Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. A._______, cittadino turco di etnia curda, è nato a E._______ nella provincia di F._______ (Turchia) dove ha vissuto dalla nascita fino al suo espatrio in data 9 aprile 1995 (cfr. verbale d'audizione del 31 maggio 1995 [di seguito: verbale 1], pag. 5). Il 15 maggio 1995, ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. B. Con decisione del 23 febbraio 1996, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR; attualmente: Ufficio federale della migrazione [UFM]) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. Tale decisione è cresciuta in giudicato senza essere stata impugnata. Il 19 aprile 1996, l'interessato è scomparso. C. In data 14 settembre 1998, il richiedente ha presentato una seconda domanda d'asilo. D. Con decisione del 23 settembre 1998, l'UFR non è entrato nel merito della sua seconda domanda d'asilo per inganno dell'autorità sull'identità ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 lett. b dell'abrogata legge sull'asilo del 5 ottobre 1979 (LA, RU 1980 1718). Tale decisione è cresciuta in giudicato senza essere stata impugnata. Il 23 settembre 1998, è stata comunicata la nuova scomparsa del richiedente. E. In data 17 marzo 2009, l'interessato, accompagnato da sua moglie, anch'ella originaria di E._______, e dalla loro figlia, ha presentato una terza domanda d'asilo. Interrogato sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere stato il cofondatore del partito della società democratica (Demokratik Toplum Partisi [DTP]) nella regione di E._______ e che, dalla sua fondazione nel 2005, era vice-presidente di tale partito fino al suo espatrio. In questa funzione avrebbe sostenuto i guerriglieri del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Partîya Karkerén Kurdîstan [PKK]) fornendo loro le provvigioni che chiedevano. Per questo motivo sarebbe spesso stato insultato da poliziotti in borghese che incontrava per caso in strada. Inoltre, la sua famiglia avrebbe ricevuto regolarmente delle telefonate con minacce di morte da parte della polizia a causa del sostegno ai guerriglieri. All'inizio del mese di febbraio 2009, al richiedente sarebbe stato chiesto di scattare delle fotografie di un guerrigliero del PKK per una carta d'identità. Dopo averlo fatto, l'interessato avrebbe ricevuto tale documento di viaggio tramite un corriere e l'avrebbe poi consegnato, in una busta con il suo nome, ad una famiglia, dove tale combattente sarebbe venuto a prenderla. All'inizio del mese di marzo 2009, il responsabile del DTP di G._______ avrebbe convocato il richiedente e gli avrebbe comunicato che la persona in questione sarebbe stata arrestata a H._______ e gli ha consigliato di espatriare per non essere arrestato a sua volta. L'interessato avrebbe quindi deciso di espatriare assieme alla sua famiglia (cfr. verbale d'audizione di A._______ del 1° aprile 2009 [di seguito: verbale 2], pagg. 8 segg.; verbale d'audizione di A._______ del 21 aprile 2009 [di seguito: verbale 3], pag. 5). La richiedente ha dichiarato di essere espatriata per i motivi di suo marito. Inoltre, avrebbe regolarmente risposto alle ripetute telefonate minatorie. Nel 2001, le forze dell'ordine turche avrebbero fatto irruzione nella casa dei suoi genitori, dove viveva all'epoca, picchiando lei, suo fratello e suo padre. Tutti e tre sarebbero stati portati in carcere per aver sostenuto i guerriglieri del PKK. Dopo una settimana, l'interessata e suo fratello sarebbero stati rilasciati mentre il genitore dopo alcuni mesi (cfr. verbale d'audizione del 1° aprile 2009 di B._______ [di seguito: verbale 4], pagg. 5 seg.; verbale d'audizione del 21 aprile 2009 di B._______ [di seguito: verbale 5], pagg. 3 segg.). A sostegno della loro domanda d'asilo, i richiedenti hanno depositato i seguenti documenti: ¾ l'edizione 8-16 ottobre 2007 del giornale "Devrimci Demokrasi" dove il richiedente afferma di essere rappresentato sulla foto in prima pagina; ¾ un articolo del giornale "Hürriyet" del 15 aprile 2009 nel quale vi sarebbe scritto che il governo sorveglia la corrispondenza del DTP e che diversi membri e dirigenti di tale partito sono stati arrestati; ¾ un mandato d'arresto del padre della richiedente del 6 luglio 2001; ¾ una richiesta per il noleggio di una sala per organizzare una festa in data 5 febbraio 2007 a E._______ firmata dal richiedente e dal presidente del DTP di E._______. F. Con decisione del 4 maggio 2009, notificata al richiedente in data 5 maggio 2009 (cfr. act. UFM C 22/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia, siccome lecita, esigibile e possibile. G. In data 4 giugno 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato del 4 giugno 2009; data d'entrata: 5 giugno 2009), i richiedenti sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo ed, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria come pure il rinvio dell'incarto all'autorità inferiore per un approfondimento e una nuova valutazione della fattispecie. Essi hanno altresì chiesto la conferma dell'effetto sospensivo ed hanno presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presunte spese processuali; il tutto con protesta di spese e ripetibili. A sostegno del gravame, hanno depositato i seguenti documenti: ¾ una copia della procura del loro rappresentante del 14 maggio 2009 (allegato 1); ¾ una copia di una decisione dell'UFR del 7 novembre 1997 concernente il fratello di A._______, I._______ (allegato 2); ¾ un certificato di domanda d'adesione al DTP del 19 luglio 2006 con relativa traduzione in italiano (allegato 3). H. Il Tribunale, con decisione incidentale del 10 giugno 2009, ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, a chiedere ai ricorrenti il versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali ed ha confermato loro l'effetto sospensivo. Il medesimo giorno e per mezzo dello stesso provvedimento, il Tribunale ha altresì invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro il 13 luglio 2009. I. Con risposta del 9 luglio 2009, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. J. Il 21 agosto 2009 (cfr. plico raccomandato; data d'entrata: 24 agosto 2009), gli insorgenti hanno presentato l'atto di replica. K. Il 20 aprile 2010, la sezione della popolazione del Canton Ticino ha reso attento l'UFM della nascita del figlio dei ricorrenti, D._______, in data (...). Detto Ufficio ha poi trasmesso tale scritto a codesto Tribunale in data 23 aprile 2010 (data d'entrata: 23 aprile 2010). L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
E. 3 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). Il fondato timore d'esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, ed un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 8a, GICRA 1997 n. 10 consid. 6 con la giurisprudenza e la dottrina citata). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 7, GICRA 1994 n. 24, GICRA 1993 n. 11). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6, GICRA 1993 n. 21, GICRA 1993 n. 11; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pagg. 447 segg.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pagg. 69 segg.). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1, GICRA 1995 n. 23).
E. 4.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo degli interessati quali non sufficientemente motivati, inattendibili, inverosimili come pure non pertinenti in materia d'asilo. In particolare, A._______ essendosi dichiarato cofondatore del DTP nel 2005, non sarebbe stato in grado di fornire delle indicazioni più evidenti a proposito di detto partito, segnatamente della struttura, del medesimo sia a livello locale, dove egli avrebbe effettivamente svolto la sua attività, che a livello nazionale. Egli avrebbe dichiarato che nel DTP della sua regione opererebbero il presidente e il vice-presidente, senza presentare alcun'altra forma strutturale. Quo al DTP nazionale, il ricorrente avrebbe semplicemente indicato unicamente che la sede principale si troverebbe a L._______, di cui tra l'altro non conoscerebbe nemmeno l'indirizzo, e i diversi bracci regionali come il suo di E._______. Inoltre, non sarebbe stato capace di rispondere esaustivamente alle domande a proposito del modo in cui il DTP di E._______ sarebbe stato fondato, nonostante egli sia stato uno dei cofondatori. Peraltro, il richiedente non conoscerebbe neanche la forma giuridica che sarebbe stata scelta per tale partito. Oltracciò, non consocerebbe nemmeno i fatti noti attorno al partito in questione. Infatti, l'insorgente non avrebbe saputo con quali mezzi formali il governo turco avrebbe tentato di giustificare una procedura di divieto del DTP. Per quel che concerne il giornale esibito quale mezzo di prova dove il ricorrente afferma di essere rappresentato sulla foto in prima pagina, l'autorità inferiore ha ritenuto che tale fotografia non permetterebbe in nessun modo di riconoscerlo. Per questo motivo, tale mezzo di prova non sarebbe in grado di dimostrare la sua appartenenza a tale partito. Inoltre, nella seconda audizione, avrebbe dichiarato che la persona per la quale avrebbe contribuito a fornire una carta d'identità, sarebbe stata arrestata dopo aver fatto scoppiare una bomba a H._______. Qualche istante dopo, nella stessa audizione, egli si sarebbe corretto allegando che la persona sarebbe stata fermata dalle autorità durante i preparativi dell'attentato. In ogni caso, l'affermazione secondo cui tale individuo sarebbe stato preso dalle autorità statali nell'ambito di un attentato, non sarebbe stato l'oggetto delle sue dichiarazioni nella prima audizione. Peraltro, non sarebbe stato in grado di fornire alcuna spiegazione plausibile per la quale sarebbe stato proprio lui stesso a dover scattare una foto di un guerrigliero del PKK. Per quel che riguarda B._______, ella avrebbe affermato, nella prima audizione, di aver ricevuto una moltitudine di telefonate minatorie, di aver avuto molta paura e di aver tentato di convincere suo marito a sporgere denuncia presso la Procura. Invece, nella seconda audizione, l'interessata non avrebbe più menzionato né le chiamate telefoniche, né le minacce. Soltanto in seguito, ella le avrebbe accennate in modo totalmente accessorio. Inoltre, nella prima audizione, avrebbe dichiarato che le autorità in loco avrebbero perquisito la sua dimora dopo il suo matrimonio, per poi, nella seconda audizione, allegare che tali perquisizioni avrebbero avuto fine al momento delle nozze. Pertanto, le dichiarazioni dei richiedenti non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. Quo all'asserito arresto nel 2001 nel quale sarebbe stata picchiata la richiedente, l'UFM ha considerato che non vi sarebbe più un legame causale di carattere temporale tra l'accaduto e l'espatrio nel 2009. Oltracciò, nella seconda audizione, l'interessata ha dichiarato di non aver subito alcun torto durante il fermo. In tale ambito, l'autorità inferiore ha pure rilevato che un'angheria subita otto anni prima dell'espatrio non potrebbe obbiettivamente essere considerata come idonea per diventare un rischio concreto di successive persecuzioni per l'interessata. Peraltro, queste dichiarazioni non sarebbero pertinenti e non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. Infine, l'UFM ha osservato che l'allontanamento in Turchia sarebbe ammissibile, esigibile come pure possibile.
E. 4.2 Nel ricorso, i ricorrenti hanno contestato l'inverosimiglianza evidenziata dall'UFM. In particolare, l'insorgente sarebbe sempre riuscito a fornire tutte le informazioni più importanti circa il partito. Inoltre, sulla sua appartenenza al DTP non vi potrebbero essere dei dubbi, in quanto ha allegato alla memoria ricorsuale il certificato di domanda di adesione a cui egli avrebbe fatto riferimento nella seconda audizione. Quo al racconto circa l'arresto del guerrigliero del PKK, egli sostiene che ciò che l'avrebbe spinto a fuggire sarebbe il fatto che tale combattente sarebbe stato arrestato, con il rischio che potesse nominarlo. Per il resto, sarebbe un elemento di secondo piano il fatto di sapere se sia stato fermato perché ha commesso un attentato, perché lo stava progettando o perché doveva svolgere una campagna elettorale. Inoltre, la ricorrente avrebbe menzionato le telefonate minatorie anche nella seconda audizione e non l'avrebbe fatto in maniera accessoria come sostiene l'UFM. In tale ambito, sarebbe logico che la stessa farebbe riferimento a tali telefonate solo nella seconda parte dell'audizione, in quanto nella prima parte sarebbero stati tematizzati gli eventi del 2001, ossia il fermo di una settimana. Quo al racconto delle perquisizioni, ella non avrebbe mai specificato che erano delle perquisizioni domiciliari. Inoltre, le misure subite dai ricorrenti comporterebbero una pressione psichica insopportabile, le quali sarebbero legate ad una persecuzione riflessa. A._______ avrebbe altresì ricordato che suo fratello I._______ avrebbe ottenuto l'asilo in Svizzera. Tale allegazione sarebbe confermata dalla decisione dell'allora UFR allegata al gravame. Infine, ha dichiarato che anche un'altra sorella, M._______, potrebbe essere rifugiata.
E. 4.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rinviato ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso. Detto Ufficio ha pure rilevato che le allegazioni degli insorgenti rese nel corso delle rispettive audizioni non conterrebbero alcun elemento per cui si potrebbe creare un collegamento con i fatti avvenuti al fratello in questione. L'autorità inferiore ha, inoltre, osservato che il fratello I._______ avrebbe depositato la sua domanda d'asilo in Svizzera nel 1995 e gli sarebbe stato dato l'asilo nel 1997. Vi sarebbe quindi un ampio intervallo trascorso da quel periodo fino al deposito della domanda d'asilo dei ricorrenti e non vi sarebbe alcuna allegazione legata ai problemi del fratello. Non vi sarebbe quindi un legame tra gli elementi all'origine della concessione della qualità di rifugiato del fratello e i motivi degli insorgenti. Pertanto, non gioverebbe valutare la presenza di un'eventuale persecuzione riflessa.
E. 4.4 Nell'atto di replica i ricorrenti sostengono, secondo il senso e per quanto è qui di rilievo, che, al di là delle loro allegazioni, gli elementi di una persecuzione riflessa sarebbero oggettivamente determinabili. Sarebbe, infatti, risaputo che nei confronti di membri di famiglie di attivisti politici le autorità turche farebbero spesso ricorso a rappresaglie, le quali potrebbero costituire una persecuzione riflessa rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Inoltre, tra il 1993 e il 1994, il fratello di A._______ avrebbe militato tra i combattenti per la causa curda. In questo contesto e sull'esempio del fratello, il ricorrente avrebbe maturato una forte convinzione politica che l'avrebbe indotto ad impegnarsi politicamente per la causa dei curdi. Pertanto, apparirebbe legittimo sollevare la questione di un'eventuale persecuzione riflessa sulla quale la decisione dell'UFM sorvolerebbe. Per il resto, gli insorgenti hanno poi rimandato alle conclusioni già avanzate in sede di ricorso.
E. 5.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dai ricorrenti s'esauriscono in generiche ed imprecise affermazioni. In particolare, questo Tribunale tiene a sottolineare che gli insorgenti non hanno saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della loro domanda d'asilo, ragione per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. Innanzitutto, quo all'asserita funzione di vice presidente del DTP, va rilevato che il ricorrente ha presentato un certificato di domanda d'adesione al DTP del 19 luglio 2006 come semplice membro. L'esibizione di tale documento è palesemente contraddittorio con le allegazioni fornite in sede d'audizione. Infatti, nella prima audizione, ha dichiarato di aver iniziato a far attivamente politica per il DTP a partire dal 2005, di essere stato cofondatore dell'antenna del DTP di E._______ e che nello stesso anno avrebbe pure rivestito il ruolo di vice presidente (cfr. verbale 2, pagg. 3 e 9; verbale 3, pagg. 5 e 9). Peraltro, il documento fornito non risulta essere stato firmato dal ricorrente e costituisce una semplice richiesta d'adesione e non un attestato che certifica la sua effettiva adesione al DTP. Ciò posto, codesto Tribunale non può che concludere all'inverosimiglianza della sua appartenenza a tale partito. Da quanto precede, il Tribunale osserva che, ritenuta l'inverosimiglianza della sua adesione al DTP, anche i racconti circa la collaborazione con il PKK, le relative angherie subite da parte delle autorità statali turche come pure i fatti in merito alla carta d'identità del combattente del PKK, perdono ogni fondamento per il che devono essere considerati inverosimili. Di conseguenza, codesto Tribunale può esimersi da un esame delle ulteriori contraddizioni in merito e rimandare alle considerazioni dell'UFM per evitare ulteriori ripetizioni.
E. 5.2 Quanto all'asserita questione della persecuzione riflessa, codesto Tribunale ricorda anzitutto che in Turchia, indipendentemente dalle recenti riforme legislative effettuate nell'ottica di un'adesione all'UE (Unione europea) e nonostante nel codice penale turco non esista la responsabilità penale estesa alla famiglia, non può essere escluso il rischio di rappresaglie statali contro membri della famiglia di presunti attivisti del PKK - rispettivamente di movimenti che ne hanno preso la successione - o di attivisti curdi di altri gruppi considerati separatisti, in particolare nelle province del sud e dell'est. Tali rappresaglie sono rilevanti nell'ottica della persecuzione riflessa ai sensi dell'art. 3 LAsi. Lo scopo di una persecuzione riflessa può consistere nel punire l'intera famiglia per le azioni di un singolo membro, giacché sospettato di condividere le opinioni politiche ed i fini, oppure per intimidirli e diffidarli dall'approssimarsi ad organizzazioni o attività politiche illegali. Peraltro, secondo le informazioni a disposizione di codesto Tribunale, non si possono escludere delle rappresaglie contro membri della stessa famiglia di un ricercato, neppure se il medesimo si trova all'estero e le autorità statali ne sono al corrente. La probabilità di diventare vittima di una persecuzione riflessa è data segnatamente quando viene ricercato un membro della famiglia in fuga e le autorità hanno motivo di presumere che un altro componente della famiglia abbia un contatto stretto con il ricercato. Questa probabilità aumenta, se la vittima stessa di una persecuzione riflessa è impegnata politicamente. In tale contesto, oltre al grado di parentela, va considerata la dimensione delle attività politiche della vittima di una persecuzione riflessa ed il grado di importanza delle stesse come pure i precedenti eventi con la polizia e le autorità giudiziarie. Il rischio di eventuali rappresaglie contro i membri della stessa famiglia è da considerarsi ancora attuale. Detto rischio deve tuttavia essere analizzato di caso in caso (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale D-8783/2007 del 25 maggio 2010 consid. 7.2, D 3483/2006 del 2 ottobre 2009 consid. 7.2, D-3484/2006 del 2 ottobre 2009 consid. 7.2, E-3681/2006 del 30 luglio 2009 consid. 3.2.1, GICRA 2005 n. 21 consid. 10, GICRA 1994 n. 5 e n. 17, GICRA 1993 n. 6). Nella fattispecie, codesto Tribunale constata che non vi sono elementi concreti e fondati che i ricorrenti siano stati oggetto di persecuzioni riflesse e che possano avere un timore fondato di essere esposti a persecuzioni future, segnatamente per il fatto che il fratello di A._______, I._______, avrebbe combattuto per la causa curda nel 1993 e 1994. Si ricorda anzitutto che detto parente ha ottenuto l'asilo in Svizzera con decisione dell'allora UFR in data 7 novembre 1997. In tale ambito si rileva che il ricorrente ha già fatto valere una persecuzione riflessa durante la prima procedura d'asilo (cfr. verbale 1, pag. 4) ma che nella decisione dell'UFR del 23 febbraio 1996 è stato ritenuto inverosimile il suo racconto e quindi respinta la sua domanda d'asilo. Poi, nella seconda procedura d'asilo, egli non ha più invocato una persecuzione riflessa, bensì ha asserito di aver combattuto come guerrigliero ed ha altresì dichiarato di essere rientrato nonché di aver vissuto a E._______ dal 1995 all'inizio del 1998 dopo la conclusione della prima procedura d'asilo (cfr. verbale d'audizione del 18 settembre 1998 [di seguito: verbale 6], pag. 1; cfr. verbale d'audizione sul diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art 16 cpv. 1 LA [di seguito: verbale 7], pag. 1). Nell'attuale procedura d'asilo, egli ha allegato di essere tornato in patria dopo la precedente procedura d'asilo nel 2000 o nel 2001 soggiornandovi fino al 9 marzo 2009 (cfr. verbale 2, pagg. 2 e 10). Inoltre, ha addirittura asserito di non aver atteso l'esito della sua seconda domanda d'asilo, poiché sapeva che sarebbe stata respinta (cfr. verbale 2, pag. 2). Inoltre, non solo è rientrato volontariamente in patria, ma si è recato dapprima a G._______ e poi a E._______ (cfr. ibidem). Tale comportamento è un evidente indizio per codesto Tribunale per ritenere che egli non ha mai subito, né avuto il timore di essere esposto ad una persecuzione riflessa in loco. Ha poi nuovamente invocato la persecuzione riflessa ma solo in sede di ricorso. Peraltro, non ha sostanziato alcunché in merito limitandosi ad affermare nell'atto di replica che suo fratello "militava tra i combattenti per la causa curda tra il 1993 e il 1994" (cfr. replica, pag. 1). Anche per quel che riguarda una sua sorella che avrebbe ottenuto l'asilo in Svizzera, egli non ha minimamente corroborato per quale ragione ella abbia ottenuto tale statuto e in che misura egli debba temere di essere vittima di una persecuzione riflessa al suo ritorno in patria. Alla luce di quanto precede, codesto Tribunale ritiene che l'allegata persecuzione riflessa è inverosimile. Inoltre, quo al timore della ricorrente di subire delle persecuzioni in loco da parte delle autorità statali a causa degli eventi verificatesi nel 2001, codesto Tribunale rileva che non è determinante unicamente come il richiedente l'asilo sia stato colpito soggettivamente dalle persecuzioni allegate. E' invece decisivo se al momento dell'espatrio anche da un punto di vista oggettivo esista ancora un pericolo che le persecuzioni subite si ripetano e dunque esista ancora un bisogno di protezione al momento dell'espatrio (cfr. GICRA 2000 n. 2 consid. 8b-c pagg. 20 segg., GICRA 1998 n. 4 consid. 5d pag. 27). Un limite temporale, prefissato per stabilire quando il nesso causale sia da ritenersi interrotto, non si può determinare a priori, da ponderare vi sono anche eventuali motivi oggettivi e soggettivi plausibili che abbiano impedito un espatrio anticipato (cfr. GICRA 2000 n. 17 pagg. 157 segg.). Nondimeno, dottrina e prassi in materia di asilo fanno riferimento ad un lasso temporale tra i sei ed i 12 mesi, dopo i quali il nesso causale di regola viene a mancare (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.5; Mario Gattiker, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3ª ed., Berna 1999, pag. 76; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2ª ed., Berna/Stoccarda 1991, pag. 107; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 128; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pag. 295). Nella fattispecie, si osserva che non v'è più alcun nesso temporale tra i fatti del 2001 ed il suo espatrio. Non v'è quindi ragione di ritenere che tali persecuzioni siano rilevanti nella presente procedura d'asilo. Tutt'al più, ella stessa ha affermato che, dopo gli avvenimenti del 2001, non avrebbe più subito nessuna aggressione da parte delle autorità statali (cfr. verbale 4, pag. 6). Ciò posto, codesto Tribunale può esimersi, anche in questo punto, da un esame delle ulteriori contraddizioni in merito e rimandare alle considerazioni dell'UFM per evitare ulteriori ripetizioni. Premesso ciò, questa allegazione è da ritenere irrilevante in materia d'asilo. In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione globale delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dei ricorrenti come inverosimili, irrilevanti e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 6 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [Oasi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento.
E. 7 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr).
E. 7.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee, GICRA 1995 n. 23). Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dei ricorrenti, quest'ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 7.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 7.2.1 La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1).
E. 7.2.2 Si tratta, dunque, d'esaminare con riferimento ai criteri suesposti se gli insorgenti concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Turchia, da un lato, e della loro situazione personale, dall'altro. Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente in Turchia è in sé costitutiva d'un impedimento alla reintegrazione dei ricorrenti. È notorio infatti che questo Paese non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Quanto alla situazione personale degli insorgenti, si rileva che essi hanno una discreta formazione (cfr. verbale 4, pag. 2; verbale d'audizione del 23 giungo 1995 [di seguito: verbale 8], pag. 4) e di un'esperienza professionale quale contadina (cfr. verbale 4, pag. 2) rispettivamente come contadino e panettiere (cfr. verbale 2, pag. 3; verbale 7, pag. 4). Inoltre, i ricorrenti dispongono di una fitta rete familiare in patria, segnatamente la madre, una zia materna, una sorella, due fratelli, la prima figlia di A._______ (cfr. verbale 2, pagg. 4 seg.) nonché i genitori, due fratelli ed una sorella di B._______ (cfr. verbale 4, pag. 3). Infine, i ricorrenti non hanno, nelle loro allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provissoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici.
E. 7.2.3 In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per i ricorrenti d'un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti deve essere considerata ragionevolmente esigibile.
E. 7.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr). I ricorrenti, usando della dovuta diligenza, potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513 515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 7.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 8 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 10 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3601/2009 Sentenza del 6 settembre 2011 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Thomas Wespi, Fulvio Haefeli;cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), e i figli C._______, nata il (...), e D._______, nato il (...), Turchia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento;decisione dell'UFM del 4 maggio 2009 / N [...]. Fatti: A. A._______, cittadino turco di etnia curda, è nato a E._______ nella provincia di F._______ (Turchia) dove ha vissuto dalla nascita fino al suo espatrio in data 9 aprile 1995 (cfr. verbale d'audizione del 31 maggio 1995 [di seguito: verbale 1], pag. 5). Il 15 maggio 1995, ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. B. Con decisione del 23 febbraio 1996, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR; attualmente: Ufficio federale della migrazione [UFM]) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. Tale decisione è cresciuta in giudicato senza essere stata impugnata. Il 19 aprile 1996, l'interessato è scomparso. C. In data 14 settembre 1998, il richiedente ha presentato una seconda domanda d'asilo. D. Con decisione del 23 settembre 1998, l'UFR non è entrato nel merito della sua seconda domanda d'asilo per inganno dell'autorità sull'identità ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 lett. b dell'abrogata legge sull'asilo del 5 ottobre 1979 (LA, RU 1980 1718). Tale decisione è cresciuta in giudicato senza essere stata impugnata. Il 23 settembre 1998, è stata comunicata la nuova scomparsa del richiedente. E. In data 17 marzo 2009, l'interessato, accompagnato da sua moglie, anch'ella originaria di E._______, e dalla loro figlia, ha presentato una terza domanda d'asilo. Interrogato sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere stato il cofondatore del partito della società democratica (Demokratik Toplum Partisi [DTP]) nella regione di E._______ e che, dalla sua fondazione nel 2005, era vice-presidente di tale partito fino al suo espatrio. In questa funzione avrebbe sostenuto i guerriglieri del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Partîya Karkerén Kurdîstan [PKK]) fornendo loro le provvigioni che chiedevano. Per questo motivo sarebbe spesso stato insultato da poliziotti in borghese che incontrava per caso in strada. Inoltre, la sua famiglia avrebbe ricevuto regolarmente delle telefonate con minacce di morte da parte della polizia a causa del sostegno ai guerriglieri. All'inizio del mese di febbraio 2009, al richiedente sarebbe stato chiesto di scattare delle fotografie di un guerrigliero del PKK per una carta d'identità. Dopo averlo fatto, l'interessato avrebbe ricevuto tale documento di viaggio tramite un corriere e l'avrebbe poi consegnato, in una busta con il suo nome, ad una famiglia, dove tale combattente sarebbe venuto a prenderla. All'inizio del mese di marzo 2009, il responsabile del DTP di G._______ avrebbe convocato il richiedente e gli avrebbe comunicato che la persona in questione sarebbe stata arrestata a H._______ e gli ha consigliato di espatriare per non essere arrestato a sua volta. L'interessato avrebbe quindi deciso di espatriare assieme alla sua famiglia (cfr. verbale d'audizione di A._______ del 1° aprile 2009 [di seguito: verbale 2], pagg. 8 segg.; verbale d'audizione di A._______ del 21 aprile 2009 [di seguito: verbale 3], pag. 5). La richiedente ha dichiarato di essere espatriata per i motivi di suo marito. Inoltre, avrebbe regolarmente risposto alle ripetute telefonate minatorie. Nel 2001, le forze dell'ordine turche avrebbero fatto irruzione nella casa dei suoi genitori, dove viveva all'epoca, picchiando lei, suo fratello e suo padre. Tutti e tre sarebbero stati portati in carcere per aver sostenuto i guerriglieri del PKK. Dopo una settimana, l'interessata e suo fratello sarebbero stati rilasciati mentre il genitore dopo alcuni mesi (cfr. verbale d'audizione del 1° aprile 2009 di B._______ [di seguito: verbale 4], pagg. 5 seg.; verbale d'audizione del 21 aprile 2009 di B._______ [di seguito: verbale 5], pagg. 3 segg.). A sostegno della loro domanda d'asilo, i richiedenti hanno depositato i seguenti documenti: ¾ l'edizione 8-16 ottobre 2007 del giornale "Devrimci Demokrasi" dove il richiedente afferma di essere rappresentato sulla foto in prima pagina; ¾ un articolo del giornale "Hürriyet" del 15 aprile 2009 nel quale vi sarebbe scritto che il governo sorveglia la corrispondenza del DTP e che diversi membri e dirigenti di tale partito sono stati arrestati; ¾ un mandato d'arresto del padre della richiedente del 6 luglio 2001; ¾ una richiesta per il noleggio di una sala per organizzare una festa in data 5 febbraio 2007 a E._______ firmata dal richiedente e dal presidente del DTP di E._______. F. Con decisione del 4 maggio 2009, notificata al richiedente in data 5 maggio 2009 (cfr. act. UFM C 22/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia, siccome lecita, esigibile e possibile. G. In data 4 giugno 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato del 4 giugno 2009; data d'entrata: 5 giugno 2009), i richiedenti sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo ed, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria come pure il rinvio dell'incarto all'autorità inferiore per un approfondimento e una nuova valutazione della fattispecie. Essi hanno altresì chiesto la conferma dell'effetto sospensivo ed hanno presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presunte spese processuali; il tutto con protesta di spese e ripetibili. A sostegno del gravame, hanno depositato i seguenti documenti: ¾ una copia della procura del loro rappresentante del 14 maggio 2009 (allegato 1); ¾ una copia di una decisione dell'UFR del 7 novembre 1997 concernente il fratello di A._______, I._______ (allegato 2); ¾ un certificato di domanda d'adesione al DTP del 19 luglio 2006 con relativa traduzione in italiano (allegato 3). H. Il Tribunale, con decisione incidentale del 10 giugno 2009, ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, a chiedere ai ricorrenti il versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali ed ha confermato loro l'effetto sospensivo. Il medesimo giorno e per mezzo dello stesso provvedimento, il Tribunale ha altresì invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro il 13 luglio 2009. I. Con risposta del 9 luglio 2009, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. J. Il 21 agosto 2009 (cfr. plico raccomandato; data d'entrata: 24 agosto 2009), gli insorgenti hanno presentato l'atto di replica. K. Il 20 aprile 2010, la sezione della popolazione del Canton Ticino ha reso attento l'UFM della nascita del figlio dei ricorrenti, D._______, in data (...). Detto Ufficio ha poi trasmesso tale scritto a codesto Tribunale in data 23 aprile 2010 (data d'entrata: 23 aprile 2010). L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). Il fondato timore d'esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, ed un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 8a, GICRA 1997 n. 10 consid. 6 con la giurisprudenza e la dottrina citata). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 7, GICRA 1994 n. 24, GICRA 1993 n. 11). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6, GICRA 1993 n. 21, GICRA 1993 n. 11; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pagg. 447 segg.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pagg. 69 segg.). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1, GICRA 1995 n. 23). 4. 4.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo degli interessati quali non sufficientemente motivati, inattendibili, inverosimili come pure non pertinenti in materia d'asilo. In particolare, A._______ essendosi dichiarato cofondatore del DTP nel 2005, non sarebbe stato in grado di fornire delle indicazioni più evidenti a proposito di detto partito, segnatamente della struttura, del medesimo sia a livello locale, dove egli avrebbe effettivamente svolto la sua attività, che a livello nazionale. Egli avrebbe dichiarato che nel DTP della sua regione opererebbero il presidente e il vice-presidente, senza presentare alcun'altra forma strutturale. Quo al DTP nazionale, il ricorrente avrebbe semplicemente indicato unicamente che la sede principale si troverebbe a L._______, di cui tra l'altro non conoscerebbe nemmeno l'indirizzo, e i diversi bracci regionali come il suo di E._______. Inoltre, non sarebbe stato capace di rispondere esaustivamente alle domande a proposito del modo in cui il DTP di E._______ sarebbe stato fondato, nonostante egli sia stato uno dei cofondatori. Peraltro, il richiedente non conoscerebbe neanche la forma giuridica che sarebbe stata scelta per tale partito. Oltracciò, non consocerebbe nemmeno i fatti noti attorno al partito in questione. Infatti, l'insorgente non avrebbe saputo con quali mezzi formali il governo turco avrebbe tentato di giustificare una procedura di divieto del DTP. Per quel che concerne il giornale esibito quale mezzo di prova dove il ricorrente afferma di essere rappresentato sulla foto in prima pagina, l'autorità inferiore ha ritenuto che tale fotografia non permetterebbe in nessun modo di riconoscerlo. Per questo motivo, tale mezzo di prova non sarebbe in grado di dimostrare la sua appartenenza a tale partito. Inoltre, nella seconda audizione, avrebbe dichiarato che la persona per la quale avrebbe contribuito a fornire una carta d'identità, sarebbe stata arrestata dopo aver fatto scoppiare una bomba a H._______. Qualche istante dopo, nella stessa audizione, egli si sarebbe corretto allegando che la persona sarebbe stata fermata dalle autorità durante i preparativi dell'attentato. In ogni caso, l'affermazione secondo cui tale individuo sarebbe stato preso dalle autorità statali nell'ambito di un attentato, non sarebbe stato l'oggetto delle sue dichiarazioni nella prima audizione. Peraltro, non sarebbe stato in grado di fornire alcuna spiegazione plausibile per la quale sarebbe stato proprio lui stesso a dover scattare una foto di un guerrigliero del PKK. Per quel che riguarda B._______, ella avrebbe affermato, nella prima audizione, di aver ricevuto una moltitudine di telefonate minatorie, di aver avuto molta paura e di aver tentato di convincere suo marito a sporgere denuncia presso la Procura. Invece, nella seconda audizione, l'interessata non avrebbe più menzionato né le chiamate telefoniche, né le minacce. Soltanto in seguito, ella le avrebbe accennate in modo totalmente accessorio. Inoltre, nella prima audizione, avrebbe dichiarato che le autorità in loco avrebbero perquisito la sua dimora dopo il suo matrimonio, per poi, nella seconda audizione, allegare che tali perquisizioni avrebbero avuto fine al momento delle nozze. Pertanto, le dichiarazioni dei richiedenti non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. Quo all'asserito arresto nel 2001 nel quale sarebbe stata picchiata la richiedente, l'UFM ha considerato che non vi sarebbe più un legame causale di carattere temporale tra l'accaduto e l'espatrio nel 2009. Oltracciò, nella seconda audizione, l'interessata ha dichiarato di non aver subito alcun torto durante il fermo. In tale ambito, l'autorità inferiore ha pure rilevato che un'angheria subita otto anni prima dell'espatrio non potrebbe obbiettivamente essere considerata come idonea per diventare un rischio concreto di successive persecuzioni per l'interessata. Peraltro, queste dichiarazioni non sarebbero pertinenti e non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. Infine, l'UFM ha osservato che l'allontanamento in Turchia sarebbe ammissibile, esigibile come pure possibile. 4.2. Nel ricorso, i ricorrenti hanno contestato l'inverosimiglianza evidenziata dall'UFM. In particolare, l'insorgente sarebbe sempre riuscito a fornire tutte le informazioni più importanti circa il partito. Inoltre, sulla sua appartenenza al DTP non vi potrebbero essere dei dubbi, in quanto ha allegato alla memoria ricorsuale il certificato di domanda di adesione a cui egli avrebbe fatto riferimento nella seconda audizione. Quo al racconto circa l'arresto del guerrigliero del PKK, egli sostiene che ciò che l'avrebbe spinto a fuggire sarebbe il fatto che tale combattente sarebbe stato arrestato, con il rischio che potesse nominarlo. Per il resto, sarebbe un elemento di secondo piano il fatto di sapere se sia stato fermato perché ha commesso un attentato, perché lo stava progettando o perché doveva svolgere una campagna elettorale. Inoltre, la ricorrente avrebbe menzionato le telefonate minatorie anche nella seconda audizione e non l'avrebbe fatto in maniera accessoria come sostiene l'UFM. In tale ambito, sarebbe logico che la stessa farebbe riferimento a tali telefonate solo nella seconda parte dell'audizione, in quanto nella prima parte sarebbero stati tematizzati gli eventi del 2001, ossia il fermo di una settimana. Quo al racconto delle perquisizioni, ella non avrebbe mai specificato che erano delle perquisizioni domiciliari. Inoltre, le misure subite dai ricorrenti comporterebbero una pressione psichica insopportabile, le quali sarebbero legate ad una persecuzione riflessa. A._______ avrebbe altresì ricordato che suo fratello I._______ avrebbe ottenuto l'asilo in Svizzera. Tale allegazione sarebbe confermata dalla decisione dell'allora UFR allegata al gravame. Infine, ha dichiarato che anche un'altra sorella, M._______, potrebbe essere rifugiata. 4.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rinviato ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso. Detto Ufficio ha pure rilevato che le allegazioni degli insorgenti rese nel corso delle rispettive audizioni non conterrebbero alcun elemento per cui si potrebbe creare un collegamento con i fatti avvenuti al fratello in questione. L'autorità inferiore ha, inoltre, osservato che il fratello I._______ avrebbe depositato la sua domanda d'asilo in Svizzera nel 1995 e gli sarebbe stato dato l'asilo nel 1997. Vi sarebbe quindi un ampio intervallo trascorso da quel periodo fino al deposito della domanda d'asilo dei ricorrenti e non vi sarebbe alcuna allegazione legata ai problemi del fratello. Non vi sarebbe quindi un legame tra gli elementi all'origine della concessione della qualità di rifugiato del fratello e i motivi degli insorgenti. Pertanto, non gioverebbe valutare la presenza di un'eventuale persecuzione riflessa. 4.4. Nell'atto di replica i ricorrenti sostengono, secondo il senso e per quanto è qui di rilievo, che, al di là delle loro allegazioni, gli elementi di una persecuzione riflessa sarebbero oggettivamente determinabili. Sarebbe, infatti, risaputo che nei confronti di membri di famiglie di attivisti politici le autorità turche farebbero spesso ricorso a rappresaglie, le quali potrebbero costituire una persecuzione riflessa rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Inoltre, tra il 1993 e il 1994, il fratello di A._______ avrebbe militato tra i combattenti per la causa curda. In questo contesto e sull'esempio del fratello, il ricorrente avrebbe maturato una forte convinzione politica che l'avrebbe indotto ad impegnarsi politicamente per la causa dei curdi. Pertanto, apparirebbe legittimo sollevare la questione di un'eventuale persecuzione riflessa sulla quale la decisione dell'UFM sorvolerebbe. Per il resto, gli insorgenti hanno poi rimandato alle conclusioni già avanzate in sede di ricorso. 5. 5.1. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dai ricorrenti s'esauriscono in generiche ed imprecise affermazioni. In particolare, questo Tribunale tiene a sottolineare che gli insorgenti non hanno saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della loro domanda d'asilo, ragione per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. Innanzitutto, quo all'asserita funzione di vice presidente del DTP, va rilevato che il ricorrente ha presentato un certificato di domanda d'adesione al DTP del 19 luglio 2006 come semplice membro. L'esibizione di tale documento è palesemente contraddittorio con le allegazioni fornite in sede d'audizione. Infatti, nella prima audizione, ha dichiarato di aver iniziato a far attivamente politica per il DTP a partire dal 2005, di essere stato cofondatore dell'antenna del DTP di E._______ e che nello stesso anno avrebbe pure rivestito il ruolo di vice presidente (cfr. verbale 2, pagg. 3 e 9; verbale 3, pagg. 5 e 9). Peraltro, il documento fornito non risulta essere stato firmato dal ricorrente e costituisce una semplice richiesta d'adesione e non un attestato che certifica la sua effettiva adesione al DTP. Ciò posto, codesto Tribunale non può che concludere all'inverosimiglianza della sua appartenenza a tale partito. Da quanto precede, il Tribunale osserva che, ritenuta l'inverosimiglianza della sua adesione al DTP, anche i racconti circa la collaborazione con il PKK, le relative angherie subite da parte delle autorità statali turche come pure i fatti in merito alla carta d'identità del combattente del PKK, perdono ogni fondamento per il che devono essere considerati inverosimili. Di conseguenza, codesto Tribunale può esimersi da un esame delle ulteriori contraddizioni in merito e rimandare alle considerazioni dell'UFM per evitare ulteriori ripetizioni. 5.2. Quanto all'asserita questione della persecuzione riflessa, codesto Tribunale ricorda anzitutto che in Turchia, indipendentemente dalle recenti riforme legislative effettuate nell'ottica di un'adesione all'UE (Unione europea) e nonostante nel codice penale turco non esista la responsabilità penale estesa alla famiglia, non può essere escluso il rischio di rappresaglie statali contro membri della famiglia di presunti attivisti del PKK - rispettivamente di movimenti che ne hanno preso la successione - o di attivisti curdi di altri gruppi considerati separatisti, in particolare nelle province del sud e dell'est. Tali rappresaglie sono rilevanti nell'ottica della persecuzione riflessa ai sensi dell'art. 3 LAsi. Lo scopo di una persecuzione riflessa può consistere nel punire l'intera famiglia per le azioni di un singolo membro, giacché sospettato di condividere le opinioni politiche ed i fini, oppure per intimidirli e diffidarli dall'approssimarsi ad organizzazioni o attività politiche illegali. Peraltro, secondo le informazioni a disposizione di codesto Tribunale, non si possono escludere delle rappresaglie contro membri della stessa famiglia di un ricercato, neppure se il medesimo si trova all'estero e le autorità statali ne sono al corrente. La probabilità di diventare vittima di una persecuzione riflessa è data segnatamente quando viene ricercato un membro della famiglia in fuga e le autorità hanno motivo di presumere che un altro componente della famiglia abbia un contatto stretto con il ricercato. Questa probabilità aumenta, se la vittima stessa di una persecuzione riflessa è impegnata politicamente. In tale contesto, oltre al grado di parentela, va considerata la dimensione delle attività politiche della vittima di una persecuzione riflessa ed il grado di importanza delle stesse come pure i precedenti eventi con la polizia e le autorità giudiziarie. Il rischio di eventuali rappresaglie contro i membri della stessa famiglia è da considerarsi ancora attuale. Detto rischio deve tuttavia essere analizzato di caso in caso (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale D-8783/2007 del 25 maggio 2010 consid. 7.2, D 3483/2006 del 2 ottobre 2009 consid. 7.2, D-3484/2006 del 2 ottobre 2009 consid. 7.2, E-3681/2006 del 30 luglio 2009 consid. 3.2.1, GICRA 2005 n. 21 consid. 10, GICRA 1994 n. 5 e n. 17, GICRA 1993 n. 6). Nella fattispecie, codesto Tribunale constata che non vi sono elementi concreti e fondati che i ricorrenti siano stati oggetto di persecuzioni riflesse e che possano avere un timore fondato di essere esposti a persecuzioni future, segnatamente per il fatto che il fratello di A._______, I._______, avrebbe combattuto per la causa curda nel 1993 e 1994. Si ricorda anzitutto che detto parente ha ottenuto l'asilo in Svizzera con decisione dell'allora UFR in data 7 novembre 1997. In tale ambito si rileva che il ricorrente ha già fatto valere una persecuzione riflessa durante la prima procedura d'asilo (cfr. verbale 1, pag. 4) ma che nella decisione dell'UFR del 23 febbraio 1996 è stato ritenuto inverosimile il suo racconto e quindi respinta la sua domanda d'asilo. Poi, nella seconda procedura d'asilo, egli non ha più invocato una persecuzione riflessa, bensì ha asserito di aver combattuto come guerrigliero ed ha altresì dichiarato di essere rientrato nonché di aver vissuto a E._______ dal 1995 all'inizio del 1998 dopo la conclusione della prima procedura d'asilo (cfr. verbale d'audizione del 18 settembre 1998 [di seguito: verbale 6], pag. 1; cfr. verbale d'audizione sul diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art 16 cpv. 1 LA [di seguito: verbale 7], pag. 1). Nell'attuale procedura d'asilo, egli ha allegato di essere tornato in patria dopo la precedente procedura d'asilo nel 2000 o nel 2001 soggiornandovi fino al 9 marzo 2009 (cfr. verbale 2, pagg. 2 e 10). Inoltre, ha addirittura asserito di non aver atteso l'esito della sua seconda domanda d'asilo, poiché sapeva che sarebbe stata respinta (cfr. verbale 2, pag. 2). Inoltre, non solo è rientrato volontariamente in patria, ma si è recato dapprima a G._______ e poi a E._______ (cfr. ibidem). Tale comportamento è un evidente indizio per codesto Tribunale per ritenere che egli non ha mai subito, né avuto il timore di essere esposto ad una persecuzione riflessa in loco. Ha poi nuovamente invocato la persecuzione riflessa ma solo in sede di ricorso. Peraltro, non ha sostanziato alcunché in merito limitandosi ad affermare nell'atto di replica che suo fratello "militava tra i combattenti per la causa curda tra il 1993 e il 1994" (cfr. replica, pag. 1). Anche per quel che riguarda una sua sorella che avrebbe ottenuto l'asilo in Svizzera, egli non ha minimamente corroborato per quale ragione ella abbia ottenuto tale statuto e in che misura egli debba temere di essere vittima di una persecuzione riflessa al suo ritorno in patria. Alla luce di quanto precede, codesto Tribunale ritiene che l'allegata persecuzione riflessa è inverosimile. Inoltre, quo al timore della ricorrente di subire delle persecuzioni in loco da parte delle autorità statali a causa degli eventi verificatesi nel 2001, codesto Tribunale rileva che non è determinante unicamente come il richiedente l'asilo sia stato colpito soggettivamente dalle persecuzioni allegate. E' invece decisivo se al momento dell'espatrio anche da un punto di vista oggettivo esista ancora un pericolo che le persecuzioni subite si ripetano e dunque esista ancora un bisogno di protezione al momento dell'espatrio (cfr. GICRA 2000 n. 2 consid. 8b-c pagg. 20 segg., GICRA 1998 n. 4 consid. 5d pag. 27). Un limite temporale, prefissato per stabilire quando il nesso causale sia da ritenersi interrotto, non si può determinare a priori, da ponderare vi sono anche eventuali motivi oggettivi e soggettivi plausibili che abbiano impedito un espatrio anticipato (cfr. GICRA 2000 n. 17 pagg. 157 segg.). Nondimeno, dottrina e prassi in materia di asilo fanno riferimento ad un lasso temporale tra i sei ed i 12 mesi, dopo i quali il nesso causale di regola viene a mancare (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.5; Mario Gattiker, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3ª ed., Berna 1999, pag. 76; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2ª ed., Berna/Stoccarda 1991, pag. 107; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 128; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pag. 295). Nella fattispecie, si osserva che non v'è più alcun nesso temporale tra i fatti del 2001 ed il suo espatrio. Non v'è quindi ragione di ritenere che tali persecuzioni siano rilevanti nella presente procedura d'asilo. Tutt'al più, ella stessa ha affermato che, dopo gli avvenimenti del 2001, non avrebbe più subito nessuna aggressione da parte delle autorità statali (cfr. verbale 4, pag. 6). Ciò posto, codesto Tribunale può esimersi, anche in questo punto, da un esame delle ulteriori contraddizioni in merito e rimandare alle considerazioni dell'UFM per evitare ulteriori ripetizioni. Premesso ciò, questa allegazione è da ritenere irrilevante in materia d'asilo. In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione globale delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dei ricorrenti come inverosimili, irrilevanti e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [Oasi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento.
7. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr). 7.1. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee, GICRA 1995 n. 23). Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dei ricorrenti, quest'ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 7.2. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 7.2.1. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1). 7.2.2. Si tratta, dunque, d'esaminare con riferimento ai criteri suesposti se gli insorgenti concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Turchia, da un lato, e della loro situazione personale, dall'altro. Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente in Turchia è in sé costitutiva d'un impedimento alla reintegrazione dei ricorrenti. È notorio infatti che questo Paese non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Quanto alla situazione personale degli insorgenti, si rileva che essi hanno una discreta formazione (cfr. verbale 4, pag. 2; verbale d'audizione del 23 giungo 1995 [di seguito: verbale 8], pag. 4) e di un'esperienza professionale quale contadina (cfr. verbale 4, pag. 2) rispettivamente come contadino e panettiere (cfr. verbale 2, pag. 3; verbale 7, pag. 4). Inoltre, i ricorrenti dispongono di una fitta rete familiare in patria, segnatamente la madre, una zia materna, una sorella, due fratelli, la prima figlia di A._______ (cfr. verbale 2, pagg. 4 seg.) nonché i genitori, due fratelli ed una sorella di B._______ (cfr. verbale 4, pag. 3). Infine, i ricorrenti non hanno, nelle loro allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provissoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. 7.2.3. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per i ricorrenti d'un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 7.3. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr). I ricorrenti, usando della dovuta diligenza, potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513 515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 7.4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
8. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: