Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. A._______, cittadina irachena di etnia turkmena proveniente da (...) (Kirkuk), è giunta in Svizzera il 7 agosto del 2018 con la figlia minore C._______ depositando, in medesima data, una domanda d'asilo. B. Sentita approfonditamente in due distinte occasioni sui suoi motivi d'asilo, la richiedente asilo ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essersi trasferita presso il marito ad Erbil nel 2003 salvo seguirlo in modo itinerante anche in altri luoghi a causa del suo lavoro nella polizia irachena. Sembra per via dell'attività nell'antiterrorismo, a partire dal 2014 quest'ultimo avrebbe iniziato a ricevere delle minacce telefoniche che avrebbero riguardato anche la persona della richiedente l'asilo. Così, l'interessata, sempre nel 2014, si sarebbe recata in Germania con il coniuge e la figlia B._______ onde presentare una domanda d'asilo, poi a suo dire respinta dalle autorità tedesche. Dopo il rientro ad Erbil, l'interessata avrebbe dato alla luce la seconda figlia C._______ e si sarebbe laureata. Non di meno, a causa delle persistenti minacce, la famiglia avrebbe deciso di trasferirsi nel villaggio di Altun Kupri. Ciò nonostante, le intimidazioni non si sarebbero fermate. Dopo il ritrovamento di alcune lettere di minaccia nel giardino di casa, il marito avrebbe così denunciato i fatti presso le autorità ed i tre si sarebbero trasferiti presso la sorella della richiedente l'asilo. Gli autori delle intimidazioni sarebbero dipoi stati identificati e tradotti in giustizia. L'interessata avrebbe non di meno temuto che visto il loro mancato arresto, queste persone potessero reagire in modo ancor più veemente. Ciò avrebbe condotto la famiglia a lasciare nuovamente il Paese nell'autunno del 2017 recandosi in Grecia. Durante il soggiorno in detto Paese il marito della richiedente avrebbe iniziato a soffrire di disturbi e mostrato comportamenti violenti nei confronti dell'interessata. Temendo che potesse fare del male alle bambine, l'interessata si sarebbe rifugiata presso un'amica ed in seguito avrebbe lasciato il Paese ellenico con la figlia minore (cfr. atti SEM 20/16 e 28/14). C. Con decisione del 3 dicembre 2018, notificata al più presto il giorno seguente, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento della richiedente l'asilo e delle figlie dalla Svizzera, salvo ammetterle provvisoriamente per causa d'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. D. In data il 2 gennaio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato), la patrocinatrice dell'interessata ha espresso la sua volontà di presentare ricorso avverso la precitata decisione chiedendo nel contempo che gli venisse concesso un termine per completare il gravame una volta ottenuto l'accesso agli atti dall'autorità di prima istanza. E. Il 3 gennaio 2019 l'insorgente ha trasmesso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) un ulteriore memoriale chiedendo l'annullamento della decisione della SEM del 2 dicembre 2018 e la restituzione degli atti alla SEM per ulteriori misure istruttorie; in subordine una nuova decisione in materia d'asilo; contestualmente la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. F. Con decisione incidentale del 16 gennaio 2019, il Tribunale ha concesso un ulteriore termine suppletorio per la regolarizzazione del gravame. G. Il 29 gennaio 2019 la ricorrente ha così inoltrato un allegato aggiuntivo ed alcuni mezzi di prova. H. L'8 marzo 2019 il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio a condizione che venisse presentata un'attestazione di indigenza, poi tempestivamente inoltrata. I. Il 4 aprile 2019 il Tribunale ha così richiesto l'autorità di prima istanza a presentare una risposta al ricorso ed all'allegato successivo. J. Il 19 aprile 2019 la SEM ha quindi inoltrato la propria risposta al ricorso. K. Il 27 giugno 2019 la ricorrente, facendo uso della facoltà concessale dal tribunale, ha presentato la propria replica. L. Il 15 ottobre 2019 l'insorgente ha dato alla luce D._______, il quale è a sua volta stato incluso nello statuto della madre divenendo parte alla presente procedura ricorsuale. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Il ricorso è stato inoltrato in tedesco allorché la decisione impugnata è stata redatta in italiano. Non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 Essendo stati la ricorrente ed i figli posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e non avendo essa censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la mancata concessione dell'asilo ed il non riconoscimento della qualità di rifugiato.
E. 5.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili in quanto contradditorie, inconsistenti e poco dettagliate le allegazioni dell'insorgente quo alle minacce ricevute a causa dell'attività del marito. Ha altresì giudicato scarne le informazioni rese quo alla stessa attività professionale di quest'ultimo. Per quanto concerne poi i timori inerenti alla separazione con il coniuge, essi difetterebbero di rilevanza in materia d'asilo in quanto non sarebbero riconducibili ad un pericolo imminente. Nulla indicherebbe dipoi che gli episodi di violenza intercorsi in Grecia a causa delle problematiche psichiche di quest'ultimo possano ripetersi. L'autorità resistente si è riconfermata in detto apprezzamento anche dinanzi al Tribunale.
E. 5.2 Nel corso della procedura ricorsuale la patrocinatrice della ricorrente puntualizza innanzitutto che la precedente domanda d'asilo non sarebbe stata respinta dalle autorità tedesche, ma bensì che la sua assistita avrebbe fatto volontariamente ritorno in Iraq dopo essere rimasta incinta. Negli allegati viene dipoi rimessa in discussione la valutazione della SEM circa l'inverosimiglianza delle allegazioni di A._______ e addotte diverse giustificazioni a sostegno delle presunte contraddizioni recensite da detta autorità. La questione a sapere se sia o meno possibile vivere in sicurezza in Iraq senza subire persecuzioni da parte dei gruppi terroristici permarrebbe di incerto riscontro. In seguito, vengono tematizzati i maltrattamenti ad opera del marito. Viene fatto presente che la ricorrente sarebbe stata ricoverata a causa delle percosse. Ella avrebbe temuto per la sua vita e per quella della figlia, fuggendo in Svizzera dalla Grecia. Nella valutazione della qualità di rifugiato occorrerebbe tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile. In questo contesto la SEM avrebbe sviluppato una prassi di genere comparabile a quella prevista per l'appartenenza ad un gruppo sociale specifico che però non sarebbe stata debitamente presa in considerazione nel caso di specie dall'autorità inferiore, la quale si sarebbe limitata a concludere che i maltrattamenti non sarebbero stati sufficientemente intensi. Oltre alla violenza domestica si dovrebbe rilevare che tramite la sua fuga l'insorgente si sarebbe posta in una situazione pericolosa, atteso che il quadro giuridico discriminatorio e le consuetudini permetterebbero al coniuge di rapirla. Con la fuga ella avrebbe cercato una nuova opportunità di vita per lei e la figlia. Sarebbe certa di finire vittima di un delitto d'onore laddove il marito riuscisse a rintracciarla. A sostegno delle sue argomentazioni l'insorgente produce segnatamente uno scritto di terze persone che a suo dire attesterebbe inequivocabilmente le violenze fisiche e psichiche intercorse; una foto del marito in uniforme; una copia del certificato di matrimonio ed un certificato rilasciato in Grecia da Medici Senza Frontiere.
E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). Le condizioni per ammettere la qualità di rifugiato siano da esaminare con il solo riferimento al Paese d'origine del richiedente asilo senza riguardo per paesi terzi (UNHCR, Guide des procédure et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90; sentenza del Tribunale D-2054/2018 del 4 luglio 2018).
E. 6.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
E. 6.4 Il timore di essere perseguitato presuppone inoltre l'esistenza di minacce attuali e concrete. L'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1).
E. 6.5 Perché vi sia luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa si necessita che i famigliari di una persona perseguitata siano esposti a delle rappresaglie, siano esse tese all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. per le condizioni DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del Tribunale D-2265/2017 del 2 luglio 2019 consid. 10.2).
E. 7 Nel caso de quo, la ricorrente, ammessa provvisoriamente in Svizzera, non può avvalersi di un fondato timore di persecuzioni nell'eventualità di un ipotetico rientro in patria. In primo luogo, le minacce di cui sarebbe stata vittima in Iraq vanno ricondotte all'attività che svolgeva a quel tempo il coniuge. Ad oggi, quest'ultimo non è però più attivo nelle milizie antiterrorismo e nemmeno si trova in patria. Così, viene a cadere il motivo per il quale degli atti pregiudizievoli possano intervenire in futuro, non essendo più presente l'obbiettivo primario dei persecutori. Inoltre, la situazione nella regione di origine, per quanto presenti tutt'ora delle criticità, è mutata a far data dagli episodi in questione, dal momento che le organizzazioni terroristiche quali lo Stato Islamico non controllano più porzioni significative di territorio. Nel complesso ed a prescindere dalla verosimiglianza delle allegazioni al soggetto, non si può ritenere che il rischio di subire persecuzioni per tale motivo permanga attuale. La situazione non differisce nemmeno volendo considerare i pregressi maltrattamenti perpetrati dal coniuge. In primo luogo, pur non volendo sminuire l'entità di tali avvenimenti, va constatato come gli stessi non si siano prodotti nel Paese d'origine dell'interessata, di modo che, essi non rientrano in un contesto di pertinenza per il riconoscimento dello statuto di rifugiato. Inoltre, nel caso de quo nemmeno si può concludere che vi siano indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di pregiudizi mirati nei suoi confronti da parte del coniuge o di altre problematiche rilevanti riconducibili alla situazione femminile. Infatti, anche laddove si volesse considerare un ipotetico rimpatrio in Iraq, vi sarebbe innanzitutto da osservare come il marito non risieda più in tale Paese. In sede di audizione la ricorrente ha peraltro espressamente escluso di avere problemi con la propria famiglia o con quella del congiunto. Non solo, ma ella ha pure precisato di essere in buoni rapporti con i parenti di quest'ultimo e che essi si sarebbero aspettati una loro separazione in quanto al corrente di quanto accaduto in Grecia (cfr. atto A20, pag. 5-6). Su questi presupposti, nemmeno la condizione femminile nella regione di provenienza pone problemi in concreto (cfr. al riguardo la sentenza del Tribunale E-4962/2019 del 2 dicembre 2019 consid. 5).
E. 8 In virtù di quanto sopra esposto, l'autorità resistente ha a giusto titolo omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere asilo alla ricorrente ed ai figli. Il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata, che non viola il diritto federale né è costitutiva di un abuso del potere d'apprezzamento o di un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, va confermata.
E. 9.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale dll'8 marzo 2019, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.
E. 9.2 Con la medesima decisione incidentale il Tribunale ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio fondata sul vart. 110a cpv. 1 LAsi e nominato la lic. iur. Nesrin Ulu quale patrocinatrice d'ufficio. Per prassi del Tribunale, nei casi in cui il patrocinio non è assicurato da un avvocato, la tariffa oraria oscilla tra i CHF 100.- e i CHF 150.- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il Tribunale ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante dei ricorrenti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 550.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi).
E. 10 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandona-to in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci-fra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice un'indennità di complessivamente CHF 550.- a titolo di spese di patrocinio.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-17/2019 Sentenza del 30 luglio 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Mia Fuchs, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nata il (...), B._______, nata il (...), C._______, nata il (...), D._______, nato il (...), Iraq, tutti patrocinati dalla lic. iur. Nesrin Ulu, Verein MOR Recht, Stampfenbachstrasse 142, 8006 Zürich, ricorrenti, Contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 3 dicembre 2018 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadina irachena di etnia turkmena proveniente da (...) (Kirkuk), è giunta in Svizzera il 7 agosto del 2018 con la figlia minore C._______ depositando, in medesima data, una domanda d'asilo. B. Sentita approfonditamente in due distinte occasioni sui suoi motivi d'asilo, la richiedente asilo ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essersi trasferita presso il marito ad Erbil nel 2003 salvo seguirlo in modo itinerante anche in altri luoghi a causa del suo lavoro nella polizia irachena. Sembra per via dell'attività nell'antiterrorismo, a partire dal 2014 quest'ultimo avrebbe iniziato a ricevere delle minacce telefoniche che avrebbero riguardato anche la persona della richiedente l'asilo. Così, l'interessata, sempre nel 2014, si sarebbe recata in Germania con il coniuge e la figlia B._______ onde presentare una domanda d'asilo, poi a suo dire respinta dalle autorità tedesche. Dopo il rientro ad Erbil, l'interessata avrebbe dato alla luce la seconda figlia C._______ e si sarebbe laureata. Non di meno, a causa delle persistenti minacce, la famiglia avrebbe deciso di trasferirsi nel villaggio di Altun Kupri. Ciò nonostante, le intimidazioni non si sarebbero fermate. Dopo il ritrovamento di alcune lettere di minaccia nel giardino di casa, il marito avrebbe così denunciato i fatti presso le autorità ed i tre si sarebbero trasferiti presso la sorella della richiedente l'asilo. Gli autori delle intimidazioni sarebbero dipoi stati identificati e tradotti in giustizia. L'interessata avrebbe non di meno temuto che visto il loro mancato arresto, queste persone potessero reagire in modo ancor più veemente. Ciò avrebbe condotto la famiglia a lasciare nuovamente il Paese nell'autunno del 2017 recandosi in Grecia. Durante il soggiorno in detto Paese il marito della richiedente avrebbe iniziato a soffrire di disturbi e mostrato comportamenti violenti nei confronti dell'interessata. Temendo che potesse fare del male alle bambine, l'interessata si sarebbe rifugiata presso un'amica ed in seguito avrebbe lasciato il Paese ellenico con la figlia minore (cfr. atti SEM 20/16 e 28/14). C. Con decisione del 3 dicembre 2018, notificata al più presto il giorno seguente, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento della richiedente l'asilo e delle figlie dalla Svizzera, salvo ammetterle provvisoriamente per causa d'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. D. In data il 2 gennaio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato), la patrocinatrice dell'interessata ha espresso la sua volontà di presentare ricorso avverso la precitata decisione chiedendo nel contempo che gli venisse concesso un termine per completare il gravame una volta ottenuto l'accesso agli atti dall'autorità di prima istanza. E. Il 3 gennaio 2019 l'insorgente ha trasmesso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) un ulteriore memoriale chiedendo l'annullamento della decisione della SEM del 2 dicembre 2018 e la restituzione degli atti alla SEM per ulteriori misure istruttorie; in subordine una nuova decisione in materia d'asilo; contestualmente la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. F. Con decisione incidentale del 16 gennaio 2019, il Tribunale ha concesso un ulteriore termine suppletorio per la regolarizzazione del gravame. G. Il 29 gennaio 2019 la ricorrente ha così inoltrato un allegato aggiuntivo ed alcuni mezzi di prova. H. L'8 marzo 2019 il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio a condizione che venisse presentata un'attestazione di indigenza, poi tempestivamente inoltrata. I. Il 4 aprile 2019 il Tribunale ha così richiesto l'autorità di prima istanza a presentare una risposta al ricorso ed all'allegato successivo. J. Il 19 aprile 2019 la SEM ha quindi inoltrato la propria risposta al ricorso. K. Il 27 giugno 2019 la ricorrente, facendo uso della facoltà concessale dal tribunale, ha presentato la propria replica. L. Il 15 ottobre 2019 l'insorgente ha dato alla luce D._______, il quale è a sua volta stato incluso nello statuto della madre divenendo parte alla presente procedura ricorsuale. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Il ricorso è stato inoltrato in tedesco allorché la decisione impugnata è stata redatta in italiano. Non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4. Essendo stati la ricorrente ed i figli posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e non avendo essa censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la mancata concessione dell'asilo ed il non riconoscimento della qualità di rifugiato. 5. 5.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili in quanto contradditorie, inconsistenti e poco dettagliate le allegazioni dell'insorgente quo alle minacce ricevute a causa dell'attività del marito. Ha altresì giudicato scarne le informazioni rese quo alla stessa attività professionale di quest'ultimo. Per quanto concerne poi i timori inerenti alla separazione con il coniuge, essi difetterebbero di rilevanza in materia d'asilo in quanto non sarebbero riconducibili ad un pericolo imminente. Nulla indicherebbe dipoi che gli episodi di violenza intercorsi in Grecia a causa delle problematiche psichiche di quest'ultimo possano ripetersi. L'autorità resistente si è riconfermata in detto apprezzamento anche dinanzi al Tribunale. 5.2 Nel corso della procedura ricorsuale la patrocinatrice della ricorrente puntualizza innanzitutto che la precedente domanda d'asilo non sarebbe stata respinta dalle autorità tedesche, ma bensì che la sua assistita avrebbe fatto volontariamente ritorno in Iraq dopo essere rimasta incinta. Negli allegati viene dipoi rimessa in discussione la valutazione della SEM circa l'inverosimiglianza delle allegazioni di A._______ e addotte diverse giustificazioni a sostegno delle presunte contraddizioni recensite da detta autorità. La questione a sapere se sia o meno possibile vivere in sicurezza in Iraq senza subire persecuzioni da parte dei gruppi terroristici permarrebbe di incerto riscontro. In seguito, vengono tematizzati i maltrattamenti ad opera del marito. Viene fatto presente che la ricorrente sarebbe stata ricoverata a causa delle percosse. Ella avrebbe temuto per la sua vita e per quella della figlia, fuggendo in Svizzera dalla Grecia. Nella valutazione della qualità di rifugiato occorrerebbe tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile. In questo contesto la SEM avrebbe sviluppato una prassi di genere comparabile a quella prevista per l'appartenenza ad un gruppo sociale specifico che però non sarebbe stata debitamente presa in considerazione nel caso di specie dall'autorità inferiore, la quale si sarebbe limitata a concludere che i maltrattamenti non sarebbero stati sufficientemente intensi. Oltre alla violenza domestica si dovrebbe rilevare che tramite la sua fuga l'insorgente si sarebbe posta in una situazione pericolosa, atteso che il quadro giuridico discriminatorio e le consuetudini permetterebbero al coniuge di rapirla. Con la fuga ella avrebbe cercato una nuova opportunità di vita per lei e la figlia. Sarebbe certa di finire vittima di un delitto d'onore laddove il marito riuscisse a rintracciarla. A sostegno delle sue argomentazioni l'insorgente produce segnatamente uno scritto di terze persone che a suo dire attesterebbe inequivocabilmente le violenze fisiche e psichiche intercorse; una foto del marito in uniforme; una copia del certificato di matrimonio ed un certificato rilasciato in Grecia da Medici Senza Frontiere. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). Le condizioni per ammettere la qualità di rifugiato siano da esaminare con il solo riferimento al Paese d'origine del richiedente asilo senza riguardo per paesi terzi (UNHCR, Guide des procédure et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90; sentenza del Tribunale D-2054/2018 del 4 luglio 2018). 6.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 6.4 Il timore di essere perseguitato presuppone inoltre l'esistenza di minacce attuali e concrete. L'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). 6.5 Perché vi sia luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa si necessita che i famigliari di una persona perseguitata siano esposti a delle rappresaglie, siano esse tese all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. per le condizioni DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del Tribunale D-2265/2017 del 2 luglio 2019 consid. 10.2).
7. Nel caso de quo, la ricorrente, ammessa provvisoriamente in Svizzera, non può avvalersi di un fondato timore di persecuzioni nell'eventualità di un ipotetico rientro in patria. In primo luogo, le minacce di cui sarebbe stata vittima in Iraq vanno ricondotte all'attività che svolgeva a quel tempo il coniuge. Ad oggi, quest'ultimo non è però più attivo nelle milizie antiterrorismo e nemmeno si trova in patria. Così, viene a cadere il motivo per il quale degli atti pregiudizievoli possano intervenire in futuro, non essendo più presente l'obbiettivo primario dei persecutori. Inoltre, la situazione nella regione di origine, per quanto presenti tutt'ora delle criticità, è mutata a far data dagli episodi in questione, dal momento che le organizzazioni terroristiche quali lo Stato Islamico non controllano più porzioni significative di territorio. Nel complesso ed a prescindere dalla verosimiglianza delle allegazioni al soggetto, non si può ritenere che il rischio di subire persecuzioni per tale motivo permanga attuale. La situazione non differisce nemmeno volendo considerare i pregressi maltrattamenti perpetrati dal coniuge. In primo luogo, pur non volendo sminuire l'entità di tali avvenimenti, va constatato come gli stessi non si siano prodotti nel Paese d'origine dell'interessata, di modo che, essi non rientrano in un contesto di pertinenza per il riconoscimento dello statuto di rifugiato. Inoltre, nel caso de quo nemmeno si può concludere che vi siano indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di pregiudizi mirati nei suoi confronti da parte del coniuge o di altre problematiche rilevanti riconducibili alla situazione femminile. Infatti, anche laddove si volesse considerare un ipotetico rimpatrio in Iraq, vi sarebbe innanzitutto da osservare come il marito non risieda più in tale Paese. In sede di audizione la ricorrente ha peraltro espressamente escluso di avere problemi con la propria famiglia o con quella del congiunto. Non solo, ma ella ha pure precisato di essere in buoni rapporti con i parenti di quest'ultimo e che essi si sarebbero aspettati una loro separazione in quanto al corrente di quanto accaduto in Grecia (cfr. atto A20, pag. 5-6). Su questi presupposti, nemmeno la condizione femminile nella regione di provenienza pone problemi in concreto (cfr. al riguardo la sentenza del Tribunale E-4962/2019 del 2 dicembre 2019 consid. 5).
8. In virtù di quanto sopra esposto, l'autorità resistente ha a giusto titolo omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere asilo alla ricorrente ed ai figli. Il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata, che non viola il diritto federale né è costitutiva di un abuso del potere d'apprezzamento o di un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, va confermata. 9. 9.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale dll'8 marzo 2019, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali. 9.2 Con la medesima decisione incidentale il Tribunale ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio fondata sul vart. 110a cpv. 1 LAsi e nominato la lic. iur. Nesrin Ulu quale patrocinatrice d'ufficio. Per prassi del Tribunale, nei casi in cui il patrocinio non è assicurato da un avvocato, la tariffa oraria oscilla tra i CHF 100.- e i CHF 150.- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il Tribunale ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante dei ricorrenti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 550.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi).
10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandona-to in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci-fra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice un'indennità di complessivamente CHF 550.- a titolo di spese di patrocinio.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: