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D-7168/2025

D-7168/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-10-15 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),

D-7168/2025 Pagina 4 che la richiedente, proveniente da C._______ in Costa d’Avorio, a soste- gno della sua domanda d’asilo ha fatto valere, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere stata picchiata dai suoi famigliari quando aveva (…) o (…) anni, poiché si sarebbe rifiutata di sposare un uomo più anziano di lei, che nel 2009 o nel 2010 avrebbe conosciuto il suo ex compagno, con il quale avrebbe avuto una figlia nel (…), che nello stesso anno, il suo ex compagno sarebbe tornato in Congo (Kin- shasa) a causa della guerra in Costa d’Avorio e perché i suoi genitori avreb- bero avuto bisogno di lui, mentre lei avrebbe continuato a vivere ad C._______, cominciando a lavorare come (…) per mantenere sé stessa e la figlia, che nel 2015 avrebbe raggiunto il suo ex compagno a D._______ in Congo (Kinshasa) insieme alla figlia, che nell’(…) 2016 sarebbe stata rapita, insieme al suo ex compagno, da membri dell’M23 e portata in una delle loro basi, dove sarebbero stati trat- tenuti per due giorni, durante i quali ella sarebbe stata abusata sessual- mente dai ribelli; che il secondo giorno sarebbero riusciti a fuggire e avreb- bero lasciato immediatamente il Paese, lasciando la figlia presso la madre dell’ex compagno, che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che, a prescindere dai dubbi che si potrebbero nutrire sulla credibilità delle relative allegazioni della ricorrente, il suo timore di essere costretta a sposare l’uomo che avrebbe rifiutato anni fa, sarebbe palesemente irrilevante dal punto di vista dell’asilo, che invero, seppure in seguito al suo rifiuto di sposare l’uomo in questione abbia litigato con i genitori e sarebbe stata picchiata, avrebbe comunque avuto una certa libertà ed autonomia, potendo uscire con le sue amiche, cosa che le avrebbe permesso di conoscere il suo ex compagno, di fre- quentarlo e di rimanere incinta di lui; che benché suo padre non fosse d’ac- cordo con la gravidanza, alla fine avrebbe dovuto accettarla, che l’interessata stessa avrebbe asserito che in seguito all’inizio della guerra nel Paese nel 2011, nessuno avrebbe più pensato a tale matrimonio forzato; che dopo la guerra le tensioni con la famiglia sarebbero riemerse, ma lei avrebbe preferito lasciare la casa dei genitori e cercare un lavoro come (…) per distanziarsi dalla famiglia e provvedere a sua figlia,

D-7168/2025 Pagina 5 che in seguito, ella avrebbe potuto vivere in Costa d’Avorio sino al 2015, da sola con la figlia, senza problemi particolari relativi al matrimonio forzato prospettato dalla famiglia, e senza che sia accaduto nulla di rilevante con l’uomo in questione, che di conseguenza, non vi sarebbero indizi per cui, in caso di rientro nel Paese più di dieci anni dopo i fatti narrati, ella sarebbe costretta a sposarsi o possa andare incontro a conseguenze rilevanti dal punto di vista dell’asilo per il mancato adempimento del volere dei suoi familiari; che per di più, la richiedente non saprebbe nemmeno se l’uomo che avrebbe dovuto spo- sare è ancora in vita, che per quanto riguarda l’allegazione di essere stata rapita e trattenuta dai membri dell’M23, i quali avrebbero abusato sessualmente dell’interessata quando si trovava in Congo (Kinshasa), la SEM ha rilevato che, a prescin- dere dalla verosimiglianza degli asserti, tali fatti sarebbero avvenuti in un Paese terzo, che fatti occorsi in uno Stato terzo sarebbero pertinenti in materia d’asilo se avessero una conseguenza rilevante nel Paese d’origine della persona; che ciò non sarebbe pertinente nel caso specifico, e le relative allegazioni non rilevanti, che altresì, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissi- bile, ragionevolmente esigibile e possibile, che segnatamente, per quanto riguarda l’identificazione dell’interessata quale potenziale vittima del reato di tratta di essere umani, l’autorità infe- riore ha sottolineato che gli sfruttatori erano jihadisti che operavano in Libia, e che quanto accaduto in quest’ultimo Paese non avrebbe alcun legame con il Paese d’origine dell’interessata, che altresì, la richiedente avrebbe vissuto la maggior parte della sua vita ad Abidjan, la capitale economica del Paese, dapprima con i suoi familiari e poi in modo indipendente; che avrebbe acquisito esperienza lavorativa quale (…) e (…) nel proprio Paese, pur non possedendo una formazione scolastica; che in Costa d’Avorio vivrebbe tutt’ora la sua famiglia, con la quale potrebbe riallacciare i rapporti in caso di necessità, segnatamente con la sorella,

D-7168/2025 Pagina 6 che per i problemi di salute fatti valere, ossia pressione alta, insonnia, stress, depressione e frequenti mal di testa, vi sarebbero strutture mediche adeguate disponibili ad Abidjan, che nel suo ricorso, la ricorrente contesta la valutazione effettuata dall’au- torità inferiore, che segnatamente, la SEM non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni consistenti e dettagliate per cui ella avrebbe subito pressioni e violenze fisiche da parte di suo padre in seguito al suo rifiuto di sposare un uomo molto più grande, già poligamo, in cambio di una dote; che finché ella vi- vrebbe in Costa d’Avorio, secondo i costumi di tale Paese, dovrebbe spo- sare questo uomo, che quindi tale matrimonio forzato resterebbe attuale in caso di ritorno, no- nostante l’uomo in questione avrebbe oggi circa 70 anni, avendo egli già versato i soldi, che inoltre, “le persone” avrebbero un certo potere nel Paese e legami con i servizi di sicurezza e la giustizia, che la ricorrente sottolinea altresì di aver dovuto lasciare la casa familiare per sottrarsi alle pressioni; che il fatto che sia riuscita a sopravvivere per alcuni anni lontano dalla famiglia non significherebbe che il pericolo sia cessato, ma piuttosto evidenzierebbe gli sforzi costanti che avrebbe dovuto fare per appunto evitarlo, che di conseguenza, non avrebbe potuto vivere in tutta libertà, ma pren- dere sempre delle precauzioni per evitare di essere trovata; che non po- trebbe tornare a vivere in tali condizioni, che in seguito, per quanto riguarda il vissuto in Congo (Kinshasa), la ricor- rente sostiene che, contrariamente alla motivazione della SEM, ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi, la qualità di rifugiato non verrebbe valutata unica- mente in relazione al Paese d’origine ma anche al Paese di ultima resi- denza, che ella avrebbe vissuto in Congo (Kinshasa) con il suo ex compagno e la di lui famiglia prima del rapimento da parte dell’M23; che di conseguenza, le persecuzioni ad opera di tale gruppo sarebbero pertinenti nell’ambito dell’asilo, avendo ella peraltro fornito un racconto coerente e consistente in merito,

D-7168/2025 Pagina 7 che per quanto attiene alla questione dell’esecuzione dell’allontanamento, la ricorrente sostiene che dei motivi personali gravi si opporrebbero a tale misura, che infatti, ella non sarebbe più in contatto con la sua famiglia dal 2015, e la constatazione della SEM che ella potrebbe riallacciare i contatti sarebbe di natura meramente speculativa senza riscontro negli atti; che al contrario, ella sarebbe completamente isolata e vulnerabile, che nel ricorso viene altresì contestata la valutazione della situazione me- dica: la ricorrente soffrirebbe di problemi psichici gravi legati alla violenza sessuale e le altre violenze subite e le strutture mediche menzionate dalla SEM sarebbero insufficienti, difficilmente accessibili e non garantirebbero una presa a carico adeguata, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifu- giato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi), che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e- sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condi- zione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosi- mile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi); che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde- rante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che il Tribunale ha stabilito ed elaborato le (ulte- riori) condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.), che dopo l’esame degli atti il Tribunale constata che la decisione dell’auto- rità inferiore dev’essere confermata, in quanto le argomentazioni sollevate nel ricorso non sono atte ad inficiare le considerazioni esposte dalla SEM,

D-7168/2025 Pagina 8 che di conseguenza, si rinvia dapprima alle motivazioni pertinenti conte- nute nella decisione impugnata, con le seguenti integrazioni, che in merito al timore sollevato dalla ricorrente in relazione al matrimonio forzato, il Tribunale constata che al momento del suo espatrio nel (…) 2015, l’interessata non ha più avuto problemi concreti legati a tale que- stione per diversi anni (cfr. atto SEM 52/18, D68, D72), che inoltre, ella ha dichiarato di aver lasciato la Costa d’Avorio nel 2015 per ricongiungersi con il suo compagno dell’epoca (cfr. atto SEM 29/15, D18), che di conseguenza, il nesso temporale e causale tra i problemi con la famiglia e l’espatrio non è dato, che con le contestazioni generiche sollevate nel ricorso, la ricorrente non riesce a rendere verosimile da una parte che oggi, trascorsi più di dieci anni, tale matrimonio forzato è di nuovo rispettivamente ancora attuale e, dall’altra, se così fosse, che ella non riuscirebbe a sottrarsi ad eventuali pressioni in tal senso, come in passato in (…) età, che a titolo abbondanziale, si constata che l’interessata non sa se l’uomo che avrebbe dovuto sposare è ancora in vita (cfr. atto SEM 52/18, D108); che non è nemmeno dato sapere se la famiglia dell’interessata non si sia messa d’accordo con lui in un altro modo negli ultimi dieci anni, che per quanto riguarda gli avvenimenti in Congo (Kinshasa), il Tribunale constata che, come già rilevato correttamente dalla SEM e contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, i richiedenti l’asilo che dispongono di una cittadinanza (ossia che non sono apolidi) possono essere riconosciuti come rifugiati soltanto se sono perseguitati nello Stato di cui possiedono la cittadinanza, che misure di persecuzione subite o temute da una persona richiedente l’asilo al di fuori dello Stato di cui è cittadina sono invece irrilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. art. 3 cpv. 1 LAsi in rela- zione con l’art. 1A cpv. 2 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 [Conv. rifugiati, RS 0.142.30]; UNHCR Austria, Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato, nuova versione 2003, n. 90; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, pag. 34 segg.),

D-7168/2025 Pagina 9 che alla luce di quanto sopraesposto, le dichiarazioni della ricorrente non soddisfano le condizioni di cui all’art. 3 cpv. 1 LAsi, a prescindere dalla loro verosimiglianza, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al- lontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'ese- cuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), am- missibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto la ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposta ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 di- cembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che gli atti non contengono inoltre alcun indizio serio e convincente che renda verosimile l'esistenza di un probabile rischio per cui la ricorrente possa subire un trattamento contrario alle norme succitate,

D-7168/2025 Pagina 10 che in merito sua alla condizione di potenziale vittima di tratta di essere umani, si rinvia alla motivazione esposta nella decisione impugnata (cfr. decisione impugnata, pt. III 1.), e peraltro non contestata nel ricorso, che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che anzitutto, in Costa d’Avorio non vige una tale situazione riguardante l'integralità del territorio nazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-6256/2025 del 28 agosto 2025 consid. 6.3 con rif. cit.); che l’esecuzione dell’allonta- namento è considerato ragionevolmente esigibile in particolare ad Abidjan, luogo dal quale proviene la ricorrente e nel quale ha vissuto fino all’espatrio (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-2349/2016 del 16 ottobre 2017 consid. 7.3.6), che quo alla situazione personale della ricorrente, si rinvia dapprima ai ri- lievi della decisione impugnata (cfr. decisione impugnata, pt. III 2.), condi- visi da questo Tribunale con le seguenti precisazioni, che anzitutto, va sottolineata che la ricorrente già in (...) età, fino all’espatrio nel 2015, era riuscita a vivere lontano dai familiari, nonché trovare e svol- gere un lavoro come (…) che le ha permesso di mantenere sé stessa e la figlia, risparmiando al contempo soldi per l’espatrio (cfr. atto SEM 52/18, D74) che ciò posto, e alla luce degli atti all’incarto, si parte dal presupposto che ella sarà in grado di (ri)costruirsi un’esistenza anche dopo il ritorno in patria, che inoltre, in merito alla rete familiare, si aggiunge che la ricorrente ha, da una parte, affermato di non aver sempre comunicato ai suoi familiari dove si trovasse dopo aver lasciato casa nel 2012 e che non avrebbero in se- guito mantenuto i contatti a causa dei problemi legati alla questione del matrimonio forzato (cfr. atto SEM 52/18, D69, D70), che dall’altra, ha allegato di aver avuto l’ultimo contatto con i familiari nel 2015 quando ha lasciato il Paese poiché in Congo (Kinshasa) non avrebbe avuto un telefono e così avrebbe perso il contatto con loro (cfr. atto SEM 29/15, D18),

D-7168/2025 Pagina 11 che anche a mente di questo Tribunale vi è dunque la possibilità che lei possa riprendere i contatti con i familiari (o alcuni di loro) una volta tornata, che in merito alla questione medica, nel ricorso, la ricorrente sostiene – ge- nericamente – di soffrire di gravi problemi psichici, che agli atti si trova un rapporto medico psichiatrico del 24 settembre 2024 (cfr. atto SEM 51/3), nel quale è stata effettuata la diagnosi di disturbo post traumatico da stress (ICD-10: F43.1), confermata nell’ulteriore rapporto medico psichiatrico del 16 settembre 2025, che nell’ambito dell’audizione del 21 febbraio 2025 la ricorrente ha affer- mato di assumere pastiglie prescritte dalla psichiatra e contro la pressione alta (cfr. atto SEM 52/18, F8); che nel rapporto medico del 16 settembre 2025 viene indicata (unicamente) l’assunzione di Trittico (…) una volta al giorno, che il Tribunale constata che nel rapporto medico del 16 settembre 2025 non vi sono indicazioni in merito a un’eventuale terapia svolta con l’interes- sata nell’ultimo anno o un’eventuale terapia (concreta) in corso, che invece, nell’anamnesi è descritto che l’interessata vivrebbe con il com- pagno, con in quale avrebbe una figlia, in un appartamento comune e che la relazione sarebbe stabile; che tuttavia, ciò non corrisponde agli atti, avendo la ricorrente con scritto alla SEM del 22 luglio 2025 – tramite la sua precedente rappresentante legale – dichiarato di essersi separato dal com- pagno (cfr. atto SEM 62/2), che di conseguenza, e in assenza di altri rapporti medici agli atti, si parte dal presupposto che attualmente l’interessata non svolge (più) colloqui di psicoterapia/psichiatria e che non ha attualmente bisogno di particolari cure o trattamenti, che tuttavia, se la ricorrente dovesse necessitare di assistenza medica in futuro, potrà rivolgersi alle strutture sanitarie nel suo Paese, segnatamente quelle ad Abidjan elencate dalla SEM (cfr. decisione impugnata, pt. III 2.), che infatti, questo Tribunale conferma che la Costa d’Avorio dispone di un sistema sanitario il quale, seppur limitato, offre cure mediche essenziali, comprese per le problematiche di natura psichiatrica (cfr. sentenza del Tri- bunale E-4376/2025 del 18 settembre 2025 pag. 11-12),

D-7168/2025 Pagina 12 che del resto, le affermazioni ricorsuali in merito all’accessibilità e alle pre- stazioni delle strutture mediche indicate si esauriscono in contestazioni ge- neriche, senza fornire ulteriori motivazioni o prove, che di conseguenza, non vi sono i presupposti per ritenere che nel caso di rientro nel suo Paese d'origine l’insorgente potrebbe non ricevere le cure essenziali che le garantiscano delle condizioni minime d'esistenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che l'insorgente potrà inoltre richiedere, se necessario, un sostegno finan- ziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari – ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera – per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque ragionevolmente esi- gibile, che infine, non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'e- secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), poiché spetta all’insorgente procurarsi i documenti indispensabili al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (cfr. art. 47 cpv. 1 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che ciò posto, la decisione avversata va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, considerato quanto sopra, nel caso in disamina non si giustifica la retrocessione della causa alla SEM, non essendo peraltro la relativa cen- sura ricorsuale motivata ulteriormente, che in esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inade- guata (art. 49 PA); che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto,

D-7168/2025 Pagina 13 che infine, ritenute le allegazioni sprovviste di probabilità di esito favore- vole, le domande di concessione dell'assistenza giudiziaria (art. 65 cpv.1 PA) e di gratuito patrocinio (art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi) sono respinte, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di- nanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impu- gnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-7168/2025 Pagina 14 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio sono respinte. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.

La giudice unica: Il cancelliere:

Giulia Marelli Randy Mulangala

Data di spedizione:

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio sono respinte.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.

La giudice unica: Il cancelliere:

Giulia Marelli Randy Mulangala

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7168/2025 Sentenza del 15 ottobre 2025 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione della giudice Daniela Brüschweiler; cancelliere Randy Mulangala. Parti A._______, nata il (...), Costa d'Avorio, patrocinata dall'MLaw Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Swiss Immigration Law Office (SILO), (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 18 agosto 2025. visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera in data 22 gennaio 2023, la procura del 7 febbraio 2023, con la quale l'interessata ha conferito mandato alla Protezione giuridica della Regione Svizzera (...), l'attribuzione dell'interessata al Canton B._______ in data 15 giugno 2023, la conclusione della procedura Dublino il 23 novembre 2023, le audizioni sui motivi d'asilo del 2 aprile 2024 e del 21 febbraio 2025, la decisione della SEM del 9 aprile 2024 di passaggio alla procedura ampliata della domanda d'asilo, la comunicazione del 12 giugno 2025 della SEM, tramite la quale l'autorità ha informato l'interessata di essere stata riconosciuta quale potenziale vittima di tratta di essere umani, concedendole un periodo di recupero e riflessione di 30 giorni, conclusosi con la dichiarazione dell'interessata del 25 giugno 2025 di non voler acconsentire a essere contattata dalle autorità di perseguimento penale, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 18 agosto 2025, notificata lo stesso giorno, che non riconosceva la qualità di rifugiata alla richiedente, respingeva la sua domanda d'asilo, la allontanava dalla Svizzera, le imponeva di lasciare il territorio elvetico così come lo spazio Schengen entro il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione ed incaricava il Canton B._______ dell'esecuzione della misura, il ricorso inoltrato dinanzi il Tribunale amministrativo federale il 17 settembre 2025 (cfr. timbro del plico raccomandato) per il tramite del quale l'insorgente ha concluso, in via principale, all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo; in subordine, alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità e inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; in ulteriore subordine, al rinvio della causa all'autorità inferiore per un'ulteriore istruzione e nuova decisione ai sensi della motivazione del ricorso, le contestuali richieste processuali di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, e di gratuito patrocino nella persona del rappresentante legale; inoltre, di concessione dell'autorizzazione di attendere l'esito della procedura di ricorso in Svizzera, lo scritto del 26 settembre 2025, tramite il quale la ricorrente ha inoltrato un rapporto medico datato 16 settembre 2025, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 PA e occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che la richiedente, proveniente da C._______ in Costa d'Avorio, a sostegno della sua domanda d'asilo ha fatto valere, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere stata picchiata dai suoi famigliari quando aveva (...) o (...) anni, poiché si sarebbe rifiutata di sposare un uomo più anziano di lei, che nel 2009 o nel 2010 avrebbe conosciuto il suo ex compagno, con il quale avrebbe avuto una figlia nel (...), che nello stesso anno, il suo ex compagno sarebbe tornato in Congo (Kinshasa) a causa della guerra in Costa d'Avorio e perché i suoi genitori avrebbero avuto bisogno di lui, mentre lei avrebbe continuato a vivere ad C._______, cominciando a lavorare come (...) per mantenere sé stessa e la figlia, che nel 2015 avrebbe raggiunto il suo ex compagno a D._______ in Congo (Kinshasa) insieme alla figlia, che nell'(...) 2016 sarebbe stata rapita, insieme al suo ex compagno, da membri dell'M23 e portata in una delle loro basi, dove sarebbero stati trattenuti per due giorni, durante i quali ella sarebbe stata abusata sessualmente dai ribelli; che il secondo giorno sarebbero riusciti a fuggire e avrebbero lasciato immediatamente il Paese, lasciando la figlia presso la madre dell'ex compagno, che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che, a prescindere dai dubbi che si potrebbero nutrire sulla credibilità delle relative allegazioni della ricorrente, il suo timore di essere costretta a sposare l'uomo che avrebbe rifiutato anni fa, sarebbe palesemente irrilevante dal punto di vista dell'asilo, che invero, seppure in seguito al suo rifiuto di sposare l'uomo in questione abbia litigato con i genitori e sarebbe stata picchiata, avrebbe comunque avuto una certa libertà ed autonomia, potendo uscire con le sue amiche, cosa che le avrebbe permesso di conoscere il suo ex compagno, di frequentarlo e di rimanere incinta di lui; che benché suo padre non fosse d'accordo con la gravidanza, alla fine avrebbe dovuto accettarla, che l'interessata stessa avrebbe asserito che in seguito all'inizio della guerra nel Paese nel 2011, nessuno avrebbe più pensato a tale matrimonio forzato; che dopo la guerra le tensioni con la famiglia sarebbero riemerse, ma lei avrebbe preferito lasciare la casa dei genitori e cercare un lavoro come (...) per distanziarsi dalla famiglia e provvedere a sua figlia, che in seguito, ella avrebbe potuto vivere in Costa d'Avorio sino al 2015, da sola con la figlia, senza problemi particolari relativi al matrimonio forzato prospettato dalla famiglia, e senza che sia accaduto nulla di rilevante con l'uomo in questione, che di conseguenza, non vi sarebbero indizi per cui, in caso di rientro nel Paese più di dieci anni dopo i fatti narrati, ella sarebbe costretta a sposarsi o possa andare incontro a conseguenze rilevanti dal punto di vista dell'asilo per il mancato adempimento del volere dei suoi familiari; che per di più, la richiedente non saprebbe nemmeno se l'uomo che avrebbe dovuto sposare è ancora in vita, che per quanto riguarda l'allegazione di essere stata rapita e trattenuta dai membri dell'M23, i quali avrebbero abusato sessualmente dell'interessata quando si trovava in Congo (Kinshasa), la SEM ha rilevato che, a prescindere dalla verosimiglianza degli asserti, tali fatti sarebbero avvenuti in un Paese terzo, che fatti occorsi in uno Stato terzo sarebbero pertinenti in materia d'asilo se avessero una conseguenza rilevante nel Paese d'origine della persona; che ciò non sarebbe pertinente nel caso specifico, e le relative allegazioni non rilevanti, che altresì, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che segnatamente, per quanto riguarda l'identificazione dell'interessata quale potenziale vittima del reato di tratta di essere umani, l'autorità inferiore ha sottolineato che gli sfruttatori erano jihadisti che operavano in Libia, e che quanto accaduto in quest'ultimo Paese non avrebbe alcun legame con il Paese d'origine dell'interessata, che altresì, la richiedente avrebbe vissuto la maggior parte della sua vita ad Abidjan, la capitale economica del Paese, dapprima con i suoi familiari e poi in modo indipendente; che avrebbe acquisito esperienza lavorativa quale (...) e (...) nel proprio Paese, pur non possedendo una formazione scolastica; che in Costa d'Avorio vivrebbe tutt'ora la sua famiglia, con la quale potrebbe riallacciare i rapporti in caso di necessità, segnatamente con la sorella, che per i problemi di salute fatti valere, ossia pressione alta, insonnia, stress, depressione e frequenti mal di testa, vi sarebbero strutture mediche adeguate disponibili ad Abidjan, che nel suo ricorso, la ricorrente contesta la valutazione effettuata dall'autorità inferiore, che segnatamente, la SEM non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni consistenti e dettagliate per cui ella avrebbe subito pressioni e violenze fisiche da parte di suo padre in seguito al suo rifiuto di sposare un uomo molto più grande, già poligamo, in cambio di una dote; che finché ella vivrebbe in Costa d'Avorio, secondo i costumi di tale Paese, dovrebbe sposare questo uomo, che quindi tale matrimonio forzato resterebbe attuale in caso di ritorno, nonostante l'uomo in questione avrebbe oggi circa 70 anni, avendo egli già versato i soldi, che inoltre, "le persone" avrebbero un certo potere nel Paese e legami con i servizi di sicurezza e la giustizia, che la ricorrente sottolinea altresì di aver dovuto lasciare la casa familiare per sottrarsi alle pressioni; che il fatto che sia riuscita a sopravvivere per alcuni anni lontano dalla famiglia non significherebbe che il pericolo sia cessato, ma piuttosto evidenzierebbe gli sforzi costanti che avrebbe dovuto fare per appunto evitarlo, che di conseguenza, non avrebbe potuto vivere in tutta libertà, ma prendere sempre delle precauzioni per evitare di essere trovata; che non potrebbe tornare a vivere in tali condizioni, che in seguito, per quanto riguarda il vissuto in Congo (Kinshasa), la ricorrente sostiene che, contrariamente alla motivazione della SEM, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, la qualità di rifugiato non verrebbe valutata unicamente in relazione al Paese d'origine ma anche al Paese di ultima residenza, che ella avrebbe vissuto in Congo (Kinshasa) con il suo ex compagno e la di lui famiglia prima del rapimento da parte dell'M23; che di conseguenza, le persecuzioni ad opera di tale gruppo sarebbero pertinenti nell'ambito dell'asilo, avendo ella peraltro fornito un racconto coerente e consistente in merito, che per quanto attiene alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento, la ricorrente sostiene che dei motivi personali gravi si opporrebbero a tale misura, che infatti, ella non sarebbe più in contatto con la sua famiglia dal 2015, e la constatazione della SEM che ella potrebbe riallacciare i contatti sarebbe di natura meramente speculativa senza riscontro negli atti; che al contrario, ella sarebbe completamente isolata e vulnerabile, che nel ricorso viene altresì contestata la valutazione della situazione medica: la ricorrente soffrirebbe di problemi psichici gravi legati alla violenza sessuale e le altre violenze subite e le strutture mediche menzionate dalla SEM sarebbero insufficienti, difficilmente accessibili e non garantirebbero una presa a carico adeguata, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi), che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi); che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che il Tribunale ha stabilito ed elaborato le (ulteriori) condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.), che dopo l'esame degli atti il Tribunale constata che la decisione dell'autorità inferiore dev'essere confermata, in quanto le argomentazioni sollevate nel ricorso non sono atte ad inficiare le considerazioni esposte dalla SEM, che di conseguenza, si rinvia dapprima alle motivazioni pertinenti contenute nella decisione impugnata, con le seguenti integrazioni, che in merito al timore sollevato dalla ricorrente in relazione al matrimonio forzato, il Tribunale constata che al momento del suo espatrio nel (...) 2015, l'interessata non ha più avuto problemi concreti legati a tale questione per diversi anni (cfr. atto SEM 52/18, D68, D72), che inoltre, ella ha dichiarato di aver lasciato la Costa d'Avorio nel 2015 per ricongiungersi con il suo compagno dell'epoca (cfr. atto SEM 29/15, D18), che di conseguenza, il nesso temporale e causale tra i problemi con la famiglia e l'espatrio non è dato, che con le contestazioni generiche sollevate nel ricorso, la ricorrente non riesce a rendere verosimile da una parte che oggi, trascorsi più di dieci anni, tale matrimonio forzato è di nuovo rispettivamente ancora attuale e, dall'altra, se così fosse, che ella non riuscirebbe a sottrarsi ad eventuali pressioni in tal senso, come in passato in (...) età, che a titolo abbondanziale, si constata che l'interessata non sa se l'uomo che avrebbe dovuto sposare è ancora in vita (cfr. atto SEM 52/18, D108); che non è nemmeno dato sapere se la famiglia dell'interessata non si sia messa d'accordo con lui in un altro modo negli ultimi dieci anni, che per quanto riguarda gli avvenimenti in Congo (Kinshasa), il Tribunale constata che, come già rilevato correttamente dalla SEM e contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, i richiedenti l'asilo che dispongono di una cittadinanza (ossia che non sono apolidi) possono essere riconosciuti come rifugiati soltanto se sono perseguitati nello Stato di cui possiedono la cittadinanza, che misure di persecuzione subite o temute da una persona richiedente l'asilo al di fuori dello Stato di cui è cittadina sono invece irrilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. art. 3 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 1A cpv. 2 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 [Conv. rifugiati, RS 0.142.30]; UNHCR Austria, Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato, nuova versione 2003, n. 90; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, pag. 34 segg.), che alla luce di quanto sopraesposto, le dichiarazioni della ricorrente non soddisfano le condizioni di cui all'art. 3 cpv. 1 LAsi, a prescindere dalla loro verosimiglianza, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto la ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposta ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che gli atti non contengono inoltre alcun indizio serio e convincente che renda verosimile l'esistenza di un probabile rischio per cui la ricorrente possa subire un trattamento contrario alle norme succitate, che in merito sua alla condizione di potenziale vittima di tratta di essere umani, si rinvia alla motivazione esposta nella decisione impugnata (cfr. decisione impugnata, pt. III 1.), e peraltro non contestata nel ricorso, che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che anzitutto, in Costa d'Avorio non vige una tale situazione riguardante l'integralità del territorio nazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-6256/2025 del 28 agosto 2025 consid. 6.3 con rif. cit.); che l'esecuzione dell'allontanamento è considerato ragionevolmente esigibile in particolare ad Abidjan, luogo dal quale proviene la ricorrente e nel quale ha vissuto fino all'espatrio (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-2349/2016 del 16 ottobre 2017 consid. 7.3.6), che quo alla situazione personale della ricorrente, si rinvia dapprima ai rilievi della decisione impugnata (cfr. decisione impugnata, pt. III 2.), condivisi da questo Tribunale con le seguenti precisazioni, che anzitutto, va sottolineata che la ricorrente già in (...) età, fino all'espatrio nel 2015, era riuscita a vivere lontano dai familiari, nonché trovare e svolgere un lavoro come (...) che le ha permesso di mantenere sé stessa e la figlia, risparmiando al contempo soldi per l'espatrio (cfr. atto SEM 52/18, D74) che ciò posto, e alla luce degli atti all'incarto, si parte dal presupposto che ella sarà in grado di (ri)costruirsi un'esistenza anche dopo il ritorno in patria, che inoltre, in merito alla rete familiare, si aggiunge che la ricorrente ha, da una parte, affermato di non aver sempre comunicato ai suoi familiari dove si trovasse dopo aver lasciato casa nel 2012 e che non avrebbero in seguito mantenuto i contatti a causa dei problemi legati alla questione del matrimonio forzato (cfr. atto SEM 52/18, D69, D70), che dall'altra, ha allegato di aver avuto l'ultimo contatto con i familiari nel 2015 quando ha lasciato il Paese poiché in Congo (Kinshasa) non avrebbe avuto un telefono e così avrebbe perso il contatto con loro (cfr. atto SEM 29/15, D18), che anche a mente di questo Tribunale vi è dunque la possibilità che lei possa riprendere i contatti con i familiari (o alcuni di loro) una volta tornata, che in merito alla questione medica, nel ricorso, la ricorrente sostiene - genericamente - di soffrire di gravi problemi psichici, che agli atti si trova un rapporto medico psichiatrico del 24 settembre 2024 (cfr. atto SEM 51/3), nel quale è stata effettuata la diagnosi di disturbo post traumatico da stress (ICD-10: F43.1), confermata nell'ulteriore rapporto medico psichiatrico del 16 settembre 2025, che nell'ambito dell'audizione del 21 febbraio 2025 la ricorrente ha affermato di assumere pastiglie prescritte dalla psichiatra e contro la pressione alta (cfr. atto SEM 52/18, F8); che nel rapporto medico del 16 settembre 2025 viene indicata (unicamente) l'assunzione di Trittico (...) una volta al giorno, che il Tribunale constata che nel rapporto medico del 16 settembre 2025 non vi sono indicazioni in merito a un'eventuale terapia svolta con l'interessata nell'ultimo anno o un'eventuale terapia (concreta) in corso, che invece, nell'anamnesi è descritto che l'interessata vivrebbe con il compagno, con in quale avrebbe una figlia, in un appartamento comune e che la relazione sarebbe stabile; che tuttavia, ciò non corrisponde agli atti, avendo la ricorrente con scritto alla SEM del 22 luglio 2025 - tramite la sua precedente rappresentante legale - dichiarato di essersi separato dal compagno (cfr. atto SEM 62/2), che di conseguenza, e in assenza di altri rapporti medici agli atti, si parte dal presupposto che attualmente l'interessata non svolge (più) colloqui di psicoterapia/psichiatria e che non ha attualmente bisogno di particolari cure o trattamenti, che tuttavia, se la ricorrente dovesse necessitare di assistenza medica in futuro, potrà rivolgersi alle strutture sanitarie nel suo Paese, segnatamente quelle ad Abidjan elencate dalla SEM (cfr. decisione impugnata, pt. III 2.), che infatti, questo Tribunale conferma che la Costa d'Avorio dispone di un sistema sanitario il quale, seppur limitato, offre cure mediche essenziali, comprese per le problematiche di natura psichiatrica (cfr. sentenza del Tribunale E-4376/2025 del 18 settembre 2025 pag. 11-12), che del resto, le affermazioni ricorsuali in merito all'accessibilità e alle prestazioni delle strutture mediche indicate si esauriscono in contestazioni generiche, senza fornire ulteriori motivazioni o prove, che di conseguenza, non vi sono i presupposti per ritenere che nel caso di rientro nel suo Paese d'origine l'insorgente potrebbe non ricevere le cure essenziali che le garantiscano delle condizioni minime d'esistenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che l'insorgente potrà inoltre richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari - ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera - per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque ragionevolmente esigibile, che infine, non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), poiché spetta all'insorgente procurarsi i documenti indispensabili al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (cfr. art. 47 cpv. 1 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che ciò posto, la decisione avversata va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, considerato quanto sopra, nel caso in disamina non si giustifica la retrocessione della causa alla SEM, non essendo peraltro la relativa censura ricorsuale motivata ulteriormente, che in esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni sprovviste di probabilità di esito favorevole, le domande di concessione dell'assistenza giudiziaria (art. 65 cpv.1 PA) e di gratuito patrocinio (art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi) sono respinte, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio sono respinte.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: Il cancelliere: Giulia Marelli Randy Mulangala Data di spedizione: