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D-2054/2018

D-2054/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-07-04 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2054/2018 Sentenza del 4 luglio 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo (giudice unico), con l'approvazione della giudice Barbara Balmelli, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), e B._______, nata il (...), con la figlia C._______, nata il (...), Afghanistan, tutti patrocinati dal Sig. Rosario Mastrosimone, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM dell'8 marzo 2018 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che i richiedenti hanno presentato in Svizzera il 23 marzo 2016 rispettivamente il 12 luglio 2016, i verbali d'audizione di B._______ del 1° aprile 2016 e del 18 dicembre 2017, i verbali di audizione di A._______ del 19 luglio 2016 e del 18 dicembre 2017, i mezzi di prova versati agli atti dai richiedenti nel corso della procedura di prima istanza, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) dell'8 marzo 2018, notificata agli interessati il 13 marzo 2018 (cfr. atto A49), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, ritenendo tuttavia non ragionevolmente esigibile l'esecuzione del medesimo, per il che la conseguente ammissione provvisoria, il ricorso del 9 aprile 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 10 aprile 2018) per mezzo del quale gli insorgenti sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo; in subordine, la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per un nuova valutazione di suddetti aspetti; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, una domanda volta alla dispensa dal versamento anticipato delle spese processuali, lo scritto dei ricorrenti del 23 maggio 2018, con annesso un documento in lingua straniera (e la relativa traduzione) che attesterebbe il trasferimento del padre di B._______ in Afghanistan, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione dell'8 marzo 2018 e non avendo contestato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione della concessione dell'asilo, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che viene riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5), che a tenore dell'art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che B._______, cittadina afghana di etnia Hazara nata e cresciuta in Iran, ha dichiarato non essersi mai recata nel paese d'origine (cfr. atto A4, pag. 2 e segg.); che nell'ambito dell'audizione sulle generalità ella ha addotto aver lasciato la regione in quanto il marito sarebbe stato privo di documenti in Iran e sarebbe stato rimpatriato in due occasioni in Afghanistan (cfr. atto A16, pag. 8); che nel corso della successiva audizione sui motivi d'asilo ella ha invece ricondotto la sua fuga dall'Iran agli strascichi di una violenza carnale da lei subita nell'agosto del 2015 durante il tragitto verso il posto di lavoro; che in particolare, la richiedente temerebbe la reazione del padre, che sino a quel momento sarebbe stato all'oscuro dell'accaduto; che invero, una volta venuto a conoscenza dell'episodio, nell'ottobre del 2017, quest'ultimo avrebbe inviato all'interessata (che si trovava già in Svizzera da diverso tempo) una serie di messaggi minatori per il tramite di un'applicazione di messaggeria istantanea; che in seguito, il padre sarebbe rientrato in Afghanistan (cfr. atto A37, pag. 2 e segg.), che A._______, a sua volta cittadino afghano di etnia Hazara, avrebbe lasciato il suo paese d'origine all'età di cinque anni per stabilirsi in Iran, paese ove avrebbe vissuto sino al viaggio intrapreso nel gennaio del 2016 alla volta dell'Europa; che egli sarebbe rientrato nel paese d'origine in sole due occasioni a causa di un rimpatrio forzato rimanendovi tuttavia in entrambe le circostanze per un solo giorno; che nel corso dell'audizione sulle generalità l'interessato ha ricondotto la sua migrazione verso occidente alle difficoltà riconducibili al fatto di dover vivere senza documenti in Iran; che nella medesima occasione, egli ha parimenti asserito che la moglie sarebbe un'amante della libertà e che avrebbe subito alcune molestie in pubblico (cfr. atto A29, pag. 2 e segg.); che nell'ambito della successiva audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi, il richiedente ha dapprima ricondotto l'abbandono della regione all'episodio dello stupro della moglie; che a precisa domanda circa i suoi motivi a proposito del paese d'origine, l'interessato allegato di temere ripercussioni a causa delle pregresse attività politiche del padre, ripercussioni che del resto avrebbero già toccato lo zio paterno, che sarebbe stato ucciso a seguito di un rapimento ad opera dell'ex partito politico nel quale militava il padre prima di affiliarsi ad una fazione opposta (cfr. atto A38, pag. 2 e segg.); ch'egli sarebbe inoltre stato minacciato di essere inviato a combattere in Siria dalle autorità iraniane (cfr. atto A38, pag. 7), che nella decisione impugnata la SEM ha anzitutto considerato inverosimili le dichiarazioni di A._______ a proposito dei timori riconducibili all'ex partito del padre; che allo stesso modo, anche quanto asserito da B._______ a proposito del rientro in patria del genitore sarebbe molto dubbio; che quest'ultima si sarebbe infatti contraddetta asserendo in un primo momento che questi viveva in Iran e ciò nonostante tale circostanza sia stata alla base del suo abbandono della regione; che per il resto, gli ulteriori motivi addotti dagli interessati riguarderebbero il loro soggiorno in Iran e pertanto non sarebbero rilevanti; che i mezzi di prova versati agli atti non permetterebbero inoltre di dimostrare che B._______ sia vittima di persecuzione nel paese d'origine, che con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti contestano tale lettura; che a loro dire, in un primo momento A._______ si sarebbe limitato a menzionare i timori della moglie relativamente al pregresso soggiorno in Iran in quanto avrebbe considerato secondarie le vicissitudini riconducibili all'Afghanistan; che invero, egli avrebbe lasciato intendere che in assenza delle problematiche riguardanti la moglie sarebbe rimasto in Iran; che quanto allo scarso dettaglio delle allegazioni, andrebbe tenuto debitamente conto del fatto che tali attività si sarebbero svolte allorché il ricorrente era ancora un bambino e che visti i pessimi rapporti con il padre egli non avrebbe ottenuto ulteriori dettagli da quest'ultimo; che ad ogni modo, l'interessato avrebbe fornito informazioni di un certo rilievo e le stesse collimerebbero con l'inizio di un periodo di particolare conflittualità in Afghanistan; che il ricorrente avrebbe del resto spiegato in modo convincente le ragioni dei suoi timori ovvero i rischi derivanti dalla necessità di farsi rilasciare la Taskara, che la decisione avversata sarebbe meritevole di annullamento anche in virtù del fatto che la SEM avrebbe omesso di esaminare i timori del ricorrente relativamente ad un possibile trasferimento in Siria per combattere sotto l'aspetto della teoria della protezione, che inoltre, quo al ritorno del padre di B._______ in Afghanistan, occorrerebbe tenere conto del fatto che quest'ultima si sarebbe immediatamente corretta quanto al luogo di soggiorno, spiegando che la sua mente era focalizzata sul periodo antecedente; che invero, non si evincerebbe quale tipo di vantaggio ella avrebbe potuto ottenere modificando artificiosamente le sue allegazioni; che del resto, non sarebbe quest'ultima la ragione che la avrebbe condotta ad abbandonare l'Iran, quanto più la violenza sessuale subita e la perdita di statuto legale in tale paese, che da ultimo, i ricorrenti rilevano che la SEM non avrebbe posto in discussione né le allegazioni in merito alla violenza sessuale subita né tantomeno le minacce del padre; che l'autorità di prima istanza avrebbe però omesso di esaminare la pertinenza dei timori avverso il padre così come le possibilità di protezione rispetto a tale rischio; che lo stesso apparrebbe concreto e grave a prescindere dai rimanenti dubbi in merito al luogo di soggiorno dei quest'ultimo; che su tali presupposti, la ricorrente non sarebbe in misura di ottenere protezione né dallo Stato afgano né tantomeno da quello iraniano, che la tesi ricorsuale non può essere seguita, che infatti, dovendosi la qualità di rifugiato esaminare relativamente al paese d'origine del richiedente (UNHCR, Guide des procédure et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90), occorre anzitutto confermare l'irrilevanza dell'integralità degli eventi svoltisi in Iran ed in particolare dello stupro di cui B._______ sarebbe risultata vittima così come dei timori di A._______ nei confronti di un suo trasferimento in Siria per prendere parte alla guerra civile, che la menzione alternativa di cui all'art. 3 LAsi circa il paese di ultima residenza trova infatti applicazione nei soli casi in cui l'interessato sia apolide; che in altri termini, l'esame dei motivi d'asilo di un richiedente non può essere effettuato in relazione al paese di ultima residenza se non nel caso in cui quest'ultimo risulti senza cittadinanza (cfr. sentenza del Tribunale D-1929/2014 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1), che visto quanto precede non giova in specie ai ricorrenti appellarsi ad un'applicazione della teoria della protezione, che per di più, i timori relativi alle possibili azioni in Afghanistan del padre di B._______, non risultano in specie supportati da alcun elemento concreto; che risulta invero piuttosto singolare la dichiarata modalità di registrazione e trasmissione del video prodotto, nel senso ch'essa mal si sposa con la descritta situazione di conflitto interna alla famiglia; che le presunte minacce proferite da quest'ultimo sembrano infatti esaurirsi in allegazioni di parte confezionate per i fini della causa; che inoltre, il documento di viaggio iraniano, quandanche autentico, potrebbe semmai attestare che il padre della ricorrente si sia recato in Afghanistan ma non il suo definitivo rientro in tale paese, che rimane in dubbio; che infatti, le asserzioni della richiedente a tal proposito risultano contraddittorie; che a precisa domanda, ella ha infatti in un primo momento asserito non aver nessun problema particolare nei confronti dell'Afghanistan (cfr. atto A37, D30); che inoltre, al momento di elencare i famigliari residenti nel paese d'origine, l'interessata ha omesso ogni riferimento al padre (cfr. atto A37, D26); che per di più, ella ha in un primo momento affermato che il padre vivrebbe tuttora in Iran (cfr. atto A37, D49); che è solo in seconda battuta che la richiedente ha asserito che questi si sarebbe trasferito in Afghanistan (cfr. atto A37, D53); che sia quel che sia, la versione secondo cui il padre di B._______ sarebbe pronto a compiere nei suoi confronti atti pregiudizievoli rilevanti in materia d'asilo in Afghanistan, non risulta convincente, che infine, come lo ha rettamente concluso l'autorità di prima istanza, i timori riconducibili alle attività politiche del padre di cui A._______ si è avvalso relativamente al proprio paese d'origine, si fondano su un racconto inverosimile; che al riguardo, occorre anzitutto constatare come nell'ambito dell'audizione sulle generalità l'insorgente non abbia fatto alcun riferimento a tali vicissitudini, confermando oltretutto a precisa domanda di non aver avuto alcun problema in Afghanistan con persone, autorità o organizzazioni (cfr. atto A29, pag. 8); che invero, nella medesima occasione, il richiedente, chiamato espressamente ad elencare quali fossero gli argomenti che deponevano a sfavore di un suo rientro nel paese d'origine, ha addotto elementi che nulla avevano a che vedere con quanto poi asserito in seguito, e meglio, che temeva di essere visto come una spia iraniana per via dell'accento (cfr. atto A29, pag. 8); che pertanto, la tesi ricorsuale circa il fatto ch'egli avrebbe omesso di fare riferimento a tali vicissitudini in quanto si sarebbe concentrato sui problemi avuti dalla moglie in Iran non risulta debitamente supportata dagli atti do causa, che in aggiunta, il narrato del ricorrente a proposito del passato politico del padre e dell'uccisione dello zio si caratterizza per vaghezza ed imprecisione; che il richiedente si è invero limitato ad asserire che il padre sarebbe stato attivo nel partito Hizb-i-Wahdat, salvo poi combattervi contro per il conto di un'altra fazione, per il che lo zio sarebbe stato rapito e poi ucciso da membri del Wahdat (cfr. atto A29, pag. 3 e 5); che tale scarsezza di dettagli che conferma la tesi dell'inverosimiglianza, non può inoltre essere spiegata sulla sola base della giovane età al momento dei fatti; che avendo il ricorrente vissuto con il padre per lungo tempo, egli avrebbe dovuto ottenere informazioni più dettagliate sullo svolgersi degli eventi; che è infatti lo stesso ricorrente ad affermare di aver appreso dal padre dell'uccisione dello zio, cosa che mal si sposa con le successive allegazioni secondo le quali egli non sarebbe in grado di fornire ulteriori dettagli a causa del pessimo rapporto con il genitore (cfr. atto A29, pag. 8), che in conclusioni, nulla lascia presupporre che i ricorrenti corrano il rischio di essere esposti a trattamenti contrari ai disposti citati nell'evenienza di un ipotetico ritorno in Afghanistan, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: