Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. Il 17 agosto 2002, gli interessati d'etnia curda, originari di D._______, con ultimo domicilio a E._______ nell'omonimo distretto della provincia di F._______, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, d'essere espatriati il 13 agosto 2002 a causa delle pressioni che polizia, militari e "guardiani del villaggio" avrebbero esercitato su di loro e per il timore di essere uccisi dai medesimi (cfr. audizioni del 23 agosto 2002 pag. 4 [A._______], del 26 agosto 2002 pag. 4 [B._______] nonché dell'11 novembre 2002 pagg. 8 [C._______ e A._______], 11 [A._______] e 13 [C._______ e A._______] e 16 [B._______]). I "guardiani del villaggio" avrebbero infatti chiesto all'interessato di diventare uno di loro, di collaborare e di indicare dove si trovassero suo fratellastro G._______ (condannato in precedenza il [...], in quanto simpatizzante del Partîya Karkerén Kurdîstan [PKK]) e sua cugina H._______, entrambi guerriglieri del PKK (audizione dell'11 novembre 2002 pagg. 10 e 14 [B._______]). Inoltre, l'interessato sarebbe stato picchiato durante il servizio militare nel 1998 in modo tale da riportare delle lesioni psichiche permanenti. Anche in seguito sarebbe stato percosso dalla polizia in occasione dei vari fermi subiti, di cui l'ultimo prima della fuga sarebbe durato un mese e mezzo. Peraltro, il richiedente ha rilevato che I._______, un suo cugino, sarebbe stato prelevato dai "guardiani del villagio" ed ucciso, che J._______, un altro cugino, sarebbe stato ucciso nel 1992 a E._______, insieme a due ospiti, i quali erano dei guerriglieri del PKK, che suo padre sarebbe stato ucciso nel 1994 da sconosciuti al proprio domicilio ad K._______, che L._______, un altro cugino, sarebbe stato ucciso sui monti nel 1995 e che M._______, un cugino di suo padre, sarebbe stato ucciso, oppure portato via, dagli Ezbollah nel 1995 (cfr. audizioni del 26 agosto 2002 pagg. 4 e 5 [B._______] nonché dell'11 novembre 2002 pagg. 9 [B._______ e A._______] e 10 [B._______]). Gli interessati si sarebbero recati ad Istanbul da dove avrebbero raggiunto la Svizzera, in data 16 agosto 2002, con un TIR. Il 12 luglio 2000, F._______ e sua moglie hanno ottenuto l'asilo in Svizzera (N [...]). Il 13 settembre 2005, N._______, figlio di A._______ nonché fratello di B._______ e C._______, ha ottenuto l'asilo in Svizzera (N [...]). B. Il 27 agosto 2004, tramite due decisioni separate (una concernente B._______ e l'altra relativa a A._______ e la figlia C._______) l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito, UFM) ha respinto le succitate domande d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, ossia la Turchia, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 29 settembre 2004, B._______ e A._______ con la figlia C._______, hanno inoltrato due ricorsi separati dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata. Hanno, altresì, presentato una domanda di gratuito patrocinio ed una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Inoltre, hanno fatto valere una violazione di diritto formale, in quanto non sarebbero stati in grado di presentare un ricorso corretto e completo, siccome non avrebbero avuto la facoltà di visionare e prendere nota del contenuto dell'incarto. D. Il 21 ottobre 2004, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere ai ricorrenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha ritenuto manifestamente infondata la suddetta censura circa la violazione di diritto formale. Nel medesimo scritto la CRA ha deciso la congiunzione delle cause ricorsuali. E. Il 7 luglio 2006, la CRA ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro il 27 luglio 2006. F. Il 27 luglio 2006, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto la reiezione del gravame. G. Con scritto del 27 marzo 2009, i ricorrenti hanno sollecitato una sentenza finale da parte del Tribunale amministrativo federale (TAF).
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Il TAF osserva, altresì, che, dal 1° gennaio 2007, giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
E. 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 ed all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco, ma il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.
E. 4 Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
E. 5.1 Nelle decisioni impugnate, l'UFM ha considerato inverosimili le allegazioni dei richiedenti concernenti le loro domande d'asilo ed ha ritenuto corte ed prive di sostanza le loro risposte. Infatti, l'interessato dapprima non sarebbe stato in grado di ricordarsi quante volte lo avrebbero fermato, per poi indicare 20 fermi. Ciò sarebbe altresì da considerarsi esagerato e poco plausibile, dato che, da un lato, non sarebbero stati intrapresi passi giuridici o misure persecutorie e, dall'altro, il richiedente avrebbe potuto sottrarsi a tale pressione trasferendosi in un'altra regione invece di sopportarla per anni. Inoltre, le allegazioni relative ai vari fermi, alla descrizione del posto di polizia, rispettivamente della camera di detenzione, e ai presunti maltrattamenti nonché alle torture, sarebbero particolarmente inconsistenti e non mostrerebbero alcun rapporto con la realtà. In aggiunta, all'infuori dei riferimenti circa i famigliari che sarebbero stati membri del PKK all'inizio degli anni '90, o che sarebbero deceduti, le indicazioni generali dei fermi e delle pressioni subite, non sussisterebbe alcun fatto sostanziato. Per di più, il racconto circa la tortura mediante la tecnica della "falaka" e gli impulsi di corrente sarebbe inverosimile, in quanto presentato soltanto in occasione della seconda audizione. Inoltre, A._______ avrebbe allegato un fatto accaduto circa un mese e mezzo prima del suo espatrio nel quale sarebbe venuta H._______, una parente, con degli amici del PKK a casa sua. In seguito, degli uomini avrebbero picchiato A._______, la quale non sarebbe stata in grado di indicare se fosse stata la polizia, oppure i guardiani del villaggio ad andare a casa sua dopo la visita di H._______. Peraltro, le asserzioni di C._______ sarebbero state ancora più vaghe in merito ai fermi ed agli altri problemi. In aggiunta, A._______ si sarebbe contraddetta diverse volte ed in particolare avrebbe dichiarato nella prima audizione che il giorno in cui sarebbe stato ucciso suo marito, sarebbe stata picchiata e si sarebbe rotta un dente, mentre nella seconda audizione avrebbe affermato che in quell'occasione non le sarebbe accaduto niente. Per di più, avrebbe asserito che il dente si sarebbe rotto a causa di un pugno ricevuto dagli uomini che sarebbero andati a casa sua dopo la visita di H._______ ed i suoi amici. Oltre a ciò, non sarebbe plausibile che H._______ ed altri membri del PKK avrebbero continuato a recarsi a casa loro per il vitto e non sarebbero mai stati fermati dalle autorità, nonostante le stesse avessero sorvegliato la casa, senza tuttavia indagare contro gli interessati ed aprire un'inchiesta o una procedura giudiziaria. Per di più, l'UFM ha fatto valere che le pressioni insorte a causa dell'appartenenza dei loro famigliari al PKK, la condanna di G._______, le percosse subite da B._______ durante il servizio militare e l'uccisione del genitore e marito nel 1994, sarebbero degli avvenimenti accaduti molto tempo prima e non avrebbero alcuna incidenza sulla decisione d'allontanamento. Inoltre, sarebbe senz'altro possibile che diversi parenti dei richiedenti abbiano aderito al PKK o siano deceduti all'inizio degli anni '90 e che un fratello sia stato condannato nel [...], siccome allora vi sarebbe stato uno stato di guerra nonché lo stato d'emergenza nel sudest della Turchia, ragione per la quale avrebbero potuto avere certi problemi con le autorità. Le loro allegazioni inconsistenti circa i pregiudizi che risalirebbero a poco tempo addietro, sembrerebbero tuttavia indicare che gli interessati datino degli eventi di un passato lontano in uno più recente. Non sarebbe nemmeno mai stato aperto un procedimento contro gli interessati, che risulterebbero incensurati, e non sarebbero neppure stati fermati per più di qualche ora. Gli eventuali pregiudizi subiti risalirebbero alla situazione degli anni '90, ma ormai il conflitto si sarebbe pressoché concluso. Per di più, alla fine del 2002, lo stato d'emergenza sarebbe stato revocato nelle due ultime province. Inoltre, nell'ambito delle trattative per l'adesione all'Unione Europea (UE), vi sarebbero miglioramenti significativi dal punto di vista dei diritti dell'uomo, degli imprigionamenti e della situazione dei curdi. Infine, i richiedenti avrebbero potuto sottrarsi alle molestie in loco già in precedenza tramite un trasferimento nell'ovest della Turchia, dove disporrebbero di una rete sociale in vari luoghi, segnatamente ad Istanbul, città in cui abiterebbe una sorella. Infine, l'UFM ha concluso che le allegazioni presentate non soddisfano né le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, né le condizioni per adempiere alla qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi.
E. 5.2 Nel gravame, gli insorgenti hanno segnalato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che G._______ avrebbe ottenuto l'asilo e risiederebbe regolarmente in Ticino. Di conseguenza, i ricorrenti potrebbero ricadere nella casistica dell'art. 51 cpv. 2 LAsi e, se l'UFM non avesse voluto concedere l'asilo, avrebbe dovuto perlomeno motivarlo. Pertanto, lamenterebbero un diniego di giustizia nella misura in cui non sarebbe stata minimamente considerata la concessione dell'asilo del famigliare e le conseguenze che tale concessione al fratellastro avrebbe potuto avere sui ricorrenti in caso di rimpatrio. Inoltre, l'UFM non avrebbe affatto tenuto conto dell'età nonché dello stato d'animo di A._______. Peraltro, in riferimento ai dubbi dell'UFM circa il fatto che la cugina H._______ fosse ricercata, i ricorrenti evidenziano che non sarebbero stati effettuati approfondimenti. Inoltre, la tesi dell'UFM secondo cui, se la stessa fosse stata ricercata, non si sarebbe recata in casa dei ricorrenti, poiché avrebbe potuto ritenere che l'abitazione fosse sorvegliata, non reggerebbe. Infatti, la stessa avrebbe disposto di un nutrito parentado e le autorità turche non sarebbero in grado di sorvegliare ogni casa. Per di più, l'argomento relativo alla ripresa delle trattative dell'UE con la Turchia per un'eventuale entrata nell'UE non sarebbe pertinente, in quanto vi sarebbero ancora violenze presenti nell'Est della Turchia. Infine, i ricorrenti obbiettano al rinvio di B._______, affetto da turbe psichiche, e quello di A._______, vedova e pensionata.
E. 5.3 Nella risposta al gravame, l'UFM ha osservato che il ricorso non conterrebbe alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nelle decisioni impugnate.
E. 6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).
E. 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23).
E. 7.1 Il TAF osserva che, il fratellastro e figlio G._______ (N [...]) è entrato in Svizzera insieme a sua moglie O._______ in data 29 luglio 1998 ed hanno ottenuto l'asilo con decisione dell'UFR del 12 luglio 2000. Inoltre, le allegazioni espresse allora da G._______ relative alla situazione famigliare, nota per le sue attività a favore dell'opposizione curda e le persecuzioni ai danni del fratello B._______, in particolare circa il fatto che nel 1999 è stato sottoposto a dei gravi maltrattamenti durante l'espletamento degli obblighi militari da parte del comandante "fascista", a tal punto d'avere perso la testa ed aver dovuto sottoporsi ad un trattamento psichiatrico, coincidono con quanto dichiarato dai ricorrenti nel corso della presente procedura d'asilo. In aggiunta, dall'incarto di N._______ (N [...]) emerge che egli ha ottenuto l'asilo con sentenza della CRA del 13 settembre 2005. Pure le sue asserzioni corrispondono con quelle di G._______ e di sua moglie nonché con quelle degli insorgenti circa i maltrattamenti di B._______ e la situazione della sua famiglia nell'ambito politico in patria. Inoltre, le contraddizioni rilevate dall'UFM per quanto riguarda C._______ e A._______, sono da valutare come poco significative rispetto alla loro situazione famigliare e quella in Patria, tenuto altresì conto del fatto che C._______ al momento delle audizioni era ancora minorenne e quindi sottoposta ad un obbligo di collaborare ridotto (GICRA 1999 n. 2 consid. 6d). Peraltro, dagli atti di causa non vi sono dubbi che i ricorrenti appartengano alla famiglia P._______ e che diversi dei loro parenti abbiano partecipato alla guerriglia curda e siano stati torturati e uccisi dalle autorità. Il padre è stato ucciso da ignoti nel 1994 al proprio domicilio. In aggiunta, i ricorrenti apparten-gono ad una famiglia nota per le sue attività a favore dell'opposizione curda - G._______ nonché sua moglie, entrambi schedati e quest'ultima ricercata ufficialmente, hanno ottenuto l'asilo in Svizzera a causa del loro forte coinvolgimento in attività politiche antigovernative e a favore del PKK e del Halkin Demokrasi Partisi (HADEP). Inoltre e visto l'insieme dei fatti del caso concreto, seppure non siano completamente coincidenti e precise le allegazioni dei ricorrenti circa il numero e le date dei fermi nei quali sono stati interrogati sull'attuale soggiorno di H._______, non v'è ragione per codesto Tribunale di dubitare del fatto che tali eventi siano accaduti come già verificatosi in precedenza in particolare con G._______ e sua moglie (cfr. audizioni del 22 dicembre 1999 pagg. 4 e 5 nonché del 27 dicembre 1999 pag. 8 [N._______], del 26 agosto 2002 pagg. 4 e 5 [B._______], dell'11 novembre 2002 pagg. 10, 11, 12 [A._______ e B._______] e 13 [C._______]).
E. 7.2 Premesso ciò, codesto Tribunale deve esaminare se vi siano elementi da cui evincere un timore fondato di persecuzioni future. In primo luogo, va rilevato che, indipendentemente dalle recenti riforme legislative effettuate nell'ottica d'un adesione all'UE e nonostante nel codice penale turco non venga applicata la responsabilità penale estesa alla famiglia, in Turchia non può essere escluso il rischio di rappresaglie statali contro membri della famiglia di presunti attivisti del PKK - rispettivamente di movimenti che ne hanno preso la successione - o d'attivisti curdi di altri gruppi considerati siccome separatisti, in particolare nelle province del sud e dell'est. Ciò, è rilevante nell'ottica della persecuzione riflessa ai sensi dell'art. 3 LAsi (v. GICRA 2005 n. 21 consid. 10.2.3; GICRA 1994 n. 5 e 17 nonché GICRA 1993 n. 6 e sentenza del TAF E-6641/2006 del 3 marzo 2009 consid. 7.1). La probabilità di diventare vittima di una persecuzione riflessa è data segnatamente quando viene ricercato un membro della famiglia in fuga e le autorità hanno motivo di presumere che un altro componente della famiglia abbia un contatto stretto con il ricercato. Questa probabilità aumenta se la vittima stessa di una persecuzione riflessa è impegnata politicamente (v. GICRA 2005 n. 21 consid. 10 e sentenza del TAF E-6641/2006 del 3 marzo 2009 consid. 7.1). In tale contesto, oltre al grado di parentela, va considerata la dimensione delle attività politiche della vittima di una persecuzione riflessa ed il grado di importanza delle stesse come pure i precedenti eventi con la polizia e le autorità giudiziarie. Lo scopo di una persecuzione riflessa può consistere nel punire l'intera famiglia per le azioni di un singolo membro, giacché sospettato di condividere le opinioni politiche ed i fini, oppure per intimidirli e di diffidarli dall'approssimarsi alle organiz-zazioni curde (v. sentenza del TAF E-7156/2006 del 27 marzo 2009). Peraltro, secondo le informazioni a disposizione di codesto Tribunale (v. sentenza dalla CRA del 13 settembre 2005 nella causa N._______, N [...] consid. 4), non si possono escludere delle rappresaglie contro membri della stessa famiglia di un ricercato, neppure se il medesimo si trova all'estero e le autorità statali ne sono al corrente.
E. 7.3 Nel caso concreto, l'autorità inferiore ha ritenuto che la situazione generale in Turchia sarebbe migliorata dopo l'espatrio dei ricorrenti e gli eventuali pregiudizi subiti risalirebbero alla situazione presente negli anni '90, cosa che, in considerazione di quanto esposto al considerando antecedente, non corrisponde alla realtà. In considera-zione di quanto indicato ai paragrafi precedenti i ricorrenti, sebbene siano stati soltanto dei simpatizzanti del PKK e del HADEP, in caso di rientro in Patria, in quanto membri della famiglia di persone ricercate, attirerebbero l'attenzione delle autorità turche su di loro. Infatti, non si può escludere che le autorità statali non abbiano tuttora un interesse ad interrogarli in merito a G._______ e sua moglie nonché H._______ od altri familiari e quindi metterli sotto pressione, ritenuto che le autorità turche saranno portate a presumere che gli autori del gravame siano in contatto stretto con i loro familiari a cui è stato concesso l'asilo in Svizzera. Inoltre, non sono altresì adempiti i criteri restrittivi per l'ammissione di un'alternativa di rifugio interna (GICRA 1996 n. 1), visto che gli autori dei temuti pregiudizi sono proprio le autorità statali che rappresentano il potere statale su tutto il territorio turco. Neanche il fatto che tuttora vivano ancora degli altri membri della famiglia in Turchia, può indurre ad una valutazione diversa. Di conseguenza, questo Tribunale ritiene adempite le condizioni di un timore fondato di una persecuzione futura ai sensi dell'art. 3 LAsi.
E. 7.4 Infine, dagli atti di causa non risultano elementi che giustifichino un'esclusione degli insorgenti dalla qualità di rifugiato o dall'asilo, giusta l'art. 1 F della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), rispettivamente l'art. 53 LAsi. Ai ricorrenti va pertanto riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo.
E. 8.1 Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto.
E. 8.2 La parte vincente ha diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in relazione all'art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'indennità per spese ripetibili, in assenza di una nota particolareggiata, è fissata d'ufficio dal TAF sulla base degli atti di causa in CHF 1200.- (art. 16 cpv. 1 lett. a LTAF nonché art. 14 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
- I ricorrenti hanno la qualità di rifugiato.
- L'UFM accorderà l'asilo ai ricorrenti.
- Non si prelevano spese processuali.
- L'UFM rifonderà ai ricorrenti CHF 1200.- a titolo di spese ripetibili.
- Comunicazione a: patrocinatore dei ricorrenti (plico raccomandato) UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...] e N [...]; allegato: incarti UFM) Q._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3483/2006; D-3484/2006 {T 0/2} Sentenza del 2 ottobre 2009 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Christa Luterbacher, Fulvio Haefeli, cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, B._______, e C._______, Turchia, patrocinati dall'avvocato Yasar Ravi, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisioni dell'UFM del 27 agosto 2004 / N [...] e N [...]. Fatti: A. Il 17 agosto 2002, gli interessati d'etnia curda, originari di D._______, con ultimo domicilio a E._______ nell'omonimo distretto della provincia di F._______, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, d'essere espatriati il 13 agosto 2002 a causa delle pressioni che polizia, militari e "guardiani del villaggio" avrebbero esercitato su di loro e per il timore di essere uccisi dai medesimi (cfr. audizioni del 23 agosto 2002 pag. 4 [A._______], del 26 agosto 2002 pag. 4 [B._______] nonché dell'11 novembre 2002 pagg. 8 [C._______ e A._______], 11 [A._______] e 13 [C._______ e A._______] e 16 [B._______]). I "guardiani del villaggio" avrebbero infatti chiesto all'interessato di diventare uno di loro, di collaborare e di indicare dove si trovassero suo fratellastro G._______ (condannato in precedenza il [...], in quanto simpatizzante del Partîya Karkerén Kurdîstan [PKK]) e sua cugina H._______, entrambi guerriglieri del PKK (audizione dell'11 novembre 2002 pagg. 10 e 14 [B._______]). Inoltre, l'interessato sarebbe stato picchiato durante il servizio militare nel 1998 in modo tale da riportare delle lesioni psichiche permanenti. Anche in seguito sarebbe stato percosso dalla polizia in occasione dei vari fermi subiti, di cui l'ultimo prima della fuga sarebbe durato un mese e mezzo. Peraltro, il richiedente ha rilevato che I._______, un suo cugino, sarebbe stato prelevato dai "guardiani del villagio" ed ucciso, che J._______, un altro cugino, sarebbe stato ucciso nel 1992 a E._______, insieme a due ospiti, i quali erano dei guerriglieri del PKK, che suo padre sarebbe stato ucciso nel 1994 da sconosciuti al proprio domicilio ad K._______, che L._______, un altro cugino, sarebbe stato ucciso sui monti nel 1995 e che M._______, un cugino di suo padre, sarebbe stato ucciso, oppure portato via, dagli Ezbollah nel 1995 (cfr. audizioni del 26 agosto 2002 pagg. 4 e 5 [B._______] nonché dell'11 novembre 2002 pagg. 9 [B._______ e A._______] e 10 [B._______]). Gli interessati si sarebbero recati ad Istanbul da dove avrebbero raggiunto la Svizzera, in data 16 agosto 2002, con un TIR. Il 12 luglio 2000, F._______ e sua moglie hanno ottenuto l'asilo in Svizzera (N [...]). Il 13 settembre 2005, N._______, figlio di A._______ nonché fratello di B._______ e C._______, ha ottenuto l'asilo in Svizzera (N [...]). B. Il 27 agosto 2004, tramite due decisioni separate (una concernente B._______ e l'altra relativa a A._______ e la figlia C._______) l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito, UFM) ha respinto le succitate domande d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, ossia la Turchia, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 29 settembre 2004, B._______ e A._______ con la figlia C._______, hanno inoltrato due ricorsi separati dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata. Hanno, altresì, presentato una domanda di gratuito patrocinio ed una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Inoltre, hanno fatto valere una violazione di diritto formale, in quanto non sarebbero stati in grado di presentare un ricorso corretto e completo, siccome non avrebbero avuto la facoltà di visionare e prendere nota del contenuto dell'incarto. D. Il 21 ottobre 2004, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere ai ricorrenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha ritenuto manifestamente infondata la suddetta censura circa la violazione di diritto formale. Nel medesimo scritto la CRA ha deciso la congiunzione delle cause ricorsuali. E. Il 7 luglio 2006, la CRA ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro il 27 luglio 2006. F. Il 27 luglio 2006, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto la reiezione del gravame. G. Con scritto del 27 marzo 2009, i ricorrenti hanno sollecitato una sentenza finale da parte del Tribunale amministrativo federale (TAF). Diritto: 1. 1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Il TAF osserva, altresì, che, dal 1° gennaio 2007, giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 ed all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco, ma il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. 5.1 Nelle decisioni impugnate, l'UFM ha considerato inverosimili le allegazioni dei richiedenti concernenti le loro domande d'asilo ed ha ritenuto corte ed prive di sostanza le loro risposte. Infatti, l'interessato dapprima non sarebbe stato in grado di ricordarsi quante volte lo avrebbero fermato, per poi indicare 20 fermi. Ciò sarebbe altresì da considerarsi esagerato e poco plausibile, dato che, da un lato, non sarebbero stati intrapresi passi giuridici o misure persecutorie e, dall'altro, il richiedente avrebbe potuto sottrarsi a tale pressione trasferendosi in un'altra regione invece di sopportarla per anni. Inoltre, le allegazioni relative ai vari fermi, alla descrizione del posto di polizia, rispettivamente della camera di detenzione, e ai presunti maltrattamenti nonché alle torture, sarebbero particolarmente inconsistenti e non mostrerebbero alcun rapporto con la realtà. In aggiunta, all'infuori dei riferimenti circa i famigliari che sarebbero stati membri del PKK all'inizio degli anni '90, o che sarebbero deceduti, le indicazioni generali dei fermi e delle pressioni subite, non sussisterebbe alcun fatto sostanziato. Per di più, il racconto circa la tortura mediante la tecnica della "falaka" e gli impulsi di corrente sarebbe inverosimile, in quanto presentato soltanto in occasione della seconda audizione. Inoltre, A._______ avrebbe allegato un fatto accaduto circa un mese e mezzo prima del suo espatrio nel quale sarebbe venuta H._______, una parente, con degli amici del PKK a casa sua. In seguito, degli uomini avrebbero picchiato A._______, la quale non sarebbe stata in grado di indicare se fosse stata la polizia, oppure i guardiani del villaggio ad andare a casa sua dopo la visita di H._______. Peraltro, le asserzioni di C._______ sarebbero state ancora più vaghe in merito ai fermi ed agli altri problemi. In aggiunta, A._______ si sarebbe contraddetta diverse volte ed in particolare avrebbe dichiarato nella prima audizione che il giorno in cui sarebbe stato ucciso suo marito, sarebbe stata picchiata e si sarebbe rotta un dente, mentre nella seconda audizione avrebbe affermato che in quell'occasione non le sarebbe accaduto niente. Per di più, avrebbe asserito che il dente si sarebbe rotto a causa di un pugno ricevuto dagli uomini che sarebbero andati a casa sua dopo la visita di H._______ ed i suoi amici. Oltre a ciò, non sarebbe plausibile che H._______ ed altri membri del PKK avrebbero continuato a recarsi a casa loro per il vitto e non sarebbero mai stati fermati dalle autorità, nonostante le stesse avessero sorvegliato la casa, senza tuttavia indagare contro gli interessati ed aprire un'inchiesta o una procedura giudiziaria. Per di più, l'UFM ha fatto valere che le pressioni insorte a causa dell'appartenenza dei loro famigliari al PKK, la condanna di G._______, le percosse subite da B._______ durante il servizio militare e l'uccisione del genitore e marito nel 1994, sarebbero degli avvenimenti accaduti molto tempo prima e non avrebbero alcuna incidenza sulla decisione d'allontanamento. Inoltre, sarebbe senz'altro possibile che diversi parenti dei richiedenti abbiano aderito al PKK o siano deceduti all'inizio degli anni '90 e che un fratello sia stato condannato nel [...], siccome allora vi sarebbe stato uno stato di guerra nonché lo stato d'emergenza nel sudest della Turchia, ragione per la quale avrebbero potuto avere certi problemi con le autorità. Le loro allegazioni inconsistenti circa i pregiudizi che risalirebbero a poco tempo addietro, sembrerebbero tuttavia indicare che gli interessati datino degli eventi di un passato lontano in uno più recente. Non sarebbe nemmeno mai stato aperto un procedimento contro gli interessati, che risulterebbero incensurati, e non sarebbero neppure stati fermati per più di qualche ora. Gli eventuali pregiudizi subiti risalirebbero alla situazione degli anni '90, ma ormai il conflitto si sarebbe pressoché concluso. Per di più, alla fine del 2002, lo stato d'emergenza sarebbe stato revocato nelle due ultime province. Inoltre, nell'ambito delle trattative per l'adesione all'Unione Europea (UE), vi sarebbero miglioramenti significativi dal punto di vista dei diritti dell'uomo, degli imprigionamenti e della situazione dei curdi. Infine, i richiedenti avrebbero potuto sottrarsi alle molestie in loco già in precedenza tramite un trasferimento nell'ovest della Turchia, dove disporrebbero di una rete sociale in vari luoghi, segnatamente ad Istanbul, città in cui abiterebbe una sorella. Infine, l'UFM ha concluso che le allegazioni presentate non soddisfano né le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, né le condizioni per adempiere alla qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. 5.2 Nel gravame, gli insorgenti hanno segnalato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che G._______ avrebbe ottenuto l'asilo e risiederebbe regolarmente in Ticino. Di conseguenza, i ricorrenti potrebbero ricadere nella casistica dell'art. 51 cpv. 2 LAsi e, se l'UFM non avesse voluto concedere l'asilo, avrebbe dovuto perlomeno motivarlo. Pertanto, lamenterebbero un diniego di giustizia nella misura in cui non sarebbe stata minimamente considerata la concessione dell'asilo del famigliare e le conseguenze che tale concessione al fratellastro avrebbe potuto avere sui ricorrenti in caso di rimpatrio. Inoltre, l'UFM non avrebbe affatto tenuto conto dell'età nonché dello stato d'animo di A._______. Peraltro, in riferimento ai dubbi dell'UFM circa il fatto che la cugina H._______ fosse ricercata, i ricorrenti evidenziano che non sarebbero stati effettuati approfondimenti. Inoltre, la tesi dell'UFM secondo cui, se la stessa fosse stata ricercata, non si sarebbe recata in casa dei ricorrenti, poiché avrebbe potuto ritenere che l'abitazione fosse sorvegliata, non reggerebbe. Infatti, la stessa avrebbe disposto di un nutrito parentado e le autorità turche non sarebbero in grado di sorvegliare ogni casa. Per di più, l'argomento relativo alla ripresa delle trattative dell'UE con la Turchia per un'eventuale entrata nell'UE non sarebbe pertinente, in quanto vi sarebbero ancora violenze presenti nell'Est della Turchia. Infine, i ricorrenti obbiettano al rinvio di B._______, affetto da turbe psichiche, e quello di A._______, vedova e pensionata. 5.3 Nella risposta al gravame, l'UFM ha osservato che il ricorso non conterrebbe alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nelle decisioni impugnate. 6. 6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23). 7. 7.1 Il TAF osserva che, il fratellastro e figlio G._______ (N [...]) è entrato in Svizzera insieme a sua moglie O._______ in data 29 luglio 1998 ed hanno ottenuto l'asilo con decisione dell'UFR del 12 luglio 2000. Inoltre, le allegazioni espresse allora da G._______ relative alla situazione famigliare, nota per le sue attività a favore dell'opposizione curda e le persecuzioni ai danni del fratello B._______, in particolare circa il fatto che nel 1999 è stato sottoposto a dei gravi maltrattamenti durante l'espletamento degli obblighi militari da parte del comandante "fascista", a tal punto d'avere perso la testa ed aver dovuto sottoporsi ad un trattamento psichiatrico, coincidono con quanto dichiarato dai ricorrenti nel corso della presente procedura d'asilo. In aggiunta, dall'incarto di N._______ (N [...]) emerge che egli ha ottenuto l'asilo con sentenza della CRA del 13 settembre 2005. Pure le sue asserzioni corrispondono con quelle di G._______ e di sua moglie nonché con quelle degli insorgenti circa i maltrattamenti di B._______ e la situazione della sua famiglia nell'ambito politico in patria. Inoltre, le contraddizioni rilevate dall'UFM per quanto riguarda C._______ e A._______, sono da valutare come poco significative rispetto alla loro situazione famigliare e quella in Patria, tenuto altresì conto del fatto che C._______ al momento delle audizioni era ancora minorenne e quindi sottoposta ad un obbligo di collaborare ridotto (GICRA 1999 n. 2 consid. 6d). Peraltro, dagli atti di causa non vi sono dubbi che i ricorrenti appartengano alla famiglia P._______ e che diversi dei loro parenti abbiano partecipato alla guerriglia curda e siano stati torturati e uccisi dalle autorità. Il padre è stato ucciso da ignoti nel 1994 al proprio domicilio. In aggiunta, i ricorrenti apparten-gono ad una famiglia nota per le sue attività a favore dell'opposizione curda - G._______ nonché sua moglie, entrambi schedati e quest'ultima ricercata ufficialmente, hanno ottenuto l'asilo in Svizzera a causa del loro forte coinvolgimento in attività politiche antigovernative e a favore del PKK e del Halkin Demokrasi Partisi (HADEP). Inoltre e visto l'insieme dei fatti del caso concreto, seppure non siano completamente coincidenti e precise le allegazioni dei ricorrenti circa il numero e le date dei fermi nei quali sono stati interrogati sull'attuale soggiorno di H._______, non v'è ragione per codesto Tribunale di dubitare del fatto che tali eventi siano accaduti come già verificatosi in precedenza in particolare con G._______ e sua moglie (cfr. audizioni del 22 dicembre 1999 pagg. 4 e 5 nonché del 27 dicembre 1999 pag. 8 [N._______], del 26 agosto 2002 pagg. 4 e 5 [B._______], dell'11 novembre 2002 pagg. 10, 11, 12 [A._______ e B._______] e 13 [C._______]). 7.2 Premesso ciò, codesto Tribunale deve esaminare se vi siano elementi da cui evincere un timore fondato di persecuzioni future. In primo luogo, va rilevato che, indipendentemente dalle recenti riforme legislative effettuate nell'ottica d'un adesione all'UE e nonostante nel codice penale turco non venga applicata la responsabilità penale estesa alla famiglia, in Turchia non può essere escluso il rischio di rappresaglie statali contro membri della famiglia di presunti attivisti del PKK - rispettivamente di movimenti che ne hanno preso la successione - o d'attivisti curdi di altri gruppi considerati siccome separatisti, in particolare nelle province del sud e dell'est. Ciò, è rilevante nell'ottica della persecuzione riflessa ai sensi dell'art. 3 LAsi (v. GICRA 2005 n. 21 consid. 10.2.3; GICRA 1994 n. 5 e 17 nonché GICRA 1993 n. 6 e sentenza del TAF E-6641/2006 del 3 marzo 2009 consid. 7.1). La probabilità di diventare vittima di una persecuzione riflessa è data segnatamente quando viene ricercato un membro della famiglia in fuga e le autorità hanno motivo di presumere che un altro componente della famiglia abbia un contatto stretto con il ricercato. Questa probabilità aumenta se la vittima stessa di una persecuzione riflessa è impegnata politicamente (v. GICRA 2005 n. 21 consid. 10 e sentenza del TAF E-6641/2006 del 3 marzo 2009 consid. 7.1). In tale contesto, oltre al grado di parentela, va considerata la dimensione delle attività politiche della vittima di una persecuzione riflessa ed il grado di importanza delle stesse come pure i precedenti eventi con la polizia e le autorità giudiziarie. Lo scopo di una persecuzione riflessa può consistere nel punire l'intera famiglia per le azioni di un singolo membro, giacché sospettato di condividere le opinioni politiche ed i fini, oppure per intimidirli e di diffidarli dall'approssimarsi alle organiz-zazioni curde (v. sentenza del TAF E-7156/2006 del 27 marzo 2009). Peraltro, secondo le informazioni a disposizione di codesto Tribunale (v. sentenza dalla CRA del 13 settembre 2005 nella causa N._______, N [...] consid. 4), non si possono escludere delle rappresaglie contro membri della stessa famiglia di un ricercato, neppure se il medesimo si trova all'estero e le autorità statali ne sono al corrente. 7.3 Nel caso concreto, l'autorità inferiore ha ritenuto che la situazione generale in Turchia sarebbe migliorata dopo l'espatrio dei ricorrenti e gli eventuali pregiudizi subiti risalirebbero alla situazione presente negli anni '90, cosa che, in considerazione di quanto esposto al considerando antecedente, non corrisponde alla realtà. In considera-zione di quanto indicato ai paragrafi precedenti i ricorrenti, sebbene siano stati soltanto dei simpatizzanti del PKK e del HADEP, in caso di rientro in Patria, in quanto membri della famiglia di persone ricercate, attirerebbero l'attenzione delle autorità turche su di loro. Infatti, non si può escludere che le autorità statali non abbiano tuttora un interesse ad interrogarli in merito a G._______ e sua moglie nonché H._______ od altri familiari e quindi metterli sotto pressione, ritenuto che le autorità turche saranno portate a presumere che gli autori del gravame siano in contatto stretto con i loro familiari a cui è stato concesso l'asilo in Svizzera. Inoltre, non sono altresì adempiti i criteri restrittivi per l'ammissione di un'alternativa di rifugio interna (GICRA 1996 n. 1), visto che gli autori dei temuti pregiudizi sono proprio le autorità statali che rappresentano il potere statale su tutto il territorio turco. Neanche il fatto che tuttora vivano ancora degli altri membri della famiglia in Turchia, può indurre ad una valutazione diversa. Di conseguenza, questo Tribunale ritiene adempite le condizioni di un timore fondato di una persecuzione futura ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7.4 Infine, dagli atti di causa non risultano elementi che giustifichino un'esclusione degli insorgenti dalla qualità di rifugiato o dall'asilo, giusta l'art. 1 F della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), rispettivamente l'art. 53 LAsi. Ai ricorrenti va pertanto riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo. 8. 8.1 Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 8.2 La parte vincente ha diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in relazione all'art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'indennità per spese ripetibili, in assenza di una nota particolareggiata, è fissata d'ufficio dal TAF sulla base degli atti di causa in CHF 1200.- (art. 16 cpv. 1 lett. a LTAF nonché art. 14 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. 2. I ricorrenti hanno la qualità di rifugiato. 3. L'UFM accorderà l'asilo ai ricorrenti. 4. Non si prelevano spese processuali. 5. L'UFM rifonderà ai ricorrenti CHF 1200.- a titolo di spese ripetibili. 6. Comunicazione a: patrocinatore dei ricorrenti (plico raccomandato) UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...] e N [...]; allegato: incarti UFM) Q._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: