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D-7287/2007

D-7287/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2010-11-03 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. Il 19 agosto 2005, l'interessato - cittadino turco di etnica curda, nato a B._______ e con ultimo domicilio a C._______ - ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbali di audizione rispettivamente del 2 settembre 2005 [di seguito: V1], 7 ottobre 2005 [di seguito: V2] e 5 settembre 2007 [di seguito: V3]), di avere lasciato il suo Paese, perché perseguitato dalle autorità turche, a causa, da una parte, della sua attività, svolta a partire dal (...), in seno alla sezione giovanile del gruppo politico di opposizione Demokratik Halk Partisi (di seguito: DEHAP), e, dall'altra, dell'impegno politico del fratello D._______, il quale sarebbe stato attivo nella stessa sezione giovanile a partire dal 1999 e, nel frattempo, si sarebbe rifugiato in Svizzera, dove avrebbe ottenuto l'asilo. In particolare, il richiedente ha addotto di essere stato fermato tre volte dalle autorità di polizia mentre intento a distribuire il giornale del partito in tre quartieri di C._______, in data (...), rispettivamente (...), nei pressi della stazione ferroviaria di Kasiyaka, ed il (...), durante una manifestazione a Cindere. Condotto al posto di polizia, gli agenti l'avrebbero in ogni occasione colpito con getti di acqua fredda ad altra pressione quando egli era nudo, gli avrebbero schiacciato i testicoli, stretto il collo ed immerso la testa in un recipiente pieno d'acqua, prima di lasciarlo in strada alcune ore dopo, privo di sensi. Varie volte nel corso del (...), inoltre, egli sarebbe stato fermato per strada dalla polizia, condotto fuori città e minacciato di morte con un'arma puntatagli alla testa. A causa delle attività politiche del fratello, poi, dopo la partenza di quest'ultimo nel (...) e fino ad inizio estate (...), le autorità avrebbero tenuto sotto controllo l'abitazione della sua famiglia ed avrebbero proceduto varie volte a perquisizioni, in occasione delle quali avrebbero causato danni materiali, insultato i presenti, sequestrato materiale in lingua curda e, una o più volte, tratto in fermo il richiedente e suo padre per due o tre giorni. Stando alle dichiarazioni dell'interessato, nessun altro parente prossimo, oltre al fratello già menzionato, avrebbe fatto parte del DEHAP o di un altro partito politico turco, rispettivamente sarebbe stato mai fermato o arrestato per qualsivoglia motivo. Temendo per la sua vita, avrebbe lasciato la Turchia il (...), varcando il confine svizzero il (...). B. B.a Essendo stato l'interessato minorenne al momento dell'inoltro della domanda d'asilo, in data 14 settembre 2005 è stata istituita una curatela a suo favore (cfr. act. A6). B.b Il 1° gennaio 2006, l'interessato ha raggiunto la maggiore età, ragione per cui la misura di curatela di cui al punto B.a è stata dichiarata chiusa in data 8 marzo 2006 (cfr. act. A11). C. Il 27 settembre 2007, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato. Nello stesso tempo, ne ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia. D. Il 26 ottobre 2007, l'interessato, per il tramite del suo patrocinatore, ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la citata decisione dell'UFM, chiedendo la conferma dell'effetto sospensivo e, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo a tempo indeterminato, rispettivamente, in via subordinata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione e, sussidiariamente, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha inoltre chiesto di essere esentato dal pagamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese giudiziarie. E. Il Tribunale, con decisione incidentale del 28 novembre 2007, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura ed ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. F. Tramite lettera del 30 giugno 2008, il ricorrente ha inoltrato cinque documenti quali mezzi di prova. G. L'UFM ha inoltrato le proprie osservazioni circa il ricorso ed i mezzi di prova versati agli atti il 19 settembre 2008. H. Il 24 novembre 2008, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica, versando agli atti dodici documenti quali mezzi di prova. I. Tramite lettera dell'8 ottobre 2009, il ricorrente ha versato agli atti un certificato medico stilato il 22 settembre 2009. J. L'UFM ha inoltrato le proprie osservazioni in merito ai mezzi di prova inoltrati dal ricorrente il 24 novembre 2008 (cfr. punto H) e 8 ottobre 2009 (cfr. punto I), tramite scritto dell'8 settembre 2010.

Erwägungen (39 Absätze)

E. 1 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 2 V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 48, 50 e 52 PA.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.

E. 4 Il TAF esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. Sentenza del Tribunale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).

E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto le dichiarazioni del richiedente contraddittorie, vaghe, prive di dettagli e stereotipate. Egli, difatti, si sarebbe contraddetto due volte in merito all'arresto, dichiarando di essere stato arrestato da solo o, invece, insieme ad altre persone durante la distribuzioni di volantini, rispettivamente sulle modalità e sulle date degli allegati arresti, subiti a causa dell'attività del fratello. Inoltre, interrogato in merito a fatti decisivi del suo racconto - come ad esempio la reazione dei responsabili del DEHAP alla notizia della sua detenzione, il luogo dove la polizia l'avrebbe lasciato dopo l'arresto nel (...) e l'identità dei poliziotti che l'avrebbero arrestato -, egli avrebbe risposto di non rammentarsene più o di non sapere nulla in merito. Le dichiarazioni dell'interessato sarebbero peraltro spoglie di dettagli e non rifletterebbero un'esperienza vissuta. Infatti, le allegazioni in merito agli asseriti tre arresti e alla successiva detenzione si somiglierebbero ed il richiedente non avrebbe apportato dettagli specifici per ogni singolo evento. Inoltre, il trasporto in un luogo isolato da parte della polizia, dove sarebbe stato minacciato di morte, avrebbe trovato menzione unicamente nell'audizione cantonale. Per quanto attiene ad eventuali persecuzioni riflesse a causa del percorso del fratello, l'UFM - pur non escludendo che le autorità turche abbiano davvero ricercato quest'ultimo presso il domicilio familiare dopo la sua partenza - ha concluso all'inverosimiglianza delle pressioni che l'interessato ha sostenuto di aver subito a causa delle attività esercitate da suo fratello. Difatti, il richiedente avrebbe reso versioni divergenti circa la data, la frequenza e la durata degli arresti subiti insieme al padre in tale contesto. L'UFM ha altresì escluso un rischio di esposizione dell'interessato a persecuzioni riflesse future in relazione alle attività di suo fratello: difatti, da un lato, le pressioni esercitate dalle autorità nei confronti di famigliari di un ricercato raggiungerebbero una certa intensità unicamente quando anch'essi sarebbero attivi nell'opposizione, cosa che, nella fattispecie, non potrebbe essere ammessa, in quanto le attività del richiedente per il DEHAP sarebbero da considerarsi inverosimili; dall'altro lato, sarebbe incomprensibile che il fratello maggiore dell'interessato, rimasto in Turchia, non abbia subito le stesse pressioni di quelle che il richiedente pretende aver dovuto patire. Le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato non sarebbero pertanto adempiute. In aggiunta, non sussisterebbero indizi per ritenere che l'interessato, in caso di ritorno in Turchia, rischierebbe di essere esposto concretamente ad una pena o ad un trattamento contrario all'art. 3 della della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Da ultimo, né la situazione politica vigente in detto Paese, né altri motivi si opporrebbero ragionevolmente ad un rientro del richiedente in Patria.

E. 5.2 Nel gravame, l'insorgente, richiamati i fatti sostanzialmente esposti in sede di audizione, ha dapprima rilevato che le sue dichiarazioni circa gli arresti subiti non sarebbero incongruenti. Infatti, alla luce del fatto che sarebbe improbabile che durante manifestazioni importanti, quali quella del 27 novembre o il "Newroz", la polizia proceda all'arresto unicamente di un ragazzo distributore di volantini, le sue dichiarazioni sarebbero da intendere nel senso che durante il suo fermo egli sarebbe stato solo, ma altre persone sarebbero comunque state arrestate nella stessa circostanza. La verosimiglianza di tale interpretazione sarebbe del resto confermata dalla sua allegazione secondo cui a distribuire volantini vi era pure un suo amico, che sarebbe stato anch'esso arrestato, benché si fosse tenuto a distanza e non fosse presente al momento del suo fermo. Inoltre, in merito all'arresto insieme al padre a causa delle attività del fratello, il ricorrente sostiene che, sebbene egli possa essersi sbagliato circa la collocazione temporale dell'episodio, non potrebbe essere messo in dubbio che tale arresto si sia realizzato, tantopiù che egli ne avrebbe fatto menzione in occasione di tutte le audizioni. A differenza di quanto asserito dall'UFM, poi, egli avrebbe vissuto personalmente quanto narrato. Difatti, considerata anche la sua età, avrebbe menzionato particolari che solo una persona che ha veramente vissuto quanto raccontato sarebbe in grado di riferire, come ad esempio il nome della scuola secondaria in cui avrebbe studiato, il significato della celebrazione del 27 novembre, i nomi dei quartieri in cui avrebbe distribuito giornali, l'ubicazione della sede principale del DEHAP a Gaziantep, la persona responsabile del partito in detta città ed a livello nazionale ed il significato della sigla DEHAP. Sarebbe peraltro verosimile che egli non si sia ricordato della reazione del partito alla notizia del suo fermo e del luogo il cui sarebbe stato lasciato dopo l'arresto nel (...). In ogni caso, egli sarebbe stato in grado di indicare i luoghi dove sarebbe stato abbandonato dopo gli arresti antecedenti. Il fatto che egli, durante l'arresto, avrebbe avuto sempre il capo reclinato in avanti, inoltre, renderebbe perfettamente compatibile con la realtà la sua incapacità di indicare l'identità dei poliziotti che l'avrebbero arrestato. Le sue allegazioni sarebbero dunque verosimili e le attività da lui svolte per il DEHAP reali. In aggiunta, egli non avrebbe subito persecuzioni unicamente a causa di detta attività politica, bensì anche in ragione del suo legame di parentela di un altro attivista del partito attualmente ricercato dalla polizia, ovvero suo fratello. Per tale ragione, anche in futuro egli sarebbe esposto al rischio di persecuzioni riflesse a causa delle attività del fratello. L'accertamento svolto dall'UFM in merito a tale aspetto, tuttavia, sarebbe incompleto. In merito all'esecuzione dell'allontanamento, il ricorrente invoca l'art. 3 CEDU, rischiando, a suo dire, l'arresto e torture in caso di rientro in Turchia. Infine, non avendovi alcuna possibilità di rifugio interno e visto l'attuale pericolo che vi correrebbero i cittadini di etnia curda, l'esecuzione del rinvio non sarebbe ragionevolmente esigibile.

E. 5.3 Tramite scritto del 30 giugno 2008 e vari mezzi di prova inoltrati congiuntamente ad esso, l'insorgente ha allegato di essere sotto accusa in Turchia per aver redatto, prima di giungere in Svizzera, un articolo dal titolo (...), pubblicato il (...) sul periodico turco E._______.

E. 5.4 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha dapprima sottolineato come il ricorrente, da un lato, nella lettera del 30 giugno 2008, abbia sostenuto di avere redatto degli articoli anteriormente al suo espatrio, e, dall'altro, non abbia menzionato di avere svolto attività giornalistiche né nel corso delle audizioni, né nel gravame, benché gli sia stato esplicitamente chiesto se disponesse di ulteriori motivi d'asilo oltre la distribuzione di giornali per il DEHAP e sebbene la pubblicazione di detti articoli sia avvenuta anteriormente all'audizione complementare. Detto Ufficio ha pertanto espresso dei dubbi circa la redazione degli articoli da parte dell'insorgente ed ha indicato che, del resto, sarebbe d'uso la pratica secondo cui - quale mezzo per realizzare attività propagandistiche - gruppi d'opposizione indicherebbero come autori di loro articoli cittadini turchi residenti all'infuori del loro Paese, prevedendo la legge turca l'impossibilità di infliggere una condanna ad una persona che si trova all'estero. Indipendentemente dalla questione a sapere se l'insorgente sia o meno l'autore degli articoli apparsi nel (...), l'UFM ha poi ritenuto opportuno valutare il timore dell'insorgente di essere esposto a persecuzioni in caso di ritorno in Turchia. In tale contesto, detto Ufficio ha indicato che sarebbe risaputo che, in detto Paese, la prassi non prevede un'incarcerazione preventiva durante il processo di prima istanza per infrazioni commesse tramite la pubblicazione di testi d'opposizione, ma, tutt'al più, potrebbe essere ordinata una comparizione forzata quando la persona non si presenta autonomamente. Inoltre, nel caso di una prima infrazione di questa natura, la condanna consisterebbe generalmente in una sanzione pecuniaria o in una pena detentiva, sospesa condizionalmente. Per questo motivo l'autorità inferiore è dell'avviso che si potrebbe esigere dall'insorgente che ritorni nel suo Paese d'origine, al fine di attendere l'esito della procedura avviata nei suoi confronti, tantopiù che, in caso di condanna, egli avrebbe ancora la possibilità di inoltrare ricorso presso la corte di cassazione e, prima della sentenza di seconda istanza, recarsi all'estero, rispettivamente depositare una domanda d'asilo all'Ambasciata di Svizzera ad Ankara. Infine, l'autorità inferiore ha indicato come l'avvocato che avrebbe spedito i mezzi di prova al ricorrente vanterebbe dell'esperienza nell'ambito giuridico che qui interessa.

E. 5.5 Nella replica, l'insorgente ha rettificato quanto allegato nello scritto del 30 giugno 2008, dichiarando di avere redatto l'articolo non antecedentemente al suo espatrio, bensì quando già si trovava in Svizzera, da dove l'avrebbe inviato alla redazione via e-mail per la pubblicazione, ragione per cui non avrebbe menzionato tale attività durante le audizioni. Peraltro, lo sbaglio sarebbe da far risalire ad un errore di interpretazione. Ciò non toglierebbe comunque nulla al fatto che sarebbe sotto inchiesta per la pubblicazione di detto articolo. Attualmente, inoltre, egli sarebbe indagato anche in relazione alla pubblicazione del libro (...), come mostrerebbero i mezzi di prova presentati. A differenza di quanto rimproveratogli dalle autorità, egli non sarebbe l'autore del libro e sarebbe estraneo alla sua pubblicazione. In aggiunta, l'insorgente è dell'avviso che il responsabile della pubblicazione di detto libro avrebbe fatto il suo nome sotto tortura. Da ultimo, l'insorgente rimanda in particolare allo scritto dell'avvocato F._______, che descriverebbe la sua situazione processuale attuale ed i rischi a cui sarebbe confrontato in caso di ritorno in Turchia, in special modo dopo l'emissione nei suoi confronti di un mandato di cattura.

E. 5.6 Nella sua duplica, l'UFM si è espresso sul mezzo di prova, datato 10 settembre 2008, inoltrato dall'insorgente, sottolineando come esso rappresenti non un ordine di cattura finalizzato all'incarcerazione dell'insorgente, bensì un mero ordine di comparizione forzata ad un'udienza ("Vorführungsbefehl" / "mandat d'amener"). In merito alla procedura avviata nei confronti di quest'ultimo, poi, l'autorità di prime cure ha ritenuto esigibile che egli ritorni in nel suo Paese d'origine per attenderne l'esito, ribadendo che, nel caso in cui l'autorità di prima istanza dovesse condannarlo, egli non rischierebbe di essere incarcerato, rispettivamente avrebbe la possibilità di inoltrare ricorso presso la corte di cassazione e, prima che questa lo condanni, eventualmente, ad una pena detentiva, di recarsi all'estero per depositare una domanda d'asilo o di rivolgersi all'Ambasciata elvetica ad Ankara. Peraltro, sarebbe oltremodo noto anche alle stesse autorità turche che molti emigranti turchi cercherebbero un diritto di soggiorno duraturo in un Paese europeo, creandosi dei motivi d'asilo tramite l'esercizio di attività propagandistiche rivolte contro il regime turco, come pure che, secondo la legge turca, nell'ambito di una procedura penale nessuna pena potrebbe essere pronunciata nei confronti di una persona risiedente all'estero. In ragione di detti elementi, al momento attuale non esisterebbe, per l'insorgente, un timore fondato di essere sottoposto a misure persecutorie in caso di ritorno in Turchia.

E. 6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).

E. 6.2 ll fondato timore d'esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 8a; GICRA 1997 n. 10 consid. 6 con relativi riferimenti). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 7; GICRA 1994 n. 24. e GICRA 1993 n. 11). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6a, GICRA 1993 n. 21 e GICRA 1993 n. 11.; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pagg. 447 e segg.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pagg. 69 e segg.; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Walter Kälin (ed.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Friborgo 1991, pag. 44; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2a ediz., Berna/Stoccarda 1991, pagg. 108 e segg.; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea/Francoforte 1990, pagg. 126, 143 e segg.; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pagg. 287 e segg.). In virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale in relazione alla protezione nazionale, inoltre, il riconoscimento della qualità di rifugiato presuppone che la persona interessata non possa ottenere sufficiente protezione in Patria (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2008/4 consid. 5.2). Infine, tra la fuga dal Paese di origine o di residenza e le persecuzioni subite, rispettivamente il timore di persecuzioni future, deve sussitere un nesso temporale e causale.

E. 6.3 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1).

E. 7.1 L'autorità di prime cure ha ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente circa la sua attività politica per il DEHAP, gli arresti e le pressioni subiti a causa di detto impegno politico non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi, perché contraddittorie, stereotipate e spoglie di dettagli. Trattasi pertanto di esaminare se i motivi d'asilo addotti dal ricorrente in legame alla sua presunta attività politica esercitata prima dell'espatrio (avvenuto nel [...]) sono verosimili, rispettivamente se rappresentano seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 7.2 Il Tribunale constata, come primo aspetto, che non può essere escluso con certezza che il ricorrente abbia effettivamente svolto, a partire dal (...) e sino al suo espatrio, attività politiche per il partito DEHAP. Come egli stesso sottolinea nel memoriale di ricorso, le sue risposte circa il partito e le mansioni da lui svolte per il medesimo sono state chiare, precise, non in contrasto tra loro e, soprattutto, corrispondenti al vero. A guisa d'esempio, in ogni versione resa egli ha sostenuto di essere stato attivo per la sezione giovanile del DEHAP, distribuendo la rivista del gruppo in tre quartieri di Gaziantep. Ha menzionato correttamente il nome di detta rivista ed il significato dell'acronimo DEHAP. Di propria iniziativa e in maniera corretta, poi, egli ha indicato (cfr. V2 pag. 6) l'acronimo del gruppo antecedente il DEHAP (vale a dire HADEP) e l'anno in cui quest'ultimo è stato modificato in, appunto, DEHAP (il 2003, quando la Corte costituzionale proibì l'HADEP). Il ricorrente ha, peraltro, elencato correttamente i nomi dell'allora responsabile del DEHAP a Gaziantep, del responsabile a livello nazionale e del responsabile della sezione giovanile del gruppo a Gaziantep (cfr. V2 pagg. 8-9). In tale contesto giova rilevare che se, da un lato, l'insorgente non ha accennato al fatto che, nel frattempo, il gruppo DEHAP non esiste più, perchè aggregatosi con un altro gruppo politico, dall'altro lato, tale mancanza non intacca la conclusione di verosimiglianza a cui giunge il Tribunale, giacché detta fusione è avvenuta in data 17 agosto 2005, vale a dire diversi mesi dopo la cessazione delle attività del ricorrente per il DEHAP quale distributore della rivista A. W. ed il trasferimento presso la sorella a G._______ il (...), rispettivamente quattro giorni dopo il suo espatrio. La conclusione dell'UFM, secondo cui l'attività politica del ricorrente sarebbe da mettere in dubbio (cfr. decisione impugnata punto 3. pag. 4), non può pertanto essere condivisa. Differente si presenta, invece, la situazione in merito alle allegazioni del ricorrente circa quanto avrebbe subito da parte delle autorità di polizia a causa dell'attività svolta per il DEHAP, alle quali - convenendo con l'UFM - non può essere creduto. Infatti, se, da una parte, le contraddizioni rilevate dall'autorità inferiore, al contrario di quanto la stessa sostiene nel provvedimento impugnato, riguardano elementi secondari dell'intero racconto, dall'altra parte, l'insorgente ha reso versioni discordanti e vaghe in merito ad aspetti centrali del suo vissuto. In particolare, in merito alle tre volte che sarebbe stato fermato mentre distribuiva il giornale del partito e trattenuto per diverse ore, stupisce che il ricorrente non abbia menzionato già in occasione della prima audizione che, dopo le allegate torture, gli agenti l'avrebbero abbandonato sulla strada, dove avrebbe ripreso i sensi e chiamato il padre per tornare a casa. In effetti, essendo detta pratica per lo meno inusuale, è immaginabile che la medesima abbia come minimo disorientato il ricorrente sul momento. Inoltre, come rettamente riconosciuto dall'UFM, benché ne abbia indicato le date senza mai contraddirsi, il ricorrente ha descritto le sue tre permanenze al posto di polizia di S. in maniera del tutto vaga e stereotipata. Sia per l'allegato fermo del (...), che per quello del (...), rispettivamente (...), ad esempio, egli, durante la seconda audizione, ha fornito una versiona unica per i tre episodi di tortura subiti, senza discernerli tra loro, rispettivamente senza apportare elementi specifici per ognuno di essi (cfr. V2 pag. 8). Anche quando è stato udito per la terza volta, non è stato in grado di dettagliare quanto vissuto, ripetendo in maniera generica e distanziata la sequenza delle presunte torture (cfr. V3 pagg. 4, 9 e 10). Peraltro, non giustificabile è il fatto che l'insorgente, durante le prime due audizioni, abbia sottaciuto che sin dal (...) agenti di polizia l'avrebbero minacciato verbalmente di morte ogni qualvolta l'avrebbero incontrato per strada (cfr. V3 pag. 5), perchè inerente anch'esso a presunte persecuzioni e, pertanto, ad un aspetto centrale del racconto. Mal si comprende pure come mai, durante la prima e la terza audizione, egli abbia tralasciato di indicare di essere stato portato fuori città da agenti di polizia nel (...) e minacciato di morte con un'arma da fuoco, menzionando tale episodio unicamente in sede di seconda audizione (cfr. V2 pagg. 6 e 10). L'insorgente ha reso poi versioni discordanti circa la frequenza di questi episodi, indicando in maniera generica di essere stato trasportato fuori città "ogni tanto" (cfr. V2 pag. 5), per, poco dopo, limitare a tre volte detti fermi (cfr. V2 pag. 6). Peraltro, alla luce del fatto che, durante la seconda audizione, abbia fatto esplicita menzione anche di come le autorità lo avrebbero interrogato in merito a membri di detto partito (cfr. V2 pag. 5) e che il fratello avrebbe anch'esso collaborato con il DEHAP, è illogico che, durante la prima audizione, quando interpellato sui motivi dei fermi subiti, egli abbia indicato unicamente che le autorità l'avrebbero ammonito dal collaborare con detto partito (cfr. V1 pag. 4). Oltre a ciò, la versione fornita in terza audizione, secondo cui i suoi problemi avrebbero trovato inizio col fermo del (...) e che egli, allora, sarebbe stato arrestato a causa dell'impegno politico del fratello (cfr. V3 pag. 4), non risulta pertinente ed è in netta contraddizione con quanto asserito fino a dato momento, ovvero che la polizia avrebbe iniziato a perquisire il domicilio familiare già dopo la partenza del fratello nel (...) (cfr. V2 pag. 5), rispettivamente che il fermo del (...) sarebbe avvenuto unicamente a causa delle attività politiche del ricorrente medesimo (cfr. V1 pag. 4 e V2 pagg. 5-6). Pertanto, le dichiarazioni dell'insorgente circa i fermi e le minacce di morte subiti a causa della sua attività politica per il DEHAP sono inverosimili. Tale conclusione è, del resto, confermata dal fatto che, fino ad oggi, unicamente attivisti del DEHAP particolarmente esposti in ragione della loro funzione, come ad esempio quadri del partito, candidati alle elezioni, membri che hanno preso parte a manifestazioni del gruppo, che si sono oltremodo particolarmente impegnati per esso o che sono sospettati di appoggio al Partiya Karkerên Kurdistan (PKK), sono stati oggetto di fermi prolungati. In altre parole, una mera collaborazione con il DEHAP, come quella realizzata dal ricorrente, che - stando alle sue dichiarazioni - non possedeva la tessera di adesione al gruppo (cfr. V2 pag. 10 e V3 pag. 8) e non vi ha mai assunto una funzione esposta, limitandosi sempre a svolgere la semplice funzione di distributore di riviste limitatamente a determinati quartieri di C._______, non è, di regola, di per sé sufficiente a provocare misure di persecuzione statali rilevanti in materia d'asilo (cfr. Sentenze del Tribunale D-4577/2006 del 18 febbraio 2010 consid. 4.2.3 e E-4452/2006 del 21 settembre 2009 consid. 3.1.5). Alla luce della sua semplice posizione all'interno del DEHAP, rispettivamente della banalità del suo impegno per esso, non vi è ragione per ammettere che abbia a temere seri pregiudizi rilevanti ai sensi dell'asilo in caso di ritorno nel suo Paese a causa delle attività svolte per esso, peraltro ancora prima che detto gruppo venisse dichiarato illegale dalle autorità .

E. 8.1 Il ricorrente fa inoltre valere di avere subito, quando era ancora in Turchia, delle persecuzioni riflesse in ragione delle attività del fratello D._______, il quale avrebbe aderito alla sezione giovanile del DEHAP nel (...) e lasciato il Paese nel corso del (...), perché accusato dalle autorità di essere un terrorista membro del PKK. In particolare, la casa famigliare sarebbe stata perquisita regolarmente dopo la partenza di D._______ e gli agenti, una o più volte, avrebbero anche interrogato il ricorrente e suo padre in merito a D._______ alla centrale di polizia, dove li avrebbero altresì percossi, minacciati e incolpati di essere anch'essi dei terroristi.

E. 8.2 Il Tribunale ritiene che in Turchia, indipendentemente dalle recenti riforme legislative effettuate nell'ottica di un'adesione all'UE e nonostante nel codice penale turco non esista la responsabilità penale estesa alla famiglia, non può essere escluso il rischio di rappresaglie statali contro membri della famiglia di presunti attivisti del PKK - rispettivamente di movimenti che ne hanno preso la successione - o di attivisti curdi di altri gruppi considerati separatisti, in particolare nelle province del sud e dell'est. Tali rappresaglie sono rilevanti nell'ottica della persecuzione riflessa ai sensi dell'art. 3 LAsi. Lo scopo di una persecuzione riflessa può consistere nel punire l'intera famiglia per le azioni di un singolo membro, giacché sospettato di condividere le opinioni politiche ed i fini, oppure per intimidirli e diffidarli dall'approssimarsi ad organizzazioni o attività politiche illegali. Peraltro, secondo le informazioni a disposizione del Tribunale, non si possono escludere delle rappresaglie contro membri della stessa famiglia di un ricercato, neppure se il medesimo si trova all'estero e le autorità statali ne sono al corrente. La probabilità di diventare vittima di una persecuzione riflessa è data soprattutto nei casi in cui è ricercato un membro della famiglia in fuga e le autorità hanno motivo di presumere che un altro componente della famiglia abbia un contatto stretto con il medesimo. Questa probabilità aumenta, se la vittima stessa di una persecuzione riflessa si caratterizza per un impegno politico importante all'interno di organizzazioni politiche illegali. In tale contesto, oltre al grado di parentela, va considerata la dimensione delle attività politiche della vittima di una persecuzione riflessa ed il grado di importanza delle stesse come pure i precedenti eventi con la polizia e le autorità giudiziarie. Rischiano in maniera particolare di essere oggetto di misure di persecuzione riflessa coloro che si impegnano apertamente per parenti attivi politicamente, segnatamente tramite organizzazioni attive in favore di detenuti o l'inoltro di un ricorso alla Corte europea per i diritti dell'uomo. All'ora attuale, il rischio di rappresaglie contro membri della stessa famiglia è da considerarsi ancora attuale; tuttavia esso deve essere analizzato, di caso in caso, secondo le circostanze della fattispecie (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 10 e sentenza del Tribunale D-5336/2008 del 14 giugno 2010 consid. 6.2 con i relativi riferimenti).

E. 8.3 Preliminarmente, il Tribunale constata che le dichiarazioni dell'insorgente in merito al fratello D._______ - seppur di esiguo numero - coincidono, nell'insieme, con quanto emerge dagli atti di quest'ultimo (N [...]). Difatti, nonostante il ricorrente abbia collocato la partenza del fratello nel corso del (...) (cfr. V2 pag. 6), mentre egli ha lasciato la Turchia già agli inizi del febbraio (...) ha indicato correttamente che ha aderito alla sede giovanile del DEHAP di C._______ nel (...) (cfr. ibidem pag. 6), che le autorità lo hanno tratto in fermo diverse volte, torturato e accusato di fare parte del PKK (ibidem pag. 8).

E. 8.4 Inoltre, se, da un lato, ritenuta la prassi che le autorità turche mettono in atto nei confronti di famiglie ritenute facenti parte dell'opposizione, non può essere escluso che le stesse abbiano fatto visita al domicilio del ricorrente, perché interessate a trovare D._______, rispettivamente ad ottenere informazioni sullo stesso, dall'altro lato, le dichiarazioni del ricorrente in merito ad allegate pressioni, subite in ragione dell'impegno politico di D._______ sotto forma di perquisizioni e fermi, non possono essere credute, poiché contraddittorie e vaghe e, come si vedrà di seguito, difettano, ad ogni modo, dell'intensità rilevante in materia d'asilo per ammettere una persecuzione riflessa, rispettivamente il timore di esservi esposto in futuro. Peraltro, l'ottenimento dell'asilo da parte del fratello del ricorrente non è di per sé sufficiente per ammettere delle persecuzioni statali nei confronti di suoi famigliari, rispettivamente un loro timore futuro di esserne vittime (cfr. GICRA 1994 n. 17 consid. 3b; Sentenza del Tribunale D- 4577/2006 del 18 febbraio 2010 consid. 4.3.2). Inoltre, le dichiarazioni dell'insorgente in merito alle perquisizioni al suo domicilio ed ai fermi subiti insieme al padre durante le stesse sono del tutto inattendibili. Difatti, egli ha reso versioni discordanti in merito ai fermi: durante la prima audizione, descrivendo le perquisizioni subite, egli non ha fatto menzione alcuna di essere mai stato tratto in fermo durante una di esse insieme al padre (cfr. V1 pag. 4); in aggiunta, nella seconda audizione, egli non ha menzionato tale fatto durante il racconto spontaneo, bensì unicamente a fine audizione quando interrogato su ulteriori motivi d'asilo, descrivendo l'episodio come l'unico di tale natura ed in maniera stereotipata e succinta (cfr. V2 pag. 10); nella terza audizione, infine, egli ha allegato di essere stato più volte fermato insieme al padre in occasione di perquisizioni di polizia (cfr. V3 pag. 6). Inoltre, la versione resa in sede di seconda audizione secondo cui egli sarebbe stato unicamente schiaffeggiato quando in stato di fermo insieme al padre (cfr. V2 pag. 10), non coincide con quanto indicato durante la terza audizione, secondo cui sia lui che il padre avrebbero subito colpi e forti percosse (cfr. V3 pagg. 6-7). Oltre a ciò, le descrizioni fornite in merito a quanto subito dalla famiglia nei momenti delle perquisizioni, segnatamente danni, disordine, minacce, insulti e domande in merito al rifugio di D._______ (cfr. V1 pag. 4, V2 pag. 9 e V3 pagg. 6, 8 e 12), sono molto scarne e prive di dettagli, benché raccontate da una persona che sostiene di averle non solo vissute personalmente, ma ritenute opprimenti al punto tale da indurla a lasciare il suo Paese (cfr. V2 pag. 5 e V3 pag. 12). Le allegazioni ricorsuali (cfr. paragrafo 5.2) non sono, del resto, atte a confutare la conclusione d'inverosimiglianza a cui giunge l'UFM.

E. 8.5 In considerazione di quanto esposto, il Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni del ricorrente circa le allegate persecuzioni riflesse subite in ragione delle attività politiche del fratello D._______ e circa il timore d'esposizione a persecuzioni riflesse future non soddisfano le condizioni previste agli artt. 3 e 7 LAsi.

E. 9.1 L'insorgente, posticipatamente all'inoltro del gravame di ricorso, ha dichiarato di essere sotto accusa in Turchia per la redazione di due articoli, pubblicati in detto Paese il (...), rispettivamente per la pubblicazione di un libro di cui sarebbe erroneamente ritenuto essere l'autore. A sostegno di tale tesi, ha inoltrato diversi mezzi di prova, la cui autenticità non è contestata in questa sede.

E. 9.2 Colui che fa valere una situazione di pericolo creatasi nel suo Paese d'origine o di provenienza in seguito ad un comportamento assunto dopo l'espatrio, fa valere motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi). Detti motivi, a prescindere dal fatto di essere stati generati abusivamente o meno, conducono all'esclusione dall'asilo, nella misura in cui siano determinanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1). Determinante nell'esame per il riconoscimento di detta qualità è la questione a sapere se le autorità del Paese interessato considerano il comportamento del richiedente l'asilo come antistatale e se quest'ultimo, in caso di rientro in Patria, abbia a temere misure persecutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi. Questo deve essere provato, o per lo meno reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi).

E. 9.3.1 Nelle lettere del 30 giugno 2008 e 24 novembre 2008, il ricorrente ha sostenuto di essere sotto inchiesta per la redazione di un articolo pubblicato sul giornale E._______ il (...), ed ha inoltrato cinque mezzi di prova a sostegno di tale tesi, il cui contenuto rilevante ai fini della procedura si riassume come segue:

- requisitoria del (...) del Pubblico Ministero H._______ ("Doc. A"): il documento è inerente unicamente al proprietario e redattore capo del giornale E._______ I._______. Il ricorrente non vi è nominato in alcun modo;

- processo verbale dell'udienza del (...) dinanzi all'11. Tribunale Penale di L._______ ("Doc. B"): quale imputato in tale processo vi è citato unicamente il proprietario e redattore capo del giornale E._______ I._______. Il ricorrente vi è citato semplicemente quale autore degli articoli (...) e (...) (entrambi pubblicati il [...]). È riportata infine la decisione del citato Tribunale di ordinare la testimonianza dell'insorgente, rispettivamente la riserva di aprire un'inchiesta nei confronti di quest'ultimo, a dipendenza della sua deposizione;

- arringa difensiva di I._______ del (...) ("Doc. C"): il ricorrente vi è citato quale autore degli articoli (...) e (...) (entrambi pubblicati il [...]);

- convocazione del Tribunale Penale di C._______ del (...) all'indirizzo del ricorrente ("Doc. D"): l'insorgente, citato quale imputato ("Sanik"), è invitato a comparire all'udienza del (...) presso detto Tribunale;

- processo verbale dell'udienza del (...) presso l'11. Tribunale Penale di L._______ ("Doc. E"): vi è riportata la constatazione del Tribunale circa l'assenza di una risposta da parte del Tribunale penale di C._______ in merito alla convocazione del ricorrente e la sua decisione di attendere detta risposta.

E. 9.3.2 Il Tribunale osserva innanzitutto che il ricorrente ha reso due versioni discordanti circa la data di redazione degli articoli menzionati, sostenendo dapprima di averli pubblicati prima dell'espatrio (cfr. lettera del 30 giugno 2008 pag. 1), per poi, in un secondo momento, allegare di averli scritti quando già si trovava in Svizzera (cfr. lettera del 24 novembre 2008 pag. 1). Anche volendo ritenere la seconda versione citata, essendo i due articoli stati pubblicati il (...), il ricorrente non può che averli redatti prima di tale data e, pertanto, ancora prima della terza audizione a cui è stato sottoposto in Svizzera, esperita il 5 settembre 2007. Ne discende che, in ogni caso e come rettamente segnalato dall'autorità di prime cure, l'insorgente ha sottaciuto la sua attività di redattore di articoli d'opposizione e questo, nonostante gli sia stata data l'opportunità di esporre in modo esaustivo tutti i suoi motivi d'asilo, al più tardi prima della conclusione della terza audizione (cfr. V3 pag. 13). Tale fatto mette seriamente in dubbio che egli abbia redatto gli articoli in questione.

E. 9.3.3 A ciò si aggiunge il fatto che i dati riportati sul documento D non permettono di sostenere con certezza che lo stesso si riferisca al processo a carico di I._______ dinanzi al Tribunale penale di L._______, rispettivamente alla richiesta di detto Tribunale di interrogare l'insorgente nell'ambito di tale processo. Del resto, non è evincibile, né dai mezzi di prova prodotti, né dagli atti di causa, che nel lasso di tempo intercorso tra l'udienza del (...) (cfr. Doc. B) e la convocazione del (...) (cfr. Doc. E), rispettivamente fino ad oggi, il ricorrente sia mai stato messo sotto accusa per la pubblicazione dei due articoli summenzionati. In considerazione di detti elementi, il Tribunale non ritiene sufficientemente comprovato che le autorità turche abbiano aperto un'inchiesta penale nei suoi confronti per la redazione degli articoli (...) e (...) pubblicati sul E._______ il (...).

E. 9.3.4 Visto quanto esposto, il Tribunale ritiene inverosimile il timore dell'insorgente di essere esposto a misure persecutorie in caso di rientro in Turchia a causa dell'allegata redazione di articoli propagandistici per il giornale E._______.

E. 9.4.1 Nello scritto del 24 novembre 2008, l'insorgente sostiene di essere sotto inchiesta anche in relazione alla pubblicazione del libro (...), benché, a sua detta, egli non ne sarebbe l'autore. I mezzi di prova inoltrati, rispettivamente il loro contenuto rilevante ai fini di codesta procedura sono i seguenti:

- dichiarazione non datata redatta a mano dal ricorrente, in cui si dichiara estraneo alla redazione del libro summenzionato e ipotizza che il coimputato M._______, responsabile della pubblicazione, abbia fatto il suo nome mentre sottoposto a tortura;

- lettera dell'avvocato F._______ del (...), nella quale egli ripercorre le tappe del processo in questione, citando i mezzi di prova "Ek. 1-3" (v. sotto), espone i testi di legge rilevanti nella fattispecie e sostiene che l'insorgente rischierebbe l'arresto e l'incarcerazione in caso di rientro in Turchia in ragione della sua etnia e della sua posizione politica;

- richiesta del (...) della Procura generale della Repubblica di L.________ alla Procura generale della Repubblica di C._______ di ordinare la convocazione del ricorrente, al fine di interrogarlo sul libro (...), per la cui pubblicazione la Procura di L._______ ha aperto un'inchiesta;

- conferma da parte della Procura generale della Repubblica di C._______ del (...) di invio della convocazione richiesta al ricorrente;

- requisitoria del (...) ("Ek. 1"), in cui il Procuratore generale della Repubblica di L._______ accusa l'insorgente di propaganda per il PKK, in relazione alla pubblicazione (...), di cui è ritenuto l'autore;

- processo verbale dell'udienza dell'(...) ("Ek. 2"), in cui il 14. Tribunale Penale di L._______ decide di richiedere al Tribunale di guardia penale di C._______ di inoltrargli il processo verbale dell'interrogatorio del ricorrente prima dell'inizio del processo il (...);

- lettera del 14. Tribunale Penale di L._______ del (...) al Tribunale di guardia penale di C._______, con cui è ordinato l'invio del processo verbale dell'interrogatorio del ricorrente prima del (...);

- processo verbale dell'udienza del (...) ("Ek. 3"), in cui il Tribunale Penale di L._______ constata l'assenza di una risposta da parte del Tribunale penale di C.______ in merito all'interrogatorio dell'insorgente e rinvia il processo al (...);

- processo verbale dell'udienza del (...), in cui il Tribunale Penale di L._______ prende atto dell'impossibilità di interrogare il ricorrente e decide di emettere un ordine di ricerca al fine di interrogarlo;

- lettera del Tribunale Penale di L._______ del (...), con cui informa l'Ufficio cattura di L._______ di voler ricercare l'insorgente;

- ordine di ricerca del (...) emesso nei confronti del ricorrente al fine di poterlo interrogare, nel quale il Tribunale Penale di L._______ lo accusa di atti propagandistici in favore di un'organizzazione terroristica (in casu il PKK),

- testo degli articoli di legge inerenti alla procedimento in questione, riportati dall'avvocato F._______ (scritto non datato).

E. 9.4.2 In considerazione dei mezzi di prova testé mezionati, la cui autenticità non è, del resto, contestata dall'autorità di prime cure, il Tribunale non ha ragione di dubitare che l'insorgente sia effettivamente sotto inchiesta per crimini di stampa, nello specifico per attività propagandistiche per il PKK in relazione alla pubblicazione del libro (...), rispettivamente che il processo avviato dal 14. Tribunale Penale di L._______ sia tuttora pendente a causa della sua assenza e che le autorità lo ricerchino. Tale aspetto - nonostante non si possa escludere che il ricorrente, come egli allega, sia estraneo alla redazione ed alla pubblicazione del libro menzionato - è da tenere in considerazione per esaminare se egli abbia o meno fondato timore di persecuzioni future.

E. 9.4.3 Secondo informazioni a disposizione del Tribunale (cfr. DTAF 2010/9), in Turchia, oltre al registro penale ("Adli Sicil"), da diverso tempo, a livello nazionale, viene utilizzato un sistema centralizzato di registrazione, il cosiddetto "Sistema generale d'informazioni" ("Genel Bilgi Toplama Sistemi", GBTS). Detta banca dati contiene informazioni riguardanti singole persone ed è amministrata da un servizio specifico della polizia nazionale. In particolare, nel GBTS sono registrate informazioni raccolte ed inoltrate a detto servizio dalle autorità di polizia e di gendarmeria, segnatamente i dati riguardanti persone che sono, rispettivamente sono state sospettate di aver commesso crimini politici, come pure divieti di uscita, crimini inerenti alla procedura penale militare e determinati delitti fiscali. Benché la creazione di una voce nel GBTS non avvenga sempre secondo criteri omogenei sul territorio nazionale, la tendenza generale è, tuttavia, facilmente evincibile: l'esistenza di un procedimento penale per crimini politici ha come conseguenza, in ogni caso, la creazione di una schedatura di natura politica nel GBTS, di norma al termine delle indagini preliminari del ministero pubblico o, al più tardi, al termine del procedimento. Tutti i posti di polizia e gendarmeria sul territorio turco hanno accesso al GBTS, in particolare anche quelli situati ai confini preposti ai controlli di persone in entrata e uscita dal Paese. Pertanto, il Tribunale parte dal presupposto certo che, al momento in cui una persona schedata fa rientro in Turchia, le autorità preposte ai controlli vengano a conoscenza della sua schedatura politica. Ciò, a sua volta, per la stessa comporta un importante rischio di subire misure persecutorie statali di intensità rilevante in materia d'asilo. Del resto, la schedatura a livello nazionale quale "persona scomoda" dal punto di vista politico, oltre ad essere facilmente constatabile per tutti i posti di polizia turchi, comporta, di regola, una sorveglianza statale che, seppure meno intensa delle misure di cui sopra, è duratura nel tempo. Inoltre, persone schedate sono automaticamente sospettate dalle autorità in caso di disordini politici nella zona in cui vivono e trattate di conseguenza. Esistono altresì diversi rapporti che denunciano altre molestie e discriminazioni che subiscono persone schedate, segnatamente nei loro rapporti quotidiani con le autorità (cfr. Sentenza del Tribunale E-5253/2007 del 27 luglio 2010 consid. 4.3.5).

E. 9.4.4 Nella fattispecie, il Tribunale presuppone l'esistenza di una schedatura politica dell'insorgente, ritenuto che una procedura penale è stata avviata nei suoi confronti e che, in tale contesto, le autorità hanno ordinato la sua ricerca, al fine di interrogarlo circa il reato addebitatogli di "attività propagandistiche per un'organizzazione terroristica", come esplicitamente formulato sull'ordine del (...) inoltrato quale mezzo di prova. Stando allo scritto dell'avvocato F._______ del (...), poi, il ricorrente, facendo rientro in Turchia, rischierebbe l'arresto e la condanna ad una pena preventiva a causa del processo avviato nei suoi confronti, dell'ordine del (...) di cui sopra, della sua etnia e della sua posizione politica.

E. 9.4.5 Se, da una parte, il comportamento delle autorità turche nel caso specifico non è prevedibile con esattezza, dall'altra, in ragione dell'ordine del (...) menzionato poc'anzi, è d'uopo partire dal presupposto che egli venga arrestato al momento dell'entrata in Turchia, al fine di essere interrogato per il processo tuttora pendente nei suoi confronti. La possibilità che egli, successivamente, venga scarcerato, rispettivamente che, come sostenuto dall'UFM, egli possa attendere il verdetto in libertà, non può essere ipotizzata con sufficiente probabilità. Lo stesso dicasi per la possibile condanna, la quale, secondo il diritto turco, può comportare diversi anni di carcere. Ritenuta l'incertezza in maniera generale in relazione ai rischi che tendenzialmente correrebbe il ricorrente e le eventuali conseguenze future a cui lo stesso potrebbe andare incontro e considerato che una sua uscita dal Paese non sarebbe più possibile in caso di condanna, l'argomento dell'UFM, secondo cui sarebbe esigibile che l'insorgente attenda in Turchia l'esito della procedura in corso, non può essere condivisa (cfr. Sentenza del Tribunale E- 5253/2007 del 27 luglio 2010 consid. 4.3.7). Ne discende che, in rispetto della giurisprudenza, secondo cui la sola esistenza di una schedatura politica permette di ritenere, di regola, un fondato timore di persecuzioni statali future rilevanti in materia d'asilo (cfr. DTAF 2010/9 e GICRA 2005 n. 11), il timore del ricorrente di essere esposto, in futuro, a misure persecutorie statali è da considerarsi fondato.

E. 9.4.6 Considerato quanto esposto e ritenuto altresì che il ricorrente, a causa della sua schedatura politica, non dispone di un'alternativa interna di fuga, le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato sono adempiute ai sensi dell'art. 54 LAsi. L'asilo, tuttavia, non può essergli accordato (cfr. consid. 9.2).

E. 10.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi).

E. 10.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21 consid. 9-11).

E. 10.3 Ritenuti il fondato timore del ricorrente di essere esposto, in futuro, a misure persecutorie in Turchia ai sensi dell'art. 3 LAsi e, pertanto, la violazione del principio del divieto di respingimento che implicherebbe un suo allontanamento (art. 83 cpv. 3 della Legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 [RS 142.20, LStr]), l'esecuzione dello stesso è da considerarsi inammissibile. Pertanto, il ricorrente è da ammettere provvisoriamente in Svizzera quale rifugiato (GICRA 2000 n. 16 consid. 5a).

E. 11 Di conseguenza, in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato, rispettivamente di concessione dell'ammissione provvisoria il ricorso è accolto e la decisione impugnata confermata. Per il resto, il ricorso è respinto. I punti 1, 4 e 5 del dispositivo della decisione dell'UFM del 27 settembre 2007 sono annullati e l'UFM è incaricato di ammettere provvisoriamente in Svizzera il ricorrente.

E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono ridotte di un terzo a CHF 200.- e poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché artt. 1-3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 13 Ritenuto che l'insorgente è difeso in questa sede da un mandatario, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio ex aequo et bono in CHF 500.-, conto tenuto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto limitatamente al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla richiesta di concessione dell'ammissione provvisoria. Sul punto di questione della concessione dell'asilo, il ricorso è respinto.
  2. I punti 1, 4 e 5 del dispositivo della decisione dell'UFM del 27 settembre 2007 sono annullati. L'autorità inferiore è incaricata di ammettere provvisoriamente il ricorrente quale rifugiato.
  3. Le spese processuali, di CHF 200.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Al ricorrente è assegnata un'indennità di ripetibili di CHF 500.-.
  5. Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegati: bollettino di versamento e copia delle osservazioni dell'UFM dell'8 settembre 2010) autorità inferiore, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) N._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7287/2007 {T 0/2} Sentenza del 3 novembre 2010 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Hans Schürch, Daniel Schmid, cancelliera Lydia Lazar Köhli. Parti A._______, nato il (...), Turchia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27 settembre 2007 / N (...). Fatti: A. Il 19 agosto 2005, l'interessato - cittadino turco di etnica curda, nato a B._______ e con ultimo domicilio a C._______ - ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbali di audizione rispettivamente del 2 settembre 2005 [di seguito: V1], 7 ottobre 2005 [di seguito: V2] e 5 settembre 2007 [di seguito: V3]), di avere lasciato il suo Paese, perché perseguitato dalle autorità turche, a causa, da una parte, della sua attività, svolta a partire dal (...), in seno alla sezione giovanile del gruppo politico di opposizione Demokratik Halk Partisi (di seguito: DEHAP), e, dall'altra, dell'impegno politico del fratello D._______, il quale sarebbe stato attivo nella stessa sezione giovanile a partire dal 1999 e, nel frattempo, si sarebbe rifugiato in Svizzera, dove avrebbe ottenuto l'asilo. In particolare, il richiedente ha addotto di essere stato fermato tre volte dalle autorità di polizia mentre intento a distribuire il giornale del partito in tre quartieri di C._______, in data (...), rispettivamente (...), nei pressi della stazione ferroviaria di Kasiyaka, ed il (...), durante una manifestazione a Cindere. Condotto al posto di polizia, gli agenti l'avrebbero in ogni occasione colpito con getti di acqua fredda ad altra pressione quando egli era nudo, gli avrebbero schiacciato i testicoli, stretto il collo ed immerso la testa in un recipiente pieno d'acqua, prima di lasciarlo in strada alcune ore dopo, privo di sensi. Varie volte nel corso del (...), inoltre, egli sarebbe stato fermato per strada dalla polizia, condotto fuori città e minacciato di morte con un'arma puntatagli alla testa. A causa delle attività politiche del fratello, poi, dopo la partenza di quest'ultimo nel (...) e fino ad inizio estate (...), le autorità avrebbero tenuto sotto controllo l'abitazione della sua famiglia ed avrebbero proceduto varie volte a perquisizioni, in occasione delle quali avrebbero causato danni materiali, insultato i presenti, sequestrato materiale in lingua curda e, una o più volte, tratto in fermo il richiedente e suo padre per due o tre giorni. Stando alle dichiarazioni dell'interessato, nessun altro parente prossimo, oltre al fratello già menzionato, avrebbe fatto parte del DEHAP o di un altro partito politico turco, rispettivamente sarebbe stato mai fermato o arrestato per qualsivoglia motivo. Temendo per la sua vita, avrebbe lasciato la Turchia il (...), varcando il confine svizzero il (...). B. B.a Essendo stato l'interessato minorenne al momento dell'inoltro della domanda d'asilo, in data 14 settembre 2005 è stata istituita una curatela a suo favore (cfr. act. A6). B.b Il 1° gennaio 2006, l'interessato ha raggiunto la maggiore età, ragione per cui la misura di curatela di cui al punto B.a è stata dichiarata chiusa in data 8 marzo 2006 (cfr. act. A11). C. Il 27 settembre 2007, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato. Nello stesso tempo, ne ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia. D. Il 26 ottobre 2007, l'interessato, per il tramite del suo patrocinatore, ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la citata decisione dell'UFM, chiedendo la conferma dell'effetto sospensivo e, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo a tempo indeterminato, rispettivamente, in via subordinata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione e, sussidiariamente, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha inoltre chiesto di essere esentato dal pagamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese giudiziarie. E. Il Tribunale, con decisione incidentale del 28 novembre 2007, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura ed ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. F. Tramite lettera del 30 giugno 2008, il ricorrente ha inoltrato cinque documenti quali mezzi di prova. G. L'UFM ha inoltrato le proprie osservazioni circa il ricorso ed i mezzi di prova versati agli atti il 19 settembre 2008. H. Il 24 novembre 2008, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica, versando agli atti dodici documenti quali mezzi di prova. I. Tramite lettera dell'8 ottobre 2009, il ricorrente ha versato agli atti un certificato medico stilato il 22 settembre 2009. J. L'UFM ha inoltrato le proprie osservazioni in merito ai mezzi di prova inoltrati dal ricorrente il 24 novembre 2008 (cfr. punto H) e 8 ottobre 2009 (cfr. punto I), tramite scritto dell'8 settembre 2010. Diritto: 1. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 48, 50 e 52 PA. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. Sentenza del Tribunale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto le dichiarazioni del richiedente contraddittorie, vaghe, prive di dettagli e stereotipate. Egli, difatti, si sarebbe contraddetto due volte in merito all'arresto, dichiarando di essere stato arrestato da solo o, invece, insieme ad altre persone durante la distribuzioni di volantini, rispettivamente sulle modalità e sulle date degli allegati arresti, subiti a causa dell'attività del fratello. Inoltre, interrogato in merito a fatti decisivi del suo racconto - come ad esempio la reazione dei responsabili del DEHAP alla notizia della sua detenzione, il luogo dove la polizia l'avrebbe lasciato dopo l'arresto nel (...) e l'identità dei poliziotti che l'avrebbero arrestato -, egli avrebbe risposto di non rammentarsene più o di non sapere nulla in merito. Le dichiarazioni dell'interessato sarebbero peraltro spoglie di dettagli e non rifletterebbero un'esperienza vissuta. Infatti, le allegazioni in merito agli asseriti tre arresti e alla successiva detenzione si somiglierebbero ed il richiedente non avrebbe apportato dettagli specifici per ogni singolo evento. Inoltre, il trasporto in un luogo isolato da parte della polizia, dove sarebbe stato minacciato di morte, avrebbe trovato menzione unicamente nell'audizione cantonale. Per quanto attiene ad eventuali persecuzioni riflesse a causa del percorso del fratello, l'UFM - pur non escludendo che le autorità turche abbiano davvero ricercato quest'ultimo presso il domicilio familiare dopo la sua partenza - ha concluso all'inverosimiglianza delle pressioni che l'interessato ha sostenuto di aver subito a causa delle attività esercitate da suo fratello. Difatti, il richiedente avrebbe reso versioni divergenti circa la data, la frequenza e la durata degli arresti subiti insieme al padre in tale contesto. L'UFM ha altresì escluso un rischio di esposizione dell'interessato a persecuzioni riflesse future in relazione alle attività di suo fratello: difatti, da un lato, le pressioni esercitate dalle autorità nei confronti di famigliari di un ricercato raggiungerebbero una certa intensità unicamente quando anch'essi sarebbero attivi nell'opposizione, cosa che, nella fattispecie, non potrebbe essere ammessa, in quanto le attività del richiedente per il DEHAP sarebbero da considerarsi inverosimili; dall'altro lato, sarebbe incomprensibile che il fratello maggiore dell'interessato, rimasto in Turchia, non abbia subito le stesse pressioni di quelle che il richiedente pretende aver dovuto patire. Le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato non sarebbero pertanto adempiute. In aggiunta, non sussisterebbero indizi per ritenere che l'interessato, in caso di ritorno in Turchia, rischierebbe di essere esposto concretamente ad una pena o ad un trattamento contrario all'art. 3 della della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Da ultimo, né la situazione politica vigente in detto Paese, né altri motivi si opporrebbero ragionevolmente ad un rientro del richiedente in Patria. 5.2 Nel gravame, l'insorgente, richiamati i fatti sostanzialmente esposti in sede di audizione, ha dapprima rilevato che le sue dichiarazioni circa gli arresti subiti non sarebbero incongruenti. Infatti, alla luce del fatto che sarebbe improbabile che durante manifestazioni importanti, quali quella del 27 novembre o il "Newroz", la polizia proceda all'arresto unicamente di un ragazzo distributore di volantini, le sue dichiarazioni sarebbero da intendere nel senso che durante il suo fermo egli sarebbe stato solo, ma altre persone sarebbero comunque state arrestate nella stessa circostanza. La verosimiglianza di tale interpretazione sarebbe del resto confermata dalla sua allegazione secondo cui a distribuire volantini vi era pure un suo amico, che sarebbe stato anch'esso arrestato, benché si fosse tenuto a distanza e non fosse presente al momento del suo fermo. Inoltre, in merito all'arresto insieme al padre a causa delle attività del fratello, il ricorrente sostiene che, sebbene egli possa essersi sbagliato circa la collocazione temporale dell'episodio, non potrebbe essere messo in dubbio che tale arresto si sia realizzato, tantopiù che egli ne avrebbe fatto menzione in occasione di tutte le audizioni. A differenza di quanto asserito dall'UFM, poi, egli avrebbe vissuto personalmente quanto narrato. Difatti, considerata anche la sua età, avrebbe menzionato particolari che solo una persona che ha veramente vissuto quanto raccontato sarebbe in grado di riferire, come ad esempio il nome della scuola secondaria in cui avrebbe studiato, il significato della celebrazione del 27 novembre, i nomi dei quartieri in cui avrebbe distribuito giornali, l'ubicazione della sede principale del DEHAP a Gaziantep, la persona responsabile del partito in detta città ed a livello nazionale ed il significato della sigla DEHAP. Sarebbe peraltro verosimile che egli non si sia ricordato della reazione del partito alla notizia del suo fermo e del luogo il cui sarebbe stato lasciato dopo l'arresto nel (...). In ogni caso, egli sarebbe stato in grado di indicare i luoghi dove sarebbe stato abbandonato dopo gli arresti antecedenti. Il fatto che egli, durante l'arresto, avrebbe avuto sempre il capo reclinato in avanti, inoltre, renderebbe perfettamente compatibile con la realtà la sua incapacità di indicare l'identità dei poliziotti che l'avrebbero arrestato. Le sue allegazioni sarebbero dunque verosimili e le attività da lui svolte per il DEHAP reali. In aggiunta, egli non avrebbe subito persecuzioni unicamente a causa di detta attività politica, bensì anche in ragione del suo legame di parentela di un altro attivista del partito attualmente ricercato dalla polizia, ovvero suo fratello. Per tale ragione, anche in futuro egli sarebbe esposto al rischio di persecuzioni riflesse a causa delle attività del fratello. L'accertamento svolto dall'UFM in merito a tale aspetto, tuttavia, sarebbe incompleto. In merito all'esecuzione dell'allontanamento, il ricorrente invoca l'art. 3 CEDU, rischiando, a suo dire, l'arresto e torture in caso di rientro in Turchia. Infine, non avendovi alcuna possibilità di rifugio interno e visto l'attuale pericolo che vi correrebbero i cittadini di etnia curda, l'esecuzione del rinvio non sarebbe ragionevolmente esigibile. 5.3 Tramite scritto del 30 giugno 2008 e vari mezzi di prova inoltrati congiuntamente ad esso, l'insorgente ha allegato di essere sotto accusa in Turchia per aver redatto, prima di giungere in Svizzera, un articolo dal titolo (...), pubblicato il (...) sul periodico turco E._______. 5.4 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha dapprima sottolineato come il ricorrente, da un lato, nella lettera del 30 giugno 2008, abbia sostenuto di avere redatto degli articoli anteriormente al suo espatrio, e, dall'altro, non abbia menzionato di avere svolto attività giornalistiche né nel corso delle audizioni, né nel gravame, benché gli sia stato esplicitamente chiesto se disponesse di ulteriori motivi d'asilo oltre la distribuzione di giornali per il DEHAP e sebbene la pubblicazione di detti articoli sia avvenuta anteriormente all'audizione complementare. Detto Ufficio ha pertanto espresso dei dubbi circa la redazione degli articoli da parte dell'insorgente ed ha indicato che, del resto, sarebbe d'uso la pratica secondo cui - quale mezzo per realizzare attività propagandistiche - gruppi d'opposizione indicherebbero come autori di loro articoli cittadini turchi residenti all'infuori del loro Paese, prevedendo la legge turca l'impossibilità di infliggere una condanna ad una persona che si trova all'estero. Indipendentemente dalla questione a sapere se l'insorgente sia o meno l'autore degli articoli apparsi nel (...), l'UFM ha poi ritenuto opportuno valutare il timore dell'insorgente di essere esposto a persecuzioni in caso di ritorno in Turchia. In tale contesto, detto Ufficio ha indicato che sarebbe risaputo che, in detto Paese, la prassi non prevede un'incarcerazione preventiva durante il processo di prima istanza per infrazioni commesse tramite la pubblicazione di testi d'opposizione, ma, tutt'al più, potrebbe essere ordinata una comparizione forzata quando la persona non si presenta autonomamente. Inoltre, nel caso di una prima infrazione di questa natura, la condanna consisterebbe generalmente in una sanzione pecuniaria o in una pena detentiva, sospesa condizionalmente. Per questo motivo l'autorità inferiore è dell'avviso che si potrebbe esigere dall'insorgente che ritorni nel suo Paese d'origine, al fine di attendere l'esito della procedura avviata nei suoi confronti, tantopiù che, in caso di condanna, egli avrebbe ancora la possibilità di inoltrare ricorso presso la corte di cassazione e, prima della sentenza di seconda istanza, recarsi all'estero, rispettivamente depositare una domanda d'asilo all'Ambasciata di Svizzera ad Ankara. Infine, l'autorità inferiore ha indicato come l'avvocato che avrebbe spedito i mezzi di prova al ricorrente vanterebbe dell'esperienza nell'ambito giuridico che qui interessa. 5.5 Nella replica, l'insorgente ha rettificato quanto allegato nello scritto del 30 giugno 2008, dichiarando di avere redatto l'articolo non antecedentemente al suo espatrio, bensì quando già si trovava in Svizzera, da dove l'avrebbe inviato alla redazione via e-mail per la pubblicazione, ragione per cui non avrebbe menzionato tale attività durante le audizioni. Peraltro, lo sbaglio sarebbe da far risalire ad un errore di interpretazione. Ciò non toglierebbe comunque nulla al fatto che sarebbe sotto inchiesta per la pubblicazione di detto articolo. Attualmente, inoltre, egli sarebbe indagato anche in relazione alla pubblicazione del libro (...), come mostrerebbero i mezzi di prova presentati. A differenza di quanto rimproveratogli dalle autorità, egli non sarebbe l'autore del libro e sarebbe estraneo alla sua pubblicazione. In aggiunta, l'insorgente è dell'avviso che il responsabile della pubblicazione di detto libro avrebbe fatto il suo nome sotto tortura. Da ultimo, l'insorgente rimanda in particolare allo scritto dell'avvocato F._______, che descriverebbe la sua situazione processuale attuale ed i rischi a cui sarebbe confrontato in caso di ritorno in Turchia, in special modo dopo l'emissione nei suoi confronti di un mandato di cattura. 5.6 Nella sua duplica, l'UFM si è espresso sul mezzo di prova, datato 10 settembre 2008, inoltrato dall'insorgente, sottolineando come esso rappresenti non un ordine di cattura finalizzato all'incarcerazione dell'insorgente, bensì un mero ordine di comparizione forzata ad un'udienza ("Vorführungsbefehl" / "mandat d'amener"). In merito alla procedura avviata nei confronti di quest'ultimo, poi, l'autorità di prime cure ha ritenuto esigibile che egli ritorni in nel suo Paese d'origine per attenderne l'esito, ribadendo che, nel caso in cui l'autorità di prima istanza dovesse condannarlo, egli non rischierebbe di essere incarcerato, rispettivamente avrebbe la possibilità di inoltrare ricorso presso la corte di cassazione e, prima che questa lo condanni, eventualmente, ad una pena detentiva, di recarsi all'estero per depositare una domanda d'asilo o di rivolgersi all'Ambasciata elvetica ad Ankara. Peraltro, sarebbe oltremodo noto anche alle stesse autorità turche che molti emigranti turchi cercherebbero un diritto di soggiorno duraturo in un Paese europeo, creandosi dei motivi d'asilo tramite l'esercizio di attività propagandistiche rivolte contro il regime turco, come pure che, secondo la legge turca, nell'ambito di una procedura penale nessuna pena potrebbe essere pronunciata nei confronti di una persona risiedente all'estero. In ragione di detti elementi, al momento attuale non esisterebbe, per l'insorgente, un timore fondato di essere sottoposto a misure persecutorie in caso di ritorno in Turchia. 6. 6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 6.2 ll fondato timore d'esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 8a; GICRA 1997 n. 10 consid. 6 con relativi riferimenti). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 7; GICRA 1994 n. 24. e GICRA 1993 n. 11). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6a, GICRA 1993 n. 21 e GICRA 1993 n. 11.; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pagg. 447 e segg.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pagg. 69 e segg.; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Walter Kälin (ed.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Friborgo 1991, pag. 44; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2a ediz., Berna/Stoccarda 1991, pagg. 108 e segg.; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea/Francoforte 1990, pagg. 126, 143 e segg.; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pagg. 287 e segg.). In virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale in relazione alla protezione nazionale, inoltre, il riconoscimento della qualità di rifugiato presuppone che la persona interessata non possa ottenere sufficiente protezione in Patria (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2008/4 consid. 5.2). Infine, tra la fuga dal Paese di origine o di residenza e le persecuzioni subite, rispettivamente il timore di persecuzioni future, deve sussitere un nesso temporale e causale. 6.3 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1). 7. 7.1 L'autorità di prime cure ha ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente circa la sua attività politica per il DEHAP, gli arresti e le pressioni subiti a causa di detto impegno politico non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi, perché contraddittorie, stereotipate e spoglie di dettagli. Trattasi pertanto di esaminare se i motivi d'asilo addotti dal ricorrente in legame alla sua presunta attività politica esercitata prima dell'espatrio (avvenuto nel [...]) sono verosimili, rispettivamente se rappresentano seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7.2 Il Tribunale constata, come primo aspetto, che non può essere escluso con certezza che il ricorrente abbia effettivamente svolto, a partire dal (...) e sino al suo espatrio, attività politiche per il partito DEHAP. Come egli stesso sottolinea nel memoriale di ricorso, le sue risposte circa il partito e le mansioni da lui svolte per il medesimo sono state chiare, precise, non in contrasto tra loro e, soprattutto, corrispondenti al vero. A guisa d'esempio, in ogni versione resa egli ha sostenuto di essere stato attivo per la sezione giovanile del DEHAP, distribuendo la rivista del gruppo in tre quartieri di Gaziantep. Ha menzionato correttamente il nome di detta rivista ed il significato dell'acronimo DEHAP. Di propria iniziativa e in maniera corretta, poi, egli ha indicato (cfr. V2 pag. 6) l'acronimo del gruppo antecedente il DEHAP (vale a dire HADEP) e l'anno in cui quest'ultimo è stato modificato in, appunto, DEHAP (il 2003, quando la Corte costituzionale proibì l'HADEP). Il ricorrente ha, peraltro, elencato correttamente i nomi dell'allora responsabile del DEHAP a Gaziantep, del responsabile a livello nazionale e del responsabile della sezione giovanile del gruppo a Gaziantep (cfr. V2 pagg. 8-9). In tale contesto giova rilevare che se, da un lato, l'insorgente non ha accennato al fatto che, nel frattempo, il gruppo DEHAP non esiste più, perchè aggregatosi con un altro gruppo politico, dall'altro lato, tale mancanza non intacca la conclusione di verosimiglianza a cui giunge il Tribunale, giacché detta fusione è avvenuta in data 17 agosto 2005, vale a dire diversi mesi dopo la cessazione delle attività del ricorrente per il DEHAP quale distributore della rivista A. W. ed il trasferimento presso la sorella a G._______ il (...), rispettivamente quattro giorni dopo il suo espatrio. La conclusione dell'UFM, secondo cui l'attività politica del ricorrente sarebbe da mettere in dubbio (cfr. decisione impugnata punto 3. pag. 4), non può pertanto essere condivisa. Differente si presenta, invece, la situazione in merito alle allegazioni del ricorrente circa quanto avrebbe subito da parte delle autorità di polizia a causa dell'attività svolta per il DEHAP, alle quali - convenendo con l'UFM - non può essere creduto. Infatti, se, da una parte, le contraddizioni rilevate dall'autorità inferiore, al contrario di quanto la stessa sostiene nel provvedimento impugnato, riguardano elementi secondari dell'intero racconto, dall'altra parte, l'insorgente ha reso versioni discordanti e vaghe in merito ad aspetti centrali del suo vissuto. In particolare, in merito alle tre volte che sarebbe stato fermato mentre distribuiva il giornale del partito e trattenuto per diverse ore, stupisce che il ricorrente non abbia menzionato già in occasione della prima audizione che, dopo le allegate torture, gli agenti l'avrebbero abbandonato sulla strada, dove avrebbe ripreso i sensi e chiamato il padre per tornare a casa. In effetti, essendo detta pratica per lo meno inusuale, è immaginabile che la medesima abbia come minimo disorientato il ricorrente sul momento. Inoltre, come rettamente riconosciuto dall'UFM, benché ne abbia indicato le date senza mai contraddirsi, il ricorrente ha descritto le sue tre permanenze al posto di polizia di S. in maniera del tutto vaga e stereotipata. Sia per l'allegato fermo del (...), che per quello del (...), rispettivamente (...), ad esempio, egli, durante la seconda audizione, ha fornito una versiona unica per i tre episodi di tortura subiti, senza discernerli tra loro, rispettivamente senza apportare elementi specifici per ognuno di essi (cfr. V2 pag. 8). Anche quando è stato udito per la terza volta, non è stato in grado di dettagliare quanto vissuto, ripetendo in maniera generica e distanziata la sequenza delle presunte torture (cfr. V3 pagg. 4, 9 e 10). Peraltro, non giustificabile è il fatto che l'insorgente, durante le prime due audizioni, abbia sottaciuto che sin dal (...) agenti di polizia l'avrebbero minacciato verbalmente di morte ogni qualvolta l'avrebbero incontrato per strada (cfr. V3 pag. 5), perchè inerente anch'esso a presunte persecuzioni e, pertanto, ad un aspetto centrale del racconto. Mal si comprende pure come mai, durante la prima e la terza audizione, egli abbia tralasciato di indicare di essere stato portato fuori città da agenti di polizia nel (...) e minacciato di morte con un'arma da fuoco, menzionando tale episodio unicamente in sede di seconda audizione (cfr. V2 pagg. 6 e 10). L'insorgente ha reso poi versioni discordanti circa la frequenza di questi episodi, indicando in maniera generica di essere stato trasportato fuori città "ogni tanto" (cfr. V2 pag. 5), per, poco dopo, limitare a tre volte detti fermi (cfr. V2 pag. 6). Peraltro, alla luce del fatto che, durante la seconda audizione, abbia fatto esplicita menzione anche di come le autorità lo avrebbero interrogato in merito a membri di detto partito (cfr. V2 pag. 5) e che il fratello avrebbe anch'esso collaborato con il DEHAP, è illogico che, durante la prima audizione, quando interpellato sui motivi dei fermi subiti, egli abbia indicato unicamente che le autorità l'avrebbero ammonito dal collaborare con detto partito (cfr. V1 pag. 4). Oltre a ciò, la versione fornita in terza audizione, secondo cui i suoi problemi avrebbero trovato inizio col fermo del (...) e che egli, allora, sarebbe stato arrestato a causa dell'impegno politico del fratello (cfr. V3 pag. 4), non risulta pertinente ed è in netta contraddizione con quanto asserito fino a dato momento, ovvero che la polizia avrebbe iniziato a perquisire il domicilio familiare già dopo la partenza del fratello nel (...) (cfr. V2 pag. 5), rispettivamente che il fermo del (...) sarebbe avvenuto unicamente a causa delle attività politiche del ricorrente medesimo (cfr. V1 pag. 4 e V2 pagg. 5-6). Pertanto, le dichiarazioni dell'insorgente circa i fermi e le minacce di morte subiti a causa della sua attività politica per il DEHAP sono inverosimili. Tale conclusione è, del resto, confermata dal fatto che, fino ad oggi, unicamente attivisti del DEHAP particolarmente esposti in ragione della loro funzione, come ad esempio quadri del partito, candidati alle elezioni, membri che hanno preso parte a manifestazioni del gruppo, che si sono oltremodo particolarmente impegnati per esso o che sono sospettati di appoggio al Partiya Karkerên Kurdistan (PKK), sono stati oggetto di fermi prolungati. In altre parole, una mera collaborazione con il DEHAP, come quella realizzata dal ricorrente, che - stando alle sue dichiarazioni - non possedeva la tessera di adesione al gruppo (cfr. V2 pag. 10 e V3 pag. 8) e non vi ha mai assunto una funzione esposta, limitandosi sempre a svolgere la semplice funzione di distributore di riviste limitatamente a determinati quartieri di C._______, non è, di regola, di per sé sufficiente a provocare misure di persecuzione statali rilevanti in materia d'asilo (cfr. Sentenze del Tribunale D-4577/2006 del 18 febbraio 2010 consid. 4.2.3 e E-4452/2006 del 21 settembre 2009 consid. 3.1.5). Alla luce della sua semplice posizione all'interno del DEHAP, rispettivamente della banalità del suo impegno per esso, non vi è ragione per ammettere che abbia a temere seri pregiudizi rilevanti ai sensi dell'asilo in caso di ritorno nel suo Paese a causa delle attività svolte per esso, peraltro ancora prima che detto gruppo venisse dichiarato illegale dalle autorità . 8. 8.1 Il ricorrente fa inoltre valere di avere subito, quando era ancora in Turchia, delle persecuzioni riflesse in ragione delle attività del fratello D._______, il quale avrebbe aderito alla sezione giovanile del DEHAP nel (...) e lasciato il Paese nel corso del (...), perché accusato dalle autorità di essere un terrorista membro del PKK. In particolare, la casa famigliare sarebbe stata perquisita regolarmente dopo la partenza di D._______ e gli agenti, una o più volte, avrebbero anche interrogato il ricorrente e suo padre in merito a D._______ alla centrale di polizia, dove li avrebbero altresì percossi, minacciati e incolpati di essere anch'essi dei terroristi. 8.2 Il Tribunale ritiene che in Turchia, indipendentemente dalle recenti riforme legislative effettuate nell'ottica di un'adesione all'UE e nonostante nel codice penale turco non esista la responsabilità penale estesa alla famiglia, non può essere escluso il rischio di rappresaglie statali contro membri della famiglia di presunti attivisti del PKK - rispettivamente di movimenti che ne hanno preso la successione - o di attivisti curdi di altri gruppi considerati separatisti, in particolare nelle province del sud e dell'est. Tali rappresaglie sono rilevanti nell'ottica della persecuzione riflessa ai sensi dell'art. 3 LAsi. Lo scopo di una persecuzione riflessa può consistere nel punire l'intera famiglia per le azioni di un singolo membro, giacché sospettato di condividere le opinioni politiche ed i fini, oppure per intimidirli e diffidarli dall'approssimarsi ad organizzazioni o attività politiche illegali. Peraltro, secondo le informazioni a disposizione del Tribunale, non si possono escludere delle rappresaglie contro membri della stessa famiglia di un ricercato, neppure se il medesimo si trova all'estero e le autorità statali ne sono al corrente. La probabilità di diventare vittima di una persecuzione riflessa è data soprattutto nei casi in cui è ricercato un membro della famiglia in fuga e le autorità hanno motivo di presumere che un altro componente della famiglia abbia un contatto stretto con il medesimo. Questa probabilità aumenta, se la vittima stessa di una persecuzione riflessa si caratterizza per un impegno politico importante all'interno di organizzazioni politiche illegali. In tale contesto, oltre al grado di parentela, va considerata la dimensione delle attività politiche della vittima di una persecuzione riflessa ed il grado di importanza delle stesse come pure i precedenti eventi con la polizia e le autorità giudiziarie. Rischiano in maniera particolare di essere oggetto di misure di persecuzione riflessa coloro che si impegnano apertamente per parenti attivi politicamente, segnatamente tramite organizzazioni attive in favore di detenuti o l'inoltro di un ricorso alla Corte europea per i diritti dell'uomo. All'ora attuale, il rischio di rappresaglie contro membri della stessa famiglia è da considerarsi ancora attuale; tuttavia esso deve essere analizzato, di caso in caso, secondo le circostanze della fattispecie (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 10 e sentenza del Tribunale D-5336/2008 del 14 giugno 2010 consid. 6.2 con i relativi riferimenti). 8.3 Preliminarmente, il Tribunale constata che le dichiarazioni dell'insorgente in merito al fratello D._______ - seppur di esiguo numero - coincidono, nell'insieme, con quanto emerge dagli atti di quest'ultimo (N [...]). Difatti, nonostante il ricorrente abbia collocato la partenza del fratello nel corso del (...) (cfr. V2 pag. 6), mentre egli ha lasciato la Turchia già agli inizi del febbraio (...) ha indicato correttamente che ha aderito alla sede giovanile del DEHAP di C._______ nel (...) (cfr. ibidem pag. 6), che le autorità lo hanno tratto in fermo diverse volte, torturato e accusato di fare parte del PKK (ibidem pag. 8). 8.4 Inoltre, se, da un lato, ritenuta la prassi che le autorità turche mettono in atto nei confronti di famiglie ritenute facenti parte dell'opposizione, non può essere escluso che le stesse abbiano fatto visita al domicilio del ricorrente, perché interessate a trovare D._______, rispettivamente ad ottenere informazioni sullo stesso, dall'altro lato, le dichiarazioni del ricorrente in merito ad allegate pressioni, subite in ragione dell'impegno politico di D._______ sotto forma di perquisizioni e fermi, non possono essere credute, poiché contraddittorie e vaghe e, come si vedrà di seguito, difettano, ad ogni modo, dell'intensità rilevante in materia d'asilo per ammettere una persecuzione riflessa, rispettivamente il timore di esservi esposto in futuro. Peraltro, l'ottenimento dell'asilo da parte del fratello del ricorrente non è di per sé sufficiente per ammettere delle persecuzioni statali nei confronti di suoi famigliari, rispettivamente un loro timore futuro di esserne vittime (cfr. GICRA 1994 n. 17 consid. 3b; Sentenza del Tribunale D- 4577/2006 del 18 febbraio 2010 consid. 4.3.2). Inoltre, le dichiarazioni dell'insorgente in merito alle perquisizioni al suo domicilio ed ai fermi subiti insieme al padre durante le stesse sono del tutto inattendibili. Difatti, egli ha reso versioni discordanti in merito ai fermi: durante la prima audizione, descrivendo le perquisizioni subite, egli non ha fatto menzione alcuna di essere mai stato tratto in fermo durante una di esse insieme al padre (cfr. V1 pag. 4); in aggiunta, nella seconda audizione, egli non ha menzionato tale fatto durante il racconto spontaneo, bensì unicamente a fine audizione quando interrogato su ulteriori motivi d'asilo, descrivendo l'episodio come l'unico di tale natura ed in maniera stereotipata e succinta (cfr. V2 pag. 10); nella terza audizione, infine, egli ha allegato di essere stato più volte fermato insieme al padre in occasione di perquisizioni di polizia (cfr. V3 pag. 6). Inoltre, la versione resa in sede di seconda audizione secondo cui egli sarebbe stato unicamente schiaffeggiato quando in stato di fermo insieme al padre (cfr. V2 pag. 10), non coincide con quanto indicato durante la terza audizione, secondo cui sia lui che il padre avrebbero subito colpi e forti percosse (cfr. V3 pagg. 6-7). Oltre a ciò, le descrizioni fornite in merito a quanto subito dalla famiglia nei momenti delle perquisizioni, segnatamente danni, disordine, minacce, insulti e domande in merito al rifugio di D._______ (cfr. V1 pag. 4, V2 pag. 9 e V3 pagg. 6, 8 e 12), sono molto scarne e prive di dettagli, benché raccontate da una persona che sostiene di averle non solo vissute personalmente, ma ritenute opprimenti al punto tale da indurla a lasciare il suo Paese (cfr. V2 pag. 5 e V3 pag. 12). Le allegazioni ricorsuali (cfr. paragrafo 5.2) non sono, del resto, atte a confutare la conclusione d'inverosimiglianza a cui giunge l'UFM. 8.5 In considerazione di quanto esposto, il Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni del ricorrente circa le allegate persecuzioni riflesse subite in ragione delle attività politiche del fratello D._______ e circa il timore d'esposizione a persecuzioni riflesse future non soddisfano le condizioni previste agli artt. 3 e 7 LAsi. 9. 9.1 L'insorgente, posticipatamente all'inoltro del gravame di ricorso, ha dichiarato di essere sotto accusa in Turchia per la redazione di due articoli, pubblicati in detto Paese il (...), rispettivamente per la pubblicazione di un libro di cui sarebbe erroneamente ritenuto essere l'autore. A sostegno di tale tesi, ha inoltrato diversi mezzi di prova, la cui autenticità non è contestata in questa sede. 9.2 Colui che fa valere una situazione di pericolo creatasi nel suo Paese d'origine o di provenienza in seguito ad un comportamento assunto dopo l'espatrio, fa valere motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi). Detti motivi, a prescindere dal fatto di essere stati generati abusivamente o meno, conducono all'esclusione dall'asilo, nella misura in cui siano determinanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1). Determinante nell'esame per il riconoscimento di detta qualità è la questione a sapere se le autorità del Paese interessato considerano il comportamento del richiedente l'asilo come antistatale e se quest'ultimo, in caso di rientro in Patria, abbia a temere misure persecutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi. Questo deve essere provato, o per lo meno reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi). 9.3 9.3.1 Nelle lettere del 30 giugno 2008 e 24 novembre 2008, il ricorrente ha sostenuto di essere sotto inchiesta per la redazione di un articolo pubblicato sul giornale E._______ il (...), ed ha inoltrato cinque mezzi di prova a sostegno di tale tesi, il cui contenuto rilevante ai fini della procedura si riassume come segue:

- requisitoria del (...) del Pubblico Ministero H._______ ("Doc. A"): il documento è inerente unicamente al proprietario e redattore capo del giornale E._______ I._______. Il ricorrente non vi è nominato in alcun modo;

- processo verbale dell'udienza del (...) dinanzi all'11. Tribunale Penale di L._______ ("Doc. B"): quale imputato in tale processo vi è citato unicamente il proprietario e redattore capo del giornale E._______ I._______. Il ricorrente vi è citato semplicemente quale autore degli articoli (...) e (...) (entrambi pubblicati il [...]). È riportata infine la decisione del citato Tribunale di ordinare la testimonianza dell'insorgente, rispettivamente la riserva di aprire un'inchiesta nei confronti di quest'ultimo, a dipendenza della sua deposizione;

- arringa difensiva di I._______ del (...) ("Doc. C"): il ricorrente vi è citato quale autore degli articoli (...) e (...) (entrambi pubblicati il [...]);

- convocazione del Tribunale Penale di C._______ del (...) all'indirizzo del ricorrente ("Doc. D"): l'insorgente, citato quale imputato ("Sanik"), è invitato a comparire all'udienza del (...) presso detto Tribunale;

- processo verbale dell'udienza del (...) presso l'11. Tribunale Penale di L._______ ("Doc. E"): vi è riportata la constatazione del Tribunale circa l'assenza di una risposta da parte del Tribunale penale di C._______ in merito alla convocazione del ricorrente e la sua decisione di attendere detta risposta. 9.3.2 Il Tribunale osserva innanzitutto che il ricorrente ha reso due versioni discordanti circa la data di redazione degli articoli menzionati, sostenendo dapprima di averli pubblicati prima dell'espatrio (cfr. lettera del 30 giugno 2008 pag. 1), per poi, in un secondo momento, allegare di averli scritti quando già si trovava in Svizzera (cfr. lettera del 24 novembre 2008 pag. 1). Anche volendo ritenere la seconda versione citata, essendo i due articoli stati pubblicati il (...), il ricorrente non può che averli redatti prima di tale data e, pertanto, ancora prima della terza audizione a cui è stato sottoposto in Svizzera, esperita il 5 settembre 2007. Ne discende che, in ogni caso e come rettamente segnalato dall'autorità di prime cure, l'insorgente ha sottaciuto la sua attività di redattore di articoli d'opposizione e questo, nonostante gli sia stata data l'opportunità di esporre in modo esaustivo tutti i suoi motivi d'asilo, al più tardi prima della conclusione della terza audizione (cfr. V3 pag. 13). Tale fatto mette seriamente in dubbio che egli abbia redatto gli articoli in questione. 9.3.3 A ciò si aggiunge il fatto che i dati riportati sul documento D non permettono di sostenere con certezza che lo stesso si riferisca al processo a carico di I._______ dinanzi al Tribunale penale di L._______, rispettivamente alla richiesta di detto Tribunale di interrogare l'insorgente nell'ambito di tale processo. Del resto, non è evincibile, né dai mezzi di prova prodotti, né dagli atti di causa, che nel lasso di tempo intercorso tra l'udienza del (...) (cfr. Doc. B) e la convocazione del (...) (cfr. Doc. E), rispettivamente fino ad oggi, il ricorrente sia mai stato messo sotto accusa per la pubblicazione dei due articoli summenzionati. In considerazione di detti elementi, il Tribunale non ritiene sufficientemente comprovato che le autorità turche abbiano aperto un'inchiesta penale nei suoi confronti per la redazione degli articoli (...) e (...) pubblicati sul E._______ il (...). 9.3.4 Visto quanto esposto, il Tribunale ritiene inverosimile il timore dell'insorgente di essere esposto a misure persecutorie in caso di rientro in Turchia a causa dell'allegata redazione di articoli propagandistici per il giornale E._______. 9.4 9.4.1 Nello scritto del 24 novembre 2008, l'insorgente sostiene di essere sotto inchiesta anche in relazione alla pubblicazione del libro (...), benché, a sua detta, egli non ne sarebbe l'autore. I mezzi di prova inoltrati, rispettivamente il loro contenuto rilevante ai fini di codesta procedura sono i seguenti:

- dichiarazione non datata redatta a mano dal ricorrente, in cui si dichiara estraneo alla redazione del libro summenzionato e ipotizza che il coimputato M._______, responsabile della pubblicazione, abbia fatto il suo nome mentre sottoposto a tortura;

- lettera dell'avvocato F._______ del (...), nella quale egli ripercorre le tappe del processo in questione, citando i mezzi di prova "Ek. 1-3" (v. sotto), espone i testi di legge rilevanti nella fattispecie e sostiene che l'insorgente rischierebbe l'arresto e l'incarcerazione in caso di rientro in Turchia in ragione della sua etnia e della sua posizione politica;

- richiesta del (...) della Procura generale della Repubblica di L.________ alla Procura generale della Repubblica di C._______ di ordinare la convocazione del ricorrente, al fine di interrogarlo sul libro (...), per la cui pubblicazione la Procura di L._______ ha aperto un'inchiesta;

- conferma da parte della Procura generale della Repubblica di C._______ del (...) di invio della convocazione richiesta al ricorrente;

- requisitoria del (...) ("Ek. 1"), in cui il Procuratore generale della Repubblica di L._______ accusa l'insorgente di propaganda per il PKK, in relazione alla pubblicazione (...), di cui è ritenuto l'autore;

- processo verbale dell'udienza dell'(...) ("Ek. 2"), in cui il 14. Tribunale Penale di L._______ decide di richiedere al Tribunale di guardia penale di C._______ di inoltrargli il processo verbale dell'interrogatorio del ricorrente prima dell'inizio del processo il (...);

- lettera del 14. Tribunale Penale di L._______ del (...) al Tribunale di guardia penale di C._______, con cui è ordinato l'invio del processo verbale dell'interrogatorio del ricorrente prima del (...);

- processo verbale dell'udienza del (...) ("Ek. 3"), in cui il Tribunale Penale di L._______ constata l'assenza di una risposta da parte del Tribunale penale di C.______ in merito all'interrogatorio dell'insorgente e rinvia il processo al (...);

- processo verbale dell'udienza del (...), in cui il Tribunale Penale di L._______ prende atto dell'impossibilità di interrogare il ricorrente e decide di emettere un ordine di ricerca al fine di interrogarlo;

- lettera del Tribunale Penale di L._______ del (...), con cui informa l'Ufficio cattura di L._______ di voler ricercare l'insorgente;

- ordine di ricerca del (...) emesso nei confronti del ricorrente al fine di poterlo interrogare, nel quale il Tribunale Penale di L._______ lo accusa di atti propagandistici in favore di un'organizzazione terroristica (in casu il PKK),

- testo degli articoli di legge inerenti alla procedimento in questione, riportati dall'avvocato F._______ (scritto non datato). 9.4.2 In considerazione dei mezzi di prova testé mezionati, la cui autenticità non è, del resto, contestata dall'autorità di prime cure, il Tribunale non ha ragione di dubitare che l'insorgente sia effettivamente sotto inchiesta per crimini di stampa, nello specifico per attività propagandistiche per il PKK in relazione alla pubblicazione del libro (...), rispettivamente che il processo avviato dal 14. Tribunale Penale di L._______ sia tuttora pendente a causa della sua assenza e che le autorità lo ricerchino. Tale aspetto - nonostante non si possa escludere che il ricorrente, come egli allega, sia estraneo alla redazione ed alla pubblicazione del libro menzionato - è da tenere in considerazione per esaminare se egli abbia o meno fondato timore di persecuzioni future. 9.4.3 Secondo informazioni a disposizione del Tribunale (cfr. DTAF 2010/9), in Turchia, oltre al registro penale ("Adli Sicil"), da diverso tempo, a livello nazionale, viene utilizzato un sistema centralizzato di registrazione, il cosiddetto "Sistema generale d'informazioni" ("Genel Bilgi Toplama Sistemi", GBTS). Detta banca dati contiene informazioni riguardanti singole persone ed è amministrata da un servizio specifico della polizia nazionale. In particolare, nel GBTS sono registrate informazioni raccolte ed inoltrate a detto servizio dalle autorità di polizia e di gendarmeria, segnatamente i dati riguardanti persone che sono, rispettivamente sono state sospettate di aver commesso crimini politici, come pure divieti di uscita, crimini inerenti alla procedura penale militare e determinati delitti fiscali. Benché la creazione di una voce nel GBTS non avvenga sempre secondo criteri omogenei sul territorio nazionale, la tendenza generale è, tuttavia, facilmente evincibile: l'esistenza di un procedimento penale per crimini politici ha come conseguenza, in ogni caso, la creazione di una schedatura di natura politica nel GBTS, di norma al termine delle indagini preliminari del ministero pubblico o, al più tardi, al termine del procedimento. Tutti i posti di polizia e gendarmeria sul territorio turco hanno accesso al GBTS, in particolare anche quelli situati ai confini preposti ai controlli di persone in entrata e uscita dal Paese. Pertanto, il Tribunale parte dal presupposto certo che, al momento in cui una persona schedata fa rientro in Turchia, le autorità preposte ai controlli vengano a conoscenza della sua schedatura politica. Ciò, a sua volta, per la stessa comporta un importante rischio di subire misure persecutorie statali di intensità rilevante in materia d'asilo. Del resto, la schedatura a livello nazionale quale "persona scomoda" dal punto di vista politico, oltre ad essere facilmente constatabile per tutti i posti di polizia turchi, comporta, di regola, una sorveglianza statale che, seppure meno intensa delle misure di cui sopra, è duratura nel tempo. Inoltre, persone schedate sono automaticamente sospettate dalle autorità in caso di disordini politici nella zona in cui vivono e trattate di conseguenza. Esistono altresì diversi rapporti che denunciano altre molestie e discriminazioni che subiscono persone schedate, segnatamente nei loro rapporti quotidiani con le autorità (cfr. Sentenza del Tribunale E-5253/2007 del 27 luglio 2010 consid. 4.3.5). 9.4.4 Nella fattispecie, il Tribunale presuppone l'esistenza di una schedatura politica dell'insorgente, ritenuto che una procedura penale è stata avviata nei suoi confronti e che, in tale contesto, le autorità hanno ordinato la sua ricerca, al fine di interrogarlo circa il reato addebitatogli di "attività propagandistiche per un'organizzazione terroristica", come esplicitamente formulato sull'ordine del (...) inoltrato quale mezzo di prova. Stando allo scritto dell'avvocato F._______ del (...), poi, il ricorrente, facendo rientro in Turchia, rischierebbe l'arresto e la condanna ad una pena preventiva a causa del processo avviato nei suoi confronti, dell'ordine del (...) di cui sopra, della sua etnia e della sua posizione politica. 9.4.5 Se, da una parte, il comportamento delle autorità turche nel caso specifico non è prevedibile con esattezza, dall'altra, in ragione dell'ordine del (...) menzionato poc'anzi, è d'uopo partire dal presupposto che egli venga arrestato al momento dell'entrata in Turchia, al fine di essere interrogato per il processo tuttora pendente nei suoi confronti. La possibilità che egli, successivamente, venga scarcerato, rispettivamente che, come sostenuto dall'UFM, egli possa attendere il verdetto in libertà, non può essere ipotizzata con sufficiente probabilità. Lo stesso dicasi per la possibile condanna, la quale, secondo il diritto turco, può comportare diversi anni di carcere. Ritenuta l'incertezza in maniera generale in relazione ai rischi che tendenzialmente correrebbe il ricorrente e le eventuali conseguenze future a cui lo stesso potrebbe andare incontro e considerato che una sua uscita dal Paese non sarebbe più possibile in caso di condanna, l'argomento dell'UFM, secondo cui sarebbe esigibile che l'insorgente attenda in Turchia l'esito della procedura in corso, non può essere condivisa (cfr. Sentenza del Tribunale E- 5253/2007 del 27 luglio 2010 consid. 4.3.7). Ne discende che, in rispetto della giurisprudenza, secondo cui la sola esistenza di una schedatura politica permette di ritenere, di regola, un fondato timore di persecuzioni statali future rilevanti in materia d'asilo (cfr. DTAF 2010/9 e GICRA 2005 n. 11), il timore del ricorrente di essere esposto, in futuro, a misure persecutorie statali è da considerarsi fondato. 9.4.6 Considerato quanto esposto e ritenuto altresì che il ricorrente, a causa della sua schedatura politica, non dispone di un'alternativa interna di fuga, le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato sono adempiute ai sensi dell'art. 54 LAsi. L'asilo, tuttavia, non può essergli accordato (cfr. consid. 9.2). 10. 10.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). 10.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21 consid. 9-11). 10.3 Ritenuti il fondato timore del ricorrente di essere esposto, in futuro, a misure persecutorie in Turchia ai sensi dell'art. 3 LAsi e, pertanto, la violazione del principio del divieto di respingimento che implicherebbe un suo allontanamento (art. 83 cpv. 3 della Legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 [RS 142.20, LStr]), l'esecuzione dello stesso è da considerarsi inammissibile. Pertanto, il ricorrente è da ammettere provvisoriamente in Svizzera quale rifugiato (GICRA 2000 n. 16 consid. 5a). 11. Di conseguenza, in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato, rispettivamente di concessione dell'ammissione provvisoria il ricorso è accolto e la decisione impugnata confermata. Per il resto, il ricorso è respinto. I punti 1, 4 e 5 del dispositivo della decisione dell'UFM del 27 settembre 2007 sono annullati e l'UFM è incaricato di ammettere provvisoriamente in Svizzera il ricorrente. 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono ridotte di un terzo a CHF 200.- e poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché artt. 1-3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 13. Ritenuto che l'insorgente è difeso in questa sede da un mandatario, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio ex aequo et bono in CHF 500.-, conto tenuto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto limitatamente al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla richiesta di concessione dell'ammissione provvisoria. Sul punto di questione della concessione dell'asilo, il ricorso è respinto. 2. I punti 1, 4 e 5 del dispositivo della decisione dell'UFM del 27 settembre 2007 sono annullati. L'autorità inferiore è incaricata di ammettere provvisoriamente il ricorrente quale rifugiato. 3. Le spese processuali, di CHF 200.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Al ricorrente è assegnata un'indennità di ripetibili di CHF 500.-. 5. Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegati: bollettino di versamento e copia delle osservazioni dell'UFM dell'8 settembre 2010) autorità inferiore, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) N._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: