Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. A._______, cittadina eritrea con ultimo domicilio ad Adi Sheka nella zoba di Anseba è giunta in Svizzera nell'autunno del 2014 con le figlie minori F._______ e D._______, depositando la propria domanda d'asilo (cfr. atto A6). Sentita sui motivi, ella ha dichiarato, per quanto qui di rilievo, di aver lasciato il paese con il marito, poi tornato in Sudan, a causa del fatto che quest'ultimo, incorporato nell'esercito, non avrebbe ricevuto alcun congedo nonostante la figlia D._______ risultasse affetta da una grave malattia. Per questo motivo, il marito avrebbe disertato non facendo più ritorno alla sua divisione. A seguito di ciò egli sarebbe stato ricercato in due occasioni dai militari, i quali avrebbero anche perquisito la loro abitazione di Tesseney in sua assenza. In tale frangente i militari avrebbero dapprima intimidito l'interessata per poi mettere a soqquadro la casa. La richiedente si sarebbe quindi trasferita ad Adi Sheka dai genitori. Il marito si sarebbe invece nascosto in vari luoghi. A seguito di tali vicissitudini nel maggio del 2014 i due avrebbero quindi deciso di lasciare assieme il paese, espatriando illegalmente il mese seguente (cfr. atto A15, pag. 3). B. Con decisione del 13 maggio 2016, notificata il 17 maggio 2016 (cfr. atto A20), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato nel contempo l'allontanamento delle interessate, salvo ammetterle provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Nella propria decisione, l'autorità di prime cure ha dapprima esaminato le circostanze dell'espatrio illegale, concludendo alla sua inverosimiglianza. Susseguentemente, la SEM ha rilevato che le difficoltà a gestire sola la famiglia alla luce delle condizioni di salute della figlia D._______ allegate dalla ricorrente nonché la sua decisione di seguire il marito nonostante avesse sposato quest'ultimo nell'ambito di un matrimonio forzato non sarebbero rilevanti in materia d'asilo. A tal proposito, l'autorità di prima istanza ha sottolineato come la ricorrente avrebbe ammesso di non aver mai avuto problemi con le autorità del suo paese, benché i militari avessero cercato il marito a casa e sebbene lei non avesse svolto il servizio militare, fermo considerato che sposandosi non sarebbe più stata obbligata a farlo. C.In data 13 giugno 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 14 giugno 2016), le richiedenti sono insorte contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per la pronuncia di una nuova decisione in merito al riconoscimento della qualità di rifugiato e, in subordine, alla sussistenza di motivi oggettivi insorti dopo la fuga. Esse hanno altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali. Le insorgenti - richiamati i fatti esposti in corso di procedura - ritengono che l'autorità non avrebbe effettuato alcuna analisi circa la concretezza delle allegazioni relative ai motivi d'asilo antecedenti alla fuga, limitandosi invece a trattare la verosimiglianza del resoconto relativo all'espatrio ed a ricondurre tali avvenimenti alla difficolta nel gestire la famiglia ed al desiderio di cure migliori per la figlia. Tale valutazione risulterebbe però troppo semplicistica alla luce delle allegazioni della ricorrente che avrebbe indicato come il marito si fosse ritrovato costretto a disertare per riuscire a starle accanto nella sua seconda gravidanza, in particolare prendendosi cura della primogenita paraplegica. La ricorrente avrebbe anche allegato di aver in precedenza ricevuto una convocazione e di non essere mai stata esonerata dal servizio militare. In ragione dello status di disertore del marito, la ricorrente avrebbe dichiarato di essere stata interrogata e intimidita dai militari spiegando inoltre che gli stessi si sarebbero ripresentati una seconda volta a casa loro, senza trovare né lei né il coniuge. Benché le autorità avessero preso di mira primariamente il marito, anche la ricorrente potrebbe pertanto trovarsi esposta al rischio di persecuzioni, riflesse, a causa della diserzione di quest'ultimo. Sarebbe del resto notorio come spesso, in Eritrea, i familiari dei disertori subiscano pressioni e incarcerazioni quali forme di ritorsione e pressione nei confronti dei fuggitivi. Orbene, considerato che, prima della diserzione, la ricorrente avrebbe inviato personalmente una lettera per sostenere la richiesta di congedo del marito, sarebbe susseguentemente possibile che le autorità riconducano le ragioni della diserzione del congiunto alla moglie, ponendo in essere ritorsioni contro l'interessata. Secondo le ricorrenti, in un siffatto contesto, la conclusione secondo la quale le allegazioni della ricorrente non sarebbero rilevanti in materia d'asilo non sembrerebbe poter essere suffragate dalla motivazione contenuta nella decisione. A loro dire, le stesse sembrerebbero inoltre essere rilevanti sotto l'aspetto dell'art. 3 LAsi. Considerato che l'autorità non si sarebbe espressa sulla verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente relative al periodo antecedente l'espatrio, le ricorrenti propongono dunque che la decisione sia annullata e gli atti restituiti all'autorità di prime cure affinché quest'ultima possa procedere a tale valutazione. Qualora le allegazioni per iI periodo antecedente l'espatrio dovessero reputarsi verosimili, alla ricorrente dovrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiata e accordato asilo in Svizzera. Per quanto concerne l'espatrio illegale, le ricorrenti ritengono che ritenuta la sostanziale plausibilità delle allegazioni sul viaggio e l'esistenza di oggettive difficoltà che giustificherebbero l'impossibilità di fornire ulteriori dettagli descrittivi dei paesaggi incontrati nel corso del viaggio, non vi sarebbe motivo per dubitare dell'attraversamento illegale del confine. Conseguentemente, esse ritengono che la decisione impugnata meriti di essere annullata anche su questo punto. D.Con decisione incidentale del 16 dicembre 2016, il Tribunale ha esentato le ricorrenti dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, trasmettendo nel contempo un esemplare del ricorso e dei relativi allegati alla SEM. E.Con osservazioni del 23 dicembre 2016, la SEM ha anzitutto rilevato che l'atto ricorsale non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della decisione impugnata. L'autorità inferiore ha in seguito colto l'occasione per osservare che il rimprovero del mandatario in merito all'incoerenza strutturale dell'argomentazione della decisione del 13 maggio 2016 non dimostrerebbe una qualsiasi inadempienza formale da parte della SEM. Oltremodo, contrariamente a quanto contenuto nel ricorso, tutti i fatti salienti determinanti la fuga della richiedente e delle sue figlie sarebbero stati soppesati nel corso della fase istruttoria. In particolare - a prescindere dalla verosimiglianza delle dichiarazioni della ricorrente - non si sarebbero delineati elementi tali da ritenere che la richiedente fosse vittima riflessa di persecuzione a causa della diserzione del marito. Tale timore non sarebbe mai stato realmente espresso dalla richiedente durante la fase istruttoria. Innanzitutto, la richiedente avrebbe affermato nella prima audizione di non aver mai avuto problemi con le autorità del suo Paese. Dipoi, dalla seconda audizione, si evincerebbe che la richiedente non avrebbe subito alcunché durante l'unica visita dei militari in cui lei era presente: i militari si sarebbero limitati a chiederle dove fosse il congiunto perquisendo casa, senza però avanzare alcuna minaccia velata o esplicita nei suoi confronti, sebbene lei avesse usato il termine intimidire. A favore di questo giudizio, vi sarebbe da inventariare pure il comportamento adottato dalla stessa ricorrente. In effetti, ella avrebbe dichiarato di aver continuato a vivere altri due mesi nella casa famigliare dove era stato cercato il marito e ciò nonostante la visita dei militari. Solo in seguito alla seconda perquisizione dell'abitazione, lei si sarebbe trasferita, assieme alle due figlie, di cui una gravemente malata, a casa dei suoi genitori, luogo nel quale era ad ogni modo facilmente rintracciabile dalle autorità semmai l'avessero effettivamente voluta trovare. Perciò, se la richiedente avesse nutrito un qualsiasi timore, si sarebbe comportata diversamente. Ebbene, l'interessata stessa avrebbe confermato che in seguito alla prima visita dei militari non ci sarebbero state delle conseguenze nei suoi confronti, tant'è che avrebbe anche dichiarato di aver appreso dai suoi suoceri successivamente all'espatrio che i militari avevano cercato nuovamente solo suo marito. F.Chiamate a prendere posizione in merito, le ricorrenti hanno rinviato a quanto esposto in sede ricorsuale. Tale scritto è stato trasmesso all'autorità di prime cure per conoscenza. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed., 2013, n. m. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b).
E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo state le ricorrenti poste al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 13 maggio 2016 e non avendo le ricorrenti censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo.
E. 4.1 Secondo il senso delle argomentazioni ricorsuali, occorre anzitutto determinare se l'autorità di prima istanza sia incorsa in una violazione dell'obbligo di motivazione della propria decisione, segnatamente in quanto non avrebbe trattato sufficientemente nel dettaglio le allegazioni della ricorrente a riguardo di quanto avvenuto in patria precedentemente all'espatrio.
E. 4.2 L'obbligo di motivazione discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un processo equo (art. 29 Cost. e art. 6 CEDU) e costituisce un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti che per l'autorità di ricorso. Decisioni sommariamente motivate sono ammesse da dottrina e giurisprudenza, in particolare in materia incidentale, a condizione tuttavia che si esprimano sugli elementi essenziali per il controllo della legalità. In ogni caso, per adempire a tali esigenze, è sufficiente che l'autorità menzioni, quantomeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali. In altri termini, si necessita che l'autorità riporti i motivi che l'hanno guidata e sui quali essa ha fondato la propria decisione di modo che l'interessato possa rendersi conto della portata della stessa ed impugnarla in piena conoscenza di causa. Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5).
E. 4.3 Ora, nel caso in disamina l'autorità di prime cure ha effettivamente omesso di esprimersi sulla verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente relative al periodo antecedente l'espatrio. Essa ha tuttavia, seppur succintamente ed in parte indirettamente, trattato la questione denegandone la rilevanza in materia d'asilo. V'è pertanto da ammettere che trattandosi di condizioni cumulative per il riconoscimento della qualità di rifugiato, agendo in tal modo la SEM non è venuta meno all'onere di menzionare i motivi che l'hanno guidata a disconoscere la qualità di rifugiato alle ricorrenti tanto che le interessate si sono effettivamente rese conto di suddetta motivazione ed hanno potuto impugnare la decisione litigiosa in piena conoscenza di causa. Si può dunque a giusto titolo concludere che la SEM non ha violato il diritto di essere sentito delle ricorrenti.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
E. 5.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
E. 5.3 Vi è luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa quando dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira. In tale ambito si necessita di apprezzare l'intensità del rischio di esposizione a persecuzioni in funzione delle circostanze del caso in esame. Vi è altresì luogo di prendere in considerazione la situazione nel paese d'origine sotto l'aspetto dei diritti umani, dei modelli di persecuzione "usualmente" applicati così come del comportamento generale degli organi statali nei confronti di determinate persone o gruppi di persone la cui situazione è comparabile a quella del richiedente (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del Tribunale D-4120/2014 del 31 maggio 2016 consid. 5.3.1).
E. 6 Nell'evenienza concreta si può concludere che, alla luce degli atti di causa e delle fonti citate, quanto addotto dalle ricorrenti non configuri elementi giustificanti il riconoscimento della qualità di rifugiato.
E. 6.1 Anzitutto va rilevato che la ricorrente ha espressamente dichiarato di non aver avuto alcun problema con le autorità militari a seguito dell'unione matrimoniale tanto da potersi spostare liberamente presentando se del caso il certificato di matrimonio (cfr. atto A15 pag. 5). Alla luce di ciò e considerata anche la successiva nascita della prima figlia avvenuta in patria, vi è luogo di concludere che la ricorrente non era perseguitata dalle autorità eritree per motivi personali ed in particolare a causa di diserzione o renitenza.
E. 6.2 Per quanto riguarda invece il rischio di esposizione a pregiudizi derivanti dalla diserzione del marito, occorre invece ammette che sebbene la ricorrente sia effettivamente stata interpellata dalle autorità al proposito, un tale contatto non configura, segnatamente sotto l'aspetto dell'intensità, una persecuzione rilevante in materia d'asilo. Su tali presupposti si può dunque parimenti escludere che la ricorrente abbia a temere di essere esposta, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi per tali motivi. Ella non può quindi avvalersi di un timore fondato di essere oggetto di una persecuzione riflessa a seguito della diserzione del marito.
E. 6.3 Il discorso non cambia quanto al fatto che la ricorrente si sia stata coartata a sposarsi dai famigliari onde sottrarsi al servizio militare. Anzitutto ella ha espresso la volontà di proseguire l'unione coniugale durante la quale sono venute alla luce anche le sue due figlie (cfr. atto A15, pag. 6). Già solo per questo motivo è palese ch'ella non tema alcunché da tale rapporto e che conseguentemente la continuazione dello stesso sia ininfluente per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Oltracciò, per quanto riguarda la circostanza stessa del matrimonio va rilevato come quest'ultima risalga all'ormai lontano 2009 (cfr. atto A6, pag. 3), ovvero a ben 5 anni prima dell'espatrio (peraltro svoltosi con il marito). Alla luce di ciò, tale accadimento difetta del necessario nesso causale con la fuga ed è pertanto a sua volta irrilevante ai fini della concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 e riferimenti ivi citati).
E. 6.4 Quo all'espatrio illegale, di cui la SEM ha messo in dubbio la verosimiglianza, il Tribunale ha avuto modo di pronunciarsi in una recente sentenza di riferimento (D-7898/2015 del 30 gennaio 2017). In tale decisione, dopo approfondita analisi delle attuali informazioni sul Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), il Tribunale ha esaminato la questione della rilevanza in materia d'asilo dell'espatrio illegale dall'Eritrea e stabilito che quest'ultimo, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Dall'analisi è infatti risultato che molte persone che sono espatriate illegalmente dall'Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza particolari problemi per soggiorni di corta durata. Pertanto non si può più presumere con una probabilità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti in Patria a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello Stato equivalgano seri pregiudizi ai sensi della legge sull'asilo e ciò unicamente a causa dell'espatrio illegale. Un rischio accresciuto di subire una sanzione, può essere riconosciuto unicamente in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1). Ora, fermo considerato che nel caso in disamina la ricorrente non rientra in suddetta categoria di persone, v'è luogo di concludere anche a tal proposito ch'ella non ha a temere trattamenti configuranti un persecuzione ai sensi dei disposti citati in caso di ritorno in patria.
E. 7 È dunque a giusto titolo che l'autorità di prime cure ha negato l'asilo alle interessate. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 8 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 9 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagine seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 750.- sono poste a carico delle ricorrenti.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3687/2016 Sentenza del 25 luglio 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Thomas Wespi, Contessina Theis, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nata il (...), aliasA._______, nata il (...), aliasB._______, nata il (...), aliasC._______, nata il (...), con le figlie D._______, nata il (...), aliasE._______, nata il (...), eF._______, nata il (...), alis G._______, nata il (...), Eritrea, tutte patrocinate dal Sig. Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 13 maggio 2016 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadina eritrea con ultimo domicilio ad Adi Sheka nella zoba di Anseba è giunta in Svizzera nell'autunno del 2014 con le figlie minori F._______ e D._______, depositando la propria domanda d'asilo (cfr. atto A6). Sentita sui motivi, ella ha dichiarato, per quanto qui di rilievo, di aver lasciato il paese con il marito, poi tornato in Sudan, a causa del fatto che quest'ultimo, incorporato nell'esercito, non avrebbe ricevuto alcun congedo nonostante la figlia D._______ risultasse affetta da una grave malattia. Per questo motivo, il marito avrebbe disertato non facendo più ritorno alla sua divisione. A seguito di ciò egli sarebbe stato ricercato in due occasioni dai militari, i quali avrebbero anche perquisito la loro abitazione di Tesseney in sua assenza. In tale frangente i militari avrebbero dapprima intimidito l'interessata per poi mettere a soqquadro la casa. La richiedente si sarebbe quindi trasferita ad Adi Sheka dai genitori. Il marito si sarebbe invece nascosto in vari luoghi. A seguito di tali vicissitudini nel maggio del 2014 i due avrebbero quindi deciso di lasciare assieme il paese, espatriando illegalmente il mese seguente (cfr. atto A15, pag. 3). B. Con decisione del 13 maggio 2016, notificata il 17 maggio 2016 (cfr. atto A20), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato nel contempo l'allontanamento delle interessate, salvo ammetterle provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Nella propria decisione, l'autorità di prime cure ha dapprima esaminato le circostanze dell'espatrio illegale, concludendo alla sua inverosimiglianza. Susseguentemente, la SEM ha rilevato che le difficoltà a gestire sola la famiglia alla luce delle condizioni di salute della figlia D._______ allegate dalla ricorrente nonché la sua decisione di seguire il marito nonostante avesse sposato quest'ultimo nell'ambito di un matrimonio forzato non sarebbero rilevanti in materia d'asilo. A tal proposito, l'autorità di prima istanza ha sottolineato come la ricorrente avrebbe ammesso di non aver mai avuto problemi con le autorità del suo paese, benché i militari avessero cercato il marito a casa e sebbene lei non avesse svolto il servizio militare, fermo considerato che sposandosi non sarebbe più stata obbligata a farlo. C.In data 13 giugno 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 14 giugno 2016), le richiedenti sono insorte contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per la pronuncia di una nuova decisione in merito al riconoscimento della qualità di rifugiato e, in subordine, alla sussistenza di motivi oggettivi insorti dopo la fuga. Esse hanno altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali. Le insorgenti - richiamati i fatti esposti in corso di procedura - ritengono che l'autorità non avrebbe effettuato alcuna analisi circa la concretezza delle allegazioni relative ai motivi d'asilo antecedenti alla fuga, limitandosi invece a trattare la verosimiglianza del resoconto relativo all'espatrio ed a ricondurre tali avvenimenti alla difficolta nel gestire la famiglia ed al desiderio di cure migliori per la figlia. Tale valutazione risulterebbe però troppo semplicistica alla luce delle allegazioni della ricorrente che avrebbe indicato come il marito si fosse ritrovato costretto a disertare per riuscire a starle accanto nella sua seconda gravidanza, in particolare prendendosi cura della primogenita paraplegica. La ricorrente avrebbe anche allegato di aver in precedenza ricevuto una convocazione e di non essere mai stata esonerata dal servizio militare. In ragione dello status di disertore del marito, la ricorrente avrebbe dichiarato di essere stata interrogata e intimidita dai militari spiegando inoltre che gli stessi si sarebbero ripresentati una seconda volta a casa loro, senza trovare né lei né il coniuge. Benché le autorità avessero preso di mira primariamente il marito, anche la ricorrente potrebbe pertanto trovarsi esposta al rischio di persecuzioni, riflesse, a causa della diserzione di quest'ultimo. Sarebbe del resto notorio come spesso, in Eritrea, i familiari dei disertori subiscano pressioni e incarcerazioni quali forme di ritorsione e pressione nei confronti dei fuggitivi. Orbene, considerato che, prima della diserzione, la ricorrente avrebbe inviato personalmente una lettera per sostenere la richiesta di congedo del marito, sarebbe susseguentemente possibile che le autorità riconducano le ragioni della diserzione del congiunto alla moglie, ponendo in essere ritorsioni contro l'interessata. Secondo le ricorrenti, in un siffatto contesto, la conclusione secondo la quale le allegazioni della ricorrente non sarebbero rilevanti in materia d'asilo non sembrerebbe poter essere suffragate dalla motivazione contenuta nella decisione. A loro dire, le stesse sembrerebbero inoltre essere rilevanti sotto l'aspetto dell'art. 3 LAsi. Considerato che l'autorità non si sarebbe espressa sulla verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente relative al periodo antecedente l'espatrio, le ricorrenti propongono dunque che la decisione sia annullata e gli atti restituiti all'autorità di prime cure affinché quest'ultima possa procedere a tale valutazione. Qualora le allegazioni per iI periodo antecedente l'espatrio dovessero reputarsi verosimili, alla ricorrente dovrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiata e accordato asilo in Svizzera. Per quanto concerne l'espatrio illegale, le ricorrenti ritengono che ritenuta la sostanziale plausibilità delle allegazioni sul viaggio e l'esistenza di oggettive difficoltà che giustificherebbero l'impossibilità di fornire ulteriori dettagli descrittivi dei paesaggi incontrati nel corso del viaggio, non vi sarebbe motivo per dubitare dell'attraversamento illegale del confine. Conseguentemente, esse ritengono che la decisione impugnata meriti di essere annullata anche su questo punto. D.Con decisione incidentale del 16 dicembre 2016, il Tribunale ha esentato le ricorrenti dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, trasmettendo nel contempo un esemplare del ricorso e dei relativi allegati alla SEM. E.Con osservazioni del 23 dicembre 2016, la SEM ha anzitutto rilevato che l'atto ricorsale non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della decisione impugnata. L'autorità inferiore ha in seguito colto l'occasione per osservare che il rimprovero del mandatario in merito all'incoerenza strutturale dell'argomentazione della decisione del 13 maggio 2016 non dimostrerebbe una qualsiasi inadempienza formale da parte della SEM. Oltremodo, contrariamente a quanto contenuto nel ricorso, tutti i fatti salienti determinanti la fuga della richiedente e delle sue figlie sarebbero stati soppesati nel corso della fase istruttoria. In particolare - a prescindere dalla verosimiglianza delle dichiarazioni della ricorrente - non si sarebbero delineati elementi tali da ritenere che la richiedente fosse vittima riflessa di persecuzione a causa della diserzione del marito. Tale timore non sarebbe mai stato realmente espresso dalla richiedente durante la fase istruttoria. Innanzitutto, la richiedente avrebbe affermato nella prima audizione di non aver mai avuto problemi con le autorità del suo Paese. Dipoi, dalla seconda audizione, si evincerebbe che la richiedente non avrebbe subito alcunché durante l'unica visita dei militari in cui lei era presente: i militari si sarebbero limitati a chiederle dove fosse il congiunto perquisendo casa, senza però avanzare alcuna minaccia velata o esplicita nei suoi confronti, sebbene lei avesse usato il termine intimidire. A favore di questo giudizio, vi sarebbe da inventariare pure il comportamento adottato dalla stessa ricorrente. In effetti, ella avrebbe dichiarato di aver continuato a vivere altri due mesi nella casa famigliare dove era stato cercato il marito e ciò nonostante la visita dei militari. Solo in seguito alla seconda perquisizione dell'abitazione, lei si sarebbe trasferita, assieme alle due figlie, di cui una gravemente malata, a casa dei suoi genitori, luogo nel quale era ad ogni modo facilmente rintracciabile dalle autorità semmai l'avessero effettivamente voluta trovare. Perciò, se la richiedente avesse nutrito un qualsiasi timore, si sarebbe comportata diversamente. Ebbene, l'interessata stessa avrebbe confermato che in seguito alla prima visita dei militari non ci sarebbero state delle conseguenze nei suoi confronti, tant'è che avrebbe anche dichiarato di aver appreso dai suoi suoceri successivamente all'espatrio che i militari avevano cercato nuovamente solo suo marito. F.Chiamate a prendere posizione in merito, le ricorrenti hanno rinviato a quanto esposto in sede ricorsuale. Tale scritto è stato trasmesso all'autorità di prime cure per conoscenza. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed., 2013, n. m. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b).
3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo state le ricorrenti poste al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 13 maggio 2016 e non avendo le ricorrenti censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo. 4. 4.1. Secondo il senso delle argomentazioni ricorsuali, occorre anzitutto determinare se l'autorità di prima istanza sia incorsa in una violazione dell'obbligo di motivazione della propria decisione, segnatamente in quanto non avrebbe trattato sufficientemente nel dettaglio le allegazioni della ricorrente a riguardo di quanto avvenuto in patria precedentemente all'espatrio. 4.2. L'obbligo di motivazione discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un processo equo (art. 29 Cost. e art. 6 CEDU) e costituisce un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti che per l'autorità di ricorso. Decisioni sommariamente motivate sono ammesse da dottrina e giurisprudenza, in particolare in materia incidentale, a condizione tuttavia che si esprimano sugli elementi essenziali per il controllo della legalità. In ogni caso, per adempire a tali esigenze, è sufficiente che l'autorità menzioni, quantomeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali. In altri termini, si necessita che l'autorità riporti i motivi che l'hanno guidata e sui quali essa ha fondato la propria decisione di modo che l'interessato possa rendersi conto della portata della stessa ed impugnarla in piena conoscenza di causa. Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5). 4.3. Ora, nel caso in disamina l'autorità di prime cure ha effettivamente omesso di esprimersi sulla verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente relative al periodo antecedente l'espatrio. Essa ha tuttavia, seppur succintamente ed in parte indirettamente, trattato la questione denegandone la rilevanza in materia d'asilo. V'è pertanto da ammettere che trattandosi di condizioni cumulative per il riconoscimento della qualità di rifugiato, agendo in tal modo la SEM non è venuta meno all'onere di menzionare i motivi che l'hanno guidata a disconoscere la qualità di rifugiato alle ricorrenti tanto che le interessate si sono effettivamente rese conto di suddetta motivazione ed hanno potuto impugnare la decisione litigiosa in piena conoscenza di causa. Si può dunque a giusto titolo concludere che la SEM non ha violato il diritto di essere sentito delle ricorrenti. 5. 5.1. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 5.2. Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 5.3. Vi è luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa quando dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira. In tale ambito si necessita di apprezzare l'intensità del rischio di esposizione a persecuzioni in funzione delle circostanze del caso in esame. Vi è altresì luogo di prendere in considerazione la situazione nel paese d'origine sotto l'aspetto dei diritti umani, dei modelli di persecuzione "usualmente" applicati così come del comportamento generale degli organi statali nei confronti di determinate persone o gruppi di persone la cui situazione è comparabile a quella del richiedente (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del Tribunale D-4120/2014 del 31 maggio 2016 consid. 5.3.1).
6. Nell'evenienza concreta si può concludere che, alla luce degli atti di causa e delle fonti citate, quanto addotto dalle ricorrenti non configuri elementi giustificanti il riconoscimento della qualità di rifugiato. 6.1. Anzitutto va rilevato che la ricorrente ha espressamente dichiarato di non aver avuto alcun problema con le autorità militari a seguito dell'unione matrimoniale tanto da potersi spostare liberamente presentando se del caso il certificato di matrimonio (cfr. atto A15 pag. 5). Alla luce di ciò e considerata anche la successiva nascita della prima figlia avvenuta in patria, vi è luogo di concludere che la ricorrente non era perseguitata dalle autorità eritree per motivi personali ed in particolare a causa di diserzione o renitenza. 6.2. Per quanto riguarda invece il rischio di esposizione a pregiudizi derivanti dalla diserzione del marito, occorre invece ammette che sebbene la ricorrente sia effettivamente stata interpellata dalle autorità al proposito, un tale contatto non configura, segnatamente sotto l'aspetto dell'intensità, una persecuzione rilevante in materia d'asilo. Su tali presupposti si può dunque parimenti escludere che la ricorrente abbia a temere di essere esposta, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi per tali motivi. Ella non può quindi avvalersi di un timore fondato di essere oggetto di una persecuzione riflessa a seguito della diserzione del marito. 6.3. Il discorso non cambia quanto al fatto che la ricorrente si sia stata coartata a sposarsi dai famigliari onde sottrarsi al servizio militare. Anzitutto ella ha espresso la volontà di proseguire l'unione coniugale durante la quale sono venute alla luce anche le sue due figlie (cfr. atto A15, pag. 6). Già solo per questo motivo è palese ch'ella non tema alcunché da tale rapporto e che conseguentemente la continuazione dello stesso sia ininfluente per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Oltracciò, per quanto riguarda la circostanza stessa del matrimonio va rilevato come quest'ultima risalga all'ormai lontano 2009 (cfr. atto A6, pag. 3), ovvero a ben 5 anni prima dell'espatrio (peraltro svoltosi con il marito). Alla luce di ciò, tale accadimento difetta del necessario nesso causale con la fuga ed è pertanto a sua volta irrilevante ai fini della concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 e riferimenti ivi citati). 6.4. Quo all'espatrio illegale, di cui la SEM ha messo in dubbio la verosimiglianza, il Tribunale ha avuto modo di pronunciarsi in una recente sentenza di riferimento (D-7898/2015 del 30 gennaio 2017). In tale decisione, dopo approfondita analisi delle attuali informazioni sul Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), il Tribunale ha esaminato la questione della rilevanza in materia d'asilo dell'espatrio illegale dall'Eritrea e stabilito che quest'ultimo, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Dall'analisi è infatti risultato che molte persone che sono espatriate illegalmente dall'Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza particolari problemi per soggiorni di corta durata. Pertanto non si può più presumere con una probabilità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti in Patria a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello Stato equivalgano seri pregiudizi ai sensi della legge sull'asilo e ciò unicamente a causa dell'espatrio illegale. Un rischio accresciuto di subire una sanzione, può essere riconosciuto unicamente in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1). Ora, fermo considerato che nel caso in disamina la ricorrente non rientra in suddetta categoria di persone, v'è luogo di concludere anche a tal proposito ch'ella non ha a temere trattamenti configuranti un persecuzione ai sensi dei disposti citati in caso di ritorno in patria.
7. È dunque a giusto titolo che l'autorità di prime cure ha negato l'asilo alle interessate. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagine seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 750.- sono poste a carico delle ricorrenti.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: