Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 5.1 Il ricorrente sostiene, inoltre, che le autorità croate lo avrebbero costretto a depositare una domanda d'asilo. La SEM avrebbe, inoltre, dovuto ottenere delle garanzie sufficienti relative alla sua concreta ripresa in carico. Non avendolo fatto, essa avrebbe violato il diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi). Per questi motivi, la decisione che lo concerne andrebbe annullata e l'autorità inferiore dovrebbe entrare nel merito della sua domanda d'asilo, esaminandola in procedura nazionale (cfr. ricorso del 1° febbraio 2024, pag. 9 e seg.).
E. 5.2.1 Nell'ambito della procedura di prima istanza, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma la SEM non entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 5.2.2 L'art. 29a cpv. 1 Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Oasi 1, RS 142.311) precisa che la SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo sulla base dei criteri previsti dal RD III. Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo (art. 29a cpv. 2 OAsi 1). La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (GU L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal RD III e dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]; di seguito: Regolamento CE 1560/2003).
E. 5.2.3 Per permettere la determinazione dello Stato membro competente, gli Stati membri Dublino sono tenuti a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]).
E. 5.2.4 La domanda di ripresa in carico può essere condizionata a garanzie di accoglienza in presenza di richiedenti asilo particolarmente vulnerabili, quali i minorenni. In particolare il Tribunale ha precisato, riprendendo quanto stabilito nella sentenza della Grande camera della CorteEDU Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §122, che il trasferimento di nuclei famigliari non può avvenire in assenza di garanzie individuali in punto alla ripresa in carico adeguata dei fanciulli. Infatti, in assenza di tali garanzie individuali, vi sarebbe un rischio di violazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101; cfr. DTAF 2015/4 consid. 4).
E. 5.3 Ora, l'autorità inferiore ha altrettanto correttamente posto la domanda di ripresa a carico, esulando dalla richiesta di garanzie specifiche, in ragione della maggiore età dell'interessato, che non lo pone quale persona necessitante una specifica protezione, come sviluppato dalla giurisprudenza. È dunque a giusto titolo che l'autorità inferiore non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo (art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi) ritenendo la Croazia competente per il trattamento della sua domanda di protezione internazionale sulla base degli artt. 18 par. 1 lett. b e 20 par. 5 RD III.
E. 5.4 Per questo motivo, la censura sollevata dal ricorrente dev'essere respinta.
E. 6.1 Il ricorrente si oppone altresì al suo trasferimento verso suddetto Paese sostenendo che il sistema di accoglienza ivi presente sia caratterizzato da carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III. In particolare, egli sostiene di essere stato fermato e picchiato dalla polizia croata, di aver passato la notte senza coperte in un centro di accoglienza e di essere stato privato di cibo e acqua (cfr. atto SEM n. 19/11, 8.01).
E. 6.2.1 Giusta l'art. 3 par. 2 2a frase RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto vi siano fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti d'asilo in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.
E. 6.2.2 Secondo la prassi del Tribunale, il sistema d'asilo e d'accoglienza croato non presenta di principio delle carenze sistemiche (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5), nonostante, nella sua recente giurisprudenza, lo scrivente Tribunale ha ammesso la presenza di violenze eccessive da parte degli agenti di polizia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Tuttavia, esso ha precisato che occorre rinunciare ad un trasferimento esclusivamente in casi eccezionali, ovvero allorché il richiedente dimostra, con degli argomenti fondati, che il principio sopra enunciato non possa essere applicato alla propria fattispecie (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 6.3; D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 7.4 e 7.5).
E. 6.3 Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che la Croazia non sia intenzionata a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione. Neppure può essere evincibile dalle sue dichiarazioni né dalla documentazione agli atti, che egli non abbia avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia. Le dichiarazioni concernenti le condizioni a cui egli sarebbe stato confrontato nel predetto Paese risultano, inoltre, essere sommarie e poco circostanziate, oltre che in nessun modo provate o rese verosimili. Per quanto concerne le presunte violenze subite da parte degli agenti di polizia, si rinvia a quanto esposto nella summenzionata giurisprudenza di coordinamento (cfr. supra consid. 6.2.2), rilevando che tali atti costituiscono un abuso di potere da parte, assimilabili a persecuzioni da parte di terzi che avrebbero potuto essere denunciate alle competenti autorità giudiziarie croate. In ogni caso, la soglia elevata per il riconoscimento di carenze sistemiche non risulta essere in casu raggiunta.
E. 6.4 Ne consegue che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 7.1 Il ricorrente sostiene, infine, che l'autorità inferiore avrebbe dovuto fare applicazione, vista la sua situazione particolare, degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 7.2 In deroga all'art. 3 par. 1 RD III, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità") ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è tenuta ad applicare la clausola di sovranità ed entrare nel merito della domanda d'asilo se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione vìola ad una norma imperativa del diritto internazionale (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). Può, inoltre, ammettere tale competenza per dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la suddetta clausola di sovranità. La SEM dispone di potere di apprezzamento nell'applicazione di quest'ultima norma (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).
E. 7.2.1 Il respingimento forzato di persone affette da problemi medici costituisce soltanto eccezionalmente una violazione dell'art. 3 CEDU: è il caso quando l'interessato soffre di una grave malattia (fisica o mentale) che si trova ad uno stadio avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1 e relativi riferimenti; sentenza del Tribunale F-4097/2021 consid. 5.2). Una violazione dell'art. 3 CEDU è altresì riconosciuta quando vi sono seri motivi e elementi che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; sentenze del Tribunale F-1305/2023 del 15 marzo 2023, consid. 7 e F 974/2021, consid. 7.2).
E. 7.2.2 Va in ogni caso rilevato come sia notorio che lo Stato di destinazione dispone in ogni caso d'infrastrutture mediche qualitativamente sufficienti. Inoltre in quanto Stato firmatario della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), esso deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria, comprensiva perlomeno di prestazioni di pronto soccorso di trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e la necessaria assistenza medica o di altro tipo, per coloro che richiedono esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della precitata direttiva).
E. 7.3 Nel caso di specie, non emergono elementi tesi a rendere verosimile un allontanamento del ricorrente, da parte delle autorità croate, verso il suo Paese d'origine in violazione del divieto di respingimento. Inoltre, nemmeno da un punto di vista medico, vi sono elementi sufficienti per ritenere che il suo stato di salute sia di una gravità tale da comportare, nel caso di un trasferimento in Croazia, una violazione dell'art. 3 CEDU. Infatti se al suo arrivo in Svizzera, il richiedente era "sotto stress" e soffriva di insonnia da due anni (cfr. atto SEM n. 19/11, 8.02), in corso di causa, sebbene presenti ancora incubi, risvegli e insonnia, vi è stato un netto miglioramento (cfr. atti SEM n. 21/2, 22/2, 24/2, 28/2, 38/3, 45/3, 46/2). In seguito, nonostante una nuova diagnosi segnatamente da sindrome ansioso depressiva e gonalgia bilaterale, è stato confermato un ulteriore miglioramento dello stato di salute (cfr. allegato 3; atti SEM n. 23/3, 36/1). In questo contesto, egli si è tuttavia confrontato con un umore deflesso e non progettuale verso il futuro, a causa dei pensieri relativi alla situazione dei propri genitori (cfr. atto SEM n. 50/2, 60/2); ma pure con un ricovero volontario a seguito del peggioramento del tono dell'umore e dell'insonnia legato alla situazione vissuta nel proprio Paese d'origine con diagnosi di disturbo post-traumatico da stress (ICD10: F43.1; cfr. atto del Tribunale n. 2); quest'ultimo parere conferma però, come i precedenti accertamenti, dei miglioramenti. Tutto ciò premesso e come già rilevato, le condizioni di salute non raggiungono una gravità tale da ipotizzare una violazione della normativa CEDU indicata. Le autorità di tale Paese verranno tuttavia informate della situazione medica del ricorrente (cfr. atto SEM n. 56/1). Sulla scorta di quanto sopra e ritenuto che la situazione medica del ricorrente era chiara e ben documentata, le censure dell'insorgente circa il mancato accertamento esatto e completo (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) del suo stato di salute vanno in toto disattese.
E. 7.4 Ne consegue che l'applicazione degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 al caso di specie non è giustificata. Non traspaiono dunque elementi tali per ritenere che l'autorità inferiore abbia ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA; cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).
E. 8 È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal pagamento dell'anticipo delle spese processuali risultano essere prive d'oggetto.
E. 10 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 11 Le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 12 La decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-709/2024 Sentenza del 12 febbraio 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Aileen Truttmann; cancelliere Kevin Togni. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Davide Borgni,SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera,(...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi);decisione della SEM del 25 gennaio 2024 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino afgano, sarebbe espatriato nel mese di febbraio 2022 e avrebbe raggiunto l'Europa nel mese di settembre 2023, prima di giungere in Svizzera e depositarvi, il 10 ottobre 2023, il giorno del suo arrivo, una domanda d'asilo (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. [...]-1/1, 2/2, 3/1 e 4/1). B. Dal riscontro della banca dati Eurodac del 13 ottobre 2023 è risultato che l'interessato ha depositato, il 2 ottobre 2023, una precedente domanda d'asilo in Croazia (cfr. atto SEM n. 8/2). C. Il 7 novembre 2023, egli ha trasmesso all'autorità inferiore la copia della propria tazkira afgana (cfr. atto SEM n. 15/1; mezzi di prova di seguito: Mdp n. 001/2 e 003/2). D. Il 9 novembre 2023, la SEM ha svolto l'audizione per richiedenti d'asilo minorenni non accompagnati (RMNA) avendo l'interessato dichiarato, in corso di procedura, di essere minorenne, e meglio nato il 10 ottobre 2006 (cfr. atto SEM n. 19/11). L'autorità inferiore ha, in particolare, posto al medesimo alcune domande relative alla propria data di nascita e ai documenti di identità da lui prodotti (cfr. atto SEM n. 19/11, 1.06 e 4). Contestualmente, la SEM ha permesso al richiedente di pronunciarsi in merito alla possibilità che la Croazia venisse ritenuta competente per l'esame della sua domanda d'asilo (cfr. atto SEM n. 19/11, 8). E. L'11 dicembre 2023, la SEM ha trasmesso alle autorità croate una richiesta di ripresa in carico dell'interessato (cfr. atti SEM n. 25/5, 26/1, 27/5), avendo il medesimo presentato in precedenza una domanda d'asilo in tale Paese. Tale domanda menziona le diverse date di nascita con le quali il ricorrente è conosciuto in Svizzera, in particolare il "(...)" e il "(...)" (cfr. atto SEM n. 25/5, pag. 1, cifra 3). Le autorità svizzere hanno inoltre indicato che fossero in corso degli accertamenti medici atti a stabilire l'effettiva età del richiedente (cfr. atto SEM n. pag. 1, cifra 4). Alla domanda è stato allegato l'estratto della banca dati Eurodac. F. Il 15 dicembre 2023, l'autorità inferiore, nutrendo seri dubbi in merito alla verosimiglianza delle sue dichiarazioni, ha incaricato il Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) di svolgere una perizia medico-legale al fine di determinare l'età dell'interessato (cfr. atto SEM n. 29/2). G. Il 22 dicembre 2023, le autorità croate hanno espressamente rifiutato la richiesta di ripresa in carico, riservandosi la possibilità di rivedere tale decisione qualora la SEM avesse trasmesso delle prove che rendessero verosimile la maggiore età dell'interessato (cfr. atto SEM n. 32/1). H. Il 22 dicembre 2023, il CURML ha reso la propria perizia medico-legale concludendo che l'età media dell'interessato sarebbe situata tra i 20 e i 23 anni e che la sua età minima sarebbe di 19 anni. Egli non potrebbe avere 18 anni e la data da lui indicata potrebbe essere esclusa (cfr. atto SEM n. 33/12). I. Il 29 dicembre 2023, ritenute l'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'interessato in merito alla propria età, l'assenza di documenti d'identità originali e le conclusioni peritali, l'autorità inferiore gli ha concesso il diritto di essere sentito in punto alla questione della maggiore età con contestuale modifica nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC; cfr. atto SEM n. 35/3); facoltà da lui esercitata con scritto del 5 gennaio 2024 (cfr. atto SEM n. 42/3). J. Il 4 gennaio 2024, la SEM ha comunicato alle autorità croate le risultanze peritali e chiesto alle medesime di rivedere la propria decisione del 22 dicembre 2023 (cfr. atti SEM n. 39/2, 40/1 e 41/1); scritto al quale queste ultime hanno risposto positivamente il 18 gennaio 2024 (cfr. atto SEM n. 47/1). K. Il 5 gennaio 2024, l'autorità inferiore ha deciso di considerare l'interessato maggiorenne attribuendogli, quale data di nascita, il (...), modificando contestualmente i suoi dati personali nel SIMIC (cfr. atto SEM n. 43/2). L. Con decisione del 25 gennaio 2024 (cfr. atto SEM n. 57/16), notificata all'interessato il giorno successivo (cfr. atto SEM n. 58/1), la SEM non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo ritenendo che potesse partire alla volta della Croazia, cui competerebbe l'esecuzione della procedura d'asilo, e ha pronunciato il suo allontanamento (recte: trasferimento) verso tale Paese. M. Il 1° febbraio 2024, l'interessato ha inoltrato (cfr. tracciamento dell'invio; data di entrata: 2 febbraio 2024), dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), un ricorso con il quale ha concluso, preliminarmente, alla sospensione in via supercautelare della decisione, rispettivamente alla concessione dell'effetto sospensivo. Nel merito, egli ha postulato, in via principale, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della precitata decisione con il trattamento della domanda d'asilo nella procedura nazionale. In via subordinata, egli ha chiesto la restituzione degli atti alla SEM per un complemento istruttorio. Egli ha infine presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese. In allegato al suesposto ricorso, il ricorrente ha prodotto la copia della procura conferita al rappresentante legale designatogli (cfr. allegato 1), della decisione impugnata (cfr. allegato 2) e di un documento medico del 10 novembre 2023 (cfr. allegato 3). N. Con complemento al ricorso del 6 febbraio 2023, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica (cfr. atto del Tribunale n. 2). O. Con decisione dell'8 febbraio 2024, codesto Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione del suo trasferimento. P. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura. Diritto:
1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 3 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
2. Nel caso di ricorsi manifestamente infondati, la decisione è pronunciata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e 111a cpv. 1 e 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia, inoltre, ad uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Esso si limita infine ad esaminare la fondatezza di un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Il ricorrente sostiene, inizialmente, che la valutazione dell'autorità inferiore riguardo alla determinazione della sua età sia inesatta ed incompleta (art. 106 cpv. 1 lett. b PA). Da un lato, essa sarebbe inesatta poiché la SEM non avrebbe tenuto conto, nell'esame della verosimiglianza delle sue allegazioni, della tazkira afgana da lui prodotta "in formato elettronico" e in formato cartaceo, come pure di tutti gli elementi a suo favore risultanti dal verbale dell'audizione RMNA, ovvero la sua limitata formazione scolastica, la sua incapacità di utilizzare dei riferimenti temporali precisi e linearie e, più in generale, il contesto sociale dal quale egli proviene. Egli contesta inoltre le risultanze peritali sostenendo che la perizia si baserebbe su dei campioni che non potrebbero essere considerati comparativi. Considerando il carattere preminente dell'interesse superiore del minore, l'autorità inferiore avrebbe dovuto considerarlo minorenne (cfr. ricorso del 1° febbraio 2024, pag. 5 - 8). 4.2 4.2.1 La recente DTAF 2022 I/6 precisa che nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio (art. 12 PA; cfr. DTAF 2015/1 consid. 4.2) il quale sottintende che l'autorità competente deve provvedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). In pratica, l'autorità deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. sentenza del Tribunale F-5929/2018 del 25 novembre 2021 consid. 8.1). L'accertamento dei fatti è incompleto allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione. Esso risulta invece inesatto se l'autorità omette di amministrare le prova di un fatto rilevante, apprezza in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova o fonda la decisione su fatti non conformi all'incarto (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2; sentenze del Tribunale A-671/2015 del 3 agosto 2020 consid. 2.1; D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5.2; Kiener/Rütsce/Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, 3a ed. 2021, n. 1585). Allorquando l'autorità reputa che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa può emettere la decisione (cfr. sentenze del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2; A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 3.144). 4.2.2 I criteri sopra esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella dello scrivente Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 1.49, 3.117 seg., in particolare 3.144). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo chiarimento degli stessi (cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2; D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.191). 4.2.3 4.2.3.1 Nelle procedure Dublino, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, risulta necessario dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) che nell'ambito della determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo (art. 8 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide rifusione GU L 24/1 del 27.1.1983 di seguito: RD III ). Qualora la determinazione si riveli errata, occorre retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3). 4.2.3.2 Nello specifico, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova in punto alla sua addotta minore età (art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 RS 210 ; sentenza del Tribunale E-803/2015 del 5 agosto 2015 consid. 3.2). In altre parole, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, egli sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente ritenuto maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità inferiore esperisce un apprezzamento globale degli elementi di causa, segnatamente si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel Paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed alla sua formazione scolastica. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2). 4.3 4.3.1 Ferme queste premesse, occorre esaminare se l'accertamento dei fatti svolto dall'autorità di prima istanza circa l'età del ricorrente sia conforme ai principi sopra esposti. 4.3.2 Nel caso di specie, in primo luogo, il ricorrente non ha consegnato, in originale, alcun documento comprovante la propria identità. Egli ha unicamente prodotto dinanzi all'autorità inferiore due copie della propria tazkira, una in formato tessera e l'altra in formato cartaceo (cfr. Mdp n. 001/2 e 003/2). Sennonché esse sono state ritenute, a giusta ragione, avente un valore probatorio ridotto, conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2); forza probatoria che, nel caso che ci occupa, è ulteriormente ridotta in ragione della loro parziale illeggibilità e della differenza tra la fotografia integrata nella copia in formato tessera e quella che figura nella copia in formato cartaceo. 4.3.3 Il ricorrente ha, inoltre, fornito delle dichiarazioni vaghe, imprecise e inconsistenti circa l'età e la biografia, inficiando pertanto la sua credibilità in punto all'asserita minore età. In particolare, il foglio complementare di ingresso al CFA e il foglio riguardante i dati personali, recano il (...) quale data di nascita (cfr. atto SEM n. 1/1, 2/2); elemento però modificato in corso di procedura, nel giorno del (...), come risulterebbe dalla tazkira afgana (cfr. atto SEM n. 19/11, 1.06). Dagli atti redatti dalle guardie di confine al momento dell'entrata in Svizzera figura invece quale data il (...) (cfr. atto SEM n. 7/8). La plausibilità e la credibilità delle proprie asserzioni risulta ancor più vacillante considerando che il ricorrente sostiene di non essere stato presente al momento dell'emissione della tazkira, del quale ritiro si sarebbe occupato il padre (cfr. atto SEM n. 19/11, 1.06). Egli non ricorderebbe quando l'avrebbe ottenuta, quanti anni aveva al momento della sua emissione e quali documenti avrebbe consegnato al fine di ottenerla (cfr. atto SEM n. 19/11, 4.03). Ma vi è di più. Egli è stato registrato in Croazia quale maggiorenne (cfr. atti SEM n. 32/1). Ora, a poco serve affermare che le autorità croate lo avrebbero considerato maggiorenne per un errore di registrazione, poiché mere speculazioni prive di documenti probatori (cfr. atto SEM n. 42/3). 4.3.4 Non lo soccorrono neppure le affermazioni in punto alla minore età basate sulla copia della presunta tazkira, in quanto, come detto, essa è con tutta evidenza un atto con scarso valore probatorio e parzialmente illeggibile (cfr. Mdp n. 001/2 e 003/2). 4.3.5 Dalle risultanze della perizia medico-legale, le quali costituiscono un forte indizio della maggiore età del ricorrente, risulta che l'età media dell'interessato sarebbe situata tra i 20 e i 23 anni e che la sua età minima sarebbe di 19 anni. Ne discende che egli non potrebbe neppure avere 18 anni e che la data da lui indicata potrebbe dunque essere esclusa (cfr. atto SEM n. 33/12). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il CURML ha infine tenuto conto del fatto che egli sia d'origine afgana (cfr. atto SEM n. 33/12, pag. 2). 4.3.6 Riassumendo, il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili dall'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente acclarata, ritiene che l'insorgente - al quale incombeva l'onere della prova - non è stato in grado di rendere verosimile l'asserita minore età al momento del deposito della sua domanda d'asilo. Contestualmente l'autorità inferiore ha ottemperato il proprio obbligo di accertare i fatti giuridicamente determinanti, giungendo alla corretta conclusione che il medesimo dovesse essere considerato maggiorenne per il seguito della procedura e modificando la sua data di nascita nel SIMIC. 4.4 Per questi motivi, la relativa censura dev'essere pertanto respinta. 4.5 Con riferimento infine alla pretesa la violazione del diritto di essere sentito, in ragione del mancato accesso agli atti delle guardie di confine (cfr. atto SEM n. 7/8; ricorso del 1° febbraio 2024, pag. 7 in fine), il Tribunale rileva che al contrario di quanto asserito emerge una chiara notifica dello stesso all'interessato (cfr. atto SEM n. 7/8, pag. 7). Ne consegue che tale censura dev'essere anch'essa respinta. Peraltro il Tribunale precisa che l'autorità inferiore disponeva ad ogni modo di fondati motivi per impedire la consultazione di tali atti in applicazione degli artt. 27 (eccezioni all'esame degli atti ) e 28 (opponibilità degli atti soggetti a segreto) PA. 5. 5.1 Il ricorrente sostiene, inoltre, che le autorità croate lo avrebbero costretto a depositare una domanda d'asilo. La SEM avrebbe, inoltre, dovuto ottenere delle garanzie sufficienti relative alla sua concreta ripresa in carico. Non avendolo fatto, essa avrebbe violato il diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi). Per questi motivi, la decisione che lo concerne andrebbe annullata e l'autorità inferiore dovrebbe entrare nel merito della sua domanda d'asilo, esaminandola in procedura nazionale (cfr. ricorso del 1° febbraio 2024, pag. 9 e seg.). 5.2 5.2.1 Nell'ambito della procedura di prima istanza, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma la SEM non entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.2.2 L'art. 29a cpv. 1 Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Oasi 1, RS 142.311) precisa che la SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo sulla base dei criteri previsti dal RD III. Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo (art. 29a cpv. 2 OAsi 1). La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (GU L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal RD III e dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]; di seguito: Regolamento CE 1560/2003). 5.2.3 Per permettere la determinazione dello Stato membro competente, gli Stati membri Dublino sono tenuti a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). 5.2.4 La domanda di ripresa in carico può essere condizionata a garanzie di accoglienza in presenza di richiedenti asilo particolarmente vulnerabili, quali i minorenni. In particolare il Tribunale ha precisato, riprendendo quanto stabilito nella sentenza della Grande camera della CorteEDU Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §122, che il trasferimento di nuclei famigliari non può avvenire in assenza di garanzie individuali in punto alla ripresa in carico adeguata dei fanciulli. Infatti, in assenza di tali garanzie individuali, vi sarebbe un rischio di violazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101; cfr. DTAF 2015/4 consid. 4). 5.3 Ora, l'autorità inferiore ha altrettanto correttamente posto la domanda di ripresa a carico, esulando dalla richiesta di garanzie specifiche, in ragione della maggiore età dell'interessato, che non lo pone quale persona necessitante una specifica protezione, come sviluppato dalla giurisprudenza. È dunque a giusto titolo che l'autorità inferiore non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo (art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi) ritenendo la Croazia competente per il trattamento della sua domanda di protezione internazionale sulla base degli artt. 18 par. 1 lett. b e 20 par. 5 RD III. 5.4 Per questo motivo, la censura sollevata dal ricorrente dev'essere respinta. 6. 6.1 Il ricorrente si oppone altresì al suo trasferimento verso suddetto Paese sostenendo che il sistema di accoglienza ivi presente sia caratterizzato da carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III. In particolare, egli sostiene di essere stato fermato e picchiato dalla polizia croata, di aver passato la notte senza coperte in un centro di accoglienza e di essere stato privato di cibo e acqua (cfr. atto SEM n. 19/11, 8.01). 6.2 6.2.1 Giusta l'art. 3 par. 2 2a frase RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto vi siano fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti d'asilo in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 6.2.2 Secondo la prassi del Tribunale, il sistema d'asilo e d'accoglienza croato non presenta di principio delle carenze sistemiche (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5), nonostante, nella sua recente giurisprudenza, lo scrivente Tribunale ha ammesso la presenza di violenze eccessive da parte degli agenti di polizia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Tuttavia, esso ha precisato che occorre rinunciare ad un trasferimento esclusivamente in casi eccezionali, ovvero allorché il richiedente dimostra, con degli argomenti fondati, che il principio sopra enunciato non possa essere applicato alla propria fattispecie (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 6.3; D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 7.4 e 7.5). 6.3 Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che la Croazia non sia intenzionata a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione. Neppure può essere evincibile dalle sue dichiarazioni né dalla documentazione agli atti, che egli non abbia avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia. Le dichiarazioni concernenti le condizioni a cui egli sarebbe stato confrontato nel predetto Paese risultano, inoltre, essere sommarie e poco circostanziate, oltre che in nessun modo provate o rese verosimili. Per quanto concerne le presunte violenze subite da parte degli agenti di polizia, si rinvia a quanto esposto nella summenzionata giurisprudenza di coordinamento (cfr. supra consid. 6.2.2), rilevando che tali atti costituiscono un abuso di potere da parte, assimilabili a persecuzioni da parte di terzi che avrebbero potuto essere denunciate alle competenti autorità giudiziarie croate. In ogni caso, la soglia elevata per il riconoscimento di carenze sistemiche non risulta essere in casu raggiunta. 6.4 Ne consegue che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 7. 7.1 Il ricorrente sostiene, infine, che l'autorità inferiore avrebbe dovuto fare applicazione, vista la sua situazione particolare, degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1. 7.2 In deroga all'art. 3 par. 1 RD III, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità") ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è tenuta ad applicare la clausola di sovranità ed entrare nel merito della domanda d'asilo se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione vìola ad una norma imperativa del diritto internazionale (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). Può, inoltre, ammettere tale competenza per dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la suddetta clausola di sovranità. La SEM dispone di potere di apprezzamento nell'applicazione di quest'ultima norma (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). 7.2.1 Il respingimento forzato di persone affette da problemi medici costituisce soltanto eccezionalmente una violazione dell'art. 3 CEDU: è il caso quando l'interessato soffre di una grave malattia (fisica o mentale) che si trova ad uno stadio avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1 e relativi riferimenti; sentenza del Tribunale F-4097/2021 consid. 5.2). Una violazione dell'art. 3 CEDU è altresì riconosciuta quando vi sono seri motivi e elementi che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; sentenze del Tribunale F-1305/2023 del 15 marzo 2023, consid. 7 e F 974/2021, consid. 7.2). 7.2.2 Va in ogni caso rilevato come sia notorio che lo Stato di destinazione dispone in ogni caso d'infrastrutture mediche qualitativamente sufficienti. Inoltre in quanto Stato firmatario della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), esso deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria, comprensiva perlomeno di prestazioni di pronto soccorso di trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e la necessaria assistenza medica o di altro tipo, per coloro che richiedono esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della precitata direttiva). 7.3 Nel caso di specie, non emergono elementi tesi a rendere verosimile un allontanamento del ricorrente, da parte delle autorità croate, verso il suo Paese d'origine in violazione del divieto di respingimento. Inoltre, nemmeno da un punto di vista medico, vi sono elementi sufficienti per ritenere che il suo stato di salute sia di una gravità tale da comportare, nel caso di un trasferimento in Croazia, una violazione dell'art. 3 CEDU. Infatti se al suo arrivo in Svizzera, il richiedente era "sotto stress" e soffriva di insonnia da due anni (cfr. atto SEM n. 19/11, 8.02), in corso di causa, sebbene presenti ancora incubi, risvegli e insonnia, vi è stato un netto miglioramento (cfr. atti SEM n. 21/2, 22/2, 24/2, 28/2, 38/3, 45/3, 46/2). In seguito, nonostante una nuova diagnosi segnatamente da sindrome ansioso depressiva e gonalgia bilaterale, è stato confermato un ulteriore miglioramento dello stato di salute (cfr. allegato 3; atti SEM n. 23/3, 36/1). In questo contesto, egli si è tuttavia confrontato con un umore deflesso e non progettuale verso il futuro, a causa dei pensieri relativi alla situazione dei propri genitori (cfr. atto SEM n. 50/2, 60/2); ma pure con un ricovero volontario a seguito del peggioramento del tono dell'umore e dell'insonnia legato alla situazione vissuta nel proprio Paese d'origine con diagnosi di disturbo post-traumatico da stress (ICD10: F43.1; cfr. atto del Tribunale n. 2); quest'ultimo parere conferma però, come i precedenti accertamenti, dei miglioramenti. Tutto ciò premesso e come già rilevato, le condizioni di salute non raggiungono una gravità tale da ipotizzare una violazione della normativa CEDU indicata. Le autorità di tale Paese verranno tuttavia informate della situazione medica del ricorrente (cfr. atto SEM n. 56/1). Sulla scorta di quanto sopra e ritenuto che la situazione medica del ricorrente era chiara e ben documentata, le censure dell'insorgente circa il mancato accertamento esatto e completo (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) del suo stato di salute vanno in toto disattese. 7.4 Ne consegue che l'applicazione degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 al caso di specie non è giustificata. Non traspaiono dunque elementi tali per ritenere che l'autorità inferiore abbia ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA; cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).
8. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal pagamento dell'anticipo delle spese processuali risultano essere prive d'oggetto.
10. Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
11. Le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
12. La decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione: