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D-7804/2008

D-7804/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2009-04-17 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Sachverhalt

A. L'11 agosto 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 20 agosto 2008 e del 28 ottobre 2008) d'essere nato in Etiopia, dove avrebbe vissuto fino al giorno del suo espatrio, ma d'essere cittadino eritreo, poiché sarebbe stato adottato da genitori di origine eritrea. Dalla sua nascita rispettivamente dal 1985 fino al 1997, egli avrebbe vissuto a B._______ con i suoi genitori biologici, mentre che, dopo la sua adozione, sarebbe andato a vivere ad C._______ con i suoi genitori adottivi. Nel corso del 1999 - mentre lui stava frequentando una formazione professionale - i suoi genitori adottivi sarebbero stati cacciati e costretti a rientrare in Eritrea e tutti i loro beni sarebbero stati sequestrati. Quattro mesi dopo essere venuto a conoscenza di tale fatto tramite un amico d'infanzia, l'interessato sarebbe scappato ad D._______, dove avrebbe vissuto di nascosto per tre anni, ovvero fino al 2002. Nel corso del 2001, l'interessato sarebbe anche stato arrestato dai militari e detenuto per (...) mesi in una località chiamata E._______, vicino alla frontiera con il F._______, poiché avrebbe tentato di espatriare illegalmente verso il G._______. Inoltre, durante il suo soggiorno ad D._______, l'interessato avrebbe vissuto nel terrore, in quanto non sarebbe stato accettato dai nomadi della zona, di etnia H._______, i quali hanno come usanza di praticare la mutilazione dei testicoli prima del matrimonio. Non potendo più vivere in Etiopia, essendo stato adottato da eritrei e non avendo i documenti per dimostrare che non era eritreo, nel 2002 l'interessato avrebbe deciso assieme alla moglie di lasciare l'Etiopia e sarebbe andato dapprima in F._______ - dove vi avrebbe risieduto fino al 2005 - e poi in I._______ per altrettanti tre anni. Dalla I._______, egli - da solo - avrebbe raggiunto in barca l'J._______, e dopo qualche giorno, sarebbe ripartito fino a giungere in Svizzera nell'agosto 2008. Nessun documento d'identità o di viaggio è stato esibito dall'interessato. B. Il 27 novembre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 5 dicembre 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 10 dicembre 2008, con decisione incidentale, il TAF ha considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato il ricorrente a versare un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'innamissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo. E. Il 22 dicembre 2008, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

E. 4 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che l'interessato non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità. In particolare, il richiedente non avrebbe fornito dichiarazioni concrete e dettagliate tali da poter rendere verosimili gli argomenti sviluppati nella sua domanda d'asilo, quali segnatamente la sua adozione da parte di genitori di origine eritrea, la loro espulsione e la sua vita in clandestinità. Pertanto, sarebbe altrettanto inverosimile il fatto - ad essi correlato - secondo cui per il richiedente non sarebbe possibile ottenere un documento in Etiopia a causa delle origini eritree dei genitori. Inoltre, l'UFM ha rivelato altresì che - essendosi sposato - il richiedente dovrebbe disporre dei documenti per la validazione del matrimonio. Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha pure ritenuto inverosimili le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dal richiedente, in quanto vi sarebbero diverse contraddizioni nel suo racconto. Egli avrebbe infatti dichiarato di aver vissuto nascosto per un anno ad D._______, e successivamente di aver lavorato come (...). Il medesimo si sarebbe inoltre contraddetto riguardo alla data in cui i genitori sarebbero stati espulsi e il suo comportamento risulterebbe insolito, ritenuto che non sarebbe stato in grado di fornire spiegazioni dettagliate sulla data e sulle modalità della deportazione degli stessi e considerato che ci si sarebbe aspettati che avrebbe intrapreso delle ricerche per ritrovarli. L'autorità inferiore ha rilevato altresì che il richiedente si sarebbe contraddetto anche circa la data in cui avrebbe lasciato l'Etiopia e la data in cui sarebbe stato arrestato. L'UFM ha pertanto ritenuto non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento ritenuto che il richiedente avrebbe commesso una violazione grave del suo dovere di collaborare, impedendo alle autorità di esaminare se egli sarebbe esposto ad un pericolo in caso di rinvio nel Paese di provenienza e considerato che dagli atti emergerebbe che il suo probabile Paese d'origine sarebbe l'Etiopia, dove verrebbe rinviato.

E. 5 Nel gravame, il ricorrente ha fatto valere di essere arrivato in Svizzera illegalmente e di non aver mai posseduto un documento d'identità, dato che i suoi genitori di origine eritrea sono stati cacciati dall'Etiopia, e pertanto, in assenza di tali documenti, gli sarebbe impossile fare alcunché per consegnarli. L'UFM si sarebbe limitato a ritenere tali allegazioni inverosimili, senza tuttavia indicare su quali elementi si fonderebbe tale inverosimiglianza. Inoltre, l'insorgente ha addotto che nel caso concreto ricorrano i presupposti circa la necessità d'ulteriori chiarimenti per la determinazione della qualità di rifugiato e dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento, contrariamente a quanto sostenuto dall'UFM che, anche su questo punto, ha ritenuto il suo racconto inverosimile. Il ricorrente avrebbe vissuto clandestinamente e svolto un'attività lucrativa, come sarebbe il caso di tanti clandestini. Per cercare i suoi genitori, l'insorgente sarebbe dovuto entrare illegalmente in Eritrea, dove tuttavia non ci sarebbero i mezzi necessari per svolgere le ricerche.

E. 6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).

E. 6.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6).

E. 6.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).

E. 7 Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dall'11 agosto 2008. Basti ancora rilevare - oltre a quanto evidenziato dall'UFM nella decisione impugnata - che il ricorrente ha allegato di avere viaggiato illegalmente dall'Etiopia fino alla Svizzera senza documenti e senza aver subito alcun controllo se non in F._______, dove sarebbe stato controllato dalla Polizia e poi sarebbe ripartito (cfr. verbale d'audizione del 28 ottobre 2008 pag. 6) rispettivamente, dove avrebbe invece pagato i passatori etiopiesi (cfr. ibidem pag. 11). Tali allegazioni sono inverosimili, ritenuto segnatamente che è impensabile poter attraversare diversi paesi, quali il F._______, la I._______, e l'J._______ (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2008 pag. 6) senza subire controlli nonché senza documenti ed arrivare altrettanto in Svizzera in tali condizioni. Pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non possa aver viaggiato nelle circostanze descritte. Non soccorrono d'altronde l'autore del gravame le semplici e steorotipate allegazioni ricorsuali secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei documenti, poiché non ne avrebbe mai posseduti (cfr. ricorso pag. 2), allorquando egli avrebbe posseduto una carta scolastica etiopiese e ad C._______ avrebbe potuto seguire una formazione professionale (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2008 pag. 4 e del 28 ottobre 2008 pag. 5). L'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio e quelle relative al possesso di documenti di identità conducono a pensare che l'insorgente dissimuli i documenti d'identità per i bisogni di causa. In siffatte circostanze, codesto Tribunale non può che confermare - come ritenuto dall'autorità di prime cure - l'assenza di motivi scusabili a favore del ricorrente per la mancata esibizione dei documenti, ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi. Infine, questo Tribunale rileva che se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito, quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento).

E. 8 Il TAF rileva, altresì, che l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato. Basti sottolineare che il fatto di cui il ricorrente pretenderebbe prevalersi a sostegno della sua domanda d'asilo, ovvero il fatto di essere dovuto scappare perché d'origine eritrea in quanto sarebbe stato adottato da genitori eritrei risulta assolutamente inverosimile, alla luce delle sue dichiarazioni contraddittorie e illogiche. In particolare, oltre agli elementi già rettamente evidenziati dall'autorità inferiore, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino eritreo di lingua madre tigrinya (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2008 pag. 1-3) ma nel corso delle audizioni egli è stato interrogato (cfr. ibidem pag. 7) e si è espresso in lingua amarica (cfr. verbale d'audizione del 28 ottobre 2008 pag. 7), conformemente all'etnia da egli stesso dichiarata (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2008 pag. 2). L'insorgente ha indicato di aver vissuto a K._______ con i suoi genitori biologici fino all'età di quattro o cinque anni (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2008 pag. 4), mentre che ha affermato in seguito di non sapere dove avrebbe vissuto prima della sua adozione e di non sapere il nome dei suoi genitori biologici e la loro sorte (cfr. verbale d'audizione del 28 ottobre 2008 pag. 3). Esortato a pronunciarsi su tale contraddizione, il ricorrente non ha saputo dare una valida spiegazione (cfr. ibidem pag. 4). D'altronde, è contradditorio che il ricorrente ha potuto affermare di essere nato nel villaggio piuttosto che in ospedale (cfr. ibidem pag. 4), allorquando - come sopraevocato - non ha saputo fornire indicazioni precise sulle circostanze della sua asserita adozione (cfr. ibidem pag. 3). Inoltre, secondo le dichiarazioni dell'autore del gravame, i suoi asseriti genitori adottivi - di origine eritrea - vivevano da molto tempo in Etiopia e possedevano una carta etiopiese, malgrado essa, a dire dell'insorgente senza alcuna prova, indicasse la nazionalità eritrea degli stessi (cfr. verbale d'audizione del 28 ottobre 2008 pag. 6). A ciò aggiungasi ancora che, il ricorrente ha dichiarato inizialmente di essere fuggito a seguito della deportazione dei suoi genitori nell'ottavo mese del 1999 (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2008 pag. 5), mentre che, in seguito, ha affermato che tale avvenimento sarebbe avvenuto nel mese di marzo 1999 (cfr. verbale d'audizione del 28 ottobre 2008 pag. 12) per poi finire con il dichiarare che prima del mese di marzo 2002 non avrebbe avuto alcun problema e nessuno avrebbe chiesto l'identità alle persone (cfr. ibidem pag. 8). Alla luce dell'inverosimiglianza degli evocati elementi della vicenda resa dal ricorrente - tra i tanti che potrebbero ancora essere esposti - non soccorrono il ricorrente le generiche e semplici affermazioni ricorsuali quanto all'asserita clandestinità vissuta ed al suo comportamento dopo l'addotta deportazione dei suoi presunti genitori adottivi in Eritrea (cfr. ricorso pag. 3). Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente.

E. 9 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 8 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato. Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).

E. 10 Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 11 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

E. 12.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). La questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio. Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; walter kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.

E. 12.2 Nel caso di specie, le affermazioni del ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili (v. considerando 8 del presente giudizio). Di conseguenza, il ricorrente ha violato l'obbligo di collaborare con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, ed ha posto le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo paese d'origine, e l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento.

E. 12.3 Essendo comunque verosimile che il suo Paese d'origine sia l'Etiopia, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Etiopia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Il ricorrente non ha d'altronde fatto valer nulla in tal senso.

E. 12.4 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che, secondo la prassi costante di questo Tribunale, il rinvio verso l'Etiopia è di principio ragionevolmente esigibile, ritenuto che in detto Paese non vige attualmente una situazione di guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 22). La guerra di frontiera tra l'Etiopia e l'Eritrea, durata due anni e mezzo, si è peraltro conclusa con l'armistizio negoziato, nel giugno 2000, per il tramite dell'Organizzazione per l'Unità africana (OUA) e la successiva firma, in data 12 dicembre 2000, di un trattato di pace da parte di entrambi gli Stati. Nonostante il ritiro delle truppe di pace dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), nel marzo 2008 dall'Eritrea e nell'agosto 2008 dall'Etiopia, non v'è attualmente un conflitto aperto al confine tra questi due Paesi. Nell'insieme non si può dunque parlare di un peggioramento giuridicamente rilevante della situazione generale in Etiopia (v. Sentenza del TAF D-2332/2008 del 9settembre2008 consid. 6.4.1).

E. 12.5 Inoltre, quanto alla situazione personale del ricorrente, il TAF osserva che egli è giovane, ha seguito una formazione scolastica nonché professionale, quale (...), acquisendo una certa esperienza professionale negli anni (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2008 pagg. 2, 4 e 6). L'insorgente non ha altresì preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici.

E. 12.6 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 13 L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.-, versato dall'insorgente il 22 dicembre 2008. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.-, versato il 22 dicembre 2008.
  3. Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato) UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...], allegato: incarto UFM) L._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7804/2008/ {T 0/2} Sentenza del 17 aprile 2009 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______ dichiaratosi nato il (...), Eritrea, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27 novembre 2008 / N [...]. Fatti: A. L'11 agosto 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 20 agosto 2008 e del 28 ottobre 2008) d'essere nato in Etiopia, dove avrebbe vissuto fino al giorno del suo espatrio, ma d'essere cittadino eritreo, poiché sarebbe stato adottato da genitori di origine eritrea. Dalla sua nascita rispettivamente dal 1985 fino al 1997, egli avrebbe vissuto a B._______ con i suoi genitori biologici, mentre che, dopo la sua adozione, sarebbe andato a vivere ad C._______ con i suoi genitori adottivi. Nel corso del 1999 - mentre lui stava frequentando una formazione professionale - i suoi genitori adottivi sarebbero stati cacciati e costretti a rientrare in Eritrea e tutti i loro beni sarebbero stati sequestrati. Quattro mesi dopo essere venuto a conoscenza di tale fatto tramite un amico d'infanzia, l'interessato sarebbe scappato ad D._______, dove avrebbe vissuto di nascosto per tre anni, ovvero fino al 2002. Nel corso del 2001, l'interessato sarebbe anche stato arrestato dai militari e detenuto per (...) mesi in una località chiamata E._______, vicino alla frontiera con il F._______, poiché avrebbe tentato di espatriare illegalmente verso il G._______. Inoltre, durante il suo soggiorno ad D._______, l'interessato avrebbe vissuto nel terrore, in quanto non sarebbe stato accettato dai nomadi della zona, di etnia H._______, i quali hanno come usanza di praticare la mutilazione dei testicoli prima del matrimonio. Non potendo più vivere in Etiopia, essendo stato adottato da eritrei e non avendo i documenti per dimostrare che non era eritreo, nel 2002 l'interessato avrebbe deciso assieme alla moglie di lasciare l'Etiopia e sarebbe andato dapprima in F._______ - dove vi avrebbe risieduto fino al 2005 - e poi in I._______ per altrettanti tre anni. Dalla I._______, egli - da solo - avrebbe raggiunto in barca l'J._______, e dopo qualche giorno, sarebbe ripartito fino a giungere in Svizzera nell'agosto 2008. Nessun documento d'identità o di viaggio è stato esibito dall'interessato. B. Il 27 novembre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 5 dicembre 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 10 dicembre 2008, con decisione incidentale, il TAF ha considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato il ricorrente a versare un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'innamissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo. E. Il 22 dicembre 2008, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che l'interessato non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità. In particolare, il richiedente non avrebbe fornito dichiarazioni concrete e dettagliate tali da poter rendere verosimili gli argomenti sviluppati nella sua domanda d'asilo, quali segnatamente la sua adozione da parte di genitori di origine eritrea, la loro espulsione e la sua vita in clandestinità. Pertanto, sarebbe altrettanto inverosimile il fatto - ad essi correlato - secondo cui per il richiedente non sarebbe possibile ottenere un documento in Etiopia a causa delle origini eritree dei genitori. Inoltre, l'UFM ha rivelato altresì che - essendosi sposato - il richiedente dovrebbe disporre dei documenti per la validazione del matrimonio. Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha pure ritenuto inverosimili le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dal richiedente, in quanto vi sarebbero diverse contraddizioni nel suo racconto. Egli avrebbe infatti dichiarato di aver vissuto nascosto per un anno ad D._______, e successivamente di aver lavorato come (...). Il medesimo si sarebbe inoltre contraddetto riguardo alla data in cui i genitori sarebbero stati espulsi e il suo comportamento risulterebbe insolito, ritenuto che non sarebbe stato in grado di fornire spiegazioni dettagliate sulla data e sulle modalità della deportazione degli stessi e considerato che ci si sarebbe aspettati che avrebbe intrapreso delle ricerche per ritrovarli. L'autorità inferiore ha rilevato altresì che il richiedente si sarebbe contraddetto anche circa la data in cui avrebbe lasciato l'Etiopia e la data in cui sarebbe stato arrestato. L'UFM ha pertanto ritenuto non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento ritenuto che il richiedente avrebbe commesso una violazione grave del suo dovere di collaborare, impedendo alle autorità di esaminare se egli sarebbe esposto ad un pericolo in caso di rinvio nel Paese di provenienza e considerato che dagli atti emergerebbe che il suo probabile Paese d'origine sarebbe l'Etiopia, dove verrebbe rinviato. 5. Nel gravame, il ricorrente ha fatto valere di essere arrivato in Svizzera illegalmente e di non aver mai posseduto un documento d'identità, dato che i suoi genitori di origine eritrea sono stati cacciati dall'Etiopia, e pertanto, in assenza di tali documenti, gli sarebbe impossile fare alcunché per consegnarli. L'UFM si sarebbe limitato a ritenere tali allegazioni inverosimili, senza tuttavia indicare su quali elementi si fonderebbe tale inverosimiglianza. Inoltre, l'insorgente ha addotto che nel caso concreto ricorrano i presupposti circa la necessità d'ulteriori chiarimenti per la determinazione della qualità di rifugiato e dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento, contrariamente a quanto sostenuto dall'UFM che, anche su questo punto, ha ritenuto il suo racconto inverosimile. Il ricorrente avrebbe vissuto clandestinamente e svolto un'attività lucrativa, come sarebbe il caso di tanti clandestini. Per cercare i suoi genitori, l'insorgente sarebbe dovuto entrare illegalmente in Eritrea, dove tuttavia non ci sarebbero i mezzi necessari per svolgere le ricerche. 6. 6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6). 6.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 7. Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dall'11 agosto 2008. Basti ancora rilevare - oltre a quanto evidenziato dall'UFM nella decisione impugnata - che il ricorrente ha allegato di avere viaggiato illegalmente dall'Etiopia fino alla Svizzera senza documenti e senza aver subito alcun controllo se non in F._______, dove sarebbe stato controllato dalla Polizia e poi sarebbe ripartito (cfr. verbale d'audizione del 28 ottobre 2008 pag. 6) rispettivamente, dove avrebbe invece pagato i passatori etiopiesi (cfr. ibidem pag. 11). Tali allegazioni sono inverosimili, ritenuto segnatamente che è impensabile poter attraversare diversi paesi, quali il F._______, la I._______, e l'J._______ (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2008 pag. 6) senza subire controlli nonché senza documenti ed arrivare altrettanto in Svizzera in tali condizioni. Pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non possa aver viaggiato nelle circostanze descritte. Non soccorrono d'altronde l'autore del gravame le semplici e steorotipate allegazioni ricorsuali secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei documenti, poiché non ne avrebbe mai posseduti (cfr. ricorso pag. 2), allorquando egli avrebbe posseduto una carta scolastica etiopiese e ad C._______ avrebbe potuto seguire una formazione professionale (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2008 pag. 4 e del 28 ottobre 2008 pag. 5). L'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio e quelle relative al possesso di documenti di identità conducono a pensare che l'insorgente dissimuli i documenti d'identità per i bisogni di causa. In siffatte circostanze, codesto Tribunale non può che confermare - come ritenuto dall'autorità di prime cure - l'assenza di motivi scusabili a favore del ricorrente per la mancata esibizione dei documenti, ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi. Infine, questo Tribunale rileva che se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito, quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento). 8. Il TAF rileva, altresì, che l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato. Basti sottolineare che il fatto di cui il ricorrente pretenderebbe prevalersi a sostegno della sua domanda d'asilo, ovvero il fatto di essere dovuto scappare perché d'origine eritrea in quanto sarebbe stato adottato da genitori eritrei risulta assolutamente inverosimile, alla luce delle sue dichiarazioni contraddittorie e illogiche. In particolare, oltre agli elementi già rettamente evidenziati dall'autorità inferiore, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino eritreo di lingua madre tigrinya (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2008 pag. 1-3) ma nel corso delle audizioni egli è stato interrogato (cfr. ibidem pag. 7) e si è espresso in lingua amarica (cfr. verbale d'audizione del 28 ottobre 2008 pag. 7), conformemente all'etnia da egli stesso dichiarata (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2008 pag. 2). L'insorgente ha indicato di aver vissuto a K._______ con i suoi genitori biologici fino all'età di quattro o cinque anni (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2008 pag. 4), mentre che ha affermato in seguito di non sapere dove avrebbe vissuto prima della sua adozione e di non sapere il nome dei suoi genitori biologici e la loro sorte (cfr. verbale d'audizione del 28 ottobre 2008 pag. 3). Esortato a pronunciarsi su tale contraddizione, il ricorrente non ha saputo dare una valida spiegazione (cfr. ibidem pag. 4). D'altronde, è contradditorio che il ricorrente ha potuto affermare di essere nato nel villaggio piuttosto che in ospedale (cfr. ibidem pag. 4), allorquando - come sopraevocato - non ha saputo fornire indicazioni precise sulle circostanze della sua asserita adozione (cfr. ibidem pag. 3). Inoltre, secondo le dichiarazioni dell'autore del gravame, i suoi asseriti genitori adottivi - di origine eritrea - vivevano da molto tempo in Etiopia e possedevano una carta etiopiese, malgrado essa, a dire dell'insorgente senza alcuna prova, indicasse la nazionalità eritrea degli stessi (cfr. verbale d'audizione del 28 ottobre 2008 pag. 6). A ciò aggiungasi ancora che, il ricorrente ha dichiarato inizialmente di essere fuggito a seguito della deportazione dei suoi genitori nell'ottavo mese del 1999 (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2008 pag. 5), mentre che, in seguito, ha affermato che tale avvenimento sarebbe avvenuto nel mese di marzo 1999 (cfr. verbale d'audizione del 28 ottobre 2008 pag. 12) per poi finire con il dichiarare che prima del mese di marzo 2002 non avrebbe avuto alcun problema e nessuno avrebbe chiesto l'identità alle persone (cfr. ibidem pag. 8). Alla luce dell'inverosimiglianza degli evocati elementi della vicenda resa dal ricorrente - tra i tanti che potrebbero ancora essere esposti - non soccorrono il ricorrente le generiche e semplici affermazioni ricorsuali quanto all'asserita clandestinità vissuta ed al suo comportamento dopo l'addotta deportazione dei suoi presunti genitori adottivi in Eritrea (cfr. ricorso pag. 3). Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente. 9. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 8 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato. Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 10. Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 11. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 12. 12.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). La questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio. Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; walter kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. 12.2 Nel caso di specie, le affermazioni del ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili (v. considerando 8 del presente giudizio). Di conseguenza, il ricorrente ha violato l'obbligo di collaborare con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, ed ha posto le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo paese d'origine, e l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. 12.3 Essendo comunque verosimile che il suo Paese d'origine sia l'Etiopia, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Etiopia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Il ricorrente non ha d'altronde fatto valer nulla in tal senso. 12.4 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che, secondo la prassi costante di questo Tribunale, il rinvio verso l'Etiopia è di principio ragionevolmente esigibile, ritenuto che in detto Paese non vige attualmente una situazione di guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 22). La guerra di frontiera tra l'Etiopia e l'Eritrea, durata due anni e mezzo, si è peraltro conclusa con l'armistizio negoziato, nel giugno 2000, per il tramite dell'Organizzazione per l'Unità africana (OUA) e la successiva firma, in data 12 dicembre 2000, di un trattato di pace da parte di entrambi gli Stati. Nonostante il ritiro delle truppe di pace dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), nel marzo 2008 dall'Eritrea e nell'agosto 2008 dall'Etiopia, non v'è attualmente un conflitto aperto al confine tra questi due Paesi. Nell'insieme non si può dunque parlare di un peggioramento giuridicamente rilevante della situazione generale in Etiopia (v. Sentenza del TAF D-2332/2008 del 9settembre2008 consid. 6.4.1). 12.5 Inoltre, quanto alla situazione personale del ricorrente, il TAF osserva che egli è giovane, ha seguito una formazione scolastica nonché professionale, quale (...), acquisendo una certa esperienza professionale negli anni (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2008 pagg. 2, 4 e 6). L'insorgente non ha altresì preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. 12.6 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 13. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.-, versato dall'insorgente il 22 dicembre 2008. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.-, versato il 22 dicembre 2008. 3. Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato) UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...], allegato: incarto UFM) L._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: