Asilo ed allontanamento
Dispositiv
- Il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. I punti 4 e 5 della decisione della SEM del 23 marzo 2018 sono annullati e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Per il resto è il ricorso è respinto. 2.Non si prelevano spese processuali. 3.Non vengono assegnate indennità ripetibili. 4.Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2404/2018 Sentenza del 26 giugno 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Claudia Cotting-Schalch, Simon Thurnheer, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Pakistan, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 23 marzo 2018 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 28 novembre 2015, i verbali d'audizione dell'11 dicembre 2015 (di seguito: verbale 1) e del 13 novembre 2017 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 23 marzo 2018, notificata all'interessato il 27 marzo 2018 (cfr. atto A22), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso datato 26 aprile 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato), per mezzo del quale il ricorrente ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo in Svizzera; in primo subordine di essere ammesso provvisoriamente per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; contestualmente ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorrente si è dichiarato cittadino pakistano di origine afghana, di etnia hazara e confessione sciita; ch'egli avrebbe risieduto a Quetta, capoluogo e maggiore centro della provincia del Belucistan, dalla nascita e sino all'espatrio, fatti salvi alcuni soggiorni pluriennali in Iran e Regno Unito nonché una breve permanenza in Afghanistan a seguito di un rimpatrio coatto dall'Inghilterra (cfr. verbale 1, pag. 1 e segg. e verbale 2, pag. 1-8), che l'interessato ha affermato di aver lasciato il paese d'origine in quanto, oltre a gestire con profitto un ristorante, avrebbe svolto il ruolo di agente sicurezza nell'ambito di alcune cerimonie religiose sciite e sarebbe stato membro della "Balochistan Shia Conference"; che a causa di tali attività alcuni gruppi fondamentalisti sunniti, segnatamente "Lashkar-e-Jhangvi" e "Sipah-e Sahaba" lo avrebbero preso di mira causandogli atti pregiudizievoli; atti pregiudizievoli ai quali egli sarebbe già di per sé esposto in virtù della sua estrazione etnica e confessionale; che più concretamente, egli sarebbe stato preso di mira in tre episodi; che in un'occasione egli avrebbe trovato una lettera intimidatoria sul suo veicolo; che inoltre, l'interessato avrebbe visto degli sconosciuti armati recarsi verso di lui; che ancora, mentre stava acquistando delle derrate alimentari per la sua attività commerciale, egli sarebbe finito vittima di un attacco con armi da fuoco costato la vita a sei persone di etnia hazara (cfr. verbale 1, pag. 8-9 e segg. e verbale 2, pag. 8-17), che a sostegno della propria domanda d'asilo, il ricorrente ha versato agli atti la sua carta d'identità e la sua patente di guida pakistane in originale, un attestato della "Balochistan Shia Conference", un certificato scolastico ed un documento proveniente dall'ufficio di registrazione del distretto di Quetta (cfr. atto A19), che nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato inverosimili in quanto contraddittorie, inconsistenti ed illogiche le allegazioni dell'interessato a proposito del fatto di essere stato preso personalmente di mira da gruppi terroristici; che i documenti addotti non permetterebbero di giungere ad una diversa valutazione; che la SEM non ha inoltre ritenuto che l'appartenenza etnica e religiosa del richiedente giustifichi ad essa sola il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, che nel proprio gravame, l'interessato avversa la valutazione dell'autorità di prima istanza; che a suo dire, verosimiglianza e coerenza vadano apprezzate globalmente; che egli sarebbe invero stato molto sintetico nell'ambito dell'audizione sulle generalità, a cui andrebbe consacrato un debole valore probatorio; ch'egli conferma quindi l'ordine cronologico dei fatti esposti nel corso della seconda audizione, che ricorda coincidere anche con quanto dichiarato nella della prima audizione; che le situazioni di cui il ricorrente sarebbe risultato vittima erano indirizzate personalmente nei suoi confronti ed in progressione crescente; che le valutazioni della SEM rispetto al fatto che il ricorrente non sarebbe stato in grado di descrivere la reazione dei terroristi al momento della fuga non meriterebbe alcun commento; che agli occhi dei terroristi sunniti coloro che agiscono in favore di manifestazioni sciite sarebbero automaticamente colpevoli; che egli sarebbe del resto stato facilmente identificabile, esponendosi pubblicamente; che del resto, la "Balochistan Shia Conference" sarebbe un'organizzazione che prenderebbe duramente posizione contro le persecuzioni perpetrate nei confronti degli hazara, per il che, egli risulterebbe un obbiettivo sensibile in quanto alcuni membri sarebbero già stati uccisi; che su tali presupposti, la documentazione prodotta al riguardo non sarebbe priva di rilievo come asserito dalla SEM; che in definitiva, il ricorrente ritiene di essere maggiormente esposto a persecuzioni rispetto ai semplici appartenenti all'etnia hazara, comunque già perseguitate in Pakistan; che alla luce di ciò, i timori del ricorrente sarebbero assolutamente fondati; che la decisione della SEM si baserebbe pertanto su di un accertamento inesatto e incompleto delle allegazioni del ricorrente, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti ivi citata), che quo alle presunte azioni di gruppi fondamentalisti nei suoi confronti, è indubbio che l'insorgente si sia contraddetto su svariati aspetti della vicenda, che come lo ha rettamente rilevato l'autorità di prime cure, il numero, la collocazione e la sequenza temporale dei fatti narrati nelle due audizioni risulta del tutto incompatibile; che invero, il richiedente ha in un primo momento menzionato due episodi susseguenti e svoltisi a distanza di un mese e mezzo l'uno dall'altro: un'aggressione ad opera di un motociclista che avrebbe sparato sulla folla uccidendo sei persone allorquando questi si trovava ad acquistare delle spezie ed una situazione da lui percepita come pericolosa e che avrebbe consistito nella discesa di tre uomini sospetti da un veicolo presso il bazar centrale di Quetta (cfr. verbale 1, pag. 8); che tuttavia, nell'ambito della successiva audizione egli ha inspiegabilmente invertito l'ordine cronologico dei due avvenimenti, collocando quanto svoltosi al bazar antecedentemente alla sparatoria presso il negozio di alimentari (cfr. verbale 2 pag. 9); che nella seconda occasione egli ha per di più posto i due episodi a distanza di soli tre giorni, aggiungendo anche di aver inizialmente ricevuto una lettera di minaccia, circostanza quest'ultima inspiegabilmente tralasciata nell'ambito della prima audizione (cfr. verbale 2, pag. 9), che inoltre, anche la stessa caratterizzazione di tali eventi presenta delle importanti incongruenze, avendo l'insorgente in un primo momento asserito, quanto al presunto episodio svoltosi al bazar, di trovarsi con la sua moto nella strada ove avrebbe dovuto comprare del pollo e di aver intravisto tre persone sospette scendere da un veicolo e dissimularsi il volto (cfr. verbale 1, pag. 8-9) salvo poi contraddirsi affermando che questi si sarebbero diretti verso di lui allorché sarebbe stato seduto e che uno solo dei tre si sarebbe ammantato con un turbante (cfr. verbale 2, pag. 9); che pure quanto all'asserita aggressione a mano armata, il discorso non muta, dal momento che il ricorrente risulta aver in un primo momento menzionato un solo motociclista, che avrebbe aperto il fuoco sulla folla (cfr. verbale 1, pag. 8), mentre in seguito ha asserito che i motociclisti sarebbero stati sei e che uno di questi avrebbe sparato su di lui, allorché gli altri sarebbero entrati nel negozio facendo fuoco sugli avventori (cfr. verbale 2, pag. 11), che per di più, è piuttosto incomprensibile che il ricorrente abbia consegnato la lettera di minaccia ricevuta alla polizia senza conservarne una copia (cfr. verbale 2, pag. 9), che in definitiva, vista l'inverosimiglianza delle allegazioni su tali aspetti, si può partire dal presupposto che il ricorrente non sia stato personalmente preso di mira dai gruppi fondamentalisti in questione, che inoltre, il solo fatto di avere legami con la "Balochistan Shia Conference" non risulta decisivo ai fini del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo (cfr. secondo il senso DTAF 2014/32 consid. 5.1), che da ultimo, va altresì rammentato che il Tribunale ha già escluso l'esistenza di una persecuzione collettiva della minoranza hazara di confessione sciita in Pakistan; che nella DTAF 2014/32, il Tribunale è infatti giunto alla conclusione che gli hazara residenti nella provincia del Belucistan (ed in particolare nella città di Quetta), benché soggetti a violenza ad opera di estremisti sunniti ed a carenze nella protezione, non adempiano alle condizioni restrittive poste dalla giurisprudenza per il riconoscimento di una persecuzione dettata dalla sola appartenenza ad un determinato gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2); che lo stesso di può dire a proposito della confessione sciita (cfr. segnatamente sentenza del Tribunale D-468/2018 del 16 marzo 2018); che essendo la situazione di tale gruppo etnico-confessionale rimasta sostanzialmente stabile, non vi è modo di rimettere in discussione tale assunto in questa sede (cfr. sentenze del Tribunale E-4443/2017 del 9 ottobre 2017 consid. 4.3), che, per quanto riguarda la concessione dell'asilo ed il riconoscimento della qualità di rifugiato v'è pertanto da confermare la decisione dell'autorità di prime cure, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che in sede ricorsuale l'insorgente contesta anche tale conclusione, sostenendo che il suo rimpatrio non sarebbe ragionevolmente esigibile, che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nel Paese d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che sebbene in alcune zone del Pakistan siano state registrate alcune problematiche sotto il profilo della sicurezza, non si può concludere che nel paese viga una situazione tale da comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-3070/2017 del 2 ottobre 2017), che tuttavia alla luce della giurisprudenza coordinata del tribunale e per gli stessi motivi già esposti sopra (cfr. infra pag. 7), l'appartenenza all'etnia hazara va considerata un indizio serio per ammettere che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigibile; che perché si possa concludere all'inesigibilità, occorre nondimeno che dalla situazione personale del ricorrente emerga un ulteriore indizio di pericolo individuale, che si aggiunga alla comune situazione generale precaria degli hazara (cfr. DTAF 2014/32 consid. 9.4), che ciò è segnatamente il caso allorquando l'interessato è attivo in seno ad organizzazioni agenti in difesa dei diritti del popolo hazara, quali la "Balochistan Shia Conference", esponendosi così maggiormente ad un rischio di subire atti pregiudizievoli (cfr. DTAF 2014/32 consid. 9.4; più recentemente sentenza del Tribunale E-5760/2013 dell'11 febbraio 2015), che nella presente fattispecie, il ricorrente ha asserito essere stato attivo in seno alla "Balochistan Shia Conference"; che egli ha parimenti prodotto un'attestazione sottoscritta dal presidente di tale organizzazione il cui contenuto corrisponde al materiale comparativo in possesso del Tribunale (cfr. risultanze processuali), che ciò nonostante, l'autorità di prima istanza ha inspiegabilmente omesso di prendere in considerazione tale aspetto al momento dell'esame dell'esigibilità, che essendo tuttavia quest'ultima una circostanza pertinente nell'ambito dell'analisi circa l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, v'è luogo di ritenere che la SEM non abbia accertato in modo completo l'insieme dei fatti giuridicamente rilevanti, che su tali presupposti, i punti 4 e 5 della decisione impugnata vanno annullati, che parimenti si giustifica la ritrasmissione degli atti all'autorità di prime cure per un nuovo esame sul punto di questione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; esame quest'ultimo da effettuarsi tenendo in debita considerazione la giurisprudenza menzionata (DTAF 2014/32) e la possibile affiliazione dell'interessato alla "Balochistan Shia Conference", il cui tenore andrà, se del caso, chiarito per il tramite di ulteriori misure istruttorie, che il ricorso è pertanto accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento e per il resto è respinto (la decisione è da considerarsi cresciuta in giudicato per quanto concerne il riconoscimento dello statuto di rifugiato, la concessione dell'asilo e la pronuncia dell'allontanamento); che gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per il la pronuncia di una nuova decisione (art. 61 cpv. 1 PA), che ferma considerata l'alternatività delle condizioni di cui all'art. 83 LStr, il Tribunale può esimersi dall'analisi circa la presenza di ulteriori ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, che visto l'esito della procedura, delle spese processuali ridotte sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che ciononostante, non essendo stata l'impugnativa priva di possibilità di esito favorevole al momento dell'inoltro, non sono riscosse le spese processuali (art. 65 PA), che al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non viene assegnata alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 TS-TAF), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandona-to in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci-fra 1 LTF); che la pronuncia è quindi definitiva, Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. I punti 4 e 5 della decisione della SEM del 23 marzo 2018 sono annullati e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Per il resto è il ricorso è respinto. 2.Non si prelevano spese processuali. 3.Non vengono assegnate indennità ripetibili. 4.Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: