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D-7402/2025

D-7402/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-06 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (artt. 3 e 7 LAsi), sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGESSENMANN, Wegfall der Angemessen- heitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico con l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, di riflesso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, non avendo le ricorrenti addotto nuovi fatti o mezzi di prova dirimenti per il giudizio, che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,

D-7402/2025 Pagina 4 che, giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile; che occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che, giusta l’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che, in particolare, sono inverosimili le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddit- torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che, per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/1 consid. 5.1 e giuri- sprudenza ivi citata), che, nella propria richiesta, la richiedente ha sostanzialmente addotto di aver divorziato nel 2019 dal marito dal quale avrebbe avuto le proprie figlie; che, a seguito della separazione, essi non avrebbero più intrattenuto con- tatti, se non per questioni strettamente connesse alla gestione delle figlie; che, tuttavia, all’inizio del 2024, l’ex coniuge si sarebbe presentato presso la sua abitazione, dove l’avrebbe aggredita e costretta, insieme alle minori, a salire sulla propria autovettura; che, durante tale episodio, la ricorrente sarebbe riuscita ad avvisare la propria sorella, la quale, a sua volta, avrebbe informato le autorità di polizia; che gli agenti si sarebbero quindi recati presso l’abitazione del padre dell’insorgente, dove avrebbero tratto in custodia l’ex marito; che ella avrebbe potuto in tale occasione sporgere denuncia, a seguito della quale sarebbe stata emessa nei confronti dell’uomo un’ordinanza restrittiva e la polizia avrebbe inoltre proceduto al sequestro delle armi in suo possesso; che a seguito dell’aggressione, la ricorrente si sarebbe trasferita presso l’abitazione del padre; che da quel momento, ella non avrebbe più avuto contatti diretti con l’ex coniuge, pur essendo venuta a sapere che egli si sarebbe aggirato nei pressi della casa del padre; che nell’agosto 2024, l’ex marito l’avrebbe nuovamente cercata, circostanza che avrebbe indotto la ricorrente a presentare una seconda denuncia; che, temendo per la propria incolumità e per quella delle figlie, l’interessata avrebbe infine deciso di espatriare il (…),

D-7402/2025 Pagina 5 che, in estrema sintesi, la SEM ha ritenuto nella decisione avversata che le dichiarazioni della ricorrente relative alle persecuzioni messe in atto dall’ex marito non soddisfino le condizioni di verosimiglianza disposte all’art. 7 LAsi, in quanto caratterizzate da elementi vaghi e contradditori, che, censurando la violazione del diritto federale (artt. 3 e 7 LAsi), l’insor- gente contesta la valutazione dell’autorità opponente, affermando essen- zialmente che le persecuzioni subite da parte dell’ex coniuge sarebbero rilevanti e le sue dichiarazioni in merito sarebbero verosimili, che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le argomentazioni ricorsuali non intaccano le corrette conclusioni alle quali è giunta l’autorità inferiore per i motivi che seguono, che, come correttamente rilevato dalla SEM, le dichiarazioni dell’insor- gente in merito alle persecuzioni poste in essere dall’ex coniuge risultano essere inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi, poiché vaghe, inconsistenti e, a tratti, contradditorie; che, in particolare, la ricorrente non è stata in grado di spiegare e concretizzare le ragioni per le quali l’ex marito, dopo circa cin- que anni di rapporti pressoché inesistenti, limitati a questioni concernenti la gestione delle figlie, avrebbe improvvisamente deciso di aggredirla; che, pur avendone avuto la possibilità, ella si è limitata a ripetere in termini ge- nerici che l’uomo avrebbe voluto ucciderla e farle del male, senza tuttavia fornire elementi circostanziati idonei a chiarire i motivi di tale comporta- mento; che neppure i mezzi di prova versati agli atti permettono di avvalo- rare la verosimiglianza dei suoi motivi d’asilo; che per i dettagli conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si presta adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell’art. 6 LAsi), che, posto quanto sopra, le dichiarazioni dell’insorgente principale riguardo ai suoi motivi d’asilo non risultano essere verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi, come a ragione anche considerato dalla SEM nella decisione impugnata; che, di riflesso, si preclude ogni valutazione della pertinenza di tali aspetti per il riconoscimento della qualità di rifugiata, che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il rifiuto della qualità di rifugiate e il respingimento delle domande d’asilo, che, di norma, se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell’unità della famiglia

D-7402/2025 Pagina 6 (art. 44 LAsi); che le ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontana- mento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordi- nanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrl, il quale dispone che l’esecuzione dell’al- lontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l’am- missione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembrano generalmente pretendere le ricorrenti, non sussistono elementi ostativi all’esecuzione del loro allontanamento verso la Turchia, che a norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, le ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispon- gono della qualità di rifugiate (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v’è neppure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposte ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che anche la situazione generale dei diritti dell’uomo vigente in Turchia non risulta essere attualmente ostativa all’ammissibilità dell’esecuzione delle ricorrenti (cfr. ex multis le sentenze del TAF D- 1633/2024 del 22 novembre 2024 consid. 8.3, D-6584/2024 del 20 novem- bre 2024 consid. 8.1.4), che l’esecuzione dell’allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 3 LStrI),

D-7402/2025 Pagina 7 che giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo- turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud- est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 13.2 e 13.4.8 [sentenza di riferimento]), che, a conferma di tale valutazione, il PKK ha dichiarato un cessate il fuoco immediato con la Turchia in data 1° marzo 2025 (cfr. comunicato dpa del 1° marzo 2025, citato secondo NZZ online, https://www.nzz.ch/internatio- nal/pkk-verkuendet-waffenstillstand-mit-der-tuerkei-ld.1873453, consultato il 28 ottobre 2025), che, inoltre, il Tribunale, nella sua sentenza di riferimento E-1308/2023 del 19 marzo 2024, è giunto alla conclusione che non vi sia da riconoscere una generale inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento nelle undici re- gioni della Turchia interessate dal terremoto del febbraio 2023, tra cui Adana; che la situazione di richiedenti l’asilo provenienti da tali regioni deve essere esaminata in ogni caso specifico (cfr. sentenza E-1308/2023 preci- tata consid. 11.2 seg.), che, pur provenendo le interessate dalla provincia di Adana, né in sede di audizione né nel ricorso esse hanno evidenziato concrete criticità ricondu- cibili agli eventi sismici che hanno interessato tale area; che ad D._______ risiedono tutt’ora il padre e le sorelle della ricorrente principale, con i quali quest’ultima intrattiene rapporti positivi; che ella ha da ultimo vissuto presso l’abitazione paterna per diversi anni, dove potrebbe eventualmente conti- nuare a risiedere; che l’interessata principale è una donna giovane e agli atti non risultano validi elementi per ritenere che il suo stato valetudinario rientri nei casi straordinari e di estrema gravità contemplati dalla restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016 [GC], 41738/10, §181 segg., confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 di- cembre 2021 [GC], 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2); che i disturbi psichici da cui ella è affetta risultavano già essere oggetto di presa a carico nei cinque anni precedenti l’espatrio, considerato che la

D-7402/2025 Pagina 8 Turchia dispone di un sistema sanitario in linea generale equiparabile agli standard europei (cfr. tra le altre le sentenze del TAF D-3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3, E-2474/2024 del 17 maggio 2024 con- sid. 8.3.3); che ella dispone inoltre di una formazione quale (…); che, infine, l’interesse superiore delle ricorrenti minorenni, così come protetto dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), non risulta essere contrario all’esecuzione di un loro allontana- mento dalla Svizzera (per l’apprezzamento da svolgere in tale contesto cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2 e rif. cit.); che, anche te- nuto conto del tempo di permanenza in Svizzera, non sussistono elementi per concludere che un loro allontanamento equivarrebbe ad uno sradica- mento dal territorio svizzero, tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equili- brio; che esse verranno infatti allontanate con la madre, la quale potrà con- tinuare a occuparsi delle stesse sia dal profilo educativo che affettivo; che le generiche censure sollevate nel ricorso non permettono di sovvertire tali conclusioni, che l’esecuzione dell’allontanamento si rivela dunque anche ragionevol- mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecu- zione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento e inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, ad- dossate alla parte soccombente, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato il 9 ottobre 2025,

D-7402/2025 Pagina 9 che la sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo,

(dispositivo alla pagina seguente)

D-7402/2025 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare è prelevato sull’anticipo spese, del medesimo importo, versato dalle ricorrenti il 9 ottobre 2025. 3. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese, del medesimo importo, versato dalle ricorrenti il 9 ottobre 2025.

E. 3 Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:

E. 19 marzo 2024, è giunto alla conclusione che non vi sia da riconoscere una generale inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento nelle undici re- gioni della Turchia interessate dal terremoto del febbraio 2023, tra cui Adana; che la situazione di richiedenti l’asilo provenienti da tali regioni deve essere esaminata in ogni caso specifico (cfr. sentenza E-1308/2023 preci- tata consid. 11.2 seg.), che, pur provenendo le interessate dalla provincia di Adana, né in sede di audizione né nel ricorso esse hanno evidenziato concrete criticità ricondu- cibili agli eventi sismici che hanno interessato tale area; che ad D._______ risiedono tutt’ora il padre e le sorelle della ricorrente principale, con i quali quest’ultima intrattiene rapporti positivi; che ella ha da ultimo vissuto presso l’abitazione paterna per diversi anni, dove potrebbe eventualmente conti- nuare a risiedere; che l’interessata principale è una donna giovane e agli atti non risultano validi elementi per ritenere che il suo stato valetudinario rientri nei casi straordinari e di estrema gravità contemplati dalla restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016 [GC], 41738/10, §181 segg., confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 di- cembre 2021 [GC], 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2); che i disturbi psichici da cui ella è affetta risultavano già essere oggetto di presa a carico nei cinque anni precedenti l’espatrio, considerato che la

D-7402/2025 Pagina 8 Turchia dispone di un sistema sanitario in linea generale equiparabile agli standard europei (cfr. tra le altre le sentenze del TAF D-3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3, E-2474/2024 del 17 maggio 2024 con- sid. 8.3.3); che ella dispone inoltre di una formazione quale (…); che, infine, l’interesse superiore delle ricorrenti minorenni, così come protetto dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), non risulta essere contrario all’esecuzione di un loro allontana- mento dalla Svizzera (per l’apprezzamento da svolgere in tale contesto cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2 e rif. cit.); che, anche te- nuto conto del tempo di permanenza in Svizzera, non sussistono elementi per concludere che un loro allontanamento equivarrebbe ad uno sradica- mento dal territorio svizzero, tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equili- brio; che esse verranno infatti allontanate con la madre, la quale potrà con- tinuare a occuparsi delle stesse sia dal profilo educativo che affettivo; che le generiche censure sollevate nel ricorso non permettono di sovvertire tali conclusioni, che l’esecuzione dell’allontanamento si rivela dunque anche ragionevol- mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecu- zione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento e inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, ad- dossate alla parte soccombente, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato il 9 ottobre 2025,

D-7402/2025 Pagina 9 che la sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo,

(dispositivo alla pagina seguente)

D-7402/2025 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare è prelevato sull’anticipo spese, del medesimo importo, versato dalle ricorrenti il 9 ottobre 2025. 3. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7402/2025 Sentenza del 6 novembre 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jeannine Scherrer-Bänziger; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nata il (...), con le figlie B._______, nata il (...), C._______, nata il (...), Turchia, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 29 agosto 2025 / N (...). Visto le domande d'asilo che l'interessata, cittadina turca di etnia curda, e, per suo tramite, le due figlie minorenni, hanno presentato in Svizzera il 4 novembre 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. [...]-2/2, 8/2 e 11/2), i verbali delle audizioni svolte con la richiedente principale il 12 e il 25 novembre 2024, nonché il 26 agosto 2025 (cfr. atti SEM n. 21/9, 30/15 e 45/11), la decisione del 29 agosto 2025, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 47/1), con cui la SEM non ha riconosciuto lo statuto di rifugiate alle interessate, ha respinto la loro domanda d'asilo e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione di tale misura (cfr. atto SEM n. 46/9), il ricorso del 26 settembre 2025 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 29 settembre 2025) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), con cui le ricorrenti hanno postulato, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiate e la concessione dell'asilo e, in via subordinata, l'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; infine esse hanno presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili, la decisione incidentale del 30 settembre 2025, con cui il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria parziale citata e invitato le ricorrenti a versare, entro il 15 ottobre 2025, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (cfr. atto TAF n. 3), il versamento di tale anticipo da parte delle ricorrenti in data 9 ottobre 2025 (cfr. atto TAF n. 4), e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA; che le ricorrenti hanno inoltre provveduto al versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali rispettando il termine assegnato loro, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo (artt. 3 e 7 LAsi), sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, di riflesso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, non avendo le ricorrenti addotto nuovi fatti o mezzi di prova dirimenti per il giudizio, che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile; che occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che, giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che, in particolare, sono inverosimili le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che, per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che, nella propria richiesta, la richiedente ha sostanzialmente addotto di aver divorziato nel 2019 dal marito dal quale avrebbe avuto le proprie figlie; che, a seguito della separazione, essi non avrebbero più intrattenuto contatti, se non per questioni strettamente connesse alla gestione delle figlie; che, tuttavia, all'inizio del 2024, l'ex coniuge si sarebbe presentato presso la sua abitazione, dove l'avrebbe aggredita e costretta, insieme alle minori, a salire sulla propria autovettura; che, durante tale episodio, la ricorrente sarebbe riuscita ad avvisare la propria sorella, la quale, a sua volta, avrebbe informato le autorità di polizia; che gli agenti si sarebbero quindi recati presso l'abitazione del padre dell'insorgente, dove avrebbero tratto in custodia l'ex marito; che ella avrebbe potuto in tale occasione sporgere denuncia, a seguito della quale sarebbe stata emessa nei confronti dell'uomo un'ordinanza restrittiva e la polizia avrebbe inoltre proceduto al sequestro delle armi in suo possesso; che a seguito dell'aggressione, la ricorrente si sarebbe trasferita presso l'abitazione del padre; che da quel momento, ella non avrebbe più avuto contatti diretti con l'ex coniuge, pur essendo venuta a sapere che egli si sarebbe aggirato nei pressi della casa del padre; che nell'agosto 2024, l'ex marito l'avrebbe nuovamente cercata, circostanza che avrebbe indotto la ricorrente a presentare una seconda denuncia; che, temendo per la propria incolumità e per quella delle figlie, l'interessata avrebbe infine deciso di espatriare il (...), che, in estrema sintesi, la SEM ha ritenuto nella decisione avversata che le dichiarazioni della ricorrente relative alle persecuzioni messe in atto dall'ex marito non soddisfino le condizioni di verosimiglianza disposte all'art. 7 LAsi, in quanto caratterizzate da elementi vaghi e contradditori, che, censurando la violazione del diritto federale (artt. 3 e 7 LAsi), l'insorgente contesta la valutazione dell'autorità opponente, affermando essenzialmente che le persecuzioni subite da parte dell'ex coniuge sarebbero rilevanti e le sue dichiarazioni in merito sarebbero verosimili, che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le argomentazioni ricorsuali non intaccano le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore per i motivi che seguono, che, come correttamente rilevato dalla SEM, le dichiarazioni dell'insorgente in merito alle persecuzioni poste in essere dall'ex coniuge risultano essere inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, poiché vaghe, inconsistenti e, a tratti, contradditorie; che, in particolare, la ricorrente non è stata in grado di spiegare e concretizzare le ragioni per le quali l'ex marito, dopo circa cinque anni di rapporti pressoché inesistenti, limitati a questioni concernenti la gestione delle figlie, avrebbe improvvisamente deciso di aggredirla; che, pur avendone avuto la possibilità, ella si è limitata a ripetere in termini generici che l'uomo avrebbe voluto ucciderla e farle del male, senza tuttavia fornire elementi circostanziati idonei a chiarire i motivi di tale comportamento; che neppure i mezzi di prova versati agli atti permettono di avvalorare la verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo; che per i dettagli conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si presta adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 6 LAsi), che, posto quanto sopra, le dichiarazioni dell'insorgente principale riguardo ai suoi motivi d'asilo non risultano essere verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, come a ragione anche considerato dalla SEM nella decisione impugnata; che, di riflesso, si preclude ogni valutazione della pertinenza di tali aspetti per il riconoscimento della qualità di rifugiata, che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il rifiuto della qualità di rifugiate e il respingimento delle domande d'asilo, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che le ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrl, il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembrano generalmente pretendere le ricorrenti, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del loro allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, le ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispongono della qualità di rifugiate (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposte ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che anche la situazione generale dei diritti dell'uomo vigente in Turchia non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione delle ricorrenti (cfr. ex multis le sentenze del TAF D-1633/2024 del 22 novembre 2024 consid. 8.3, D-6584/2024 del 20 novembre 2024 consid. 8.1.4), che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 13.2 e 13.4.8 [sentenza di riferimento]), che, a conferma di tale valutazione, il PKK ha dichiarato un cessate il fuoco immediato con la Turchia in data 1° marzo 2025 (cfr. comunicato dpa del 1° marzo 2025, citato secondo NZZ online, https://www.nzz.ch/international/pkk-verkuendet-waffenstillstand-mit-der-tuerkei-ld.1873453, consultato il 28 ottobre 2025), che, inoltre, il Tribunale, nella sua sentenza di riferimento E-1308/2023 del 19 marzo 2024, è giunto alla conclusione che non vi sia da riconoscere una generale inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nelle undici regioni della Turchia interessate dal terremoto del febbraio 2023, tra cui Adana; che la situazione di richiedenti l'asilo provenienti da tali regioni deve essere esaminata in ogni caso specifico (cfr. sentenza E-1308/2023 precitata consid. 11.2 seg.), che, pur provenendo le interessate dalla provincia di Adana, né in sede di audizione né nel ricorso esse hanno evidenziato concrete criticità riconducibili agli eventi sismici che hanno interessato tale area; che ad D._______ risiedono tutt'ora il padre e le sorelle della ricorrente principale, con i quali quest'ultima intrattiene rapporti positivi; che ella ha da ultimo vissuto presso l'abitazione paterna per diversi anni, dove potrebbe eventualmente continuare a risiedere; che l'interessata principale è una donna giovane e agli atti non risultano validi elementi per ritenere che il suo stato valetudinario rientri nei casi straordinari e di estrema gravità contemplati dalla restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016 [GC], 41738/10, §181 segg., confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021 [GC], 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2); che i disturbi psichici da cui ella è affetta risultavano già essere oggetto di presa a carico nei cinque anni precedenti l'espatrio, considerato che la Turchia dispone di un sistema sanitario in linea generale equiparabile agli standard europei (cfr. tra le altre le sentenze del TAF D-3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3, E-2474/2024 del 17 maggio 2024 consid. 8.3.3); che ella dispone inoltre di una formazione quale (...); che, infine, l'interesse superiore delle ricorrenti minorenni, così come protetto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), non risulta essere contrario all'esecuzione di un loro allontanamento dalla Svizzera (per l'apprezzamento da svolgere in tale contesto cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2 e rif. cit.); che, anche tenuto conto del tempo di permanenza in Svizzera, non sussistono elementi per concludere che un loro allontanamento equivarrebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equilibrio; che esse verranno infatti allontanate con la madre, la quale potrà continuare a occuparsi delle stesse sia dal profilo educativo che affettivo; che le generiche censure sollevate nel ricorso non permettono di sovvertire tali conclusioni, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 9 ottobre 2025, che la sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese, del medesimo importo, versato dalle ricorrenti il 9 ottobre 2025.

3. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: