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D-7619/2010

D-7619/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-12-02 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Sachverhalt

A. Il (...), l'interessata, dichiaratasi nata nella Mongolia interna ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Interrogata sui motivi d'asilo, ella ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere stata adottata allorché si trovava ancora in tenera età e di essersi trasferita all'età di 6 anni in Mongolia con la madre adottiva, dopo che il padre adottivo aveva lasciato casa. Madre e figlia sarebbero state accolte da una famiglia benestante che le rendeva schiave, costringendole in particolare ad occuparsi del bestiame e rendendole oggetto di violenze. Un giorno la madre, accompagnata apparentemente in ospedale dal padrone di casa, non sarebbe più tornata. Da allora la richiedente, rimasta sola, avrebbe a sua volta subito violenze sessuali da detto individuo, come pure da altri uomini. Grazie all'aiuto di un cliente del padrone la ricorrente, dopo essersi impossessata di beni di valore e soldi appartenenti a quest'ultimo, sarebbe riuscita a fuggire, rifugiandosi in un primo tempo presso la persona che l'avrebbe aiutata a preparare la fuga ed in seguito, dopo aver potuto beneficiare di cure a seguito delle violenze subite, sarebbe partita in treno raggiungendo una località a lei sconosciuta e da dove sarebbe poi ripartita a bordo di un furgone che l'avrebbe portata fino in Svizzera. B. Il medesimo giorno dell'inoltro della domanda d'asilo, l'UFM ha rimesso alla richiedente un documento mediante il quale l'ha resa attenta circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive alla presentazione della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo. C. Tramite decisione del 15 ottobre 2010, notificata all'interessata in data 20 ottobre 2010 (cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della migrazione (UFM) non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. D. Tramite ricorso del 26 ottobre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata: 27 ottobre 2010), l'interessata è insorta contro la menzionata decisione dell'UFM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Ha concluso, in via principale, all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una decisione nel merito della domanda e, in via sussidiaria, che le venga riconosciuto lo statuto di apolide. L'insorgente ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo delle spese processuali. Con plico separato datato anch'esso 26 ottobre 2010, la ricorrente ha trasmesso a codesto Tribunale, quale mezzo di prova, un rapporto medico pure del 26 ottobre 2010 redatto dal D._______ di E._______. E. Il Tribunale, con ordinanza del 1° novembre 2010 ha comunicato alla ricorrente la possibilità, secondo legge, di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Nel contempo ha trasmesso all'UFM copia del ricorso e del rapporto medico prodotto dall'insorgente, invitandolo a inoltrare una risposta al ricorso entro un termine fissato al 16 novembre 2010, visti segnatamente i problemi di salute asseriti dalla ricorrente ed il relativo certificato medico. F. Tramite osservazioni del 15 novembre 2010, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame. Copia di dette osservazioni sono state trasmesse alla ricorrente per conoscenza. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA); è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Nel quadro di un ricorso avverso un decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-4693/2009 del 26 febbraio 2010 consid. 1.3 e giurisprudenza citata) e l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso ad altra questione, che presupporrebbe una decisione nel merito della domanda stessa; per il che la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dello statuto di apolide è inammissibile (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 no 34, consid. 2.1). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che la richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 (recte: 1a) lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie. Di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, pronunciando l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. Circa il Paese d'origine, considerate le dichiarazioni della richiedente in merito alla propria biografia e ritenuto che le stesse non permettevano di giungere alla conclusione che ella provenisse dalla Mongolia interna, l'autorità inferiore ha presunto che la richiedente fosse d'origine mongola. 3.2 Nell'atto ricorsuale, l'insorgente, che sarebbe a suo dire attualmente gravemente ammalata, ha ribadito di essere nata nella Repubblica popolare cinese e di essersi trasferita a 6 anni in Mongolia, ove sarebbe stata vittima di schiavitù e violenze. Ella ha pure rammentato le circostanze e le modalità del suo viaggio d'espatrio. Considerata l'assenza di nazionalità, le dovrebbe inoltre essere concesso lo statuto d'apolide e, come tale, il diritto ad ottenere l'asilo. In conclusione, ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, e che l'UFM debba entrare nel merito della domanda d'asilo. Ella ha altresì concluso che le venga riconosciuto lo stato di apolide, come pure che venga posta a beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento dell'anticipo delle spese processuali. Dal certificato medico prodotto dalla ricorrente il medesimo giorno del memoriale di ricorso, risulta che ella sarebbe curata dal punto di vista farmacologico, psichiatrico e neurologico, poiché sussisterebbero impulsi ed ideazioni suicidali, come pure un problema di epilessia scoperto a seguito di analisi effettuate il mese di (...) 2010. 3.3 Nelle osservazioni al ricorso, l'UFM ha evidenziato come, ed in particolare in merito al viaggio d'espatrio, la ricorrente abbia aggiunto solo in sede di ricorso ulteriori dettagli mai citati in precedenza. L'autorità inferiore ha fatto inoltre rilevare le incongruenze circa la provenienza asserita dall'interessata, che mostrerebbero la dissimulazione dei propri documenti d'identità ai fini della causa. Quanto al rapporto medico prodotto in sede di ricorso, oltre al fatto che farebbe emergere delle antinomie rispetto a quanto dichiarato in occasione di prima istanza, risulterebbe pure che i problemi riscontrati sarebbero dovuti piuttosto al timore di essere rinviata. Nondimeno, per quanto concerne gli asseriti disturbi psichici (PTSD) e di epilessia, l'UFM ha ricordato che in Mongolia, a Ulaanbaatar, vi sarebbe una struttura pubblica specializzata (il "National Center of Mental Healt Sharhaad Hospital") nei trattamenti medici e psicoterapeutici adeguati e facilmente accessibili in caso di vari tipi di disturbi, quali quelli dell'umore, le tendenze suicide, l'alcoolismo, la tossicodipendenza e l'epilessia. Il rientro dell'interessata sarebbe pertanto esigibile, per il che l'autorità inferiore, rinviando a quanto già considerato nella decisione impugnata, ha proposto la reiezione del gravame. 4. 4.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Conformemente all'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7, consid. 5). Non sono per contro documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7, consid. 6). 4.2 Nel caso in esame la ricorrente, non ha consegnato alle autorità alcun documento che adempia i criteri appena illustrati. Occorre pertanto esaminare se una delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è in casu realizzata. 4.3 In merito alla mancata presentazione di documenti d'identità o di viaggio, codesto Tribunale osserva che l'interessata si è limitata a dichiarare di non aver mai posseduto né il passaporto né la carta d'identità e di non poter fare nulla per procurarseli malgrado il fatto che l'autorità di prima istanza l'avesse resa attenta circa l'incombenza di presentare un documento di viaggio o d'identità dopo le 48 ore dalla presentazione della domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione del 14 agosto 2008, pagg. 3 e seg.). Successivamente, alla domanda su come mai non avrebbe mai avuto documenti d'identità, l'interessata ha semplicemente risposto che probabilmente la madre adottiva, che l'avrebbe portata in Mongolia all'età di 6 anni, non l'avrebbe mai fatta registrare (cfr. verbale d'audizione del 22 agosto 2008, pag. 3). Per contro, sempre in sede della medesima audizione, ella si è contraddetta ed ha affermato che la madre le aveva consegnato all'epoca un documento relativo all'adozione, che tuttavia detto documento le era stato ritirato dai passatori e che comunque non sapeva cosa vi fosse scritto poiché era in mongolo (cfr. ibid.). Alla luce di dette dichiarazioni appare invece probabile che la ricorrente sia comunque stata registrata presso le autorità competenti. A ciò aggiungasi che per giustificare che non avrebbe mai fatto nulla per procurarsi dei documenti d'identità, l'insorgente si è sempre limitata ad asserire che questo era dovuto al fatto che la famiglia di cui era resa schiava non la faceva andare da nessuna parte (verbale d'audizione del 22 agosto 2008, pag. 3). Si osserva infine che, malgrado siano passati diversi anni dal momento della fuga della ricorrente, ella non ha fatto tutt'ora nulla per procurarsi un tale documento. Quanto al viaggio intrapreso, l'interessata non è riuscita fornire nessun nome di una della località da cui sarebbe transitata, raccontando unicamente di aver viaggiato cinque giorni in treno e successivamente a bordo di un furgone sino in Svizzera senza peraltro mai subire controlli (cfr. verbale d'audizione del 14 agosto 2008, pag. 5). Al riguardo non è stata in grado di specificare null'altro o fornire dettagli e spiegazioni che possano donare credibilità al proprio racconto, che risulta quindi impreciso. Infatti, anche in occasione della seconda audizione, le descrizioni fornite dalla ricorrente risultano alquanto vaghe (cfr. verbale d'audizione del 22 agosto 2008, pagg. 5 e seg.). Per di più, in sede ricorsuale, senza fornire tuttavia alcuna spiegazione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del proprio viaggio d'espatrio, la richiedente ha allegato curiosamente degli elementi mai apparsi in occasione della procedura di prima istanza, come ad esempio il fatto di aver preso la F._______ sino a G._______ allorché, come illustrato poc'anzi, in sede di prima istanza ha dichiarato semplicemente di aver preso un treno, ma di non sapere né di che treno si trattasse né dove sarebbe giunta (cfr. ricorso, pag. 2 e verbali d'audizione del 14 agosto 2008 e del 22 agosto 2008, pag. 5, rispettivamente pag. 6). Alla luce di quanto precede, questo Tribunale ha ragione di ritenere che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze e secondo le modalità descritte e che, viste l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni circa il possesso dei documenti d'identità, nonché l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, il Tribunale ha ragione di concludere che ella dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa. In conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile. 4.4 In assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiata della richiedente. Giova ricordare che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha peraltro introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5). Infatti, non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo non adempie manifestamente la qualità di rifugiato, ciò che può risultare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5). Nella fattispecie, la ricorrente ha in sostanza raccontato di essere fuggita dalla Mongolia a causa della situazione di schiavitù e le violenze subite presso la famiglia che l'aveva accolta all'epoca assieme alla di lei madre adottiva. Ella non ha tuttavia presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi). A mente di questo Tribunale, come già ritenuto dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno delle sue origini e della sua domanda d'asilo non presenta sufficienti elementi di verosimiglianza, essendo caratterizzata da dichiarazioni carenti, vaghe, contraddittorie ed illogiche. Basti infatti rilevare che le dichiarazioni dell'interessata circa l'asserito origine dalla Mongolia interna (ovvero la Cina) sono ben poco credibili, la ricorrente non essendo neppure riuscita ad indicare, per esempio, né dove questa si trovi né dove avrebbe vissuto sino all'età di 6 anni, ovvero il momento in cui lei e la madre adottiva sarebbero andate in Mongolia (cfr. verbale d'audizione del 22 agosto 2008, pag. 5). Appare inoltre alquanto inconsueto che la madre adottiva abbia rivelato alla ricorrente che provenivano dalla Mongolia interna, senza tuttavia mai averle precisato in che località particolare. Oltre a ciò,

Erwägungen (10 Absätze)

E. 5 La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1).

E. 6 L'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) secondo il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Benché la questione del carattere possibile ammissibile ed esigibile dev'essere esaminata d'ufficio, questo principio è limitato dall'obbligo della persona interessata di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-7804/2008 del 17 aprile 2009 consid. 12.1 e referenze citate). Si tratta invero di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. Come illustrato in precedenza, nel caso in esame le affermazioni della ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili, per il che ella ha segnatamente violato l'obbligo di collaborare circa l'indicazione della sua vera cittadinanza, a lei senza dubbio nota, ed ha così posto le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo Paese d'origine, così come l'esistenza di eventuali ostacoli all'allontanamento.

E. 6.1 Da quanto esposto al considerando 4.5, risulta che nulla si oppone all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr).

E. 6.2 Inoltre, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr e avendo dissimulato la sua nazionalità, la ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarla nel suo effettivo Paese d'origine. In limine va peraltro osservato che, considerato che in Mongolia - dove non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale - esistono le infrastrutture necessarie in materia di problemi psichici e di epilessia, come quelli che presenterebbe la ricorrente e rapportati nel certificato medico prodotto in sede ricorsuale, nulla osta a che l'allontanamento sia eseguito verso il Paese di provenienza, conformemente all'art. 83 cpv. 4 LStr, ovvero la Mongolia, dove la ricorrente avrebbe vissuto la maggior parte della sua vita. Le tendenze suicide della ricorrente dovranno peraltro essere considerate ed accompagnate da eventuali misure appropriate al momento dell'esecuzione dell'allontanamento. Si ricorda inoltre che la ricorrente è ancora giovane e che, comunque malgrado eventuali situazioni spiacevoli, abbia comunque imparato a leggere ed a scrivere, come pure ad accudire il bestiame (cfr. verbale d'audizione del 14 agosto 2008, pag. 4 e verbale d'audizione del 22 agosto 2008, pagg. 5 e 9).

E. 6.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr).

E. 6.4 Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata.

E. 7 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto

E. 8 Avendo il codesto Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. Visto l'esito della procedura le spese processuali, di fr. 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 9 Vista la manifesta infondatezza del gravame, malgrado lo scambio di scritti avvenuto per sentire l'autorità inferiore sul certificato medico inoltrato dinanzi a questo Tribunale, la presente vertenza può essere decisa in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) con decisione motivata sommariamente sulla questione dell'esecuzione dell'allontanamento.

E. 10 La presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.
  2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
  3. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno, con l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) H._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7619/2010 {T 0/2} Sentenza del 2 dicembre 2010 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con approvazione del Giudice Fulvio Haefeli, cancelliera Vera Riberti; Parti A._______, nata il (...), paese sconosciuto , alias B._______, nata il (...), Mongolia, alias C._______, nata il (...), Cina (Repubblica popolare), ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento: decisione dell'UFM del 15 ottobre 2010 / N [...]. Fatti: A. Il (...), l'interessata, dichiaratasi nata nella Mongolia interna ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Interrogata sui motivi d'asilo, ella ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere stata adottata allorché si trovava ancora in tenera età e di essersi trasferita all'età di 6 anni in Mongolia con la madre adottiva, dopo che il padre adottivo aveva lasciato casa. Madre e figlia sarebbero state accolte da una famiglia benestante che le rendeva schiave, costringendole in particolare ad occuparsi del bestiame e rendendole oggetto di violenze. Un giorno la madre, accompagnata apparentemente in ospedale dal padrone di casa, non sarebbe più tornata. Da allora la richiedente, rimasta sola, avrebbe a sua volta subito violenze sessuali da detto individuo, come pure da altri uomini. Grazie all'aiuto di un cliente del padrone la ricorrente, dopo essersi impossessata di beni di valore e soldi appartenenti a quest'ultimo, sarebbe riuscita a fuggire, rifugiandosi in un primo tempo presso la persona che l'avrebbe aiutata a preparare la fuga ed in seguito, dopo aver potuto beneficiare di cure a seguito delle violenze subite, sarebbe partita in treno raggiungendo una località a lei sconosciuta e da dove sarebbe poi ripartita a bordo di un furgone che l'avrebbe portata fino in Svizzera. B. Il medesimo giorno dell'inoltro della domanda d'asilo, l'UFM ha rimesso alla richiedente un documento mediante il quale l'ha resa attenta circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive alla presentazione della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo. C. Tramite decisione del 15 ottobre 2010, notificata all'interessata in data 20 ottobre 2010 (cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della migrazione (UFM) non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. D. Tramite ricorso del 26 ottobre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata: 27 ottobre 2010), l'interessata è insorta contro la menzionata decisione dell'UFM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Ha concluso, in via principale, all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una decisione nel merito della domanda e, in via sussidiaria, che le venga riconosciuto lo statuto di apolide. L'insorgente ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo delle spese processuali. Con plico separato datato anch'esso 26 ottobre 2010, la ricorrente ha trasmesso a codesto Tribunale, quale mezzo di prova, un rapporto medico pure del 26 ottobre 2010 redatto dal D._______ di E._______. E. Il Tribunale, con ordinanza del 1° novembre 2010 ha comunicato alla ricorrente la possibilità, secondo legge, di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Nel contempo ha trasmesso all'UFM copia del ricorso e del rapporto medico prodotto dall'insorgente, invitandolo a inoltrare una risposta al ricorso entro un termine fissato al 16 novembre 2010, visti segnatamente i problemi di salute asseriti dalla ricorrente ed il relativo certificato medico. F. Tramite osservazioni del 15 novembre 2010, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame. Copia di dette osservazioni sono state trasmesse alla ricorrente per conoscenza. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA); è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Nel quadro di un ricorso avverso un decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-4693/2009 del 26 febbraio 2010 consid. 1.3 e giurisprudenza citata) e l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso ad altra questione, che presupporrebbe una decisione nel merito della domanda stessa; per il che la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dello statuto di apolide è inammissibile (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 no 34, consid. 2.1). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che la richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 (recte: 1a) lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie. Di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, pronunciando l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. Circa il Paese d'origine, considerate le dichiarazioni della richiedente in merito alla propria biografia e ritenuto che le stesse non permettevano di giungere alla conclusione che ella provenisse dalla Mongolia interna, l'autorità inferiore ha presunto che la richiedente fosse d'origine mongola. 3.2 Nell'atto ricorsuale, l'insorgente, che sarebbe a suo dire attualmente gravemente ammalata, ha ribadito di essere nata nella Repubblica popolare cinese e di essersi trasferita a 6 anni in Mongolia, ove sarebbe stata vittima di schiavitù e violenze. Ella ha pure rammentato le circostanze e le modalità del suo viaggio d'espatrio. Considerata l'assenza di nazionalità, le dovrebbe inoltre essere concesso lo statuto d'apolide e, come tale, il diritto ad ottenere l'asilo. In conclusione, ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, e che l'UFM debba entrare nel merito della domanda d'asilo. Ella ha altresì concluso che le venga riconosciuto lo stato di apolide, come pure che venga posta a beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento dell'anticipo delle spese processuali. Dal certificato medico prodotto dalla ricorrente il medesimo giorno del memoriale di ricorso, risulta che ella sarebbe curata dal punto di vista farmacologico, psichiatrico e neurologico, poiché sussisterebbero impulsi ed ideazioni suicidali, come pure un problema di epilessia scoperto a seguito di analisi effettuate il mese di (...) 2010. 3.3 Nelle osservazioni al ricorso, l'UFM ha evidenziato come, ed in particolare in merito al viaggio d'espatrio, la ricorrente abbia aggiunto solo in sede di ricorso ulteriori dettagli mai citati in precedenza. L'autorità inferiore ha fatto inoltre rilevare le incongruenze circa la provenienza asserita dall'interessata, che mostrerebbero la dissimulazione dei propri documenti d'identità ai fini della causa. Quanto al rapporto medico prodotto in sede di ricorso, oltre al fatto che farebbe emergere delle antinomie rispetto a quanto dichiarato in occasione di prima istanza, risulterebbe pure che i problemi riscontrati sarebbero dovuti piuttosto al timore di essere rinviata. Nondimeno, per quanto concerne gli asseriti disturbi psichici (PTSD) e di epilessia, l'UFM ha ricordato che in Mongolia, a Ulaanbaatar, vi sarebbe una struttura pubblica specializzata (il "National Center of Mental Healt Sharhaad Hospital") nei trattamenti medici e psicoterapeutici adeguati e facilmente accessibili in caso di vari tipi di disturbi, quali quelli dell'umore, le tendenze suicide, l'alcoolismo, la tossicodipendenza e l'epilessia. Il rientro dell'interessata sarebbe pertanto esigibile, per il che l'autorità inferiore, rinviando a quanto già considerato nella decisione impugnata, ha proposto la reiezione del gravame. 4. 4.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Conformemente all'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7, consid. 5). Non sono per contro documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7, consid. 6). 4.2 Nel caso in esame la ricorrente, non ha consegnato alle autorità alcun documento che adempia i criteri appena illustrati. Occorre pertanto esaminare se una delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è in casu realizzata. 4.3 In merito alla mancata presentazione di documenti d'identità o di viaggio, codesto Tribunale osserva che l'interessata si è limitata a dichiarare di non aver mai posseduto né il passaporto né la carta d'identità e di non poter fare nulla per procurarseli malgrado il fatto che l'autorità di prima istanza l'avesse resa attenta circa l'incombenza di presentare un documento di viaggio o d'identità dopo le 48 ore dalla presentazione della domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione del 14 agosto 2008, pagg. 3 e seg.). Successivamente, alla domanda su come mai non avrebbe mai avuto documenti d'identità, l'interessata ha semplicemente risposto che probabilmente la madre adottiva, che l'avrebbe portata in Mongolia all'età di 6 anni, non l'avrebbe mai fatta registrare (cfr. verbale d'audizione del 22 agosto 2008, pag. 3). Per contro, sempre in sede della medesima audizione, ella si è contraddetta ed ha affermato che la madre le aveva consegnato all'epoca un documento relativo all'adozione, che tuttavia detto documento le era stato ritirato dai passatori e che comunque non sapeva cosa vi fosse scritto poiché era in mongolo (cfr. ibid.). Alla luce di dette dichiarazioni appare invece probabile che la ricorrente sia comunque stata registrata presso le autorità competenti. A ciò aggiungasi che per giustificare che non avrebbe mai fatto nulla per procurarsi dei documenti d'identità, l'insorgente si è sempre limitata ad asserire che questo era dovuto al fatto che la famiglia di cui era resa schiava non la faceva andare da nessuna parte (verbale d'audizione del 22 agosto 2008, pag. 3). Si osserva infine che, malgrado siano passati diversi anni dal momento della fuga della ricorrente, ella non ha fatto tutt'ora nulla per procurarsi un tale documento. Quanto al viaggio intrapreso, l'interessata non è riuscita fornire nessun nome di una della località da cui sarebbe transitata, raccontando unicamente di aver viaggiato cinque giorni in treno e successivamente a bordo di un furgone sino in Svizzera senza peraltro mai subire controlli (cfr. verbale d'audizione del 14 agosto 2008, pag. 5). Al riguardo non è stata in grado di specificare null'altro o fornire dettagli e spiegazioni che possano donare credibilità al proprio racconto, che risulta quindi impreciso. Infatti, anche in occasione della seconda audizione, le descrizioni fornite dalla ricorrente risultano alquanto vaghe (cfr. verbale d'audizione del 22 agosto 2008, pagg. 5 e seg.). Per di più, in sede ricorsuale, senza fornire tuttavia alcuna spiegazione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del proprio viaggio d'espatrio, la richiedente ha allegato curiosamente degli elementi mai apparsi in occasione della procedura di prima istanza, come ad esempio il fatto di aver preso la F._______ sino a G._______ allorché, come illustrato poc'anzi, in sede di prima istanza ha dichiarato semplicemente di aver preso un treno, ma di non sapere né di che treno si trattasse né dove sarebbe giunta (cfr. ricorso, pag. 2 e verbali d'audizione del 14 agosto 2008 e del 22 agosto 2008, pag. 5, rispettivamente pag. 6). Alla luce di quanto precede, questo Tribunale ha ragione di ritenere che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze e secondo le modalità descritte e che, viste l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni circa il possesso dei documenti d'identità, nonché l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, il Tribunale ha ragione di concludere che ella dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa. In conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile. 4.4 In assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiata della richiedente. Giova ricordare che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha peraltro introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5). Infatti, non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo non adempie manifestamente la qualità di rifugiato, ciò che può risultare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5). Nella fattispecie, la ricorrente ha in sostanza raccontato di essere fuggita dalla Mongolia a causa della situazione di schiavitù e le violenze subite presso la famiglia che l'aveva accolta all'epoca assieme alla di lei madre adottiva. Ella non ha tuttavia presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi). A mente di questo Tribunale, come già ritenuto dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno delle sue origini e della sua domanda d'asilo non presenta sufficienti elementi di verosimiglianza, essendo caratterizzata da dichiarazioni carenti, vaghe, contraddittorie ed illogiche. Basti infatti rilevare che le dichiarazioni dell'interessata circa l'asserito origine dalla Mongolia interna (ovvero la Cina) sono ben poco credibili, la ricorrente non essendo neppure riuscita ad indicare, per esempio, né dove questa si trovi né dove avrebbe vissuto sino all'età di 6 anni, ovvero il momento in cui lei e la madre adottiva sarebbero andate in Mongolia (cfr. verbale d'audizione del 22 agosto 2008, pag. 5). Appare inoltre alquanto inconsueto che la madre adottiva abbia rivelato alla ricorrente che provenivano dalla Mongolia interna, senza tuttavia mai averle precisato in che località particolare. Oltre a ciò, considerando che l'insorgente avesse già almeno (...) anni al momento in cui non avrebbe più rivisto la madre adottiva, ella avrebbe potuto essere informata e/o interessarsi ad ulteriori particolarità o informazioni dell'evocato Paese d'origine (cfr. verbale d'audizione del 22 agosto 2008, pagg. 4 e segg.), cosa che invece non avrebbe mai fatto. A ciò aggiungasi, come già analizzato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, che pure il racconto in relazione ai traumi vissuti in Mongolia appare poco credibile o perlomeno non risulta come il riflesso di un'esperienza reale vissuta in prima persona. A titolo d'esempio, si ricorda come la ricorrente non sia riuscita a fornire indicazioni temporali sulla scomparsa della madre adottiva, unica figura famigliare ed affettiva di riferimento dell'insorgente, scomparsa che sarebbe avvenuta a suo dire allorquando ella aveva (...) anni (e non nel 2008 come erroneamente ritenuto nella decisione impugnata). Infatti alle domande in relazione alla scomparsa della madre, l'interessata ha allegato, alternativamente, gli anni (...), (...) per poi affermare che era dopo il (...) (cfr. verbale del 22 agosto 2008, pag. 3). Anche per quanto concerne eventuali dettagli circa il padrone di casa che avrebbe abusato della madre come pure della ricorrente e presso il quale le stesse avrebbero vissuto per diversi anni, appare assai insolito che la ricorrente conosca solo il suo nome e quello della moglie, e non, per contro il cognome ed il nome dei figli dei padroni di cui uno sarebbe addirittura suo coetaneo (cfr. verbale d'audizione del 14 agosto 2008, pagg. 4 e seg.). Per di più risulta difficilmente credibile il fatto che, alla luce di quanto dichiarato dalla ricorrente circa le innumerevoli violenze sessuali, fisiche e psicologiche subite dal padrone di casa, il medesimo le avrebbe affidato i soldi delle vendite dei prodotti del bestiame affinché li nascondesse presso il suo domicilio ed in cui lei per di più non viveva (cfr. verbale d'audizione del 22 agosto 2008, pag. 10), singolarità alla quale la ricorrente non è riuscita peraltro a fornire una spiegazione plausibile. Infine, sebbene la ricorrente abbia dichiarato, non senza contraddirsi, di aver avuto contatti con il mondo esterno in occasione della prigionia vissuta, è alquanto illogico che ella abbia atteso numerosi anni prima di fuggire, o che perlomeno la persona che l'avrebbe aiutata non le abbia consigliato di denunciare i fatti ai fini di ottenere la protezione e la sicurezza necessarie (cfr. riguardo a tali asserzioni il verbale d'audizione del 22 agosto 2008, pag. 9 e pagg. 13 segg.). L'autorità inferiore ha di conseguenza rettamente considerato come inverosimili le dichiarazioni rese dall'insorgente, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi. 4.5 Ritenuta l'inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dall'interessata ed illustrate poc'anzi, non risultano neppure elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiata dell'insorgente medesima. Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari destinate ad accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (DTAF 2009/50 consid. 8). Infatti, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente verso il suo Paese d'origine, o comunque di provenienza, possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in detto Paese al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 4.6 Alla luce dei consideranti suesposti discende che rettamente l'UM non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e che pertanto in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 5. La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1). 6. L'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) secondo il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Benché la questione del carattere possibile ammissibile ed esigibile dev'essere esaminata d'ufficio, questo principio è limitato dall'obbligo della persona interessata di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-7804/2008 del 17 aprile 2009 consid. 12.1 e referenze citate). Si tratta invero di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. Come illustrato in precedenza, nel caso in esame le affermazioni della ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili, per il che ella ha segnatamente violato l'obbligo di collaborare circa l'indicazione della sua vera cittadinanza, a lei senza dubbio nota, ed ha così posto le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo Paese d'origine, così come l'esistenza di eventuali ostacoli all'allontanamento. 6.1 Da quanto esposto al considerando 4.5, risulta che nulla si oppone all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr). 6.2 Inoltre, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr e avendo dissimulato la sua nazionalità, la ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarla nel suo effettivo Paese d'origine. In limine va peraltro osservato che, considerato che in Mongolia - dove non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale - esistono le infrastrutture necessarie in materia di problemi psichici e di epilessia, come quelli che presenterebbe la ricorrente e rapportati nel certificato medico prodotto in sede ricorsuale, nulla osta a che l'allontanamento sia eseguito verso il Paese di provenienza, conformemente all'art. 83 cpv. 4 LStr, ovvero la Mongolia, dove la ricorrente avrebbe vissuto la maggior parte della sua vita. Le tendenze suicide della ricorrente dovranno peraltro essere considerate ed accompagnate da eventuali misure appropriate al momento dell'esecuzione dell'allontanamento. Si ricorda inoltre che la ricorrente è ancora giovane e che, comunque malgrado eventuali situazioni spiacevoli, abbia comunque imparato a leggere ed a scrivere, come pure ad accudire il bestiame (cfr. verbale d'audizione del 14 agosto 2008, pag. 4 e verbale d'audizione del 22 agosto 2008, pagg. 5 e 9). 6.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr). 6.4 Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata. 7. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto 8. Avendo il codesto Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. Visto l'esito della procedura le spese processuali, di fr. 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 9. Vista la manifesta infondatezza del gravame, malgrado lo scambio di scritti avvenuto per sentire l'autorità inferiore sul certificato medico inoltrato dinanzi a questo Tribunale, la presente vertenza può essere decisa in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) con decisione motivata sommariamente sulla questione dell'esecuzione dell'allontanamento. 10. La presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno, con l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) H._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione: