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D-6680/2007

D-6680/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2009-01-15 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Sachverhalt

A. Il 30 luglio 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Nell'ambito dell'audizione del 9 agosto 2007 ha asserito di essere originario di B._______ (provincia di Helmand) e di essere espatriato nel [...] per paura della forze talebane che avrebbero invaso la zona e minacciato lui, sua madre e suo fratello minore (o fratello maggiore, a seconda della versione). In seguito sarebbero partiti per il Pakistan, dove sarebbero rimasti per [...] o [...], prima di proseguire per l'Iran. Arrivati in tale Paese, l'interessato sarebbe stato separato dalla propria famiglia e vi avrebbe trascorso [...] o [...], prima di proseguire per la Turchia ed in seguito per la Svizzera. Nell'audizione del 24 settembre 2007, l'interessato ha presentato un racconto completamente diverso, allegando di essere originario di C._______ (provincia di Ghazni) e di essere espatriato nell'[...] per avere intrapreso una relazione illecita con una ragazza del villaggio. Quando i familiari della ragazza sarebbero venuti a sapere di tale legame, il ricorrente avrebbe temuto di essere picchiato o ucciso e si sarebbe quindi recato in Iran, dove avrebbe trascorso [...] o [...], per poi proseguire per la Turchia prima di entrare in Svizzera. In data 5 ottobre 2007, il ricorrente ha esibito una fotocopia di un documento presentato come carta d'identità. B. Il 27 settembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso l'Afghanistan siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 2 ottobre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per ulteriori indagini ed una nuova decisione nel merito della domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 24 ottobre 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura della presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 25 ottobre 2007, l'UFM, nell'ambito della sua risposta al ricorso, ha proposto la reiezione del gravame.

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

E. 4 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità. In particolare, egli avrebbe prima dichiarato di essere minorenne e di non avere mai posseduto un documento, mentre in occasione della seconda audizione, avrebbe, invece, ammesso di avere dichiarato il falso in precedenza e di potere procurare un documento. Tra le due audizioni sarebbe passato più di un mese e mezzo, eppure il ricorrente non avrebbe intrapreso nulla per consegnare alle autorità un documento ai sensi della LAsi. Inoltre, per quanto riguarda il viaggio di espatrio, l'insorgente avrebbe fornito due versioni diverse, asserendo prima di avere trascorso [...] in Pakistan, [...] in Iran e [...] in Turchia per poi smentirsi, affermando di essere andato direttamente in Iran per [...] o [...] e di avere passato in seguito [...] in Turchia. Detto Ufficio ha altresì qualificato il racconto del ricorrente come privo di fondamenta, di legami tra causa ed effetto e dei necessari dettagli di fatti effettivamente vissuti. Infine, l'UFM ha ritenuto non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.

E. 5 Nel gravame, il ricorrente sottolinea di avere ammesso spontaneamente di avere fornito nella prima audizione indicazioni non veritiere, spiegando di essere stato condizionato da connazionali in Turchia, i quali lo avevano convinto ad esporre un racconto falso. Inoltre, avrebbe contattato i propri familiari in data [...] allo scopo di farsi inviare per posta la carta d'identità. Contesta, altresì, che nel caso concreto siano dati i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi per escludere la necessità d'ulteriori chiarimenti, al fine di determinare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, conto tenuto della situazione di sicurezza decisamente peggiorata negli ultimi mesi nel suo Paese d'origine (richiamato in proposito, il rapporto pubblicato dall'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR] nel dicembre 2006), non sarebbe consentito affermare semplicemente che non sussistono indizi per ritenere che in caso di rimpatrio il ricorrente possa essere esposto a trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Peraltro, la cronaca quotidiana darebbe atto dell'assenza di sicurezza nell'interno del Paese. Dal profilo della sicurezza la situazione in Afghanista sarebbe peggiorata e i talebani starebbero intensificando la loro attività su tutto il territorio nazionale. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan sarebbe inesigibile, visto che il ricorrente non vi troverebbe né una solida rete sociale, né la garanzia di un minimo vitale, né la sicurezza di trovare un alloggio.

E. 6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).

E. 6.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6).

E. 6.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).

E. 7 Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge. In tal contesto giova rilevare, che l'insorgente era stato invitato a presentare tali documenti già il 30 luglio 2007 (formulario agli atti A3/1). Durante l'audizione del 9 agosto 2007, l'insorgente aveva dichiarato di non avere né carta d'identità, né passaporto e di non avere modo di procurarsi un documento di viaggio o d'identità (pag. 5). Nell'ambito dell'audizione del 24 settembre 2007, il ricorrente ha però affermato di avere una carta d'identità e di potere chiamare i propri familiari per farsela mandare per posta (pag. 2). A prescindere dal fatto che il ricorrente si è manifestamente contraddetto riguardo all'esistenza di documenti di viaggio e d'identità, della sua data di nascita e del suo luogo d'origine, resta incomprensibile come egli non abbia contattato i propri familiari già prima dell'audizione del 24 settembre 2007, visto che tra le due audizioni era trascorso più di un mese di tempo. Il ricorrente avrebbe perciò potuto e dovuto contattare i familiari per farsi inviare l'originale della carta d'identità. Questo Tribunale non può, perciò, che partire dal presupposto che non l'abbia fatto con l'intento di guadagnare del tempo. Infatti, in data 5 ottobre 2007, è stata presentata una fotocopia della carta d'identità, con la promessa di far pervenire alle autorità in materia d'asilo in breve tempo anche l'originale di tale documento. A prescindere dal fatto che non è chiaro da dove il ricorrente abbia rimediato tale fotocopia e che fino a questo momento - ovvero quattordici mesi dopo - non sia ancora arrivato l'originale della carta d'identità promessa, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che una semplice fotocopia di una carta d'identità non costituisce un valido documento ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi (v., fra le tante, la sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7458/2007 del 13 novembre 2007 consid. 3.1). Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole in tempi ragionevoli. Infatti, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto, in corso di procedura d'asilo, usando la necessaria diligenza, rivolgersi ad una rappresentanza del suo Paese all'estero (tra l'altro presente a Ginevra) per farsi emettere un nuovo documento di viaggio o d'identità ai sensi della legge. Ciò non può che convalidare la conclusione dell'autorità inferiore, secondo la quale il ricorrente abbia dissimulato i propri documenti d'identità per i bisogni della causa. In virtù di quanto precedentemente esposto, non può essere condivisa l'opinione secondo cui l'insorgente si sarebbe impegnato, al fine di procurarsi in tempi brevi un documento di viaggio o d'identità. Infine, questo Tribunale osserva che, se un richiedente l'asilo non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16).

E. 8 Il TAF rileva, altresì, che l'insorgente non ha presentato all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento delle benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF e all'art. 4 PA). Questo Tribunale osserva che il ricorrente si è contraddetto in modo palese ed ha fornito due versioni completamente diverse del suo passato, del viaggio di espatrio e dell'esistenza di documenti di viaggio e d'identità. Inoltre, ha presentato due motivi d'asilo diversi (v. riassunto dei fatti lett. A e consid. 7 del presente provvedimento). Peraltro, e a prescindere dal fatto che egli avrebbe, secondo le sue affermazioni, fornito la vera versione dei fatti nell'ambito dell'audizione del 24 settembre 2007 (pag. 2), è facilmente riconoscibile, che i motivi d'asilo addotti da quest'ultimo, ovvero che avrebbe lasciato il proprio Paese d'origine a causa di un legame illecito con una ragazza, sono palesemente irrilevanti, ritenuto che non costituiscono, in tutta evidenza, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinanti per la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi. Vale altresì rilevare che dagli atti di causa non risulta che l'insorgente abbia mai avuto problemi con le autorità nel proprio Paese d'origine. Non v'è, perciò, ragione di ritenere che le autorità statali, se opportunamente sollecitate, non accorderebbero al ricorrente un'appropriata protezione contro l'eventuale agire illegittimo di terzi nei suoi confronti.

E. 9 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate (v. considerando 8 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).

E. 10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Afghanistan possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).

E. 10.2.1 Ai fini dell'esame dell'applicabilità della seconda eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi, ovvero se sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento, la questione legata segnatamente al carattere esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr dev'essere esaminata d'ufficio. Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; walter kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. In tal senso, l'occultamento deliberato di fatti rilevanti è da riteneresi quale violazione dell'obbligo di collaborare (v. GICRA 1995 n. 18 consid. 3b).

E. 10.2.2 Premesso ciò, questo Tribunale osserva che per quanto attiene alla situazione generale regnante in Afghanistan, secondo la recente giurisprudenza (v. GICRA 2006 n. 9), l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese è ragionevolmente esigibile a Kabul e in tutte quelle province che non conoscono più, dal 2004, attività militari significative, oppure che non sono esposte ad un'instabilità permanente. Trattasi delle province di Kabul, di quelle site a nord della capitale (Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari Pul e le regioni del Samangan che non fanno parte di Hazarajat [v. GICRA 2003 n. 30, consid. 7a, pag. 193]), come pure di Herat nell'ovest del Paese. L'esecuzione dell'allontanamento è peraltro ragionevolmente esigibile unicamente per le persone originarie di tali regioni che adempiono le medesime restrittive condizioni di cui a GICRA 2003 n. 10, vale a dire che dispongono in loco di una solida rete familiare o sociale in grado d'assicurare loro un adeguato reinserimento sociale (alloggio, minimo vitale). Potranno, inoltre, essere rimpatriate solo le persone giovani, non sposate oppure le coppie senza figli, a condizione che non soffrano d'alcun grave problema medico.

E. 10.2.3 Nel caso di specie, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una, sebbene ridotta, formazione scolastica (cfr. verbale d'audizione del 24 settembre 2007 pag. 3). Egli ha dichiarato di essere cittadino afghano, di etnia azara e di essere originario di B._______ (provincia di Helmand; cfr. verbale di audizione del 9 agosto 2007 pag. 1) o di C._______ (provincia di Ghazni; cfr. verbale di audizione del 24 settembre 2007 pag. 2). A prescindere dal fatto che - come rettamente rilevato dall'UFM - a questo Tribunale non è possibile stabilire con certezza quale sia il vero luogo di origine del ricorrente, vale rilevare che sia Helmand, sia Ghazni non fanno parte delle province sopra indicate verso le quali l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento verso le province di Helmand e di Ghazni non è manifestamente esigibile. Il ricorrente ha tuttavia affermato che i propri familiari si trovano a D._______ (provincia di Balkh; cfr. verbale d'audizione del 24 settembre 2007 pag. 2). In base a tali indicazioni, l'autorità inferiore di regola esamina la possibilità di un'alternativa di rifugio interna a D._______, città nella quale in ricorrente avrebbe soggiornato prima dell'espatrio (cfr. verbale d'audizione del 24 settembre 2007 pag. 5). Le affermazioni del ricorrente in merito al soggiorno a D._______ sono però da ritenere come manifestamente carenti, inverosimili e quindi poco credibili, come peraltro lo è anche il resto del suo racconto (v. considerandi 7 e 8 del presente giudizio), al punto tale che non può essere escluso che la descrizione lacunosa del soggiorno a D._______ sia stata consapevolmente construita ad arte per i bisogni della causa. Non v'è infatti ragione di credere al ricorrente su questo punto, ritenuto in particolare che lo stesso ha mostrato di essere poco credibile durante tutta la procedura, presentando due versioni vaghe e incomplete del proprio racconto ed omettendo alle autorità in materia d'asilo dei documenti d'identità o di viaggio. Così facendo, l'insorgente ha mostrato di essere pronto a affermare qualsiasi cosa o ad omettere delle informazioni rilevanti pur di riuscire a rimanere nel nostro Paese. Di conseguenza, il ricorrente ha violato l'obbligo di collaborare (v. GICRA 1995 n. 18 consod. 3b) ed ha così posto le autorità nell'impossibilità di determinare la presenza di una rete sociale, la garanzia di un minimo vitale e la sicurezza di trovare un alloggio (v. GICRA 2006 n. 9) in patria e quindi l'esistenza d'ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Considerata l'evidente mancanza di collaborazione, ulteriori accertamenti da parte dell'UFM, o da parte di questo Tribunale, ai fini di appurare l'effettiva esistenza per il ricorrente di una rete sociale a D._______ per potere determinare l'esistenza di eventuali ostacoli, da questo profilo, all'esecuzione dell'allontanamento non sarebbero di alcun'utilità. Inoltre, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Infatti, per quanto concerne gli allegati disturbi da parte del ricorrente (forti mal di testa ed amnesia; cfr. verbale di audizione del 9 agosto 2007 pag. 6), giova rilevare, che, di principio, incombe al ricorrene medesimo di dimostrare l'esistenza dei presupposti per la pronuncia di un'ammissione provvisoria in Svizzera, fermo restando che non compete all'autorità di ricorso di assumere d'ufficio quegli elementi, come fra l'altro un certificato medico, che l'insorgente, usando la necessaria diligenza, avrebbe potuto e dovuto produrre di moto proprio (GICRA 1995 n. 23). Inoltre, non v'è nemmeno ragione di ritenere che, a distanza di più di un anno, tali disturbi non siano venuti meno, e in caso contrario, il ricorrente non possa ottenere in patria le cure ed i medicamenti eventualmente a lui occorrenti. Per di più, in relazione ai mezzi finanziari necessari per accedere ad eventuali cure mediche necessarie, il TAF rileva che il ricorrente ha la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. In siffatte circostanze, risultano adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Afghanistan.

E. 10.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-mento è dunque pure possibile.

E. 11 Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 12 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

E. 13 L'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  3. Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ; allegato:incarto UFM) E._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6680/2007 {T 0/2} Sentenza del 15 gennaio 2009 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Bruno Huber e Fulvio Haefeli; cancelliera Chiara Piras. Parti A._______, Afghanistan, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27 settembre 2007 / N . Fatti: A. Il 30 luglio 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Nell'ambito dell'audizione del 9 agosto 2007 ha asserito di essere originario di B._______ (provincia di Helmand) e di essere espatriato nel [...] per paura della forze talebane che avrebbero invaso la zona e minacciato lui, sua madre e suo fratello minore (o fratello maggiore, a seconda della versione). In seguito sarebbero partiti per il Pakistan, dove sarebbero rimasti per [...] o [...], prima di proseguire per l'Iran. Arrivati in tale Paese, l'interessato sarebbe stato separato dalla propria famiglia e vi avrebbe trascorso [...] o [...], prima di proseguire per la Turchia ed in seguito per la Svizzera. Nell'audizione del 24 settembre 2007, l'interessato ha presentato un racconto completamente diverso, allegando di essere originario di C._______ (provincia di Ghazni) e di essere espatriato nell'[...] per avere intrapreso una relazione illecita con una ragazza del villaggio. Quando i familiari della ragazza sarebbero venuti a sapere di tale legame, il ricorrente avrebbe temuto di essere picchiato o ucciso e si sarebbe quindi recato in Iran, dove avrebbe trascorso [...] o [...], per poi proseguire per la Turchia prima di entrare in Svizzera. In data 5 ottobre 2007, il ricorrente ha esibito una fotocopia di un documento presentato come carta d'identità. B. Il 27 settembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso l'Afghanistan siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 2 ottobre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per ulteriori indagini ed una nuova decisione nel merito della domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 24 ottobre 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura della presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 25 ottobre 2007, l'UFM, nell'ambito della sua risposta al ricorso, ha proposto la reiezione del gravame. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità. In particolare, egli avrebbe prima dichiarato di essere minorenne e di non avere mai posseduto un documento, mentre in occasione della seconda audizione, avrebbe, invece, ammesso di avere dichiarato il falso in precedenza e di potere procurare un documento. Tra le due audizioni sarebbe passato più di un mese e mezzo, eppure il ricorrente non avrebbe intrapreso nulla per consegnare alle autorità un documento ai sensi della LAsi. Inoltre, per quanto riguarda il viaggio di espatrio, l'insorgente avrebbe fornito due versioni diverse, asserendo prima di avere trascorso [...] in Pakistan, [...] in Iran e [...] in Turchia per poi smentirsi, affermando di essere andato direttamente in Iran per [...] o [...] e di avere passato in seguito [...] in Turchia. Detto Ufficio ha altresì qualificato il racconto del ricorrente come privo di fondamenta, di legami tra causa ed effetto e dei necessari dettagli di fatti effettivamente vissuti. Infine, l'UFM ha ritenuto non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 5. Nel gravame, il ricorrente sottolinea di avere ammesso spontaneamente di avere fornito nella prima audizione indicazioni non veritiere, spiegando di essere stato condizionato da connazionali in Turchia, i quali lo avevano convinto ad esporre un racconto falso. Inoltre, avrebbe contattato i propri familiari in data [...] allo scopo di farsi inviare per posta la carta d'identità. Contesta, altresì, che nel caso concreto siano dati i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi per escludere la necessità d'ulteriori chiarimenti, al fine di determinare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, conto tenuto della situazione di sicurezza decisamente peggiorata negli ultimi mesi nel suo Paese d'origine (richiamato in proposito, il rapporto pubblicato dall'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR] nel dicembre 2006), non sarebbe consentito affermare semplicemente che non sussistono indizi per ritenere che in caso di rimpatrio il ricorrente possa essere esposto a trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Peraltro, la cronaca quotidiana darebbe atto dell'assenza di sicurezza nell'interno del Paese. Dal profilo della sicurezza la situazione in Afghanista sarebbe peggiorata e i talebani starebbero intensificando la loro attività su tutto il territorio nazionale. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan sarebbe inesigibile, visto che il ricorrente non vi troverebbe né una solida rete sociale, né la garanzia di un minimo vitale, né la sicurezza di trovare un alloggio. 6. 6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6). 6.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 7. Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge. In tal contesto giova rilevare, che l'insorgente era stato invitato a presentare tali documenti già il 30 luglio 2007 (formulario agli atti A3/1). Durante l'audizione del 9 agosto 2007, l'insorgente aveva dichiarato di non avere né carta d'identità, né passaporto e di non avere modo di procurarsi un documento di viaggio o d'identità (pag. 5). Nell'ambito dell'audizione del 24 settembre 2007, il ricorrente ha però affermato di avere una carta d'identità e di potere chiamare i propri familiari per farsela mandare per posta (pag. 2). A prescindere dal fatto che il ricorrente si è manifestamente contraddetto riguardo all'esistenza di documenti di viaggio e d'identità, della sua data di nascita e del suo luogo d'origine, resta incomprensibile come egli non abbia contattato i propri familiari già prima dell'audizione del 24 settembre 2007, visto che tra le due audizioni era trascorso più di un mese di tempo. Il ricorrente avrebbe perciò potuto e dovuto contattare i familiari per farsi inviare l'originale della carta d'identità. Questo Tribunale non può, perciò, che partire dal presupposto che non l'abbia fatto con l'intento di guadagnare del tempo. Infatti, in data 5 ottobre 2007, è stata presentata una fotocopia della carta d'identità, con la promessa di far pervenire alle autorità in materia d'asilo in breve tempo anche l'originale di tale documento. A prescindere dal fatto che non è chiaro da dove il ricorrente abbia rimediato tale fotocopia e che fino a questo momento - ovvero quattordici mesi dopo - non sia ancora arrivato l'originale della carta d'identità promessa, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che una semplice fotocopia di una carta d'identità non costituisce un valido documento ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi (v., fra le tante, la sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7458/2007 del 13 novembre 2007 consid. 3.1). Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole in tempi ragionevoli. Infatti, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto, in corso di procedura d'asilo, usando la necessaria diligenza, rivolgersi ad una rappresentanza del suo Paese all'estero (tra l'altro presente a Ginevra) per farsi emettere un nuovo documento di viaggio o d'identità ai sensi della legge. Ciò non può che convalidare la conclusione dell'autorità inferiore, secondo la quale il ricorrente abbia dissimulato i propri documenti d'identità per i bisogni della causa. In virtù di quanto precedentemente esposto, non può essere condivisa l'opinione secondo cui l'insorgente si sarebbe impegnato, al fine di procurarsi in tempi brevi un documento di viaggio o d'identità. Infine, questo Tribunale osserva che, se un richiedente l'asilo non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16). 8. Il TAF rileva, altresì, che l'insorgente non ha presentato all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento delle benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF e all'art. 4 PA). Questo Tribunale osserva che il ricorrente si è contraddetto in modo palese ed ha fornito due versioni completamente diverse del suo passato, del viaggio di espatrio e dell'esistenza di documenti di viaggio e d'identità. Inoltre, ha presentato due motivi d'asilo diversi (v. riassunto dei fatti lett. A e consid. 7 del presente provvedimento). Peraltro, e a prescindere dal fatto che egli avrebbe, secondo le sue affermazioni, fornito la vera versione dei fatti nell'ambito dell'audizione del 24 settembre 2007 (pag. 2), è facilmente riconoscibile, che i motivi d'asilo addotti da quest'ultimo, ovvero che avrebbe lasciato il proprio Paese d'origine a causa di un legame illecito con una ragazza, sono palesemente irrilevanti, ritenuto che non costituiscono, in tutta evidenza, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinanti per la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi. Vale altresì rilevare che dagli atti di causa non risulta che l'insorgente abbia mai avuto problemi con le autorità nel proprio Paese d'origine. Non v'è, perciò, ragione di ritenere che le autorità statali, se opportunamente sollecitate, non accorderebbero al ricorrente un'appropriata protezione contro l'eventuale agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. 9. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate (v. considerando 8 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 10. 10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Afghanistan possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 10.2 10.2.1 Ai fini dell'esame dell'applicabilità della seconda eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi, ovvero se sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento, la questione legata segnatamente al carattere esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr dev'essere esaminata d'ufficio. Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; walter kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. In tal senso, l'occultamento deliberato di fatti rilevanti è da riteneresi quale violazione dell'obbligo di collaborare (v. GICRA 1995 n. 18 consid. 3b). 10.2.2 Premesso ciò, questo Tribunale osserva che per quanto attiene alla situazione generale regnante in Afghanistan, secondo la recente giurisprudenza (v. GICRA 2006 n. 9), l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese è ragionevolmente esigibile a Kabul e in tutte quelle province che non conoscono più, dal 2004, attività militari significative, oppure che non sono esposte ad un'instabilità permanente. Trattasi delle province di Kabul, di quelle site a nord della capitale (Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari Pul e le regioni del Samangan che non fanno parte di Hazarajat [v. GICRA 2003 n. 30, consid. 7a, pag. 193]), come pure di Herat nell'ovest del Paese. L'esecuzione dell'allontanamento è peraltro ragionevolmente esigibile unicamente per le persone originarie di tali regioni che adempiono le medesime restrittive condizioni di cui a GICRA 2003 n. 10, vale a dire che dispongono in loco di una solida rete familiare o sociale in grado d'assicurare loro un adeguato reinserimento sociale (alloggio, minimo vitale). Potranno, inoltre, essere rimpatriate solo le persone giovani, non sposate oppure le coppie senza figli, a condizione che non soffrano d'alcun grave problema medico. 10.2.3 Nel caso di specie, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una, sebbene ridotta, formazione scolastica (cfr. verbale d'audizione del 24 settembre 2007 pag. 3). Egli ha dichiarato di essere cittadino afghano, di etnia azara e di essere originario di B._______ (provincia di Helmand; cfr. verbale di audizione del 9 agosto 2007 pag. 1) o di C._______ (provincia di Ghazni; cfr. verbale di audizione del 24 settembre 2007 pag. 2). A prescindere dal fatto che - come rettamente rilevato dall'UFM - a questo Tribunale non è possibile stabilire con certezza quale sia il vero luogo di origine del ricorrente, vale rilevare che sia Helmand, sia Ghazni non fanno parte delle province sopra indicate verso le quali l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento verso le province di Helmand e di Ghazni non è manifestamente esigibile. Il ricorrente ha tuttavia affermato che i propri familiari si trovano a D._______ (provincia di Balkh; cfr. verbale d'audizione del 24 settembre 2007 pag. 2). In base a tali indicazioni, l'autorità inferiore di regola esamina la possibilità di un'alternativa di rifugio interna a D._______, città nella quale in ricorrente avrebbe soggiornato prima dell'espatrio (cfr. verbale d'audizione del 24 settembre 2007 pag. 5). Le affermazioni del ricorrente in merito al soggiorno a D._______ sono però da ritenere come manifestamente carenti, inverosimili e quindi poco credibili, come peraltro lo è anche il resto del suo racconto (v. considerandi 7 e 8 del presente giudizio), al punto tale che non può essere escluso che la descrizione lacunosa del soggiorno a D._______ sia stata consapevolmente construita ad arte per i bisogni della causa. Non v'è infatti ragione di credere al ricorrente su questo punto, ritenuto in particolare che lo stesso ha mostrato di essere poco credibile durante tutta la procedura, presentando due versioni vaghe e incomplete del proprio racconto ed omettendo alle autorità in materia d'asilo dei documenti d'identità o di viaggio. Così facendo, l'insorgente ha mostrato di essere pronto a affermare qualsiasi cosa o ad omettere delle informazioni rilevanti pur di riuscire a rimanere nel nostro Paese. Di conseguenza, il ricorrente ha violato l'obbligo di collaborare (v. GICRA 1995 n. 18 consod. 3b) ed ha così posto le autorità nell'impossibilità di determinare la presenza di una rete sociale, la garanzia di un minimo vitale e la sicurezza di trovare un alloggio (v. GICRA 2006 n. 9) in patria e quindi l'esistenza d'ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Considerata l'evidente mancanza di collaborazione, ulteriori accertamenti da parte dell'UFM, o da parte di questo Tribunale, ai fini di appurare l'effettiva esistenza per il ricorrente di una rete sociale a D._______ per potere determinare l'esistenza di eventuali ostacoli, da questo profilo, all'esecuzione dell'allontanamento non sarebbero di alcun'utilità. Inoltre, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Infatti, per quanto concerne gli allegati disturbi da parte del ricorrente (forti mal di testa ed amnesia; cfr. verbale di audizione del 9 agosto 2007 pag. 6), giova rilevare, che, di principio, incombe al ricorrene medesimo di dimostrare l'esistenza dei presupposti per la pronuncia di un'ammissione provvisoria in Svizzera, fermo restando che non compete all'autorità di ricorso di assumere d'ufficio quegli elementi, come fra l'altro un certificato medico, che l'insorgente, usando la necessaria diligenza, avrebbe potuto e dovuto produrre di moto proprio (GICRA 1995 n. 23). Inoltre, non v'è nemmeno ragione di ritenere che, a distanza di più di un anno, tali disturbi non siano venuti meno, e in caso contrario, il ricorrente non possa ottenere in patria le cure ed i medicamenti eventualmente a lui occorrenti. Per di più, in relazione ai mezzi finanziari necessari per accedere ad eventuali cure mediche necessarie, il TAF rileva che il ricorrente ha la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. In siffatte circostanze, risultano adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Afghanistan. 10.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-mento è dunque pure possibile. 11. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 12. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 13. L'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ; allegato:incarto UFM) E._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: