Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessato, cittadino turco di etnia curda ed originario di D._______, nella provincia di E._______, ha depositato domanda d'asilo in Svizzera in data 16 giugno 2007. Interrogato sui motivi d'asilo il 21 giugno 2007 ed il 17 marzo 2008, egli ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo di aver lasciato definitivamente la Turchia nel 1996 in quanto accusato, sin dal 1994, di aver aiutato i guerriglieri del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) dando loro rifugio. Egli, insieme ad altre persone del suo villaggio, sarebbe stato portato presso un posto militare per essere interrogato, luogo dove sarebbe pure stato torturato. Susseguentemente, l'interessato sarebbe stato regolarmente sotto sorveglianza e delle persone, spacciandosi per guerriglieri del PKK, si sarebbero frequentemente recate da lui per chiedergli aiuto e tentare, così facendo, di farlo cadere in trappola. Egli sarebbe ancora stato arrestato e, in un'altra occasione, imprigionato per venti giorni come pure torturato. I militari gli avrebbero chiesto, con insistenza, di eseguire la funzione di protettore del villaggio. Dopo la sua scarcerazione, la sua casa sarebbe stata incendiata, costringendo l'interessato a recarsi a F._______, ove egli avrebbe organizzato l'espatrio verso l'Europa. Assieme alla moglie ed i figli, il richiedente avrebbe soggiornato dal 1996 al 2001 in Germania e, posteriormente ad una decisione negativa in merito alla domanda d'asilo ivi inoltrata, si sarebbe recato solo in Italia, dove avrebbe pure domandato asilo. Dopo aver ricevuto una decisione negativa al riguardo da parte delle autorità italiane, sarebbe giunto in Svizzera il 16 giugno 2007 con lo scopo di chiedere asilo. B. Avendo minacciato di suicidarsi in data 22 giugno 2007, l'interessato è stato ricoverato alla Clinica psichiatrica cantonale di G._______, rimanendovi per quasi cinque mesi (cfr. agli atti A 7/1, A 19/5, A 27/1, A 30/1 e A 51/5). C. Dopo aver concesso il diritto di essere sentito in merito al rinvio preventivo verso l'Italia giusta l'abrogato art. 42 cpv. 2 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 a seguito della modifica del 16 dicembre 2005 (LAsi, RU 2006 4745), ed aver ottenuto l'accettazione di tale stato di riprendere l'interessato sul suo territorio, l'UFM, con decisione del 18 dicembre 2007, ha pronunciato il rinvio preventivo del richiedente verso l'Italia. D. Il 21 dicembre 2007, l'insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la citata decisione dell'UFM. E. In data 27 dicembre 2007, il Tribunale ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso. Il 3 gennaio 2008, detto Ufficio ha proposto la reiezione del gravame. F. Il Tribunale, con sentenza del 1° febbraio 2008, ha rilevato che la decisione impugnata violava il diritto federale, il vecchio art. 42 cpv. 2 LAsi essendo stato abrogato con effetto al 31 dicembre 2007 e non più applicabile al 1° gennaio 2008 e, inoltre, facendo difetto nel caso del ricorrente l'applicazione dell'art. 34 LAsi che presuppone di il compimento di un'audizione sui motivi d'asilo giusta gli art. 29 e 30 LAsi. Di conseguenza, la decisione impugnata è stata annullata e l'incarto ritornato all'UFM affinché completasse l'istruttoria e pronunciasse una decisione rispettosa dei considerandi contenuti nella sentenza dell'autorità di ricorso. G. Il 17 marzo 2008, il ricorrente è stato sentito in merito ai motivi d'asilo conformemente all'art. 29 cpv. 4 LAsi. H. Con decisione del 4 aprile 2008, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo ai sensi dei congiunti disposti 3 e 7 LAsi. Detto Ufficio ha altresì pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, ossia la Turchia, siccome lecita esigibile e possibile. I. Contro quest'ultima decisione dell'UFM, l'interessato è nuovamente insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale in data 7 maggio 2008. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera e, in subordine, la trasmissione degli atti all'UFM affinché accerti in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti. Egli ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. J. Con decisione incidentale del 15 maggio 2008, il Tribunale ha comunicato al ricorrente la possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura e, ritenuta la sussistenza di motivi particolari ai sensi dell'art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), ha rinunciato a prelevare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. K. Il medesimo giorno, il Tribunale ha trasmesso il ricorso all'UFM e l'ha invitato ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 16 giugno 2008. Detto Ufficio, con scritto del 13 giugno 2008, ha proposto la reiezione del gravame. L. Il 2 luglio 2008, il Tribunale ha concesso al ricorrente un termine per introdurre l'atto di replica. Tale atto è stato presentato dall'insorgente in data 11 luglio 2008. M. Con successivo scritto del 12 agosto 2008, il ricorrente ha inoltrato al Tribunale, quale mezzo di prova da versare agli atti, un'"informativa" rilasciata a suo dire dall'Ufficio del Capo Quartiere del Municipio di H._______, con relativa traduzione in italiano. N. Il 14 agosto 2008, il Tribunale ha trasmesso copie dello scritto precitato e dei documenti allegati all'autorità inferiore impartendole un termine al 28 agosto 2008 per un'eventuale presa di posizione. Il 26 agosto 2008, l'UFM ha presentato le sue osservazioni. O. Con scritto del 3 ottobre 2008, il lic. iur. Mario Amato del Soccorso operaio svizzero (SOS) ha comunicato al Tribunale di non rappresentare più il ricorrente, producendo copia della dichiarazione di revoca di mandato datata e firmata dall'insorgente medesimo. P. Tramite ordinanza dell'8 marzo 2011, visti segnatamente i bisogni di causa, il tempo trascorso dall'inoltro del gravame ed affinché l'autorità di ricorso fosse a conoscenza dell'attuale stato di salute del ricorrente, codesto Tribunale ha concesso all'insorgente un termine al 23 marzo 2011 per produrre un eventuale certificato medico attuale e circostanziato relativo al suo stato di salute, come pure per indicare quali ostacoli si opporrebbero attualmente dal profilo di eventuali trattamenti medici ad un rinvio nel suo Paese d'origine. Q. Il 18 marzo 2011 il ricorrente ha trasmesso all'UFM il rapporto medico datato 14 marzo 2011 dei Dr. Med. I._______ e J._______, dell'Organizzazione socio-psichiatrica cantonale. Il 22 marzo 2011, l'autorità di prima istanza ha inviato tali documenti alla scrivente autorità. R. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né tantomeno dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57, consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3a ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5).
E. 2.2 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dalla decisione dell'autorità inferiore (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5579 del 1° aprile 2010 consid. 1.4 e giurisprudenza citata).
E. 2.3 Circa le censure relative alle osservazioni della rappresentante dell'opera assistenziale a cui fa riferimento il ricorrente e che ha allegato al ricorso, si osserva che non si evince dagli atti alcuna irregolarità circa l'interrogatorio del 17 marzo 2008 e che, la rappresentante medesima, nella lettera indirizzata all'UFM il 18 marzo 2008, ha meramente ricordato lo stato di salute del ricorrente ed ha semplicemente proposto l'entrata in materia della domanda d'asilo presentata dallo stesso, allorché se vi fossero realmente state irregolarità durante l'audizione avrebbe potuto menzionarle nel suo scritto (cfr. A 58/1). Pertanto, non si può ritenere ch'ella non abbia avuto accesso agli atti o che non abbia avuto modo di riempire il suo compito.
E. 3 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore d'esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, ed un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. Giursiprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 8a; GICRA 1997 n. 10 consid. 6 con la giusrisprudenza e la dottrina citate). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 7; GICRA 1994 n. 24 e GICRA 1993 n. 11). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6; GICRA 1993 n. 21 e GICRA 1993 n. 11; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 447 segg.). In virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale in relazione alla protezione nazionale, inoltre, il riconoscimento della qualità di rifugiato presuppone che la persona interessata non possa ottenere sufficiente protezione in Patria (cfr. DTAF 2008/4 consid. 5.2). Infine, tra la fuga dal Paese di origine o di residenza e le persecuzioni subite, rispettivamente il timore di persecuzioni future, deve sussistere un nesso temporale e causale. A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altri termini, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23 e GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1).
E. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto inverosimili ed irrilevanti i motivi d'asilo invocati dal richiedente. In primo luogo, le sue allegazioni divergerebbero su punti essenziali e risulterebbero incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire, avendo in particolare il richiedente dichiarato di aver subito pesanti torture unicamente in occasione della seconda audizione, sebbene nel corso della prima audizione gli sarebbero state offerte diverse possibilità per esporre i motivi che fondavano la sua domanda d'asilo. Inoltre, contrariamente a quanto inizialmente dichiarato, non avrebbe più raccontato che persino il padre sarebbe stato torturato dalle autorità turche e deceduto a causa delle stesse, e questo benché in occasione dell'audizione sui motivi d'asilo del 17 marzo 2008 gli era stato chiesto esplicitamente se altre persone della sua famiglia avevano subito trattamenti analoghi ai suoi. Il richiedente avrebbe per di più affermato che la sua casa era stata incendiata soltanto dopo varie sollecitazioni in relazione alle generiche allegazioni circa le discriminazioni che egli avrebbe vissuto quale curdo in Turchia. Al riguardo, l'autorità di prima istanza ha considerato che se tale avvenimento fosse stato reale, il richiedente non avrebbe omesso di presentarlo come un motivo principale della sua domanda d'asilo durante la prima audizione. In secondo luogo, l'UFM ha rilevato che il richiedente avrebbe fatto unicamente valere dei motivi successi prima della sua partenza dalla Turchia, avvenuta nel 1996. Inoltre, considerato che nel frattempo vi sarebbe stato in Turchia un cambiamento rispetto alla prassi dell'autorità turche per quel che concerne i protettori dei villaggi, poiché infatti i militari stazionati nelle regioni orientali di detto Stato non costringerebbero più i curdi a svolgere un tale compito, il motivo asserito dal richiedente riguardo alle pressioni subite al fine di esercitare tale funzione, oltre che non costituire una misura statale abbastanza intensa, non sarebbe nemmeno più d'attualità. In terzo luogo, l'UFM ha ricordato che la situazione generale nella quale si trova la minoranza curda in Turchia, la quale aveva peraltro subito un'evoluzione positiva dal 2001, non sarebbe più di per sé sufficiente per riconoscere la qualità di rifugiato e che, pertanto, i pregiudizi o i relativi timori addotti dal richiedente nel quadro della sua domanda, non permetterebbero di concludere alla presenza di un timore fondato di persecuzione determinante in materia d'asilo. Di conseguenza, non adempiendo ai requisiti della qualità di rifugiato si sensi dell'art. 3 LAsi, al richiedente non sarebbe neppure applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento, la cui esecuzione sarebbe inoltre ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, ritenuto che non vi sarebbero né indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), né motivi relativi alla situazione politica ed economica del Paese d'origine, o altri motivi relativi al ricorrente, con particolare riferimento al suo stato di salute, o dal punto di vista tecnico e pratico, che si opporrebbero a tale esecuzione.
E. 4.2 Nell'atto di ricorso, l'insorgente sottolinea sostanzialmente che a torto l'UFM avrebbe considerato le sue allegazioni contraddittorie, poiché in realtà egli avrebbe semplicemente narrato un fatto accadutogli soltanto in occasione della prima audizione e non della seconda, e viceversa. Il ricorrente rievoca pure le sue condizioni psichiche al momento dell'inoltro dalla domanda d'asilo in Svizzera, ricordando altresì che egli avrebbe beneficiato di cure di tipo psicologico allorché si trovava ancora in Italia e che, il giorno successivo alla prima audizione in Svizzera, egli sarebbe stato ricoverato presso la Clinica psichiatrica cantonale, ove sarebbe rimasto per circa cinque mesi. In siffatte condizioni, l'insorgente ritiene che sarebbe comprensibile che egli abbia omesso di riferire certi elementi, facendo pure riferimento alla capacità probatoria ridotta da attribuire alla prima audizione nel quadro della procedura d'asilo. Egli considera nondimeno che la sua descrizione dei maltrattamenti subiti, in particolare durante la prigionia, è da considerare verosimile e che, tutt'al più, l'UFM avrebbe dovuto approfondire dette dichiarazioni e non, come invece avrebbe fatto, passare direttamente alle circostanze della liberazione. Il ricorrente censura un apprezzamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, riferendosi peraltro alla nota della rappresentante dell'opera assistenziale relativa allo svolgimento dell'audizione e del comportamento del funzionario dell'UFM incaricato di svolgere detto interrogatorio, nota che l'insorgente ha prodotto assieme all'atto di ricorso. In particolare, dagli appunti della rappresentante dell'opera assistenziale risulterebbe che ella non avrebbe potuto accedere a tutto l'incarto e che il funzionario avrebbe "un po' sorvolato i motivi d'asilo" nonché l'avrebbe messa alle strette dopo che, conformemente ai disposti di legge, avrebbe cominciato a porre le sue domande in relazione al racconto del richiedente (cfr. documento prodotto dal ricorrente il 7 maggio 2008). Quanto alla ritenuta mutazione della situazione per i curdi in Turchia, il ricorrente ritiene che contrariamente a quanto arbitrariamente osservato dall'UFM, questa non si sarebbe notevolmente modificata a favore dei medesimi, fornendo al riguardo un articolo stampa del 17 aprile 2008 tratto da un sito internet e riportante l'arresto di 13 giornalisti curdi nel sud-est della Turchia. Di conseguenza, anche sul punto dei rischi a cui si esporrebbe in caso di rientro in patria, l'insorgente conclude che l'autorità di prima istanza sarebbe intercorsa in un accertamento errato dei fatti giuridicamente rilevanti. Infine, ritenuto appunto il rischio di essere nuovamente ed abusivamente imprigionato nonché torturato in caso di ritorno nel suo Paese d'origine e considerate le poche persone in loco facenti parte della sua rete famigliare, come pure il suo stato di salute, egli considera che l'esecuzione dell'allontanamento violerebbe l'art. 3 CEDU e non potrebbe quindi essere, al momento, ragionevolmente esigibile.
E. 4.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che lo stesso non conterrebbe fatti o mezzi di prova atti a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. Circa le censure in relazione sullo svolgimento della seconda audizione del 17 marzo 2008, detto Ufficio ha precisato che non vi sarebbero state irregolarità e che l'interrogatorio si sarebbe svolto in modo corretto, la rappresentante avendo peraltro avuto la possibilità di porre le domande desiderate, come pure di consultare gli atti di causa che ella avrebbe restituito di sua iniziativa.
E. 4.4 In replica, l'insorgente ha confermato le considerazioni e le conclusioni avanzate nell'atto ricorsuale, ribadendo che le osservazioni redatte in sede di prima istanza dalla rappresentante dell'opera assistenziale confermerebbero la carenza di istruttoria su alcuni passaggi. Egli riafferma inoltre che il fatto che l'auditore abbia limitato l'accesso agli atti alla rappresentante in ragione che la stessa dipendeva dalla stessa organizzazione da cui dipendeva il rappresentante del ricorrente violerebbe importanti regole di procedura, posto che il rappresentante o patrocinatore dell'insorgente non può comunicare al rappresentante dell'opera assistenziale informazioni relative alla procedura.
E. 4.5 Il 12 agosto 2008, il ricorrente ha prodotto un documento emesso a suo dire dall'Ufficio del Capo Quartiere del Municipio di H._______, il quale attesterebbe che l'insorgente è stato oggetto di interrogatori da parte delle autorità statali turche in relazione al sospetto di fornire aiuto ai guerriglieri del PKK, come pure che egli sarebbe scappato in Europa in data 1996 e tuttora vi risiederebbe. Detto documento confermerebbe, secondo il ricorrente, quanto già dichiarato nel quadro della sua domanda d'asilo.
E. 4.6 Invitato ad esprimersi in merito a tale mezzo di prova, l'UFM ha osservato che detto documento non potrebbe giustificare una modifica della sua posizione, in sostanza poiché si riferirebbe ad interrogatori che l'insorgente avrebbe subito sino al 1996 e che erano già stati trattati ed esaminati dall'autorità medesima nella decisione impugnata che li aveva peraltro considerati irrilevanti. Esso non sarebbe pertanto atto ad influire sulla decisione. Di conseguenza, l'autorità di prima istanza ha riproposto di respingere il gravame.
E. 5.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate da elementi di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In concreto, egli non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, per il che v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza.
E. 5.2 In particolare, il ricorrente ha fornito dichiarazioni piuttosto generali circa i suoi motivi d'asilo, asserendo inizialmente di essere stato accusato di aver ospitato guerriglieri nel suo giardino, come pure che i militari gli avrebbero detto della cose, lo avrebbero offeso con delle ingiurie indicibili, senza menzionare né catture né torture subite (cfr. verbale di audizione del 21 giugno 2007, pag. 6). All'esplicita domanda riguardo ad eventuali arresti da parte di militari, egli ha semplicemente risposto affermativamente, dicendo che succedeva di essere arrestato e trattenuto per quattro o cinque giorni (cfr. ibid.). Per contro, per quanto attiene il periodo ed il numero esatti di tali arresti, è riuscito unicamente a menzionarne l'anno, ovvero il 1996, e che gli arresti sarebbero avvenuti due o tre volte, raccontando peraltro che, in queste occasioni, veniva accusato di essere terrorista e gli veniva riferito che il suo nome era ormai nella lista (cfr. verbale di audizione del 21 giugno 2007, pag. 6). Invitato a menzionare altri motivi che l'avrebbero spinto a lasciare la Turchia, egli si è limitato ad asserire, in modo sempre alquanto generico, che il semplice fatto di essere curdo era nel suo Paese un reato e causa di discriminazione. Solamente alla diretta domanda su eventuali altri avvenimenti successi in patria oltre a quelli raccontati, il ricorrente ha aggiunto che dopo la sparatoria tra i guerriglieri e militari, quest'ultimi avrebbero distrutto la sua casa, incendiandola, e che anche il padre sarebbe stato torturato ed in seguito deceduto, ritenendo quale responsabile di questa morte lo Stato turco (cfr. verbale di audizione del 21 giugno 2007, pag. 6). Interrogato il 17 marzo 2008, ovvero dopo ben quattro mesi dalla sua degenza presso la Clinica psichiatrica di G._______ e allorché beneficiava ormai da tempo di un seguito farmacologico e psicologico (cfr. certificato medico dell'8 febbraio 2008 [A 51/5]) egli è stato di nuovo alquanto confuso e vago circa le pressioni che avrebbe ricevuto da parte dei collaboratori dello Stato, che egli ha peraltro descritto, alternativamente, come "altre organizzazioni", "Hezbollah" o "Civili, quelli della narcotici" (cfr. verbale di audizione del 17 marzo 2008, pag. 2). Si osserva pure che alle domande su cosa centrassero i narcotici e reso attento al fatto che l'autorità aveva bisogno di capire di cosa egli stesse parlando, l'interessato ha semplicemente risposto che il tutto aveva a che fare con i narcotici e che questo fatto era molto importante, che, riprendendo le dichiarazioni dell'insorgente, "(..) in Turchia ci sono diversi casi, nel senso di persone sparite nel nulla. Questi collaboratori dello Stato vengono e ti fanno delle domande, ma in realtà non sono delle forze dell'ordine, ma collaboratori", precisando susseguentemente che si trattava di collaboratori dello Stato (cfr. verbale di audizione del 17 marzo 2008, pagg. 2 seg.). Questo Tribunale rileva altresì delle contraddizioni circa le date durante le quali sarebbe stato perseguitato e minacciato dagli agenti statali. In effetti, l'insorgente, nel corso della prima audizione, ha dichiarato nel corso della prima audizione che gli eventi alla base della sua domanda d'asilo erano avvenuti nel 1996, raccontando per contro, in occasione della seconda audizione, che le pressioni sarebbero già iniziate nel 1992 (cfr. verbali di audizione del 21 giugno 2007, pag. 6 e del 17 marzo 2008, pagg. 2 seg.). Oltre a ciò, già durante la prima audizione, egli aveva affermato di non aver mai avuto problemi con i militari e questo fino a quando ci fu una sparatoria e qualcuno sparò sui militari, ovvero nel 1996 (cfr. verbale di audizione del 21 giugno 2007, pag. 6). Si constatano pure delle contraddizioni in relazione al momento in cui egli si sarebbe recato a F._______ come pure circa il tempo ch'egli avrebbe trascorso in tale località. Infatti, l'insorgente ha dichiarato in un primo tempo che sarebbe andato a F._______ nel 1996 e che vi sarebbe rimasto due o tre settimane, mentre invece, in un secondo tempo, che si sarebbe recato a F._______ nel 1994 rimanendovi per un anno presso una zia paterna e che vi sarebbe poi tornato ancora nel 1996 per procurarsi i documenti necessari all'espatrio (cfr. verbali di audizione del 21 giugno 2007, pag. 6 e del 17 marzo 2008, pagg. 4 seg.). Interrogato sugli eventi che aveva asserito in conclusione della prima audizione, ovvero il fatto che la sua casa sarebbe stata bruciata, egli ha semplicemente raccontato che questo fatto sarebbe avvenuto nel 1996 quando si sarebbe rifiutato di fare il protettore del villaggio e che al momento dell'incendio egli si trovava in casa e che questa si sarebbe incendiata a causa degli spari (cfr. verbale di audizione del 17 marzo 2008, pag. 5). Per contro, per quanto concerne la dichiarazione iniziale circa il fatto che anche il padre sarebbe stato torturato, ed in seguito deceduto, dai militari, si ricorda che l'insorgente non ha dichiarato questo fatto nel corso della seconda audizione e sebbene gli è stato espressamente domandato se c'erano altri membri della sua famiglia che avevano avuto problemi come quelli del richiedente (cfr. verbale di audizione del 17 marzo 2008, pag. 5). Al riguardo ed interrogato sulle ragioni di tale omissione nel quadro della seconda audizione, il ricorrente si è limitato a rispondere che non avrebbe più menzionato le torture e la morte del padre, poiché se si sarebbe messo a raccontare tutto quel che aveva vissuto ci sarebbero voluti due o tre giorni (cfr. verbale di audizione del 17 marzo 2008, pag. 8). Ora, tale giustificazione risulta alquanto insensata, considerato, come già illustrato poc'anzi, che gli era stata posta la domanda specifica su eventuali simili eventi vissuti dai suoi famigliari, e meglio mostra ancor più, considerato peraltro l'evento drammatico quale la perdita di un genitore, che l'insorgente non è riuscito a rendere verosimile il suo racconto. Infine, il ricorrente non ha fatto altro che cercare di giustificare alcune delle incoerenze e lacune osservate in sede di seconda audizione - come il fatto di mai aver asserito, o neppure perlomeno menzionato, di essere stato torturato in occasione della prima audizione o sulle date in cui sarebbe stato trattenuto dalla polizia - con dei problemi di memoria (cfr. audizione del 17 marzo 2008, pag. 9). Alla luce delle già lacune e contraddizioni sovraesposte, tale spiegazione risulta ben poco plausibile. Che per le stesse ragioni, il mezzo di prova prodotto dal ricorrente, peraltro costituito da una semplice dichiarazione, con un timbro difficilmente leggibile e peraltro di dubbia autenticità, non potrebbe portare ad una valutazione diversa del casi in disamine.
E. 5.3 A prescindere dal fatto che il ricorrente non sia riuscito a rendere verosimile l'asserita qualità di rifugiato, codesto Tribunale osserva ad ogni modo che, sebbene egli sia stato probabilmente interrogato a diverse occasioni in merito ad eventuali accuse di sostegno al PKK, i cui ultimi eventi risalirebbero comunque al 1996, non si evince dagli atti che sia mai stato veramente ed ufficialmente accusato o condannato al riguardo, né che esso sia schedato politicamente (cfr. al riguardo DTAF 2010/9 e sentenza del Tribunale amministrativo federale D-7287/2007 del 3 novembre 2010) o che vi sarebbero effettivamente delle procedure a suo carico, ricordando peraltro quanto appena esposto circa l'inverosimiglianza delle torture subite da lui e/o dal padre. Pertanto, in tali circostanze e sebbene il Tribunale non neghi le difficoltà, per persone di etnia curda, a vivere ed esercitare i propri diritti in Turchia, non vi sono indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento per il ricorrente di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.
E. 5.4 Di conseguenza, il ricorso, sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 6 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Codesto Tribunale è tenuto a confermare l'allontanamento.
E. 7 L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi a contrario), conto tenuto, anche nel quadro di tale esame, dell'unità della famiglia conformemente all'art. 44 cpv. 1 LAsi. L'esecuzione è regolata dall'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione deve essere ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone dell'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
E. 7.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1995 n. 23 ed in particolare GICRA 1996 n. 18 consid. 14 b lett. ee per quanto riguarda l'art. 3 CEDU). Nel caso in esame, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, trattandosi della liceità di un allontanamento - in casu in Turchia - compatibilmente con lo stato di salute di un richiedente, la CRA e questo Tribunale ha ritenuto e ritiene, in linea peraltro con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pag. 110 e segg. nonché relativi riferimenti). Le scarse infrastrutture e conoscenze mediche nel Paese d'origine o di provenienza non costituiscono incondizionatamente un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. Conformemente all'applicazione fatta dell'art. 3 CEDU dalla citata Corte, nemmeno l'eventuale riduzione, anche in maniera significativa, dell'aspettativa di vita di uno straniero, in caso di allontanamento dal nostro Paese, non costituisce di per sé una violazione dell'art. 3 CEDU. Soltanto in circostanze straordinarie e in ragione di gravi motivi medici, un siffatto diritto può essere riconosciuto (cfr. GICRA 1993 n. 38 pag. 274 segg.; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 27 maggio 2008 nel caso N. c/. Regno Unito, ricorso [n° 26565/05], n. 42). Nel caso concreto non è dato rilevare - in sostanza per le ragioni che verranno indicate più oltre - alcun serio indizio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario alle disposizioni citate poc'anzi. In altri termini, il ricorrente non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precise e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 7.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 7.2.1 In particolare, le persone che possono prevalersi di questa disposizione sono quelle che in patria non potrebbero beneficiare - a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari alle cure mediche essenziali e al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale - delle condizioni minime di un adeguato reinserimento (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti). La nozione di cure mediche essenziali comprende le cure mediche di base, nonché quelle assolutamente necessarie in caso di urgenza e nel rispetto della dignità umana (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b.; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berna 2002, pag. 81 segg. e 87). Tuttavia, lo straniero non può prevalersi della suddetta disposizione tendente all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per dedurne un diritto incondizionato di soggiorno in uno stato firmatario della CEDU, segnatamente in Svizzera, ed un diritto d'accesso generale in questo Paese alle forme di sostegno mediche, sociali ed altre suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che le infrastrutture e le conoscenze mediche nel Paese d'origine o di destinazione non raggiungono il grado di quelle elvetiche. Non è quindi sufficiente che - per ammettere l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento - un trattamento medico prescritto sulla base delle norme svizzere non possa essere seguito nel Paese d'origine o di provenienza dell'interessato. Infatti, se le cure essenziali possono essere assicurate nel Paese d'origine o di provenienza dello straniero, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese è ragionevolmente esigibile (cfr. tra le tante, sentenza del Tribunale amministrativo federale D-2478/2007 del 2 settembre 2010 consid. 8.2 e D-3407/2006 dell'8 luglio 2008).
E. 7.2.2 Nel caso in narrativa si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'interessato conclude a giusta ragione o meno il carattere non esigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione che vige attualmente in Turchia, da un lato, e la sua situazione personale, dall'altro.
E. 7.2.2.1 Innanzitutto, come noto, in Turchia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, secondo le informazioni a disposizione di questo Tribunale (cfr. al riguardo anche le decisioni del Tribunale amministrativo federale D 4425/2006 del 12 febbraio 2009; D-7311/2006 congiunta con D 4021/2006 del 7 maggio 2008; D-4727/2006 del 21 gennaio 2008; D 6901/2006 del 7 dicembre 2007 relative a patologie psichiche), in Turchia, anche gravi malattie psichiche con un complesso quadro patologico possono essere curate in tutti i nosocomi con reparti psichiatrici, nei quali sono pure presenti i medicamenti neurolettici necessari.
E. 7.2.2.2 Dalle carte processuali emerge che il ricorrente era stato ricoverato a seguito di un tentato suicidio in data 22 giugno 2007 (cfr. agli atti A 19/5) e che, nel corso dei primi mesi della sua degenza, persisteva un forte stato di stress legato alla decisione in merito alla sua richiesta d'asilo, come pure un alternare di stati d'animo tra serenità e momenti di disperazione in cui egli verbalizzava ideazione suicidale con progettualità (cfr. A 19/5, A 27/1). Risulta altresì dal rapporto medico dell'8 febbraio 2008 del Servizio psico-sociale di Lugano, prodotto all'autorità di prima istanza dall'interessato medesimo (cfr. A 51/5), che il ricovero era terminato il 13 novembre 2007 e che, dal 22 novembre 2007, egli beneficiava di un seguito psicologico ambulatoriale, dal punto farmacologico e composto da colloqui regolari. La diagnosi risultava essere disturbo dell'adattamento con manifestazioni miste, ansiose e depressive (F 43.25) e vittima di crimine o terrorismo (Z 65.4). Quanto al suo stato attuale, risulta dal recente rapporto medico del 14 marzo 2011, prodotto in data 18 marzo 2011 su richiesta della scrivente autorità, che dall'ultimo rapporto medico dell'8 febbraio 2008 vi è stato un miglioramento progressivo del quadro iniziale e che, attualmente, il ricorrente beneficia di una presa a carico psichiatrica ambulatoriale integrata ad attività socio-terapiche nonché presenta un quadro di discreto equilibrio psichico. Infine, secondo i medici I._______ e J._______, il ricorrente risulta attualmente in grado di affrontare il viaggio nel Paese d'origine e non vi sarebbero neppure elementi di carattere medico che si oppongano al proseguimento del trattamento psichiatrico ambulatoriale nel Paese di provenienza. Considerato quanto esposto, codesto Tribunale ritiene che dal punto di vista medico, nulla osta attualmente all'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso la Turchia e che, comunque, egli potrà indirizzarsi alle competenti autorità elvetiche per informarsi sulle possibilità di un'eventuale presa a carico, totale o parziale, delle cure mediche durante i primi tempi del suo rientro nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e 75 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [Oasi 2, RS 142.312]). Infine, quo alla situazione personale del ricorrente, per quanto egli si trovi in Svizzera dal 2007 e sebbene in un primo tempo il suo ritorno in patria comporterà un certo impegno per adattarsi, non dovrebbe avere la conseguenza di amplificare particolarmente le difficoltà di un reinserimento nella società turca. Si ricorda infatti che il ricorrente è ancora giovane e, circa la sua situazione professionale, egli stesso ha dichiarato di possedere una formazione di piastrellista, attività che avrebbe esercitato per qualche anno (cfr. verbale di audizione del 21 giugno 2007, pag. 3). Inoltre, oltre alla sua lingua madre (il curdo), si esprime perfettamente in turco e possiede buone conoscenze della lingua italiana e conoscenze di base del tedesco (cfr. verbale di audizione del 21 giugno 2007, pag. 3). Dai verbali di audizione emerge pure che in patria vivono ancora la madre e due fratelli, come pure che avrebbe vissuto in Turchia dalla nascita fino all'età di 26 anni (cfr. verbale di audizione del 21 giugno 2007, pagg. 1 e 4).
E. 7.2.2.3 In siffatte circostanze, sono tutt'ora adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine, tanto più che, come già evidenziato, egli potrà, se necessario, richiedere un adeguato aiuto al ritorno giusta l'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Di conseguenza, l'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile.
E. 7.3 Non risultano neppure impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 7.4 Alla luce delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, per il che, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il ricorso va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 8 Discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prima istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 2 e 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 10 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, per quanto non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1LTF). La presente sentenza è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2996/2008 Sentenza del 20 giugno 2011 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Maurice Brodard, Fulvio Haefeli; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, alias B._______, alias C._______, Turchia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 4 aprile 2008 / N [...]. Fatti: A. L'interessato, cittadino turco di etnia curda ed originario di D._______, nella provincia di E._______, ha depositato domanda d'asilo in Svizzera in data 16 giugno 2007. Interrogato sui motivi d'asilo il 21 giugno 2007 ed il 17 marzo 2008, egli ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo di aver lasciato definitivamente la Turchia nel 1996 in quanto accusato, sin dal 1994, di aver aiutato i guerriglieri del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) dando loro rifugio. Egli, insieme ad altre persone del suo villaggio, sarebbe stato portato presso un posto militare per essere interrogato, luogo dove sarebbe pure stato torturato. Susseguentemente, l'interessato sarebbe stato regolarmente sotto sorveglianza e delle persone, spacciandosi per guerriglieri del PKK, si sarebbero frequentemente recate da lui per chiedergli aiuto e tentare, così facendo, di farlo cadere in trappola. Egli sarebbe ancora stato arrestato e, in un'altra occasione, imprigionato per venti giorni come pure torturato. I militari gli avrebbero chiesto, con insistenza, di eseguire la funzione di protettore del villaggio. Dopo la sua scarcerazione, la sua casa sarebbe stata incendiata, costringendo l'interessato a recarsi a F._______, ove egli avrebbe organizzato l'espatrio verso l'Europa. Assieme alla moglie ed i figli, il richiedente avrebbe soggiornato dal 1996 al 2001 in Germania e, posteriormente ad una decisione negativa in merito alla domanda d'asilo ivi inoltrata, si sarebbe recato solo in Italia, dove avrebbe pure domandato asilo. Dopo aver ricevuto una decisione negativa al riguardo da parte delle autorità italiane, sarebbe giunto in Svizzera il 16 giugno 2007 con lo scopo di chiedere asilo. B. Avendo minacciato di suicidarsi in data 22 giugno 2007, l'interessato è stato ricoverato alla Clinica psichiatrica cantonale di G._______, rimanendovi per quasi cinque mesi (cfr. agli atti A 7/1, A 19/5, A 27/1, A 30/1 e A 51/5). C. Dopo aver concesso il diritto di essere sentito in merito al rinvio preventivo verso l'Italia giusta l'abrogato art. 42 cpv. 2 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 a seguito della modifica del 16 dicembre 2005 (LAsi, RU 2006 4745), ed aver ottenuto l'accettazione di tale stato di riprendere l'interessato sul suo territorio, l'UFM, con decisione del 18 dicembre 2007, ha pronunciato il rinvio preventivo del richiedente verso l'Italia. D. Il 21 dicembre 2007, l'insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la citata decisione dell'UFM. E. In data 27 dicembre 2007, il Tribunale ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso. Il 3 gennaio 2008, detto Ufficio ha proposto la reiezione del gravame. F. Il Tribunale, con sentenza del 1° febbraio 2008, ha rilevato che la decisione impugnata violava il diritto federale, il vecchio art. 42 cpv. 2 LAsi essendo stato abrogato con effetto al 31 dicembre 2007 e non più applicabile al 1° gennaio 2008 e, inoltre, facendo difetto nel caso del ricorrente l'applicazione dell'art. 34 LAsi che presuppone di il compimento di un'audizione sui motivi d'asilo giusta gli art. 29 e 30 LAsi. Di conseguenza, la decisione impugnata è stata annullata e l'incarto ritornato all'UFM affinché completasse l'istruttoria e pronunciasse una decisione rispettosa dei considerandi contenuti nella sentenza dell'autorità di ricorso. G. Il 17 marzo 2008, il ricorrente è stato sentito in merito ai motivi d'asilo conformemente all'art. 29 cpv. 4 LAsi. H. Con decisione del 4 aprile 2008, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo ai sensi dei congiunti disposti 3 e 7 LAsi. Detto Ufficio ha altresì pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, ossia la Turchia, siccome lecita esigibile e possibile. I. Contro quest'ultima decisione dell'UFM, l'interessato è nuovamente insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale in data 7 maggio 2008. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera e, in subordine, la trasmissione degli atti all'UFM affinché accerti in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti. Egli ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. J. Con decisione incidentale del 15 maggio 2008, il Tribunale ha comunicato al ricorrente la possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura e, ritenuta la sussistenza di motivi particolari ai sensi dell'art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), ha rinunciato a prelevare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. K. Il medesimo giorno, il Tribunale ha trasmesso il ricorso all'UFM e l'ha invitato ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 16 giugno 2008. Detto Ufficio, con scritto del 13 giugno 2008, ha proposto la reiezione del gravame. L. Il 2 luglio 2008, il Tribunale ha concesso al ricorrente un termine per introdurre l'atto di replica. Tale atto è stato presentato dall'insorgente in data 11 luglio 2008. M. Con successivo scritto del 12 agosto 2008, il ricorrente ha inoltrato al Tribunale, quale mezzo di prova da versare agli atti, un'"informativa" rilasciata a suo dire dall'Ufficio del Capo Quartiere del Municipio di H._______, con relativa traduzione in italiano. N. Il 14 agosto 2008, il Tribunale ha trasmesso copie dello scritto precitato e dei documenti allegati all'autorità inferiore impartendole un termine al 28 agosto 2008 per un'eventuale presa di posizione. Il 26 agosto 2008, l'UFM ha presentato le sue osservazioni. O. Con scritto del 3 ottobre 2008, il lic. iur. Mario Amato del Soccorso operaio svizzero (SOS) ha comunicato al Tribunale di non rappresentare più il ricorrente, producendo copia della dichiarazione di revoca di mandato datata e firmata dall'insorgente medesimo. P. Tramite ordinanza dell'8 marzo 2011, visti segnatamente i bisogni di causa, il tempo trascorso dall'inoltro del gravame ed affinché l'autorità di ricorso fosse a conoscenza dell'attuale stato di salute del ricorrente, codesto Tribunale ha concesso all'insorgente un termine al 23 marzo 2011 per produrre un eventuale certificato medico attuale e circostanziato relativo al suo stato di salute, come pure per indicare quali ostacoli si opporrebbero attualmente dal profilo di eventuali trattamenti medici ad un rinvio nel suo Paese d'origine. Q. Il 18 marzo 2011 il ricorrente ha trasmesso all'UFM il rapporto medico datato 14 marzo 2011 dei Dr. Med. I._______ e J._______, dell'Organizzazione socio-psichiatrica cantonale. Il 22 marzo 2011, l'autorità di prima istanza ha inviato tali documenti alla scrivente autorità. R. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. 2.1. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né tantomeno dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57, consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3a ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5). 2.2. Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dalla decisione dell'autorità inferiore (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5579 del 1° aprile 2010 consid. 1.4 e giurisprudenza citata). 2.3. Circa le censure relative alle osservazioni della rappresentante dell'opera assistenziale a cui fa riferimento il ricorrente e che ha allegato al ricorso, si osserva che non si evince dagli atti alcuna irregolarità circa l'interrogatorio del 17 marzo 2008 e che, la rappresentante medesima, nella lettera indirizzata all'UFM il 18 marzo 2008, ha meramente ricordato lo stato di salute del ricorrente ed ha semplicemente proposto l'entrata in materia della domanda d'asilo presentata dallo stesso, allorché se vi fossero realmente state irregolarità durante l'audizione avrebbe potuto menzionarle nel suo scritto (cfr. A 58/1). Pertanto, non si può ritenere ch'ella non abbia avuto accesso agli atti o che non abbia avuto modo di riempire il suo compito.
3. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore d'esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, ed un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. Giursiprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 8a; GICRA 1997 n. 10 consid. 6 con la giusrisprudenza e la dottrina citate). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 7; GICRA 1994 n. 24 e GICRA 1993 n. 11). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6; GICRA 1993 n. 21 e GICRA 1993 n. 11; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 447 segg.). In virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale in relazione alla protezione nazionale, inoltre, il riconoscimento della qualità di rifugiato presuppone che la persona interessata non possa ottenere sufficiente protezione in Patria (cfr. DTAF 2008/4 consid. 5.2). Infine, tra la fuga dal Paese di origine o di residenza e le persecuzioni subite, rispettivamente il timore di persecuzioni future, deve sussistere un nesso temporale e causale. A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altri termini, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23 e GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1). 4. 4.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto inverosimili ed irrilevanti i motivi d'asilo invocati dal richiedente. In primo luogo, le sue allegazioni divergerebbero su punti essenziali e risulterebbero incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire, avendo in particolare il richiedente dichiarato di aver subito pesanti torture unicamente in occasione della seconda audizione, sebbene nel corso della prima audizione gli sarebbero state offerte diverse possibilità per esporre i motivi che fondavano la sua domanda d'asilo. Inoltre, contrariamente a quanto inizialmente dichiarato, non avrebbe più raccontato che persino il padre sarebbe stato torturato dalle autorità turche e deceduto a causa delle stesse, e questo benché in occasione dell'audizione sui motivi d'asilo del 17 marzo 2008 gli era stato chiesto esplicitamente se altre persone della sua famiglia avevano subito trattamenti analoghi ai suoi. Il richiedente avrebbe per di più affermato che la sua casa era stata incendiata soltanto dopo varie sollecitazioni in relazione alle generiche allegazioni circa le discriminazioni che egli avrebbe vissuto quale curdo in Turchia. Al riguardo, l'autorità di prima istanza ha considerato che se tale avvenimento fosse stato reale, il richiedente non avrebbe omesso di presentarlo come un motivo principale della sua domanda d'asilo durante la prima audizione. In secondo luogo, l'UFM ha rilevato che il richiedente avrebbe fatto unicamente valere dei motivi successi prima della sua partenza dalla Turchia, avvenuta nel 1996. Inoltre, considerato che nel frattempo vi sarebbe stato in Turchia un cambiamento rispetto alla prassi dell'autorità turche per quel che concerne i protettori dei villaggi, poiché infatti i militari stazionati nelle regioni orientali di detto Stato non costringerebbero più i curdi a svolgere un tale compito, il motivo asserito dal richiedente riguardo alle pressioni subite al fine di esercitare tale funzione, oltre che non costituire una misura statale abbastanza intensa, non sarebbe nemmeno più d'attualità. In terzo luogo, l'UFM ha ricordato che la situazione generale nella quale si trova la minoranza curda in Turchia, la quale aveva peraltro subito un'evoluzione positiva dal 2001, non sarebbe più di per sé sufficiente per riconoscere la qualità di rifugiato e che, pertanto, i pregiudizi o i relativi timori addotti dal richiedente nel quadro della sua domanda, non permetterebbero di concludere alla presenza di un timore fondato di persecuzione determinante in materia d'asilo. Di conseguenza, non adempiendo ai requisiti della qualità di rifugiato si sensi dell'art. 3 LAsi, al richiedente non sarebbe neppure applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento, la cui esecuzione sarebbe inoltre ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, ritenuto che non vi sarebbero né indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), né motivi relativi alla situazione politica ed economica del Paese d'origine, o altri motivi relativi al ricorrente, con particolare riferimento al suo stato di salute, o dal punto di vista tecnico e pratico, che si opporrebbero a tale esecuzione. 4.2. Nell'atto di ricorso, l'insorgente sottolinea sostanzialmente che a torto l'UFM avrebbe considerato le sue allegazioni contraddittorie, poiché in realtà egli avrebbe semplicemente narrato un fatto accadutogli soltanto in occasione della prima audizione e non della seconda, e viceversa. Il ricorrente rievoca pure le sue condizioni psichiche al momento dell'inoltro dalla domanda d'asilo in Svizzera, ricordando altresì che egli avrebbe beneficiato di cure di tipo psicologico allorché si trovava ancora in Italia e che, il giorno successivo alla prima audizione in Svizzera, egli sarebbe stato ricoverato presso la Clinica psichiatrica cantonale, ove sarebbe rimasto per circa cinque mesi. In siffatte condizioni, l'insorgente ritiene che sarebbe comprensibile che egli abbia omesso di riferire certi elementi, facendo pure riferimento alla capacità probatoria ridotta da attribuire alla prima audizione nel quadro della procedura d'asilo. Egli considera nondimeno che la sua descrizione dei maltrattamenti subiti, in particolare durante la prigionia, è da considerare verosimile e che, tutt'al più, l'UFM avrebbe dovuto approfondire dette dichiarazioni e non, come invece avrebbe fatto, passare direttamente alle circostanze della liberazione. Il ricorrente censura un apprezzamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, riferendosi peraltro alla nota della rappresentante dell'opera assistenziale relativa allo svolgimento dell'audizione e del comportamento del funzionario dell'UFM incaricato di svolgere detto interrogatorio, nota che l'insorgente ha prodotto assieme all'atto di ricorso. In particolare, dagli appunti della rappresentante dell'opera assistenziale risulterebbe che ella non avrebbe potuto accedere a tutto l'incarto e che il funzionario avrebbe "un po' sorvolato i motivi d'asilo" nonché l'avrebbe messa alle strette dopo che, conformemente ai disposti di legge, avrebbe cominciato a porre le sue domande in relazione al racconto del richiedente (cfr. documento prodotto dal ricorrente il 7 maggio 2008). Quanto alla ritenuta mutazione della situazione per i curdi in Turchia, il ricorrente ritiene che contrariamente a quanto arbitrariamente osservato dall'UFM, questa non si sarebbe notevolmente modificata a favore dei medesimi, fornendo al riguardo un articolo stampa del 17 aprile 2008 tratto da un sito internet e riportante l'arresto di 13 giornalisti curdi nel sud-est della Turchia. Di conseguenza, anche sul punto dei rischi a cui si esporrebbe in caso di rientro in patria, l'insorgente conclude che l'autorità di prima istanza sarebbe intercorsa in un accertamento errato dei fatti giuridicamente rilevanti. Infine, ritenuto appunto il rischio di essere nuovamente ed abusivamente imprigionato nonché torturato in caso di ritorno nel suo Paese d'origine e considerate le poche persone in loco facenti parte della sua rete famigliare, come pure il suo stato di salute, egli considera che l'esecuzione dell'allontanamento violerebbe l'art. 3 CEDU e non potrebbe quindi essere, al momento, ragionevolmente esigibile. 4.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che lo stesso non conterrebbe fatti o mezzi di prova atti a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. Circa le censure in relazione sullo svolgimento della seconda audizione del 17 marzo 2008, detto Ufficio ha precisato che non vi sarebbero state irregolarità e che l'interrogatorio si sarebbe svolto in modo corretto, la rappresentante avendo peraltro avuto la possibilità di porre le domande desiderate, come pure di consultare gli atti di causa che ella avrebbe restituito di sua iniziativa. 4.4. In replica, l'insorgente ha confermato le considerazioni e le conclusioni avanzate nell'atto ricorsuale, ribadendo che le osservazioni redatte in sede di prima istanza dalla rappresentante dell'opera assistenziale confermerebbero la carenza di istruttoria su alcuni passaggi. Egli riafferma inoltre che il fatto che l'auditore abbia limitato l'accesso agli atti alla rappresentante in ragione che la stessa dipendeva dalla stessa organizzazione da cui dipendeva il rappresentante del ricorrente violerebbe importanti regole di procedura, posto che il rappresentante o patrocinatore dell'insorgente non può comunicare al rappresentante dell'opera assistenziale informazioni relative alla procedura. 4.5. Il 12 agosto 2008, il ricorrente ha prodotto un documento emesso a suo dire dall'Ufficio del Capo Quartiere del Municipio di H._______, il quale attesterebbe che l'insorgente è stato oggetto di interrogatori da parte delle autorità statali turche in relazione al sospetto di fornire aiuto ai guerriglieri del PKK, come pure che egli sarebbe scappato in Europa in data 1996 e tuttora vi risiederebbe. Detto documento confermerebbe, secondo il ricorrente, quanto già dichiarato nel quadro della sua domanda d'asilo. 4.6. Invitato ad esprimersi in merito a tale mezzo di prova, l'UFM ha osservato che detto documento non potrebbe giustificare una modifica della sua posizione, in sostanza poiché si riferirebbe ad interrogatori che l'insorgente avrebbe subito sino al 1996 e che erano già stati trattati ed esaminati dall'autorità medesima nella decisione impugnata che li aveva peraltro considerati irrilevanti. Esso non sarebbe pertanto atto ad influire sulla decisione. Di conseguenza, l'autorità di prima istanza ha riproposto di respingere il gravame. 5. 5.1. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate da elementi di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In concreto, egli non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, per il che v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. 5.2. In particolare, il ricorrente ha fornito dichiarazioni piuttosto generali circa i suoi motivi d'asilo, asserendo inizialmente di essere stato accusato di aver ospitato guerriglieri nel suo giardino, come pure che i militari gli avrebbero detto della cose, lo avrebbero offeso con delle ingiurie indicibili, senza menzionare né catture né torture subite (cfr. verbale di audizione del 21 giugno 2007, pag. 6). All'esplicita domanda riguardo ad eventuali arresti da parte di militari, egli ha semplicemente risposto affermativamente, dicendo che succedeva di essere arrestato e trattenuto per quattro o cinque giorni (cfr. ibid.). Per contro, per quanto attiene il periodo ed il numero esatti di tali arresti, è riuscito unicamente a menzionarne l'anno, ovvero il 1996, e che gli arresti sarebbero avvenuti due o tre volte, raccontando peraltro che, in queste occasioni, veniva accusato di essere terrorista e gli veniva riferito che il suo nome era ormai nella lista (cfr. verbale di audizione del 21 giugno 2007, pag. 6). Invitato a menzionare altri motivi che l'avrebbero spinto a lasciare la Turchia, egli si è limitato ad asserire, in modo sempre alquanto generico, che il semplice fatto di essere curdo era nel suo Paese un reato e causa di discriminazione. Solamente alla diretta domanda su eventuali altri avvenimenti successi in patria oltre a quelli raccontati, il ricorrente ha aggiunto che dopo la sparatoria tra i guerriglieri e militari, quest'ultimi avrebbero distrutto la sua casa, incendiandola, e che anche il padre sarebbe stato torturato ed in seguito deceduto, ritenendo quale responsabile di questa morte lo Stato turco (cfr. verbale di audizione del 21 giugno 2007, pag. 6). Interrogato il 17 marzo 2008, ovvero dopo ben quattro mesi dalla sua degenza presso la Clinica psichiatrica di G._______ e allorché beneficiava ormai da tempo di un seguito farmacologico e psicologico (cfr. certificato medico dell'8 febbraio 2008 [A 51/5]) egli è stato di nuovo alquanto confuso e vago circa le pressioni che avrebbe ricevuto da parte dei collaboratori dello Stato, che egli ha peraltro descritto, alternativamente, come "altre organizzazioni", "Hezbollah" o "Civili, quelli della narcotici" (cfr. verbale di audizione del 17 marzo 2008, pag. 2). Si osserva pure che alle domande su cosa centrassero i narcotici e reso attento al fatto che l'autorità aveva bisogno di capire di cosa egli stesse parlando, l'interessato ha semplicemente risposto che il tutto aveva a che fare con i narcotici e che questo fatto era molto importante, che, riprendendo le dichiarazioni dell'insorgente, "(..) in Turchia ci sono diversi casi, nel senso di persone sparite nel nulla. Questi collaboratori dello Stato vengono e ti fanno delle domande, ma in realtà non sono delle forze dell'ordine, ma collaboratori", precisando susseguentemente che si trattava di collaboratori dello Stato (cfr. verbale di audizione del 17 marzo 2008, pagg. 2 seg.). Questo Tribunale rileva altresì delle contraddizioni circa le date durante le quali sarebbe stato perseguitato e minacciato dagli agenti statali. In effetti, l'insorgente, nel corso della prima audizione, ha dichiarato nel corso della prima audizione che gli eventi alla base della sua domanda d'asilo erano avvenuti nel 1996, raccontando per contro, in occasione della seconda audizione, che le pressioni sarebbero già iniziate nel 1992 (cfr. verbali di audizione del 21 giugno 2007, pag. 6 e del 17 marzo 2008, pagg. 2 seg.). Oltre a ciò, già durante la prima audizione, egli aveva affermato di non aver mai avuto problemi con i militari e questo fino a quando ci fu una sparatoria e qualcuno sparò sui militari, ovvero nel 1996 (cfr. verbale di audizione del 21 giugno 2007, pag. 6). Si constatano pure delle contraddizioni in relazione al momento in cui egli si sarebbe recato a F._______ come pure circa il tempo ch'egli avrebbe trascorso in tale località. Infatti, l'insorgente ha dichiarato in un primo tempo che sarebbe andato a F._______ nel 1996 e che vi sarebbe rimasto due o tre settimane, mentre invece, in un secondo tempo, che si sarebbe recato a F._______ nel 1994 rimanendovi per un anno presso una zia paterna e che vi sarebbe poi tornato ancora nel 1996 per procurarsi i documenti necessari all'espatrio (cfr. verbali di audizione del 21 giugno 2007, pag. 6 e del 17 marzo 2008, pagg. 4 seg.). Interrogato sugli eventi che aveva asserito in conclusione della prima audizione, ovvero il fatto che la sua casa sarebbe stata bruciata, egli ha semplicemente raccontato che questo fatto sarebbe avvenuto nel 1996 quando si sarebbe rifiutato di fare il protettore del villaggio e che al momento dell'incendio egli si trovava in casa e che questa si sarebbe incendiata a causa degli spari (cfr. verbale di audizione del 17 marzo 2008, pag. 5). Per contro, per quanto concerne la dichiarazione iniziale circa il fatto che anche il padre sarebbe stato torturato, ed in seguito deceduto, dai militari, si ricorda che l'insorgente non ha dichiarato questo fatto nel corso della seconda audizione e sebbene gli è stato espressamente domandato se c'erano altri membri della sua famiglia che avevano avuto problemi come quelli del richiedente (cfr. verbale di audizione del 17 marzo 2008, pag. 5). Al riguardo ed interrogato sulle ragioni di tale omissione nel quadro della seconda audizione, il ricorrente si è limitato a rispondere che non avrebbe più menzionato le torture e la morte del padre, poiché se si sarebbe messo a raccontare tutto quel che aveva vissuto ci sarebbero voluti due o tre giorni (cfr. verbale di audizione del 17 marzo 2008, pag. 8). Ora, tale giustificazione risulta alquanto insensata, considerato, come già illustrato poc'anzi, che gli era stata posta la domanda specifica su eventuali simili eventi vissuti dai suoi famigliari, e meglio mostra ancor più, considerato peraltro l'evento drammatico quale la perdita di un genitore, che l'insorgente non è riuscito a rendere verosimile il suo racconto. Infine, il ricorrente non ha fatto altro che cercare di giustificare alcune delle incoerenze e lacune osservate in sede di seconda audizione - come il fatto di mai aver asserito, o neppure perlomeno menzionato, di essere stato torturato in occasione della prima audizione o sulle date in cui sarebbe stato trattenuto dalla polizia - con dei problemi di memoria (cfr. audizione del 17 marzo 2008, pag. 9). Alla luce delle già lacune e contraddizioni sovraesposte, tale spiegazione risulta ben poco plausibile. Che per le stesse ragioni, il mezzo di prova prodotto dal ricorrente, peraltro costituito da una semplice dichiarazione, con un timbro difficilmente leggibile e peraltro di dubbia autenticità, non potrebbe portare ad una valutazione diversa del casi in disamine. 5.3. A prescindere dal fatto che il ricorrente non sia riuscito a rendere verosimile l'asserita qualità di rifugiato, codesto Tribunale osserva ad ogni modo che, sebbene egli sia stato probabilmente interrogato a diverse occasioni in merito ad eventuali accuse di sostegno al PKK, i cui ultimi eventi risalirebbero comunque al 1996, non si evince dagli atti che sia mai stato veramente ed ufficialmente accusato o condannato al riguardo, né che esso sia schedato politicamente (cfr. al riguardo DTAF 2010/9 e sentenza del Tribunale amministrativo federale D-7287/2007 del 3 novembre 2010) o che vi sarebbero effettivamente delle procedure a suo carico, ricordando peraltro quanto appena esposto circa l'inverosimiglianza delle torture subite da lui e/o dal padre. Pertanto, in tali circostanze e sebbene il Tribunale non neghi le difficoltà, per persone di etnia curda, a vivere ed esercitare i propri diritti in Turchia, non vi sono indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento per il ricorrente di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. 5.4. Di conseguenza, il ricorso, sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Codesto Tribunale è tenuto a confermare l'allontanamento.
7. L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi a contrario), conto tenuto, anche nel quadro di tale esame, dell'unità della famiglia conformemente all'art. 44 cpv. 1 LAsi. L'esecuzione è regolata dall'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione deve essere ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone dell'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). 7.1. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1995 n. 23 ed in particolare GICRA 1996 n. 18 consid. 14 b lett. ee per quanto riguarda l'art. 3 CEDU). Nel caso in esame, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, trattandosi della liceità di un allontanamento - in casu in Turchia - compatibilmente con lo stato di salute di un richiedente, la CRA e questo Tribunale ha ritenuto e ritiene, in linea peraltro con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pag. 110 e segg. nonché relativi riferimenti). Le scarse infrastrutture e conoscenze mediche nel Paese d'origine o di provenienza non costituiscono incondizionatamente un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. Conformemente all'applicazione fatta dell'art. 3 CEDU dalla citata Corte, nemmeno l'eventuale riduzione, anche in maniera significativa, dell'aspettativa di vita di uno straniero, in caso di allontanamento dal nostro Paese, non costituisce di per sé una violazione dell'art. 3 CEDU. Soltanto in circostanze straordinarie e in ragione di gravi motivi medici, un siffatto diritto può essere riconosciuto (cfr. GICRA 1993 n. 38 pag. 274 segg.; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 27 maggio 2008 nel caso N. c/. Regno Unito, ricorso [n° 26565/05], n. 42). Nel caso concreto non è dato rilevare - in sostanza per le ragioni che verranno indicate più oltre - alcun serio indizio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario alle disposizioni citate poc'anzi. In altri termini, il ricorrente non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precise e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 7.2. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 7.2.1. In particolare, le persone che possono prevalersi di questa disposizione sono quelle che in patria non potrebbero beneficiare - a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari alle cure mediche essenziali e al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale - delle condizioni minime di un adeguato reinserimento (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti). La nozione di cure mediche essenziali comprende le cure mediche di base, nonché quelle assolutamente necessarie in caso di urgenza e nel rispetto della dignità umana (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b.; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berna 2002, pag. 81 segg. e 87). Tuttavia, lo straniero non può prevalersi della suddetta disposizione tendente all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per dedurne un diritto incondizionato di soggiorno in uno stato firmatario della CEDU, segnatamente in Svizzera, ed un diritto d'accesso generale in questo Paese alle forme di sostegno mediche, sociali ed altre suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che le infrastrutture e le conoscenze mediche nel Paese d'origine o di destinazione non raggiungono il grado di quelle elvetiche. Non è quindi sufficiente che - per ammettere l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento - un trattamento medico prescritto sulla base delle norme svizzere non possa essere seguito nel Paese d'origine o di provenienza dell'interessato. Infatti, se le cure essenziali possono essere assicurate nel Paese d'origine o di provenienza dello straniero, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese è ragionevolmente esigibile (cfr. tra le tante, sentenza del Tribunale amministrativo federale D-2478/2007 del 2 settembre 2010 consid. 8.2 e D-3407/2006 dell'8 luglio 2008). 7.2.2. Nel caso in narrativa si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'interessato conclude a giusta ragione o meno il carattere non esigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione che vige attualmente in Turchia, da un lato, e la sua situazione personale, dall'altro. 7.2.2.1 Innanzitutto, come noto, in Turchia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, secondo le informazioni a disposizione di questo Tribunale (cfr. al riguardo anche le decisioni del Tribunale amministrativo federale D 4425/2006 del 12 febbraio 2009; D-7311/2006 congiunta con D 4021/2006 del 7 maggio 2008; D-4727/2006 del 21 gennaio 2008; D 6901/2006 del 7 dicembre 2007 relative a patologie psichiche), in Turchia, anche gravi malattie psichiche con un complesso quadro patologico possono essere curate in tutti i nosocomi con reparti psichiatrici, nei quali sono pure presenti i medicamenti neurolettici necessari. 7.2.2.2 Dalle carte processuali emerge che il ricorrente era stato ricoverato a seguito di un tentato suicidio in data 22 giugno 2007 (cfr. agli atti A 19/5) e che, nel corso dei primi mesi della sua degenza, persisteva un forte stato di stress legato alla decisione in merito alla sua richiesta d'asilo, come pure un alternare di stati d'animo tra serenità e momenti di disperazione in cui egli verbalizzava ideazione suicidale con progettualità (cfr. A 19/5, A 27/1). Risulta altresì dal rapporto medico dell'8 febbraio 2008 del Servizio psico-sociale di Lugano, prodotto all'autorità di prima istanza dall'interessato medesimo (cfr. A 51/5), che il ricovero era terminato il 13 novembre 2007 e che, dal 22 novembre 2007, egli beneficiava di un seguito psicologico ambulatoriale, dal punto farmacologico e composto da colloqui regolari. La diagnosi risultava essere disturbo dell'adattamento con manifestazioni miste, ansiose e depressive (F 43.25) e vittima di crimine o terrorismo (Z 65.4). Quanto al suo stato attuale, risulta dal recente rapporto medico del 14 marzo 2011, prodotto in data 18 marzo 2011 su richiesta della scrivente autorità, che dall'ultimo rapporto medico dell'8 febbraio 2008 vi è stato un miglioramento progressivo del quadro iniziale e che, attualmente, il ricorrente beneficia di una presa a carico psichiatrica ambulatoriale integrata ad attività socio-terapiche nonché presenta un quadro di discreto equilibrio psichico. Infine, secondo i medici I._______ e J._______, il ricorrente risulta attualmente in grado di affrontare il viaggio nel Paese d'origine e non vi sarebbero neppure elementi di carattere medico che si oppongano al proseguimento del trattamento psichiatrico ambulatoriale nel Paese di provenienza. Considerato quanto esposto, codesto Tribunale ritiene che dal punto di vista medico, nulla osta attualmente all'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso la Turchia e che, comunque, egli potrà indirizzarsi alle competenti autorità elvetiche per informarsi sulle possibilità di un'eventuale presa a carico, totale o parziale, delle cure mediche durante i primi tempi del suo rientro nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e 75 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [Oasi 2, RS 142.312]). Infine, quo alla situazione personale del ricorrente, per quanto egli si trovi in Svizzera dal 2007 e sebbene in un primo tempo il suo ritorno in patria comporterà un certo impegno per adattarsi, non dovrebbe avere la conseguenza di amplificare particolarmente le difficoltà di un reinserimento nella società turca. Si ricorda infatti che il ricorrente è ancora giovane e, circa la sua situazione professionale, egli stesso ha dichiarato di possedere una formazione di piastrellista, attività che avrebbe esercitato per qualche anno (cfr. verbale di audizione del 21 giugno 2007, pag. 3). Inoltre, oltre alla sua lingua madre (il curdo), si esprime perfettamente in turco e possiede buone conoscenze della lingua italiana e conoscenze di base del tedesco (cfr. verbale di audizione del 21 giugno 2007, pag. 3). Dai verbali di audizione emerge pure che in patria vivono ancora la madre e due fratelli, come pure che avrebbe vissuto in Turchia dalla nascita fino all'età di 26 anni (cfr. verbale di audizione del 21 giugno 2007, pagg. 1 e 4). 7.2.2.3 In siffatte circostanze, sono tutt'ora adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine, tanto più che, come già evidenziato, egli potrà, se necessario, richiedere un adeguato aiuto al ritorno giusta l'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Di conseguenza, l'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 7.3. Non risultano neppure impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 7.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, per il che, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il ricorso va disatteso e la querelata decisione confermata.
8. Discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prima istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 2 e 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
10. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, per quanto non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1LTF). La presente sentenza è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: