Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessata, nata a B._______ (Repubblica Democratica del Congo [di seguito: RDC]), dove ha risieduto dalla nascita fino al (...) 2008, giorno del suo espatrio, ha presentato domanda di asilo in Svizzera il (...) 2008. Interrogata sui motivi di asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 28 luglio 2008 [di seguito: verbale 1] e del 5 febbraio 2009 [di seguito: verbale 2]), di essere espatriata per sfuggire alle persecuzioni che avrebbe subito a B._______ da parte degli agenti dell'ANR (l'agenzia di intelligence nazionale). La richiedente ha affermato di avere abitato con il suo fidanzato, il quale sarebbe stato responsabile di una cellula dell'UDPS (Unione per la Democrazia e il Progresso Sociale) di B._______. Ogni mercoledì i membri di tale cellula si sarebbero riuniti al loro domicilio. Durante la notte del (...) 2008, cinque agenti dell'ANR in civile avrebbero fatto irruzione nel domicilio della richiedente e del suo fidanzato. In quell'occasione entrambi sarebbero stati picchiati ed avrebbero subito violenze sessuali. L'insorgente avrebbe perso conoscenza. Al suo risveglio, si sarebbe ritrovata in una prigione dell'ANR. Durante tale detenzione sarebbe stata interrogata e stuprata a molteplici riprese. A causa degli abusi sessuali subiti, in data (...) 2008, la ricorrente sarebbe stata ricoverata all'ospedale generale "(...)", dove sarebbe stata operata all'(...). Il 18 maggio 2008, grazie all'aiuto di due guardie da lei corrotte, l'interessata avrebbe lasciato l'ospedale e si sarebbe rifugiata presso la concubina di una di queste guardie a C._______ fino al giorno dell'espatrio. B. In data 9 marzo 2009 (cfr. risultanze processuali), l'interessata ha inoltrato un certificato medico, datato 2 marzo 2009, del Dr. med. D._______, nel quale è indicato che l'insorgente è stata ospedalizzata in Svizzera dal (...) 2008 al (...) 2008 ed ha subito un intervento chirurgico laparotomico con (...). C. Il 2 luglio 2010, l'UFM ha presentato all'Ambasciata di Svizzera a B._______ una richiesta di informazioni sulla richiedente. D. Il 21 settembre 2010, l'UFM ha trasmesso alla richiedente il contenuto essenziale della richiesta rivolta all'Ambasciata sopraccitata, nonché della risposta del 1° settembre 2010 ottenuta dalla stessa, invitandola a determinarsi in merito entro il 1° ottobre 2010. E. Con scritto del 27 settembre 2010 la ricorrente, per il tramite del suo rappresentante, ha richiesto una proroga del termine per la presa di posizione e copia dell'intera documentazione, in particolare delle risposte della rappresentanza svizzera. F. Il 29 settembre 2010, l'UFM ha concesso una proroga al termine previsto ed ha rifiutato la trasmissione dell'integralità del contenuto del rapporto di Ambasciata, poiché il medesimo conterrebbe delle informazioni che un interesse pubblico importante comanderebbe di mantenere segreto. G. Il 7 ottobre 2010, la richiedente ha presentato le proprie osservazioni al rapporto di Ambasciata. H. Con decisione del 10 gennaio 2011, notificata alla ricorrente il giorno seguente (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la domanda di asilo suesposta. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine, siccome ammissibile, esigibile e possibile. I. In data 4 febbraio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'interessata, tramite il suo rappresentante, ha inoltrato ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. A sostegno dell'atto ricorsuale, l'interessata ha prodotto i seguenti documenti:
- il Rapporto 2010 di Amnesty International sulla RDC (doc. 1);
- il Rapporto 2010 di Amnesty International intitolato "Panoramica regionale - Africa sub sahariana" (doc. 2);
- una relazione di Amnesty International del 27 agosto 2010 intitolata "Repubblica Democratica del Congo: di nuovo stupri di massa" (doc. 3);
- una relazione di Amnesty International del 1° ottobre 2010 intitolata "Repubblica Democratica del Congo: dopo il rapporto ONU, per Amnesty International necessario agire per indagare su un decennio di crimini" (doc. 4);
- una relazione del 15 ottobre 2010 intitolata "Repubblica Democratica del Congo, rapporto ONU su dieci anni di orrori" (doc. 5);
- una copia del formulario medico del 22 novembre 2010 del Dr. med. D._______ (doc. 6);
- una lettera del Dr. med. D._______ del 2 febbraio 2011 nella quale viene indicato che l'interessata presenta ancora un (...), che le condizioni sono stabili ma che probabilmente tenderanno a peggiorare e che potrebbe necessitare di un ulteriore intervento chirurgico (...) (doc. 7);
- un contratto di lavoro quale aiuto domestico per un'associazione ticinese (doc. 8). J. In data 23 febbraio 2011, il Tribunale ha invitato la ricorrente a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 e cpv. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]). K. In data 2 marzo 2011, la ricorrente ha tempestivamente versato detto anticipo. L. Il 30 marzo 2011, l'UFM nell'ambito della sua risposta ha proposto la reiezione del gravame. M. Il 15 aprile 2011, l'insorgente ha presentato l'atto di replica. N. Il 6 maggio 2011, l'UFM ha inoltrato le sue osservazioni all'atto di replica della ricorrente, proponendo nuovamente la reiezione del ricorso. Le stesse sono state trasmesse dal Tribunale, in data 13 maggio 2011, all'insorgente per informazione. O. In data 18 aprile 2012, il Tribunale ha invitato la ricorrente a produrre un certificato medico attuale e circostanziato relativo al proprio stato di salute. P. In data 14 maggio 2012, la ricorrente ha inoltrato un certificato medico del Dr. med. Umberto Botta, datato 10 maggio 2012, nel quale viene confermato lo stato di salute descritto nel doc. 7.
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
E. 2 Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizionidi ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.
E. 4 Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato né dai motivi invocati delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi di asilo dell'interessata inverosimili, in quanto non troverebbero alcun riscontro nelle ricerche effettuate dall'Ambasciata di Svizzera a B._______. Innanzitutto, il numero civico (...) della via D._______, Comune di F._______, indirizzo presso il quale la richiedente avrebbe convissuto con il fidanzato a partire dal mese di (...) 2007, sarebbe inesistente. Secondo il rapporto di Ambasciata, infatti, la numerazione della via in questione si fermerebbe al (...). Inoltre, il suo fidanzato non figurerebbe nelle liste dei membri dell'UDPS e risulterebbe sconosciuto in seno al partito. In aggiunta, le riunioni della cellula del partito del Comune di F._______ si svolgerebbero a l'(...) presso un membro conosciuto del partito. Per di più, l'UDPS, che registra gli atti perpetrati contro i suoi membri, ha dichiarato, sempre secondo detto rapporto, di non essere a conoscenza dell'arresto del (...) 2008 addotto dall'interessata. D'altronde, il numero della via indicato quale indirizzo del domicilio famigliare, dove la richiedente avrebbe vissuto dal 2002 al 2007, sarebbe anch'esso inesistente. Peraltro, l'interessata non risulterebbe conosciuta in tale via. L'autorità inferiore ha poi ritenuto che le spiegazioni della ricorrente in merito al risultato del rapporto di Ambasciata sarebbero poco convincenti. L'UFM ha altresì ritenuto che l'affermazione secondo la quale l'abitazione del fidanzato sarebbe stata usata solamente per degli incontri di alcuni membri del partito sarebbe in contraddizione con le precedenti dichiarazioni dell'interessata. L'autorità inferiore ha per giunta rilevato come i dubbi espressi sull'attendibilità del rapporto di Ambasciata non si fondino su elementi concreti per i quali vi sarebbe effettivamente motivo di diffidare della correttezza delle indicazioni fornite. Le dichiarazioni della ricorrente non soddisferebbero dunque le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Di conseguenza, andrebbe respinta la domanda di asilo della richiedente. L'autorità di prime cure ha infine ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, considerando in particolare che i problemi medici della ricorrente non costituirebbero un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento, in quanto potrebbero essere curati a B._______ in una delle diverse cliniche esistenti.
E. 5.2 Nel ricorso l'insorgente ha criticato il rapporto di Ambasciata, mettendo in dubbio la serietà degli accertamenti effettuati ed asserendo nuovamente che le vie menzionate avrebbero potuto cambiare di nome, visti gli stravolgimenti del Paese. Inoltre, il fidanzato apparirebbe sconosciuto, in quanto chi lo conosceva realmente l'avrebbe negato per paura delle persecuzioni statali. L'insorgente ha altresì criticato il rifiuto dell'UFM di permettere l'accesso agli scritti dell'Ambasciata senza motivo e violando così i più elementari diritti. La ricorrente ha pure contestato la valutazione dell'UFM circa la situazione generale del suo Paese di origine, ritenuto che la medesima è una donna, richiamando in particolare il doc. 5 ed evidenziando come i responsabili di tali massacri siano ancora liberi. A mente dell'insorgente, e sulla base dei doc. 1 e 3, le violazioni dei diritti umani compiute nella RDC da gruppi armati e dall'esercito sarebbero quindi, ancora oggi, numerose. Per quanto concerne la qualità di rifugiato, la ricorrente ha ribadito che sarebbe stata oggetto di detenzione illegittima, maltrattamenti ed abusi sessuali da parte di alcuni agenti della polizia, poiché donna e compagna di un esponente di un partito di opposizione. L'impunità degli autori sarebbe garantita e l'interessata, in caso di rientro nel proprio Paese, rischierebbe di essere vittima di ulteriori soprusi che metterebbero in pericolo la sua vita. L'insorgente rileva inoltre come il suo stato di salute sia preoccupante e necessiti un ulteriore intervento chirurgico delicato e pericoloso nel prossimo futuro, ineseguibile in un Paese come il Congo. Un rientro in Patria, vista la sua situazione personale e vista la situazione nel Paese, sarebbe in aggiunta contrario all'art. 25 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e all'art. 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966 (Patto ONU II, RS 0.103.2).
E. 5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha sottolineato che i problemi di salute della ricorrente potrebbero essere trattati a B._______, in particolare presso le cliniche universitarie e il centro ospedaliero "(...)". Pertanto, lo stato di salute della ricorrente non costituirebbe un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. Per quanto concerne la situazione delle donne nella RDC, l'autorità inferiore ritiene che i rapporti di Amnesty International descrivano una situazione generale, non facendo per contro stato di persecuzioni esercitate nei confronti della ricorrente.
E. 5.4 Nell'atto di replica, la ricorrente ha ribadito di non avere uno stato di salute che permetta il rinvio nel proprio Paese di origine, evidenziando come le cause dirette della problematica medica presentata siano state appunto originate da un'operazione eseguita male a B._______. Inoltre, ha affermato che la situazione in Patria non sarebbe stabile e che i rischi per la sua vita e la sua salute sarebbero concreti.
E. 5.5 Nella duplica, l'UFM ha rinviato ai considerandi della decisione impugnata, confermandoli pienamente.
E. 6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).
E. 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).
E. 6.3 Innanzitutto, per quanto concerne le lamentele espresse dalla ricorrente circa il rifiuto dell'UFM di trasmettere il contenuto del rapporto redatto dall'Ambasciata di Svizzera a B._______, codesto Tribunale rileva che secondo l'art. 27 cpv. 1 lett. a PA, in caso di interesse pubblico importante della Confederazione o di un cantone, l'autorità può negare l'esame degli atti. Giusta il cpv. 2 del medesimo articolo il diniego di esame deve essere ristretto agli atti soggetti a segreto. Secondo la giurisprudenza deve essere effettuata in ogni caso un'analisi concreta, accurata e completa degli interessi contrapposti nel rispetto del principio della proporzionalità (cfr. DTF 115 V 302, DTF 113 Ia 4 consid. 4a). Nel caso in cui gli interessi al segreto invocati dall'autorità si riferiscono all'identità degli informatori, alle persone di contatto così come a indicazioni sui metodi di acquisizione delle informazioni attuati dalla rappresentanza svizzera all'estero, questi appaiono senza dubbio appropriati a limitare il diritto alla consultazione degli atti (cfr. sentenze del Tribunale D-4866/2009 del 28 gennaio 2011, consid. 5.2 e D-2296/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 5.4; GICRA 1994 n. 1). Nel caso in esame, con scritto del 21 settembre 2010, l'autorità inferiore ha comunicato alla ricorrente il contenuto essenziale del rapporto rinunciando di fatto unicamente a comunicare l'identità precisa delle persone interrogate. Non sussiste dunque alcun motivo per cui l'UFM avrebbe dovuto rendere noto il contenuto del rapporto di Ambasciata in modo più esteso. L'autorità inferiore non ha quindi violato il diritto di essere sentito dell'interessata.
E. 6.4 Il Tribunale rileva altresì che le dichiarazioni decisive rese dall'insorgente in corso di procedura si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitata a pure congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. A titolo di esempio, basti rilevare come gli indirizzi forniti dalla ricorrente si siano rivelati inesistenti. La spiegazione della ricorrente circa un possibile cambiamento dei nomi delle strade appare peraltro inverosimile, in quanto, stando al rapporto di Ambasciata, le strade indicate esistono realmente. D'altronde, è il numero civico indicato a non esistere. Anche il resto del racconto della ricorrente diverge dalle informazioni dell'Ambasciata di Svizzera a B._______. Innanzitutto il fidanzato dell'insorgente, il quale secondo le indicazioni della medesima avrebbe dovuto essere membro dell'UDPS ed addirittura presidente della cellula del partito di B._______ (cfr. verbale 2, pag. 4, Q 33), è risultato sconosciuto al partito stesso e non è neppure figurato nella lista dei membri. Inoltre, sempre secondo il citato rapporto, le riunioni del partito nel relativo Comune si svolgono in realtà in un altro luogo e non presso il domicilio del fidanzato e dell'interessata come quest'ultima ha invece più volte dichiarato (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pagg. 4 e 5, Q 34, 46). L'asserzione della ricorrente secondo la quale nessuna delle persone interrogate avrebbe dichiarato di conoscere il suo fidanzato per timore di ritorsioni statali, analogamente a quanto successo in passato nella Germania nazista o nell'Italia fascista, non convince, specialmente quando è l'UDPS stesso a dichiarare di non conoscere il suo fidanzato e di non essere a conoscenza del rapimento del medesimo e dell'interessata. In aggiunta, anche le indicazioni sul ricovero all'ospedale "(...)", in seguito alle violenze sessuali che l'interessata avrebbe subito, non hanno ritrovato riscontro nelle ricerche effettuate dalla rappresentanza svizzera nella RDC. Il nome dell'interessata, infatti, non è stato ritrovato in alcun registro dell'ospedale e nessuno del personale medico interrogato si è ricordato del caso in questione. Pertanto, anche per quanto concerne l'ospedalizzazione che avrebbe fatto seguito alle violenze perpetrate da esponenti dell'ANR il racconto appare inverosimile. A mente di questo Tribunale, inoltre, e contrariamente a quanto ritenuto dall'insorgente, lo stato di salute dell'interessata non conferma e non permette di rendere assolutamente credibili gli eventi narrati, poiché i problemi riscontrati potrebbero essere legati a tutt'altra causa e situazione. Lo stato di salute della medesima non è dunque prova né del fatto che la ricorrente sarebbe stata arrestata, maltrattata e violentata da membri dell'ANR, né tantomeno del fatto che avrebbe subito tali violenze a causa delle opinioni politiche sue e del suo fidanzato.
E. 6.5 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisone impugnata va confermata.
E. 7.1 Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi).
E. 7.2 La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (artt. 14 cpv. 1 e 2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).
E. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. sentenza del Tribunale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, p. 262). In tale contesto, l'UFM deve accertare d'ufficio in modo esatto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi in combinazione con gli art. 12, 32 e 49 PA), procurarsi gli atti necessari per la procedura, chiarire i fatti giuridicamente rilevanti e portarne la prova regolarmente (Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, p. 97; GICRA 2004 n. 16, consid. 7a p. 108).
E. 8.2 Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla qualità di rifugiata della ricorrente, quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
E. 8.3 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Trattandosi nello specifico dell'ammissibilità di un allontanamento compatibilmente con lo stato di salute della ricorrente, questo Tribunale ritiene, in linea peraltro con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'inammissibilità del rimpatrio (cfr. GICRA 1995 n. 12, consid. 10a, pag. 110 e segg. nonché relativi riferimenti). Le scarse infrastrutture e conoscenze mediche nel Paese di origine o di provenienza non costituiscono incondizionatamente un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. Conformemente all'applicazione fatta dell'art. 3 CEDU dalla citata Corte, nemmeno l'eventuale riduzione, anche in maniera significativa, dell'aspettativa di vita di uno straniero, in caso di allontanamento dal nostro Paese, non costituisce di per sé una violazione dell'art. 3 CEDU. Soltanto in circostanze straordinarie e in ragione di gravi motivi medici, un siffatto diritto può essere riconosciuto (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 27 maggio 2008 nel caso N. c./ Regno Unito, ricorso [n° 26565/05], n. 42; GICRA 1993 n. 38, pag. 274 segg.).
E. 8.4 Nel caso concreto non è dato rilevare - in sostanza per le ragioni che verranno indicate più oltre - alcun serio indizio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposta in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, la ricorrente non ha saputo fornire un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precise e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 8.5 8.5.1. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Questa disposizione si applica in particolare a quelle persone che, pur non ossequiando le condizioni per ottenere la qualità di rifugiato, in quanto non personalmente perseguitate, fuggono da situazioni di guerra, guerra civile, o violenza generalizzata, oltre che alle persone che in caso di ritorno si troverebbero in una situazione concreta di pericolo, in particolare non potendo più ricevere le cure mediche necessarie. L'autorità competente deve dunque, caso per caso, ponderare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero interessato nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento, all'interesse pubblico in favore di tale allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2007/10 consid. 5.1, p. 161 e relativi riferimenti).
E. 8.5.2 Secondo la giurisprudenza, in Congo (B._______) non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. L'allontanamento è di principio esigibile per le persone aventi il loro ultimo domicilio a B._______ o in una città aeroportuale dell'ovest del Paese, oppure che dispongono di una solida rete sociale o familiare in una di queste città. Tuttavia, va precisato che, anche in tali circostanze, l'allontanamento rimane, su riserva di un'accurata valutazione di caso in caso, di principio inesigibile per un richiedente accompagnato da un bambino in tenera età (specialmente un bambino di meno di sei anni), oppure da numerosi bambini, per gli anziani, per le persone malate, oppure per le donne non accompagnate e sprovviste di una rete sociale o famigliare (cfr. sentenze del Tribunale E-6523/2011 del 9 marzo 2012, pag. 8; D-4109/2008 del 20 dicembre 2011, consid. 6.5; GICRA 2004 n. 33 consid. 8.3 pag. 237).
E. 8.5.3 In merito ai problemi medici, la ricorrente è stata ospedalizzata in Svizzera, in data 13 ottobre 2008, ed ha subito un intervento chirurgico, vista la presenza di un (...) (cfr. certificato medico del 2 marzo 2009). In seguito, con lettera del 2 febbraio 2011, il Dr. med. D._______ ha rilevato che l'insorgente, al momento, presentava ancora un (...) e, sebbene le condizioni fossero abbastanza stabili, in futuro avrebbe probabilmente necessitato di un nuovo intervento (cfr. doc. 7). In un ulteriore certificato medico, datato 10 maggio 2012, ben oltre un anno dopo, il Dr. med. D._______ ha ritenuto la situazione stazionaria, confermando quanto affermato nel suo scritto precedente. È d'uopo constatare che una situazione medica, avente come conseguenza l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, esiste quando l'indispensabile trattamento medico non è disponibile in Patria e il rinvio porta ad un rapido deterioramento dello stato di salute mettendo in pericolo la vita del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). Nella fattispecie, la situazione dell'insorgente, dopo l'operazione subita al suo arrivo in Svizzera nel 2008, non è più mutata fino ad oggi. L'interessata ha da allora vissuto e continua a vivere normalmente senza peraltro dovere fare capo ad alcun trattamento medico. Oltretutto, il suo stato di salute le ha permesso di lavorare durante il suo soggiorno in Svizzera (cfr. doc. 8). Certo, il Dr. med. D._______, già nel suo scritto del mese di marzo 2009, aveva avanzato la prospettiva di una nuova operazione. Tuttavia, quest'ultima non si è resa necessaria fino al momento attuale. Questo Tribunale ritiene dunque che lo stato di salute stabile della ricorrente, la quale non necessita allo stato attuale di cure medico-sanitarie, non è tale da rendere l'allontanamento inesigibile. Infatti, la semplice ipotesi teorica di un eventuale peggioramento non è sufficiente. In aggiunta, a B._______, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, esistono le infrastrutture necessarie per trattare, se necessario ed al momento venuto, i problemi di salute dell'interessata, segnatamente presso le Cliniche Universitarie ed il Centro Ospedaliero "(...)", come rilevato dall'autorità inferiore. Circa la situazione personale della ricorrente, la medesima ha dichiarato di essere nata a B._______ e di avervi trascorso tutta la vita fino al momento dell'espatrio (cfr. verbale 1, pag. 1). Inoltre, è giovane, nubile, senza figli o obblighi familiari, dispone di un'esperienza lavorativa di diversi anni quale commerciante (cfr. verbale 1, pag. 2). In patria, l'insorgente dispone peraltro di una buona rete sociale, ritenuto che vi risiedono (...) sorelle e diversi zii paterni (cfr. verbale 1, pag. 3). Benché la ricorrente affermi di non avere più contatti con tali parenti dal 7 maggio 2008 (cfr. verbale 1, pag. 3), nulla porta a credere che non potrebbe riprendere contatto con loro in caso di rientro in patria. Peraltro, l'insorgente potrà, se date le condizioni, beneficiare di un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi.
E. 8.5.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile.
E. 8.6 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, l'insorgente, usando la dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12, pagg. 513-515).
E. 9 Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. Pertanto, la conclusione ricorsuale volta all'ottenimento dell'ammissione provvisoria va respinta.
E. 10 In virtù di quanto precede, pure la conclusione ricorsuale tendente all'annullamento della decisione impugnata va rigettata.
E. 11 11.1. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dalla ricorrente, in data 2 marzo 2011.
E. 11.2 In considerazione di quanto precede, non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico della ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese versato il 2 marzo 2011.
- Non si attribuiscono spese ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-893/2011 Sentenza del 2 agosto 2012 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Robert Galliker, cancelliere Andrea Pedrazzini. Parti A._______, nata il (...), Congo (Kinshasa), patrocinata dall'Avv. Marco Frigerio ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 10 gennaio 2011 / N [...]. Fatti: A. L'interessata, nata a B._______ (Repubblica Democratica del Congo [di seguito: RDC]), dove ha risieduto dalla nascita fino al (...) 2008, giorno del suo espatrio, ha presentato domanda di asilo in Svizzera il (...) 2008. Interrogata sui motivi di asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 28 luglio 2008 [di seguito: verbale 1] e del 5 febbraio 2009 [di seguito: verbale 2]), di essere espatriata per sfuggire alle persecuzioni che avrebbe subito a B._______ da parte degli agenti dell'ANR (l'agenzia di intelligence nazionale). La richiedente ha affermato di avere abitato con il suo fidanzato, il quale sarebbe stato responsabile di una cellula dell'UDPS (Unione per la Democrazia e il Progresso Sociale) di B._______. Ogni mercoledì i membri di tale cellula si sarebbero riuniti al loro domicilio. Durante la notte del (...) 2008, cinque agenti dell'ANR in civile avrebbero fatto irruzione nel domicilio della richiedente e del suo fidanzato. In quell'occasione entrambi sarebbero stati picchiati ed avrebbero subito violenze sessuali. L'insorgente avrebbe perso conoscenza. Al suo risveglio, si sarebbe ritrovata in una prigione dell'ANR. Durante tale detenzione sarebbe stata interrogata e stuprata a molteplici riprese. A causa degli abusi sessuali subiti, in data (...) 2008, la ricorrente sarebbe stata ricoverata all'ospedale generale "(...)", dove sarebbe stata operata all'(...). Il 18 maggio 2008, grazie all'aiuto di due guardie da lei corrotte, l'interessata avrebbe lasciato l'ospedale e si sarebbe rifugiata presso la concubina di una di queste guardie a C._______ fino al giorno dell'espatrio. B. In data 9 marzo 2009 (cfr. risultanze processuali), l'interessata ha inoltrato un certificato medico, datato 2 marzo 2009, del Dr. med. D._______, nel quale è indicato che l'insorgente è stata ospedalizzata in Svizzera dal (...) 2008 al (...) 2008 ed ha subito un intervento chirurgico laparotomico con (...). C. Il 2 luglio 2010, l'UFM ha presentato all'Ambasciata di Svizzera a B._______ una richiesta di informazioni sulla richiedente. D. Il 21 settembre 2010, l'UFM ha trasmesso alla richiedente il contenuto essenziale della richiesta rivolta all'Ambasciata sopraccitata, nonché della risposta del 1° settembre 2010 ottenuta dalla stessa, invitandola a determinarsi in merito entro il 1° ottobre 2010. E. Con scritto del 27 settembre 2010 la ricorrente, per il tramite del suo rappresentante, ha richiesto una proroga del termine per la presa di posizione e copia dell'intera documentazione, in particolare delle risposte della rappresentanza svizzera. F. Il 29 settembre 2010, l'UFM ha concesso una proroga al termine previsto ed ha rifiutato la trasmissione dell'integralità del contenuto del rapporto di Ambasciata, poiché il medesimo conterrebbe delle informazioni che un interesse pubblico importante comanderebbe di mantenere segreto. G. Il 7 ottobre 2010, la richiedente ha presentato le proprie osservazioni al rapporto di Ambasciata. H. Con decisione del 10 gennaio 2011, notificata alla ricorrente il giorno seguente (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la domanda di asilo suesposta. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine, siccome ammissibile, esigibile e possibile. I. In data 4 febbraio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'interessata, tramite il suo rappresentante, ha inoltrato ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. A sostegno dell'atto ricorsuale, l'interessata ha prodotto i seguenti documenti:
- il Rapporto 2010 di Amnesty International sulla RDC (doc. 1);
- il Rapporto 2010 di Amnesty International intitolato "Panoramica regionale - Africa sub sahariana" (doc. 2);
- una relazione di Amnesty International del 27 agosto 2010 intitolata "Repubblica Democratica del Congo: di nuovo stupri di massa" (doc. 3);
- una relazione di Amnesty International del 1° ottobre 2010 intitolata "Repubblica Democratica del Congo: dopo il rapporto ONU, per Amnesty International necessario agire per indagare su un decennio di crimini" (doc. 4);
- una relazione del 15 ottobre 2010 intitolata "Repubblica Democratica del Congo, rapporto ONU su dieci anni di orrori" (doc. 5);
- una copia del formulario medico del 22 novembre 2010 del Dr. med. D._______ (doc. 6);
- una lettera del Dr. med. D._______ del 2 febbraio 2011 nella quale viene indicato che l'interessata presenta ancora un (...), che le condizioni sono stabili ma che probabilmente tenderanno a peggiorare e che potrebbe necessitare di un ulteriore intervento chirurgico (...) (doc. 7);
- un contratto di lavoro quale aiuto domestico per un'associazione ticinese (doc. 8). J. In data 23 febbraio 2011, il Tribunale ha invitato la ricorrente a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 e cpv. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]). K. In data 2 marzo 2011, la ricorrente ha tempestivamente versato detto anticipo. L. Il 30 marzo 2011, l'UFM nell'ambito della sua risposta ha proposto la reiezione del gravame. M. Il 15 aprile 2011, l'insorgente ha presentato l'atto di replica. N. Il 6 maggio 2011, l'UFM ha inoltrato le sue osservazioni all'atto di replica della ricorrente, proponendo nuovamente la reiezione del ricorso. Le stesse sono state trasmesse dal Tribunale, in data 13 maggio 2011, all'insorgente per informazione. O. In data 18 aprile 2012, il Tribunale ha invitato la ricorrente a produrre un certificato medico attuale e circostanziato relativo al proprio stato di salute. P. In data 14 maggio 2012, la ricorrente ha inoltrato un certificato medico del Dr. med. Umberto Botta, datato 10 maggio 2012, nel quale viene confermato lo stato di salute descritto nel doc. 7. Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
2. Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizionidi ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.
4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato né dai motivi invocati delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 5. 5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi di asilo dell'interessata inverosimili, in quanto non troverebbero alcun riscontro nelle ricerche effettuate dall'Ambasciata di Svizzera a B._______. Innanzitutto, il numero civico (...) della via D._______, Comune di F._______, indirizzo presso il quale la richiedente avrebbe convissuto con il fidanzato a partire dal mese di (...) 2007, sarebbe inesistente. Secondo il rapporto di Ambasciata, infatti, la numerazione della via in questione si fermerebbe al (...). Inoltre, il suo fidanzato non figurerebbe nelle liste dei membri dell'UDPS e risulterebbe sconosciuto in seno al partito. In aggiunta, le riunioni della cellula del partito del Comune di F._______ si svolgerebbero a l'(...) presso un membro conosciuto del partito. Per di più, l'UDPS, che registra gli atti perpetrati contro i suoi membri, ha dichiarato, sempre secondo detto rapporto, di non essere a conoscenza dell'arresto del (...) 2008 addotto dall'interessata. D'altronde, il numero della via indicato quale indirizzo del domicilio famigliare, dove la richiedente avrebbe vissuto dal 2002 al 2007, sarebbe anch'esso inesistente. Peraltro, l'interessata non risulterebbe conosciuta in tale via. L'autorità inferiore ha poi ritenuto che le spiegazioni della ricorrente in merito al risultato del rapporto di Ambasciata sarebbero poco convincenti. L'UFM ha altresì ritenuto che l'affermazione secondo la quale l'abitazione del fidanzato sarebbe stata usata solamente per degli incontri di alcuni membri del partito sarebbe in contraddizione con le precedenti dichiarazioni dell'interessata. L'autorità inferiore ha per giunta rilevato come i dubbi espressi sull'attendibilità del rapporto di Ambasciata non si fondino su elementi concreti per i quali vi sarebbe effettivamente motivo di diffidare della correttezza delle indicazioni fornite. Le dichiarazioni della ricorrente non soddisferebbero dunque le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Di conseguenza, andrebbe respinta la domanda di asilo della richiedente. L'autorità di prime cure ha infine ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, considerando in particolare che i problemi medici della ricorrente non costituirebbero un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento, in quanto potrebbero essere curati a B._______ in una delle diverse cliniche esistenti. 5.2. Nel ricorso l'insorgente ha criticato il rapporto di Ambasciata, mettendo in dubbio la serietà degli accertamenti effettuati ed asserendo nuovamente che le vie menzionate avrebbero potuto cambiare di nome, visti gli stravolgimenti del Paese. Inoltre, il fidanzato apparirebbe sconosciuto, in quanto chi lo conosceva realmente l'avrebbe negato per paura delle persecuzioni statali. L'insorgente ha altresì criticato il rifiuto dell'UFM di permettere l'accesso agli scritti dell'Ambasciata senza motivo e violando così i più elementari diritti. La ricorrente ha pure contestato la valutazione dell'UFM circa la situazione generale del suo Paese di origine, ritenuto che la medesima è una donna, richiamando in particolare il doc. 5 ed evidenziando come i responsabili di tali massacri siano ancora liberi. A mente dell'insorgente, e sulla base dei doc. 1 e 3, le violazioni dei diritti umani compiute nella RDC da gruppi armati e dall'esercito sarebbero quindi, ancora oggi, numerose. Per quanto concerne la qualità di rifugiato, la ricorrente ha ribadito che sarebbe stata oggetto di detenzione illegittima, maltrattamenti ed abusi sessuali da parte di alcuni agenti della polizia, poiché donna e compagna di un esponente di un partito di opposizione. L'impunità degli autori sarebbe garantita e l'interessata, in caso di rientro nel proprio Paese, rischierebbe di essere vittima di ulteriori soprusi che metterebbero in pericolo la sua vita. L'insorgente rileva inoltre come il suo stato di salute sia preoccupante e necessiti un ulteriore intervento chirurgico delicato e pericoloso nel prossimo futuro, ineseguibile in un Paese come il Congo. Un rientro in Patria, vista la sua situazione personale e vista la situazione nel Paese, sarebbe in aggiunta contrario all'art. 25 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e all'art. 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966 (Patto ONU II, RS 0.103.2). 5.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha sottolineato che i problemi di salute della ricorrente potrebbero essere trattati a B._______, in particolare presso le cliniche universitarie e il centro ospedaliero "(...)". Pertanto, lo stato di salute della ricorrente non costituirebbe un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. Per quanto concerne la situazione delle donne nella RDC, l'autorità inferiore ritiene che i rapporti di Amnesty International descrivano una situazione generale, non facendo per contro stato di persecuzioni esercitate nei confronti della ricorrente. 5.4. Nell'atto di replica, la ricorrente ha ribadito di non avere uno stato di salute che permetta il rinvio nel proprio Paese di origine, evidenziando come le cause dirette della problematica medica presentata siano state appunto originate da un'operazione eseguita male a B._______. Inoltre, ha affermato che la situazione in Patria non sarebbe stabile e che i rischi per la sua vita e la sua salute sarebbero concreti. 5.5. Nella duplica, l'UFM ha rinviato ai considerandi della decisione impugnata, confermandoli pienamente. 6. 6.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 6.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 6.3. Innanzitutto, per quanto concerne le lamentele espresse dalla ricorrente circa il rifiuto dell'UFM di trasmettere il contenuto del rapporto redatto dall'Ambasciata di Svizzera a B._______, codesto Tribunale rileva che secondo l'art. 27 cpv. 1 lett. a PA, in caso di interesse pubblico importante della Confederazione o di un cantone, l'autorità può negare l'esame degli atti. Giusta il cpv. 2 del medesimo articolo il diniego di esame deve essere ristretto agli atti soggetti a segreto. Secondo la giurisprudenza deve essere effettuata in ogni caso un'analisi concreta, accurata e completa degli interessi contrapposti nel rispetto del principio della proporzionalità (cfr. DTF 115 V 302, DTF 113 Ia 4 consid. 4a). Nel caso in cui gli interessi al segreto invocati dall'autorità si riferiscono all'identità degli informatori, alle persone di contatto così come a indicazioni sui metodi di acquisizione delle informazioni attuati dalla rappresentanza svizzera all'estero, questi appaiono senza dubbio appropriati a limitare il diritto alla consultazione degli atti (cfr. sentenze del Tribunale D-4866/2009 del 28 gennaio 2011, consid. 5.2 e D-2296/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 5.4; GICRA 1994 n. 1). Nel caso in esame, con scritto del 21 settembre 2010, l'autorità inferiore ha comunicato alla ricorrente il contenuto essenziale del rapporto rinunciando di fatto unicamente a comunicare l'identità precisa delle persone interrogate. Non sussiste dunque alcun motivo per cui l'UFM avrebbe dovuto rendere noto il contenuto del rapporto di Ambasciata in modo più esteso. L'autorità inferiore non ha quindi violato il diritto di essere sentito dell'interessata. 6.4. Il Tribunale rileva altresì che le dichiarazioni decisive rese dall'insorgente in corso di procedura si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitata a pure congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. A titolo di esempio, basti rilevare come gli indirizzi forniti dalla ricorrente si siano rivelati inesistenti. La spiegazione della ricorrente circa un possibile cambiamento dei nomi delle strade appare peraltro inverosimile, in quanto, stando al rapporto di Ambasciata, le strade indicate esistono realmente. D'altronde, è il numero civico indicato a non esistere. Anche il resto del racconto della ricorrente diverge dalle informazioni dell'Ambasciata di Svizzera a B._______. Innanzitutto il fidanzato dell'insorgente, il quale secondo le indicazioni della medesima avrebbe dovuto essere membro dell'UDPS ed addirittura presidente della cellula del partito di B._______ (cfr. verbale 2, pag. 4, Q 33), è risultato sconosciuto al partito stesso e non è neppure figurato nella lista dei membri. Inoltre, sempre secondo il citato rapporto, le riunioni del partito nel relativo Comune si svolgono in realtà in un altro luogo e non presso il domicilio del fidanzato e dell'interessata come quest'ultima ha invece più volte dichiarato (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pagg. 4 e 5, Q 34, 46). L'asserzione della ricorrente secondo la quale nessuna delle persone interrogate avrebbe dichiarato di conoscere il suo fidanzato per timore di ritorsioni statali, analogamente a quanto successo in passato nella Germania nazista o nell'Italia fascista, non convince, specialmente quando è l'UDPS stesso a dichiarare di non conoscere il suo fidanzato e di non essere a conoscenza del rapimento del medesimo e dell'interessata. In aggiunta, anche le indicazioni sul ricovero all'ospedale "(...)", in seguito alle violenze sessuali che l'interessata avrebbe subito, non hanno ritrovato riscontro nelle ricerche effettuate dalla rappresentanza svizzera nella RDC. Il nome dell'interessata, infatti, non è stato ritrovato in alcun registro dell'ospedale e nessuno del personale medico interrogato si è ricordato del caso in questione. Pertanto, anche per quanto concerne l'ospedalizzazione che avrebbe fatto seguito alle violenze perpetrate da esponenti dell'ANR il racconto appare inverosimile. A mente di questo Tribunale, inoltre, e contrariamente a quanto ritenuto dall'insorgente, lo stato di salute dell'interessata non conferma e non permette di rendere assolutamente credibili gli eventi narrati, poiché i problemi riscontrati potrebbero essere legati a tutt'altra causa e situazione. Lo stato di salute della medesima non è dunque prova né del fatto che la ricorrente sarebbe stata arrestata, maltrattata e violentata da membri dell'ANR, né tantomeno del fatto che avrebbe subito tali violenze a causa delle opinioni politiche sue e del suo fidanzato. 6.5. In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisone impugnata va confermata. 7. 7.1. Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). 7.2. La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (artt. 14 cpv. 1 e 2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21). 8. 8.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. sentenza del Tribunale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, p. 262). In tale contesto, l'UFM deve accertare d'ufficio in modo esatto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi in combinazione con gli art. 12, 32 e 49 PA), procurarsi gli atti necessari per la procedura, chiarire i fatti giuridicamente rilevanti e portarne la prova regolarmente (Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, p. 97; GICRA 2004 n. 16, consid. 7a p. 108). 8.2. Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla qualità di rifugiata della ricorrente, quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). 8.3. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Trattandosi nello specifico dell'ammissibilità di un allontanamento compatibilmente con lo stato di salute della ricorrente, questo Tribunale ritiene, in linea peraltro con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'inammissibilità del rimpatrio (cfr. GICRA 1995 n. 12, consid. 10a, pag. 110 e segg. nonché relativi riferimenti). Le scarse infrastrutture e conoscenze mediche nel Paese di origine o di provenienza non costituiscono incondizionatamente un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. Conformemente all'applicazione fatta dell'art. 3 CEDU dalla citata Corte, nemmeno l'eventuale riduzione, anche in maniera significativa, dell'aspettativa di vita di uno straniero, in caso di allontanamento dal nostro Paese, non costituisce di per sé una violazione dell'art. 3 CEDU. Soltanto in circostanze straordinarie e in ragione di gravi motivi medici, un siffatto diritto può essere riconosciuto (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 27 maggio 2008 nel caso N. c./ Regno Unito, ricorso [n° 26565/05], n. 42; GICRA 1993 n. 38, pag. 274 segg.). 8.4. Nel caso concreto non è dato rilevare - in sostanza per le ragioni che verranno indicate più oltre - alcun serio indizio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposta in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, la ricorrente non ha saputo fornire un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precise e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 8.5. 8.5.1. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Questa disposizione si applica in particolare a quelle persone che, pur non ossequiando le condizioni per ottenere la qualità di rifugiato, in quanto non personalmente perseguitate, fuggono da situazioni di guerra, guerra civile, o violenza generalizzata, oltre che alle persone che in caso di ritorno si troverebbero in una situazione concreta di pericolo, in particolare non potendo più ricevere le cure mediche necessarie. L'autorità competente deve dunque, caso per caso, ponderare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero interessato nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento, all'interesse pubblico in favore di tale allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2007/10 consid. 5.1, p. 161 e relativi riferimenti). 8.5.2. Secondo la giurisprudenza, in Congo (B._______) non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. L'allontanamento è di principio esigibile per le persone aventi il loro ultimo domicilio a B._______ o in una città aeroportuale dell'ovest del Paese, oppure che dispongono di una solida rete sociale o familiare in una di queste città. Tuttavia, va precisato che, anche in tali circostanze, l'allontanamento rimane, su riserva di un'accurata valutazione di caso in caso, di principio inesigibile per un richiedente accompagnato da un bambino in tenera età (specialmente un bambino di meno di sei anni), oppure da numerosi bambini, per gli anziani, per le persone malate, oppure per le donne non accompagnate e sprovviste di una rete sociale o famigliare (cfr. sentenze del Tribunale E-6523/2011 del 9 marzo 2012, pag. 8; D-4109/2008 del 20 dicembre 2011, consid. 6.5; GICRA 2004 n. 33 consid. 8.3 pag. 237). 8.5.3. In merito ai problemi medici, la ricorrente è stata ospedalizzata in Svizzera, in data 13 ottobre 2008, ed ha subito un intervento chirurgico, vista la presenza di un (...) (cfr. certificato medico del 2 marzo 2009). In seguito, con lettera del 2 febbraio 2011, il Dr. med. D._______ ha rilevato che l'insorgente, al momento, presentava ancora un (...) e, sebbene le condizioni fossero abbastanza stabili, in futuro avrebbe probabilmente necessitato di un nuovo intervento (cfr. doc. 7). In un ulteriore certificato medico, datato 10 maggio 2012, ben oltre un anno dopo, il Dr. med. D._______ ha ritenuto la situazione stazionaria, confermando quanto affermato nel suo scritto precedente. È d'uopo constatare che una situazione medica, avente come conseguenza l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, esiste quando l'indispensabile trattamento medico non è disponibile in Patria e il rinvio porta ad un rapido deterioramento dello stato di salute mettendo in pericolo la vita del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). Nella fattispecie, la situazione dell'insorgente, dopo l'operazione subita al suo arrivo in Svizzera nel 2008, non è più mutata fino ad oggi. L'interessata ha da allora vissuto e continua a vivere normalmente senza peraltro dovere fare capo ad alcun trattamento medico. Oltretutto, il suo stato di salute le ha permesso di lavorare durante il suo soggiorno in Svizzera (cfr. doc. 8). Certo, il Dr. med. D._______, già nel suo scritto del mese di marzo 2009, aveva avanzato la prospettiva di una nuova operazione. Tuttavia, quest'ultima non si è resa necessaria fino al momento attuale. Questo Tribunale ritiene dunque che lo stato di salute stabile della ricorrente, la quale non necessita allo stato attuale di cure medico-sanitarie, non è tale da rendere l'allontanamento inesigibile. Infatti, la semplice ipotesi teorica di un eventuale peggioramento non è sufficiente. In aggiunta, a B._______, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, esistono le infrastrutture necessarie per trattare, se necessario ed al momento venuto, i problemi di salute dell'interessata, segnatamente presso le Cliniche Universitarie ed il Centro Ospedaliero "(...)", come rilevato dall'autorità inferiore. Circa la situazione personale della ricorrente, la medesima ha dichiarato di essere nata a B._______ e di avervi trascorso tutta la vita fino al momento dell'espatrio (cfr. verbale 1, pag. 1). Inoltre, è giovane, nubile, senza figli o obblighi familiari, dispone di un'esperienza lavorativa di diversi anni quale commerciante (cfr. verbale 1, pag. 2). In patria, l'insorgente dispone peraltro di una buona rete sociale, ritenuto che vi risiedono (...) sorelle e diversi zii paterni (cfr. verbale 1, pag. 3). Benché la ricorrente affermi di non avere più contatti con tali parenti dal 7 maggio 2008 (cfr. verbale 1, pag. 3), nulla porta a credere che non potrebbe riprendere contatto con loro in caso di rientro in patria. Peraltro, l'insorgente potrà, se date le condizioni, beneficiare di un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. 8.5.4. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile. 8.6. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, l'insorgente, usando la dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12, pagg. 513-515).
9. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. Pertanto, la conclusione ricorsuale volta all'ottenimento dell'ammissione provvisoria va respinta. 10. In virtù di quanto precede, pure la conclusione ricorsuale tendente all'annullamento della decisione impugnata va rigettata.
11. 11.1. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dalla ricorrente, in data 2 marzo 2011. 11.2. In considerazione di quanto precede, non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico della ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese versato il 2 marzo 2011.
3. Non si attribuiscono spese ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini Data di spedizione: