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D-7256/2024

D-7256/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-12-05 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (33 Absätze)

E. 5.1 Nell'ambito del colloquio Dublino, in sostanza e per quanto qui di rilievo, l'interessato ha allegato di non voler far ritorno in Lettonia poiché all'arrivo in tale Paese egli sarebbe stato arrestato dalla polizia, portato in una stanza per circa 25 o 26 giorni e picchiato diverse volte. Un cane l'avrebbe anche morso ad una gamba. Egli sarebbe stato inoltre sottoposto a scosse elettriche per essersi rifiutato di depositare una domanda d'asilo e avrebbe ricevuto insulti allorquando avrebbe chiesto assistenza medica. In merito al suo stato di salute, il richiedente soffrirebbe spesso di capogiri e avrebbe la vista indebolita a causa delle violenze subite. Dal punto di vista psicologico, soffrirebbe d'insonnia e di ansia.

E. 5.2 Nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha constatato che le allegazioni rilasciate dal ricorrente non sarebbero in grado di confutare la competenza della Lettonia. In merito alla volontà espressa dal richiedente di restare in Svizzera, la SEM ha evidenziato che il Regolamento Dublino III si baserebbe sul principio dell'esame della domanda da parte di un unico Stato membro (one chance only). Dopo aver ricordato gli obblighi internazionali contratti dalla Lettonia, la SEM ha escluso la sussistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o di un rischio di trattamenti contrari agli art. 3 o 4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento. Altresì, non sussisterebbero motivi che giustificherebbero l'applicazione dell'art. 16 par. 1 del Regolamento Dublino III o della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 del Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1; RS 142.311). I presunti maltrattamenti asseriti dal ricorrente, peraltro non corroborati da alcuna prova concreta, sarebbero infatti dei comportamenti illegali da parte di singoli individui o agenti di polizia, contro cui egli avrebbe potuto utilizzare mezzi legali per difendersi, anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative (ONG) presenti sul territorio. Agli atti non figurerebbero neppure elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento in Lettonia esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegne. Infine, le problematiche di salute accertate, di cui le autorità lettoni verrebbero comunque tempestivamente e adeguatamente informate, non sarebbero ostative al trasferimento verso la Lettonia.

E. 5.3 In sede di ricorso, il ricorrente ha ribadito segnatamente di aver subito in Lettonia trattamenti inumani e degradanti vietati dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura; RS 0.105) e che la sua incolumità fisica sarebbe ivi in serio pericolo. Inoltre, i problemi di salute accertati necessiterebbero di una continuità di trattamento, che non si potrebbe assicurare in caso di trasferimento i Lettonia. L'insorgente ha quindi contestato la competenza della Lettonia al trattamento della sua domanda di asilo e ha chiesto che la sua procedura venga trattata in Svizzera, mediante l'applicazione della clausola di sovranità, di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, in considerazione della documentazione versata agli atti, del suo stato di salute e delle carenze nel sistema di accoglienza lettone.

E. 6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 6.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, della richiesta di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1).

E. 6.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 del Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 a 6 e 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).

E. 6.4 Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni di cui agli artt. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III).

E. 6.5 Nel caso in disamina, risulta che il ricorrente ha presentato una domanda d'asilo in Lettonia in data (...) settembre 2024 (cfr. atto SEM 8/1). La richiesta di ripresa in carico presentata dalla SEM è stata espressamente accettata dalle competenti autorità lettoni in data in data 6 novembre 2024, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 18/1).

E. 6.6 Di conseguenza, la competenza della Lettonia risulta di principio data.

E. 7.1 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 Carta UE, lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

E. 7.2 Contrariamente a quanto in maniera generica sostenuto dall'interessato in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2), il Tribunale osserva che non vi sono fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Lettonia. A tal proposito giova osservare che la Lettonia è legata alla Carta UE ed è parte firmataria della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati; RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301), della CEDU e della Conv. tortura, e ne applica le disposizioni.

E. 7.3 Di conseguenza, si può presumere che la Lettonia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e che sia quindi garantita una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]).

E. 7.4 Il Tribunale, così come la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), nega ad oggi l'esistenza di fondati motivi per ritenere che la procedura d'asilo e le condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Lettonia presentino delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. fra le tante, la recente sentenza del Tribunale F-6172/2024 dell'8 ottobre 2024 consid. 2.1).

E. 7.5 Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase del Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

E. 8.1 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 secondo il quale, se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora, giusta il Regolamento Dublino III, un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa. Nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento e il Tribunale di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.; sentenza del Tribunale D-1379/2021 del 3 ottobre 2023 consid. 8.2 e 8.3 per ulteriori dettagli in merito alla nozione di motivi umanitari ed al potere di apprezzamento). Se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene a una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e a entrare nel merito della domanda d'asilo, mentre il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 8.2 Innanzitutto, per quanto riguarda le allegate violenze subite in Lettonia da parte della polizia, vi è modo di rilevare che tali allegazioni non risultano essere in alcun modo comprovate (cfr. a tal proposito la sentenza del Tribunale F-3703/2023 del 7 luglio 2023 consid. 8.2.1). Inoltre, quand'anche dovessero essere ritenute verosimili, non vi sono indizi che permettano di ritenere che tali maltrattamenti rischino di ripetersi o siano addirittura sistematici. Invero, ad ogni modo, la Lettonia è uno Stato di diritto, con un'autorità di polizia funzionante e in grado di fornire una protezione adeguata, così come dispone di un sistema giudiziario indipendente (cfr. la sentenza del Tribunale F-2440/2023 dell'8 maggio 2023 consid. 8.3). In caso di necessità, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione.

E. 8.3 Il ricorrente non ha apportato indizi concreti che dimostrino che in Lettonia sarebbe privato del sostentamento minimo e rischierebbe di subire delle condizioni di vita indegne. Invero, dopo il suo ritorno in Lettonia, avrà la possibilità di depositare una (nuova) domanda d'asilo e ottenere in questo modo accesso alle strutture e alle prestazioni di accoglienza di tale Paese.

E. 8.4.1 In merito allo stato di salute del ricorrente, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 8.4.2 In casu, in base agli atti all'incarto, si evince sostanzialmente che il ricorrente è cieco dall'occhio (...) e che di recente ha avuto un calo della vista all'occhio (...), condizione migliorata con degli occhiali nuovi (cfr. atti SEM 21/4, 30/2). Per il suo stato di asserita insonnia, paura e agitazione, riconducibile a un disturbo post-traumatico da stress, gli è stato prescritto un trattamento farmacologico ([...] e [...] in riserva) nonché la presa in carico psicologica (cfr. atti SEM 17/2, 30/2). Dagli atti risulta che il primo appuntamento presso il Servizio psico-sociale (SPS) di C._______ ha avuto luogo il 27 novembre 2024 e che il prossimo appuntamento si terrà il 9 dicembre 2024 (cfr. atto SEM 32/3).

E. 8.4.3 Il Tribunale, fondandosi sulla documentazione medica agli atti, senza voler sminuire in alcun modo la portata delle affezioni di cui soffre l'insorgente, ritiene come nessun indizio all'incarto o apportato con il gravame da quest'ultimo, permette di considerare che egli non sarà in grado di viaggiare o che il suo trasferimento in Lettonia rappresenterebbe un pericolo concreto per la sua salute secondo la giurisprudenza succitata.

E. 8.4.4 A tal proposito, si evidenzia inoltre come la Lettonia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese misure di assistenza psichica e, eventualmente, psicologica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva; cfr. anche le sentenze del Tribunale F-1357/2024 del 12 marzo 2024 consid. 7.6, 7.7; E-4413/2023 consid. 6.4). Dopo il deposito di una (nuova) domanda d'asilo in tale Paese, dunque, se il ricorrente dovesse ritenere che in questo ambito i suoi diritti vengano violati dalle autorità lettoni, per far valere gli stessi, starà a lui adire le preposte vie legali presenti nel Paese (cfr. art. 26 in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza).

E. 8.4.5 Infine, come già sottolineato dalla SEM (cfr. decisone SEM pag. 7), prima dell'esecuzione del trasferimento, sarà premura delle autorità svizzere competenti informare in maniera precisa e completa le autorità lettoni dell'arrivo e degli eventuali problemi di salute dell'insorgente (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III).

E. 8.4.6 Lo stato di salute dell'insorgente non costituisce dunque un ostacolo al trasferimento.

E. 8.5 In conclusione dunque, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che, in caso di esecuzione del trasferimento in Lettonia, la Svizzera incorra in una violazione dei suoi obblighi internazionali e non risultano, inoltre, esserci elementi per giungere alla conclusione per cui la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (art. 29a cpv. 3 OAsi 1). Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.

E. 9 Di conseguenza, la Lettonia è lo Stato membro competente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprendere in carico l'interessato.

E. 10 Alla luce di quanto precede, la SEM è dunque a giusto titolo non entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha pronunciato il suo trasferimento verso la Lettonia conformemente all'art. 44 LAsi, non essendo egli in possesso di un permesso di soggiorno o di dimora valido (art. 32 lett. a OAsi 1).

E. 11 In siffatte circostanze, non occorre esaminare le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), poiché detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).

E. 12 Visto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione della SEM confermata.

E. 13 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto.

E. 14.1 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 14.2 Pertanto, visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 15 Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 25 novembre 2024 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Krauskopf (ed.), Praxiskommentar VwVG, 3a ed. 2023, n. 54 ad art. 56 PA).

E. 16 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7256/2024 Sentenza del 5 dicembre 2024 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento (procedura Dublino);decisione della SEM dell'11 novembre 2024 / N (...). Fatti: A. A.a Il ricorrente ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 19 ottobre 2024. A.b Dai riscontri dattiloscopici della banca dati "Eurodac" del 22 ottobre 2024 è risultato che il richiedente aveva già depositato una domanda d'asilo in Lettonia in data (...) settembre 2024. A.c In data 23 ottobre 2024, la SEM ha presentato alle competenti autorità lettoni una richiesta di ripresa in carico del richiedente in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III). A.d Il 24 ottobre 2024 l'interessato ha conferito procura alla Rappresentanza legale della Regione (...). A.e In data 30 ottobre 2024, il ricorrente ha sostenuto un colloquio personale conformemente all'art. 5 del Regolamento Dublino III (di seguito: colloquio Dublino). A.f In data 6 novembre 2024, le autorità lettoni hanno accettato la suddetta domanda di ripresa in carico, in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III. B. B.a Con decisione dell'11 novembre 2024, notificata il 12 novembre 2024, ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente e ha pronunciato il suo trasferimento verso la Lettonia entro il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso, incaricando il Cantone B._______ dell'esecuzione della misura. Altresì, ha disposto la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice ed ha constatato l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso. B.b Con scritto del 12 novembre 2024, la Protezione giuridica della Regione (...) ha rinunciato al mandato di rappresentanza nei confronti del ricorrente. C. Con ricorso del 19 novembre 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 20 novembre 2024), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), il ricorrente è insorto contro la suddetta decisione della SEM, chiedendo l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo in applicazione della clausola di sovranità. Egli ha, inoltre, presentato istanza di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia. D. Con misure supercautelari del 25 novembre 2024, il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento. E. In corso di procedura il richiedente è stato sottoposto ad alcune visite mediche. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerando che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 5. 5.1 Nell'ambito del colloquio Dublino, in sostanza e per quanto qui di rilievo, l'interessato ha allegato di non voler far ritorno in Lettonia poiché all'arrivo in tale Paese egli sarebbe stato arrestato dalla polizia, portato in una stanza per circa 25 o 26 giorni e picchiato diverse volte. Un cane l'avrebbe anche morso ad una gamba. Egli sarebbe stato inoltre sottoposto a scosse elettriche per essersi rifiutato di depositare una domanda d'asilo e avrebbe ricevuto insulti allorquando avrebbe chiesto assistenza medica. In merito al suo stato di salute, il richiedente soffrirebbe spesso di capogiri e avrebbe la vista indebolita a causa delle violenze subite. Dal punto di vista psicologico, soffrirebbe d'insonnia e di ansia. 5.2 Nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha constatato che le allegazioni rilasciate dal ricorrente non sarebbero in grado di confutare la competenza della Lettonia. In merito alla volontà espressa dal richiedente di restare in Svizzera, la SEM ha evidenziato che il Regolamento Dublino III si baserebbe sul principio dell'esame della domanda da parte di un unico Stato membro (one chance only). Dopo aver ricordato gli obblighi internazionali contratti dalla Lettonia, la SEM ha escluso la sussistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o di un rischio di trattamenti contrari agli art. 3 o 4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento. Altresì, non sussisterebbero motivi che giustificherebbero l'applicazione dell'art. 16 par. 1 del Regolamento Dublino III o della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 del Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1; RS 142.311). I presunti maltrattamenti asseriti dal ricorrente, peraltro non corroborati da alcuna prova concreta, sarebbero infatti dei comportamenti illegali da parte di singoli individui o agenti di polizia, contro cui egli avrebbe potuto utilizzare mezzi legali per difendersi, anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative (ONG) presenti sul territorio. Agli atti non figurerebbero neppure elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento in Lettonia esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegne. Infine, le problematiche di salute accertate, di cui le autorità lettoni verrebbero comunque tempestivamente e adeguatamente informate, non sarebbero ostative al trasferimento verso la Lettonia. 5.3 In sede di ricorso, il ricorrente ha ribadito segnatamente di aver subito in Lettonia trattamenti inumani e degradanti vietati dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura; RS 0.105) e che la sua incolumità fisica sarebbe ivi in serio pericolo. Inoltre, i problemi di salute accertati necessiterebbero di una continuità di trattamento, che non si potrebbe assicurare in caso di trasferimento i Lettonia. L'insorgente ha quindi contestato la competenza della Lettonia al trattamento della sua domanda di asilo e ha chiesto che la sua procedura venga trattata in Svizzera, mediante l'applicazione della clausola di sovranità, di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, in considerazione della documentazione versata agli atti, del suo stato di salute e delle carenze nel sistema di accoglienza lettone. 6. 6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 6.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, della richiesta di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1). 6.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 del Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 a 6 e 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 6.4 Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni di cui agli artt. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III). 6.5 Nel caso in disamina, risulta che il ricorrente ha presentato una domanda d'asilo in Lettonia in data (...) settembre 2024 (cfr. atto SEM 8/1). La richiesta di ripresa in carico presentata dalla SEM è stata espressamente accettata dalle competenti autorità lettoni in data in data 6 novembre 2024, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 18/1). 6.6 Di conseguenza, la competenza della Lettonia risulta di principio data. 7. 7.1 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 Carta UE, lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 7.2 Contrariamente a quanto in maniera generica sostenuto dall'interessato in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2), il Tribunale osserva che non vi sono fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Lettonia. A tal proposito giova osservare che la Lettonia è legata alla Carta UE ed è parte firmataria della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati; RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301), della CEDU e della Conv. tortura, e ne applica le disposizioni. 7.3 Di conseguenza, si può presumere che la Lettonia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e che sia quindi garantita una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). 7.4 Il Tribunale, così come la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), nega ad oggi l'esistenza di fondati motivi per ritenere che la procedura d'asilo e le condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Lettonia presentino delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. fra le tante, la recente sentenza del Tribunale F-6172/2024 dell'8 ottobre 2024 consid. 2.1). 7.5 Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase del Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 8. 8.1 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 secondo il quale, se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora, giusta il Regolamento Dublino III, un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa. Nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento e il Tribunale di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.; sentenza del Tribunale D-1379/2021 del 3 ottobre 2023 consid. 8.2 e 8.3 per ulteriori dettagli in merito alla nozione di motivi umanitari ed al potere di apprezzamento). Se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene a una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e a entrare nel merito della domanda d'asilo, mentre il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 8.2 Innanzitutto, per quanto riguarda le allegate violenze subite in Lettonia da parte della polizia, vi è modo di rilevare che tali allegazioni non risultano essere in alcun modo comprovate (cfr. a tal proposito la sentenza del Tribunale F-3703/2023 del 7 luglio 2023 consid. 8.2.1). Inoltre, quand'anche dovessero essere ritenute verosimili, non vi sono indizi che permettano di ritenere che tali maltrattamenti rischino di ripetersi o siano addirittura sistematici. Invero, ad ogni modo, la Lettonia è uno Stato di diritto, con un'autorità di polizia funzionante e in grado di fornire una protezione adeguata, così come dispone di un sistema giudiziario indipendente (cfr. la sentenza del Tribunale F-2440/2023 dell'8 maggio 2023 consid. 8.3). In caso di necessità, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione. 8.3 Il ricorrente non ha apportato indizi concreti che dimostrino che in Lettonia sarebbe privato del sostentamento minimo e rischierebbe di subire delle condizioni di vita indegne. Invero, dopo il suo ritorno in Lettonia, avrà la possibilità di depositare una (nuova) domanda d'asilo e ottenere in questo modo accesso alle strutture e alle prestazioni di accoglienza di tale Paese. 8.4 8.4.1 In merito allo stato di salute del ricorrente, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 8.4.2 In casu, in base agli atti all'incarto, si evince sostanzialmente che il ricorrente è cieco dall'occhio (...) e che di recente ha avuto un calo della vista all'occhio (...), condizione migliorata con degli occhiali nuovi (cfr. atti SEM 21/4, 30/2). Per il suo stato di asserita insonnia, paura e agitazione, riconducibile a un disturbo post-traumatico da stress, gli è stato prescritto un trattamento farmacologico ([...] e [...] in riserva) nonché la presa in carico psicologica (cfr. atti SEM 17/2, 30/2). Dagli atti risulta che il primo appuntamento presso il Servizio psico-sociale (SPS) di C._______ ha avuto luogo il 27 novembre 2024 e che il prossimo appuntamento si terrà il 9 dicembre 2024 (cfr. atto SEM 32/3). 8.4.3 Il Tribunale, fondandosi sulla documentazione medica agli atti, senza voler sminuire in alcun modo la portata delle affezioni di cui soffre l'insorgente, ritiene come nessun indizio all'incarto o apportato con il gravame da quest'ultimo, permette di considerare che egli non sarà in grado di viaggiare o che il suo trasferimento in Lettonia rappresenterebbe un pericolo concreto per la sua salute secondo la giurisprudenza succitata. 8.4.4 A tal proposito, si evidenzia inoltre come la Lettonia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese misure di assistenza psichica e, eventualmente, psicologica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva; cfr. anche le sentenze del Tribunale F-1357/2024 del 12 marzo 2024 consid. 7.6, 7.7; E-4413/2023 consid. 6.4). Dopo il deposito di una (nuova) domanda d'asilo in tale Paese, dunque, se il ricorrente dovesse ritenere che in questo ambito i suoi diritti vengano violati dalle autorità lettoni, per far valere gli stessi, starà a lui adire le preposte vie legali presenti nel Paese (cfr. art. 26 in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). 8.4.5 Infine, come già sottolineato dalla SEM (cfr. decisone SEM pag. 7), prima dell'esecuzione del trasferimento, sarà premura delle autorità svizzere competenti informare in maniera precisa e completa le autorità lettoni dell'arrivo e degli eventuali problemi di salute dell'insorgente (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III). 8.4.6 Lo stato di salute dell'insorgente non costituisce dunque un ostacolo al trasferimento. 8.5 In conclusione dunque, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che, in caso di esecuzione del trasferimento in Lettonia, la Svizzera incorra in una violazione dei suoi obblighi internazionali e non risultano, inoltre, esserci elementi per giungere alla conclusione per cui la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (art. 29a cpv. 3 OAsi 1). Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.

9. Di conseguenza, la Lettonia è lo Stato membro competente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprendere in carico l'interessato.

10. Alla luce di quanto precede, la SEM è dunque a giusto titolo non entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha pronunciato il suo trasferimento verso la Lettonia conformemente all'art. 44 LAsi, non essendo egli in possesso di un permesso di soggiorno o di dimora valido (art. 32 lett. a OAsi 1).

11. In siffatte circostanze, non occorre esaminare le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), poiché detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).

12. Visto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione della SEM confermata.

13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto. 14. 14.1 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 14.2 Pertanto, visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

15. Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 25 novembre 2024 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Krauskopf (ed.), Praxiskommentar VwVG, 3a ed. 2023, n. 54 ad art. 56 PA).

16. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: