Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. Il signor D._______ (N [...]), marito della signora A._______ (N [...]) nonché padre di B._______ e C._______, ha presentato per sé solo una prima domanda d'asilo in Svizzera il (...). Con decisione del 26 gennaio 2005, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando nel contempo l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontanamento del medesimo verso il suo Paese d'origine, la Turchia, siccome lecita, esigibile e possibile. L'11 maggio 2005, l'allora Commissione di ricorso in materia d'asilo (CRA) ha respinto il ricorso presentato dall'interessato contro la decisione dell'UFM. Il 10 giugno 2005, l'interessato ha presentato contro la sopraccitata decisione dell'11 maggio 2005 una domanda di revisione dinanzi alla CRA. Detta autorità, con sentenza del 13 settembre 2005, l'ha dichiarata irricevibile. B. L'(...), l'interessata A._______ - d'etnia curda, originaria della provincia di E._______ (Turchia) con ultimo domicilio a F._______ (Turchia) - ha presentato per sé una domanda d'asilo in Svizzera. Il medesimo giorno, la sorella dell'interessata G._______ (N [...]) residente in Svizzera, ha trasmesso al Centro di registrazione e di procedura di H._______, una dichiarazione di garanzia circa vitto, alloggio e copertura assicurativa a favore dell'interessata. I figli dell'interessata B._______ e C._______, rimasti in Turchia, hanno raggiunto la madre e sono stati acclusi nella domanda d'asilo della stessa che ne ha annunciato l'arrivo l'(...). La ricorrente, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbale d'audizione del 14 novembre 2005 [di seguito: verbale 1], del 22 dicembre 2005 [di seguito: verbale 2], nonché verbale d'interrogatorio del [...] [di seguito: verbale 3] con il relativo rapporto di segnalazione della Polizia cantonale circa l'entrata in Svizzera dei figli della ricorrente trasmesso all'UFM il [...] [di seguito: rapporto di segnalazione del [...]]) ha affermato che i suoi figli - rimasti presso i suoi genitori nel Paese d'origine - l'hanno raggiunta accompagnati da alcuni conoscenti di cui essa non ha tuttavia voluto rivelare l'identità. Essa ha inoltre taciuto il luogo o la località in cui si trova il marito, limitandosi ad affermare che si troverebbe in una nazione europea. Quanto ai suoi motivi d'asilo, l'interessata ha dichiarato di non aver mai svolto attività politiche, ma di essere espatriata per le pressioni di cui sarebbe vittima da parte della Polizia, a causa delle attività di suo fratello I._______ (N [...]), il quale sarebbe ancora ricercato in Turchia in quanto disertore e per aver commesso dei reati, mentre che egli sarebbe stato riconosciuto quale rifugiato in Svizzera. Secondo le sue dichiarazioni, il (...) suo fratello sarebbe stato arrestato durante una manifestazione e la casa dove costui viveva assieme ai loro genitori sarebbe stata perquisita. Il giorno seguente, l'interessata si sarebbe recata con il padre al posto di Polizia per chiedere informazioni sulla sorte di suo fratello. In quell'occasione, come altre due volte nel corso dello stesso anno, l'interessata e suo padre sarebbero stati interrogati e subito dopo rilasciati, senza mai essere arrestati. L'interessata si sarebbe occupata del fratello durante il suo fermo, presentandosi aIle autorità giudiziarie. Suo fratello sarebbe stato processato la prima volta il (...) e successivamente il (...), quando sarebbe stato infine rilasciato. Il giorno seguente tale rilascio, due agenti in borghese si sarebbero presentati a casa dei genitori dell'interessata, la quale era presente, per chiedere del fratello, mentre che una decina di giorni dopo, il padre dell'interessata sarebbe stato prelevato ed interrogato dagli agenti in borghese della sezione (...). Costui avrebbe riferito di avere notizie di suo figlio tramite l'interessata. In realtà, l'interessata avrebbe avuto notizie del fratello tramite i suoi compagni e gli amici di suo marito e solo in un'occasione il fratello l'avrebbe chiamata a casa. Il (...), due agenti di Polizia in borghese avrebbero prelevato l'interessata e l'avrebbero condotta al posto di Polizia, assieme al marito, dove sarebbero stati interrogati separatamente. In tale occasione, l'interessata sarebbe stata minacciata di essere accusata di complicità con suo fratello, se non avesse riferito dove si trovava quest'ultimo. Successivamente, due individui si sarebbero presentati a casa dell'interessata e l'avrebbero accusata di aver aiutato suo fratello ad espatriare e le avrebbero chiesto di convincerlo a tornare. L'interessata avrebbe allora minacciato questi individui di sporgere denuncia, se avessero continuato a cercare il fratello. Ogni due o tre mesi, regolarmente, la Polizia si sarebbe recata a casa loro per chiedere di suo fratello, l'ultima volta nel (...), rispettivamente (...) 2005. Inoltre, sempre a causa del fratello, la ricorrente avrebbe avuto problemi di natura psicologica e finanziaria. Il (...), infatti, l'interessata sarebbe stata lincenziata dal suo posto di lavoro presso la J._______ di F._______, dopo che due persone della Polizia si sarebbero recate in due occasioni sul suo posto di lavoro, raccontando che suo fratello sarebbe ricercato come terrorista e che l'interessata l'avrebbe aiutato a nascondersi e ad espatriare. Grazie alle proteste dell'interessata e alle sue minaccie di rivolgersi all'Ufficio generale del lavoro, il suo datore di lavoro le avrebbe offerto un nuovo posto di lavoro presso un'altra ditta, la K._______. Nondimeno, il (...) 2004, l'interessata sarebbe stata lincenziata anche da questo posto di lavoro per i medesimi motivi o, a seconda delle versioni, senza motivazione. Dopo aver sporto denuncia contro il suo licenziamento ingiusto nel (...) 2004, l'interessata avrebbe ottenuto un'indennità a titolo di risarcimento dalla ditta K._______ e, nel (...) 2005, avrebbe ricominciato a lavorare illegalmente per un amico. In questi anni, tra il 2003 e il 2004, l'interessata sarebbe giunta - munita del suo passaporto e dei necessari visti regolarmente ottenuti - due volte in Svizzera per far visita alla sorella G._______. Nel (...) 2005, l'interessata sarebbe venuta a conoscenza - tramite il L._______ (Sindaco) del quartiere dove avrebbe risieduto tra il 1992 e il 2004 - di essere stata accusata per un furto che sarebbe avvenuto in una ditta a E._______ il (....) mentre lei era in Svizzera, nonché condannata a sua insaputa a due anni, rispettivamente a tre anni di detenzione, secondo il processo svoltosi il (...), come dimostrerebbe il documento prodotto dall'interessata e presentato come la sentenza, rispettivamente la proposta di pena, del Tribunale di E._______ del (...) - unitamente alla ricevuta postale - che le sarebbe stata consegnata dal L._______. Per paura di essere incarcerata e per le pressioni subite, il (...) l'interessata avrebbe deciso di espatriare e sarebbe giunta in Svizzera. C. Con decisione del 29 novembre 2007, notificata all'interessata il giorno seguente (cfr. avviso di ricevimento agli atti A 22/2), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessata e dei suoi figli dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, ossia la Turchia, siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 28 dicembre 2007, l'interessata per sé e per i suoi figli, ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, preliminarmente, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e la visione degli atti di cui ai richiamati incarti dei suoi parenti e di cui al documento 2 relativo al suo incarto, nonché, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, dell'ammissione provvisoria. E. Il TAF, con decisione incidentale del 15 gennaio 2008, ha autorizzato i ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed ha accolto la richiesta tendente all'accesso agli atti limitamente al documento 2 dell'incarto UFM. Ha, inoltre, invitato la ricorrente a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo. F. Con scritto del 16 gennaio 2007 (recte: 2008), la ricorrente ha prodotto, a complemento del ricorso, copia della dichiarazione del (...) dell'Istituto scolastico comunale di M._______ relativo alla figlia C._______ e dell'attestato di frequenza della Scuola media di N._______ dell'(...) per quanto attiene al figlio B._______. G. Il 29 gennaio 2008, la ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. H. Il 5 febbraio 2008, con decisione incidentale, il TAF ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso ed a rimettere a codesto Tribunale l'originale dell'incarto N della ricorrente e dei suoi figli, nonché quelli di cui agli incarti N (...) relativo al fratello I._______, N (...) relativo ad un altro fratello O._______ e N (...) relativo alla sorella G._______. I. Il 6 marzo 2008, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto la reiezione del gravame. J. Il 7 aprile 2008, il TAF ha concesso alla ricorrente la facoltà di introdurre l'atto di replica. K. Il 7 maggio 2008, l'insorgente ha presentato l'atto di replica. L. A fronte della richiesta presentata dalla ricorrente con l'atto di replica, mediante la presentazione della procura firmata della sorella G._______ (N [...]), trasmessa all'UFM da parte del TAF il (...), l'UFM ha concesso alla ricorrente in data 28 maggio 2008, l'accesso agli atti del suddetto incarto N di G._______. M. In data (...), il marito della ricorrente, D.________ (N [...]) ha presentato per sé solo una seconda domanda d'asilo, la quale è tutt'ora pendente presso l'UFM.
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA.
E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco ed il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano.
E. 4 Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili e irrilevanti i motivi d'asilo invocati dalla richiedente, di modo che non avrebbe a temere alcuna persecuzione riflessa a causa del fratello I._______ e quindi alcun pregiudizio ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di rientro nel suo Paese d'origine. Infatti, da un lato, le sue dichiarazioni su punti essenziali non sarebbero sufficientemente motivate, concrete e dettagliate, dando l'impressione che ella non avrebbe vissuto personalmente i fatti addotti, nonché le sue allegazioni sarebbero incompatibili con l'esperienza generale della vita o della logica dell'agire. In particolare, nonostante le dichiarazioni della stessa in merito ai problemi avuti con le autorità sarebbero precise ed esaustive circa il periodo tra l'arresto del fratello ([...]) e il mese di febbraio 2001, essa si sarebbe limitata ad allegazioni vaghe e inconsistenti quanto alle incursioni della Polizia dopo il febbraio 2001, che a suo dire sarebbero avvenute ogni due o tre mesi e si sarebbero protratte sino all'(...) del 2005, malgrado si tratterebbe di fatti più recenti. Inoltre, se le autorità si fossero realmente recate al domicilio della richiedente, esse avrebbero dovuto conoscere il suo indirizzo, mentre che, secondo quanto dimostrerebbe la ricevuta della sentenza depositata agli atti, esse non erano a conoscenza del cambiamento d'indirizzo avvenuto già nel 2004. In aggiunta, se le autorità fossero state responsabili di tali regolari pressioni, non le avrebbero certo permesso di ottenere e rinnovare il suo passaporto, così come di lasciare due volte la Turchia legalmente munita di un visto. Parimenti, essa non avrebbe certo rischiato di avere altri problemi con le autorità, chiedendo i suddetti documenti e espatriando legalmente due volte in Svizzera, dove - se effettivamente fosse stata perseguitata fin dal 2000 - avrebbe potuto chiedere protezione alle autorità elvetiche, tanto più che suo fratello I._______ aveva ottenuto l'asilo, ciò che tuttavia per ben due volte essa non avrebbe richiesto. Dall'altro lato, in merito al licenziamento che avrebbe altresì subito a causa di suo fratello, l'UFM ha ritenuto che esso non può essere considerato un serio pregiudizio ai sensi dell'art. 3 LAsi, dato che tra tale lincenziamento (luglio 2001) e l'espatrio [(...) 2005] si sarebbe rotto il necessario legame temporale e oggettivo, visto il tempo trascorso. Inoltre, alla richiedente sarebbe stato offerto un posto di lavoro in sostituzione. Lo stesso varrebbe anche per il secondo licenziamento del giugno 2004, considerato che essa si sarebbe contraddetta sui motivi dello stesso, nonché avrebbe ottenuto un risacimento finanziario al suddetto lincenziamento ingiustificato a seguito della sua denuncia. Infine, quanto ai mezzi di prova prodotti dalla richiedente, l'UFM ha ritenuto che sarebbero inadeguati ai fini della presente procedura, sebbene non presentano indizi oggettivi di falsificazione. Infatti, la sentenza del (...) non sarebbe una decisione di condanna, bensì una decisione di trasmissione all'autorità competente della pratica riguardante la richiedente che sarebbe effettivamente accusata del furto del (...) sul posto di lavoro. La richiedente ad oggi non avrebbe consegnato alcuna sentenza riguardante la citata causa, nonostante l'autorità competente avrebbe già dovuto statuire, e ad ogni modo una tale sentenza sarebbe di diritto comune e non per motivi politici. In tale contesto, la ricevuta postale prodotta non cambierebbe nulla a tale conclusione. Ne discende, pertanto, che la richiedente e i suoi figli non adempirebbero ai requisiti della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento della ricorrente, la cui esecuzione sarebbe inoltre ammissibile, ragionevolmente esigibile nonché possibile, ritenuto che non vi sarebbero né indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), né motivi relativi alla situazione politica o economica del Paese d'origine, o ad altri motivi relativi alla ricorrente e ai suoi figli o dal punto di vista tecnico e pratico che si opporrebbero a tale esecuzione.
E. 5.2 Nel gravame, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, l'insorgente sottolinea che le pressioni, i fermi, gli interrogatori, come pure le perquisizioni domiciliari ingiustificati ed illegali che essa e la sua famiglia avrebbero subito regolarmente nel 2000 fino al mese di febbraio 2001 sarebbero un fatto allegato e non contestato dall'UFM, nonché corrisponderebbero alla prassi delle autorità di detto Paese, le quali metterebbero sotto pressione, con violenze, minacce e pressioni psicologiche, i familiari dei presunti attivisti del PKK o d'attivisti d'altri gruppi considerati come separatisti, il cui rischio non potrebbe essere nemmeno escluso oggigiorno, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza (cfr. Giurisprudenza ed informazione della CRA [GICRA] 1993 n. 6, rispettivamente GICRA 2005 n. 21). A dire della ricorrente, oltre ad essere incontestato che tali fatti siano imputabili all'attività politica svolta da suo fratello, per la quale egli sarebbe stato senza dubbio torturato ed avrebbe ottenuto l'asilo in Svizzera, sarebbe appurato che, agli occhi delle autorità turche, essa avrebbe un rapporto particolare con il fratello, oltre a quello familiare. Infatti, la ricorrente si sarebbe sempre attivata per aiutare il fratello, avrebbe funto da tramite per avere sue notizie, come avrebbe dichiarato il padre. Peraltro, suo marito sarebbe stato altresì fermato, interrogato e torturato, nonché costretto ad espatriare. Inoltre, la ricorrente fa valere che le persecuzioni nei suoi confronti sarebbero durate oltre il 2001, ovvero fino all'(...) del 2005. Infatti, essa avrebbe anche subito l'ingerenza e la molestia da parte dell'autorità turche, in ambito professionale. Quest'ultime avrebbero indotto il suo datore di lavoro a licenziarla ben due volte per minare la sua capacità di reddito. Inoltre, per giustificare l'incarcerazione della ricorrente per minare quindi alla sua libertà personale, le autorità turche l'avrebbero accusata pretestuosamente di furto e l'avrebbero contestualmente condannata alla pena di tre anni. A proposito di tali persecuzioni, la ricorrente ha aggiunto che si sarebbe limitata ad evidenziare alcuni aspetti delle stesse, evocando solo sommariamente le circostanze, ovvero interrogatori e perquisizioni, le quali costituirebbero l'ordinaria prassi delle autorità e delle quali avrebbe riferito in modo particolare durante le proprie audizioni, essendo le stesse l'origine delle persecuzioni riflesse subite. Peraltro, la ricorrente contesta l'argomentazione semplicistica e contraddittoria dell'UFM circa l'inverosimiglianza delle persecuzioni subite fino al 2005, in relazione all'intimazione di atti da parte delle autorità turche ed al suo cambiamento di residenza. In sostanza, l'insorgente sostiene che i due licenziamenti ingiustificati nonché il pretestuoso procedimento penale nei suoi confronti - ritenuto che essa si sarebbe trovata in Svizzera - sarebbero la conseguenza diretta delle pressioni delle autorità turche e rientrerebbero nel disegno di persecuzione nei confronti della ricorrente e della sua famiglia. Del resto, avendo tali persecuzioni quale scopo quello di ottenere delle informazioni sul fratello della ricorrente, si giustifica che le autorità turche le avrebbero rilasciato l'autorizzazione ad uscire ed i necessari documenti. La ricorrente quindi sarebbe oggetto di pressioni psichiche insopportabili, che sarebbero iniziate con pressioni psicologiche fino ad arrivare allo sradicamento professionale, economico e alla minaccia di privazione della libertà per un reato non commesso. Di conseguenza, non avendo l'UFM ammesso l'esistenza di una persecuzione riflessa e di un timore fondato ad essere esposta a seri pregiudizi in favore della ricorrente, detta autorità sarebbe incorsa in un accertamento dei fatti errato, in un'errata applicazione del diritto federale ed avrebbe abusato del proprio potere d'apprezzamento. Infine, ritenuto il rischio della ricorrente di essere imprigionata senza valido motivo e senza che le sia stato garantito il diritto di difendersi, in caso di rientro in patria, essa si troverebbe senza lavoro, senza possibilità di trovarne uno, nonché alla mercé delle autorità turche, le quali - dopo la fuga in Svizzera - la perseguiterebbero quale attivista politica. Di conseguenza, e ritenuta l'assenza di motivi legati alla sicurezza nazionale, il rinvio in Turchia della ricorrente e quello dei suoi figli sarebbe dunque inesigibile.
E. 5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che lo stesso non conterrebbe alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata.
E. 5.4 In replica, la ricorrente ha confermato le allegazioni e conclusioni presentate con l'atto ricorsuale, ribadendo che la decisione dell'UFM sarebbe arbitraria e si baserebbe su un carente ed errato accertamento dei fatti. In particolare, ha sottolineato che, contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM, essa avrebbe subito delle persecuzioni al momento del suo espatrio e che, ad ogni modo, le persecuzioni subite sarebbero tali da giustificare sia oggettivamente che soggettivamente un fondato timore di ulteriori o addiritura peggiori persecuzioni, tra cui quello di essere incarcerata. Inoltre, ritenuto che quasi tutti i membri della sua famiglia, tra cui suo marito, nonché padre dei suoi figli, sarebbero dovuti espatriare a causa di persecuzioni, il rischio di una persecuzione futura a danno della ricorrente e dei suoi figli non potrebbe essere escluso. Del resto, non sarebbero contestate, pertanto ammesse, le persecuzioni subite sino al 2001, nonché il fatto che il fratello della ricorrente sarebbe stato considerato dalle autorità turche quale militante secessionista, ciò che avrebbe giustificato il riconoscimento dello statuto di rifugiato. Per contro, essa rileva che le sue dichiarazioni circa le persecuzioni subite contestate dall'UFM sarebbero perfettamente precise e verosimili, nonché in linea con la prassi delle autorità turche. Dal canto suo, l'UFM non avrebbe dato alcuna indicazione circa l'esistenza di un luogo sicuro per i ricorrenti in Turchia.
E. 6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).
E. 6.2 Il fondato timore d'esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (v. GICRA 1998 n. 20 consid. 8a pag. 180; GICRA 1997 n. 10 consid. 6 pag. 73 con la giusrisprudenza e la dottrina citata). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (v. GICRA 1998 n. 20 consid. 7 pag. 179 e seg.; GICRA 1994 n. 24 pag. 171 e segg. e GICRA 1993 n. 11 pag. 67 e segg.). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6a pag. 9, GICRA 1993 n. 21 pag. 134ss et GICRA 1993 n. 11 pag. 67 e segg.; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 447 e segg.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pag. 69 e segg.; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Walter Kälin (ed.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Friborgo 1991, pag. 44; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e ed., Berna/Stoccarda 1991, pag. 108 e segg.; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea/Francoforte 1990, pag. 126 et 143 e segg.; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pag. 287 e segg.).
E. 6.3 Nella nozione di pressione psichica insopportabile, quale motivo giustificante la concessione dell'asilo, sono compresi i metodi praticati e le misure intraprese in certi Stati da parte delle autorità nei confronti di alcuni individui o di una parte della popolazione, i quali - secondo un esame oggettivo - sono di un'intensità tale da rendere impossibile, o difficilmente sopportabile, il proseguimento della vita o di un'esistenza conforme alla dignità umana, di modo che qualsiasi persona confrontata ad una tale situazione sarebbe stata costretta a fuggire dal suo Paese (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 10.3.1 pag. 200 e seg. e GICRA 2000 n. 17 conisd. 10 e 11 pag. 156 e segg.; Kälin, op. cit., pag. 49 e segg.; Werenfels, op. cit., pag. 275). Come l'ha ritenuto il Consiglio federale, i metodi in oggetto sono quelli che, senza costituire necessariamente una minaccia per la vita o l'integrità corporale, possono provocare presso le vittime stati di costrizione e conflitti di coscienza tali da non rendere più loro tollerabile la permanenza nel Paese (cfr. Messaggio del Consiglio federale a sostegno di una legge sull'asilo del 31 agosto 1977, FF 1977 III 113, spec. pag. 125 e Messaggio concernente la revisione della legge sull'asilo del 6 luglio 1983, FF 1983 III 627, spec. pag. 631).
E. 6.4 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. GICRA 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23).
E. 7.1 Nella fattispecie, la ricorrente fa valere in sostanza un rischio di persecuzione riflessa, in ragione delle attività del fratello I._______, il quale sarebbe stato arrestato nell'(...) durante una manifestazione e sarebbe ancora ricercato in Turchia per aver commesso dei reati, rispettivamente per essere disertore. In particolare, essa avrebbe subito delle minaccie e rappresaglie da parte della Polizia, in considerazione delle quali, in seguito, sarebbe stata licenziata dal posto di lavoro nel luglio 2001 e nel giugno 2004, nonché sarebbe stata ingiustamente accusata di furto e condannata a sua insaputa nel (...) ad una pena detentiva dal Tribunale di E._______.
E. 7.2 Il TAF osserva che in Turchia, indipendentemente dalle recenti riforme legislative effettuate nell'ottica di un'adesione all'UE e nonostante nel codice penale turco non esista la responsabilità penale estesa alla famiglia, non può essere escluso il rischio di rappresaglie statali contro membri della famiglia di presunti attivisti del PKK - rispettivamente di movimenti che ne hanno preso la successione - o di attivisti curdi di altri gruppi considerati separatisti, in particolare nelle province del sud e dell'est. Tali rappresaglie sono rilevanti nell'ottica della persecuzione riflessa ai sensi dell'art. 3 LAsi. Lo scopo di una persecuzione riflessa può consistere nel punire l'intera famiglia per le azioni di un singolo membro, giacché sospettato di condividere le opinioni politiche ed i fini, oppure per intimidirli e diffidarli dall'approssimarsi ad organizzazioni o attività polititche illegali. Peraltro, secondo le informazioni a disposizione di codesto Tribunale, non si possono escludere delle rappresaglie contro membri della stessa famiglia di un ricercato, neppure se il medesimo si trova all'estero e le autorità statali ne sono al corrente. La probabilità di diventare vittima di una persecuzione riflessa è data segnatamente quando viene ricercato un membro della famiglia in fuga e le autorità hanno motivo di presumere che un altro componente della famiglia abbia un contatto stretto con il ricercato. Questa probabilità aumenta, se la vittima stessa di una persecuzione riflessa è impegnata politicamente. In tale contesto, oltre al grado di parentela, va considerata la dimensione delle attività politiche della vittima di una persecuzione riflessa ed il grado di importanza delle stesse come pure i precedenti eventi con la polizia e le autorità giudiziarie. All'ora attuale, il rischio di rappresaglie contro membri della stessa famiglia è da considerarsi ancora attuale; tuttavia esso deve essere analizzato, di caso in caso, secondo le circostanze della fattispecie (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 10, spec. 10.2.3 pag. 199 e seg.; GICRA 1994 n. 5 pag. 39 e segg.; GICRA 1994 n. 17 pag. 132 e segg. nonché GICRA 1993 n. 6 e fra le tante: sentenze del TAF E- 6641/2006 del 3 marzo 2009 consid. 7.1; E- 7156/2006 del 27 marzo 2009; E-3681/2006 del 30 luglio 2009 consid. 3.2.1; D-3483 e 3484/2006 del 9 ottobre 2009 consid. 7.2).
E. 7.3.1 Nel caso concreto, codesto Tribunale constata che, se da un lato, non può essere escluso che la ricorrente e la sua famiglia (in particolare suo padre) in passato siano stati bersaglio di pressioni, in particolare di interrogatori o incursioni, da parte delle autorità turche in considerazione delle attività del fratello I._______, dall'altro lato, non vi sono elementi concreti e fondati che la ricorrente, così come la sua famiglia, abbiano riscontrato questi e altri problemi di intensità rilevante dopo il febbraio 2001, rispettivamente, che essa possa avere un timore fondato di essere esposta a persecuzioni future.
E. 7.3.2 Infatti, in primo luogo, le dichiarazioni della ricorrente circa gli interrogatori, le interpellazioni o le incursioni subite da parte della Polizia dopo il febbraio 2001 fino al mese di (...) 2005 sono vaghe e inconsistenti. A tal proposito, la ricorrente si è limitata ad affermare nel corso della prima audizione che la Polizia si recava regolarmente a casa per chiedere del fratello, ogni due o tre mesi, fino all'ultima volta nel (...) 2005 (cfr. verbale 1 pag. 5). Peraltro, nel corso della seconda audizione, essa non ha raccontanto alcun episodio durante il periodo tra il febbraio 2001 e il (...) 2005, in cui lei o la sua famiglia avrebbero subito ulteriori interrogatori o incursioni da parte della Polizia (cfr. verbale 2 pagg. 6-10). Segnatamente, la ricorrente ha, nell'esposizione dei suoi motivi d'asilo, tralasciato ogni riferimento ad eventuali pressioni di questo tipo da parte delle autorità, menzionando cronologicamente le pressioni della Polizia fino al febbraio 2001, i problemi sul posto di lavoro e infine la ricezione nel settembre 2005 della sentenza che la vedrebbe condannata ad una pena detentiva per furto (cfr. ibidem), ribadendo semplicemente quando la Polizia si sarebbe recata a casa sua, rispettivamente dei suoi genitori l'ultima volta (cfr. ibidem pag. 11). Inoltre, la giustificazione resa in sede di ricorso in merito alle sopraevocate manchevolezze, alquanto sorprendenti, non soccorre l'insorgente, tanto più che esse riguardano proprio le circostanze dell'inizio delle sue persecuzioni, come la stessa ha preteso, e considerato che in questa sede la ricorrente ha avuto la possibilità di apportare in lungo e in largo approfondimenti ed argomentazioni più specifiche per comprovarne la fondatezza, se tale fosse stato realmente il caso (cfr. ricorso pag. 5). In siffatte circostanze, indipendentemente dalle considerazioni dell'UFM o della ricorrente in relazione al cambio d'indirizzo avvenuto nel 2004 e all'intimazione dell'atto giudiziario prodotto agli atti (cfr. desione impugnata pag. 5 e ricorso pag. 6; verbale 1 pag. 5 e verbale 2 pag. 11), v'è ragione di escludere che la ricorrente e la sua famiglia abbiano subito delle pressioni - consistenti in particolare in interrogatori o perquisizioni o interpellazioni (cfr. ricorso pag. 4) - da parte della Polizia tra il febbraio 2001 e il (...) 2005.
E. 7.3.3 Inoltre, anche nella denegata ipotesi in cui sarebbe stata ammessa l'esistenza delle evocate pressioni da parte delle autorità turche, sia in relazione al periodo precedente al febbraio 2001, sia a quello successivo fino al suo espatrio nel (...) 2005, tali pressioni ad ogni modo - le quali si riferiscono essenzialmente a interrogatori o perquisizioni - non costituiscono delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi in ragione della loro intensità. A sostegno di tale conclusione, infatti, codesto Tribunale rileva che la ricorrente - durante gli anni in cui pretenderebbe aver subito tali pressioni - non ha avuto alcun problema o restrizioni di sorta dal profilo amministrativo nei suoi rapporti con le autorità turche. Secondo le sue stesse dichiarazioni - seppur in parte scostanti, come ha rettamente evidenziato l'UFM - ella ha disposto del suo passaporto, che ha richiesto e ottenuto regolarmente per la prima volta nel 2002, rispettivamente nel 2003 (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 pag. 3), ha avuto la possibilità di chiederne il rinnovo (cfr. verbale 2 pag. 3), malgrado nella prima audizione ha affermato, in netta contraddizione, di non averlo rinnovato, ed ha, nel frattempo, avuto addirittura in due occasioni la possibilità di ottenere dei visti turistici per la Svizzera (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 pag. 3), ciò che è possibile solo grazie ad un passaporto autentico e valido. È, pertanto, assolutamente condivisibile l'argomentazione dell'UFM, secondo cui, se la ricorrente fosse stata realmente sottoposta a pressioni regolari già nel 2000 e dopo il febbraio 2001 a causa del fratello, da un lato, le autorità turche l'avrebbero ostacolata nella sua libertà di movimento, non permettendole di avere un passaporto e quindi di lasciare il Paese, dall'altro lato, la ricorrente non avrebbe rischiato di attirare l'attenzione delle autorità del suo Paese per ottenere e rinnovare il passaporto, oppure per richiedere dei visti per la Svizzera, così come non sarebbe ritornata in Turchia per ben due volte, prima nel 2003 e poi nel 2004, allorquando avrebbe potuto chiedere protezione alle autorità elevetiche (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 pagg. 3-4 e 5). Del resto, non soccorre l'insorgente l'allegazione ricorsuale secondo cui il rilascio dei documenti e dei visti da parte delle autorità turche si giustificherebbe, essendo il loro scopo quello di ottenere delle informazioni della ricorrente (cfr. ricorso pagg. 6-7), allorquando non vi è alcun indizio concreto e fondato, oltre alle semplici allegazioni della ricorrente secondo cui la Polizia si sarebbe recata regolarmente a casa sua ogni due o tre mesi fino al suo espatrio (cfr. verbale 1 pag. 5), che la ricorrente - in particolare dopo il suo rientro dai soggiorni in Svizzera - sia stata sottoposta a qualsivoglia interrogatorio a tal fine. In aggiunta, la ricorrente ha altresì dichiarato nel corso della seconda audizione che - dopo il suo espatrio - non è stata più cercata per nessun motivo (cfr. verbale 2 pag. 11). In siffatte circostanze, v'è ragione di escludere, da un lato, che le persecuzioni di cui avrebbe potuto essere oggetto la ricorrente abbiano raggiunto un'intensità rilevante, dall'altro, che le autorità turche abbiano manifestato un interesse, o nutrito dei dubbi oppure dei sospetti nei confronti della ricorrente in considerazione di qualsivoglia rapporto lei abbia potuto avere con il fratello, o di un suo eventuale contatto con il medesimo, contrariamente a quanto invece essa ha preteso in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 5). In questi termini, può altresì essere esclusa l'esistenza di un timore fondato per la ricorrente di essere sottoposta a persecuzioni future. In secondo luogo, ma non certo di meno importanza, il TAF osserva che gran parte della famiglia della ricorrente, in particolare i suoi parenti prossimi tra cui i genitori, un fratello e una sorella, sono rimasti in Patria ad F._______ (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 pag. 4) Contrariamente alla ricorrente, essi non hanno giudicato necessario lasciare il Paese. Infatti, né dagli atti di causa, né dalle dichiarazioni della ricorrente, emerge che i suoi parenti abbiano riscontrato delle difficoltà o abbiano subito delle pressioni da parte delle autorità turche. In merito la ricorrente si è limitata a riferire senza alcun fondamento o mezzo di prova di problemi religiosi e di maltrattamenti fisici che avrebbero subito il fratello, a cui è stato concesso l'asilo, e suo marito (cfr. verbale 2 pag.10 e 11). A proposito di quest'ultimo, la ricorrente in sede di audizione non ha preteso essere vittima di persecuzioni riflesse a causa del marito, di cui, del resto, essa ha affermato inizialmente di non sapere per quale motivo fosse anch'esso espatriato (cfr. verbale 1 pag. 2). Inseguito, invece, ha allegato che il medesimo sarebbe membro del P._______ e simpatizzante del Q._______ (cfr. verbale 2 pag. 10). In tali condizioni, non soccorre nemmeno l'allegazione della ricorrente, fatta valere solo in sede di ricorso e non corroborata da alcun indizio o mezzo di prova, secondo cui anche suo marito sarebbe stato fermato, torturato, interrogato e, di conseguenza, sarebbe stato costretto a fuggire, a causa delle attività politiche del fratello della ricorrente, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo abbia effettivamente ottenuto l'asilo in Svizzera (cfr. ricorso pag. 5). In conclusione, quindi, il fatto che la famiglia della ricorrente sia rimasta in Patria, oltre a tutto quanto sopraesposto, conferma incontestabilmente che, da un lato, le pressioni di cui pretende essere vittima la ricorrente per se stessa e per la sua famiglia, a causa delle attività del fratello I._______, non sono ad ogni modo di un'intesità tale da rendere impossibile, o difficilmente sopportabile, il proseguimento della vita o di un'esistenza conforme alla dignità umana e, di conseguenza, da poter giustificare l'espatrio della ricorrente dal suo Paese d'origine. Dall'altro lato, il rischio per la ricorrente di subire delle persecuzioni future è assolutamente scongiurato.
E. 7.3.4 Per di più, il TAF sottolinea che, per i medesimi motivi sopraevidenziati (cfr. considerando 7.3.3), anche le persecuzioni fatte valere dalla ricorrente in ambito professionale e riguardo all'asserita accusa per furto rivolta nei suoi confronti (cfr. verbale 1 pagg. 5-7 e verbale 2 pagg. 6, 9-10) non costituiscono manifestamente delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi dal profilo della loro rilevanza e intensità. Segnatamente, in merito ai licenziamenti di cui sarebbe stata vittima la ricorrente a causa delle pressioni da parte delle autorità turche sul suo posto di lavoro, codesto Tribunale osserva che tali avvenimenti - seppur possano essere pregiudizievoli dal punto di vista morale e per le difficoltà legate alla ricerca di un nuovo posto di lavoro - non costituiscono tuttavia una pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi e sono pertanto irrilevanti ai fini della presente procedura, in quanto la perdita e la ricerca di un posto di lavoro non sono al punto tale gravi da poter essere considerati seri pregiudizi ai sensi della LAsi (cfr. a tale proposito Sentenza del TAF D- 6212/2006 del 31 marzo 2010 consid. 9.1 e E- 257/2006 del 14 luglio 2008 consid. 4.2.2). Inoltre, tali eventi non trovano alcun legame temporale e causale con la fuga della ricorrente dal suo Paese nel (...) 2005, ritenuto che - secondo le dichiarazioni della ricorrente - da un lato, il primo licenziamento risale al luglio 2001, mentre il secondo al giugno 2004 e, dall'altro, l'insorgente ha potuto essere reintegrata in un'altra azienda dopo il primo provvedimento ed ha addiruttura ottenuto un'indennità a seguito del secondo licenziamento che essa aveva denunciato e che è stato verosimilmente riconosciuto come ingiustificato dall'ufficio regionale del lavoro, ovvero da un autorità turca (cfr. verbale 2 pag. 9). In aggiunta, per quanto concerne l'asserita accusa e la rispettiva condanna di furto che peserebbe sulla testa della ricorrente, il TAF constata innanzitutto che non vi è alcun indizio concreto che le stesse siano in relazione o meglio siano la continuazione - come pretende la ricorrente (cfr. ricorso pag. 6) - delle persecuzioni riflesse fatte valere, a causa delle attività del fratello. Di conseguenza, anche se l'accusa e la rispettiva condanna fossero reali, si tratterebbe di un procedimento di diritto comune, in relazione al quale peraltro non vi è alcun indizio concreto che si tratti di un procedimento abusivo nei confronti della ricorrente. Ad ogni modo, non v'è ragione di ritenere che la ricorrente non possa beneficiare in Patria della necessaria assistenza giuridica e, di conseguenza, della garanzia di potersi difendere adeguatamente. Infine, come già sopraevocato, la ricorrente ha esplicitamente affermato di non essere stata più ricercata dalla Polizia per nessun motivo dopo il suo espatrio (cfr. verbale 2 pag. 11). In siffatte circostanze, v'è ragione di concludere che il rischio della ricorrente di venire incarcerata con l'accusa di furto non ha alcun legame di causalità con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi ed è, pertanto, irrilevante in materia d'asilo.
E. 7.3.5 In considerazione di tutto quanto esposto, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni della ricorrente circa le persecuzioni riflesse subite a causa delle attività del fratello e il timore d'esposizione a persecuzioni future non soddisfano le condizioni previste all'art. 7 e 3 LAsi.
E. 7.3.6 Di conseguenza, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 8 La ricorrente e i suoi figli non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).
E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
E. 9.1.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente e dei suoi figli in Turchia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento). La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui la ricorrente e i suoi figli possano essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultima non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.
E. 9.1.1.1 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 9.1.2 Inoltre, in Turchia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
E. 9.1.2.1 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF rileva che essa è giovane, è di professione (...) ed ha alle spalle diversi anni di esperienza lavorativa in detta professione e come (...) (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 pagg. 5-6). La ricorrente ha pertanto tutte le carte in regola per poter trovare un posto di lavoro. Inoltre, in patria, la ricorrente dispone di una densa e importante rete familiare, ritenuto che vi risiedono ancora i suoi genitori, una sorella e un fratello (cfr. verbale 1 pag. 3 verbale 2 pag. 4), i quali potranno senz'altro ospitarla, aiutarla a trovare un'alloggio nonché un lavoro, in modo da favorire il suo reinserimento e quello dei suoi figli in Turchia, dove del resto essa ha passato sostanzialmente la sua vita intera e dove i suoi figli sono nati. D'altronde, l'insorgente potrà, se necessario, richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Anche per i figli della ricorrente, dal profilo dell'interesse superiore del fanciullo (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2009/28 consid. 9.3.2 - 9.3.5 pagg. 367-369), non vi sono motivi che si oppongono all'esigibilità del loro allontanamento - insieme alla madre - verso il Paese d'origine. Infatti, come detto, essi sono nati in Turchia, vi hanno vissuto per la maggior parte della loro vita, essendo gli stessi in Svizzera solo dal (...) 2007. In siffatte circostanze, il TAF ritiene che, nonostante questi tre anni in Svizzera, dove hanno potuto continuare nel frattempo la loro scolarizzazione (cfr. dichiarazione del [...] dell'Istituto scolastico comunale di M._______ e dell'attestato di frequenza della Scuola media di N._______ dell'[...]), essi sono fortemente influenzati dallo stile di vita e dalla cultura del loro Paese d'origine, in particolare attraverso la madre, alla quale sono ancora legati, ritenuta la loro giovane età. Ne discende che essi sono stati impregnati in maniera preponderante dall'ambiente socioculturale del loro Paese d'origine, e non della Svizzera, dove la loro integrazione non ancora autonoma non è così profonda e irreversibile. Non sussiste pertanto per i figli della ricorrente, da un lato, il pericolo concreto di uno sradicamento dall'ambiente sociale svizzero (cfr. Decisione del Tribunale federale svizzero [DTF] 123 II 125 consid. 4a e relativi riferimenti; DTAF 2007/16 consid. 9 pag. 200 e seg.) e, dall'altro, il problema di integrarsi e adattarsi nel loro Paese d'origine (cfr. GICRA 2005 n. 6 consid. 6.2 pag. 57 e seg.; GICRA 1998 n. 13 consid. 5e aa pag. 98 e seg.). L'esecuzione dell'allontanamento nei confronti dei figli della ricorrente è, dunque, ragionevolmente esigibile. Infine, la ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame per lei e per i suoi figli di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una loro permanenza in Svizzera per motivi medici.
E. 9.1.2.2 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente e dei suoi figli è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
E. 9.1.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, la ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurare per lei e per i suoi figli, ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 10 Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dalla ricorrente il 29 gennaio 2008. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato il 29 gennaio 2008 dalla ricorrente.
- Comunicazione a: patrocinatore della ricorrente e dei suoi figli (Raccomandata) UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) R._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8783/2007/ {T 0/2} Sentenza del 25 maggio 2010 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Gérard Scherrer, Daniel Schmid, cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nata il (...), B._______, nato l'(...), C._______, nata il (...), Turchia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 29 novembre 2007 / N [...]. Fatti: A. Il signor D._______ (N [...]), marito della signora A._______ (N [...]) nonché padre di B._______ e C._______, ha presentato per sé solo una prima domanda d'asilo in Svizzera il (...). Con decisione del 26 gennaio 2005, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando nel contempo l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontanamento del medesimo verso il suo Paese d'origine, la Turchia, siccome lecita, esigibile e possibile. L'11 maggio 2005, l'allora Commissione di ricorso in materia d'asilo (CRA) ha respinto il ricorso presentato dall'interessato contro la decisione dell'UFM. Il 10 giugno 2005, l'interessato ha presentato contro la sopraccitata decisione dell'11 maggio 2005 una domanda di revisione dinanzi alla CRA. Detta autorità, con sentenza del 13 settembre 2005, l'ha dichiarata irricevibile. B. L'(...), l'interessata A._______ - d'etnia curda, originaria della provincia di E._______ (Turchia) con ultimo domicilio a F._______ (Turchia) - ha presentato per sé una domanda d'asilo in Svizzera. Il medesimo giorno, la sorella dell'interessata G._______ (N [...]) residente in Svizzera, ha trasmesso al Centro di registrazione e di procedura di H._______, una dichiarazione di garanzia circa vitto, alloggio e copertura assicurativa a favore dell'interessata. I figli dell'interessata B._______ e C._______, rimasti in Turchia, hanno raggiunto la madre e sono stati acclusi nella domanda d'asilo della stessa che ne ha annunciato l'arrivo l'(...). La ricorrente, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbale d'audizione del 14 novembre 2005 [di seguito: verbale 1], del 22 dicembre 2005 [di seguito: verbale 2], nonché verbale d'interrogatorio del [...] [di seguito: verbale 3] con il relativo rapporto di segnalazione della Polizia cantonale circa l'entrata in Svizzera dei figli della ricorrente trasmesso all'UFM il [...] [di seguito: rapporto di segnalazione del [...]]) ha affermato che i suoi figli - rimasti presso i suoi genitori nel Paese d'origine - l'hanno raggiunta accompagnati da alcuni conoscenti di cui essa non ha tuttavia voluto rivelare l'identità. Essa ha inoltre taciuto il luogo o la località in cui si trova il marito, limitandosi ad affermare che si troverebbe in una nazione europea. Quanto ai suoi motivi d'asilo, l'interessata ha dichiarato di non aver mai svolto attività politiche, ma di essere espatriata per le pressioni di cui sarebbe vittima da parte della Polizia, a causa delle attività di suo fratello I._______ (N [...]), il quale sarebbe ancora ricercato in Turchia in quanto disertore e per aver commesso dei reati, mentre che egli sarebbe stato riconosciuto quale rifugiato in Svizzera. Secondo le sue dichiarazioni, il (...) suo fratello sarebbe stato arrestato durante una manifestazione e la casa dove costui viveva assieme ai loro genitori sarebbe stata perquisita. Il giorno seguente, l'interessata si sarebbe recata con il padre al posto di Polizia per chiedere informazioni sulla sorte di suo fratello. In quell'occasione, come altre due volte nel corso dello stesso anno, l'interessata e suo padre sarebbero stati interrogati e subito dopo rilasciati, senza mai essere arrestati. L'interessata si sarebbe occupata del fratello durante il suo fermo, presentandosi aIle autorità giudiziarie. Suo fratello sarebbe stato processato la prima volta il (...) e successivamente il (...), quando sarebbe stato infine rilasciato. Il giorno seguente tale rilascio, due agenti in borghese si sarebbero presentati a casa dei genitori dell'interessata, la quale era presente, per chiedere del fratello, mentre che una decina di giorni dopo, il padre dell'interessata sarebbe stato prelevato ed interrogato dagli agenti in borghese della sezione (...). Costui avrebbe riferito di avere notizie di suo figlio tramite l'interessata. In realtà, l'interessata avrebbe avuto notizie del fratello tramite i suoi compagni e gli amici di suo marito e solo in un'occasione il fratello l'avrebbe chiamata a casa. Il (...), due agenti di Polizia in borghese avrebbero prelevato l'interessata e l'avrebbero condotta al posto di Polizia, assieme al marito, dove sarebbero stati interrogati separatamente. In tale occasione, l'interessata sarebbe stata minacciata di essere accusata di complicità con suo fratello, se non avesse riferito dove si trovava quest'ultimo. Successivamente, due individui si sarebbero presentati a casa dell'interessata e l'avrebbero accusata di aver aiutato suo fratello ad espatriare e le avrebbero chiesto di convincerlo a tornare. L'interessata avrebbe allora minacciato questi individui di sporgere denuncia, se avessero continuato a cercare il fratello. Ogni due o tre mesi, regolarmente, la Polizia si sarebbe recata a casa loro per chiedere di suo fratello, l'ultima volta nel (...), rispettivamente (...) 2005. Inoltre, sempre a causa del fratello, la ricorrente avrebbe avuto problemi di natura psicologica e finanziaria. Il (...), infatti, l'interessata sarebbe stata lincenziata dal suo posto di lavoro presso la J._______ di F._______, dopo che due persone della Polizia si sarebbero recate in due occasioni sul suo posto di lavoro, raccontando che suo fratello sarebbe ricercato come terrorista e che l'interessata l'avrebbe aiutato a nascondersi e ad espatriare. Grazie alle proteste dell'interessata e alle sue minaccie di rivolgersi all'Ufficio generale del lavoro, il suo datore di lavoro le avrebbe offerto un nuovo posto di lavoro presso un'altra ditta, la K._______. Nondimeno, il (...) 2004, l'interessata sarebbe stata lincenziata anche da questo posto di lavoro per i medesimi motivi o, a seconda delle versioni, senza motivazione. Dopo aver sporto denuncia contro il suo licenziamento ingiusto nel (...) 2004, l'interessata avrebbe ottenuto un'indennità a titolo di risarcimento dalla ditta K._______ e, nel (...) 2005, avrebbe ricominciato a lavorare illegalmente per un amico. In questi anni, tra il 2003 e il 2004, l'interessata sarebbe giunta - munita del suo passaporto e dei necessari visti regolarmente ottenuti - due volte in Svizzera per far visita alla sorella G._______. Nel (...) 2005, l'interessata sarebbe venuta a conoscenza - tramite il L._______ (Sindaco) del quartiere dove avrebbe risieduto tra il 1992 e il 2004 - di essere stata accusata per un furto che sarebbe avvenuto in una ditta a E._______ il (....) mentre lei era in Svizzera, nonché condannata a sua insaputa a due anni, rispettivamente a tre anni di detenzione, secondo il processo svoltosi il (...), come dimostrerebbe il documento prodotto dall'interessata e presentato come la sentenza, rispettivamente la proposta di pena, del Tribunale di E._______ del (...) - unitamente alla ricevuta postale - che le sarebbe stata consegnata dal L._______. Per paura di essere incarcerata e per le pressioni subite, il (...) l'interessata avrebbe deciso di espatriare e sarebbe giunta in Svizzera. C. Con decisione del 29 novembre 2007, notificata all'interessata il giorno seguente (cfr. avviso di ricevimento agli atti A 22/2), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessata e dei suoi figli dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, ossia la Turchia, siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 28 dicembre 2007, l'interessata per sé e per i suoi figli, ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, preliminarmente, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e la visione degli atti di cui ai richiamati incarti dei suoi parenti e di cui al documento 2 relativo al suo incarto, nonché, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, dell'ammissione provvisoria. E. Il TAF, con decisione incidentale del 15 gennaio 2008, ha autorizzato i ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed ha accolto la richiesta tendente all'accesso agli atti limitamente al documento 2 dell'incarto UFM. Ha, inoltre, invitato la ricorrente a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo. F. Con scritto del 16 gennaio 2007 (recte: 2008), la ricorrente ha prodotto, a complemento del ricorso, copia della dichiarazione del (...) dell'Istituto scolastico comunale di M._______ relativo alla figlia C._______ e dell'attestato di frequenza della Scuola media di N._______ dell'(...) per quanto attiene al figlio B._______. G. Il 29 gennaio 2008, la ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. H. Il 5 febbraio 2008, con decisione incidentale, il TAF ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso ed a rimettere a codesto Tribunale l'originale dell'incarto N della ricorrente e dei suoi figli, nonché quelli di cui agli incarti N (...) relativo al fratello I._______, N (...) relativo ad un altro fratello O._______ e N (...) relativo alla sorella G._______. I. Il 6 marzo 2008, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto la reiezione del gravame. J. Il 7 aprile 2008, il TAF ha concesso alla ricorrente la facoltà di introdurre l'atto di replica. K. Il 7 maggio 2008, l'insorgente ha presentato l'atto di replica. L. A fronte della richiesta presentata dalla ricorrente con l'atto di replica, mediante la presentazione della procura firmata della sorella G._______ (N [...]), trasmessa all'UFM da parte del TAF il (...), l'UFM ha concesso alla ricorrente in data 28 maggio 2008, l'accesso agli atti del suddetto incarto N di G._______. M. In data (...), il marito della ricorrente, D.________ (N [...]) ha presentato per sé solo una seconda domanda d'asilo, la quale è tutt'ora pendente presso l'UFM. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco ed il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili e irrilevanti i motivi d'asilo invocati dalla richiedente, di modo che non avrebbe a temere alcuna persecuzione riflessa a causa del fratello I._______ e quindi alcun pregiudizio ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di rientro nel suo Paese d'origine. Infatti, da un lato, le sue dichiarazioni su punti essenziali non sarebbero sufficientemente motivate, concrete e dettagliate, dando l'impressione che ella non avrebbe vissuto personalmente i fatti addotti, nonché le sue allegazioni sarebbero incompatibili con l'esperienza generale della vita o della logica dell'agire. In particolare, nonostante le dichiarazioni della stessa in merito ai problemi avuti con le autorità sarebbero precise ed esaustive circa il periodo tra l'arresto del fratello ([...]) e il mese di febbraio 2001, essa si sarebbe limitata ad allegazioni vaghe e inconsistenti quanto alle incursioni della Polizia dopo il febbraio 2001, che a suo dire sarebbero avvenute ogni due o tre mesi e si sarebbero protratte sino all'(...) del 2005, malgrado si tratterebbe di fatti più recenti. Inoltre, se le autorità si fossero realmente recate al domicilio della richiedente, esse avrebbero dovuto conoscere il suo indirizzo, mentre che, secondo quanto dimostrerebbe la ricevuta della sentenza depositata agli atti, esse non erano a conoscenza del cambiamento d'indirizzo avvenuto già nel 2004. In aggiunta, se le autorità fossero state responsabili di tali regolari pressioni, non le avrebbero certo permesso di ottenere e rinnovare il suo passaporto, così come di lasciare due volte la Turchia legalmente munita di un visto. Parimenti, essa non avrebbe certo rischiato di avere altri problemi con le autorità, chiedendo i suddetti documenti e espatriando legalmente due volte in Svizzera, dove - se effettivamente fosse stata perseguitata fin dal 2000 - avrebbe potuto chiedere protezione alle autorità elvetiche, tanto più che suo fratello I._______ aveva ottenuto l'asilo, ciò che tuttavia per ben due volte essa non avrebbe richiesto. Dall'altro lato, in merito al licenziamento che avrebbe altresì subito a causa di suo fratello, l'UFM ha ritenuto che esso non può essere considerato un serio pregiudizio ai sensi dell'art. 3 LAsi, dato che tra tale lincenziamento (luglio 2001) e l'espatrio [(...) 2005] si sarebbe rotto il necessario legame temporale e oggettivo, visto il tempo trascorso. Inoltre, alla richiedente sarebbe stato offerto un posto di lavoro in sostituzione. Lo stesso varrebbe anche per il secondo licenziamento del giugno 2004, considerato che essa si sarebbe contraddetta sui motivi dello stesso, nonché avrebbe ottenuto un risacimento finanziario al suddetto lincenziamento ingiustificato a seguito della sua denuncia. Infine, quanto ai mezzi di prova prodotti dalla richiedente, l'UFM ha ritenuto che sarebbero inadeguati ai fini della presente procedura, sebbene non presentano indizi oggettivi di falsificazione. Infatti, la sentenza del (...) non sarebbe una decisione di condanna, bensì una decisione di trasmissione all'autorità competente della pratica riguardante la richiedente che sarebbe effettivamente accusata del furto del (...) sul posto di lavoro. La richiedente ad oggi non avrebbe consegnato alcuna sentenza riguardante la citata causa, nonostante l'autorità competente avrebbe già dovuto statuire, e ad ogni modo una tale sentenza sarebbe di diritto comune e non per motivi politici. In tale contesto, la ricevuta postale prodotta non cambierebbe nulla a tale conclusione. Ne discende, pertanto, che la richiedente e i suoi figli non adempirebbero ai requisiti della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento della ricorrente, la cui esecuzione sarebbe inoltre ammissibile, ragionevolmente esigibile nonché possibile, ritenuto che non vi sarebbero né indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), né motivi relativi alla situazione politica o economica del Paese d'origine, o ad altri motivi relativi alla ricorrente e ai suoi figli o dal punto di vista tecnico e pratico che si opporrebbero a tale esecuzione. 5.2 Nel gravame, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, l'insorgente sottolinea che le pressioni, i fermi, gli interrogatori, come pure le perquisizioni domiciliari ingiustificati ed illegali che essa e la sua famiglia avrebbero subito regolarmente nel 2000 fino al mese di febbraio 2001 sarebbero un fatto allegato e non contestato dall'UFM, nonché corrisponderebbero alla prassi delle autorità di detto Paese, le quali metterebbero sotto pressione, con violenze, minacce e pressioni psicologiche, i familiari dei presunti attivisti del PKK o d'attivisti d'altri gruppi considerati come separatisti, il cui rischio non potrebbe essere nemmeno escluso oggigiorno, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza (cfr. Giurisprudenza ed informazione della CRA [GICRA] 1993 n. 6, rispettivamente GICRA 2005 n. 21). A dire della ricorrente, oltre ad essere incontestato che tali fatti siano imputabili all'attività politica svolta da suo fratello, per la quale egli sarebbe stato senza dubbio torturato ed avrebbe ottenuto l'asilo in Svizzera, sarebbe appurato che, agli occhi delle autorità turche, essa avrebbe un rapporto particolare con il fratello, oltre a quello familiare. Infatti, la ricorrente si sarebbe sempre attivata per aiutare il fratello, avrebbe funto da tramite per avere sue notizie, come avrebbe dichiarato il padre. Peraltro, suo marito sarebbe stato altresì fermato, interrogato e torturato, nonché costretto ad espatriare. Inoltre, la ricorrente fa valere che le persecuzioni nei suoi confronti sarebbero durate oltre il 2001, ovvero fino all'(...) del 2005. Infatti, essa avrebbe anche subito l'ingerenza e la molestia da parte dell'autorità turche, in ambito professionale. Quest'ultime avrebbero indotto il suo datore di lavoro a licenziarla ben due volte per minare la sua capacità di reddito. Inoltre, per giustificare l'incarcerazione della ricorrente per minare quindi alla sua libertà personale, le autorità turche l'avrebbero accusata pretestuosamente di furto e l'avrebbero contestualmente condannata alla pena di tre anni. A proposito di tali persecuzioni, la ricorrente ha aggiunto che si sarebbe limitata ad evidenziare alcuni aspetti delle stesse, evocando solo sommariamente le circostanze, ovvero interrogatori e perquisizioni, le quali costituirebbero l'ordinaria prassi delle autorità e delle quali avrebbe riferito in modo particolare durante le proprie audizioni, essendo le stesse l'origine delle persecuzioni riflesse subite. Peraltro, la ricorrente contesta l'argomentazione semplicistica e contraddittoria dell'UFM circa l'inverosimiglianza delle persecuzioni subite fino al 2005, in relazione all'intimazione di atti da parte delle autorità turche ed al suo cambiamento di residenza. In sostanza, l'insorgente sostiene che i due licenziamenti ingiustificati nonché il pretestuoso procedimento penale nei suoi confronti - ritenuto che essa si sarebbe trovata in Svizzera - sarebbero la conseguenza diretta delle pressioni delle autorità turche e rientrerebbero nel disegno di persecuzione nei confronti della ricorrente e della sua famiglia. Del resto, avendo tali persecuzioni quale scopo quello di ottenere delle informazioni sul fratello della ricorrente, si giustifica che le autorità turche le avrebbero rilasciato l'autorizzazione ad uscire ed i necessari documenti. La ricorrente quindi sarebbe oggetto di pressioni psichiche insopportabili, che sarebbero iniziate con pressioni psicologiche fino ad arrivare allo sradicamento professionale, economico e alla minaccia di privazione della libertà per un reato non commesso. Di conseguenza, non avendo l'UFM ammesso l'esistenza di una persecuzione riflessa e di un timore fondato ad essere esposta a seri pregiudizi in favore della ricorrente, detta autorità sarebbe incorsa in un accertamento dei fatti errato, in un'errata applicazione del diritto federale ed avrebbe abusato del proprio potere d'apprezzamento. Infine, ritenuto il rischio della ricorrente di essere imprigionata senza valido motivo e senza che le sia stato garantito il diritto di difendersi, in caso di rientro in patria, essa si troverebbe senza lavoro, senza possibilità di trovarne uno, nonché alla mercé delle autorità turche, le quali - dopo la fuga in Svizzera - la perseguiterebbero quale attivista politica. Di conseguenza, e ritenuta l'assenza di motivi legati alla sicurezza nazionale, il rinvio in Turchia della ricorrente e quello dei suoi figli sarebbe dunque inesigibile. 5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che lo stesso non conterrebbe alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. 5.4 In replica, la ricorrente ha confermato le allegazioni e conclusioni presentate con l'atto ricorsuale, ribadendo che la decisione dell'UFM sarebbe arbitraria e si baserebbe su un carente ed errato accertamento dei fatti. In particolare, ha sottolineato che, contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM, essa avrebbe subito delle persecuzioni al momento del suo espatrio e che, ad ogni modo, le persecuzioni subite sarebbero tali da giustificare sia oggettivamente che soggettivamente un fondato timore di ulteriori o addiritura peggiori persecuzioni, tra cui quello di essere incarcerata. Inoltre, ritenuto che quasi tutti i membri della sua famiglia, tra cui suo marito, nonché padre dei suoi figli, sarebbero dovuti espatriare a causa di persecuzioni, il rischio di una persecuzione futura a danno della ricorrente e dei suoi figli non potrebbe essere escluso. Del resto, non sarebbero contestate, pertanto ammesse, le persecuzioni subite sino al 2001, nonché il fatto che il fratello della ricorrente sarebbe stato considerato dalle autorità turche quale militante secessionista, ciò che avrebbe giustificato il riconoscimento dello statuto di rifugiato. Per contro, essa rileva che le sue dichiarazioni circa le persecuzioni subite contestate dall'UFM sarebbero perfettamente precise e verosimili, nonché in linea con la prassi delle autorità turche. Dal canto suo, l'UFM non avrebbe dato alcuna indicazione circa l'esistenza di un luogo sicuro per i ricorrenti in Turchia. 6. 6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 6.2 Il fondato timore d'esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (v. GICRA 1998 n. 20 consid. 8a pag. 180; GICRA 1997 n. 10 consid. 6 pag. 73 con la giusrisprudenza e la dottrina citata). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (v. GICRA 1998 n. 20 consid. 7 pag. 179 e seg.; GICRA 1994 n. 24 pag. 171 e segg. e GICRA 1993 n. 11 pag. 67 e segg.). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6a pag. 9, GICRA 1993 n. 21 pag. 134ss et GICRA 1993 n. 11 pag. 67 e segg.; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 447 e segg.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pag. 69 e segg.; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Walter Kälin (ed.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Friborgo 1991, pag. 44; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e ed., Berna/Stoccarda 1991, pag. 108 e segg.; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea/Francoforte 1990, pag. 126 et 143 e segg.; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pag. 287 e segg.). 6.3 Nella nozione di pressione psichica insopportabile, quale motivo giustificante la concessione dell'asilo, sono compresi i metodi praticati e le misure intraprese in certi Stati da parte delle autorità nei confronti di alcuni individui o di una parte della popolazione, i quali - secondo un esame oggettivo - sono di un'intensità tale da rendere impossibile, o difficilmente sopportabile, il proseguimento della vita o di un'esistenza conforme alla dignità umana, di modo che qualsiasi persona confrontata ad una tale situazione sarebbe stata costretta a fuggire dal suo Paese (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 10.3.1 pag. 200 e seg. e GICRA 2000 n. 17 conisd. 10 e 11 pag. 156 e segg.; Kälin, op. cit., pag. 49 e segg.; Werenfels, op. cit., pag. 275). Come l'ha ritenuto il Consiglio federale, i metodi in oggetto sono quelli che, senza costituire necessariamente una minaccia per la vita o l'integrità corporale, possono provocare presso le vittime stati di costrizione e conflitti di coscienza tali da non rendere più loro tollerabile la permanenza nel Paese (cfr. Messaggio del Consiglio federale a sostegno di una legge sull'asilo del 31 agosto 1977, FF 1977 III 113, spec. pag. 125 e Messaggio concernente la revisione della legge sull'asilo del 6 luglio 1983, FF 1983 III 627, spec. pag. 631). 6.4 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. GICRA 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23). 7. 7.1 Nella fattispecie, la ricorrente fa valere in sostanza un rischio di persecuzione riflessa, in ragione delle attività del fratello I._______, il quale sarebbe stato arrestato nell'(...) durante una manifestazione e sarebbe ancora ricercato in Turchia per aver commesso dei reati, rispettivamente per essere disertore. In particolare, essa avrebbe subito delle minaccie e rappresaglie da parte della Polizia, in considerazione delle quali, in seguito, sarebbe stata licenziata dal posto di lavoro nel luglio 2001 e nel giugno 2004, nonché sarebbe stata ingiustamente accusata di furto e condannata a sua insaputa nel (...) ad una pena detentiva dal Tribunale di E._______. 7.2 Il TAF osserva che in Turchia, indipendentemente dalle recenti riforme legislative effettuate nell'ottica di un'adesione all'UE e nonostante nel codice penale turco non esista la responsabilità penale estesa alla famiglia, non può essere escluso il rischio di rappresaglie statali contro membri della famiglia di presunti attivisti del PKK - rispettivamente di movimenti che ne hanno preso la successione - o di attivisti curdi di altri gruppi considerati separatisti, in particolare nelle province del sud e dell'est. Tali rappresaglie sono rilevanti nell'ottica della persecuzione riflessa ai sensi dell'art. 3 LAsi. Lo scopo di una persecuzione riflessa può consistere nel punire l'intera famiglia per le azioni di un singolo membro, giacché sospettato di condividere le opinioni politiche ed i fini, oppure per intimidirli e diffidarli dall'approssimarsi ad organizzazioni o attività polititche illegali. Peraltro, secondo le informazioni a disposizione di codesto Tribunale, non si possono escludere delle rappresaglie contro membri della stessa famiglia di un ricercato, neppure se il medesimo si trova all'estero e le autorità statali ne sono al corrente. La probabilità di diventare vittima di una persecuzione riflessa è data segnatamente quando viene ricercato un membro della famiglia in fuga e le autorità hanno motivo di presumere che un altro componente della famiglia abbia un contatto stretto con il ricercato. Questa probabilità aumenta, se la vittima stessa di una persecuzione riflessa è impegnata politicamente. In tale contesto, oltre al grado di parentela, va considerata la dimensione delle attività politiche della vittima di una persecuzione riflessa ed il grado di importanza delle stesse come pure i precedenti eventi con la polizia e le autorità giudiziarie. All'ora attuale, il rischio di rappresaglie contro membri della stessa famiglia è da considerarsi ancora attuale; tuttavia esso deve essere analizzato, di caso in caso, secondo le circostanze della fattispecie (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 10, spec. 10.2.3 pag. 199 e seg.; GICRA 1994 n. 5 pag. 39 e segg.; GICRA 1994 n. 17 pag. 132 e segg. nonché GICRA 1993 n. 6 e fra le tante: sentenze del TAF E- 6641/2006 del 3 marzo 2009 consid. 7.1; E- 7156/2006 del 27 marzo 2009; E-3681/2006 del 30 luglio 2009 consid. 3.2.1; D-3483 e 3484/2006 del 9 ottobre 2009 consid. 7.2). 7.3 7.3.1 Nel caso concreto, codesto Tribunale constata che, se da un lato, non può essere escluso che la ricorrente e la sua famiglia (in particolare suo padre) in passato siano stati bersaglio di pressioni, in particolare di interrogatori o incursioni, da parte delle autorità turche in considerazione delle attività del fratello I._______, dall'altro lato, non vi sono elementi concreti e fondati che la ricorrente, così come la sua famiglia, abbiano riscontrato questi e altri problemi di intensità rilevante dopo il febbraio 2001, rispettivamente, che essa possa avere un timore fondato di essere esposta a persecuzioni future. 7.3.2 Infatti, in primo luogo, le dichiarazioni della ricorrente circa gli interrogatori, le interpellazioni o le incursioni subite da parte della Polizia dopo il febbraio 2001 fino al mese di (...) 2005 sono vaghe e inconsistenti. A tal proposito, la ricorrente si è limitata ad affermare nel corso della prima audizione che la Polizia si recava regolarmente a casa per chiedere del fratello, ogni due o tre mesi, fino all'ultima volta nel (...) 2005 (cfr. verbale 1 pag. 5). Peraltro, nel corso della seconda audizione, essa non ha raccontanto alcun episodio durante il periodo tra il febbraio 2001 e il (...) 2005, in cui lei o la sua famiglia avrebbero subito ulteriori interrogatori o incursioni da parte della Polizia (cfr. verbale 2 pagg. 6-10). Segnatamente, la ricorrente ha, nell'esposizione dei suoi motivi d'asilo, tralasciato ogni riferimento ad eventuali pressioni di questo tipo da parte delle autorità, menzionando cronologicamente le pressioni della Polizia fino al febbraio 2001, i problemi sul posto di lavoro e infine la ricezione nel settembre 2005 della sentenza che la vedrebbe condannata ad una pena detentiva per furto (cfr. ibidem), ribadendo semplicemente quando la Polizia si sarebbe recata a casa sua, rispettivamente dei suoi genitori l'ultima volta (cfr. ibidem pag. 11). Inoltre, la giustificazione resa in sede di ricorso in merito alle sopraevocate manchevolezze, alquanto sorprendenti, non soccorre l'insorgente, tanto più che esse riguardano proprio le circostanze dell'inizio delle sue persecuzioni, come la stessa ha preteso, e considerato che in questa sede la ricorrente ha avuto la possibilità di apportare in lungo e in largo approfondimenti ed argomentazioni più specifiche per comprovarne la fondatezza, se tale fosse stato realmente il caso (cfr. ricorso pag. 5). In siffatte circostanze, indipendentemente dalle considerazioni dell'UFM o della ricorrente in relazione al cambio d'indirizzo avvenuto nel 2004 e all'intimazione dell'atto giudiziario prodotto agli atti (cfr. desione impugnata pag. 5 e ricorso pag. 6; verbale 1 pag. 5 e verbale 2 pag. 11), v'è ragione di escludere che la ricorrente e la sua famiglia abbiano subito delle pressioni - consistenti in particolare in interrogatori o perquisizioni o interpellazioni (cfr. ricorso pag. 4) - da parte della Polizia tra il febbraio 2001 e il (...) 2005. 7.3.3 Inoltre, anche nella denegata ipotesi in cui sarebbe stata ammessa l'esistenza delle evocate pressioni da parte delle autorità turche, sia in relazione al periodo precedente al febbraio 2001, sia a quello successivo fino al suo espatrio nel (...) 2005, tali pressioni ad ogni modo - le quali si riferiscono essenzialmente a interrogatori o perquisizioni - non costituiscono delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi in ragione della loro intensità. A sostegno di tale conclusione, infatti, codesto Tribunale rileva che la ricorrente - durante gli anni in cui pretenderebbe aver subito tali pressioni - non ha avuto alcun problema o restrizioni di sorta dal profilo amministrativo nei suoi rapporti con le autorità turche. Secondo le sue stesse dichiarazioni - seppur in parte scostanti, come ha rettamente evidenziato l'UFM - ella ha disposto del suo passaporto, che ha richiesto e ottenuto regolarmente per la prima volta nel 2002, rispettivamente nel 2003 (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 pag. 3), ha avuto la possibilità di chiederne il rinnovo (cfr. verbale 2 pag. 3), malgrado nella prima audizione ha affermato, in netta contraddizione, di non averlo rinnovato, ed ha, nel frattempo, avuto addirittura in due occasioni la possibilità di ottenere dei visti turistici per la Svizzera (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 pag. 3), ciò che è possibile solo grazie ad un passaporto autentico e valido. È, pertanto, assolutamente condivisibile l'argomentazione dell'UFM, secondo cui, se la ricorrente fosse stata realmente sottoposta a pressioni regolari già nel 2000 e dopo il febbraio 2001 a causa del fratello, da un lato, le autorità turche l'avrebbero ostacolata nella sua libertà di movimento, non permettendole di avere un passaporto e quindi di lasciare il Paese, dall'altro lato, la ricorrente non avrebbe rischiato di attirare l'attenzione delle autorità del suo Paese per ottenere e rinnovare il passaporto, oppure per richiedere dei visti per la Svizzera, così come non sarebbe ritornata in Turchia per ben due volte, prima nel 2003 e poi nel 2004, allorquando avrebbe potuto chiedere protezione alle autorità elevetiche (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 pagg. 3-4 e 5). Del resto, non soccorre l'insorgente l'allegazione ricorsuale secondo cui il rilascio dei documenti e dei visti da parte delle autorità turche si giustificherebbe, essendo il loro scopo quello di ottenere delle informazioni della ricorrente (cfr. ricorso pagg. 6-7), allorquando non vi è alcun indizio concreto e fondato, oltre alle semplici allegazioni della ricorrente secondo cui la Polizia si sarebbe recata regolarmente a casa sua ogni due o tre mesi fino al suo espatrio (cfr. verbale 1 pag. 5), che la ricorrente - in particolare dopo il suo rientro dai soggiorni in Svizzera - sia stata sottoposta a qualsivoglia interrogatorio a tal fine. In aggiunta, la ricorrente ha altresì dichiarato nel corso della seconda audizione che - dopo il suo espatrio - non è stata più cercata per nessun motivo (cfr. verbale 2 pag. 11). In siffatte circostanze, v'è ragione di escludere, da un lato, che le persecuzioni di cui avrebbe potuto essere oggetto la ricorrente abbiano raggiunto un'intensità rilevante, dall'altro, che le autorità turche abbiano manifestato un interesse, o nutrito dei dubbi oppure dei sospetti nei confronti della ricorrente in considerazione di qualsivoglia rapporto lei abbia potuto avere con il fratello, o di un suo eventuale contatto con il medesimo, contrariamente a quanto invece essa ha preteso in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 5). In questi termini, può altresì essere esclusa l'esistenza di un timore fondato per la ricorrente di essere sottoposta a persecuzioni future. In secondo luogo, ma non certo di meno importanza, il TAF osserva che gran parte della famiglia della ricorrente, in particolare i suoi parenti prossimi tra cui i genitori, un fratello e una sorella, sono rimasti in Patria ad F._______ (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 pag. 4) Contrariamente alla ricorrente, essi non hanno giudicato necessario lasciare il Paese. Infatti, né dagli atti di causa, né dalle dichiarazioni della ricorrente, emerge che i suoi parenti abbiano riscontrato delle difficoltà o abbiano subito delle pressioni da parte delle autorità turche. In merito la ricorrente si è limitata a riferire senza alcun fondamento o mezzo di prova di problemi religiosi e di maltrattamenti fisici che avrebbero subito il fratello, a cui è stato concesso l'asilo, e suo marito (cfr. verbale 2 pag.10 e 11). A proposito di quest'ultimo, la ricorrente in sede di audizione non ha preteso essere vittima di persecuzioni riflesse a causa del marito, di cui, del resto, essa ha affermato inizialmente di non sapere per quale motivo fosse anch'esso espatriato (cfr. verbale 1 pag. 2). Inseguito, invece, ha allegato che il medesimo sarebbe membro del P._______ e simpatizzante del Q._______ (cfr. verbale 2 pag. 10). In tali condizioni, non soccorre nemmeno l'allegazione della ricorrente, fatta valere solo in sede di ricorso e non corroborata da alcun indizio o mezzo di prova, secondo cui anche suo marito sarebbe stato fermato, torturato, interrogato e, di conseguenza, sarebbe stato costretto a fuggire, a causa delle attività politiche del fratello della ricorrente, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo abbia effettivamente ottenuto l'asilo in Svizzera (cfr. ricorso pag. 5). In conclusione, quindi, il fatto che la famiglia della ricorrente sia rimasta in Patria, oltre a tutto quanto sopraesposto, conferma incontestabilmente che, da un lato, le pressioni di cui pretende essere vittima la ricorrente per se stessa e per la sua famiglia, a causa delle attività del fratello I._______, non sono ad ogni modo di un'intesità tale da rendere impossibile, o difficilmente sopportabile, il proseguimento della vita o di un'esistenza conforme alla dignità umana e, di conseguenza, da poter giustificare l'espatrio della ricorrente dal suo Paese d'origine. Dall'altro lato, il rischio per la ricorrente di subire delle persecuzioni future è assolutamente scongiurato. 7.3.4 Per di più, il TAF sottolinea che, per i medesimi motivi sopraevidenziati (cfr. considerando 7.3.3), anche le persecuzioni fatte valere dalla ricorrente in ambito professionale e riguardo all'asserita accusa per furto rivolta nei suoi confronti (cfr. verbale 1 pagg. 5-7 e verbale 2 pagg. 6, 9-10) non costituiscono manifestamente delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi dal profilo della loro rilevanza e intensità. Segnatamente, in merito ai licenziamenti di cui sarebbe stata vittima la ricorrente a causa delle pressioni da parte delle autorità turche sul suo posto di lavoro, codesto Tribunale osserva che tali avvenimenti - seppur possano essere pregiudizievoli dal punto di vista morale e per le difficoltà legate alla ricerca di un nuovo posto di lavoro - non costituiscono tuttavia una pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi e sono pertanto irrilevanti ai fini della presente procedura, in quanto la perdita e la ricerca di un posto di lavoro non sono al punto tale gravi da poter essere considerati seri pregiudizi ai sensi della LAsi (cfr. a tale proposito Sentenza del TAF D- 6212/2006 del 31 marzo 2010 consid. 9.1 e E- 257/2006 del 14 luglio 2008 consid. 4.2.2). Inoltre, tali eventi non trovano alcun legame temporale e causale con la fuga della ricorrente dal suo Paese nel (...) 2005, ritenuto che - secondo le dichiarazioni della ricorrente - da un lato, il primo licenziamento risale al luglio 2001, mentre il secondo al giugno 2004 e, dall'altro, l'insorgente ha potuto essere reintegrata in un'altra azienda dopo il primo provvedimento ed ha addiruttura ottenuto un'indennità a seguito del secondo licenziamento che essa aveva denunciato e che è stato verosimilmente riconosciuto come ingiustificato dall'ufficio regionale del lavoro, ovvero da un autorità turca (cfr. verbale 2 pag. 9). In aggiunta, per quanto concerne l'asserita accusa e la rispettiva condanna di furto che peserebbe sulla testa della ricorrente, il TAF constata innanzitutto che non vi è alcun indizio concreto che le stesse siano in relazione o meglio siano la continuazione - come pretende la ricorrente (cfr. ricorso pag. 6) - delle persecuzioni riflesse fatte valere, a causa delle attività del fratello. Di conseguenza, anche se l'accusa e la rispettiva condanna fossero reali, si tratterebbe di un procedimento di diritto comune, in relazione al quale peraltro non vi è alcun indizio concreto che si tratti di un procedimento abusivo nei confronti della ricorrente. Ad ogni modo, non v'è ragione di ritenere che la ricorrente non possa beneficiare in Patria della necessaria assistenza giuridica e, di conseguenza, della garanzia di potersi difendere adeguatamente. Infine, come già sopraevocato, la ricorrente ha esplicitamente affermato di non essere stata più ricercata dalla Polizia per nessun motivo dopo il suo espatrio (cfr. verbale 2 pag. 11). In siffatte circostanze, v'è ragione di concludere che il rischio della ricorrente di venire incarcerata con l'accusa di furto non ha alcun legame di causalità con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi ed è, pertanto, irrilevante in materia d'asilo. 7.3.5 In considerazione di tutto quanto esposto, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni della ricorrente circa le persecuzioni riflesse subite a causa delle attività del fratello e il timore d'esposizione a persecuzioni future non soddisfano le condizioni previste all'art. 7 e 3 LAsi. 7.3.6 Di conseguenza, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. La ricorrente e i suoi figli non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21). 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 9.1.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente e dei suoi figli in Turchia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento). La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui la ricorrente e i suoi figli possano essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultima non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. 9.1.1.1 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 9.1.2 Inoltre, in Turchia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 9.1.2.1 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF rileva che essa è giovane, è di professione (...) ed ha alle spalle diversi anni di esperienza lavorativa in detta professione e come (...) (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 pagg. 5-6). La ricorrente ha pertanto tutte le carte in regola per poter trovare un posto di lavoro. Inoltre, in patria, la ricorrente dispone di una densa e importante rete familiare, ritenuto che vi risiedono ancora i suoi genitori, una sorella e un fratello (cfr. verbale 1 pag. 3 verbale 2 pag. 4), i quali potranno senz'altro ospitarla, aiutarla a trovare un'alloggio nonché un lavoro, in modo da favorire il suo reinserimento e quello dei suoi figli in Turchia, dove del resto essa ha passato sostanzialmente la sua vita intera e dove i suoi figli sono nati. D'altronde, l'insorgente potrà, se necessario, richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Anche per i figli della ricorrente, dal profilo dell'interesse superiore del fanciullo (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2009/28 consid. 9.3.2 - 9.3.5 pagg. 367-369), non vi sono motivi che si oppongono all'esigibilità del loro allontanamento - insieme alla madre - verso il Paese d'origine. Infatti, come detto, essi sono nati in Turchia, vi hanno vissuto per la maggior parte della loro vita, essendo gli stessi in Svizzera solo dal (...) 2007. In siffatte circostanze, il TAF ritiene che, nonostante questi tre anni in Svizzera, dove hanno potuto continuare nel frattempo la loro scolarizzazione (cfr. dichiarazione del [...] dell'Istituto scolastico comunale di M._______ e dell'attestato di frequenza della Scuola media di N._______ dell'[...]), essi sono fortemente influenzati dallo stile di vita e dalla cultura del loro Paese d'origine, in particolare attraverso la madre, alla quale sono ancora legati, ritenuta la loro giovane età. Ne discende che essi sono stati impregnati in maniera preponderante dall'ambiente socioculturale del loro Paese d'origine, e non della Svizzera, dove la loro integrazione non ancora autonoma non è così profonda e irreversibile. Non sussiste pertanto per i figli della ricorrente, da un lato, il pericolo concreto di uno sradicamento dall'ambiente sociale svizzero (cfr. Decisione del Tribunale federale svizzero [DTF] 123 II 125 consid. 4a e relativi riferimenti; DTAF 2007/16 consid. 9 pag. 200 e seg.) e, dall'altro, il problema di integrarsi e adattarsi nel loro Paese d'origine (cfr. GICRA 2005 n. 6 consid. 6.2 pag. 57 e seg.; GICRA 1998 n. 13 consid. 5e aa pag. 98 e seg.). L'esecuzione dell'allontanamento nei confronti dei figli della ricorrente è, dunque, ragionevolmente esigibile. Infine, la ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame per lei e per i suoi figli di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una loro permanenza in Svizzera per motivi medici. 9.1.2.2 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente e dei suoi figli è ragionevolmente esigibile nella fattispecie. 9.1.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, la ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurare per lei e per i suoi figli, ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dalla ricorrente il 29 gennaio 2008. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato il 29 gennaio 2008 dalla ricorrente. 3. Comunicazione a: patrocinatore della ricorrente e dei suoi figli (Raccomandata) UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) R._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: