Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a A._______, cittadino di nazionalità gambiana, ha depositato una do- manda d’asilo in Svizzera il 25 giugno 2023 pretendendosi minorenne (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{…}] – 3/2). A.b Il 20 luglio 2023 l’interessato è stato sentito in una prima audizione per minori non accompagnati (di seguito: PA-RMNA) nel corso della quale gli sono state poste in particolare delle domande sulle sue generalità, in merito alla scolarizzazione, alla provenienza, alle proprie relazioni, all’espatrio e sommariamente sui suoi motivi d’asilo (cfr. atto della SEM n. 16/10). A.c Il 4 agosto 2023, la SEM ha incaricato il (…) ([…]) di svolgere una pe- rizia volta a determinare l’età dell’interessato (cfr. atto della SEM n. 19/2). A.d Le risultanze della medesima perizia medico-legale, inoltrate all’auto- rità di prime cure l’8 agosto 2023, basate su di un esame clinico nonché dei referti radiologici (panoramica dentaria e una radiografia standard della mano sinistra), hanno stabilito che l’età minima del richiedente asilo sa- rebbe di 17,38 anni, mentre l’età media dello stesso si situerebbe tra i 18 e i 23 anni. I risultati hanno stabilito che il medesimo possa avere meno di 18 anni, ma hanno stabilito che la data dichiarata dal ricorrente asilo, ov- vero (…) anni, (…) mesi e (…) giorni, può essere esclusa. Tali conclusioni sono state dedotte dalla radiografia alla mano sinistra che sulla base del metodo di stima dell’età ossea applicato conferirebbe all’interessato un’età ossea minima di 14,9 anni secondo Tisé et al. (2011) e di 17 anni secondo l’atlante di Greulich & Pyle (1959), nonché dall’esame odontostomatolo- gico, che pone l’età minima del richiedente asilo a 17,38 anni, mentre l’età media sarebbe di 21,4 anni (cfr. atto della SEM n. 24/10). A.e Il 21 agosto 2023 la SEM ha concesso al richiedente il diritto di essere sentito in merito ai risultati della perizia sull’età e alla modifica della sua data di nascita nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (di se- guito: SIMIC) (cfr. atto della SEM n. 27/2). La rappresentante legale dell’in- teressato ha inoltrato le proprie osservazioni il 23 agosto 2023 (cfr. atto della SEM n. 29/3).
D-7206/2023 Pagina 3 A.f In data 28 agosto 2023 la SEM ha modificato la data di nascita dell’in- teressato registrata in SIMIC in 1°gennaio 2005 (cfr. atto della SEM
n. 30/2). A.g Con scritto del 20 novembre 2023, l’interessato ha trasmesso alla SEM una copia del proprio certificato di nascita nel quale si attesterebbe la data di nascita dichiarata dal richiedente (cfr. atto della SEM n. 42/1). A.h In data 7 dicembre 2023, si è tenuta l’audizione dell’interessato ai sensi dell’art. 29 LAsi (RS 142.31) (cfr. atto della SEM n. 44/10) nella quale l’autorità inferiore ha in particolare questionato il richiedente circa i suoi motivi d’asilo. A.i Con scritto del 14 dicembre 2023 il richiedente, per il tramite del suo rappresentante legale, ha inoltrato il suo parere circa la bozza di decisione della SEM del 13 dicembre 2023 (cfr. atto della SEM n. 47/3). B. Con decisione del 15 dicembre 2023, notificata il medesimo giorno (cfr. atto della SEM n. 50/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando parimenti il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del precitato provvedi- mento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. Per il tramite del ricorso del 27 dicembre 2023 (cfr. timbro del plico racco- mandato; data di entrata: 28 dicembre 2023), l’interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la sum- menzionata decisione dell’autorità di prime cure ed ha concluso all’annul- lamento della decisione impugnata, che egli venga considerato minorenne non accompagnato in conformità alle dichiarazioni rese dall’interessato e che gli venga riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l’asilo in Svizzera. A titolo subordinato, ha postulato la concessione dell’ammissione provvisoria e in via ancor più subordinata la retrocessione degli atti all’au- torità inferiore per una nuova valutazione e una nuova decisione. Conte- stualmente, il ricorrente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
D-7206/2023 Pagina 4
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinnanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto risulta legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di una se- conda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tri- bunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 4.1 Il ricorrente ritiene che la SEM, a torto, l’abbia considerato maggio- renne. In tale contesto, si ricorda in limine che, qualora la questione della minore età dell’interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo lo stesso determinante a livello pro- cedurale, in quanto se ne è provata la verosimiglianza, occorrerà retroce- dere gli atti all’autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all’età del richiedente l’asilo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni
D-7206/2023 Pagina 5 della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 6.4.5), in quanto la qualità di minore non accompagnato, impone alla SEM il rispetto di alcune esigenze procedurali nell’ambito della tratta- zione della domanda d’asilo, in particolare al momento dello svolgimento dell’audizione sui motivi, esaminate già nella DTAF 2014/30 (cfr. in merito anche sentenza del Tribunale E-2680/2019 del 19 luglio 2019 consid. 6).
E. 4.2 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni dell’in- teressato circa la sua pretesa minore età, come inverosimili. Invero, dap- prima, la fotocopia del certificato di nascita presentata dal ricorrente solo dopo l’audizione PA - RMNA e dopo essere stato considerato maggiorenne, sarebbe di scarso valore probatorio, in quanto per l’appunto si tratta di una fotocopia. Altresì, durante la prima audizione, egli avrebbe fornito degli ele- menti che farebbero sorgere dei dubbi riguardo alla dichiarata minore età. Infatti, l’autorità di prime cure ha ritenuto che le allegazioni dell’interessato in merito alla sua età, il suo percorso scolastico e di vita e i suoi legami famigliari, fossero alquanto vaghi. Egli conoscerebbe la sua età solo per- ché gliel’ha comunicata la madre (cfr. atto della SEM n. 16/10, p.to 1.06, pag. 3), nonostante, a suo dire, avrebbe frequentato sei anni di scuola sta- tale, oltre ad un periodo imprecisato di scuola coranica (cfr. atto della SEM
n. 16/10, p.to 1.17.04, pag. 4). Inoltre, a mente della SEM, il ricorrente non avrebbe saputo indicare la data di nascita della sorella, non ha saputo dire l’età del fratellino minore, indicando soltanto che avrebbe tra gli 11 e i 13 anni, o ancora la data di decesso del padre (cfr. atto della SEM n. 16/10, p.to 3.01, pagg. 4 e 5). Un ulteriore elemento sottolineato dall’autorità di prime cure concerne il transito dell’interessato in B._______ nel quale egli ha dichiarato di pensare di aver fornito la stessa data di nascita, ma tuttavia risulta registrato come nato il (…). Infine, la perizia medico-legale esperita, avrebbe escluso, benché abbia ritenuto che l’interessato potrebbe avere meno di 18 anni, che egli avesse (…) anni, (…) mesi e (…) giorni al mo- mento della visita. A fronte di tali considerazioni, la SEM ha ritenuto che gli elementi a sfavore della minore età del richiedente fossero nettamente pre- ponderanti, motivo per cui ha ritenuto maggiorenne il richiedente l’asilo.
E. 4.3 Con il suo ricorso, richiamati e precisati dapprima i fatti esposti in corso di procedura, l’insorgente ha avversato la valutazione dell’autorità inferiore. In primo luogo, con riferimento agli accertamenti svolti nel caso di specie ha osservato che egli sin dal suo arrivo in Svizzera ha dichiarato la propria data di nascita al giorno (…), ciò che risulta sia dal foglio dei dati personali del 25 giugno 2023 (cfr. atto della SEM n. 3/2), sia in sede di PA-RMNA (cfr. atto della SEM n. 16/10). Inoltre, egli ha sostenuto che l’età dichiarata sarebbe conforme anche con le domande di verifica postegli dalla SEM in
D-7206/2023 Pagina 6 merito al suo percorso scolastico e alle sue risposte. Altresì, per quanto attiene ai dati forniti alle autorità (…), egli ha sostenuto di non sapere come mai è stato registrato dalle autorità del predetto Paese con l’anno di nascita 2009, in quanto egli avrebbe sempre specificato di essere nato nel 2008. A mente del rappresentante legale tale differenza sarebbe dovuta ad un mero errore materiale di trascrizione dovuto ad un periodo di eccezionale pressione migratoria in B._______. In secondo luogo, il fatto di aver avuto spesso difficoltà a collocare nel tempo eventi della propria vita sarebbe un ulteriore argomento a favore della giovane età e la poca maturità dell’inte- ressato, tenuto conto anche della sua scarsa scolarizzazione e del suo mo- desto e difficile contesto famigliare. A ciò si aggiungerebbe, a mente del ricorrente, il fatto che nelle allegazioni da lui presentate sono assai fre- quenti i riferimenti alla propria mamma, nominata da lui costantemente per raccontare la propria vita, ciò che comproverebbe il ruolo tutt’ora fonda- mentale e di riferimento della madre nell’esistenza dell’interessato. In terzo luogo, il ricorrente ha prodotto delle fotografie di sé stesso, sostenendo che anche dal suo aspetto esteriore si evincerebbe la sua giovane età. Rispetto all’esito peritale, il ricorrente ha rilevato che dapprima l’esame clinico ha accertato l’assenza della peluria virile tipica dei soggetti maschili che ab- biano completato il processo di maturazione puberale. Ha osservato anche che, secondo l’esame radiologico della mano, l’età da egli dichiarata rien- trerebbe pienamente nell’intervallo di stima rilevato, ovvero tra un’età mas- sima di 17 anni e una minima di 14,9 anni. Altresì, afferma che l’esame relativo allo sviluppo dentale sarebbe parziale in quanto compiuto soltanto sulla metà dei campioni necessari ai fini scientifici, ovvero solamente sui denti 38° e 48°. Oltre a ciò, l’interessato sottolinea come, anche dall’esame parziale, sia emersa una possibile minore età del ricorrente secondo uno dei metodi scientifici adottati e che la stima radiologica sterno-clavicolare non è stata effettuata.
E. 5.1.1 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documen- tazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridi- che ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l’obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: Auer/Müller/
D-7206/2023 Pagina 7 Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsver- fahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9).
E. 5.1.2 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell’istruzione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all’autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e com- pleto accertamento dei fatti. Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di rac- cogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giu- diziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e relativi riferimenti; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜH- LER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191).
E. 5.1.3 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accerta- mento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell’onere della prova derivanti dall’applicazione analogica dell’art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210); che le stesse hanno infatti portata allorquando le misure istruttorie neces- sarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti (cfr. D-6598/2019 consid. 5.3 e relativi riferimenti; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1563). Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conse- guenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell’as- senza di verosimiglianza (cfr. DTF 138 V 222 consid. 6, 133 V 216 con- sid. 5.5, 133 V 205 consid. 5.5; DTAF 2008/24 consid. 7.2; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.150).
E. 5.2.1 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l’asilo che in- combe l’onere della prova al riguardo (cfr. GICRA 2004 n. 30 consid. 5.1 pag. 208, 2001 n. 22 consid. 3 pag. 180 e seg., 2000 n. 19 consid. 8b pag. 188, cfr. anche DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; MATTHIEU CORBAZ, La déter- mination de l’âge du requérant d’asile, in: Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l’interessato la abbia resa vero- simile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo con- seguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/VI consid. 5.4 e relativi riferimenti).
E. 5.2.2 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pre- giudiziale sulla questione (cfr. DTAF 2011/23 consid. 5, 2009/54
D-7206/2023 Pagina 8 consid. 4.1, GICRA 2004 n. 30 consid. 5.3 pag. 109, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.5 e E-5386/2019 del 31 ot- tobre 2019 consid. 4.3.1). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l’autorità si basa sui documenti d’identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell’in- teressato nel paese d’origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curricu- lum scolastico (cfr. sentenza del Tribunale E-5386/2019 [precitata]). Se ne- cessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell’età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l’art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Una volta esperita l’istruttoria, la SEM procede ad un apprezza- mento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati.
E. 5.2.3 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell’età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano, seguiti da una to- mografia (TAC) sterno-clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L’esame clinico e la radiografia della mano non permettono tuttavia di de- terminare in modo attendibile se una persona abbia raggiunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene però tutt’ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno- clavicolare e con l’analisi dello sviluppo dentale. Dal canto suo invece, la consultazione clinica permette, congiuntamente ad un’anamnesi dell’inte- ressato, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo influenti sulla stima dell’età (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.1; sentenza del Tribu- nale D-2240/2019 consid. 6.2). La TAC sterno-clavicolare e l’esame dello sviluppo dentale, possono invece, a seconda del risultato, condurre ad in- dizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l’asilo. Qualora entrambe le investigazioni indichino un’età minima superiore a 18 anni, sarà da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulta un’età minima superiore a 18 anni, ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima sono equivalenti, la maggiore età per- mane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giu- stificante la diversa scala di valori. Solo indizi molto deboli o discutibili di maggiore età, si avranno invece se dalle risultanze della tomografia sterno- clavicolare, rispettivamente dall’esame dello sviluppo dentale, l’età minima risiede al di sotto dei 18 anni e non vi è sovrapposizione tra gli intervalli delle due analisi, in mancanza di una spiegazione medica plausibile giusti- ficante i medesimi. Nel caso in cui invece l’età minima di entrambi gli esami esperiti è situata al di sotto dei 18 anni – analogamente alla radiografia
D-7206/2023 Pagina 9 della mano – non vi sarà alcun indizio che faccia propendere per una mag- giore o minore età dell’interessato, senza che in merito sia fatta una dichia- razione medica attendibile circa la maggiore verosimiglianza di una delle due varianti (e questo anche se l’età massima in uno dei due esami risul- tasse al di sopra dei 18 anni). Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno sarà necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2; sentenza del Tribunale D-2240/2019 consid. 6.2).
E. 5.3 Nella presente fattispecie, la perizia volta a determinare l’età del ricor- rente è stata svolta tramite esame clinico e esami radiologici (panoramica dentaria [OPT] e radiografia standard della mano sinistra). Tuttavia non è stata effettuata l’analisi sterno-clavicolare, senza che sia ravvisabile alcuna motivazione in merito a tale manchevolezza nei risultati finali della perizia (cfr. atto della SEM n. 23/10). Difettando di tale analisi viene quindi meno un elemento essenziale della valutazione medica dell’età, che dovrebbe consentire un esame globale dei risultati (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2, 2019 I/6 consid. 6.1, 6.3-6.5; sentenze del Tribunale A-4775/2020 del 31 marzo 2021 consid. 6.2.4 e A-318/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 5.5.3). Inoltre, anche se innegabile che il ricorrente, non avendo prodotto documenti d’identità originali ed autentici, non sia stato in misura di fornire la prova dell’asserita minore età e che allo stesso tempo le indicazioni bio- grafiche fornite da quest’ultimo non si distinguono certo per esaustività e concludenza, v’è da chiedersi se sulla base dello stato attuale degli atti egli sia riuscito a rendere verosimile la sua minore età. In concreto, a fronte di un quadro di presunta scarsa scolarizzazione e di palese difficoltà ad espri- mersi su riferimenti temporali, il Tribunale nutre dei dubbi circa la maggiore età del richiedente asilo, tenuto conto di alcune peculiarità socio-culturali e dell’eventualità di trovarsi di fronte ad una persona con un grado di alfabe- tizzazione ridotto. Tale assunto non può essere inficiato da quanto comu- nicato dalle autorità (…) in merito all’identità del ricorrente, ove le stesse hanno indicato quale data di nascita il 5 febbraio 2009, mentre in Svizzera egli ha sempre dichiarato, fin dal deposito della sua domanda d’asilo, di essere nato il 5 febbraio 2008.
E. 5.4 In buona sostanza, nella fattispecie, anche in presenza di potenziali indicatori d’inverosimiglianza, permangono dubbi circa la maggiore età dell’interessato, dubbi che necessitavano di essere fugati per il tramite dell’esperimento di ulteriori misure istruttorie. L’autorità inferiore non deve infatti misconoscere le succitate differenze tra la constatazione dei fatti (principio derivante dall’ordinamento processuale) ed il grado probatorio
D-7206/2023 Pagina 10 richiesto per la valutazione di merito dell’età di un richiedente asilo. Come detto, v’è spazio per un giudizio materiale, sia esso relativo all’età o ad altre questioni, solo in presenza di un pregresso accertamento completo dei fatti giuridicamente rilevanti. Laddove permangano perplessità, l’autorità non può limitarsi ad escludere la minore età sulla base di alcuni indicatori, so- prattutto vista la disponibilità di metodi scientifici riconosciuti per la deter- minazione medica dell’età e dei contrapposti rischi intrinsechi ad una valu- tazione ancorata unicamente sulle allegazioni dell’interessato (cfr. sul va- lore probatorio dei medesimi la sentenza del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 6.2 - 6.3 con i relativi riferimenti e DTAF 2019 I/6 consid. 6.1, 6.3-6.5). Tale mancato esperimento di ulteriori misure istrutto- rie (in particolare dell’analisi sterno-clavicolare) appare tanto più problema- tico ritenuto il fatto che il ricorrente afferma di avere (…) anni - e di essere dunque ben lontano dalla maggiore età - e che la modifica della data di nascita effettuata dalla SEM è di ben (…) anni.
E. 6.1 Pertanto il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 15 dicembre 2023 è annullata e gli atti di causa sono ritrasmessi alla SEM per il com- pletamento dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione.
E. 6.2 L’autorità inferiore è invitata a svolgere ulteriori chiarimenti onde deter- minare l’età del ricorrente. Essa si avvarrà dei metodi scientifici a sua di- sposizione (segnatamente una nuova perizia per la stima dell’età che in- cluda la tomografia sterno-clavicolare). In base all’esito dei medesimi e ad un apprezzamento d’insieme degli elementi in favore e contrari alla minore età, emanerà una nuova decisione (nella quale confermerà o rivaluterà la propria decisione).
E. 7.1 Visto l’esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da conside- rarsi priva d’oggetto. Inoltre, ai sensi dell’art. 111ater LAsi, non sono attri- buite indennità ripetibili in quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell’art. 102h LAsi.
E. 8 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo stato che hanno abbandona- to in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
D-7206/2023 Pagina 11 La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-7206/2023 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione della SEM del 15 dicembre 2023 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell’istruttoria (chiarimento dell’età anagrafica del ricorrente) e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non sono accordate spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Agostino Bullo
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7206/2023 mu Sentenza dell'11 marzo 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Deborah D'Aveni; cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), Gambia, patrocinato da Paolo Guidone,SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera,(...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 15 dicembre 2023 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadino di nazionalità gambiana, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 25 giugno 2023 pretendendosi minorenne (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}] - 3/2). A.b Il 20 luglio 2023 l'interessato è stato sentito in una prima audizione per minori non accompagnati (di seguito: PA-RMNA) nel corso della quale gli sono state poste in particolare delle domande sulle sue generalità, in merito alla scolarizzazione, alla provenienza, alle proprie relazioni, all'espatrio e sommariamente sui suoi motivi d'asilo (cfr. atto della SEM n. 16/10). A.c Il 4 agosto 2023, la SEM ha incaricato il (...) ([...]) di svolgere una perizia volta a determinare l'età dell'interessato (cfr. atto della SEM n. 19/2). A.d Le risultanze della medesima perizia medico-legale, inoltrate all'autorità di prime cure l'8 agosto 2023, basate su di un esame clinico nonché dei referti radiologici (panoramica dentaria e una radiografia standard della mano sinistra), hanno stabilito che l'età minima del richiedente asilo sarebbe di 17,38 anni, mentre l'età media dello stesso si situerebbe tra i 18 e i 23 anni. I risultati hanno stabilito che il medesimo possa avere meno di 18 anni, ma hanno stabilito che la data dichiarata dal ricorrente asilo, ovvero (...) anni, (...) mesi e (...) giorni, può essere esclusa. Tali conclusioni sono state dedotte dalla radiografia alla mano sinistra che sulla base del metodo di stima dell'età ossea applicato conferirebbe all'interessato un'età ossea minima di 14,9 anni secondo Tisé et al. (2011) e di 17 anni secondo l'atlante di Greulich & Pyle (1959), nonché dall'esame odontostomatologico, che pone l'età minima del richiedente asilo a 17,38 anni, mentre l'età media sarebbe di 21,4 anni (cfr. atto della SEM n. 24/10). A.e Il 21 agosto 2023 la SEM ha concesso al richiedente il diritto di essere sentito in merito ai risultati della perizia sull'età e alla modifica della sua data di nascita nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (di seguito: SIMIC) (cfr. atto della SEM n. 27/2). La rappresentante legale dell'interessato ha inoltrato le proprie osservazioni il 23 agosto 2023 (cfr. atto della SEM n. 29/3). A.f In data 28 agosto 2023 la SEM ha modificato la data di nascita dell'interessato registrata in SIMIC in 1°gennaio 2005 (cfr. atto della SEM n. 30/2). A.g Con scritto del 20 novembre 2023, l'interessato ha trasmesso alla SEM una copia del proprio certificato di nascita nel quale si attesterebbe la data di nascita dichiarata dal richiedente (cfr. atto della SEM n. 42/1). A.h In data 7 dicembre 2023, si è tenuta l'audizione dell'interessato ai sensi dell'art. 29 LAsi (RS 142.31) (cfr. atto della SEM n. 44/10) nella quale l'autorità inferiore ha in particolare questionato il richiedente circa i suoi motivi d'asilo. A.i Con scritto del 14 dicembre 2023 il richiedente, per il tramite del suo rappresentante legale, ha inoltrato il suo parere circa la bozza di decisione della SEM del 13 dicembre 2023 (cfr. atto della SEM n. 47/3). B. Con decisione del 15 dicembre 2023, notificata il medesimo giorno (cfr. atto della SEM n. 50/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando parimenti il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del precitato provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. Per il tramite del ricorso del 27 dicembre 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 28 dicembre 2023), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione dell'autorità di prime cure ed ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, che egli venga considerato minorenne non accompagnato in conformità alle dichiarazioni rese dall'interessato e che gli venga riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo inSvizzera. A titolo subordinato, ha postulato la concessione dell'ammissione provvisoria e in via ancor più subordinata la retrocessione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione e una nuova decisione. Contestualmente, il ricorrente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinnanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto risulta legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Il ricorrente ritiene che la SEM, a torto, l'abbia considerato maggiorenne. In tale contesto, si ricorda in limine che, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo lo stesso determinante a livello procedurale, in quanto se ne è provata la verosimiglianza, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 6.4.5), in quanto la qualità di minore non accompagnato, impone alla SEM il rispetto di alcune esigenze procedurali nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo, in particolare al momento dello svolgimento dell'audizione sui motivi, esaminate già nella DTAF 2014/30 (cfr. in merito anche sentenza del Tribunale E-2680/2019 del 19 luglio 2019 consid. 6). 4.2 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni dell'interessato circa la sua pretesa minore età, come inverosimili. Invero, dapprima, la fotocopia del certificato di nascita presentata dal ricorrente solo dopo l'audizione PA - RMNA e dopo essere stato considerato maggiorenne, sarebbe di scarso valore probatorio, in quanto per l'appunto si tratta di una fotocopia. Altresì, durante la prima audizione, egli avrebbe fornito degli elementi che farebbero sorgere dei dubbi riguardo alla dichiarata minore età. Infatti, l'autorità di prime cure ha ritenuto che le allegazioni dell'interessato in merito alla sua età, il suo percorso scolastico e di vita e i suoi legami famigliari, fossero alquanto vaghi. Egli conoscerebbe la sua età solo perché gliel'ha comunicata la madre (cfr. atto della SEM n. 16/10, p.to 1.06, pag. 3), nonostante, a suo dire, avrebbe frequentato sei anni di scuola statale, oltre ad un periodo imprecisato di scuola coranica (cfr. atto della SEM n. 16/10, p.to 1.17.04, pag. 4). Inoltre, a mente della SEM, il ricorrente non avrebbe saputo indicare la data di nascita della sorella, non ha saputo dire l'età del fratellino minore, indicando soltanto che avrebbe tra gli 11 e i 13 anni, o ancora la data di decesso del padre (cfr. atto della SEM n. 16/10, p.to 3.01, pagg. 4 e 5). Un ulteriore elemento sottolineato dall'autorità di prime cure concerne il transito dell'interessato in B._______ nel quale egli ha dichiarato di pensare di aver fornito la stessa data di nascita, ma tuttavia risulta registrato come nato il (...). Infine, la perizia medico-legale esperita, avrebbe escluso, benché abbia ritenuto che l'interessato potrebbe avere meno di 18 anni, che egli avesse (...) anni, (...) mesi e (...) giorni al momento della visita. A fronte di tali considerazioni, la SEM ha ritenuto che gli elementi a sfavore della minore età del richiedente fossero nettamente preponderanti, motivo per cui ha ritenuto maggiorenne il richiedente l'asilo. 4.3 Con il suo ricorso, richiamati e precisati dapprima i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente ha avversato la valutazione dell'autorità inferiore. In primo luogo, con riferimento agli accertamenti svolti nel caso di specie ha osservato che egli sin dal suo arrivo in Svizzera ha dichiarato la propria data di nascita al giorno (...), ciò che risulta sia dal foglio dei dati personali del 25 giugno 2023 (cfr. atto della SEM n. 3/2), sia in sede di PA-RMNA (cfr. atto della SEM n. 16/10). Inoltre, egli ha sostenuto che l'età dichiarata sarebbe conforme anche con le domande di verifica postegli dalla SEM in merito al suo percorso scolastico e alle sue risposte. Altresì, per quanto attiene ai dati forniti alle autorità (...), egli ha sostenuto di non sapere come mai è stato registrato dalle autorità del predetto Paese con l'anno di nascita 2009, in quanto egli avrebbe sempre specificato di essere nato nel 2008. A mente del rappresentante legale tale differenza sarebbe dovuta ad un mero errore materiale di trascrizione dovuto ad un periodo di eccezionale pressione migratoria in B._______. In secondo luogo, il fatto di aver avuto spesso difficoltà a collocare nel tempo eventi della propria vita sarebbe un ulteriore argomento a favore della giovane età e la poca maturità dell'interessato, tenuto conto anche della sua scarsa scolarizzazione e del suo modesto e difficile contesto famigliare. A ciò si aggiungerebbe, a mente del ricorrente, il fatto che nelle allegazioni da lui presentate sono assai frequenti i riferimenti alla propria mamma, nominata da lui costantemente per raccontare la propria vita, ciò che comproverebbe il ruolo tutt'ora fondamentale e di riferimento della madre nell'esistenza dell'interessato. In terzo luogo, il ricorrente ha prodotto delle fotografie di sé stesso, sostenendo che anche dal suo aspetto esteriore si evincerebbe la sua giovane età. Rispetto all'esito peritale, il ricorrente ha rilevato che dapprima l'esame clinico ha accertato l'assenza della peluria virile tipica dei soggetti maschili che abbiano completato il processo di maturazione puberale. Ha osservato anche che, secondo l'esame radiologico della mano, l'età da egli dichiarata rientrerebbe pienamente nell'intervallo di stima rilevato, ovvero tra un'età massima di 17 anni e una minima di 14,9 anni. Altresì, afferma che l'esame relativo allo sviluppo dentale sarebbe parziale in quanto compiuto soltanto sulla metà dei campioni necessari ai fini scientifici, ovvero solamente sui denti 38° e 48°. Oltre a ciò, l'interessato sottolinea come, anche dall'esame parziale, sia emersa una possibile minore età del ricorrente secondo uno dei metodi scientifici adottati e che la stima radiologica sterno-clavicolare non è stata effettuata. 5. 5.1 5.1.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/ Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). 5.1.2 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'istruzione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti. Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e relativi riferimenti; cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191). 5.1.3 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210); che le stesse hanno infatti portata allorquando le misure istruttorie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti (cfr.D-6598/2019 consid. 5.3 e relativi riferimenti; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1563). Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell'assenza di verosimiglianza (cfr. DTF 138 V 222 consid. 6, 133 V 216 consid. 5.5, 133 V 205 consid. 5.5; DTAF 2008/24 consid. 7.2; Moser/ Beusch/ Kneubühler, op. cit., n. 3.150). 5.2 5.2.1 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo (cfr. GICRA 2004 n. 30 consid. 5.1 pag. 208, 2001 n. 22 consid. 3 pag. 180 e seg., 2000 n. 19 consid. 8b pag. 188, cfr. anche DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; Matthieu Corbaz, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in: Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/VI consid. 5.4 e relativi riferimenti). 5.2.2 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione (cfr. DTAF 2011/23 consid. 5, 2009/54 consid. 4.1, GICRA 2004 n. 30 consid. 5.3 pag. 109, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.5 e E-5386/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 4.3.1). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico (cfr. sentenza del Tribunale E-5386/2019 [precitata]). Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati. 5.2.3 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano, seguiti da una tomografia (TAC) sterno-clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L'esame clinico e la radiografia della mano non permettono tuttavia di de-terminare in modo attendibile se una persona abbia raggiunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene però tutt'ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno-clavicolare e con l'analisi dello sviluppo dentale. Dal canto suo invece, la consultazione clinica permette, congiuntamente ad un'anamnesi dell'interessato, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo influenti sulla stima dell'età (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.1; sentenza del Tribunale D-2240/2019 consid. 6.2). La TAC sterno-clavicolare e l'esame dello sviluppo dentale, possono invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l'asilo. Qualora entrambe le investigazioni indichino un'età minima superiore a 18 anni, sarà da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulta un'età minima superiore a 18 anni, ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima sono equivalenti, la maggiore età per-mane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Solo indizi molto deboli o discutibili di maggiore età, si avranno invece se dalle risultanze della tomografia sterno-clavicolare, rispettivamente dall'esame dello sviluppo dentale, l'età minima risiede al di sotto dei 18 anni e non vi è sovrapposizione tra gli intervalli delle due analisi, in mancanza di una spiegazione medica plausibile giustificante i medesimi. Nel caso in cui invece l'età minima di entrambi gli esami esperiti è situata al di sotto dei 18 anni - analogamente alla radiografia della mano - non vi sarà alcun indizio che faccia propendere per una maggiore o minore età dell'interessato, senza che in merito sia fatta una dichiarazione medica attendibile circa la maggiore verosimiglianza di una delle due varianti (e questo anche se l'età massima in uno dei due esami risultasse al di sopra dei 18 anni). Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno sarà necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2; sentenza del Tribunale D-2240/2019 consid. 6.2). 5.3 Nella presente fattispecie, la perizia volta a determinare l'età del ricorrente è stata svolta tramite esame clinico e esami radiologici (panoramica dentaria [OPT] e radiografia standard della mano sinistra). Tuttavia non è stata effettuata l'analisi sterno-clavicolare, senza che sia ravvisabile alcuna motivazione in merito a tale manchevolezza nei risultati finali della perizia (cfr. atto della SEM n. 23/10). Difettando di tale analisi viene quindi meno un elemento essenziale della valutazione medica dell'età, che dovrebbe consentire un esame globale dei risultati (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2, 2019 I/6 consid. 6.1, 6.3-6.5; sentenze del Tribunale A-4775/2020 del 31 marzo 2021 consid. 6.2.4 e A-318/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 5.5.3). Inoltre, anche se innegabile che il ricorrente, non avendo prodotto documenti d'identità originali ed autentici, non sia stato in misura di fornire la prova dell'asserita minore età e che allo stesso tempo le indicazioni biografiche fornite da quest'ultimo non si distinguono certo per esaustività e concludenza, v'è da chiedersi se sulla base dello stato attuale degli atti egli sia riuscito a rendere verosimile la sua minore età. In concreto, a fronte di un quadro di presunta scarsa scolarizzazione e di palese difficoltà ad esprimersi su riferimenti temporali, il Tribunale nutre dei dubbi circa la maggiore età del richiedente asilo, tenuto conto di alcune peculiarità socio-culturali e dell'eventualità di trovarsi di fronte ad una persona con un grado di alfabetizzazione ridotto. Tale assunto non può essere inficiato da quanto comunicato dalle autorità (...) in merito all'identità del ricorrente, ove le stesse hanno indicato quale data di nascita il 5 febbraio 2009, mentre in Svizzera egli ha sempre dichiarato, fin dal deposito della sua domanda d'asilo, di essere nato il 5 febbraio 2008. 5.4 In buona sostanza, nella fattispecie, anche in presenza di potenziali indicatori d'inverosimiglianza, permangono dubbi circa la maggiore età dell'interessato, dubbi che necessitavano di essere fugati per il tramite dell'esperimento di ulteriori misure istruttorie. L'autorità inferiore non deve infatti misconoscere le succitate differenze tra la constatazione dei fatti (principio derivante dall'ordinamento processuale) ed il grado probatorio richiesto per la valutazione di merito dell'età di un richiedente asilo. Come detto, v'è spazio per un giudizio materiale, sia esso relativo all'età o ad altre questioni, solo in presenza di un pregresso accertamento completo dei fatti giuridicamente rilevanti. Laddove permangano perplessità, l'autorità non può limitarsi ad escludere la minore età sulla base di alcuni indicatori, soprattutto vista la disponibilità di metodi scientifici riconosciuti per la determinazione medica dell'età e dei contrapposti rischi intrinsechi ad una valutazione ancorata unicamente sulle allegazioni dell'interessato (cfr. sul valore probatorio dei medesimi la sentenza del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 6.2 - 6.3 con i relativi riferimenti e DTAF 2019 I/6 consid. 6.1, 6.3-6.5). Tale mancato esperimento di ulteriori misure istruttorie (in particolare dell'analisi sterno-clavicolare) appare tanto più problematico ritenuto il fatto che il ricorrente afferma di avere (...) anni - e di essere dunque ben lontano dalla maggiore età - e che la modifica della data di nascita effettuata dalla SEM è di ben (...) anni. 6. 6.1 Pertanto il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 15 dicembre 2023 è annullata e gli atti di causa sono ritrasmessi alla SEM per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione. 6.2 L'autorità inferiore è invitata a svolgere ulteriori chiarimenti onde determinare l'età del ricorrente. Essa si avvarrà dei metodi scientifici a sua disposizione (segnatamente una nuova perizia per la stima dell'età che includa la tomografia sterno-clavicolare). In base all'esito dei medesimi e ad un apprezzamento d'insieme degli elementi in favore e contrari alla minore età, emanerà una nuova decisione (nella quale confermerà o rivaluterà la propria decisione). 7. 7.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da considerarsi priva d'oggetto. Inoltre, ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono attribuite indennità ripetibili in quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.
8. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo stato che hanno abbandona-to in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
2. La decisione della SEM del 15 dicembre 2023 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria (chiarimento dell'età anagrafica del ricorrente) e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Non sono accordate spese ripetibili.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione: