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D-7063/2016

D-7063/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-11-07 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. A._______, cittadina eritrea con ultimo domicilio a Fiqya nella zoba di Debub, è giunta in Svizzera il 31 maggio 2015 con i figli minori. Il giorno stesso gli interessati hanno depositato una domanda d'asilo presso il Centro di registrazione e procedura di Chiasso (cfr. atto A5). Sentita sui motivi alla base della sua domanda, ella ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di aver ricevuto una visita dei militari volta ad ottenere informazioni sul marito resosi nel frattempo irreperibile durante il servizio. In tale circostanza l'interessata avrebbe tuttavia comunicato a quest'ultimi di non sapere nulla circa le sorti del coniuge. A seguito di ciò, i militari avrebbero esatto che una terza persona si ergesse a garante della sua posizione rendendola nel contempo edotta circa la necessità ch'ella commettesse loro il marito entro tre giorni. La richiedente si sarebbe quindi rivolta ad un vicino di casa. I militari avrebbero annotato i dati di quest'ultimo per poi andarsene. Sapendo di non essere in misura di rintracciare il marito nel termine impostogli, ella avrebbe lasciato illegalmente il paese con i figli il giorno medesimo per paura di subire ripercussioni (cfr. atto A18, pag. 4 e seg.). B. B.a Con decisione del 19 ottobre 2016, notificata il 21 ottobre 2016 (cfr. atto A23), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando nel contempo l'allontanamento degli interessati, salvo ammetterli provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. B.b Nella propria decisione, l'autorità di prime cure ha dapprima concluso all'inattendibilità delle allegazioni dell'interessata a proposito della visita dei militari. A mente dell'autorità di prime cure il racconto fornito dalla richiedente conterrebbe delle contraddizioni e sarebbe incompatibile con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire. Nell'arco della prima audizione ella avrebbe infatti affermato con estrema precisione di essere espatriata lo stesso giorno della visita delle autorità, ossia il 20 novembre 2014. Nella medesima occasione, l'interessata avrebbe persino specificato che tale giorno sarebbe caduto di lunedì e che avrebbe dovuto condurre il marito ai militari entro il mercoledì seguente. Inoltre, avrebbe asserito di essere andata a chiamare il vicino affinché le facesse da garante portandolo al suo domicilio onde permettere alle autorità di registrare il suo nominativo. Nel corso dell'audizione successiva, la richiedente avrebbe poi confermato, con piglio determinato e sicuro, di essere espatriata il 20 novembre 2014. La SEM ha quindi constatato come, a differenza di quanto dichiarato dalla richiedente, il 20 novembre 2014 sarebbe caduto di giovedì e non di lunedì. Su tali presupposti l'autorità di prime cure ha osservato che dopo essere stata raffrontata in merito, l'interessata avrebbe perso la sicurezza ostentata in ambedue le audizioni, affermando unicamente di essere certa che ciò fosse successo nel corso dell'undicesimo mese. B.c Non di meno, la richiedente avrebbe inizialmente raccontato di essere andata dal suo dirimpettaio per chiedergli di farle da garante, ruolo che quest'ultimo avrebbe accettato di buon grado fornendo ai militari le sue generalità. Sennonché, con l'incalzare delle domande, l'interessata avrebbe cambiato versione adducendo di non essersi mai spostata dall'entrata di casa sua, dacché i militari erano arrivati da lei. In tale seconda variante il suo vicino di casa avrebbe osservato la scena dall'uscio di casa allorquando lei lo avrebbe chiamato. Confrontata in merito a tale discordanza, l'interessata si sarebbe inoltre ulteriormente smentita asserendo, nel mero tentativo di giustificarsi, di aver quantomeno fatto qualche passo verso il suo vicino per chiamarlo. Successivamente, la SEM ha pure constato l'incredibilità del fatto che la ricorrente non abbia saputo riferire il cognome del dirimpettaio nonostante quest'ultimo sia intervenuto con premura per evitarle un possibile arresto. B.d Proseguendo nella propria analisi, l'autorità di prima istanza si è successivamente determinata a proposito dell'asserito espatrio illegale degli interessati, constatandone l'irrilevanza in materia d'asilo. Stando alle dichiarazioni della richiedente, ella non avrebbe infatti rifiutato di prestare servizio militare né avrebbe disertato. Inoltre, non avrebbe infranto la « Proclamation on National Service » del 1995 e, più generalmente, dall'incarto non emergerebbero elementi dai quali si possa inferire che in caso di ritorno in Eritrea, l'interessata sarebbe esposta a seri pregiudizi. A. B. C. C.a In data 16 novembre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 17 novembre 2016), i richiedenti sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulandone l'annullamento e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine la restituzione degli atti all'autorità di prime cure per una nuova valutazione in merito al riconoscimento dell'asilo; contestualmente l'esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali. C.b Gli insorgenti - richiamati i fatti esposti in corso di procedura - ritengono che l'autorità di prime cure abbia a torto considerato contraddittorie le allegazioni di A._______. A loro dire, l'opinione dell'autorità sarebbe stata influenzata da impressioni soggettive. A suggerirlo sarebbero le stesse scelte lessicali adottate nella motivazione; scelte che lascerebbero presupporre il manifestarsi di un rischio di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni di parte. Per quanto concerne anzitutto la collocazione dell'espatrio, non vi sarebbe alcuna contraddizione nell'esposto della ricorrente, posto che, in entrambe le audizioni l'interessata avrebbe fatto riferimento al 20 novembre 2014. A mente dei ricorrenti si tratterebbe invero di un banale errore (la ricorrente avrebbe infatti a torto indicato che la data in questione sarebbe caduta di lunedì al posto che di giovedì) senza alcun influsso sulla continuità logica delle allegazioni; errore quest'ultimo, spiegabile sulla base delle peculiarità culturali eritree nell'uso e nella rendicontazione dei riferimenti temporali nonché in ragione del lungo tempo trascorso. Per di più, sarebbe d'uopo osservare come la richiedente, nell'esposizione libera dei suoi motivi d'asilo, avrebbe riferito i fatti senza inizialmente fornire riferimenti temporali precisi. In ogni caso, concludono gli insorgenti, l'incapacità della ricorrente nell'indicare correttamente che il 20 novembre 2014 sarebbe caduto di lunedì non parrebbe un elemento in grado di poter in alcun modo contribuire a una valutazione realistica delle condizioni di verosimiglianza. C.c In merito alle circostanze dell'intervento del vicino di casa, i ricorrenti sostengono che dal tenore dei verbali non sembrerebbero potersi dedurre incongruenze. In entrambe le audizioni l'interessata avrebbe infatti usato espressioni simili e ricorrenti: "chiamare" e "andare a chiamare" nell'audizione sulla persona; "andare e chiedere" e "chiamare" nell'audizione federale. In sede di audizione federale ella avrebbe peraltro specificato che durante la visita, lei e i militari si sarebbero trovati sull'uscio di casa sua e il vicino davanti alla porta della propria abitazione. Posta dinanzi ai dubbi dell'autorità di prime cure, la ricorrente avrebbe del resto risposto di aver usato il verbo "andare" perché aveva fatto qualche passo verso il vicino per chiamarlo, ribadendo nuovamente la vicinanza tra le due abitazioni. Pertanto, argomentano i ricorrenti, anche a voler essere particolarmente esigenti si potrebbe al più considerare che le allegazioni siano state inizialmente un pò approssimative, ma certamente non contraddittorie al punto da contribuire a fondare una valutazione di inverosimiglianza. Da ultimo, circa la mancata conoscenza del cognome del garante, occorrerebbe constatare che come noto, in Eritrea non esisterebbe la nozione europea di "cognome" e che le persone sarebbero identificate col loro nome e col patronimico. Alla luce di ciò, alla ricorrente sarebbe in realtà stato rimproverato di non essere stata in grado di menzionare il nome del padre (o eventualmente della madre o del nonno) del suo garante, cosa che apparrebbe a sua volta di scarso rilievo. D. Con decisione incidentale del 1° marzo 2017, il Tribunale ha esentato i ricorrenti dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, trasmettendo nel contempo un esemplare del ricorso e dei relativi allegati alla SEM. E. Con osservazioni del 7 marzo 2017, la SEM si è riconfermata nei considerandi della decisione impugnata. Tale scritto è poi stato trasmesso ai ricorrenti per conoscenza. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 13 maggio 2016 e non avendo quest'ultimi censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo.

E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).

E. 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 5 Nel caso in esame, è preliminarmente opportuno constatare come gli elementi elencati nel provvedimento avversato a riprova dell'inverosimiglianza delle dichiarazioni di A._______ non risultino particolarmente convincenti. Anzitutto, va sottolineato che, a mente del Tribunale, il solo fatto che la ricorrente, nel corso dell'audizione sulle generalità, abbia erroneamente riferito che il 20 novembre 2014 sia caduto di lunedì, non permette di mettere in dubbio la veridicità delle sue allegazioni. V'è infatti da constatare che fatta astrazione di tale imprecisione, le versioni da lei rese nell'ambito delle due audizioni risultano tali aspetti compatibili (cfr. atto A5, pag. 8; atto A18, pag. 6-8). Non di meno, anche le presunte divergenze circa i termini della chiamata all'intervento del vicino di casa non paiono insanabili. Le dichiarazioni dell'interessata differiscono infatti solo su alcuni punti secondari in parte spiegabili dalla vicinanza tra le rispettive abitazioni (cfr. atto AA18, pag. 4-6). Ciò posto, è quantomeno d'uopo osservare che, il solo fatto che la versione resa dall'interessata sia sostanzialmente esente da contraddizioni non significa ancora ch'essa debba d'acchito essere considerata in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). Sia quel che sia, nella presente fattispecie la questione può rimanere indecisa per i motivi che seguono.

E. 6.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 6.2 Vi è luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa quando dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira. In tale ambito si necessita di apprezzare l'intensità del rischio di esposizione a persecuzioni in funzione delle circostanze del caso in esame. Vi è altresì luogo di prendere in considerazione la situazione nel paese d'origine sotto l'aspetto dei diritti umani, dei modelli di persecuzione "usualmente" applicati così come del comportamento generale degli organi statali nei confronti di determinate persone o gruppi di persone la cui situazione è comparabile a quella del richiedente (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del Tribunale D-4120/2014 del 31 maggio 2016 consid. 5.3.1).

E. 7.1 Nell'evenienza concreta si può concludere che, alla luce degli atti di causa e delle fonti citate, quanto addotto dalla ricorrente non configuri elementi giustificanti il riconoscimento della qualità di rifugiato.

E. 7.2 Anzitutto, va rilevato che la ricorrente non risulta aver avuto problemi personali con le autorità militari. I contatti intercorsi e di cui ha riferito, sono infatti da ricondurre alla scomparsa del marito non riguardano la sua posizione nei confronti del servizio nazionale. Dagli atti all'inserto può del resto essere facilmente dedotto che la ricorrente si sia sposata in giovane età dando alla luce il primo figlio a 20 anni (cfr. atto A5, pag. 3). In ragione di ciò (cfr. carta d'identità dell'interessata over figura la menzione "casalinga"), si può a giusto titolo concludere che l'interessata sia con ogni probabilità stata esentata dall'obbligo di leva, se non formalmente quantomeno de facto. Su tali presupposti risulta parimenti improbabile che l'interessata, in caso di ritorno (ipotetico) nel paese d'origine, possa essere successivamente convocata per prestare servizio (cfr. sentenza del TAF D-2311/2016 del 17 agosto 2017 in ambito di ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e destinata alla pubblicazione come sentenza di riferimento; sentenza del TAF D-7745/2016 dell'11 settembre 2017 consid. 6.4). Pertanto, l'insorgente non può avvalersi di un timore fondato di subire pregiudizi per motivi personali ed in particolare a causa di diserzione o renitenza (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5.7.1; GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10).

E. 7.3 Per quanto riguarda invece la situazione venutasi a creare conseguentemente alla diserzione del marito, occorre ammettere che, sebbene la ricorrente sia effettivamente stata interpellata dalle autorità al riguardo, un tale contatto non configura, segnatamente sotto l'aspetto dell'intensità, una persecuzione rilevante in materia d'asilo. Non di meno, l'assenza di situazioni pregresse configurabili quali persecuzioni anteriori e di indizi concreti e sufficienti che lascino apparire come probabile l'avvento di tali atti, permette inoltre di escludere con franchezza che la ricorrente possa avvalersi di un fondato timore di subire pregiudizi futuri dettati da tali circostanze. Tale ultimo sussunto è del resto confermato anche dalle stesse dichiarazioni dell'interessata, che ha in un primo momento ricondotto l'espatrio successivo alla visita dei militari, non tanto al timore di subire successive rappresaglie, quanto più alla paura di non ricevere più la rendita del marito (cfr. atto A5, pag. 8). Oltracciò, avendo la ricorrente perso ogni traccia del coniuge, verrebbe in specie meno anche la finalità stessa di eventuali atti ritorsivi, posto che, come da lei indicato, i militari le avrebbero fatto pressioni proprio per ottenere informazioni a tal riguardo (cfr. atto A18, pag. 4). In definitiva, l'insorgente non può quindi nemmeno avvalersi di un timore fondato di essere oggetto di una persecuzione riflessa a seguito della diserzione del congiunto (cfr. situazione analoghe nelle recenti sentenze del TAF D-3687/2016 del 25 luglio 2017 consid. 6.2; E-34/17 del 13 giugno 2017 consid. 5.1.1; E-4456/16 del 1° giugno 2017 consid. 5.4).

E. 7.4 Quo all'espatrio illegale il Tribunale ha avuto modo di pronunciarsi in una recente sentenza di riferimento (D-7898/2015 del 30 gennaio 2017). In tale decisione, dopo approfondita analisi delle attuali informazioni sul Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), il Tribunale ha esaminato la questione della rilevanza in materia d'asilo dell'espatrio illegale dall'Eritrea e stabilito che quest'ultimo, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Dall'analisi è infatti risultato che molte persone che sono espatriate illegalmente dall'Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza particolari problemi per soggiorni di corta durata. Pertanto non si può più presumere con una probabilità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti in Patria a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello Stato equivalgano seri pregiudizi ai sensi della legge sull'asilo e ciò unicamente a causa dell'espatrio illegale. Un rischio accresciuto di subire una sanzione, può essere riconosciuto unicamente in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1). Ora, fermo considerato che nel caso in disamina la ricorrente non rientra in suddetta categoria di persone, v'è luogo di concludere anche a tal proposito ch'ella non ha a temere trattamenti configuranti un persecuzione ai sensi dei disposti citati in caso di ritorno in patria.

E. 8 È dunque a giusto titolo che l'autorità di prime cure ha negato l'asilo agli interessati. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 10 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagine seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 750.- sono poste a carico delle ricorrenti.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7063/2016 Sentenza del 7 novembre 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Bendicht Tellenbach, Claudia Cotting-Schalch, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nata il (...), alias B._______, nata il (...), con i figli C._______, nata il (...), alias D._______, nata il (...), E._______, nato il (...), Eritrea, tutti rappresentati dal Signor Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 19 ottobre 2016 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadina eritrea con ultimo domicilio a Fiqya nella zoba di Debub, è giunta in Svizzera il 31 maggio 2015 con i figli minori. Il giorno stesso gli interessati hanno depositato una domanda d'asilo presso il Centro di registrazione e procedura di Chiasso (cfr. atto A5). Sentita sui motivi alla base della sua domanda, ella ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di aver ricevuto una visita dei militari volta ad ottenere informazioni sul marito resosi nel frattempo irreperibile durante il servizio. In tale circostanza l'interessata avrebbe tuttavia comunicato a quest'ultimi di non sapere nulla circa le sorti del coniuge. A seguito di ciò, i militari avrebbero esatto che una terza persona si ergesse a garante della sua posizione rendendola nel contempo edotta circa la necessità ch'ella commettesse loro il marito entro tre giorni. La richiedente si sarebbe quindi rivolta ad un vicino di casa. I militari avrebbero annotato i dati di quest'ultimo per poi andarsene. Sapendo di non essere in misura di rintracciare il marito nel termine impostogli, ella avrebbe lasciato illegalmente il paese con i figli il giorno medesimo per paura di subire ripercussioni (cfr. atto A18, pag. 4 e seg.). B. B.a Con decisione del 19 ottobre 2016, notificata il 21 ottobre 2016 (cfr. atto A23), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando nel contempo l'allontanamento degli interessati, salvo ammetterli provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. B.b Nella propria decisione, l'autorità di prime cure ha dapprima concluso all'inattendibilità delle allegazioni dell'interessata a proposito della visita dei militari. A mente dell'autorità di prime cure il racconto fornito dalla richiedente conterrebbe delle contraddizioni e sarebbe incompatibile con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire. Nell'arco della prima audizione ella avrebbe infatti affermato con estrema precisione di essere espatriata lo stesso giorno della visita delle autorità, ossia il 20 novembre 2014. Nella medesima occasione, l'interessata avrebbe persino specificato che tale giorno sarebbe caduto di lunedì e che avrebbe dovuto condurre il marito ai militari entro il mercoledì seguente. Inoltre, avrebbe asserito di essere andata a chiamare il vicino affinché le facesse da garante portandolo al suo domicilio onde permettere alle autorità di registrare il suo nominativo. Nel corso dell'audizione successiva, la richiedente avrebbe poi confermato, con piglio determinato e sicuro, di essere espatriata il 20 novembre 2014. La SEM ha quindi constatato come, a differenza di quanto dichiarato dalla richiedente, il 20 novembre 2014 sarebbe caduto di giovedì e non di lunedì. Su tali presupposti l'autorità di prime cure ha osservato che dopo essere stata raffrontata in merito, l'interessata avrebbe perso la sicurezza ostentata in ambedue le audizioni, affermando unicamente di essere certa che ciò fosse successo nel corso dell'undicesimo mese. B.c Non di meno, la richiedente avrebbe inizialmente raccontato di essere andata dal suo dirimpettaio per chiedergli di farle da garante, ruolo che quest'ultimo avrebbe accettato di buon grado fornendo ai militari le sue generalità. Sennonché, con l'incalzare delle domande, l'interessata avrebbe cambiato versione adducendo di non essersi mai spostata dall'entrata di casa sua, dacché i militari erano arrivati da lei. In tale seconda variante il suo vicino di casa avrebbe osservato la scena dall'uscio di casa allorquando lei lo avrebbe chiamato. Confrontata in merito a tale discordanza, l'interessata si sarebbe inoltre ulteriormente smentita asserendo, nel mero tentativo di giustificarsi, di aver quantomeno fatto qualche passo verso il suo vicino per chiamarlo. Successivamente, la SEM ha pure constato l'incredibilità del fatto che la ricorrente non abbia saputo riferire il cognome del dirimpettaio nonostante quest'ultimo sia intervenuto con premura per evitarle un possibile arresto. B.d Proseguendo nella propria analisi, l'autorità di prima istanza si è successivamente determinata a proposito dell'asserito espatrio illegale degli interessati, constatandone l'irrilevanza in materia d'asilo. Stando alle dichiarazioni della richiedente, ella non avrebbe infatti rifiutato di prestare servizio militare né avrebbe disertato. Inoltre, non avrebbe infranto la « Proclamation on National Service » del 1995 e, più generalmente, dall'incarto non emergerebbero elementi dai quali si possa inferire che in caso di ritorno in Eritrea, l'interessata sarebbe esposta a seri pregiudizi. A. B. C. C.a In data 16 novembre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 17 novembre 2016), i richiedenti sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulandone l'annullamento e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine la restituzione degli atti all'autorità di prime cure per una nuova valutazione in merito al riconoscimento dell'asilo; contestualmente l'esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali. C.b Gli insorgenti - richiamati i fatti esposti in corso di procedura - ritengono che l'autorità di prime cure abbia a torto considerato contraddittorie le allegazioni di A._______. A loro dire, l'opinione dell'autorità sarebbe stata influenzata da impressioni soggettive. A suggerirlo sarebbero le stesse scelte lessicali adottate nella motivazione; scelte che lascerebbero presupporre il manifestarsi di un rischio di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni di parte. Per quanto concerne anzitutto la collocazione dell'espatrio, non vi sarebbe alcuna contraddizione nell'esposto della ricorrente, posto che, in entrambe le audizioni l'interessata avrebbe fatto riferimento al 20 novembre 2014. A mente dei ricorrenti si tratterebbe invero di un banale errore (la ricorrente avrebbe infatti a torto indicato che la data in questione sarebbe caduta di lunedì al posto che di giovedì) senza alcun influsso sulla continuità logica delle allegazioni; errore quest'ultimo, spiegabile sulla base delle peculiarità culturali eritree nell'uso e nella rendicontazione dei riferimenti temporali nonché in ragione del lungo tempo trascorso. Per di più, sarebbe d'uopo osservare come la richiedente, nell'esposizione libera dei suoi motivi d'asilo, avrebbe riferito i fatti senza inizialmente fornire riferimenti temporali precisi. In ogni caso, concludono gli insorgenti, l'incapacità della ricorrente nell'indicare correttamente che il 20 novembre 2014 sarebbe caduto di lunedì non parrebbe un elemento in grado di poter in alcun modo contribuire a una valutazione realistica delle condizioni di verosimiglianza. C.c In merito alle circostanze dell'intervento del vicino di casa, i ricorrenti sostengono che dal tenore dei verbali non sembrerebbero potersi dedurre incongruenze. In entrambe le audizioni l'interessata avrebbe infatti usato espressioni simili e ricorrenti: "chiamare" e "andare a chiamare" nell'audizione sulla persona; "andare e chiedere" e "chiamare" nell'audizione federale. In sede di audizione federale ella avrebbe peraltro specificato che durante la visita, lei e i militari si sarebbero trovati sull'uscio di casa sua e il vicino davanti alla porta della propria abitazione. Posta dinanzi ai dubbi dell'autorità di prime cure, la ricorrente avrebbe del resto risposto di aver usato il verbo "andare" perché aveva fatto qualche passo verso il vicino per chiamarlo, ribadendo nuovamente la vicinanza tra le due abitazioni. Pertanto, argomentano i ricorrenti, anche a voler essere particolarmente esigenti si potrebbe al più considerare che le allegazioni siano state inizialmente un pò approssimative, ma certamente non contraddittorie al punto da contribuire a fondare una valutazione di inverosimiglianza. Da ultimo, circa la mancata conoscenza del cognome del garante, occorrerebbe constatare che come noto, in Eritrea non esisterebbe la nozione europea di "cognome" e che le persone sarebbero identificate col loro nome e col patronimico. Alla luce di ciò, alla ricorrente sarebbe in realtà stato rimproverato di non essere stata in grado di menzionare il nome del padre (o eventualmente della madre o del nonno) del suo garante, cosa che apparrebbe a sua volta di scarso rilievo. D. Con decisione incidentale del 1° marzo 2017, il Tribunale ha esentato i ricorrenti dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, trasmettendo nel contempo un esemplare del ricorso e dei relativi allegati alla SEM. E. Con osservazioni del 7 marzo 2017, la SEM si è riconfermata nei considerandi della decisione impugnata. Tale scritto è poi stato trasmesso ai ricorrenti per conoscenza. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 13 maggio 2016 e non avendo quest'ultimi censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo. 4. 4.1. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 4.2. A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

5. Nel caso in esame, è preliminarmente opportuno constatare come gli elementi elencati nel provvedimento avversato a riprova dell'inverosimiglianza delle dichiarazioni di A._______ non risultino particolarmente convincenti. Anzitutto, va sottolineato che, a mente del Tribunale, il solo fatto che la ricorrente, nel corso dell'audizione sulle generalità, abbia erroneamente riferito che il 20 novembre 2014 sia caduto di lunedì, non permette di mettere in dubbio la veridicità delle sue allegazioni. V'è infatti da constatare che fatta astrazione di tale imprecisione, le versioni da lei rese nell'ambito delle due audizioni risultano tali aspetti compatibili (cfr. atto A5, pag. 8; atto A18, pag. 6-8). Non di meno, anche le presunte divergenze circa i termini della chiamata all'intervento del vicino di casa non paiono insanabili. Le dichiarazioni dell'interessata differiscono infatti solo su alcuni punti secondari in parte spiegabili dalla vicinanza tra le rispettive abitazioni (cfr. atto AA18, pag. 4-6). Ciò posto, è quantomeno d'uopo osservare che, il solo fatto che la versione resa dall'interessata sia sostanzialmente esente da contraddizioni non significa ancora ch'essa debba d'acchito essere considerata in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). Sia quel che sia, nella presente fattispecie la questione può rimanere indecisa per i motivi che seguono. 6. 6.1. Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 6.2. Vi è luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa quando dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira. In tale ambito si necessita di apprezzare l'intensità del rischio di esposizione a persecuzioni in funzione delle circostanze del caso in esame. Vi è altresì luogo di prendere in considerazione la situazione nel paese d'origine sotto l'aspetto dei diritti umani, dei modelli di persecuzione "usualmente" applicati così come del comportamento generale degli organi statali nei confronti di determinate persone o gruppi di persone la cui situazione è comparabile a quella del richiedente (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del Tribunale D-4120/2014 del 31 maggio 2016 consid. 5.3.1). 7. 7.1. Nell'evenienza concreta si può concludere che, alla luce degli atti di causa e delle fonti citate, quanto addotto dalla ricorrente non configuri elementi giustificanti il riconoscimento della qualità di rifugiato. 7.2. Anzitutto, va rilevato che la ricorrente non risulta aver avuto problemi personali con le autorità militari. I contatti intercorsi e di cui ha riferito, sono infatti da ricondurre alla scomparsa del marito non riguardano la sua posizione nei confronti del servizio nazionale. Dagli atti all'inserto può del resto essere facilmente dedotto che la ricorrente si sia sposata in giovane età dando alla luce il primo figlio a 20 anni (cfr. atto A5, pag. 3). In ragione di ciò (cfr. carta d'identità dell'interessata over figura la menzione "casalinga"), si può a giusto titolo concludere che l'interessata sia con ogni probabilità stata esentata dall'obbligo di leva, se non formalmente quantomeno de facto. Su tali presupposti risulta parimenti improbabile che l'interessata, in caso di ritorno (ipotetico) nel paese d'origine, possa essere successivamente convocata per prestare servizio (cfr. sentenza del TAF D-2311/2016 del 17 agosto 2017 in ambito di ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e destinata alla pubblicazione come sentenza di riferimento; sentenza del TAF D-7745/2016 dell'11 settembre 2017 consid. 6.4). Pertanto, l'insorgente non può avvalersi di un timore fondato di subire pregiudizi per motivi personali ed in particolare a causa di diserzione o renitenza (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5.7.1; GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10). 7.3. Per quanto riguarda invece la situazione venutasi a creare conseguentemente alla diserzione del marito, occorre ammettere che, sebbene la ricorrente sia effettivamente stata interpellata dalle autorità al riguardo, un tale contatto non configura, segnatamente sotto l'aspetto dell'intensità, una persecuzione rilevante in materia d'asilo. Non di meno, l'assenza di situazioni pregresse configurabili quali persecuzioni anteriori e di indizi concreti e sufficienti che lascino apparire come probabile l'avvento di tali atti, permette inoltre di escludere con franchezza che la ricorrente possa avvalersi di un fondato timore di subire pregiudizi futuri dettati da tali circostanze. Tale ultimo sussunto è del resto confermato anche dalle stesse dichiarazioni dell'interessata, che ha in un primo momento ricondotto l'espatrio successivo alla visita dei militari, non tanto al timore di subire successive rappresaglie, quanto più alla paura di non ricevere più la rendita del marito (cfr. atto A5, pag. 8). Oltracciò, avendo la ricorrente perso ogni traccia del coniuge, verrebbe in specie meno anche la finalità stessa di eventuali atti ritorsivi, posto che, come da lei indicato, i militari le avrebbero fatto pressioni proprio per ottenere informazioni a tal riguardo (cfr. atto A18, pag. 4). In definitiva, l'insorgente non può quindi nemmeno avvalersi di un timore fondato di essere oggetto di una persecuzione riflessa a seguito della diserzione del congiunto (cfr. situazione analoghe nelle recenti sentenze del TAF D-3687/2016 del 25 luglio 2017 consid. 6.2; E-34/17 del 13 giugno 2017 consid. 5.1.1; E-4456/16 del 1° giugno 2017 consid. 5.4). 7.4. Quo all'espatrio illegale il Tribunale ha avuto modo di pronunciarsi in una recente sentenza di riferimento (D-7898/2015 del 30 gennaio 2017). In tale decisione, dopo approfondita analisi delle attuali informazioni sul Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), il Tribunale ha esaminato la questione della rilevanza in materia d'asilo dell'espatrio illegale dall'Eritrea e stabilito che quest'ultimo, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Dall'analisi è infatti risultato che molte persone che sono espatriate illegalmente dall'Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza particolari problemi per soggiorni di corta durata. Pertanto non si può più presumere con una probabilità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti in Patria a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello Stato equivalgano seri pregiudizi ai sensi della legge sull'asilo e ciò unicamente a causa dell'espatrio illegale. Un rischio accresciuto di subire una sanzione, può essere riconosciuto unicamente in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1). Ora, fermo considerato che nel caso in disamina la ricorrente non rientra in suddetta categoria di persone, v'è luogo di concludere anche a tal proposito ch'ella non ha a temere trattamenti configuranti un persecuzione ai sensi dei disposti citati in caso di ritorno in patria.

8. È dunque a giusto titolo che l'autorità di prime cure ha negato l'asilo agli interessati. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagine seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 750.- sono poste a carico delle ricorrenti.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: