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D-5640/2019

D-5640/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-10-05 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento (domanda multipla/decisione di riesame)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 1'500.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese versato il 29 novembre 2019.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5640/2019 Sentenza del 5 ottobre 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Pakistan, Via Borghese 2, 6600 Locarno, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (domanda multipla/decisione di riesame); decisione della SEM del 17 ottobre 2019 / N (...). Visto la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 12 maggio 2017, per mezzo della quale detta autorità ha respinto la domanda d'asilo depositata dall'interessato il 18 novembre 2015 pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione, siccome lecita, esigibile e possibile, la sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), del 2 ottobre 2017 (D-3070/2017), che confermava integralmente la succitata decisione, la domanda di revisione presentata il 6 febbraio 2019 rispettivamente 2 marzo 2019 con carenze formali e giudicata inammissibile dal Tribunale il 19 marzo 2019 a seguito della mancata regolarizzazione, lo scritto del 26 marzo 2019, rubricato "domanda d'asilo" e per il cui tramite, l'interessato, dopo aver rammentato i motivi alla base della sua domanda del 18 novembre 2015, chiedeva nuovamente la protezione della Svizzera sulla scorta della situazione vigente in Pakistan e di alcuni eventi occorsi nel frattempo, ossia il suo ricovero avvenuto in Svizzera susseguentemente ad una sparatoria e delle ricerche presso il fratello da parte dei suoi persecutori, la Sentenza del Presidente della Pretura penale di Bellinzona del 27 agosto 2019, cresciuta in giudicato, che condannava il richiedente l'asilo ad una pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere di CHF 10.- per titolo di tentato inganno nei confronti delle autorità, la decisione del 17 ottobre 2019 (notificata il 21 ottobre 2019; cfr. avviso di ricevimento) con cui la SEM, ritenuta l'assenza di fatti nuovi e rilevanti ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a PA, non è entrata nel merito della summenzionata istanza, qualificata di riesame, confermando l'esecutività della decisione del 12 maggio 2017 e precisando l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso, oltre a porre un emolumento di CHF 600.- a carico del richiedente, il ricorso del 28 ottobre 2019 avverso il predetto provvedimento (cfr. risultanze processuali), con contestuali domande di assistenza giudiziaria e di sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento (da intendersi secondo il senso quale istanza volta alla concessione dell'effetto sospensivo), la decisione incidentale del Tribunale del 15 novembre 2019, che respingeva la domanda di assistenza giudiziaria e di concessione dell'effetto sospensivo invitando nel contempo l'insorgente a versare un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, il tempestivo versamento della somma richiesta, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato che presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6, 105 e 108 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 PA, che vi è dunque motivo di entrare nel merito del gravame, che tema di litigio ("Streitgegenstand") dinanzi ad un'istanza superiore possono essere solo i rapporti giuridici regolati dalla decisione impugnata (Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, pag. 298); che in altre parole, oggetto della procedura di ricorso è soltanto ciò che è stato trattato dinanzi all'autorità di prima istanza (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, pag. 27 n. marg. 2.1) che in specie il controllo giurisdizionale si limita quindi alla sola questione di sapere se l'autorità di prima istanza ha negato, a ragione, l'esistenza delle condizioni richieste per statuire nel merito; che in caso di accoglimento del gravame, questo Tribunale è così unicamente legittimato ad invitare l'autorità inferiore ad entrare nel merito (cfr. DTF 135 II 38 consid. 1.2, DTF 113 Ia 146 consid. 3c; DTF 109 Ib 246 consid. 4a; DTAF 2010/27 consid. 2.1.3), che la LAsi, con l'art. 111b, prevede un disposto specifico circa la procedura di riesame; che secondo questa disposizione, la domanda di riesame motivata dev'essere indirizzata per iscritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame, che il ricorrente sostiene che la non entrata nel merito si baserebbe su presupposti errati, dal momento i suoi famigliari nel paese d'origine sarebbero continuamente sollecitati e minacciati dalle persone che hanno attentato alla sua vita, che una domanda di riesame può rivestire tre differenti tipologie; che di principio un'autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", ossia di una domanda per il cui tramite l'interessato si avvale di motivi di revisione previsti all'art. 66 PA senza che sia precedentemente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173) o una "domanda di adattamento" dettata da un cambiamento notevole delle circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o, in caso di ricorso, di seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; Karin Scherrer Reber, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2a ed. 2016, n. 16 ad art. 66), che differentemente dalla "domanda di riconsiderazione qualificata" in materia d'asilo la "domanda di adattamento" può vertere unicamente su aspetti relativi all'esecuzione dell'allontanamento, dal momento che se il richiedente invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato e che si sono prodotti dopo la chiusura della sua ultima procedura d'asilo egli dovrà depositare una nuova domanda d'asilo (domanda multipla; cfr. DTAF 2013/22 consid. 11.3.2; sentenza del Tribunale D-872/2020 del 23 settembre 2020 consid. 4.2); che la trattazione da parte dell'autorità di prima istanza è parimenti giustificata allorquando, pur in presenza di una sentenza materiale del Tribunale, la richiesta di rivalutazione si fonda su fatti o mezzi di prova insorti successivamente alla medesima, giacché una tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a in fine LTF; sentenza D-872/2020 consid. 4.4; DTAF 2013/22 consid. 11.4; August Mächler, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA), che i fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto; che per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano il riesame oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente; che una prova è considerata concludente quando bisogna ammettere che avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se ne avesse avuto conoscenza nella procedura ordinaria (cfr. la giurisprudenza in ambito di revisione, DTF 127 V 353 consid. 5b, DTF 118 II 199 consid. 5.; sentenze del Tribunale federale 1F_27/2018 del 29 ottobre 2019 consid. 3.2 e 9F_14/2010 del 16 marzo 2011 consid. 2; DTAF 2014/39 consid. 4.5); che risultano inoltre esclusi i mezzi di prova che avrebbero potuto essere presentati nell'ambito di una procedura ordinaria di ricorso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; GICRA 2003 n. 17 consid. 2b); che una domanda di riesame non può infatti servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative cresciute in giudicato e ad eludere le disposizioni legali sui termini di ricorso (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con riferimenti ivi citati). che nella presente fattispecie, a prescindere dalla questione di sapere se il termine di 30 giorni di cui all'art. 111b LAsi risulti o meno ossequiato, non si può che constatare come i fatti nuovi addotti dall'insorgente non siano in alcun modo rilevanti ai sensi di quanto sopra, che in primo luogo, il ricovero a seguito della sparatoria è avvenuto in Svizzera e non ha quindi influsso sulla qualità di rifugiato, che va apprezzata con solo riferimento al Paese d'origine (cfr. sentenza del Tribunale D-2054/2018 del 4 luglio 2018), che i presunti contatti intercorsi tra i famigliari ed i terzi persecutori si esauriscono in mere affermazioni di parte non sorrette da alcun elemento concreto; che il ricorrente si è invero limitato ad addurre laconicamente tale aspetto nella sua domanda del 26 marzo 2019 senza sostanziarne i contorni ed omettendo di presentare qualsivoglia mezzo di prova al riguardo; che nemmeno col ricorso è stato in misura di proporre fattori concludenti a sostegno; che non si dimentichi inoltre che quand'anche tale evenienza si sia effettivamente prodotta, perché la stessa abbia influsso sulla qualità di rifugiato e meglio a condurre ad un giudizio diverso, occorrerebbe ancora che il ricorrente non possa essere in misura di ottenere un'appropriata protezione in patria (cfr. DTAF 2011/51 e 2008/4), che dipoi, la congiuntura attuale in Pakistan e più precisamente nella Provincia del Punjab, da un punto di vista generale non ha subito evoluzioni di rilievo tali da giustificare il riconoscimento di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale E-4865/2018 del 3 luglio 2020 consid. 6 - 7), che il ricorrente nemmeno ha addotto elementi concludenti a sostegno di una eventuale modifica della sua situazione personale con influsso sull'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, che per il resto egli si è limitato a riproporre questioni già fatte valere nella procedura ordinaria, ininfluenti nel contesto di un riesame, che visto quanto sopra, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di riesame, che la decisione del 17 ottobre 2019 va dunque confermata ed il ricorso respinto, che i ricorsi manifestamente infondati sono decisi dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che il Tribunale può rinunciare allo scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi), che visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 1'500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 29 novembre 2019, che la presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 1'500.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese versato il 29 novembre 2019.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: