Asilo ed allontanamento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese versato dal ricorrente.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3070/2017 Sentenza del 2 ottobre 2017 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Pakistan, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 12 maggio 2017 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 18 novembre 2015, i verbali d'audizione del 10 dicembre 2015 (di seguito: verbale 1) e del 21 aprile 2017 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 12 maggio 2017, notificata all'interessato il 15 maggio 2017 (cfr. atto A20), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso datato 3 giugno 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 8 giugno 2017), con cui il ricorrente ha postulato il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in primo subordine la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione in merito alla sussistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento ed in secondo subordine la concessione dell'ammissione provvisoria; contestualmente ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) che respingeva la domanda di assistenza giudiziaria invitando il ricorrente a versare un anticipo a copertura delle presunte spese processuali nonché il successivo accoglimento della richiesta di pagamento dilazionato, il tempestivo pagamento dell'anticipo spese in tre rate, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nel corso dell'audizione sulle generalità il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino pakistano di confessione sunnita con ultimo domicilio a Wazirabad, nella provincia del Punjab (cfr. verbale 1, pag. 1 e segg.), che sentito sui motivi d'asilo l'interessato ha affermato di aver lasciato il paese d'origine in quanto avrebbe subito un aggressione; che l'interessato ha in particolare addotto essere stato impiegato in una farmacia del luogo laddove alcuni conoscenti venivano a chiedergli medicine da utilizzare come stupefacenti; che a seguito del suo rifiuto quest'ultimi lo avrebbero dapprima malmenato e successivamente minacciato di morte; che l'interessato avrebbe quindi lasciato il paese per timore di subire ulteriori ripercussioni; che una volta giunto in Svizzera avrebbe tuttavia ricevuto ulteriori minacce tramite WhatsApp (cfr. verbale 2, pag. 8 e segg.), che nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto inverosimili tali allegazioni; che le dichiarazioni dell'interessato a proposito dell'aggressione subita risulterebbero infatti poco sostanziate, segnatamente se comparate con la precisa descrizione delle attività svolte dal ricorrente sul lavoro; che per di più le affermazioni comporterebbero numerosi e palesi elementi contradditori, che nel ricorso l'insorgente contesta le considerazioni dell'autorità inferiore; che in particolare egli ritiene di aver offerto un quadro completo ed esaustivo di quanto occorso; che a sostegno della sua tesi egli richiama alcune sue dichiarazioni rese nell'ambio dell'audizione sui motivi d'asilo elencando i dettagli da lui forniti; che inoltre fa presente che l'autorità non gli avrebbe posto domande di approfondimento al riguardo per il che, nulla potrebbe ora essergli imputato; che del resto egli avrebbe altresì indicato aver ricevuto delle minacce via WhatsApp e che vi sarebbe stata la possibilità di controllarne date e orari, che quo alle contraddizioni constatate dalla SEM, l'insorgente, ammette di aver avuto delle difficoltà nel ricordare ed esporre i fatti; che tuttavia egli ritiene che una certa confusione cronologica sia comprensibile, essendo egli stato chiamato ad esporre fatti riguardanti gli ultimi anni della sua vita; che a sostegno delle sue allegazioni il ricorrente prospetta poi la produzione di ulteriori mezzi di prova, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti ivi citata), che il Tribunale rileva anzitutto come l'interessato si sia effettivamente contraddetto su svariati punti; che in particolare il ricorrente ha dichiarato in una prima occasione che dal 2014 non avrebbe avuto più alcun contatto con i suoi aggressori, salvo poi asserire in seguito di essere stato minacciato di morte nell'agosto del 2015 (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 12), che inoltre l'interessato ha in un primo momento ricondotto l'inizio dei problemi con le persone in questione al 2010, allorché susseguentemente ha invece dichiarato che quest'ultime avrebbero iniziato a chiedergli le medicine nel 2014, salvo poi correggersi nuovamente indicando il 2012 (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 9), che per di più il ricorrente ha collocato l'aggressione che avrebbe condotto alla rottura della gamba in due differenti momenti ovvero prima nel 2014 (cfr. verbale 1, pag. 7) e poi nel 2015 (cfr. verbale 2, pag. 10), che le giustificazioni di cui il ricorrente si avvale in sede ricorsuale, non risultano atte, ferma considerata anche l'entità delle incongruenze rilevate, a giustificare un diverso apprezzamento da parte del Tribunale, che pertanto, già solo per queste ragioni, si può a giusto titolo concludere all'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'interessato, che inoltre, in ossequio al principio della sussidiarietà della protezione internazionale e trattandosi semmai del rischio di esposizione a persecuzioni emananti da entità non statali circoscritte a livello locale, occorrerebbe ancora, perché il gravame meriti accoglimento, che il ricorrente non sia stato in misura di ottenere un'appropriata protezione in patria (cfr. DTAF 2008/4 e 2011/51), che ciò non pare tuttavia essere il caso, posto che il ricorrente ha espressamente dichiarato di non essersi rivolto alle autorità pachistane nonostante i consigli in tal senso del padre (cfr. verbale 2, pag. 12), che, per quanto riguarda la concessione dell'asilo ed il riconoscimento della qualità di rifugiato v'è pertanto da confermare la decisione dell'autorità di prime cure, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che in sede ricorsuale l'insorgente contesta anche tale conclusione, sostenendo che il suo rimpatrio lo esporrebbe a pericoli per la vita, che tuttavia, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v'è nemmeno motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nel Paese d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che sebbene in alcune zone del Pakistan siano state registrate alcune problematiche sotto il profilo della sicurezza, non si può concludere che nella regione d'origine del ricorrente viga una situazione tale da comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, che del resto nemmeno la situazione personale dell'interessato costituisce in specie motivo ostativo all'esecuzione dell'allontanamento; che il ricorrente è giovane, istruito e dispone di esperienza lavorativa oltre che di famigliari nel paese d'origine, che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta parimenti ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, non risultano impedimenti neppure sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che in particolare, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese da lui versato, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese versato dal ricorrente.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: