Asilo (senza allontanamento)
Sachverhalt
A. L'interessata, di etnia aramaica e di religione cristiana siro-ortodossa, nata a B._______, nella provincia di Sirnak, in Turchia, ove avrebbe vissuto sino al giorno del suo espatrio, ha inoltrato domanda d'asilo in Svizzera in data 9 dicembre 2002. Interrogata sui motivi d'asilo il 16 dicembre 2002 (di seguito: verbale 1), il 13 gennaio 2003 (di seguito: verbale 2) ed il 13 novembre 2007 (di seguito: verbale 3), ella ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di aver lasciato la Turchia dopo cinque o sei anni di continue minacce, aggressioni verbali e fisiche, indirizzate a lei e alla famiglia da parte di mussulmani - turchi, curdi, polizia o agenti del TIM (ovvero agenti di polizia che eserciterebbero la loro attività in uniforme) - a causa della loro appartenenza religiosa e affinché si convertissero alla religione mussulmana. Dopo aver tentato invano di denunciare tali fatti alle autorità di polizia che, a loro volta, avrebbero minacciato ed intimorito l'interessata e la sua famiglia, ella e l'ultima sorella rimasta in patria, su consiglio dei genitori, sarebbero espatriate il 9 novembre 2002 partendo dall'aeroporto di C._______, facendo scalo a D._______ e entrando in territorio elvetico munite di un visto valido per un mese. Allo scadere della durata del visto, l'insorgente ha depositato la sua domanda d'asilo. Nel corso di un'audizione, l'interessata ha raccontato che all'età di 14 o 15 anni avrebbe pure subito tre tentativi di violenza carnale da parte di mussulmani residenti a B._______ (cfr. verbale 2, pag. 9). E._______ (N [...]), sorella della ricorrente che sarebbe espatriata con lei e che ha depositato nel medesimo momento una domanda d'asilo in Svizzera, ha ritirato la sua domanda a seguito del matrimonio con un cittadino svizzero e l'ottenimento di un permesso di dimora, allorquando era pendente un ricorso contro la decisione di diniego dell'asilo. F._______, altra sorella dell'interessata, il marito G._______ e i loro figli (N [...]) hanno ottenuto asilo in Svizzera il 18 febbraio 1998 dopo la sentenza della già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) del 10 febbraio 1998 che ha accolto il ricorso interposto dagli stessi. Secondo le dichiarazioni della richiedente, ella avrebbe inoltre un'altra sorella, H._______, che risiederebbe a San Gallo (cfr. verbale 1, pag. 2). B. Con decisione del 20 giugno 2003, l'allora Ufficio dei rifugiati (UFR; attualmente e di seguito: Ufficio federale della migrazione [UFM]) ha respinto la domanda d'asilo dell'interessata ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 22 luglio 2003, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi alla CRA contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dello statuto di rifugiata o di straniera ammessa provvisoriamente e, in via subordinata, l'annullamento della decisione e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione. Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio. D. L'11 settembre 2003, la CRA ha rinunciato, per eccezione, a chiedere alla ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali ed ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, non avendo la ricorrente dimostrato la sua indigenza. E. In data 22 settembre 2003, l'UFM ha presentato la sua risposta al ricorso, propendendo la reiezione del gravame. F. Il 15 ottobre 2003, la ricorrente ha inoltrato l'atto di replica. G. Il 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) è subentrato alla CRA. H. Tramite sentenza del Tribunale amministrativo federale D-6735/2006 del 25 luglio 2007, il Tribunale ha rilevato che durante l'istruttoria l'UFM aveva violato il diritto federale, non avendo in particolar modo, dopo l'audizione del 13 gennaio 2003 e date le evocate violenze sessuali subite in patria, proceduto all'audizione dell'interessata da personale esclusivamente femminile o perlomeno giustificato per quale ragione avrebbe poi rinunciato ad effettuare una tale audizione. L'autorità di ricorso ha altresì costatato la violazione del diritto federale nel quadro dell'analisi della verosimiglianza e dell'alternativa di un eventuale rifugio interno, come pure l'omissione da parte dell'autorità inferiore dell'esame della questione relativa alla persecuzione riflessa in relazione alla situazione della famiglia della sorella F._______. Il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso dell'interessata annullando la decisione impugnata e ritornando l'incarto all'UFM per una nuova decisione, dopo il completamento dell'istruttoria. I. Il 13 novembre 2007, si è svolta l'audizione della ricorrente in presenza di personale esclusivamente femminile. J. Tramite decisione del 22 novembre 2007, notificata al rappresentante della ricorrente il 23 novembre 2007 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessata ai sensi dei congiunti disposti 3 e 7 LAsi ed ha pronunciato nello stesso tempo il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo verso il proprio Paese d'origine siccome ammissibile, esigibile e possibile. K. Contro questa decisione dell'UFM, in data 21 dicembre 2007, l'interessata è nuovamente insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Ha chiesto, preliminarmente, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata con relativo accoglimento della domanda d'asilo della ricorrente ed il riconoscimento della qualità di rifugiata nonché, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. L. Il 31 dicembre 2007, il Tribunale ha accusato ricezione del ricorso. M. Con scritto del 17 gennaio 2008, la ricorrente ha prodotto, a complemento al ricorso, copia di una dichiarazione del sacerdote della Chiesa siro-rotodossa in Svizzera, di uno scritto della Consigliera federale Micheline Calmy-Rey, allora Presidente della Confederazione, circa il rapimento dell'abate I._______ e di due articoli di giornale relativi alla situazione dei cristiani in Turchia. N. Il 25 novembre 2008, il Tribunale ha informato la ricorrente della possibilità di soggiornare in svizzera fino al termine della procedura ed ha trasmesso copie del ricorso e del complemento all'UFM, invitandolo ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 29 dicembre 2008. O. Il 3 dicembre 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. Copia delle osservazioni sono state trasmesse alla ricorrente per informazione in data 5 dicembre 2008. P. Risulta agli atti che con comunicazione del 5 luglio 2010, l'UFM ha comunicato alla Sezione della popolazione di Bellinzona che le condizioni per il riconoscimento del caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 412.31) erano adempiute, informandola nel contempo che, con data 2 luglio 2010, la richiesta per il rilascio del permesso di dimora era pertanto stato approvato. Q. Tramite ordinanza dell'11 agosto 2010 il Tribunale, considerato il permesso di dimora rilasciato dalle autorità competenti, ha invitato la ricorrente a comunicare per iscritto entro il 26 agosto 2010 se e in che misura era intenzionata a mantenere il ricorso. La ricorrente non ha dato seguito all'ordinanza precitata, il Tribunale avendo unicamente ricevuto tramite fax copia del permesso B - destinata peraltro al rappresentante della ricorrente - copia trasmessa poi a quest'ultimo con ordinanza del 27 agosto 2010. R. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né tantomeno dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3a ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5).
E. 2.2 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dalla decisione dell'autorità inferiore (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5579/2006 del 1° aprile 2010 consid. 1.4 e giurisprudenza citata).
E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente posta a beneficio del caso di rigore, ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, con il benestare dell'UFM del 2 luglio 2010, e avendo di conseguenza ricevuto un permesso di dimora, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto ancora solo essere esclusivamente la decisione riguardante il mancato riconoscimento della qualità di rifugiata dell'insorgente, nonché il conseguente rifiuto della sua domanda d'asilo, dato che la pronuncia dell'allontanamento e la relativa esecuzione sono divenute prive di oggetto.
E. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato contraddittorie, vaghe e poco circostanziate, nonché inverosimili le dichiarazioni della ricorrente concernente i suoi motivi d'asilo. In particolare, la richiedente si sarebbe contraddetta in merito all'arresto, o meno, dei genitori, ed anche nel dichiarare, in un primo tempo, che sarebbero stati solo mussulmani ad entrare in casa sua mentre invece, in un secondo tempo, che la polizia andava al suo domicilio per cercare terroristi. Anche in relazione a chi si sarebbe recato insieme a lei in polizia per denunciare le angherie subite, come pure sul periodo durante il quale si sarebbero protratte le minacce, la richiedente avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie. Secondo l'autorità inferiore la richiedente si sarebbe pure contraddetta rispetto alle proferite minacce fisiche subite, sostenendo, in un'occasione, di essere stata aggredita soltanto a due riprese con delle pietre allorché si trovava in compagnia di amici e raccontando per contro, in un'altra occasione, di essere stata vittima di tre tentativi a carattere sessuale. Nondimeno, le sue dichiarazioni sarebbero state costantemente superficiali e prive di dettagli come, a titolo d'esempio, in merito all'ultima volta che avrebbe sporto denuncia o alle minacce che avrebbe subito per telefono e per strada, avvenimenti in relazione ai quali la richiedente non avrebbe aggiunto alcunché. Pertanto, l'autorità inferiore ha considerato che le dichiarazioni della richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi. Nel quadro dell'esame delle persecuzioni riflesse a cui l'interessata sarebbe esposta a causa del percorso della sorella in Turchia, l'UFM ha rilevato anzitutto che, durante le prime due audizioni, l'interessata non avrebbe mai menzionato di aver ricevuto delle minacce a seguito delle attività della sorella, la quale peraltro non avrebbe mai addotto di essere stata perseguitata, essendo stato infatti il marito di quest'ultima a addurre delle persecuzioni statali per sospettata collaborazione con il PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan). In ogni modo, in relazione a quest'ultimo aspetto, l'autorità inferiore ha ricordato che il cognato sarebbe stato prosciolto nel 1993 dalle accuse allora rivoltegli e che sarebbe stato liberato dalle autorità nel 1994, dopo una detenzione di quattro giorni. L'UFM ha pure rammentato che tali fatti risalirebbero a quando la richiedente aveva dodici anni e che il cognato e la sorella avrebbero lasciato legalmente la Turchia già nel 1995, come pure che non sarebbe mai apparso dalle dichiarazioni dell'interessata che la polizia, le cui incursioni presso il suo domicilio sarebbero in ogni modo state messe in dubbio dall'autorità di prima istanza, l'abbia mai interrogata riguardo alla sorella o al cognato. Non vi sarebbero pertanto elementi per concludere ad un timore fondato di persecuzioni per l'interessata, tenuto conto altresì che le condizioni dei siro-ortodossi in Turchia sarebbero molto migliorate, in particolare da quando nel 1997 la situazione nel sud-est della Turchia si è calmata. Peraltro, questo positivo sviluppo troverebbe conferma nelle dichiarazioni dell'interessata per quanto concerne il cambiamento della situazione della comunità a L._______. L'UFM ha infine ricordato che dal 2002 vi sarebbero stati alcuni siro-ortodossi che avrebbero fatto ritorno in Turchia sia per rendere visita a parenti che per abitarci definitivamente, potendo comprare abitazioni in zone originariamente a predominanza cristiana o costruendo nuovi alloggi. Inoltre, secondo recenti informazioni, risulterebbe che le autorità turche interverrebbero a favore dei siro-ortodossi qualora si presentino conflitti e sia necessario sporgere denuncia. Oltre ai miglioramenti avviati all'ovest ed all'est del Paese, anche a livello nazionale sarebbero state intraprese diverse riforme al fine di migliorare la situazione dei siro-ortodossi. Di conseguenza i motivi invocati non sarebbero neppure pertinenti per la concessione dell'asilo e le dichiarazioni della richiedente non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi.
E. 4.2 Nell'atto di ricorso, la ricorrente ha sostanzialmente ricordato le ragioni del suo espatrio, ovvero le minacce che ella e la sua famiglia avrebbero subito da persone turche e curde a causa della loro fede religiosa e poiché, malgrado le denunce interposte, le autorità di polizia non avrebbero offerto loro alcuna protezione, o meglio, avrebbero pure proferito a loro volta minacce contro la ricorrente e la sua famiglia, senza dimenticare i tentativi di violenza sessuale di cui l'insorgente sarebbe pure stata vittima in patria. Ella ha inoltre tenuto a precisare lo stato di particolare nervosismo in cui si sarebbe trovata in occasione dell'audizione del 13 novembre 2007, eseguita dopo la sentenza di codesta Corte, stato di salute peraltro comprovato dalla nota della rappresentante dell'opera assistenziale in relazione al fatto che appariva assai nervosa e precisando che fumava quasi quattro pacchetti di sigarette al giorno. In merito alle dichiarate tentate violenze sessuali subite in Turchia, la ricorrente ha precisato il fatto di aver cercato di rimuovere tali eventi e che aveva già spiegato in occasione della seconda audizione di non averli mai menzionati prima poiché una domanda diretta al riguardo non le sarebbe mai stata posta, cosa che di nuovo sarebbe accaduta in occasione dell'audizione del 13 novembre 2007. La ricorrente si duole di un accertamento inesatto dei fatti da parte dell'autorità di prima istanza, la quale avrebbe palesemente disatteso le istruzioni della sentenza del Tribunale del 25 luglio 2007, omettendo di porre delle domande dirette in relazione ai tentativi di violenza carnale, conto tenuto peraltro dello stato psichico dell'interessata durante l'audizione e della reazione usuale nel voler dimenticare traumi di questo genere che spiegherebbero il fatto di non aver avuto il coraggio di farne riferimento spontaneamente. L'insorgente obietta in seguito che l'UFM non abbia ritenuto la persecuzione riflessa dovuta alle attività del cognato, ribadendo che anche in questo caso non sarebbero state poste domande dirette in sede dell'audizione del 13 novembre 2007. Sono in aggiunta state contestate le conclusioni dell'autorità di prima istanza circa le discordanze delle dichiarazioni della richiedente, le quali non sarebbero neppure da considerare incongruenze su punti essenziali e reiterando lo stato dell'interessata in occasione dell'audizione precitata nonché il lungo periodo trascorso tra le due prime audizioni e l'ultima del 13 novembre 2007. Infine, vista la situazione per dei siro-ortodossi nel sud-est della Turchia, segnatamente la politica di terrore atta ad intimidire la minoranza cristiana, la ricorrente ritiene che, nel considerare che la situazione dei siro-ortossi in Turchia sarebbe migliorata, l'UFM sarebbe di nuovo intercorso in un apprezzamento manifestamente inesatto dei fatti. Accompagnati al ricorso, la ricorrente ha prodotto degli articoli di giornale e tratti da internet inerenti al rapimento nel sud-est della Turchia di un sacerdote cristiano e all'uccisione di un frate italiano a M._______, come pure uno scritto relativo all'intenzione di assumere l'insorgente in qualità di cameriera presso un bar della regione di N._______.
E. 4.3 Con spontaneo complemento al ricorso del 17 gennaio 2008, l'insorgente ha fornito altri mezzi di prova, segnatamente una lettera sottoscritta da un sacerdote della Chiesa siro-ortodossa in Svizzera che dimostrerebbe, a dire della ricorrente, la drammatica situazione che vige nel sud-est della Turchia e, a sostegno di detta situazione, ella ha fornito pure uno scritto datato 20 dicembre 2007 dell'allora presidente della Confederazione svizzera in relazione al rapimento in Turchia dell'abate siro-ortodosso I._______, nonché due articoli di giornali circa la notizia di un attentato bomba a O._______ e sulla situazione dei cristiani residenti in Turchia. La ricorrente considera che tutto questo confuterebbe le motivazioni dell'UFM riguardo ad un invocato miglioramento della situazione dei siro-ortodossi in Turchia e comporterebbe per lo meno la concessione dell'ammissione provvisoria alla ricorrente.
E. 4.4 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che i mezzi di prova contenuti nello stesso sarebbero a carattere del tutto generale e non porterebbero ad una modifica della decisione impugnata, confermando per il resto i considerandi della stessa e proponendo di conseguenza la reiezione del gravame.
E. 5.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).
E. 5.2 Il fondato timore d'esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, ed un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 8a; GICRA 1997 n. 10 consid. 6 con la giusrisprudenza e la dottrina citata). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 7; GICRA 1994 n. 24 e GICRA 1993 n. 11). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6; GICRA 1993 n. 21 e GICRA 1993 n. 11; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 447 e segg.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pag. 69 e segg.).
E. 5.3 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altri termini, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).
E. 6.1 Nella fattispecie, la ricorrente fa valere fondamentalmente delle persecuzioni avvenute in patria e fondate sulla sua religione cristiana, ovvero l'appartenenza alla minoranza siro-ortodossa, come pure i timori di essere di nuovo sottoposta alle angherie subite in patria prima dell'espatrio. Ella invoca altresì un rischio di persecuzione riflessa, in ragione delle attività del cognato sospettato di attività a favore del PKK e al quale, unitamente alla moglie nonché sorella dell'insorgente, sarebbe stato concesso l'asilo nel 1998, a seguito di una sentenza della CRA del 10 febbraio 1998.
E. 6.2 Questo Tribunale osserva che, come rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata e per quanto esso non voglia negare che la ricorrente abbia forse subito in patria, oltre dieci anni orsono, qualche angheria in relazione alla sua appartenenza religiosa, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente in merito alla sua domanda s'esauriscono in mere e generiche affermazioni di parte, non corroborate da elementi di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare, va sottolineato che la ricorrente, malgrado le tre audizioni a cui è stata sottoposta, non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della domanda d'asilo, con il che v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. Non si può inoltre non rilevare che le dichiarazioni fornite sono state spesso contrastanti e caratterizzate da scarse descrizioni. A tal proposito basti ricordare che, inizialmente, l'interessata - peraltro rappresentata sin dall'inizio della procedura da un avvocato - si è limitata a raccontare che le minacce subite nel suo Paese d'origine avevano lo scopo di fare diventare la ricorrente, e la sua famiglia, di religione mussulmana, che queste venissero proferite dalla popolazione turca o curda o dagli agenti di polizia e i TIM (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg.). Peraltro, alla domanda specifica riguardo ad altri problemi in Turchia dovuti alla sua appartenenza religiosa, ella ha risposto negativamente, ribadendo che erano minacciate (lei e la sorella) affinché diventassero mussulmane (cfr. verbale 1, pag. 5). In occasione della seconda audizione, all'inizio della quale l'insorgente ha di nuovo unicamente asserito di essere stata minacciata al fine di convertirsi alla religione mussulmana, ella ha poi precisato, senza però fornire vere e propri particolari, che le minacce erano verbali ed avvenivano per strada quando lei e la sorella venivano fermate oppure per telefono, asserendo per contro, in seguito, che le minacce proferite dagli agenti di polizia e del TIM erano destinate a farle uscire con loro (cfr. verbale 2, pagg. 6 segg.). Solo dopo le domande dirette riguardo alla messa in atto delle minacce, l'insorgente ha risposto affermativamente, riducendosi però a raccontare che, a volte, lei e la sorella erano state fermate dai mussulmani, dagli agenti di polizia e del TIM che le avevano minacciate trattenendole con la forza (cfr. verbale 2, pag. 8), dichiarando poi che era successo che mussulmani, e nessun altro come precisato in quel momento dalla ricorrente medesima, erano entrati nel loro domicilio nel corso della notte sfondando la porta con l'intenzione di rapire le due sorelle (cfr. ibid.). Aggiungasi a tutto ciò pure le incoerenze in merito al fatto dell'arresto o fermi dell'insorgente o di membri della sua famiglia. Infatti, sempre nel corso della seconda audizione, l'interessata ha dichiarato che né lei, né la sorella e neppure i genitori sarebbero stati fermati o arrestati in patria o altrove, ma al contrario, poco dopo, ha raccontato che il padre, dopo aver peraltro confermato che lei stessa non era mai stata picchiata o maltrattata fisicamente da qualcuno, avrebbe subito maltrattamenti e pestaggi da parte della polizia e dagli agenti del TIM, sostenendo in modo alquanto generale che egli era stato maltrattato fisicamente diverse volte e senza nessun motivo (cfr. verbale 2, pagg. 8 seg.) o ancora, in sede della terza audizione, che sia la madre sia il padre, come pure i cugini sarebbero stati fermati e detenuti, la madre ed i cugini per una notte ed il padre, invece, per due o tre giorni (cfr. verbale 3, pag. 9). Posteriormente alla sentenza del Tribunale D-6735/2006 del 25 luglio 2007, la ricorrente è appunto stata ascoltata per la terza volta e si è di nuovo limitata a dichiarare, inizialmente, che le minacce venivano proferite faccia a faccia o per telefono, affermando sempre in modo alquanto vago che le persone che le minacciavano erano inizialmente gentili, come degli amici, quando si recavano presso il domicilio della famiglia dell'interessata (cfr. verbale 3, pag. 4), ma poi, successivamente e sempre nel corso della medesima audizione, ella ha raccontato che dette persone minacciavano solo telefonicamente e precisando ancora una volta, alternativamente e non senza contraddirsi, che non vi erano state minacce dirette, faccia a faccia, o per contro che anche per strada era stata aggredita verbalmente, come pure, cosa mai raccontata sino a quel momento, che le avevano sputato addosso e tirato delle pietre (cfr. verbale 3, pagg. 6 e 9). Vi sono inoltre contraddizioni circa l'inizio delle minacce, poiché, infatti, la ricorrente ha inizialmente dichiarato che queste duravano da cinque sei anni, precisando peraltro ch'ella aveva dovuto interrompere la scuola, nel 1999, poiché aveva ricevuto delle minacce da allievi di religione mussulmana (cfr.), ovvero, rispetto all'inoltre della sua domanda d'asilo, da quando aveva 14 o 15 anni, per poi sostenere, a dipendenza delle contrastanti dichiarazioni, che le minacce avvenivano da quando vivevano a B._______, o ancora, dicendo che non aveva potuto continuare la scuola, dopo aver finito la quinta elementare, citando questa volta l'età di 12 anni, poiché lei e la sorella venivano disturbate (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, pagg. 5 e 9 verbale 3, pagg. 3 e 5). Oltre i già scarsi dettagli e le dichiarazioni fornite dalla ricorrente, codesto Tribunale ricorda che quo alle tre violenze sessuali, o meglio tentativi di violenza, asseriti dalla ricorrente in occasione della seconda audizione, precisando unicamente che questi erano avvenuti sulla strada a B._______ (cfr. verbale 2, pag. 9) e che aveva dato luogo alla sentenza del Tribunale amministrativo federale D-6735/2006 del 25 luglio 2007 poiché erano state violate i disposti di legge che prevedono l'audizione da parte di personale del medesimo sesso del richiedente in caso di persecuzioni di natura sessuale, la ricorrente è stata riascoltata una terza volta in data 13 novembre 2007 e che quest'audizione è avvenuta giustappunto in presenza di persone del medesimo sesso della richiedente. Risulta da quest'ultima audizione che ella non ha mai accennato di aver subito dei tentativi di violenza carnale e questo sebbene, a più riprese e sotto forma di molteplici domande indirette, le sia stato chiesto, se era stata aggredita o picchiata, come era stata attaccata e se, a parte le minacce per telefono e le cose successe per strada, se aveva subito altri tipi d'aggressione o minacce, come pure se era stata aggredita fisicamente (cfr. verbale 3, pagg. 7 a 9). Nuovamente, alla domanda precisa dell'auditrice se non fosse mai stata presa per strada e maltrattata fisicamente, la ricorrente medesima a risposto di no e, alla domanda successiva se altrove che per strada fosse stata maltrattata fisicamente, l'interessata ha inizialmente risposto negativamente per poi raccontare che avevano cercato di picchiarla (cfr. verbale 3, pag. 9). Interrogata sui particolari di detta aggressione, la ricorrente ha dichiarato che sarebbe successo due volte su un terreno di calcio e che gli sarebbero state tirate delle pietre (cfr. verbale 3, pagg. 9 seg.). Ora e viste le già illustrate lacune e discordanze, non si può ritenere la verosimiglianza degli asseriti tentativi di violenza carnale ch'ella sostiene di aver subito in patria, considerato che è stata data la possibilità alla ricorrente, e questo in un contesto esclusivamente femminile e dopo che l'insorgente, peraltro difesa sin dall'inizio della procedura da un avvocato, era a conoscenza del fatto che la terza audizione era appunto destinata, fra l'altro, a delucidare i tentativi d'aggressione invocati in occasione della seconda audizione. Infine, non soccorrono la ricorrente le censure ricorsuali che cercherebbero di spiegare le incongruenze o le lacune della stessa (cfr. ricorso pagg. 5 e segg.), considerato che l'autorità inferiore non è tenuta a porre delle domande dirette ma che essa deve accertare i fatti nel quadro delle varie audizioni sui motivi d'asilo, cosa che in casu è appunto stato fatto. Inoltre, lo stato di salute della ricorrente in sede di terza audizione non potrebbe spiegare o giustificare gli elementi di irrilevanza constatati dall'UFM, posto che, come risulta dalla nota della rappresentante assistenziale, si trattava di nervosismo legato a un forte consumo di sigarette. Tutto ciò stante, ritenuta l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rilasciate e senza che sia necessario abbozzare ad ulteriori elementi d'inattendibilità del racconto della ricorrente, vengono a far difetto argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. In effetti, considerate le suesposte incongruenze e lacune in merito al racconto dei fatti, pur messa in condizione di farlo, la ricorrente non ha saputo fornire dettagli complementari, per il che v'è motivo di ritenere che, nell'insieme, il suo racconto non corrisponde ad un'esperienza reale vissuta in prima persona e che i fatti addotti non sono pertanto propri a motivare la qualità di rifugiato.
E. 6.3.1 Quanto all'asserita questione della persecuzione riflessa, codesto Tribunale ricorda anzitutto che in Turchia, indipendentemente dalle recenti riforme legislative effettuate nell'ottica di un'adesione all'UE (Unione europea) e nonostante nel codice penale turco non esista la responsabilità penale estesa alla famiglia, non può essere escluso il rischio di rappresaglie statali contro membri della famiglia di presunti attivisti del PKK - rispettivamente di movimenti che ne hanno preso la successione - o di attivisti curdi di altri gruppi considerati separatisti, in particolare nelle province del sud e dell'est. Tali rappresaglie sono rilevanti nell'ottica della persecuzione riflessa ai sensi dell'art. 3 LAsi. Lo scopo di una persecuzione riflessa può consistere nel punire l'intera famiglia per le azioni di un singolo membro, giacché sospettato di condividere le opinioni politiche ed i fini, oppure per intimidirli e diffidarli dall'approssimarsi ad organizzazioni o attività politiche illegali. Peraltro, secondo le informazioni a disposizione di codesto Tribunale, non si possono escludere delle rappresaglie contro membri della stessa famiglia di un ricercato, neppure se il medesimo si trova all'estero e le autorità statali ne sono al corrente. La probabilità di diventare vittima di una persecuzione riflessa è data segnatamente quando viene ricercato un membro della famiglia in fuga e le autorità hanno motivo di presumere che un altro componente della famiglia abbia un contatto stretto con il ricercato. Questa probabilità aumenta, se la vittima stessa di una persecuzione riflessa è impegnata politicamente. In tale contesto, oltre al grado di parentela, va considerata la dimensione delle attività politiche della vittima di una persecuzione riflessa ed il grado di importanza delle stesse come pure i precedenti eventi con la polizia e le autorità giudiziarie. Il rischio di eventuali rappresaglie contro i membri della stessa famiglia è da considerarsi ancora attuale. Detto rischio deve tuttavia essere analizzato di caso in caso (cfr. fra le tante: sentenze del Tribunale amministrativo federale D-8783/2007 del 25 maggio 2010 consid. 7.2; D-3483/2006 del 2 ottobre 2009 consid. 7.2; D-3484/2006 del 2 ottobre 2009 consid. 7.2; E-3681/2006 del 30 luglio 2009 consid. 3.2.1; GICRA 2005 n. 21 consid. 10; GICRA 1994 n. 5 e n. 17 e GICRA 1993 n. 6).
E. 6.3.2 Nella fattispecie, codesto Tribunale constata che, se da un lato, non nega l'eventualità che la ricorrente, come pure la sua famiglia, in passato siano stati bersaglio di pressioni o angherie in relazione alla loro fede cristiana, dall'altro lato non vi sono elementi concreti e fondati che ella possa avere un timore fondato di essere esposta a persecuzioni future, segnatamente in relazione alla situazione della famiglia della sorella della ricorrente, il cui marito sarebbe stato sospettato d'attività a favore del PKK. Si ricorda anzitutto che nel caso della famiglia della sorella dell'interessata (N [...]), con sentenza della CRA del 10 febbraio 1998 è stato constatato che il cognato della ricorrente era stato oggetto di una procedura penale nel 1993, poiché sospettato di aver prestato aiuto al PKK e per questo detenuto per quattordici giorni e maltrattato. Egli sarebbe poi stato prosciolto da ogni accusa e nel giugno del 1994 di nuovo detenuto per quattro giorni nel quadro di sospetti di implicazione nell'omicidio del fu sindaco di B._______. La CRA ha pertanto ritenuto, considerate le dichiarazioni dello stesso come verosimili, che egli era stato oggetto di seri pregiudizi giusta l'art. 3 LAsi, come pure che avesse fondato timore d'esposizione a future persecuzioni rilevanti ed a pertanto concesso l'asilo a lui e, di conseguenza alla moglie e ai figli, l'asilo. Comunque sia, nel caso in esame e come già accennato, non vi sono elementi concreti e fondati a sostegno di un'eventuale persecuzione riflessa. Infatti, si osserva anzitutto che l'insorgente stessa, oltre al fatto di aver reso dichiarazioni contraddittorie ed inconsistenti riguardo alle minacce ed incursioni subite presso il di lei domicilio (cfr. consid. 6.2 della presente sentenza), ha tralasciato, nell'esposizione dei suoi motivi d'asilo, ogni riferimento ad eventuali pressioni in relazione ad attività del cognato e/o della sorella da parte delle autorità, limitandosi appunto a raccontare che le persone che la minacciavano erano i dei mussulmani e questo esclusivamente per la sua appartenenza religiosa (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg. e verbale 2, pag. 5), come pure o addirittura che la polizia la minacciava affinché cambiasse religione o, seconda le divergenti dichiarazioni, che lei e la sorella uscissero con loro (cfr. verbale 1, pag. 5, verbale 2, pag. 7). L'interessata medesima ha peraltro pure affermato di mai essere stata fermata od arrestata né in patria né in altre nazioni per un qualsivoglia motivo, nonché che le sole persone che si sarebbero rese a casa loro sarebbero stati i mussulmani (cfr. verbale 2, pag. 8). Solo successivamente la ricorrente ha dichiarato che vi sarebbero state delle incursioni da parte della polizia a casa sua e della sua famiglia, senza tuttavia fornire qualsivoglia nesso con l'attività del cognato (cfr. verbale 3, pagg. 8 seg.). In effetti, alle domande specifiche su cosa cercava la polizia, cosa faceva o cosa chiedeva, la ricorrente si è limitata a rispondere, in modo peraltro alquanto generico e confuso, che la polizia cercava i terroristi, donne e bambini, che ponevano domande perché credevano che erano al corrente di cosa facevano i terroristi, o dove si trovavano ma che, secondo lei, erano semplicemente delle scuse per poter spaventare e picchiare la gente (cfr. ibid.). Inoltre, in sede di ricorso, l'insorgente ha comunque confermato che le minacce e le vessazioni erano principalmente dovute al fatto di appartenere alla minoranza cristiana sostenendo in modo vago ed inconsistente che appariva evidente che le risposte della ricorrente in merito alle incursioni della polizia presso i domicilio dell'intera famiglia era da ricondurre all'attività del cognato, dolendosi peraltro del fatto che, di nuovo, delle domande dirette al riguardo non erano state poste all'interessata (cfr. ricorso, pagg. 6 seg.). Ora e come già detto, considerati inoltre la sentenza del Tribunale D-6735/2006 del 25 luglio 2007 e la successiva audizione del 13 novembre 2007, alla ricorrente è stata data la possibilità di esporre delle eventuali persecuzioni in relazione alla famiglia del di lei cognato, cosa che, al contrario, l'insorgente non ha invece fatto. In siffatte circostanze, v'è ragione di escludere che ella e la sua famiglia abbiano subito delle pressioni consistenti da parte della Polizia. A sostegno di tutto ciò, si aggiunga che i genitori della ricorrente, la cui madre sarebbe nel frattempo deceduta, sono sempre rimasti in patria e che l'insorgente medesima ha dichiarato di aver potuto ottenere un passaporto nel 2001 e questo senza subire nessun problema, come pure di aver addirittura potuto ottenere un visto per la Svizzera (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 5).
E. 6.4 Alla luce di tutto quanto esposto, si osserva per sovrabbondanza che la mera appartenenza alla minoranza cristiana in Turchia non costituisce di per sé un motivo per ottenere il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo (cfr. sulla minoranza cristiana per analogia sentenza del Tribunale amministrativo federale E-6534/2008 del 30 ottobre 2008; GICRA 2006 n. 26 consid. 5.3.7 e GICRA 2003 n.9).
E. 6.5 Di conseguenza, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni della ricorrente circa le asserite persecuzioni, o persecuzioni riflesse legate all'attività del cognato nonché il timore d'esposizione di persecuzioni future non soddisfano le condizioni previste agli art. 3 e 7 LAsi, per il che il ricorso, sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni minimo fondamento non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 7 Inoltre, discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 8 Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel dispositivo di regola le spese processuali a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Considerato l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, sono ridotte della metà, ovvero a CHF 300.- (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a e art. 5 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 9 Inoltre, visto l'esito positivo che prima facie e presumibilmente avrebbe potuto avere la procedura di ricorso nel quadro dell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento allo stato degli atti di causa prima che la medesima procedura fosse divenuta priva d'oggetto e ritenuto che la ricorrente è difesa da un mandatario, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 15 TS-TAF). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 500.-, conto tenuto della soccombenza parziale della ricorrente e il lavoro effettivo ed utile svolto dall'avvocato della ricorrente (cfr. art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
E. 10 La presente sentenza non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è pertanto definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di CHF 300.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- L'UFM rifonderà alla ricorrente CHF 500.- a titolo di spese ripetibili di questa sede.
- Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8678/2007 Sentenza del 23 giugno 2011 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Walter Stöckli, Fulvio Haefeli; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, nata il (...), Turchia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 22 novembre 2007 / N [...]. Fatti: A. L'interessata, di etnia aramaica e di religione cristiana siro-ortodossa, nata a B._______, nella provincia di Sirnak, in Turchia, ove avrebbe vissuto sino al giorno del suo espatrio, ha inoltrato domanda d'asilo in Svizzera in data 9 dicembre 2002. Interrogata sui motivi d'asilo il 16 dicembre 2002 (di seguito: verbale 1), il 13 gennaio 2003 (di seguito: verbale 2) ed il 13 novembre 2007 (di seguito: verbale 3), ella ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di aver lasciato la Turchia dopo cinque o sei anni di continue minacce, aggressioni verbali e fisiche, indirizzate a lei e alla famiglia da parte di mussulmani - turchi, curdi, polizia o agenti del TIM (ovvero agenti di polizia che eserciterebbero la loro attività in uniforme) - a causa della loro appartenenza religiosa e affinché si convertissero alla religione mussulmana. Dopo aver tentato invano di denunciare tali fatti alle autorità di polizia che, a loro volta, avrebbero minacciato ed intimorito l'interessata e la sua famiglia, ella e l'ultima sorella rimasta in patria, su consiglio dei genitori, sarebbero espatriate il 9 novembre 2002 partendo dall'aeroporto di C._______, facendo scalo a D._______ e entrando in territorio elvetico munite di un visto valido per un mese. Allo scadere della durata del visto, l'insorgente ha depositato la sua domanda d'asilo. Nel corso di un'audizione, l'interessata ha raccontato che all'età di 14 o 15 anni avrebbe pure subito tre tentativi di violenza carnale da parte di mussulmani residenti a B._______ (cfr. verbale 2, pag. 9). E._______ (N [...]), sorella della ricorrente che sarebbe espatriata con lei e che ha depositato nel medesimo momento una domanda d'asilo in Svizzera, ha ritirato la sua domanda a seguito del matrimonio con un cittadino svizzero e l'ottenimento di un permesso di dimora, allorquando era pendente un ricorso contro la decisione di diniego dell'asilo. F._______, altra sorella dell'interessata, il marito G._______ e i loro figli (N [...]) hanno ottenuto asilo in Svizzera il 18 febbraio 1998 dopo la sentenza della già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) del 10 febbraio 1998 che ha accolto il ricorso interposto dagli stessi. Secondo le dichiarazioni della richiedente, ella avrebbe inoltre un'altra sorella, H._______, che risiederebbe a San Gallo (cfr. verbale 1, pag. 2). B. Con decisione del 20 giugno 2003, l'allora Ufficio dei rifugiati (UFR; attualmente e di seguito: Ufficio federale della migrazione [UFM]) ha respinto la domanda d'asilo dell'interessata ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 22 luglio 2003, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi alla CRA contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dello statuto di rifugiata o di straniera ammessa provvisoriamente e, in via subordinata, l'annullamento della decisione e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione. Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio. D. L'11 settembre 2003, la CRA ha rinunciato, per eccezione, a chiedere alla ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali ed ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, non avendo la ricorrente dimostrato la sua indigenza. E. In data 22 settembre 2003, l'UFM ha presentato la sua risposta al ricorso, propendendo la reiezione del gravame. F. Il 15 ottobre 2003, la ricorrente ha inoltrato l'atto di replica. G. Il 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) è subentrato alla CRA. H. Tramite sentenza del Tribunale amministrativo federale D-6735/2006 del 25 luglio 2007, il Tribunale ha rilevato che durante l'istruttoria l'UFM aveva violato il diritto federale, non avendo in particolar modo, dopo l'audizione del 13 gennaio 2003 e date le evocate violenze sessuali subite in patria, proceduto all'audizione dell'interessata da personale esclusivamente femminile o perlomeno giustificato per quale ragione avrebbe poi rinunciato ad effettuare una tale audizione. L'autorità di ricorso ha altresì costatato la violazione del diritto federale nel quadro dell'analisi della verosimiglianza e dell'alternativa di un eventuale rifugio interno, come pure l'omissione da parte dell'autorità inferiore dell'esame della questione relativa alla persecuzione riflessa in relazione alla situazione della famiglia della sorella F._______. Il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso dell'interessata annullando la decisione impugnata e ritornando l'incarto all'UFM per una nuova decisione, dopo il completamento dell'istruttoria. I. Il 13 novembre 2007, si è svolta l'audizione della ricorrente in presenza di personale esclusivamente femminile. J. Tramite decisione del 22 novembre 2007, notificata al rappresentante della ricorrente il 23 novembre 2007 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessata ai sensi dei congiunti disposti 3 e 7 LAsi ed ha pronunciato nello stesso tempo il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo verso il proprio Paese d'origine siccome ammissibile, esigibile e possibile. K. Contro questa decisione dell'UFM, in data 21 dicembre 2007, l'interessata è nuovamente insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Ha chiesto, preliminarmente, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata con relativo accoglimento della domanda d'asilo della ricorrente ed il riconoscimento della qualità di rifugiata nonché, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. L. Il 31 dicembre 2007, il Tribunale ha accusato ricezione del ricorso. M. Con scritto del 17 gennaio 2008, la ricorrente ha prodotto, a complemento al ricorso, copia di una dichiarazione del sacerdote della Chiesa siro-rotodossa in Svizzera, di uno scritto della Consigliera federale Micheline Calmy-Rey, allora Presidente della Confederazione, circa il rapimento dell'abate I._______ e di due articoli di giornale relativi alla situazione dei cristiani in Turchia. N. Il 25 novembre 2008, il Tribunale ha informato la ricorrente della possibilità di soggiornare in svizzera fino al termine della procedura ed ha trasmesso copie del ricorso e del complemento all'UFM, invitandolo ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 29 dicembre 2008. O. Il 3 dicembre 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. Copia delle osservazioni sono state trasmesse alla ricorrente per informazione in data 5 dicembre 2008. P. Risulta agli atti che con comunicazione del 5 luglio 2010, l'UFM ha comunicato alla Sezione della popolazione di Bellinzona che le condizioni per il riconoscimento del caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 412.31) erano adempiute, informandola nel contempo che, con data 2 luglio 2010, la richiesta per il rilascio del permesso di dimora era pertanto stato approvato. Q. Tramite ordinanza dell'11 agosto 2010 il Tribunale, considerato il permesso di dimora rilasciato dalle autorità competenti, ha invitato la ricorrente a comunicare per iscritto entro il 26 agosto 2010 se e in che misura era intenzionata a mantenere il ricorso. La ricorrente non ha dato seguito all'ordinanza precitata, il Tribunale avendo unicamente ricevuto tramite fax copia del permesso B - destinata peraltro al rappresentante della ricorrente - copia trasmessa poi a quest'ultimo con ordinanza del 27 agosto 2010. R. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. 2.1. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né tantomeno dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3a ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5). 2.2. Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dalla decisione dell'autorità inferiore (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5579/2006 del 1° aprile 2010 consid. 1.4 e giurisprudenza citata).
3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente posta a beneficio del caso di rigore, ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, con il benestare dell'UFM del 2 luglio 2010, e avendo di conseguenza ricevuto un permesso di dimora, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto ancora solo essere esclusivamente la decisione riguardante il mancato riconoscimento della qualità di rifugiata dell'insorgente, nonché il conseguente rifiuto della sua domanda d'asilo, dato che la pronuncia dell'allontanamento e la relativa esecuzione sono divenute prive di oggetto. 4. 4.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato contraddittorie, vaghe e poco circostanziate, nonché inverosimili le dichiarazioni della ricorrente concernente i suoi motivi d'asilo. In particolare, la richiedente si sarebbe contraddetta in merito all'arresto, o meno, dei genitori, ed anche nel dichiarare, in un primo tempo, che sarebbero stati solo mussulmani ad entrare in casa sua mentre invece, in un secondo tempo, che la polizia andava al suo domicilio per cercare terroristi. Anche in relazione a chi si sarebbe recato insieme a lei in polizia per denunciare le angherie subite, come pure sul periodo durante il quale si sarebbero protratte le minacce, la richiedente avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie. Secondo l'autorità inferiore la richiedente si sarebbe pure contraddetta rispetto alle proferite minacce fisiche subite, sostenendo, in un'occasione, di essere stata aggredita soltanto a due riprese con delle pietre allorché si trovava in compagnia di amici e raccontando per contro, in un'altra occasione, di essere stata vittima di tre tentativi a carattere sessuale. Nondimeno, le sue dichiarazioni sarebbero state costantemente superficiali e prive di dettagli come, a titolo d'esempio, in merito all'ultima volta che avrebbe sporto denuncia o alle minacce che avrebbe subito per telefono e per strada, avvenimenti in relazione ai quali la richiedente non avrebbe aggiunto alcunché. Pertanto, l'autorità inferiore ha considerato che le dichiarazioni della richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi. Nel quadro dell'esame delle persecuzioni riflesse a cui l'interessata sarebbe esposta a causa del percorso della sorella in Turchia, l'UFM ha rilevato anzitutto che, durante le prime due audizioni, l'interessata non avrebbe mai menzionato di aver ricevuto delle minacce a seguito delle attività della sorella, la quale peraltro non avrebbe mai addotto di essere stata perseguitata, essendo stato infatti il marito di quest'ultima a addurre delle persecuzioni statali per sospettata collaborazione con il PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan). In ogni modo, in relazione a quest'ultimo aspetto, l'autorità inferiore ha ricordato che il cognato sarebbe stato prosciolto nel 1993 dalle accuse allora rivoltegli e che sarebbe stato liberato dalle autorità nel 1994, dopo una detenzione di quattro giorni. L'UFM ha pure rammentato che tali fatti risalirebbero a quando la richiedente aveva dodici anni e che il cognato e la sorella avrebbero lasciato legalmente la Turchia già nel 1995, come pure che non sarebbe mai apparso dalle dichiarazioni dell'interessata che la polizia, le cui incursioni presso il suo domicilio sarebbero in ogni modo state messe in dubbio dall'autorità di prima istanza, l'abbia mai interrogata riguardo alla sorella o al cognato. Non vi sarebbero pertanto elementi per concludere ad un timore fondato di persecuzioni per l'interessata, tenuto conto altresì che le condizioni dei siro-ortodossi in Turchia sarebbero molto migliorate, in particolare da quando nel 1997 la situazione nel sud-est della Turchia si è calmata. Peraltro, questo positivo sviluppo troverebbe conferma nelle dichiarazioni dell'interessata per quanto concerne il cambiamento della situazione della comunità a L._______. L'UFM ha infine ricordato che dal 2002 vi sarebbero stati alcuni siro-ortodossi che avrebbero fatto ritorno in Turchia sia per rendere visita a parenti che per abitarci definitivamente, potendo comprare abitazioni in zone originariamente a predominanza cristiana o costruendo nuovi alloggi. Inoltre, secondo recenti informazioni, risulterebbe che le autorità turche interverrebbero a favore dei siro-ortodossi qualora si presentino conflitti e sia necessario sporgere denuncia. Oltre ai miglioramenti avviati all'ovest ed all'est del Paese, anche a livello nazionale sarebbero state intraprese diverse riforme al fine di migliorare la situazione dei siro-ortodossi. Di conseguenza i motivi invocati non sarebbero neppure pertinenti per la concessione dell'asilo e le dichiarazioni della richiedente non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. 4.2. Nell'atto di ricorso, la ricorrente ha sostanzialmente ricordato le ragioni del suo espatrio, ovvero le minacce che ella e la sua famiglia avrebbero subito da persone turche e curde a causa della loro fede religiosa e poiché, malgrado le denunce interposte, le autorità di polizia non avrebbero offerto loro alcuna protezione, o meglio, avrebbero pure proferito a loro volta minacce contro la ricorrente e la sua famiglia, senza dimenticare i tentativi di violenza sessuale di cui l'insorgente sarebbe pure stata vittima in patria. Ella ha inoltre tenuto a precisare lo stato di particolare nervosismo in cui si sarebbe trovata in occasione dell'audizione del 13 novembre 2007, eseguita dopo la sentenza di codesta Corte, stato di salute peraltro comprovato dalla nota della rappresentante dell'opera assistenziale in relazione al fatto che appariva assai nervosa e precisando che fumava quasi quattro pacchetti di sigarette al giorno. In merito alle dichiarate tentate violenze sessuali subite in Turchia, la ricorrente ha precisato il fatto di aver cercato di rimuovere tali eventi e che aveva già spiegato in occasione della seconda audizione di non averli mai menzionati prima poiché una domanda diretta al riguardo non le sarebbe mai stata posta, cosa che di nuovo sarebbe accaduta in occasione dell'audizione del 13 novembre 2007. La ricorrente si duole di un accertamento inesatto dei fatti da parte dell'autorità di prima istanza, la quale avrebbe palesemente disatteso le istruzioni della sentenza del Tribunale del 25 luglio 2007, omettendo di porre delle domande dirette in relazione ai tentativi di violenza carnale, conto tenuto peraltro dello stato psichico dell'interessata durante l'audizione e della reazione usuale nel voler dimenticare traumi di questo genere che spiegherebbero il fatto di non aver avuto il coraggio di farne riferimento spontaneamente. L'insorgente obietta in seguito che l'UFM non abbia ritenuto la persecuzione riflessa dovuta alle attività del cognato, ribadendo che anche in questo caso non sarebbero state poste domande dirette in sede dell'audizione del 13 novembre 2007. Sono in aggiunta state contestate le conclusioni dell'autorità di prima istanza circa le discordanze delle dichiarazioni della richiedente, le quali non sarebbero neppure da considerare incongruenze su punti essenziali e reiterando lo stato dell'interessata in occasione dell'audizione precitata nonché il lungo periodo trascorso tra le due prime audizioni e l'ultima del 13 novembre 2007. Infine, vista la situazione per dei siro-ortodossi nel sud-est della Turchia, segnatamente la politica di terrore atta ad intimidire la minoranza cristiana, la ricorrente ritiene che, nel considerare che la situazione dei siro-ortossi in Turchia sarebbe migliorata, l'UFM sarebbe di nuovo intercorso in un apprezzamento manifestamente inesatto dei fatti. Accompagnati al ricorso, la ricorrente ha prodotto degli articoli di giornale e tratti da internet inerenti al rapimento nel sud-est della Turchia di un sacerdote cristiano e all'uccisione di un frate italiano a M._______, come pure uno scritto relativo all'intenzione di assumere l'insorgente in qualità di cameriera presso un bar della regione di N._______. 4.3. Con spontaneo complemento al ricorso del 17 gennaio 2008, l'insorgente ha fornito altri mezzi di prova, segnatamente una lettera sottoscritta da un sacerdote della Chiesa siro-ortodossa in Svizzera che dimostrerebbe, a dire della ricorrente, la drammatica situazione che vige nel sud-est della Turchia e, a sostegno di detta situazione, ella ha fornito pure uno scritto datato 20 dicembre 2007 dell'allora presidente della Confederazione svizzera in relazione al rapimento in Turchia dell'abate siro-ortodosso I._______, nonché due articoli di giornali circa la notizia di un attentato bomba a O._______ e sulla situazione dei cristiani residenti in Turchia. La ricorrente considera che tutto questo confuterebbe le motivazioni dell'UFM riguardo ad un invocato miglioramento della situazione dei siro-ortodossi in Turchia e comporterebbe per lo meno la concessione dell'ammissione provvisoria alla ricorrente. 4.4. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che i mezzi di prova contenuti nello stesso sarebbero a carattere del tutto generale e non porterebbero ad una modifica della decisione impugnata, confermando per il resto i considerandi della stessa e proponendo di conseguenza la reiezione del gravame. 5. 5.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 5.2. Il fondato timore d'esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, ed un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 8a; GICRA 1997 n. 10 consid. 6 con la giusrisprudenza e la dottrina citata). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 7; GICRA 1994 n. 24 e GICRA 1993 n. 11). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6; GICRA 1993 n. 21 e GICRA 1993 n. 11; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 447 e segg.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pag. 69 e segg.). 5.3. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altri termini, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23). 6. 6.1. Nella fattispecie, la ricorrente fa valere fondamentalmente delle persecuzioni avvenute in patria e fondate sulla sua religione cristiana, ovvero l'appartenenza alla minoranza siro-ortodossa, come pure i timori di essere di nuovo sottoposta alle angherie subite in patria prima dell'espatrio. Ella invoca altresì un rischio di persecuzione riflessa, in ragione delle attività del cognato sospettato di attività a favore del PKK e al quale, unitamente alla moglie nonché sorella dell'insorgente, sarebbe stato concesso l'asilo nel 1998, a seguito di una sentenza della CRA del 10 febbraio 1998. 6.2. Questo Tribunale osserva che, come rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata e per quanto esso non voglia negare che la ricorrente abbia forse subito in patria, oltre dieci anni orsono, qualche angheria in relazione alla sua appartenenza religiosa, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente in merito alla sua domanda s'esauriscono in mere e generiche affermazioni di parte, non corroborate da elementi di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare, va sottolineato che la ricorrente, malgrado le tre audizioni a cui è stata sottoposta, non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della domanda d'asilo, con il che v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. Non si può inoltre non rilevare che le dichiarazioni fornite sono state spesso contrastanti e caratterizzate da scarse descrizioni. A tal proposito basti ricordare che, inizialmente, l'interessata - peraltro rappresentata sin dall'inizio della procedura da un avvocato - si è limitata a raccontare che le minacce subite nel suo Paese d'origine avevano lo scopo di fare diventare la ricorrente, e la sua famiglia, di religione mussulmana, che queste venissero proferite dalla popolazione turca o curda o dagli agenti di polizia e i TIM (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg.). Peraltro, alla domanda specifica riguardo ad altri problemi in Turchia dovuti alla sua appartenenza religiosa, ella ha risposto negativamente, ribadendo che erano minacciate (lei e la sorella) affinché diventassero mussulmane (cfr. verbale 1, pag. 5). In occasione della seconda audizione, all'inizio della quale l'insorgente ha di nuovo unicamente asserito di essere stata minacciata al fine di convertirsi alla religione mussulmana, ella ha poi precisato, senza però fornire vere e propri particolari, che le minacce erano verbali ed avvenivano per strada quando lei e la sorella venivano fermate oppure per telefono, asserendo per contro, in seguito, che le minacce proferite dagli agenti di polizia e del TIM erano destinate a farle uscire con loro (cfr. verbale 2, pagg. 6 segg.). Solo dopo le domande dirette riguardo alla messa in atto delle minacce, l'insorgente ha risposto affermativamente, riducendosi però a raccontare che, a volte, lei e la sorella erano state fermate dai mussulmani, dagli agenti di polizia e del TIM che le avevano minacciate trattenendole con la forza (cfr. verbale 2, pag. 8), dichiarando poi che era successo che mussulmani, e nessun altro come precisato in quel momento dalla ricorrente medesima, erano entrati nel loro domicilio nel corso della notte sfondando la porta con l'intenzione di rapire le due sorelle (cfr. ibid.). Aggiungasi a tutto ciò pure le incoerenze in merito al fatto dell'arresto o fermi dell'insorgente o di membri della sua famiglia. Infatti, sempre nel corso della seconda audizione, l'interessata ha dichiarato che né lei, né la sorella e neppure i genitori sarebbero stati fermati o arrestati in patria o altrove, ma al contrario, poco dopo, ha raccontato che il padre, dopo aver peraltro confermato che lei stessa non era mai stata picchiata o maltrattata fisicamente da qualcuno, avrebbe subito maltrattamenti e pestaggi da parte della polizia e dagli agenti del TIM, sostenendo in modo alquanto generale che egli era stato maltrattato fisicamente diverse volte e senza nessun motivo (cfr. verbale 2, pagg. 8 seg.) o ancora, in sede della terza audizione, che sia la madre sia il padre, come pure i cugini sarebbero stati fermati e detenuti, la madre ed i cugini per una notte ed il padre, invece, per due o tre giorni (cfr. verbale 3, pag. 9). Posteriormente alla sentenza del Tribunale D-6735/2006 del 25 luglio 2007, la ricorrente è appunto stata ascoltata per la terza volta e si è di nuovo limitata a dichiarare, inizialmente, che le minacce venivano proferite faccia a faccia o per telefono, affermando sempre in modo alquanto vago che le persone che le minacciavano erano inizialmente gentili, come degli amici, quando si recavano presso il domicilio della famiglia dell'interessata (cfr. verbale 3, pag. 4), ma poi, successivamente e sempre nel corso della medesima audizione, ella ha raccontato che dette persone minacciavano solo telefonicamente e precisando ancora una volta, alternativamente e non senza contraddirsi, che non vi erano state minacce dirette, faccia a faccia, o per contro che anche per strada era stata aggredita verbalmente, come pure, cosa mai raccontata sino a quel momento, che le avevano sputato addosso e tirato delle pietre (cfr. verbale 3, pagg. 6 e 9). Vi sono inoltre contraddizioni circa l'inizio delle minacce, poiché, infatti, la ricorrente ha inizialmente dichiarato che queste duravano da cinque sei anni, precisando peraltro ch'ella aveva dovuto interrompere la scuola, nel 1999, poiché aveva ricevuto delle minacce da allievi di religione mussulmana (cfr.), ovvero, rispetto all'inoltre della sua domanda d'asilo, da quando aveva 14 o 15 anni, per poi sostenere, a dipendenza delle contrastanti dichiarazioni, che le minacce avvenivano da quando vivevano a B._______, o ancora, dicendo che non aveva potuto continuare la scuola, dopo aver finito la quinta elementare, citando questa volta l'età di 12 anni, poiché lei e la sorella venivano disturbate (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, pagg. 5 e 9 verbale 3, pagg. 3 e 5). Oltre i già scarsi dettagli e le dichiarazioni fornite dalla ricorrente, codesto Tribunale ricorda che quo alle tre violenze sessuali, o meglio tentativi di violenza, asseriti dalla ricorrente in occasione della seconda audizione, precisando unicamente che questi erano avvenuti sulla strada a B._______ (cfr. verbale 2, pag. 9) e che aveva dato luogo alla sentenza del Tribunale amministrativo federale D-6735/2006 del 25 luglio 2007 poiché erano state violate i disposti di legge che prevedono l'audizione da parte di personale del medesimo sesso del richiedente in caso di persecuzioni di natura sessuale, la ricorrente è stata riascoltata una terza volta in data 13 novembre 2007 e che quest'audizione è avvenuta giustappunto in presenza di persone del medesimo sesso della richiedente. Risulta da quest'ultima audizione che ella non ha mai accennato di aver subito dei tentativi di violenza carnale e questo sebbene, a più riprese e sotto forma di molteplici domande indirette, le sia stato chiesto, se era stata aggredita o picchiata, come era stata attaccata e se, a parte le minacce per telefono e le cose successe per strada, se aveva subito altri tipi d'aggressione o minacce, come pure se era stata aggredita fisicamente (cfr. verbale 3, pagg. 7 a 9). Nuovamente, alla domanda precisa dell'auditrice se non fosse mai stata presa per strada e maltrattata fisicamente, la ricorrente medesima a risposto di no e, alla domanda successiva se altrove che per strada fosse stata maltrattata fisicamente, l'interessata ha inizialmente risposto negativamente per poi raccontare che avevano cercato di picchiarla (cfr. verbale 3, pag. 9). Interrogata sui particolari di detta aggressione, la ricorrente ha dichiarato che sarebbe successo due volte su un terreno di calcio e che gli sarebbero state tirate delle pietre (cfr. verbale 3, pagg. 9 seg.). Ora e viste le già illustrate lacune e discordanze, non si può ritenere la verosimiglianza degli asseriti tentativi di violenza carnale ch'ella sostiene di aver subito in patria, considerato che è stata data la possibilità alla ricorrente, e questo in un contesto esclusivamente femminile e dopo che l'insorgente, peraltro difesa sin dall'inizio della procedura da un avvocato, era a conoscenza del fatto che la terza audizione era appunto destinata, fra l'altro, a delucidare i tentativi d'aggressione invocati in occasione della seconda audizione. Infine, non soccorrono la ricorrente le censure ricorsuali che cercherebbero di spiegare le incongruenze o le lacune della stessa (cfr. ricorso pagg. 5 e segg.), considerato che l'autorità inferiore non è tenuta a porre delle domande dirette ma che essa deve accertare i fatti nel quadro delle varie audizioni sui motivi d'asilo, cosa che in casu è appunto stato fatto. Inoltre, lo stato di salute della ricorrente in sede di terza audizione non potrebbe spiegare o giustificare gli elementi di irrilevanza constatati dall'UFM, posto che, come risulta dalla nota della rappresentante assistenziale, si trattava di nervosismo legato a un forte consumo di sigarette. Tutto ciò stante, ritenuta l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rilasciate e senza che sia necessario abbozzare ad ulteriori elementi d'inattendibilità del racconto della ricorrente, vengono a far difetto argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. In effetti, considerate le suesposte incongruenze e lacune in merito al racconto dei fatti, pur messa in condizione di farlo, la ricorrente non ha saputo fornire dettagli complementari, per il che v'è motivo di ritenere che, nell'insieme, il suo racconto non corrisponde ad un'esperienza reale vissuta in prima persona e che i fatti addotti non sono pertanto propri a motivare la qualità di rifugiato. 6.3. 6.3.1. Quanto all'asserita questione della persecuzione riflessa, codesto Tribunale ricorda anzitutto che in Turchia, indipendentemente dalle recenti riforme legislative effettuate nell'ottica di un'adesione all'UE (Unione europea) e nonostante nel codice penale turco non esista la responsabilità penale estesa alla famiglia, non può essere escluso il rischio di rappresaglie statali contro membri della famiglia di presunti attivisti del PKK - rispettivamente di movimenti che ne hanno preso la successione - o di attivisti curdi di altri gruppi considerati separatisti, in particolare nelle province del sud e dell'est. Tali rappresaglie sono rilevanti nell'ottica della persecuzione riflessa ai sensi dell'art. 3 LAsi. Lo scopo di una persecuzione riflessa può consistere nel punire l'intera famiglia per le azioni di un singolo membro, giacché sospettato di condividere le opinioni politiche ed i fini, oppure per intimidirli e diffidarli dall'approssimarsi ad organizzazioni o attività politiche illegali. Peraltro, secondo le informazioni a disposizione di codesto Tribunale, non si possono escludere delle rappresaglie contro membri della stessa famiglia di un ricercato, neppure se il medesimo si trova all'estero e le autorità statali ne sono al corrente. La probabilità di diventare vittima di una persecuzione riflessa è data segnatamente quando viene ricercato un membro della famiglia in fuga e le autorità hanno motivo di presumere che un altro componente della famiglia abbia un contatto stretto con il ricercato. Questa probabilità aumenta, se la vittima stessa di una persecuzione riflessa è impegnata politicamente. In tale contesto, oltre al grado di parentela, va considerata la dimensione delle attività politiche della vittima di una persecuzione riflessa ed il grado di importanza delle stesse come pure i precedenti eventi con la polizia e le autorità giudiziarie. Il rischio di eventuali rappresaglie contro i membri della stessa famiglia è da considerarsi ancora attuale. Detto rischio deve tuttavia essere analizzato di caso in caso (cfr. fra le tante: sentenze del Tribunale amministrativo federale D-8783/2007 del 25 maggio 2010 consid. 7.2; D-3483/2006 del 2 ottobre 2009 consid. 7.2; D-3484/2006 del 2 ottobre 2009 consid. 7.2; E-3681/2006 del 30 luglio 2009 consid. 3.2.1; GICRA 2005 n. 21 consid. 10; GICRA 1994 n. 5 e n. 17 e GICRA 1993 n. 6). 6.3.2. Nella fattispecie, codesto Tribunale constata che, se da un lato, non nega l'eventualità che la ricorrente, come pure la sua famiglia, in passato siano stati bersaglio di pressioni o angherie in relazione alla loro fede cristiana, dall'altro lato non vi sono elementi concreti e fondati che ella possa avere un timore fondato di essere esposta a persecuzioni future, segnatamente in relazione alla situazione della famiglia della sorella della ricorrente, il cui marito sarebbe stato sospettato d'attività a favore del PKK. Si ricorda anzitutto che nel caso della famiglia della sorella dell'interessata (N [...]), con sentenza della CRA del 10 febbraio 1998 è stato constatato che il cognato della ricorrente era stato oggetto di una procedura penale nel 1993, poiché sospettato di aver prestato aiuto al PKK e per questo detenuto per quattordici giorni e maltrattato. Egli sarebbe poi stato prosciolto da ogni accusa e nel giugno del 1994 di nuovo detenuto per quattro giorni nel quadro di sospetti di implicazione nell'omicidio del fu sindaco di B._______. La CRA ha pertanto ritenuto, considerate le dichiarazioni dello stesso come verosimili, che egli era stato oggetto di seri pregiudizi giusta l'art. 3 LAsi, come pure che avesse fondato timore d'esposizione a future persecuzioni rilevanti ed a pertanto concesso l'asilo a lui e, di conseguenza alla moglie e ai figli, l'asilo. Comunque sia, nel caso in esame e come già accennato, non vi sono elementi concreti e fondati a sostegno di un'eventuale persecuzione riflessa. Infatti, si osserva anzitutto che l'insorgente stessa, oltre al fatto di aver reso dichiarazioni contraddittorie ed inconsistenti riguardo alle minacce ed incursioni subite presso il di lei domicilio (cfr. consid. 6.2 della presente sentenza), ha tralasciato, nell'esposizione dei suoi motivi d'asilo, ogni riferimento ad eventuali pressioni in relazione ad attività del cognato e/o della sorella da parte delle autorità, limitandosi appunto a raccontare che le persone che la minacciavano erano i dei mussulmani e questo esclusivamente per la sua appartenenza religiosa (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg. e verbale 2, pag. 5), come pure o addirittura che la polizia la minacciava affinché cambiasse religione o, seconda le divergenti dichiarazioni, che lei e la sorella uscissero con loro (cfr. verbale 1, pag. 5, verbale 2, pag. 7). L'interessata medesima ha peraltro pure affermato di mai essere stata fermata od arrestata né in patria né in altre nazioni per un qualsivoglia motivo, nonché che le sole persone che si sarebbero rese a casa loro sarebbero stati i mussulmani (cfr. verbale 2, pag. 8). Solo successivamente la ricorrente ha dichiarato che vi sarebbero state delle incursioni da parte della polizia a casa sua e della sua famiglia, senza tuttavia fornire qualsivoglia nesso con l'attività del cognato (cfr. verbale 3, pagg. 8 seg.). In effetti, alle domande specifiche su cosa cercava la polizia, cosa faceva o cosa chiedeva, la ricorrente si è limitata a rispondere, in modo peraltro alquanto generico e confuso, che la polizia cercava i terroristi, donne e bambini, che ponevano domande perché credevano che erano al corrente di cosa facevano i terroristi, o dove si trovavano ma che, secondo lei, erano semplicemente delle scuse per poter spaventare e picchiare la gente (cfr. ibid.). Inoltre, in sede di ricorso, l'insorgente ha comunque confermato che le minacce e le vessazioni erano principalmente dovute al fatto di appartenere alla minoranza cristiana sostenendo in modo vago ed inconsistente che appariva evidente che le risposte della ricorrente in merito alle incursioni della polizia presso i domicilio dell'intera famiglia era da ricondurre all'attività del cognato, dolendosi peraltro del fatto che, di nuovo, delle domande dirette al riguardo non erano state poste all'interessata (cfr. ricorso, pagg. 6 seg.). Ora e come già detto, considerati inoltre la sentenza del Tribunale D-6735/2006 del 25 luglio 2007 e la successiva audizione del 13 novembre 2007, alla ricorrente è stata data la possibilità di esporre delle eventuali persecuzioni in relazione alla famiglia del di lei cognato, cosa che, al contrario, l'insorgente non ha invece fatto. In siffatte circostanze, v'è ragione di escludere che ella e la sua famiglia abbiano subito delle pressioni consistenti da parte della Polizia. A sostegno di tutto ciò, si aggiunga che i genitori della ricorrente, la cui madre sarebbe nel frattempo deceduta, sono sempre rimasti in patria e che l'insorgente medesima ha dichiarato di aver potuto ottenere un passaporto nel 2001 e questo senza subire nessun problema, come pure di aver addirittura potuto ottenere un visto per la Svizzera (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 5). 6.4. Alla luce di tutto quanto esposto, si osserva per sovrabbondanza che la mera appartenenza alla minoranza cristiana in Turchia non costituisce di per sé un motivo per ottenere il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo (cfr. sulla minoranza cristiana per analogia sentenza del Tribunale amministrativo federale E-6534/2008 del 30 ottobre 2008; GICRA 2006 n. 26 consid. 5.3.7 e GICRA 2003 n.9). 6.5. Di conseguenza, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni della ricorrente circa le asserite persecuzioni, o persecuzioni riflesse legate all'attività del cognato nonché il timore d'esposizione di persecuzioni future non soddisfano le condizioni previste agli art. 3 e 7 LAsi, per il che il ricorso, sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni minimo fondamento non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7. Inoltre, discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
8. Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel dispositivo di regola le spese processuali a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Considerato l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, sono ridotte della metà, ovvero a CHF 300.- (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a e art. 5 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9. Inoltre, visto l'esito positivo che prima facie e presumibilmente avrebbe potuto avere la procedura di ricorso nel quadro dell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento allo stato degli atti di causa prima che la medesima procedura fosse divenuta priva d'oggetto e ritenuto che la ricorrente è difesa da un mandatario, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 15 TS-TAF). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 500.-, conto tenuto della soccombenza parziale della ricorrente e il lavoro effettivo ed utile svolto dall'avvocato della ricorrente (cfr. art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
10. La presente sentenza non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è pertanto definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 300.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. L'UFM rifonderà alla ricorrente CHF 500.- a titolo di spese ripetibili di questa sede.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: