Asilo ed allontanamento (domanda multipla/decisione di riesame)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 19 gennaio 2021 dal ricorrente.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-85/2021 Sentenza del 1° febbraio 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Pakistan, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (domanda multipla); decisione della SEM del 9 dicembre 2020 / N (...). Visto: la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 12 maggio 2017, per mezzo della quale detta autorità ha respinto la domanda d'asilo depositata dall'interessato il 18 novembre 2015 pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione, siccome lecita, esigibile e possibile, la sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), del 2 ottobre 2017 (D-3070/2017), che confermava integralmente la succitata decisione, la domanda di revisione presentata il 6 febbraio 2019 rispettivamente 2 marzo 2019 con carenze formali e giudicata inammissibile dal Tribunale il 19 marzo 2019 a seguito della mancata regolarizzazione, lo scritto del 26 marzo 2019, rubricato "domanda d'asilo" e per il cui tramite, l'interessato, dopo aver rammentato i motivi alla base della sua domanda del 18 novembre 2015, chiedeva nuovamente la protezione della Svizzera sulla scorta della situazione vigente in Pakistan e di alcuni eventi occorsi nel frattempo, ossia il suo ricovero avvenuto in Svizzera susseguentemente ad una sparatoria e delle ricerche presso il fratello da parte dei suoi persecutori, la Sentenza del Presidente della Pretura penale di Bellinzona del 27 agosto 2019, cresciuta in giudicato, che condannava il richiedente l'asilo ad una pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere di CHF 10.- per titolo di tentato inganno nei confronti delle autorità, la decisione del 17 ottobre 2019 (notificata il 21 ottobre 2019; cfr. avviso di ricevimento) con cui la SEM non è entrata nel merito della summenzionata istanza, qualificata di riesame, confermando l'esecutività della decisione del 12 maggio 2017 e precisando l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso, oltre a porre un emolumento di CHF 600.- a carico del richiedente, il ricorso del 28 ottobre 2019 avverso il predetto provvedimento, nuovamente respinto dal Tribunale con sentenza del 5 ottobre 2020 (numero di ruolo D-5640/2019), lo scritto rubricato "domanda di riesame" inoltrato alla SEM il 22 settembre 2020 e per mezzo del quale l'insorgente chiedeva in sostanza che gli venisse accordato lo statuto di rifugiato e concesso asilo in Svizzera in virtù del suo avvicinamento alla comunità evangelica di Locarno e della sua conversione alla fede cristiana, attestata dal battesimo avvenuto il 23 agosto 2020, la decisione dell'autorità inferiore del 9 dicembre 2020 (notificata il 10 dicembre 2020) che evadeva la suddetta richiesta quale domanda multipla respingendola ed escludendo nuovamente l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, il ricorso dell'8 gennaio 2021 (cfr. timbro postale), con cui l'interessato ha concluso all'annullamento della decisione avversata, al riconoscimento dello statuto di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine di essere ammesso provvisoriamente; contestualmente la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la decisione incidentale del Tribunale del 12 gennaio 2021, che respingeva la domanda di assistenza giudiziaria e di concessione dell'effetto sospensivo invitando nel contempo l'insorgente a versare un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, il tempestivo versamento della somma richiesta, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 6 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che se il richiedente intende addurre fatti o mezzi di prova determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e che non riguardano aspetti già valutati nella procedura ordinaria cresciuta in giudicato con la sentenza materiale del Tribunale (cfr. art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA), egli può depositare una nuova domanda d'asilo dinanzi all'autorità di prima istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 - 4.6; 2013/22 consid. 5.4 e 11.3.2; per la distinzione con il riesame e la revisione si veda la sentenza del Tribunale D-872/2020 del 23 settembre 2020 consid. 4), che ciò è il caso quando l'interessato invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato e che si sono prodotti dopo la chiusura della sua ultima procedura d'asilo (cfr. DTAF 2016/17 consid. 4.1.3), cosa che a livello di casistica giurisprudenziale si esaurisce sostanzialmente nei motivi soggettivi o oggettivi insorti dopo la fuga quali delle attività politiche in esilio, la conversione ad una nuova religione o un mutamento nella situazione politica nel paese d'origine con potenziale effetto sulle condizioni per riconoscere la qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.6, GICRA 2006 n. 20 consid. 3.1; a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale E-2642/2020 del 14 aprile 2020 e D-3283/2020 del 1° luglio 2020 consid. 5.4), che la LAsi, con l'art. 111c, prevede un disposto specifico al riguardo, sancendo che le nuove domande d'asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo e d'allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto; che si tratta di una procedura specifica alle nuove domande che intervengono in tale lasso di tempo e che la legge designa come "domande multiple" (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 5.2.2; 2014/39 consid. 4.3); che per contro, gli eventi preesistenti, ossia fatti già verificatisi prima della crescita in giudicato della decisione in materia d'asilo ed inizialmente sottaciuti o omessi, non possono essere oggetto di una seconda domanda d'asilo (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.4, che richiama la giurisprudenza emessa sotto l'egida del vart. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; più recentemente sentenza del Tribunale E-4667/2018 del 22 gennaio 2018 consid. 4.1.3); che non v'è motivo per scostarsi da tali principi anche allorquando il richiedente abbia già depositato più di una domanda d'asilo in precedenza (cfr. secondo il senso la sentenza del Tribunale D-4667/2019 del 20 aprile 2020 consid. 6.2.2), che alla luce dei motivi addotti dall'insorgente è dunque a giusto titolo che l'autorità inferiore ha evaso la richiesta quale domanda multipla, che resta ora da valutare se l'esito cui è giunta sia conforme al diritto federale e consecutivo ad un accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) rispettivamente se, quo alle questioni attinenti al diritto degli stranieri, la decisione risulti adeguata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che nell'esercizio di tale controllo il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che i nuovi motivi d'asilo da esaminarsi in questa sede si riducono alla conversione del ricorrente al cristianesimo, la quale, alla luce dei mezzi di prova prodotti, viene considerata verosimile, che secondo l'autorità inferiore la conversione dell'insorgente al cristianesimo in Svizzera non implicherebbe la sussistenza di un timore fondato di subire pregiudizi mirati ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di ritorno in Pakistan, che l'insorgente avversa tale valutazione sostenendo che la rinuncia all'islam sarebbe per prassi considerata una forma di blasfemia che condurrebbe alla pena di morte, essendo in tal senso bastevole la testimonianza di una persona che affermi di aver sentito offendere il corano; che la sua famiglia sarebbe a conoscenza della conversione a seguito della sua condivisione di alcuni eventi sui social media, peraltro nell'ambito di un profilo aperto ed accessibile a tutti; che tali circostanze implicherebbero d'altro canto anche un rischio di violazione dell'art. 3 CEDU ed impedirebbero un suo reinserimento nel paese d'origine, che la tesi ricorsuale non può essere seguita, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che la pratica della fede cristiana è in linea di principio possibile in Pakistan e la conversione non è vietata (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3258/2018 del 2 giugno 2020 consid. 9.2), che non vi è inoltre da riconoscere una persecuzione collettiva dei cristiani in tale Paese (cfr. sentenza E-3258/2018 consid. 8), che a differenza di quanto preteso dall'insorgente, sebbene la blasfemia risulti effettivamente punibile, non si può partire dall'assunto che sia fatto uso della legislazione in materia per punire in modo indiscriminato i cristiani (cfr. sentenza E-3258/2018 consid. 8.5), che sulla base degli atti all'inserto nemmeno appare che il grado di esposizione dell'insorgente sia tale da sottoporlo ad un rischio concreto di subire atti pregiudizievoli in caso di ritorno in patria (cfr. sentenza E-3258/2018 consid. 9), che l'insorgente risulta aver professato la sua fede presso la ristretta comunità evangelica di B._______ ed essersi battezzato nelle acque del lago C._______; che dai mezzi di prova prodotti emerge che le attività dell'interessato consistono sostanzialmente nella frequentazione dei culti domenicali e nella partecipazione agii incontri con altri correligionari; che non si evince invece che il ricorrente abbia arrecato offese all'islam che possano essere interpretate come blasfemia; che dipoi, nulla permette di ritenere che l'insorgente abbia potuto essere identificato per aver svolto delle particolari attività di proselitismo e per aver assunto dei ruoli da dirigente all'interno della sua comunità, né tantomeno che egli sia intenzionato ad esercitare delle particolari attività nel suo paese d'origine suscettibili, per la loro specificità, di attirare l'attenzione delle autorità; che non vi sono d'altro canto prove che la sua conversione abbia avuto particolare risonanza in patria, e ciò quand'anche nel ricorso egli pretenda, pur senza attestarlo in alcun modo, di averne parlato con alcuni famigliari e di aver condiviso il suo percorso sui social media, che pertanto, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha respinto la domanda multipla dell'insorgente, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v'è nemmeno motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; cfr. sentenza E-3258/2018 consid. 12.3), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nel Paese d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che sebbene in alcune zone del Pakistan siano state registrate alcune problematiche sotto il profilo della sicurezza, non si può concludere che nella regione d'origine del ricorrente viga una situazione tale da comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza E-3258/2018 consid. 12.4.1), che del resto nemmeno la situazione personale dell'interessato costituisce in specie motivo ostativo all'esecuzione dell'allontanamento, che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta parimenti ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, non risultano impedimenti neppure sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che in particolare, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 19 gennaio 2021, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 19 gennaio 2021 dal ricorrente.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: