Asilo (altro)
Sachverhalt
A. L'interessato, di etnia curda, nato a E._______, nella provincia di F._______ (Turchia) ha presentato una prima domanda di asilo in Svizzera in data (...). B. Con decisione del 23 febbraio 1996, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR; attualmente: UFM) ha respinto la succitata domanda di asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento. Tale decisione è cresciuta in giudicato senza essere stata impugnata. Il (...) l'interessato è scomparso. C. In data (...), il richiedente ha presentato una seconda domanda di asilo. D. Con decisione del 23 settembre 1998, l'UFR non è entrato nel merito della sua seconda domanda di asilo. Tale decisione è cresciuta in giudicato senza essere stata impugnata. E. In data (...), l'interessato, accompagnato da sua moglie e dalla loro figlia, ha presentato una terza domanda di asilo. Interrogato sui motivi, egli ha dichiarato in sostanza di essere stato il cofondatore nel 2005, e vicepresidente fino all'espatrio, del partito della società democratica (Demokratik Toplum Partisi [DTP]) nella regione di E._______. Egli avrebbe sostenuto i guerriglieri del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Partîya Karkerén Kurdîstan [PKK]), fornendo loro le provvigioni che chiedevano. Per questo motivo sarebbe spesso stato insultato da poliziotti in borghese che incontrava per caso in strada. Inoltre, la sua famiglia avrebbe ricevuto regolarmente delle minacce di morte per telefono da parte della polizia a causa del sostegno ai guerriglieri. All'inizio del mese di (...) 2009, all'interessato sarebbe stato chiesto di scattare delle fotografie di un guerrigliero del PKK per una carta di identità. All'inizio del mese di (...) 2009, il responsabile del DTP di G._______ avrebbe comunicato all'interessato che la persona in questione sarebbe stata arrestata ad H._______. L'interessato avrebbe quindi deciso di espatriare assieme alla sua famiglia. La richiedente ha dichiarato di essere espatriata per i motivi di suo marito. Inoltre, ha raccontato che, nel 2001, le forze dell'ordine turche avrebbero fatto irruzione nella casa dei suoi genitori, dove viveva all'epoca, picchiando lei, suo fratello e suo padre. Tutti e tre sarebbero stati incarcerati per aver sostenuto i guerriglieri del PKK. Dopo una settimana, l'interessata e suo fratello sarebbero stati rilasciati mentre il genitore dopo alcuni mesi. F. Con decisione del 4 maggio 2009, notificata ai richiedenti in data 5 maggio 2009, l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo, pronunciando l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia, siccome lecita, esigibile e possibile. G. In data 4 giugno 2009, i medesimi sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). H. Con sentenza del 6 settembre 2011 (incarto D-3601/2009), il Tribunale ha respinto il succitato ricorso, considerando i motivi di asilo invocati dagli insorgenti inverosimili, irrilevanti e non realizzanti le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, il Tribunale, ritenuta l'inverosimiglianza dell'adesione al DTP del ricorrente, ha considerato inverosimile anche i racconti circa la collaborazione con il PKK, le relative angherie subite da parte delle autorità statali turche come pure i fatti in merito alla carta di identità del combattente del PKK. Infine, il Tribunale ha confermato la pronuncia e l'esecuzione dell'allontanamento. I. Il (...) gli istanti hanno inoltrato una domanda di revisione, concludendo all'annullamento della sentenza precitata, al riconoscimento della qualità di rifugiato e, in via sussidiaria, alla concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno inoltre richiesto l'accordo dell'effetto sospensivo. A sostegno della loro domanda gli istanti hanno prodotto un documento in lingua straniera, con relativa traduzione in italiano, presentato come l'originale del mandato di arresto emanato il (...) 2011 dalla Questura di H._______ nei confronti dell'istante (di seguito: mandato di arresto). J. In data 11 ottobre 2011, il Tribunale ha ordinato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare. K. Con scritto del 20 ottobre 2011, gli istanti hanno prodotto la copia di un articolo di giornale portante la medesima data che confermerebbe la situazione estremamente difficile e tesa tra gli indipendentisti curdi del PKK e le autorità turche ed hanno chiesto che il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) venga formalmente sollecitato ad effettuare un'approfondita analisi dell'attuale situazione in Turchia per i curdi membri del partito sopraccitato. L. Con decisione incidentale del 24 ottobre 2011, il Tribunale ha invitato gli istanti a versare, entro il 9 novembre 2011, un anticipo di CHF 1'200.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità della domanda di revisione, in caso di decorso infruttuoso del termine. M. Il 31 ottobre 2011 gli istanti hanno tempestivamente versato l'anticipo richiesto.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione, come pure le domande di revisione contro le proprie sentenze definitive (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi, nonché art. 37 e art. 45 LTAF, art. 121-128 LTF e art. 83 lett. d n. 1 LTF; DTAF 2007/21 consid. 2.1 pag. 242 e seg., nonché consid.. 5.1 pag. 246 e relativi riferimenti).
E. 1.3.1 Una domanda di revisione, in quanto rimedio giuridico straordinario suscettibile di essere esercitato contro una sentenza cresciuta in giudicato, non è ricevibile se non a condizioni severe. Essa deve essere inoltrata nel rispetto dei termini previsti all'art. 124 LTF e deve fondarsi su uno dei motivi di revisione enumerati esaustivamente agli art. 121, 122 e 123 LTF.
E. 1.3.2.1 In particolare, ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, una revisione può essere, tra l'altro, domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente. Si tratta quindi di pseudo-nova, ritenuto che la legge esclude espressamente dalla procedura di revisione i puri nova, ovvero fatti o mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. Sentenza del Tribunale D-3738/2009 del 3 luglio 2009; DTF 134 IV 48, consid. 1.2; Karl Spüler/Annette Dolge/Dominik Vock, in Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zurigo/San Gallo 2006, pag. 228 seg.).
E. 1.3.2.2 Detti fatti o mezzi di prova comportano la revisione nella misura in cui siano importanti, ovvero di natura tale a influire, in seguito ad un apprezzamento giuridico corretto, sull'oggetto contestato. Ciò presuppone che i fatti nuovi siano decisivi e che i mezzi di prova presentati siano in grado di dimostrarli (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1995 n. 9 pag. 81; DTF 118 II 205; DTF 108 V 171; DTF 101 Ib 222; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciare, vol. V, Berna 1992, ad art. 137 OJ, pag. 32; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea/Francoforte sul Reno 1990, pag. 262 seg.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, pagg. 1694 seg. e 1697).
E. 1.3.2.3 Inoltre, nell'ottica della revisione non basta che l'istante proponga semplicemente, dopo il giudizio di merito, fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi, bensì occorre che egli dimostri che usando la diligenza ragionevolmente esigibile dalla parte nel processo, non abbia potuto averne conoscenza o scoprirli prima, oppure che, pur avendone conoscenza, non sia stato in grado di produrli o farli valere. E' necessario, in altri termini, che l'istante, senza sua colpa, tenuto conto della concreta situazione processuale e delle regole di rito applicabili, si sia trovato nell'impossibilità di esibire precedentemente le prove ed i fatti in questione (cfr. GICRA 1994 n. 27 consid. 5a-5c). In effetti, la revisione non deve né servire a sanare un'omissione che avrebbe potuto essere evitata da un richiedente diligente, né a permettere di correggere errori di diritto, di beneficiare di una nuova interpretazione o di una nuova prassi o di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già noti al momento dell'emanazione del giudizio querelato (cfr. GICRA 1994 n. 27 consid. 5e e relativi riferimenti, nonché fra le tante sentenze del Tribunale D-5319/2010 del 10 settembre 2010 e D-3873/2010 del 10 giugno 2010; Elisabeth Escher, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 7 et 8 ad art. 123 LTF).
E. 1.3.2.4 I motivi di revisione stabiliti dalla legge sono esaustivi (cf. Pierre Ferrari, in Commentaire de la LTF, Berna 2009, no 4 ad art. 121, pag. 1192; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2° Ed. Zurigo 1998, pag. 361; Jean-François Poudret, Commentaire de la Loi fédérale d'organisation judiciaire, Volume V, Berna 1992, p. 13).
E. 1.3.3 La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale entro 90 giorni dalla scoperta, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza o della chiusura del procedimento penale (art. 124 cpv. 1 lett. d LTF). Inoltre, l'art. 67 cpv. 3 PA per rimando dall'art. 47 LTAF, regola il contenuto, la forma, il miglioramento e il complemento della domanda di revisione.
E. 2.1 Nella fattispecie, la conclusione degli istanti volta a chiedere al DFAE di effettuare un'approfondita analisi dell'attuale situazione in Turchia per i curdi membri del PKK è inammissibile, in quanto generale ed estranea all'oggetto concreto della sentenza per cui viene chiesta la revisione, ovvero la domanda di asilo degli istanti ed esula, quindi, dalla competenza del Tribunale.
E. 2.2 Inammissibile è altresì, ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, la copia dell'articolo di giornale sopra menzionata, trattandosi di un mezzo di prova posteriore alla sentenza del Tribunale.
E. 2.3 Nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito della domanda di revisione che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 52 PA, per quanto concerne il contenuto e la forma, nonché all'art. 124 cpv. 1 lett. d LTF, ritenuto che la medesima è stata depositata presso il Tribunale entro 90 giorni dalla notifica del testo integrale della sentenza.
E. 3 In relazione al mandato di arresto, gli istanti si sono limitati ad indicare che il medesimo sarebbe stato loro trasmesso: "due settimane fa" (cfr. domanda di revisione, pag. 3), ovvero due settimane prima del (...) 2011, da un conoscente. Essi ne sarebbero dunque venuti a conoscenza: "solo un paio di settimane fa" (cfr. ibidem). Non hanno tuttavia fornito alcun elemento probatorio circa il momento in cui avrebbero avuto conoscenza della condanna dell'istante e dell'esistenza del mandato di arresto emesso nei suoi confronti. Inoltre, la vaghezza con cui gli interessati circostanziano quando e come avrebbero appreso del mandato di arresto, segnatamente le modalità della ricezione dello stesso, ritenuta l'importanza del medesimo, non è credibile. Infatti, non è plausibile che una persona che fa valere delle persecuzioni e cerca protezione, non sia in grado di indicare con esattezza quando abbia avuto conoscenza per la prima volta del mandato di arresto, da chi ed in quali circostanze. Del resto, è contrario ad ogni logica che tale conoscente si sia limitato a spedire il mandato di arresto all'istante, senza avvertirlo precedentemente (per telefono, e-mail o altro mezzo di comunicazione) dell'esistenza e del successivo invio. In tale contesto, non è credibile che l'istante abbia scoperto aprendo la busta che un mandato di arresto nei suoi confronti fosse stato emesso il (...) 2011. Peraltro, appare contrario alla realtà che addirittura l'originale del mandato di arresto, destinato quindi alla cattura dell'istante, affinché sconti la pena inflittagli, finisca semplicemente nelle mani di un mero conoscente. Del resto, gli istanti non forniscono nessuna indicazione al riguardo. Considerata la data del mandato di arresto e quanto sopra indicato, il Tribunale ritiene che gli istanti non hanno dimostrato che, usando la diligenza ragionevolmente esigibile da parte dei medesimi, non avrebbero potuto avere conoscenza del fatto che invocano in questa sede, ovvero la condanna dell'istante, rispettivamente dell'esistenza del mandato di arresto in questione già prima della pronuncia della sentenza del Tribunale oggetto della presente istanza di revisione, ritenuto altresì che l'istante ha dei contatti con persone residenti nel suo Paese di origine, segnatamente, a suo dire, membri del PKK e del DTP (cfr. verbale di audizione del 21 aprile 2009 D21 e D134).
E. 4 A prescindere da quanto precede, il mandato di arresto non è atto a mutare il giudizio di inverosimiglianza di cui alla sentenza del Tribunale del 6 settembre 2011. Infatti, il medesimo, a se stesso, nulla apporta a chiarificazione delle affermazioni contraddittorie, generiche ed imprecise fornite dagli istanti in corso di procedura ordinaria. Anzi, aggiunge almeno un elemento di contraddizione in più. In effetti, il mandato di arresto si riferisce, peraltro genericamente, ad avvenimenti antecedenti al (...) 2009, mentre i motivi di asilo allegati, segnatamente la consegna delle foto dei combattenti ad una famiglia sarebbe avvenuta almeno il (...) 2009 (cfr. verbale di audizione del 21 aprile 2009, D29), ovvero posteriormente a tale data. Pertanto, non vi è ragione di rivedere il giudizio espresso nella sentenza di cui sopra.
E. 5 In considerazione di quanto precede, la domanda di revisione deve essere respinta, nella misura in cui ammissibile.
E. 6 Avendo il Tribunale statuito nel merito della domanda di revisione, la richiesta di accordo dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto.
E. 7 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1200.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'istante (art. 63 cpv. 1 e 5 PA per rimando dell'art. 68 cpv. 2 PA, nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 1200.-, versato il 31 ottobre 2011. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Nella misura in cui ammissibile, la domanda di revisione è respinta.
- Le spese processuali, di CHF 1200.-, sono poste a carico degli istanti. Le stesse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 1200.-, versato il 31 ottobre 2011.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5617/2011 Sentenza del 17 febbraio 2012 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), François Badoud, Fulvio Haefeli; cancelliere Andrea Pedrazzini. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), C:_______, nata il (...), D._______, nato il (...), Turchia, tutti patrocinati dall'Avv. Yasar Ravi, istanti, Contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Revisione; sentenza del Tribunale amministrativo federale del 6 settembre 2011 / D-3601/2009. Fatti: A. L'interessato, di etnia curda, nato a E._______, nella provincia di F._______ (Turchia) ha presentato una prima domanda di asilo in Svizzera in data (...). B. Con decisione del 23 febbraio 1996, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR; attualmente: UFM) ha respinto la succitata domanda di asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento. Tale decisione è cresciuta in giudicato senza essere stata impugnata. Il (...) l'interessato è scomparso. C. In data (...), il richiedente ha presentato una seconda domanda di asilo. D. Con decisione del 23 settembre 1998, l'UFR non è entrato nel merito della sua seconda domanda di asilo. Tale decisione è cresciuta in giudicato senza essere stata impugnata. E. In data (...), l'interessato, accompagnato da sua moglie e dalla loro figlia, ha presentato una terza domanda di asilo. Interrogato sui motivi, egli ha dichiarato in sostanza di essere stato il cofondatore nel 2005, e vicepresidente fino all'espatrio, del partito della società democratica (Demokratik Toplum Partisi [DTP]) nella regione di E._______. Egli avrebbe sostenuto i guerriglieri del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Partîya Karkerén Kurdîstan [PKK]), fornendo loro le provvigioni che chiedevano. Per questo motivo sarebbe spesso stato insultato da poliziotti in borghese che incontrava per caso in strada. Inoltre, la sua famiglia avrebbe ricevuto regolarmente delle minacce di morte per telefono da parte della polizia a causa del sostegno ai guerriglieri. All'inizio del mese di (...) 2009, all'interessato sarebbe stato chiesto di scattare delle fotografie di un guerrigliero del PKK per una carta di identità. All'inizio del mese di (...) 2009, il responsabile del DTP di G._______ avrebbe comunicato all'interessato che la persona in questione sarebbe stata arrestata ad H._______. L'interessato avrebbe quindi deciso di espatriare assieme alla sua famiglia. La richiedente ha dichiarato di essere espatriata per i motivi di suo marito. Inoltre, ha raccontato che, nel 2001, le forze dell'ordine turche avrebbero fatto irruzione nella casa dei suoi genitori, dove viveva all'epoca, picchiando lei, suo fratello e suo padre. Tutti e tre sarebbero stati incarcerati per aver sostenuto i guerriglieri del PKK. Dopo una settimana, l'interessata e suo fratello sarebbero stati rilasciati mentre il genitore dopo alcuni mesi. F. Con decisione del 4 maggio 2009, notificata ai richiedenti in data 5 maggio 2009, l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo, pronunciando l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia, siccome lecita, esigibile e possibile. G. In data 4 giugno 2009, i medesimi sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). H. Con sentenza del 6 settembre 2011 (incarto D-3601/2009), il Tribunale ha respinto il succitato ricorso, considerando i motivi di asilo invocati dagli insorgenti inverosimili, irrilevanti e non realizzanti le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, il Tribunale, ritenuta l'inverosimiglianza dell'adesione al DTP del ricorrente, ha considerato inverosimile anche i racconti circa la collaborazione con il PKK, le relative angherie subite da parte delle autorità statali turche come pure i fatti in merito alla carta di identità del combattente del PKK. Infine, il Tribunale ha confermato la pronuncia e l'esecuzione dell'allontanamento. I. Il (...) gli istanti hanno inoltrato una domanda di revisione, concludendo all'annullamento della sentenza precitata, al riconoscimento della qualità di rifugiato e, in via sussidiaria, alla concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno inoltre richiesto l'accordo dell'effetto sospensivo. A sostegno della loro domanda gli istanti hanno prodotto un documento in lingua straniera, con relativa traduzione in italiano, presentato come l'originale del mandato di arresto emanato il (...) 2011 dalla Questura di H._______ nei confronti dell'istante (di seguito: mandato di arresto). J. In data 11 ottobre 2011, il Tribunale ha ordinato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare. K. Con scritto del 20 ottobre 2011, gli istanti hanno prodotto la copia di un articolo di giornale portante la medesima data che confermerebbe la situazione estremamente difficile e tesa tra gli indipendentisti curdi del PKK e le autorità turche ed hanno chiesto che il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) venga formalmente sollecitato ad effettuare un'approfondita analisi dell'attuale situazione in Turchia per i curdi membri del partito sopraccitato. L. Con decisione incidentale del 24 ottobre 2011, il Tribunale ha invitato gli istanti a versare, entro il 9 novembre 2011, un anticipo di CHF 1'200.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità della domanda di revisione, in caso di decorso infruttuoso del termine. M. Il 31 ottobre 2011 gli istanti hanno tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione, come pure le domande di revisione contro le proprie sentenze definitive (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi, nonché art. 37 e art. 45 LTAF, art. 121-128 LTF e art. 83 lett. d n. 1 LTF; DTAF 2007/21 consid. 2.1 pag. 242 e seg., nonché consid.. 5.1 pag. 246 e relativi riferimenti). 1.3. 1.3.1. Una domanda di revisione, in quanto rimedio giuridico straordinario suscettibile di essere esercitato contro una sentenza cresciuta in giudicato, non è ricevibile se non a condizioni severe. Essa deve essere inoltrata nel rispetto dei termini previsti all'art. 124 LTF e deve fondarsi su uno dei motivi di revisione enumerati esaustivamente agli art. 121, 122 e 123 LTF. 1.3.2. 1.3.2.1 In particolare, ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, una revisione può essere, tra l'altro, domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente. Si tratta quindi di pseudo-nova, ritenuto che la legge esclude espressamente dalla procedura di revisione i puri nova, ovvero fatti o mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. Sentenza del Tribunale D-3738/2009 del 3 luglio 2009; DTF 134 IV 48, consid. 1.2; Karl Spüler/Annette Dolge/Dominik Vock, in Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zurigo/San Gallo 2006, pag. 228 seg.). 1.3.2.2 Detti fatti o mezzi di prova comportano la revisione nella misura in cui siano importanti, ovvero di natura tale a influire, in seguito ad un apprezzamento giuridico corretto, sull'oggetto contestato. Ciò presuppone che i fatti nuovi siano decisivi e che i mezzi di prova presentati siano in grado di dimostrarli (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1995 n. 9 pag. 81; DTF 118 II 205; DTF 108 V 171; DTF 101 Ib 222; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciare, vol. V, Berna 1992, ad art. 137 OJ, pag. 32; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea/Francoforte sul Reno 1990, pag. 262 seg.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, pagg. 1694 seg. e 1697). 1.3.2.3 Inoltre, nell'ottica della revisione non basta che l'istante proponga semplicemente, dopo il giudizio di merito, fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi, bensì occorre che egli dimostri che usando la diligenza ragionevolmente esigibile dalla parte nel processo, non abbia potuto averne conoscenza o scoprirli prima, oppure che, pur avendone conoscenza, non sia stato in grado di produrli o farli valere. E' necessario, in altri termini, che l'istante, senza sua colpa, tenuto conto della concreta situazione processuale e delle regole di rito applicabili, si sia trovato nell'impossibilità di esibire precedentemente le prove ed i fatti in questione (cfr. GICRA 1994 n. 27 consid. 5a-5c). In effetti, la revisione non deve né servire a sanare un'omissione che avrebbe potuto essere evitata da un richiedente diligente, né a permettere di correggere errori di diritto, di beneficiare di una nuova interpretazione o di una nuova prassi o di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già noti al momento dell'emanazione del giudizio querelato (cfr. GICRA 1994 n. 27 consid. 5e e relativi riferimenti, nonché fra le tante sentenze del Tribunale D-5319/2010 del 10 settembre 2010 e D-3873/2010 del 10 giugno 2010; Elisabeth Escher, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 7 et 8 ad art. 123 LTF). 1.3.2.4 I motivi di revisione stabiliti dalla legge sono esaustivi (cf. Pierre Ferrari, in Commentaire de la LTF, Berna 2009, no 4 ad art. 121, pag. 1192; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2° Ed. Zurigo 1998, pag. 361; Jean-François Poudret, Commentaire de la Loi fédérale d'organisation judiciaire, Volume V, Berna 1992, p. 13). 1.3.3. La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale entro 90 giorni dalla scoperta, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza o della chiusura del procedimento penale (art. 124 cpv. 1 lett. d LTF). Inoltre, l'art. 67 cpv. 3 PA per rimando dall'art. 47 LTAF, regola il contenuto, la forma, il miglioramento e il complemento della domanda di revisione. 2. 2.1. Nella fattispecie, la conclusione degli istanti volta a chiedere al DFAE di effettuare un'approfondita analisi dell'attuale situazione in Turchia per i curdi membri del PKK è inammissibile, in quanto generale ed estranea all'oggetto concreto della sentenza per cui viene chiesta la revisione, ovvero la domanda di asilo degli istanti ed esula, quindi, dalla competenza del Tribunale. 2.2. Inammissibile è altresì, ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, la copia dell'articolo di giornale sopra menzionata, trattandosi di un mezzo di prova posteriore alla sentenza del Tribunale. 2.3. Nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito della domanda di revisione che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 52 PA, per quanto concerne il contenuto e la forma, nonché all'art. 124 cpv. 1 lett. d LTF, ritenuto che la medesima è stata depositata presso il Tribunale entro 90 giorni dalla notifica del testo integrale della sentenza.
3. In relazione al mandato di arresto, gli istanti si sono limitati ad indicare che il medesimo sarebbe stato loro trasmesso: "due settimane fa" (cfr. domanda di revisione, pag. 3), ovvero due settimane prima del (...) 2011, da un conoscente. Essi ne sarebbero dunque venuti a conoscenza: "solo un paio di settimane fa" (cfr. ibidem). Non hanno tuttavia fornito alcun elemento probatorio circa il momento in cui avrebbero avuto conoscenza della condanna dell'istante e dell'esistenza del mandato di arresto emesso nei suoi confronti. Inoltre, la vaghezza con cui gli interessati circostanziano quando e come avrebbero appreso del mandato di arresto, segnatamente le modalità della ricezione dello stesso, ritenuta l'importanza del medesimo, non è credibile. Infatti, non è plausibile che una persona che fa valere delle persecuzioni e cerca protezione, non sia in grado di indicare con esattezza quando abbia avuto conoscenza per la prima volta del mandato di arresto, da chi ed in quali circostanze. Del resto, è contrario ad ogni logica che tale conoscente si sia limitato a spedire il mandato di arresto all'istante, senza avvertirlo precedentemente (per telefono, e-mail o altro mezzo di comunicazione) dell'esistenza e del successivo invio. In tale contesto, non è credibile che l'istante abbia scoperto aprendo la busta che un mandato di arresto nei suoi confronti fosse stato emesso il (...) 2011. Peraltro, appare contrario alla realtà che addirittura l'originale del mandato di arresto, destinato quindi alla cattura dell'istante, affinché sconti la pena inflittagli, finisca semplicemente nelle mani di un mero conoscente. Del resto, gli istanti non forniscono nessuna indicazione al riguardo. Considerata la data del mandato di arresto e quanto sopra indicato, il Tribunale ritiene che gli istanti non hanno dimostrato che, usando la diligenza ragionevolmente esigibile da parte dei medesimi, non avrebbero potuto avere conoscenza del fatto che invocano in questa sede, ovvero la condanna dell'istante, rispettivamente dell'esistenza del mandato di arresto in questione già prima della pronuncia della sentenza del Tribunale oggetto della presente istanza di revisione, ritenuto altresì che l'istante ha dei contatti con persone residenti nel suo Paese di origine, segnatamente, a suo dire, membri del PKK e del DTP (cfr. verbale di audizione del 21 aprile 2009 D21 e D134).
4. A prescindere da quanto precede, il mandato di arresto non è atto a mutare il giudizio di inverosimiglianza di cui alla sentenza del Tribunale del 6 settembre 2011. Infatti, il medesimo, a se stesso, nulla apporta a chiarificazione delle affermazioni contraddittorie, generiche ed imprecise fornite dagli istanti in corso di procedura ordinaria. Anzi, aggiunge almeno un elemento di contraddizione in più. In effetti, il mandato di arresto si riferisce, peraltro genericamente, ad avvenimenti antecedenti al (...) 2009, mentre i motivi di asilo allegati, segnatamente la consegna delle foto dei combattenti ad una famiglia sarebbe avvenuta almeno il (...) 2009 (cfr. verbale di audizione del 21 aprile 2009, D29), ovvero posteriormente a tale data. Pertanto, non vi è ragione di rivedere il giudizio espresso nella sentenza di cui sopra.
5. In considerazione di quanto precede, la domanda di revisione deve essere respinta, nella misura in cui ammissibile.
6. Avendo il Tribunale statuito nel merito della domanda di revisione, la richiesta di accordo dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto.
7. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1200.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'istante (art. 63 cpv. 1 e 5 PA per rimando dell'art. 68 cpv. 2 PA, nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 1200.-, versato il 31 ottobre 2011. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui ammissibile, la domanda di revisione è respinta.
2. Le spese processuali, di CHF 1200.-, sono poste a carico degli istanti. Le stesse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 1200.-, versato il 31 ottobre 2011.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini Data di spedizione: