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D-787/2026

D-787/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-05-07 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Sachverhalt

A. A.a L'interessata, cittadina somala, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 13 dicembre 2025 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. (...)-4/2). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" è risultato ch'ella aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia il 15 novembre 2022, ottenendo la protezione internazionale quale rifugiata il 12 gennaio 2023. Successivamente, il 1° agosto 2023, ha presentato domanda d'asilo anche in Germania (cfr. atto SEM n. 9/2). A.c L'8 gennaio 2026 la SEM ha effettuato con l'interessata un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo sicuro, nel contesto del quale le è stato concesso il diritto di essere sentita in relazione al suo stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia (cfr. atto SEM n. 17/7). A.d Il 9 gennaio 2026 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione della richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]) (cfr. atto SEM n. 18/2). A.e Il 15 gennaio 2026, la Grecia ha accettato la riammissione dell'interessata sul proprio territorio, confermando il suo statuto di rifugiata a far tempo dal 12 gennaio 2023, unitamente ad un permesso di soggiorno valido dal 13 gennaio 2023 fino al 12 gennaio 2026 (cfr. atto SEM n. 20/2). B. Con decisione del 26 gennaio 2026, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera (verso la Grecia), incaricando il Cantone B._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura e disponendo la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice (cfr. atti SEM n. 24/16 e 25/1). C. Con ricorso del 2 febbraio 2026, l'interessata ha avversato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) concludendo, a titolo principale, all'annullamento della stessa e alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera e, a titolo sussidiario, alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione. Sul piano procedurale, ella ha postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese.

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 1.3 Il Tribunale rileva preliminarmente che, secondo il senso e i motivi del ricorso, l'insorgente contesta unicamente l'esecuzione del suo allontanamento, nonostante postuli l'annullamento integrale della decisione avversata. L'oggetto della lite si limita, pertanto, a tale questione giuridica.

E. 1.4 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3 Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che, in virtù della sua qualità di rifugiata, la Grecia avrebbe già accettato la domanda della ricorrente di riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato detto Paese come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, considerate le dichiarazioni relative alle vicende occorse durante il precedente soggiorno in Grecia, la richiedente potrebbe rientrarvi senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. Ella non apparterrebbe inoltre alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili. L'insorgente potrebbe altresì rivolgersi alle autorità greche per reclamare i diritti derivanti dal suo statuto di rifugiata posta al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere assistenza medica in caso di bisogno. Per quanto riguarda il presunto tentativo di violenza sessuale subito, la SEM ribadisce che in Grecia è possibile denunciare eventuali infrazioni penali, in quanto le autorità di polizia sarebbero disposte e in grado di offrire un'adeguata protezione. In questo senso, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile.

E. 4.1 Nel ricorso viene anzitutto censurato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nella misura in cui la SEM non avrebbe considerato adeguatamente la situazione personale della ricorrente in Grecia, le condizioni in cui sarebbe avvenuta la sua uscita dal sistema di accoglienza una volta divenuta maggiorenne e le modalità del suo successivo viaggio verso la Germania.

E. 4.2 Tale censura formale va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 4.3 Nel caso concreto, il Tribunale rileva anzitutto che la SEM ha tenuto debito conto, nella propria decisione, dell'asserito tentativo di aggressione sessuale subito dall'interessata in Grecia. In sede di audizione, alla presenza del proprio rappresentante, ella ha avuto la possibilità di descrivere compiutamente l'episodio; peraltro, anche in occasione del parere sulla bozza, il racconto è rimasto sostanzialmente invariato. Pur senza in alcun modo sminuire la gravità di quanto riferito, si osserva che l'episodio descritto si configura, secondo le dichiarazioni rese, quale tentativo non sfociato in un'aggressione consumata. In tali circostanze, gli accertamenti svolti dalla SEM appaiono sufficienti e adeguati rispetto alla fattispecie rappresentata, non emergendo la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori. Si osserva infine che, in virtù del dovere di collaborazione ex art. 8 LAsi, incombeva alla stessa esporre eventuali ulteriori episodi rilevanti. La ricorrente rimprovera inoltre alla SEM di non aver approfondito l'eventuale esistenza di una situazione di dipendenza o di particolare vulnerabilità nei confronti della turista (...) che l'avrebbe aiutata a lasciare la Grecia. Tale censura non può essere condivisa. In assenza di elementi concreti o indizi specifici emergenti dalle dichiarazioni dell'interessata, non spettava infatti all'autorità inferiore procedere d'ufficio a ulteriori accertamenti su tale aspetto. Conformemente al suo dovere di collaborazione, incombeva piuttosto alla ricorrente segnalare spontaneamente l'eventuale esistenza di una relazione problematica o di circostanze atte a configurare una situazione di vulnerabilità qualificata. Si osserva peraltro che, nel corso dell'audizione dell'8 gennaio 2026, alla quale era presente anche il rappresentante della ricorrente, né quest'ultima né il suo patrocinatore hanno sollevato elementi in tal senso. Per quanto concerne, infine, le condizioni di accoglienza della ricorrente in Grecia dopo il raggiungimento della maggiore età, il Tribunale osserva che le relative allegazioni si confondono in realtà con il merito della vertenza. Esse saranno pertanto esaminate nel prosieguo della presente decisione. A titolo abbondanziale, si rileva comunque che il cambiamento di struttura di accoglienza appare riconducibile al passaggio alla maggiore età e non costituisce, di per sé, un elemento indicativo di un accertamento lacunoso dei fatti.

E. 4.4 In definitiva, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione va respinta poiché infondata.

E. 5.1 Nel merito, la ricorrente si limita a rimproverare all'autorità inferiore di non aver adeguatamente valutato l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento verso la Grecia. In particolare, il rinvio in tale Paese comporterebbe diversi profili di rischio, segnatamente alla luce delle condizioni di precarietà in cui si troverebbe a vivere, nonché della sua particolare vulnerabilità quale donna sola, analfabeta, priva di una rete di sostegno e vittima di mutilazione genitale femminile, di violenza di genere e di un tentativo di matrimonio forzato in patria. Ella ritiene di presentare un profilo di particolare vulnerabilità e che un ritorno in Grecia comporterebbe un concreto rischio di retraumatizzazione e di ricadere in una situazione di precarietà e di abbandono.

E. 5.2 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 5.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2).

E. 5.3.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito tale conclusione nella sentenza D-2590/2025 dell'11 settembre 2025 [sentenza di riferimento], dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9).

E. 5.3.3.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura.

E. 5.3.3.2 Le censure proposte nel gravame non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. consid. 5.2.2 supra). In Grecia, la ricorrente ha infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della sua qualità di rifugiata. Ella può quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta nel diritto nazionale interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). La richiedente potrà quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che le spettano. Peraltro, dagli atti di causa non risulta che ella abbia richiesto il sostegno delle autorità elleniche, né che tale supporto le sia stato negato o che le siano state rifiutate le condizioni minime di vita a lei spettanti. Si osserva altresì che, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Infine, si rileva che i rapporti citati nel ricorso non modificano l'attuale valutazione del Tribunale condotta nell'ambito della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 5.3.2 supra).

E. 5.3.3.3 Quanto al presunto tentativo di abuso sessuale perpetrato da un uomo in Grecia, il Tribunale osserva che le autorità elleniche sono ritenute in grado e disposte a offrire un'adeguata protezione in tali situazioni. Si considera pertanto che, in futuro e in caso di necessità, l'insorgente - donna maggiorenne, in grado di utilizzare il traduttore di Google e non affetta da gravi problematiche di salute - potrà rivolgersi alle preposte autorità per segnalare eventuali maltrattamenti o per far valere i propri diritti di rifugiata al beneficio della protezione internazionale (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-8131/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 9.6; D-7503/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 9.7; D-1337/2022 del 5 aprile 2022 consid. 8.3.6.1).

E. 5.3.3.4 L'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento va confermata anche in considerazione della presenza in Svizzera del signor C._______ - titolare di un permesso per stranieri ammessi provvisoriamente (permesso F) - con cui l'interessata intratterrebbe "un'amicizia sentimentale" (cfr. atto SEM n. 17/7 D39). La coppia si sarebbe conosciuta in Grecia nel 2022 e non si sarebbe più incontrata dal 2023, seppur mantenendo contatti telefonici. Inoltre, essi non avrebbero mai convissuto, circostanza che relativizza la consistenza e l'intensità del legame allegato. Ad ogni modo, il Tribunale osserva che l'allontanamento della ricorrente in Grecia non comporterebbe comunque l'interruzione di ogni legame con il compagno. Resterebbero infatti possibili contatti regolari mediante telefono e mezzi di comunicazione elettronici, nonché eventuali visite in Svizzera. A tale riguardo, l'interessata, in quanto beneficiaria dello statuto di rifugiata in Grecia, è in linea di principio legittimata a richiedere un titolo di viaggio idoneo a consentirle tali spostamenti (cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF D-502/2022 del 9 febbraio 2022 consid. 8.4.5).

E. 5.3.3.5 In esito, non si può ammettere che l'interessata sarà confrontata con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposta a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile.

E. 5.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 5.4.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). Tale analisi, nella misura in cui riguarda le persone sole affette da problemi di salute, non è stata modificata dalla sentenza D-2590/2025 succitata (cfr. consid. 8.2), nella quale il Tribunale ha ribadito che i beneficiari di uno statuto di protezione in Grecia hanno diritto all'assistenza medica alle stesse condizioni previste per i cittadini greci e che, in caso di emergenza, tutte le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a fornire gratuitamente le cure mediche di prima necessità e a dispensare i farmaci necessari, indipendentemente dalla presentazione di un numero di previdenza sociale (cfr. consid. 9.7.1 e riferimenti citati).

E. 5.4.3 Nel caso concreto, la ricorrente non ha fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia non le garantirebbe le prestazioni assistenziali a cui ha diritto. In particolare, dagli atti non risulta che abbia intrapreso delle misure concrete per trovare un lavoro remunerato, un alloggio o per ottenere sostegno da parte delle autorità greche, di terze persone o di ONG. Ella è giovane, ha svolto in patria la scuola (...) e possiede conoscenze linguistiche di somalo, nonché nozioni di tedesco e arabo. Ella ha inoltre dimostrato di essere in grado di reperire autonomamente aiuto, avendo riferito di essere riuscita a lasciare la Grecia con il supporto di una turista (...), comunicando in parte in arabo e mediante l'uso del dispositivo di traduzione offerto da Google. Di conseguenza, non avendo dimostrato di essersi sforzata sufficientemente per integrarsi durante il suo relativamente corto soggiorno in Grecia - durato complessivamente circa otto mesi - è lecito attendersi che la ricorrente faccia di più in tal senso (cfr. nello stesso senso le sentenze del TAF D-6418/2025 del 16 settembre 2025 consid. 10.4.2; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.5.2; D-491/2024 del 20 febbraio 2024 consid. 11.2.3). Infine, dagli atti di causa emerge che la ricorrente gode di buone condizioni generali di salute. In particolare, la visita (...) del (...) 2025 ha attestato che il suo status (...) è in "buone condizioni generali" (cfr. atto SEM n. 15/1). Successivamente, in data (...) 2026, l'interessata si è sottoposta a un ulteriore controllo per prurito e secchezza cutanea, a seguito del quale le è stata prescritta la lozione (...) (cfr. atto SEM n. 27/2). Ad ogni modo, in caso di necessità, la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti, ai quali l'interessata ha accesso alle stesse condizioni previste per i cittadini greci (artt. 2 lett. b e lett. g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10).

E. 5.4.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 5.5 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio. A titolo abbondanziale, il Tribunale osserva che, il fatto che il permesso di soggiorno sia nel frattempo scaduto, non comporta l'impossibilità per l'insorgente di ottenerne il rinnovo in Grecia. La sua riammissione in tale Paese non è inoltre vincolata al possesso di tale titolo (cfr. le sentenze del TAF D-5206/2021 del 27 marzo 2024 consid. 4.2.1, E-1012/2022 del 1° aprile 2022 consid. 4.2.2, E-5614/2021 del 26 gennaio 2022 consid. 7).

E. 5.6 Per il resto, conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 6 LAsi).

E. 5.7 In esito, la richiesta di giudizio tendente alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera va respinta poiché infondata.

E. 6 Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.

E. 7 Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 8 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.

E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono pertanto poste a carico della ricorrente in quanto soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 10 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
  3. Le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-787/2026 Sentenza del 7 maggio 2026 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Contessina Theis; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nata il (...), Somalia, patrocinata da Federica Torta, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 26 gennaio 2026 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessata, cittadina somala, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 13 dicembre 2025 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. (...)-4/2). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" è risultato ch'ella aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia il 15 novembre 2022, ottenendo la protezione internazionale quale rifugiata il 12 gennaio 2023. Successivamente, il 1° agosto 2023, ha presentato domanda d'asilo anche in Germania (cfr. atto SEM n. 9/2). A.c L'8 gennaio 2026 la SEM ha effettuato con l'interessata un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo sicuro, nel contesto del quale le è stato concesso il diritto di essere sentita in relazione al suo stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia (cfr. atto SEM n. 17/7). A.d Il 9 gennaio 2026 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione della richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]) (cfr. atto SEM n. 18/2). A.e Il 15 gennaio 2026, la Grecia ha accettato la riammissione dell'interessata sul proprio territorio, confermando il suo statuto di rifugiata a far tempo dal 12 gennaio 2023, unitamente ad un permesso di soggiorno valido dal 13 gennaio 2023 fino al 12 gennaio 2026 (cfr. atto SEM n. 20/2). B. Con decisione del 26 gennaio 2026, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera (verso la Grecia), incaricando il Cantone B._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura e disponendo la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice (cfr. atti SEM n. 24/16 e 25/1). C. Con ricorso del 2 febbraio 2026, l'interessata ha avversato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) concludendo, a titolo principale, all'annullamento della stessa e alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera e, a titolo sussidiario, alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione. Sul piano procedurale, ella ha postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 Il Tribunale rileva preliminarmente che, secondo il senso e i motivi del ricorso, l'insorgente contesta unicamente l'esecuzione del suo allontanamento, nonostante postuli l'annullamento integrale della decisione avversata. L'oggetto della lite si limita, pertanto, a tale questione giuridica. 1.4 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi.

2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che, in virtù della sua qualità di rifugiata, la Grecia avrebbe già accettato la domanda della ricorrente di riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato detto Paese come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, considerate le dichiarazioni relative alle vicende occorse durante il precedente soggiorno in Grecia, la richiedente potrebbe rientrarvi senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. Ella non apparterrebbe inoltre alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili. L'insorgente potrebbe altresì rivolgersi alle autorità greche per reclamare i diritti derivanti dal suo statuto di rifugiata posta al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere assistenza medica in caso di bisogno. Per quanto riguarda il presunto tentativo di violenza sessuale subito, la SEM ribadisce che in Grecia è possibile denunciare eventuali infrazioni penali, in quanto le autorità di polizia sarebbero disposte e in grado di offrire un'adeguata protezione. In questo senso, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile. 4. 4.1 Nel ricorso viene anzitutto censurato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nella misura in cui la SEM non avrebbe considerato adeguatamente la situazione personale della ricorrente in Grecia, le condizioni in cui sarebbe avvenuta la sua uscita dal sistema di accoglienza una volta divenuta maggiorenne e le modalità del suo successivo viaggio verso la Germania. 4.2 Tale censura formale va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.3 Nel caso concreto, il Tribunale rileva anzitutto che la SEM ha tenuto debito conto, nella propria decisione, dell'asserito tentativo di aggressione sessuale subito dall'interessata in Grecia. In sede di audizione, alla presenza del proprio rappresentante, ella ha avuto la possibilità di descrivere compiutamente l'episodio; peraltro, anche in occasione del parere sulla bozza, il racconto è rimasto sostanzialmente invariato. Pur senza in alcun modo sminuire la gravità di quanto riferito, si osserva che l'episodio descritto si configura, secondo le dichiarazioni rese, quale tentativo non sfociato in un'aggressione consumata. In tali circostanze, gli accertamenti svolti dalla SEM appaiono sufficienti e adeguati rispetto alla fattispecie rappresentata, non emergendo la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori. Si osserva infine che, in virtù del dovere di collaborazione ex art. 8 LAsi, incombeva alla stessa esporre eventuali ulteriori episodi rilevanti. La ricorrente rimprovera inoltre alla SEM di non aver approfondito l'eventuale esistenza di una situazione di dipendenza o di particolare vulnerabilità nei confronti della turista (...) che l'avrebbe aiutata a lasciare la Grecia. Tale censura non può essere condivisa. In assenza di elementi concreti o indizi specifici emergenti dalle dichiarazioni dell'interessata, non spettava infatti all'autorità inferiore procedere d'ufficio a ulteriori accertamenti su tale aspetto. Conformemente al suo dovere di collaborazione, incombeva piuttosto alla ricorrente segnalare spontaneamente l'eventuale esistenza di una relazione problematica o di circostanze atte a configurare una situazione di vulnerabilità qualificata. Si osserva peraltro che, nel corso dell'audizione dell'8 gennaio 2026, alla quale era presente anche il rappresentante della ricorrente, né quest'ultima né il suo patrocinatore hanno sollevato elementi in tal senso. Per quanto concerne, infine, le condizioni di accoglienza della ricorrente in Grecia dopo il raggiungimento della maggiore età, il Tribunale osserva che le relative allegazioni si confondono in realtà con il merito della vertenza. Esse saranno pertanto esaminate nel prosieguo della presente decisione. A titolo abbondanziale, si rileva comunque che il cambiamento di struttura di accoglienza appare riconducibile al passaggio alla maggiore età e non costituisce, di per sé, un elemento indicativo di un accertamento lacunoso dei fatti. 4.4 In definitiva, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione va respinta poiché infondata. 5. 5.1 Nel merito, la ricorrente si limita a rimproverare all'autorità inferiore di non aver adeguatamente valutato l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento verso la Grecia. In particolare, il rinvio in tale Paese comporterebbe diversi profili di rischio, segnatamente alla luce delle condizioni di precarietà in cui si troverebbe a vivere, nonché della sua particolare vulnerabilità quale donna sola, analfabeta, priva di una rete di sostegno e vittima di mutilazione genitale femminile, di violenza di genere e di un tentativo di matrimonio forzato in patria. Ella ritiene di presentare un profilo di particolare vulnerabilità e che un ritorno in Grecia comporterebbe un concreto rischio di retraumatizzazione e di ricadere in una situazione di precarietà e di abbandono. 5.2 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 5.3 5.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). 5.3.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito tale conclusione nella sentenza D-2590/2025 dell'11 settembre 2025 [sentenza di riferimento], dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). 5.3.3 5.3.3.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. 5.3.3.2 Le censure proposte nel gravame non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. consid. 5.2.2 supra). In Grecia, la ricorrente ha infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della sua qualità di rifugiata. Ella può quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta nel diritto nazionale interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). La richiedente potrà quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che le spettano. Peraltro, dagli atti di causa non risulta che ella abbia richiesto il sostegno delle autorità elleniche, né che tale supporto le sia stato negato o che le siano state rifiutate le condizioni minime di vita a lei spettanti. Si osserva altresì che, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Infine, si rileva che i rapporti citati nel ricorso non modificano l'attuale valutazione del Tribunale condotta nell'ambito della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 5.3.2 supra). 5.3.3.3 Quanto al presunto tentativo di abuso sessuale perpetrato da un uomo in Grecia, il Tribunale osserva che le autorità elleniche sono ritenute in grado e disposte a offrire un'adeguata protezione in tali situazioni. Si considera pertanto che, in futuro e in caso di necessità, l'insorgente - donna maggiorenne, in grado di utilizzare il traduttore di Google e non affetta da gravi problematiche di salute - potrà rivolgersi alle preposte autorità per segnalare eventuali maltrattamenti o per far valere i propri diritti di rifugiata al beneficio della protezione internazionale (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-8131/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 9.6; D-7503/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 9.7; D-1337/2022 del 5 aprile 2022 consid. 8.3.6.1). 5.3.3.4 L'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento va confermata anche in considerazione della presenza in Svizzera del signor C._______ - titolare di un permesso per stranieri ammessi provvisoriamente (permesso F) - con cui l'interessata intratterrebbe "un'amicizia sentimentale" (cfr. atto SEM n. 17/7 D39). La coppia si sarebbe conosciuta in Grecia nel 2022 e non si sarebbe più incontrata dal 2023, seppur mantenendo contatti telefonici. Inoltre, essi non avrebbero mai convissuto, circostanza che relativizza la consistenza e l'intensità del legame allegato. Ad ogni modo, il Tribunale osserva che l'allontanamento della ricorrente in Grecia non comporterebbe comunque l'interruzione di ogni legame con il compagno. Resterebbero infatti possibili contatti regolari mediante telefono e mezzi di comunicazione elettronici, nonché eventuali visite in Svizzera. A tale riguardo, l'interessata, in quanto beneficiaria dello statuto di rifugiata in Grecia, è in linea di principio legittimata a richiedere un titolo di viaggio idoneo a consentirle tali spostamenti (cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF D-502/2022 del 9 febbraio 2022 consid. 8.4.5). 5.3.3.5 In esito, non si può ammettere che l'interessata sarà confrontata con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposta a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile. 5.4 5.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 5.4.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). Tale analisi, nella misura in cui riguarda le persone sole affette da problemi di salute, non è stata modificata dalla sentenza D-2590/2025 succitata (cfr. consid. 8.2), nella quale il Tribunale ha ribadito che i beneficiari di uno statuto di protezione in Grecia hanno diritto all'assistenza medica alle stesse condizioni previste per i cittadini greci e che, in caso di emergenza, tutte le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a fornire gratuitamente le cure mediche di prima necessità e a dispensare i farmaci necessari, indipendentemente dalla presentazione di un numero di previdenza sociale (cfr. consid. 9.7.1 e riferimenti citati). 5.4.3 Nel caso concreto, la ricorrente non ha fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia non le garantirebbe le prestazioni assistenziali a cui ha diritto. In particolare, dagli atti non risulta che abbia intrapreso delle misure concrete per trovare un lavoro remunerato, un alloggio o per ottenere sostegno da parte delle autorità greche, di terze persone o di ONG. Ella è giovane, ha svolto in patria la scuola (...) e possiede conoscenze linguistiche di somalo, nonché nozioni di tedesco e arabo. Ella ha inoltre dimostrato di essere in grado di reperire autonomamente aiuto, avendo riferito di essere riuscita a lasciare la Grecia con il supporto di una turista (...), comunicando in parte in arabo e mediante l'uso del dispositivo di traduzione offerto da Google. Di conseguenza, non avendo dimostrato di essersi sforzata sufficientemente per integrarsi durante il suo relativamente corto soggiorno in Grecia - durato complessivamente circa otto mesi - è lecito attendersi che la ricorrente faccia di più in tal senso (cfr. nello stesso senso le sentenze del TAF D-6418/2025 del 16 settembre 2025 consid. 10.4.2; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.5.2; D-491/2024 del 20 febbraio 2024 consid. 11.2.3). Infine, dagli atti di causa emerge che la ricorrente gode di buone condizioni generali di salute. In particolare, la visita (...) del (...) 2025 ha attestato che il suo status (...) è in "buone condizioni generali" (cfr. atto SEM n. 15/1). Successivamente, in data (...) 2026, l'interessata si è sottoposta a un ulteriore controllo per prurito e secchezza cutanea, a seguito del quale le è stata prescritta la lozione (...) (cfr. atto SEM n. 27/2). Ad ogni modo, in caso di necessità, la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti, ai quali l'interessata ha accesso alle stesse condizioni previste per i cittadini greci (artt. 2 lett. b e lett. g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10). 5.4.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 5.5 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio. A titolo abbondanziale, il Tribunale osserva che, il fatto che il permesso di soggiorno sia nel frattempo scaduto, non comporta l'impossibilità per l'insorgente di ottenerne il rinnovo in Grecia. La sua riammissione in tale Paese non è inoltre vincolata al possesso di tale titolo (cfr. le sentenze del TAF D-5206/2021 del 27 marzo 2024 consid. 4.2.1, E-1012/2022 del 1° aprile 2022 consid. 4.2.2, E-5614/2021 del 26 gennaio 2022 consid. 7). 5.6 Per il resto, conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 6 LAsi). 5.7 In esito, la richiesta di giudizio tendente alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera va respinta poiché infondata.

6. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.

7. Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

8. Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.

9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono pertanto poste a carico della ricorrente in quanto soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

10. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: