersi né di allega- zioni verosimili giusta l’art. 7 LAsi né di persecuzioni determinanti ex art. 3 LAsi, il suo ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell’asilo non merita tutela e la decisione avversata va quindi confermata.
E. 10.1 L’insorgente lamenta infine nel proprio allegato ricorsuale una man- cata analisi dell’unità della famiglia nell’ambito della pronuncia dell’allonta- namento. Il principio dell’unità della famiglia, sancito dall’art. 44 LAsi è di portata più estesa rispetto all’art. 8 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale D-6528/2014 del 10 marzo 2015 consid. 4.3), ed impone alle autorità competenti di evi- tare di separare i membri della famiglia del richiedente l’asilo. In altre pa- role, si tratta di scongiurare che alcuni di essi vengano allontanati a diffe- renza di altri, oppure che i richiedenti vengano rinviati verso paesi diversi (cfr. DTAF 2012/4 consid. 4.8).
D-923/2022 Pagina 13 Ora, nel caso del ricorrente, avendo l’autorità inferiore pronunciato l’am- missione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, un rischio di separarlo dalla sua famiglia, la quale ha ottenuto altresì l’am- missione provvisoria in Svizzera, non sussiste, anche qualora l’art. 8 CEDU dovesse essere applicabile nel caso di specie. Non si vede quindi come l’art. 44 LAsi possa essere stato violato dall’autorità inferiore. Inoltre, non adempiendo il ricorrente alle condizioni poste dall’art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), derivanti dal diritto al rispetto della vita privata e famigliare ai sensi dell’art. 8 CEDU (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; cfr. anche la sen- tenza del Tribunale E-1146/2020 del 18 ottobre 2022 consid. 5), il Tribu- nale, è tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento dell’insor- gente (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 32 OAsi 1 in combinato disposto con l’art. 44 LAsi; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9).
E. 10.2 Infine, concernente l’esecuzione dell’allontanamento, il Tribunale con- stata che nella decisione del 9 febbraio 2022, la SEM ha considerato, viste le circostanze, che tale misura non era attualmente ragionevolmente esigi- bile e l’ha pertanto sostituita con un’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI [RS 142.20] in relazione all’art. 44 LAsi). Non v’è pertanto spazio per il Tribunale di pronunciarsi su tale punto in questione, in quanto le condi- zioni poste all’art. 83 cpv. 2 – cpv. 4 LStrI, che impediscono l’esecuzione dell’allontanamento (inammissibilità, inesigibilità o impossibilità), sono di natura alternativa (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 11 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 12 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.
E. 13 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni d’acchito sprovviste di possibilità di esito
D-923/2022 Pagina 14 favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente è indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 14 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-923/2022 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Adriano Alari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-923/2022 Sentenza del 27 novembre 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Daniela Brüschweiler, Yanick Felley, cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Zoe Cometti, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 9 febbraio 2022 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 22 ottobre 2021. A.b In data 17 novembre 2021 si è tenuta con il richiedente una prima audizione quale asserito minorenne non accompagnato, mentre in data 31 gennaio 2022 si è svolta un'audizione approfondita sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi. Nel corso dell'audizione PARMNA, il ricorrente ha illustrato la propria biografia, concentrandosi in particolare sulla ricostruzione della sua età e data di nascita. Poi egli è stato questionato circa la sua famiglia e la sua formazione scolastica e professionale, oltre che il suo percorso migratorio. Nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, egli ha indicato di essere cittadino afghano, nato a B._______, in Iran, Paese in cui egli avrebbe vissuto sino al 2013, per poi trasferirsi a C._______, D._______, in Afghanistan con la sua famiglia sino al 2017. Nel 2015 il fratello sarebbe stato rapito da sconosciuti e rilasciato dietro il pagamento di un riscatto. Nel 2017 il padre sarebbe stato a sua volta rapito da quattro persone sconosciute e il richiedente sarebbe stato minacciato. Pertanto egli ha deciso di espatriare definitivamente nel 2018, dopo aver tentato di espatriare in Iran. A.c In data 17 novembre 2021 l'autorità di prime cure ha modificato la data di nascita dell'interessato in (...) nel sistema SIMIC, ritenendolo pertanto maggiorenne per il proseguo della procedura. A.d In data 24 novembre 2021 l'interessato è stato sottoposto ad una perizia medico-legale con lo scopo di determinare la sua età. A.e Il 10 dicembre 2021 la SEM ha concesso il diritto di essere sentito circa la sua età, in data 29 dicembre 2021 l'interessato trasmette le proprie osservazioni. A.f A seguito del progetto di decisione dell'autorità inferiore del 7 febbraio 2022, il richiedente ha potuto presentare un parere allo stesso l'8 febbraio 2022. B. Con decisione del 9 febbraio 2022, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. [{...}]-n. 62/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, gli ha concesso l'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, attribuendolo al Canton E._______. In primo luogo, l'autorità di prime cure ha ritenuto le dichiarazioni del ricorrente in rapporto alla sua asserita età come inverosimili e lo ha ritenuto maggiorenne, altresì considerata la perizia effettuata. Per quanto concerne i motivi d'asilo addotti dall'interessato, la SEM ha reputato che gli stessi non fossero sufficientemente motivati, vaghi, confusi e stereotipati. Infatti, a titolo esemplificativo, il ricorrente avrebbe descritto le circostanze dei rapimenti del fratello e del padre in modo banale e stereotipato. Egli non sarebbe stato inoltre in grado di circostanziare dettagli circa gli asseriti rapitori e non è stato in grado di contestualizzare o precisare l'utilizzo dei termini "faida" e "nemici". La SEM ha inoltre rilevato delle contraddizioni tra un verbale e l'altro. Inoltre, l'agire del ricorrente risulterebbe incompatibile con l'esperienza generale di vita o con la logica dell'agire. In tal senso l'autorità di prime cure ha reputato il mancato interessamento da parte del richiedente circa le sorti del padre come pure le modalità di rilascio e di pagamento del riscatto del fratello come contrario all'esperienza generale della vita. L'autorità inferiore ha pertanto reputato i motivi d'asilo addotti come inverosimili e per tale motivo non ne ha analizzato la rilevanza. Dipoi, per quanto concerne il timore di persecuzioni da parte dell'Emirato islamico in quanto di etnia hazara, motivo sollevato in sede di parere alla bozza di decisione, la SEM ritiene che si tratterebbe di un timore generale e astratto, mai menzionato in precedenza. L'autorità di prime cure ha infine concluso che il richiedente è tenuto a lasciare la Svizzera, ma che nel caso concreto l'esecuzione dell'allontanamento verso il Paese d'origine non è attualmente ragionevolmente esigibile. C. Il 25 febbraio 2022 (cfr. risultanze processuali), il richiedente si è aggravato con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro il summenzionato provvedimento, concludendo all'annullamento della decisione impugnata nei punti del dispositivo da 1 a 3, il riconoscimento del ricorrente quale minorenne non accompagnato e la sua data di nascita riconosciuta in conformità con le allegazioni, la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione e un nuovo esame delle allegazioni. Ha inoltre presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo ed ha protestato tasse e spese. Nel suo gravame, egli ha inizialmente contestato le conclusioni d'inverosimiglianza dei suoi asserti a cui la SEM è giunta nella decisione avversata. L'insorgente non condivide infatti la valutazione della verosimiglianza attuata dalla SEM circa la minore età asserita. Egli ritiene che la SEM non abbia tenuto in considerazione tutti gli elementi agli atti, bensì unicamente quelli a sfavore della minore età. In tale sede egli ribadisce fermamente di essere nato il (...), in quanto tale data gli è stata riferita dai propri familiari. In tal senso egli sarebbe stato coerente nel sostenere di avere 13 anni e mezzo e di essersi sbagliato unicamente a causa di un errore di conversione tra il calendario gregoriano e quello afghano. Inoltre, un altro elemento a suo favore sarebbe la data di nascita da egli fornita alle autorità greche, vale a dire il (...), che lo qualificherebbe anche in tale Stato quale minorenne. Inoltre, dalla perizia medico-legale emerge che la sua età minima sarebbe di 14.9 anni. Nel proprio gravame egli si sofferma inoltre sull'asserita confusione tra il termine di carta d'identità e taskara avvenuta durante la PARMNA e che quest'ultima sarebbe stata persa in Turchia. Egli avrebbe inoltre indicato con precisione la differenza di età tra sé stesso ed i fratelli. Egli lamenta in tal senso delle irregolarità avvenute durante la PARMNA e problematiche con l'interprete. L'insorgente sottolinea infine di essere sempre stato a disposizione delle autorità e di aver collaborato all'accertamento dei fatti, oltre che di essere analfabeta. Egli conclude pertanto confermando la propria minore età. L'insorgente contesta dipoi la valutazione effettuata dalla SEM circa la verosimiglianza dei motivi d'asilo addotti. Egli ritiene che l'autorità di prime cure non avrebbe sufficientemente tenuto in considerazione le sue circostanze personali. Inoltre, egli sostiene di non essersi fatto ben comprendere durante l'audizione PARMNA. L'insorgente ritiene poi di non essere stato particolarmente succinto nella propria esposizione dei fatti. Inoltre, alcuni aspetti consideranti come centrali dalla SEM, in realtà non lo sarebbero, come le modalità di pagamento da parte dei rapitori. Invece, l'unica contraddizione rilevata dalla SEM sarebbe stata giustificata coerentemente dall'interessato. Infine, i motivi della faida e l'identità dei rapitori sono elementi che egli non conosce, e che la mancata consapevolezza degli stessi sarebbe invero un argomento a favore della verosimiglianza dei motivi addotti, visto che egli sarebbe stato molto giovane all'epoca dei fatti. Concludendo, le sue allegazioni sono da ritenersi verosimili. Per quanto concerne la rilevanza dei motivi, egli ritiene che in quanto appartenete all'etnia hazara egli sarebbe perseguitato dai Talebani. Rileva dipoi che la SEM avrebbe dovuto analizzare sotto il profilo della rilevanza il timore di venire rapito e ucciso dalle quattro persone sconosciute. Per quanto concerne l'allontanamento, il ricorrente ritiene che la SEM non abbia debitamente preso in considerazione l'unità della famiglia. D. In data 29 agosto 2023 il ricorrente ha trasmesso uno scritto con cui comunicava che il fratello del ricorrente è stato posto a beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera e che la madre, la sorella e la nonna sono giunte in Svizzera. A seguito del ricongiungimento, la madre ha comunicato all'interessato che egli avrebbe (...), (...) e di conseguenza egli ritiene piuttosto di essere nato nel (...). Egli ribadisce poi le sue valutazioni circa la minore età del ricorrente. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in combinato disposto con l'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4. Il ricorrente ha proposto, presumibilmente quale conclusione subordinata, la restituzione degli atti alla SEM per accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. Egli lamenta la mancata analisi sotto il profilo della rilevanza dell'appartenenza all'etnia hazara nel contesto dell'Emirato islamico. Tuttavia, l'autorità inferiore ha trattato, purché succintamente in risposta al diritto di essere sentito al progetto di sentenza, tale aspetto. Pertanto, il ricorrente voleva piuttosto contestare la valutazione della SEM su tale punto e di conseguenza l'appartenenza all'etnia hazara verrà tratta di seguito. La SEM non era neppure tenuta ad analizzare il rischio che porrebbero le quattro persone che avrebbero rapito il padre, ciò in quanto la SEM ha reputato il racconto del richiedente inverosimile. Non è pertanto ravvisabile un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti o una carente motivazione. La conclusione subordinata esposta dall'insorgente nel suo gravame, deve di conseguenza essere respinta. In sede ricorsuale l'insorgente ha poi più volte lamentato a livello formale il mancato apprezzamento delle asserite dichiarazioni che avrebbe effettuato il fratello del ricorrente nel corso della propria procedura d'asilo. Tuttavia, il fratello del ricorrente, così come gli altri parenti, sono stati oggetto di una non entrata nel merito della loro domanda e non sono mai stati sentiti circa i loro motivi d'asilo. Pertanto, tale censura viene respinta. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 125 seg.). Inoltre, secondo la giurisprudenza in materia, la persona che attende, dopo l'ultima persecuzione allegata, più di un periodo da sei a dodici mesi prima di lasciare il paese d'origine, non può più in principio - a parte se dei motivi oggettivi o delle ragioni personali possono spiegare una partenza differita - pretendere validamente al riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 e giurisprudenza ivi citata). 5.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6. 6.1.1 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa (cfr. per la questione la DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e relativi riferimenti), si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi). Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa (si veda in merito la DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit. e consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.) non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi cit.). 6.1.2 Nel caso in parola, dall'esame odontostomatologico è risultata quale conclusione un'età media di 18.2 anni, con la probabilità moderata che il ricorrente abbia sorpassato i 18 anni di età. Analizzando più in dettaglio la tabella dei risultati riguardanti i diversi metodi di stima dell'età utilizzati dal medico-perito (cfr. atto SEM n. 32/10), si possono estrapolare le età minime (di cui l'età inferiore è di 13.9 anni secondo il metodo Kahl et Schwarze per il dente n. 48) e l'età massima (di cui l'età superiore massima è di 23 anni secondo il metodo Olze et coll., sempre per i denti n. 18 e 28). Non è stata tuttavia svolta la tomografia sterno-clavicolare, limitandosi i periti ad esperire la radiografia della mano sinistra, che ha evidenziato un'età minima di 14.9 anni. Di conseguenza, la perizia in questione, difettando la tomografia sterno clavicolare costituisce un indizio debole di maggiore età dell'interessato, per il che risulta essere necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2). 6.1.3 Alla luce di quanto sopra, permane un grande margine di apprezzamento delle ulteriori prove presenti agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici, in casu, particolarmente inconcludenti. 6.1.3.1 Il ricorrente a comprova della sua età non ha prodotto alcun mezzo di prova, tantomeno una taskara, nonostante dalle ultime informazioni trasmesse in data 29 agosto 2023, la sua famiglia sarebbe arrivata in Svizzera e in tale sede avrebbe potuto portargli eventuali mezzi di prova a sostegno delle allegazioni circa la sua asserita minore età. Pertanto, sotto tale punto di vista vi è da imputare all'insorgente una violazione del suo obbligo di collaborare. 6.1.3.2 Rimane pertanto da valutare se il ricorrente ha reso verosimili le proprie allegazioni circa la propria biografia. Preliminarmente il Tribunale constata che l'insorgente nel proprio ultimo scritto datato 29 agosto 2023 ha fornito un'ulteriore ipotesi di data di nascita, smentendo quanto indicato e fermamente sostenuto in sede istruttoria e nell'allegato ricorsuale. Egli ha infatti indicato che in agosto 2023, stando alle indicazioni della madre giunta in Svizzera, egli non avrebbe (...), bensì (...), quasi (...) e di essere pertanto nato probabilmente nel (...). Ciò rappresenta una contraddizione rispetto a quanto sostenuto in sede ricorsuale, secondo cui la famiglia avrebbe indicato al richiedente di essere nato il (...). Inoltre, sempre in sede ricorsuale, il richiedente ha sostenuto che uno degli elementi a favore della verosimiglianza del proprio racconto sarebbe stata la coerenza con cui avrebbe indicato di avere (...). Tale argomentazione viene pertanto a cadere alla luce delle nuove dichiarazioni effettuate nello scritto dell'agosto 2023. Come ulteriore premessa, il Tribunale, nella propria valutazione della verosimiglianza, tiene debitamente presente delle asserite problematiche di traduzione dell'interprete sollevate in corso dell'istruttoria. In generale, il ricorrente durante l'audizione PARMNA ha fornito indicazioni contradditorie ed incoerenti. Egli ha infatti fornito date di nascita differenti utilizzando il calendario gregoriano e quello persiano, giustificando tale incongruenza sostenendo che in Afghanistan si utilizzerebbe correntemente il calendario gregoriano, fatto notoriamente scorretto. Pure la motivazione di essere analfabeta non risulta credibile dal contesto, infatti egli ha indicato di aver frequentato la scuola per almeno 2 anni (cfr. atto SEM n.17/17, D1.17.04) e il Tribunale osserva che l'insorgente utilizzi il telefono cellulare correntemente al fine, ad esempio, di trasformare le date dal calendario persiano a quello gregoriano e viceversa (cfr. atto SEM n. 17/17, D 1.06). Da ultimo si constata che ulteriori elementi vadano ad intaccare fortemente la verosimiglianza delle allegazioni dell'insorgente in merito all'età dichiarata, già sufficientemente e correttamente motivati nella decisione impugnata, alla quale si rinvia (cfr. p.to II, pag. 4 segg.) onde evitare inutili ridondanze, per quanto di seguito non specificato. Segnatamente, non si può seguire il ricorrente nelle proprie descrizioni circa le modalità con cui è venuto a conoscenza della sua età. Egli ha infatti indicato di aver saputo dalla famiglia la sua età, quando egli aveva 9 anni e mezzo, e di essere pertanto nato il (...) (cfr. atto SEM n. 17/17 D1.06). Tuttavia, come già indicato in precedenza, stando alle nuove dichiarazioni fornite dal ricorrente in data 29 agosto 2023, tale impianto narrativo viene a cadere, in quanto egli sostiene ora di essere nato probabilmente nell'anno (...). In tal senso mal si comprende per quale motivo egli abbia fornito delle informazioni tanto differenti durante la PARMNA, facendo sempre riferimento alla stessa fonte (la propria famiglia). Si ravvisano in tal senso elementi di una mancata collaborazione nel determinare i fatti rilevanti, in quanto il ricorrente, secondo la propria descrizione dei fatti, non avrebbe neppure contattato la famiglia per chiedere la propria data di nascita, in caso contrario i parenti gli avrebbero già indicato la data che gli avrebbero riferito una volta giunti in Svizzera. Infine, rapportando le risultanze della perizia medica e le dichiarazioni effettuate dall'insorgente in sede di PARMNA si nota una grande discrepanza, in quanto egli ha sostenuto di avere (...), mentre la perizia ha evidenziato un'età media oscillante tra i (...) ed i (...), incompatibile pertanto con le dichiarazioni del ricorrente, che risultano pertanto inverosimili. 6.2 Nelle surriferite circostanze, pur tenendo conto del contesto del paese di provenienza dell'insorgente, nonché del fatto che egli è stato piuttosto coerente e preciso circa altri suoi dati biografici e famigliari, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili all'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente - al quale incombeva l'onere della prova in merito - non è stato in grado di rendere verosimile la sua minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne in conformità alla giurisprudenza summenzionata, nonché che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili, e quindi che egli non possa avvalersene. Ciò posto, non v'è quindi spazio per un'applicazione del principio "in dubio pro minor" a cui si riferisce il ricorrente nella sua impugnativa (cfr. p.to II, pag. 7) in rapporto all'art. 3 par. 1 CDF (cfr. a tal proposito la sentenza del Tribunale D-4143/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.2 con ulteriore riferimento citato), né del principio dell'interesse superiore del fanciullo. 7. Venendo ora all'analisi dei motivi d'asilo, in primo luogo, anche il Tribunale, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, considera inverosimili le dichiarazioni del ricorrente inerenti ai rapimenti del padre e del fratello. Preliminarmente, circa le contestazioni ricorsuali, il Tribunale osserva che il ricorrente, come indicato sub consid. 6 viene considerato maggiorenne, pertanto le censure volte ad una valutazione differente dei verbali basate sull'età del ricorrente non possono essere seguite. Il Tribunale condivide la valutazione della SEM circa la superficialità e vaghezza del racconto degli episodi dei rapimenti. A titolo d'esempio, il ricorrente non ha mai concretizzato la propria vaga menzione di una faida in Afghanistan e di essere stato minacciato più volte (cfr. atto SEM n. 56/9, D10 e D12). In tal senso nemmeno in sede ricorsuale ha fornito ulteriori dettagli, come neppure a seguito dell'arrivo in Svizzera della sua famiglia, che si sarebbe limitata ad indicargli un'altra data di nascita (cfr. scritto ricorrente del 29 agosto 2024). La descrizione del rapimento del fratello, nonché le modalità del pagamento del riscatto sono altresì vaghe e prive di alcun dettaglio concreto (cfr. atto SEM n. 56/9, D14-D16, D21-D24, D29-D32). Dipoi, risulta effettivamente contrario all'esperienza generale della vita e alla logica dell'agire non chiedere ulteriori informazioni ai familiari o al padre circa i rapitori del fratello e le modalità della sua liberazione (cfr. atto SEM n. 56/9, D28-D29) come pure la sua totale indifferenza circa il destino del padre (cfr. atto SEM n. 56/9, D36-D47) e ciò risulta ancora più singolare dato che la genesi del suo espatrio sarebbe stata proprio da ricondurre a questi asseriti episodi di rapimento (cfr. atto SEM n. 56/9, D48-D50). Inoltre, contrariamente a quanto indicato in sede ricorsuale, la motivazione addotta dal ricorrente al fine di giustificare la contraddizione circa la ricostruzione del rapimento del fratello, vale a dire che lo stesso sarebbe stato prelevato da 4 sconosciuti al ritorno da scuola, come indicato in prima battuta (cfr. atto SEM n. 17/17, D7.01), oppure al ritorno dal lavoro come illustrato la seconda volta (cfr. atto SEM n. 56/9, D16), non può essere seguita, in quanto il fatto che il fratello andasse prima a scuola e poi a lavorare non cambia la sostanza della contraddizione (cfr. atto SEM n. 56/9, D52). Per gli altri punti sollevati si rimanda alla decisione impugnata. Le predette allegazioni, non possono quindi essere ritenute verosimili dal profilo dell'art. 7 LAsi. 8. 8.1 Proseguendo nell'analisi, vi è ancora da esaminare se l'insorgente possa prevalersi di un timore fondato di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, nel caso di un suo ritorno in Afghanistan. 8.2 In tal senso, l'interessato menziona la propria etnia quale motivo di persecuzione. Tuttavia, la sua sola appartenenza all'etnia hazara non costituisce un motivo determinante suscettibile di fondare un timore di future persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi, non essendo secondo il Tribunale adempiute le condizioni molto elevate poste dalla giurisprudenza per una persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-2142/2022 consid. 4.2.3, E-624/2022 del 15 marzo 2022, D-2177/2018 del 6 agosto 2021 consid. 3.2). Tale apprezzamento deve essere mantenuto anche dopo l'ascesa al potere dei Talebani, in quanto ad oggi non vi è nessuna informazione certa che faccia supporre che gli hazara, quale gruppo etnico, siano in modo generale minacciati da una persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo (cfr. sentenze del Tribunale D-2142/2022 consid. 4.2.3, E-1060/2022 del 22 marzo 2022 consid. 6.2.1). Il ricorrente, con i suoi asserti, anche ricorsuali, non ha apportato alcun elemento concreto per ritenere che egli sia stato preso di mira in modo particolare a causa della sua allorché si trovava in Afghanistan, e che quindi qualsivoglia persona - anche i Talebani - possano esporlo a delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo nel caso di un suo ritorno in patria. 8.3 Da ultimo, il suo timore di essere sequestrato da parte di sconosciuti, non risulta fondato su alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza, altresì considerata l'inverosimiglianza dei sequestri del fratello e del padre. Si può per il resto rinviare alla decisione della SEM, la quale risulta sul punto in questione sufficientemente dettagliata e corretta. 8.4 Visto quanto precede, il Tribunale ritiene che non esista una congiunzione di fattori di rischio significativi che rendano altamente probabile che l'interessato possa oggettivamente temere di essere vittima di una persecuzione determinante in materia d'asilo in caso di ritorno in Afghanistan, e ciò in un prossimo futuro.
9. In virtù di quanto sopra, non potendo l'insorgente prevalersi né di allegazioni verosimili giusta l'art. 7 LAsi né di persecuzioni determinanti ex art. 3 LAsi, il suo ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione avversata va quindi confermata. 10. 10.1 L'insorgente lamenta infine nel proprio allegato ricorsuale una mancata analisi dell'unità della famiglia nell'ambito della pronuncia dell'allontanamento. Il principio dell'unità della famiglia, sancito dall'art. 44 LAsi è di portata più estesa rispetto all'art. 8 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale D-6528/2014 del 10 marzo 2015 consid. 4.3), ed impone alle autorità competenti di evitare di separare i membri della famiglia del richiedente l'asilo. In altre parole, si tratta di scongiurare che alcuni di essi vengano allontanati a differenza di altri, oppure che i richiedenti vengano rinviati verso paesi diversi (cfr. DTAF 2012/4 consid. 4.8). Ora, nel caso del ricorrente, avendo l'autorità inferiore pronunciato l'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, un rischio di separarlo dalla sua famiglia, la quale ha ottenuto altresì l'ammissione provvisoria in Svizzera, non sussiste, anche qualora l'art. 8 CEDU dovesse essere applicabile nel caso di specie. Non si vede quindi come l'art. 44 LAsi possa essere stato violato dall'autorità inferiore. Inoltre, non adempiendo il ricorrente alle condizioni poste dall'art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), derivanti dal diritto al rispetto della vita privata e famigliare ai sensi dell'art. 8 CEDU (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-1146/2020 del 18 ottobre 2022 consid. 5), il Tribunale, è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento dell'insorgente (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 32 OAsi 1 in combinato disposto con l'art. 44 LAsi; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). 10.2 Infine, concernente l'esecuzione dell'allontanamento, il Tribunale constata che nella decisione del 9 febbraio 2022, la SEM ha considerato, viste le circostanze, che tale misura non era attualmente ragionevolmente esigibile e l'ha pertanto sostituita con un'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI [RS 142.20] in relazione all'art. 44 LAsi). Non v'è pertanto spazio per il Tribunale di pronunciarsi su tale punto in questione, in quanto le condizioni poste all'art. 83 cpv. 2 - cpv. 4 LStrI, che impediscono l'esecuzione dell'allontanamento (inammissibilità, inesigibilità o impossibilità), sono di natura alternativa (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
11. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.
13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
14. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: